Autore Topic: ATLETI DI STATO  (Letto 18698 volte)

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Re:ATLETI DI STATO
« Risposta #50 il: Agosto 26, 2021, 18:53:32 pm »
Pubblicato il 26/08/2021

N. 09391/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04296/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4296 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale delle Milizie, 114;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento prot. n. 7.7 2952 del 29.03.2012 (notificato al ricorrente in data 02.04.2012) con cui il Direttore del Centro Polifunzionale Scuola Tecnica di Polizia - Roma - ha inflitto la sanzione disciplinare del "RICHIAMO SCRITTO" per la mancanza sintetizzata nella seguente motivazione "in relazione al programma di allenamento, per iscritto rappresentava, senza i necessari presupposti, la negligenza del superiore tecnico, nella stesura del programma di allenamento, nonostante il medesimo fosse stato elaborato dal competente staff, specificamente per la S. V."; della nota del 13.01.2012 del dirigente il C.N.FF.00.; della contestazione degli addebiti del 02.02.2011 e tutti gli atti del procedimento disciplinare instaurato a carico dell'odierno ricorrente; di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o, comunque ad esso collegato, ancorché non cognito, in quanto illegittimo e lesivo,

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad ottenere la cancellazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto dal foglio matricolare

CON CONSEGUENTE CONDANNA dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierno ricorrente in conseguenza dell'illegittimo provvedimento gravato, nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con mod. in legge 18 dicembre 2020, n.176;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, svoltasi con modalità in videoconferenza, il Cons. Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il Sig. -OMISSIS-, Assistente della Polizia di Stato in servizio, in qualità di atleta, presso il Centro Polifunzionale - Scuola Tecnica di Polizia - C.N.FF.00. (Centro Nazionale Fiamme Oro) di Roma, settore tiro a segno, riferisce che in data 16 gennaio 2009 è stato sospeso dall’attività sportiva fino a data da destinare ed impiegato nei servizi di vigilanza, senza formalizzazione e notifica dell’atto e senza conoscere la motivazione posta a base della disposta sospensione d'ufficio.

Espone di aver inoltrato in data 3.12.2009 istanza di chiarimenti in merito alla propria posizione che non è stata riscontrata dall’Amministrazione, a cui ha fatto seguito la notifica di una diffida in data 27.1.2012, anch’essa rimasta senza risposta.

Riferisce che dopo circa tre anni di inattività a causa della predetta sospensione dall'attività sportiva in data 17.12.2011 si è recato presso il poligono "Umberto I", sito in Roma, Viale di Tor di Quinto, al fine di effettuare il primo giorno di allenamento e di aver ricevuto dal Sostituto Commissario Colusso, Coordinatore degli " Sport d'Armi”, il programma di allenamento all'uopo predisposto dall'Ass. C. -OMISSIS-, redatto comunque senza alcuna indicazione in merito ai tempi di recupero tra un esercizio e un altro, ai carichi di lavoro (ai pesi) da utilizzare per l'effettuazione degli esercizi.

Il sig. -OMISSIS- rappresenta di essersi trovato in difficoltà nell’eseguire correttamente l’allenamento prescritto a seguito della inattività per lungo periodo e vista l’assenza sui campi di allenamento di alcun Direttore Tecnico o di Tecnico del Gruppo Sportivo, al quale poter chiedere ausilio riguardo all'interpretazione del programma di allenamento da seguire, con nota prot. n. 7181 del 20 dicembre 2011 ha comunicato al proprio Dirigente la situazione di difficoltà incontrata per l’assenza dei tecnici sui campi di allenamento circostanza che avrebbe impedito all’interessato di relazionarsi con l’Assistente Coordinatore redattore del programma di allenamento ovvero con altro personale qualificato in grado di fornire i chiarimenti ovvero assumersi la responsabilità di indicare tempi e modalità di espletamento dell'allenamento.

Con nota prot. n. 7262 del 27 dicembre 2011 il Coordinatore degli Sport d'Armi ha confermato l'assenza sul campo di allenamento dello "staff tecnico", dichiarando tuttavia la presenza dell'Assistente - atleta anziano in servizio - definendolo quale "sostituto allenatore della disciplina", riguardo al quale il sig. -OMISSIS- si duole che nessuna informazione sarebbe stata fornita riguardo alla presenza del predetto atleta in occasione del suo allenamento.

In data 03.02.2012 è stata notificata la nota prot. n. 1112 del 02.02.2012 del Centro Polifunzionale - Scuola Tecnica di Polizia, recante la formale contestazione degli addebiti in relazione ai fatti rappresentati dall’interessato con la nota sopracitata (prot. n. 7181 del 20 dicembre 2011) circa le difficoltà incontrate durante il primo giorno di allenamento e, contestualmente, è stato invitato a presentare le relative giustificazioni, successivamente prodotte in data 20.02.2012.

Con provvedimento prot. n. 7.7 2952 del 29.03.2012 il Direttore del Centro Polifunzionale Scuola Tecnica di Polizia - Roma - ha inflitto al sig. A.-OMISSIS-, la sanzione disciplinare del "richiamo scritto" per la seguente motivazione "in relazione al programma di allenamento, per iscritto rappresentava, senza i necessari presupposti, la negligenza del superiore tecnico, nella stesura del programma di allenamento, nonostante il medesimo fosse stato elaborato dal competente staff, specificamente per la S. V.".

1.1.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso denunciando articolati motivi di violazione di legge in materia di sanzioni e di eccesso di potere sotto svariati profili, rilevando 1) la inesistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare: dalla lettura della ricostruzione dell'iter fattuale del provvedimento impugnato risulterebbe evidente l'illegittimità e la irragionevolezza dello stesso perché privo di qualsivoglia fondamento logico e giuridico e di adeguata motivazione riguardo alla violazione dei doveri specifici e generici del servizio, essendosi limitato il ricorrente a rappresentare una difficoltà incontrata nell'espletamento dell'allenamento ordinato dall'Amministrazione resistente e dalla stessa, evidentemente, non sufficientemente ed adeguatamente programmato. Dopo 3 anni di inattività e di allenamento il programma di allenamento consegnato al ricorrente sarebbe stato privo di specifica indicazione riguardo ai tempi di recupero tra un esercizio e un altro, ai carichi di lavoro da utilizzare per l'effettuazione degli esercizi stessi, con grave difficoltà per lo stesso nell'effettuare correttamente l'allenamento programmato. Dal comportamento del ricorrente non sarebbe neppure ravvisabile alcuna conseguenza negativa per l'Amministrazione ovvero per il servizio non risultando configurabile un illecito disciplinare.

2) Sul difetto di istruttoria ed assenza di motivazione dei provvedimenti impugnati: nel momento di difficoltà del ricorrente nel corso dello svolgimento degli esercizi prescritti nessuno avrebbe informato lo stesso della possibilità di rivolgersi all'Assistente atleta più anziano per chiedere aiuto e delucidazioni in merito, individuato quale "sostituto allenatore della disciplina", ma figura non prevista nello Statuto e Regolamento dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, quale responsabile ovvero coordinatore dell'attività di allenamento, rilevando la circostanza che nessun incarico risulterebbe formalmente conferito dall' Amministrazione allo stesso. L’assenza del Direttore Tecnico e del Tecnico sarebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 10 comma 1, art.12 comma 2, punto 3, art 13 comma 2, punto 3 dello "Statuto e Regolamento" dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro, emanato con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 30 giugno 1998. Inoltre il programma di allenamento "redatto ad hoc" per il ricorrente sarebbe stato elaborato senza aver sottoposto lo stesso ad alcun test fisico, tenuto anche conto della circostanza della frequenza del ricorrente del poligono e non della palestra, durante il periodo di sospensione, senza alcun tipo di allenamento negli ultimi 3 anni. La sanzione irrogata sarebbe priva di giustificazione e non rispondente al vero, tenuto conto della istruttoria superficiale, generica, astratta e comunque non congrua e grave rispetto agli addebiti, in violazione delle norme sul procedimento e sul diritto di difesa, risultando preclusa la possibilità al ricorrente di fornire eventuali giustificazioni maggiormente dettagliate sul suo comportamento.

3. Sulla mancata valutazione dell'idoneità della sanzione disciplinare irrogata e sulla mancata motivazione della scelta della stessa piuttosto che altra e meno afflittiva sanzione; violazione del principio di gradualità: l’Amministrazione non avrebbe considerato la possibilità di irrogare la più lieve sanzione del richiamo orale prevista in fattispecie analoghe a quelle contestate al ricorrente. La sanzione irrogata sarebbe illegittima e sproporzionata rispetto al fatto contestato in quanto non costituirebbe una condotta riprovevole l'aver segnalato una difficoltà riscontrata nell’espletamento di un "ordine" impartito dall'ufficio competente, risultando omessa una congrua motivazione sulle ragioni della scelta discrezionale operata, sindacabile tenuto conto del palese travisamento dei fatti.

4) Sulle contraddittorie dichiarazione rese dallo ''staff tecnico": sia il Coordinatore Sostituto Commissario Colusso che il Tecnico della disciplina Assistente Capo -OMISSIS-avrebbero ammesso la semplicità ed accessibilità del programma di allenamento con la scelta di esercizi adeguati per la preparazione fisica, gli stessi avrebbero espresso considerazioni contraddittorie come riportato nella relazione del 5.3.2012 sull’allenamento dell’atleta anche senza ausilio del tecnico.

5) Violazione degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro; Difetto di motivazione e di istruttoria; Eccesso di potere sotto svariati motivi: la violazione delle norme rubricate sussisterebbe per l’assenza nel primo giorno di allenamento del ricorrente del Direttore Tecnico e del Tecnico, senza adeguata motivazione sulla circostanza. Conclude parte ricorrente con la domanda di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell’efficacia degli stessi, con accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito in ragione dell’illegittimo disposto richiamo scritto.

1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato in resistenza ed ha depositato documentazione relativa al procedimento tra cui le relazioni dello staff tecnico interessati alla seduta di allenamento del ricorrente recanti la descrizione dei fatti avvenuti.

1.3.Con ordinanza n. 2522 del 2012 è stata respinta la suindicata domanda cautelare.

1.4. A seguito di avviso da parte della Segreteria di perenzione del ricorso parte ricorrente ha presentato istanza di fissazione di udienza ex art. 82 cpa, atteso l’interesse al ricorso.

1.5. In prossimità dell’odierna udienza parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva insistendo per l’accoglimento del ricorso alla luce delle censure dedotte riguardo alla illegittimità della sanzione disciplinare del richiamo scritto inflitta allo stesso, tenuto conto del suo comportamento tale da giustificare l’applicazione di una sanzione più lieve proporzionata alla gravità del fatto.

Alla udienza pubblica dell’8 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.La controversa vicenda verte sulla legittimità dei provvedimenti indicati in epigrafe relativi agli addebiti e alla irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto ex art.3 del d.P.R. 737 del 1981 inflitta al ricorrente, di cui contesta nella sostanza la inesistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare essendosi limitato il ricorrente a rappresentare una difficoltà incontrata nell'espletamento dell'allenamento ordinato dall'Amministrazione resistente, non sufficientemente e adeguatamente programmato dalla stessa (primo motivo), il difetto di istruttoria e l’assenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, rilevando l’assenza del Direttore Tecnico e del Tecnico all’assistenza dell’attività di allenamento e della mancata informazione da parte di alcuno dei presenti della possibilità di rivolgersi all'Assistente atleta più anziano per chiedere delucidazioni sul programma di allenamento redatto ad hoc senza tuttavia aver sottoposto lo stesso a test fisico, tenuto conto del periodo di sospensione degli allenamenti, denunciando così una istruttoria superficiale e astratta (secondo motivo), la mancata valutazione dell'idoneità della sanzione disciplinare irrogata e la mancata motivazione della scelta di altra sanzione meno afflittiva in relazione al comportamento contestato, con violazione del principio di gradualità (terzo motivo), le contraddittorie dichiarazioni rese dallo staff tecnico (quarto motivo) e la violazione degli artt.12, 13 e 14 del Regolamento Gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro per l’assenza nel primo giorno di allenamento del ricorrente del Direttore Tecnico e del Tecnico, senza adeguata motivazione sulla circostanza (quinto motivo).

2.1.Le censure come esposte non sono fondate per le seguenti considerazioni.

Rileva il Collegio che il provvedimento sanzionatorio impugnato con cui è stato inflitto il richiamo scritto è stato adottato sulla base dei presupposti indicati nelle premesse con le seguenti indicazioni “VISTE le segnalazioni effettuate dal dirigente il C.N.FF.OO. con nota del 13 gennaio 2012, nonché la contestazione degli addebiti effettuata in data 02/02/2011 e tutti gli atti del procedimento disciplinare instaurato a carico dell’Ass.della Polizia di Stato -OMISSIS-……”; richiamando altresì nelle premesse le giustificazioni dell’interessato “VISTE le giustificazioni prodotte dall'interessato in data 5 marzo 2012; CONSIDERATO che le giustificazioni prodotte dal dipendente non escludono la mancanza commessa, in quanto il comportamento da lui tenuto non è stato consono alla qualifica rivestita;” e concludendo le premesse “VALUTATI i precedenti disciplinari e di servizio; Tenuto conto di quanto previsto dall' art.13 del citato D.P .R.”; quindi il titolare dell’azione disciplinare ha disposto la irrogazione della sanzione con la seguente motivazione "in relazione al programma di allenamento, per iscritto rappresentava, senza i necessari presupposti, la negligenza del superiore tecnico, nella stesura del programma di allenamento, nonostante il medesimo fosse stato elaborato dal competente staff, specificamente per la S. V……….3^punizione; art. 3, n.3 del D.P.R.737/81; mancanza commessa ed accertata in data 20 dicembre 2011”.

L’art. 3 del d.P.R. n. 737 del 1981 disciplina la sanzione del richiamo scritto stabilendo che “è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: 1) la reiterazione in lievi mancanze; 2) la negligenza in servizio; 3) la mancanza di correttezza nel comportamento; 4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; 5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio; 6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico”.

La questione controversa prende avvio dalla relazione di servizio in data dicembre 2011 redatta dal ricorrente per fatti accaduti in data 17 dicembre 2011 presso la palestra del Centro Sportivo Tor di Quinto della Polizia di Stato, che rappresenta “per doverosa conoscenza e per le eventuali decisioni da adottare”. Il ricorrente afferma che gli è stato consegnato un programma di allenamento, dopo lungo periodo di inattività e riferisce che “non avendo competenze specifiche per quanto riguarda l'esecuzione degli esercizi previsti, vistosi solo cercava di eseguirli nel migliore dei modi in totale autonomia con fa speranza di non causarsi dei traumi senza nessuno che potesse verificarne la corretta esecuzione degli stessi, ma soprattutto senza nessuno che controllasse che tali esercizi venissero svolti in modo corretto a tutela della salute e dell’incolumità del sottoscritto. Si fa presente che tale programma di allenamento è stato redatto senza conoscere il livello di preparazione fisica del sottoscritto, senza prevedere carichi di lavoro né tempi di recupero, e vista l’assenza sia del Direttore Tecnico che del Tecnico, lo scrivente era impossibilitato nel richiedere chiarimenti sulla corretta esecuzione degli stessi”.

Dalla documentazione depositata in atti dall’Amministrazione resistente risulta che il Direttore C.N.FF.OO., destinatario della predetta relazione del ricorrente, in data 21 dicembre 2011 ha chiesto approfondimenti sulla questione prospettata, invitando il Coordinatore Sport d’Armi -OMISSIS-a riferire al riguardo. Quest’ultimo con nota in data 23 dicembre 2011 ha fornito i chiarimenti in merito alla vicenda rappresentando che in data 16 dicembre 2011 nel corso del controllo dei piani di allenamento delle varie discipline sportive presso il proprio Ufficio “ricordava che nella giornata del sabato 17 dicembre 2011 sarebbe stato il primo giorno di allenamento dell'Assistente -OMISSIS- dopo una lunga assenza dall’attività agonistica (come del resto lo stesso dipendente riferisce nella propria relazione)” ed ha interpellato l’Ass.Capo -OMISSIS-, tecnico della disciplina Tiro a segno, per formulare un programma di preparazione fisica specifico per il ricorrente, che predisposto dalla stessa è stato sottoposto alla sua attenzione e confermato nel contenuto risultando “sia di facile comprensione sia di facile esecuzione e non particolarmente impegnativo”. Il Coordinatore riferisce di aver fatto recapitare presso il poligono al ricorrente il programma di allenamento in data 17 dicembre 2011 e di aver telefonato alle ore 9.00 all’Ass. -OMISSIS-, quale responsabile del servizio in tale giornata, in quanto atleta anziano della disciplina (“da tempo un valido aiuto quale sostituto allenatore della disciplina in assenza di tecnici......laureato sia in Scienze Motorie che in Fisioterapia”), ricordandogli la presenza del ricorrente da tempo assente dai campi di allenamento e di averlo contattato telefonicamente a fine mattina “per accertarsi se l’allenamento fosse andato bene”, ottenendo conferma in tal senso dall’Ass. -OMISSIS-.

Tali circostanze sono confermate dalla relazione dell’Ass. -OMISSIS- in data 4 gennaio 2012 che riferisce di aver svolto il proprio allenamento nella stessa palestra insieme al ricorrente e che “Durante lo svolgimento della seduta di preparazione fisica a chi scrive non veniva posto nessun quesito in merito al programma di allenamento da parte dell'Ass. -OMISSIS-, né il sottoscritto notava difficoltà da parte dello stesso nell'esecuzione degli esercizi, pertanto, terminata la seduta d'allenamento prevista, entrambi lasciavamo il Circolo della Polizia di Stato alle ore 12,30 circa”, comunicando al Coordinatore il normale andamento dell’allenamento.

Anche l’Ass.Capo -OMISSIS- ha riferito con relazione in data 4 gennaio 2012 di aver elaborato un programma ad hoc di allenamento in vista della ripresa dell’attività del ricorrente formulandolo in modo “accessibile ad un Atleta che aveva alle spalle più di dieci anni di attività sportiva agonistica” e con la proposta di esercizi “tali da risultare di facile svolgimento e scelti….appositamente per un primo giorno di preparazione fisica (essendo la scrivente diplomata ISEF conosce bene come comportarsi nei casi su descritti)”.

Il Direttore del C.N.FF.OO. nella segnalazione di cui alla nota del 13 gennaio 2012, richiamata nell’atto impugnato, ha evidenziato quanto sopra allegando le relazioni di chiarimenti e note dello staff tecnico, come sopra indicate, concludendo che “L 'Assistente Capo -OMISSIS- …riferisce che durante la sessione d'allenamento l' Ass.-OMISSIS- non ha palesato né difficoltà nell'eseguire gli esercizi prescrittigli, né ha avanzato richieste di assistenza di qualsivoglia genere”.

Dai chiarimenti forniti dallo staff tecnico e documentati in atti riguardo ai contorni di detta vicenda risultano smentite le circostanze addotte dal ricorrente, risultando confermato il giudizio del Coordinatore sul grado di facilità e di comprensione del programma, facilmente eseguibile come risultante per tabulas anche dalla “scheda di lavoro in palestra”, contenente l’indicazione delle diverse attività di allenamento da praticare e i tempi di esecuzione, depositata in causa (con la previsione di “un buon recupero fra un esercizio e l’altro”), programma predisposto da tecnici professionisti.

I fatti per i quali è stata disposta la sanzione disciplinare - consistenti in «una mancanza commessa in quanto il comportamento ….tenuto non è stato consono alla qualifica rivestita» - sono riferiti alle segnalazioni effettuate dal dirigente C.N.FF.OO. con nota 13 gennaio 2012 e alla contestazione degli addebiti e agli atti del procedimento e concretano un comportamento che appare certamente non opportuno e non rispettoso degli obblighi di correttezza che, nell'adempimento dei propri doveri, i dipendenti della Polizia di Stato devono rispettare, non risultando le asserite negligenze del superiore tecnico, come dimostrato dalle relazioni dei soggetti coinvolti dello staff tecnico. Da ciò risultano infondati il primo e secondo motivo di impugnazione.

Da quanto rilevato nessun rilievo di illogicità e irragionevolezza può riscontrarsi nel procedimento conclusosi con l'impugnata sanzione disciplinare. In tale quadro, non appare giustificata e sproporzionata l'adozione della sanzione del richiamo scritto, posto che il senso del dovere, della correttezza nel comportamento e della disciplina costituiscono per gli appartenenti alla P.S. dei capisaldi essenziali nell'assolvimento dei compiti istituzionali e che, con riguardo agli stessi, manchevolezze in altri settori della P.A. non particolarmente significative assumono invece connotazioni tali da farle ritenere meritevoli delle sanzioni previste dall'ordinamento.

Nella specie, osserva il Collegio che l’atto di contestazione, richiamato nel provvedimento sanzionatorio, contiene gli elementi necessari per consentire al destinatario la comprensione dei fatti contestati nonché il pieno esercizio del diritto alla difesa, come emergente dalla partecipazione attiva del ricorrente al procedimento con la produzione delle giustificazioni e dalla articolazione di argomentazioni difensive nel ricorso.

Va rilevato altresì che non risulta evidente alcuna contraddittorietà tra la contestazione e la sanzione, come invece censurata dal ricorrente, in quanto la mancanza disciplinare della correttezza nel comportamento facendo riferimento ad asserite negligenze dei responsabili tecnici, sono risultate indimostrate e smentite dai fatti descritti e comprovati dalle relazioni dello staff tecnico in atti, con conseguente infondatezza del quarto motivo.

Il comportamento del dipendente è stato ricondotto alla fattispecie di cui all’art.3, n.3 del dPR n. 737 del 1981, in quanto ritenuto espressione di una “mancanza di correttezza nel comportamento”, in relazione alla contestazione degli addebiti come indicati, rilevando altresì anche la valutazione dei precedenti disciplinari e di servizio del ricorrente, come espressamente indicato nella premessa del provvedimento sanzionatorio, trattandosi nella specie della 3^punizione inflitta e con il richiamo scritto viene punita anche la reiterazione in lievi mancanze (art. 3, n. 1).

Il Collegio osserva che in relazione alle sanzioni disciplinari l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti sicché, una volta valutati gli stessi l'accertamento della proporzionalità della sanzione all'illecito disciplinare contestato e la graduazione della sanzione stessa, risolvendosi in giudizi di merito da parte dell'Amministrazione, sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non si riveli una loro manifesta illogicità o contraddittorietà, nella specie non rilevate (cfr. Cons. Stato, sez. I , 31 gennaio 2012, n. 4680; id, sez. IV, 29 marzo 2021, n.2629; Tar Lazio, sez. I quater, 4 marzo 2021, n. 2639; Lombardia, Milano, sez. III, 17 luglio 2019, n.1656).

Riguardo alla dedotta carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, va rilevato che dalla documentazione in atti si evince che l’Amministrazione ha ricostruito i fatti e gli atti relativi alla fase istruttoria, precedentemente elencati, indicando le ragioni alla base della determinazione assunta. Il procedimento ha avuto inizio dalla nota del Dirigente dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro che ha trasmesso la segnalazione del comportamento disciplinarmente rilevante, corredata dalle relazioni e note di chiarimenti dei soggetti appartenenti allo staff tecnico coinvolti nella vicenda. L’Amministrazione ha proseguito l’iter istruttorio avvalendosi delle note trasmesse dall’ufficio segnalante nonché della documentazione acquisita relativa alle giustificazioni rese dall’ interessato. Le motivazioni concrete sul comportamento ritenuto non consono dell’interessato che hanno determinato tale scelta risultano desumibili dagli atti endoprocedimentali posti in essere e ai quali all’interessato stesso è stata consentita la partecipazione attraverso la contestazione degli addebiti, la presentazione di memorie giustificative, sulle quali l’Amministrazione ha espresso le proprie valutazioni indicandole nell’atto di irrogazione della sanzione.

Né varrebbe sostenere, come anche da ultimo insiste parte ricorrente, la illegittimità della sanzione per la mancata valutazione circa l’opportunità di infliggere una sanzione diversa dal richiamo scritto, in quanto l’onere della motivazione può ritenersi assolto risultando la sanzione correttamente collegata all’illecito - coerentemente e logicamente graduata ove si tenga conto dell'accertata condotta per la mancanza di correttezza nel comportamento, con riferimento all’inquadramento dei fatti e la reiterazione della condotta disciplinare (3^ punizione) - nella fattispecie di cui all’art. 3, n.3 del d.P.R. 737 del 1981, e quindi alla previsione della sanzione più lieve (dopo il richiamo orale) tra quelle previste dal citato art. 1, d.P.R. n. 737 del 1981, con conseguente infondatezza del terzo motivo di impugnazione.

Infine non assume rilevanza la denunciata assenza nella palestra del Direttore Tecnico e del Tecnico nel giorno di allenamento del ricorrente, senza adeguata motivazione sulla circostanza, censurata con il quinto motivo, risultando invece confermata la presenza nella palestra dell’Ass. -OMISSIS-, responsabile del servizio nella giornata dell’allenamento in questione, assicurando quindi la presenza quale atleta anziano della specialità sportiva, il quale nel corso dell’allenamento non è stato interpellato con richieste di assistenza dal ricorrente, che non ha altresì palesato difficoltà nell’eseguire gli esercizi programmati, come indicati nella scheda di lavoro specificamente elaborata dal tecnico incaricato per l’avvio dell’attività di allenamento del ricorrente, trattandosi di un programma accessibile da un atleta, come nella specie; pertanto nessuna necessità di una motivazione specifica sulla circostanza dell’assenza del Tecnico si profila in quanto l’asserita assenza risulta smentita dalla presenza di un responsabile del servizio, come dimostrato.

3.In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto. L’infondatezza dell’azione di annullamento determina l’infondatezza della domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, che presenta un tenore di assoluta genericità e che va anch’essa respinta in quanto non è stata accertata alcuna illegittimità dell’azione amministrativa.

La particolare natura della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge unitamente alla domanda di risarcimento dei danni.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi con modalità in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti      Salvatore Mezzacapo
       
       
       
       
       

IL SEGRETARIO



Qualcuno sa di chi si tratta?
Ciao






Offline VENDETTA

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Re:ATLETI DI STATO
« Risposta #51 il: Agosto 26, 2021, 22:01:35 pm »
Poro Cocco....buttato fuori per far spazio ad una atleta degna figlia di suo padre!