STATO DEL “TAGLIA-ENTI” ALL’INIZIO DI APRILE 2009
Si ricorda che è in corso una procedura volta a ridurre di numero, riformare e razionalizzare gli enti pubblici, il cui inizio (almeno per quanto riguarda la fase più recente) può essere ricondotto alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per il 2008 (nel cui allegato A, secondo il dettato del comma 636 dell’articolo 2, erano elencati 11 enti destinati ad essere soppressi alla scadenza del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 29 giugno 2008, se non fossero stati oggetto di interventi di razionalizzazione con l’adozione di appositi regolamenti, poi non adottati) e che è regolata dall’articolo 26 (taglia-enti) della legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008 che apportavasignificative modifiche al D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Il primo comma dell’articolo 26 stabiliva infatti che dovessero essere soppressi gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità a partire dal novantesimo giorno dopo il 22 agosto 2008, data dell’entrata in vigore della legge di conversione in oggetto, e quindi al 20 novembre 2008, a parte gli enti eventualmente confermati da decreti dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. (I suddetti Ministri, con decreto interministeriale del 19 novembre 2008, hanno confermati i seguenti enti pubblici non economici: l’Accademia della Crusca, l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto, la Cassa conguaglio settore elettrico, Il Comitato olimpico nazionale italiano CONI, l’Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO, la Lega italiana per la lotta ai tumori LILT, l’Ente teatrale italiano ETI e l’Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI).
Dovevano essere comunque esclusi da questa soppressione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive, le autorità portuali, gli enti parco, gli enti di ricerca, gli enti preposti alla conservazione e alla trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni e quelli non compresi nell’elenco che l’ISTAT pubblica annualmente ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge L. 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005) che riguarda le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Importante punto di riferimento stabilito dalla norma in esame era quello della data del 31 marzo 2009 (poi prorogata, come riportato infra) come limite oltre il quale sarebbe dovuta scattare la soppressione per quegli enti pubblici non economici che non fossero stati riordinati con i regolamenti di cui al summenzionato articolo 2, comma 634, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).
Nel comma 2 si stabiliva che le funzioni precedentemente esercitate dagli enti soppressi dovessero passare ai ministeri vigilanti non, come previsto dalla finanziaria per il 2008, tramite appositi atti regolamentari o amministrativi, ma direttamente ex lege. Inoltre l’elenco degli 11 enti che avrebbero dovuto essere soppressi se non riordinati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della finanziaria per il 2008, contenuto nell’allegato A della suddetta legge, e citato in precedenza, veniva abrogato dal comma 3 della legge di conversione in esame, equiparando quindi la sorte di questi 11 enti a quella degli altri dello stesso tipo.
Da ultimo, tra quelli qui esaminati, il quarto comma dell’articolo 26 modificava il citato articolo 2, comma 634, della finanziaria per il 2008, sostituendo alle vecchie le nuove denominazioni dei ministeri interessati a predisporre i prescritti regolamenti di riordino o trasformazione degli enti pubblici, aggiungendo agli enti in questione strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e portando al 31 dicembre 2008 il termine affinché fossero adottati i suddetti regolamenti di riordino.
Tale termine è stato poi prorogato dall’articolo 4, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, al 31 marzo 2009. Inoltre l’articolo 4, comma 1, della legge di conversione del suddetto decreto-legge, la L. n. 14 del 27 febbraio 2009, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgentireca una nuova proroga di tale termine al 30 giugno 2009.
All’approssimarsi di questa nuova scadenza il Servizio continuerà a monitorare gli sviluppi del processo di riforma in questione.
A tale proposito si informa che il Consiglio dei Ministri n. 40 del 6 marzo 2009 ha approvato, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di Governo, quattro schemi di regolamento che razionalizzano e riordinano le competenze di alcuni enti, e cioè la Lega navale italiana,l’Unione italiana tiro a segno,l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia e le Casse militari, nell’ambito del disegno complessivo di razionalizzazione, efficienza e risparmio previsto dal suddetto D.L. n. 112/2008 come convertito dalla L. 113/2008. Gli schemi in oggetto sono stati trasmessi al parere del Consiglio di Stato e della Commissione parlamentare per la semplificazione normativa.