visto quanto sta accadendo penso che sia sempre più d'obbligo per un dirigente sezionale porsi interrogativi e dubbi riguardo aspetti che possono essere fonte di guai... ma guai seri!!! della serie che ci si veda a dover rispondere di evasione fiscale e violazione dei principi di democraticità.
è di oggi una nota intranet dell'ufficio ORGANI COLLEGIALI che in merito all'iscrizione delle SEZIONI ASD nell'registro delle società sportive dilettantistiche del Coni afferma che:
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Da un controllo risulta che un certo numero di Sezioni non hanno ancora provveduto.
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e poi chiude ricordando che:
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L’iscrizione al Registro CONI è obbligatoria per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI perfezionando lo status di “associazione/società sportiva dilettantistica”. Tutti gli organismi sportivi che operano nel sistema governato dal CONI devono essere “riconosciuti ai fini sportivi” sebbene in diverse qualità. Uno degli effetti di tale status, per le associazioni/società sportive dilettantistiche, è quello di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste in materia.
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Alché limitandomi a fare una verifica sul sito Coni (
http://www.coni.it/it/cerca-nel-registro-pubblico.html) riguardo la mia regione (Emilia Romagna) ho scoperto che solo poco più della metà delle sezioni risulta iscritta, e che tra gli iscritti c'è qualcuno che se n'è ricordato solo nel 2010/2011.
Ricorrendo le ultime battute della comunicazione intranet è chiaro che non c'è spazio ad interpretazioni: sei una ASD? vuoi usufruire del regime agevolato? OK, devi inscriverti nel registro! (poi vediamo quali sono i requisiti...)
Non ti sei iscritto nel registro ma hai approfittato dei beneifici? sei passibile di contolli e sanzioni per evasione fiscale!Ma chi doveva vigilare in tutto ciò? forse UITS? forse i comitati regionali Uits che rappresentano la federazione sportiva sul territorio?
ci si accorge di tutto ciò solo dopo 10 anni?, ma chi si è messo in regola (anche se tardivamente) è da considerarsi lo "scemo del villaggio"?... mentre gli altri i soliti "volponi"?!?
Procediamo...
Per iscriversi al registro di cui sopra, bisogna che lo statuto dell'ASD sia conforme a quanto stabilito nel art.90 L.289/2002 ovvero:
- obbligo di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”;
- assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci;
- rispetto del principio di democrazia interna; - prevedere l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento;
- divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva;
- gratuità degli incarichi degli amministratori (nb: i soci istruttori possono comunque essere remunerati);
- devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
- obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonchè agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell’Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia
Bene... ma nel nuovo statuto UITS cosa troviamo scritto???:
-l'art. 45 dello Statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS all.1) all'oggetto (Statuto delle Sezioni TSN) al comma 2 lett. B):
omissis
" l'attribuzione del diritto a voto in Assemblea è data a tutti gli iscritti maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla Sezione TSN di appartenenza nella misura più elevata tra quelle previste per le varie categorie di iscritti";
Un documento molto interessante, redatto a congiuntamente tra comitato Coni regionale Friuli Venezia Giulia e Agenzia delle Entrate (ufficio regionale Friuli V.G.) recita quanto segue:
Spesso negli statuti di un a.s.d. i soci vengono classificati in quattro categorie:
soci fondatori (quelli che hanno costituito l’associazione presenti nell’atto costitutivo allegato allo statuto);
soci benemeriti/onorai (quelli che per la frequentazione dell’associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione; spesso tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale);
soci ordinari (quelli che previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’associazione);
soci sostenitori (quelli che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli eventi o manifestazioni; spesso tale categoria, dato il carattere puramente occasionale del rapporto, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo.Tuttavia, tale prassi non trova alcuna giustificazione nella normativa sia civilistica che fiscale.
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Formalmente non vi è differenza tra le figure di socio fondatore o socio ordinario in quanto l'acquisto della qualità di associato può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione (così avviene per i fondatori) e può, altresì, essere successivo ad essa.
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In ogni caso, è indispensabile che alla qualifica di socio corrispondano pari diritti, per cui tutti i soci devono avere la stessa rappresentatività sociale ed i medesimi obblighi verso l’organizzazione a prescindere dalla qualifica rivestita.
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Un’associazione sportiva deve possedere infatti una struttura “democratica”. Il principio di “democraticità” che deve informare il rapporto associativo viene principalmente garantito attraverso l’esercizio effettivo del diritto di voto, di cui ogni socio è titolare, e la imprescindibile e conseguente partecipazione alle sedute assembleari. Democrazia significa infatti partecipazione e incidenza sulle decisioni attraverso la regola della maggioranza.
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Da un punto di vista prettamente fiscale, si rammenta come l’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.
In particolare, si richiama la disposizione recata dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, secondo cui nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste, fra l’altro, “le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali”.
Nel caso delle sezioni TSN gli "iscritti d'obbligo" sarebbero da ritenersi soci a tutti gli effetti ed anzi per molte sezioni contribuisco economicamente anche per 2/3 delle entrate complessive... quindi perché privarli di diritti con la diretta conseguenza di violare il principio di democrazia e quindi violare la legge ben due volte?
Purtroppo anche gli statuti attuali contengono questa "stortura" quindi se proprio si deve cambiare statuto almeno ci si conformi alle leggi dello stato italiano!!! perché da nessuna parte è scritto che gli iscritti d'obbligo possa essere precluso il diritto di voto in assemblea. Ragionando sul voto passivo invece, potrebbe essere logico riservarlo ai soci volontari, solitamente tesserati alla federazione di riferimento (sottolineando che nessuna federazione può imporre tale obbligo)... ma siccome nessuna legge può impedire che una ASD si affili a più di un soggetto riconosciuto dal CONI, anche il tesseramento potrebbe essere una richiesta "forzata" a meno che un dirigente o aspirante tale si tesseri per ogni ente a cui risulta affiliata l'ASD, oppure voglia intraprendere una "carriera" come dirigente e/o tecnico federale.
In sintesi, tornado a quanto scritto in apertura, un dirigente non può (a mio avviso) farsi carico con leggerezza della responsabilità attuale e futura con la configurazione statutaria che Uits vorrebbe imporre alle sezioni, visto che già l'attuale statuto non risponde ai termini di legge.
Non è vero che risponde solo il presidente perché ha la rappresentanza legale... almeno non lo è per i TSN perché il presidente non è eletto dall'assemblea, bensì nominato tra i consiglieri eletti... pertanto è il consiglio direttivo l'organo amministrativo indicato dall'assemblea, ed è il consiglio direttivo che delibera qualunque cosa, incluse le modifiche allo statuto che poi solo l'assemblea dei soci (con i numeri di legge) può a sua volta decidere di adottare.