Autore Topic: REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (Letto 12241 volte)

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Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
« Risposta #40 il: Luglio 22, 2022, 17:19:46 pm »
Finalmente il Tribunale Federale si è espresso, comminando 6 mesi di sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il Presidente del TSN di Santarcangelo, per aver permesso per anni la prosecuzione delle attività in assenza di regolare certificato di agibilità.
Per quanto concerne l'abusivismo delle opere costruite, seppure sia stata riconosciuta la responsabilità sia dalla Corte di Stato che dal Tribunale UITS, per il Tribunale Sportivo non è perseguibile perchè caduto in prescrizione.
Il Tribunale Federale non si esime dal riconoscere "il grado di colpa non lieve delle condotte avute e soprattutto del danno arrecato alla sezione in termini patrimoniali, conseguente al contenzioso ed al sequestro subiti, ed in termini di immagine oltre che per la stessa sezione, per la UITS."



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
TRIBUNALE FEDERALE
N.R.G. 1/2022
Il Tribunale Federale, riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente
del Tribunale Federale del 26 maggio 2020, come integrata dall’art. 221, L. n. 77/2020, composto
da:
Avv. Lina Musumarra Presidente
Avv. Silvana Panzera Componente
Avv. Luca Di Gregorio Componente relatore est.

ha deliberato la seguente
DECISIONE

a seguito di atto di deferimento in data 20 marzo 2022 dalla Procura Federale trasmesso al Tribunale Federale il 29 marzo 2022 in persona del Sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi, contro i Sigg.ri Bruno Rossi, Riccardo Menegatti, Learco Tana, all’epoca dei fatti loro ascritti rispettivamente Presidente del TSN Santarcangelo di Romagna il primo e membri del Consiglio Direttivo i secondi, deferimento con il quale si chiede al Tribunale Federale la condanna dei medesimi per aver violato gli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, 39 e 25 Statuto Sezionale e 67 Statuto Federale, avendo la Sezione TSN “utilizzato delle strutture di tiro prive di agibilità” e non avendo i predetti componenti consiglieri “vigilato acchè le infrazioni contestate, in via principale, al Presidente Sezionale non fossero perpetrate”, con conseguente richiesta di condanna del Presidente Bruno Rossi “alla pena della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi 6” e per i consiglieri Riccardo Menegatti e Learco Tana alla pena della sospensione da ogni attività sportiva e sociale “per mesi 4”;

FATTO
L’attività di indagine della Procura Federale ha preso avvio da un esposto presentato dai Sig.ri Caroselli, Bonfiglioli, Scaglia a seguito di Sentenza del T.A.R. Emilia Romagna – Sez. Bologna n. 882/2021 resa nel procedimento di impugnazione del provvedimento del Dirigente del Settore Territorio in data 31 dicembre 2019, con il quale era stata intimata Diffida a demolire e rimettere in
pristino le opere abusive riscontrate in via dell’Uso 2115, sede del poligono di tiro.
In particolare, la sentenza accertava l’esistenza di opere abusive consistenti nella realizzazione di una serie di interventi edilizi in parte su area appartenente al demanio idrico, in parte senza titoli edilizi e provvedimenti abilitativi da parte dei soggetti preposti alla tutela del territorio e dei relativi
vincoli ed in parte in difformità dagli stessi.
Il TAR. inoltre accertava che parte degli interventi edilizi erano stati realizzati tra il 2012 e il 2015. Nell’ambito dell’indagine penale avviata a seguito dell’abuso, le strutture abusive venivano sottoposte a sequestro preventivo da parte del GIP, sequestro confermato dal Tribunale del riesame. Nel corso dell’indagine la Procura Federale disponeva in data 31.01.2022 l’archiviazione parziale del procedimento, ritenendo di non doversi procedere nei confronti degli indagati per l’aver commesso l’abuso edilizio in contestazione per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare in relazione alla data della consumazione della eventuale condotta sanzionabile, nonché per la contestata mancata esecuzione dell’ordine di demolizione in quanto giustificata da provvedimenti d’urgenza sospensivi emessi dall’autorità giudiziaria amministrativa, dapprima con decreto monocratico n. 77/2020 e successivamente dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 170/2021 su impugnativa dell’ordinanza cautelare di rigetto del TAR e successivamente in sede di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza del TAR oggetto di appello.
L’indagine, tuttavia, proseguiva limitatamente alla responsabilità disciplinare degli indagati per aver consentito l’utilizzo delle strutture di tiro in assenza della prescritta agibilità da parte del competente organo dell’Amministrazione Militare e si concludeva con la notifica dell’avviso di conclusione indagini in data 12.02.2022 cui faceva seguito l’atto di deferimento di cui in epigrafe.
Il Presidente del Tribunale Federale, quindi, con proprio provvedimento in data 31 marzo 2022 fissava udienza in camera di consiglio partecipata per il giorno 27 aprile 2022 che si svolgeva da remoto secondo le modalità previste dall’Ordinanza Presidenziale del 26 maggio 2020 (prot. n.
4566) come integrata dall’art. 221 L. n. 77/2020.
In vista dell’udienza tutte le parti, compresi gli intervenienti, producevano memorie cui si riportavano in sede di udienza, chiedendo congiuntamente una sospensione del procedimento in attesa della prossima pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla vicenda dell’abuso in quanto il ricorso era già stato assunto in decisione.
Il Tribunale, quindi, all’esito delle eccezioni e richieste formulate dalle parti disponeva il deposito da parte della Procura Federale della documentazione attestante il rispetto dei termini indicati nell’art. 30, commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia UITS riservandosi all’esito ogni decisione in ordine alla richiesta sospensione. A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 27 aprile 2022, il Tribunale rilevava, ai fini istruttori, la necessità di acquisire l’emananda sentenza del Consiglio di Stato relativa al ricorso NRG 524/2021 disponeva, quindi, l’acquisizione della stessa, onerando il difensore dei deferiti al deposito mediante invio tramite pec alla Segreteria del Tribunale, con conseguente sospensione dei termini del procedimento ex art. 36, comma 5, lett. b) del Regolamento di Giustizia UITS.
A seguito del deposito della sentenza del Consiglio di Stato avvenuta in data 4/7/2022 veniva quindi fissata nuova udienza in camera di consiglio partecipata per il giorno 13 luglio 2022, udienza in cui sulle conclusioni delle parti e del Procuratore Federale, che insisteva per l’accoglimento delle richieste formulate nell’atto di deferimento, il Tribunale si riservava la decisione.

MOTIVI
Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di nullità del procedimento per il presunto mancato rispetto del termine di conclusione indagini previsto dall’art. 30, c. 5 del Regolamento di Giustizia, in quanto l’avviso di conclusione indagini è stato depositato entro il termine previsto dall’ordinamento in data 12.02.2022 e ciò tenuto conto dell’iscrizione del procedimento avvenuta in data 15/10/2021 e delle due proroghe richieste ed ottenute rispettivamente di 40 e 20 giorni. Così come risulta rispettato l’ulteriore termine per il deferimento previsto dal comma 4 del medesimo articolo, in quanto, considerato che l’avviso di conclusioni indagini risale al 12/2/22 e che il termine di 30 giorni per il deferimento riprende a decorrere dalla scadenza del termine di 15 giorni per la presentazione di memorie assegnato con la comunicazione di chiusura indagini, esso risulta essere stato trasmesso tempestivamente in data 29/3/2022.
comunque dopo la scadenza della precedente agibilità, vale a dire dopo il 2016.
Tanto premesso, nel merito, deve ritenersi fondata la contestazione di violazione degli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, 39 e 25 Statuto Sezionale e 67 Statuto Federale nei confronti di tutti gli incolpati per aver, a vario titolo, consentito l’utilizzo delle strutture di tiro in assenza di agibilità. Preme infatti considerare che l’azione esercitata dalla Procura Federale non attiene alla responsabilità per la realizzazione delle opere abusive o alla legittimità del provvedimento demolitorio, oggetto la prima di un procedimento penale e la seconda di un giudizio amministrativo conclusosi con la sentenza n. 5033/2022 del Consiglio di Stato che ha rigettato definitivamente il ricorso avverso detto provvedimento. Essa attiene, invece, al diverso e più limitato profilo della mancata richiesta alla competente autorità dell’Amministrazione Militare di nuova agibilità dell’impianto a seguito delle trasformazioni edilizie intervenute, siano esse legittime o meno, o comunque dopo la scadenza della precedente agibilità, vale a dire dopo il 2016.
In tal senso le disposizioni regolamentari dell’UITS contenute negli artt. 7a e 7b e 7c delle integrazioni UITS alla direttiva tecnica dt-p2 ed. 2006 dell’Ispettorato delle infrastrutture dell’esercito per stand di tiro a cielo aperto per armi a fuoco di 1^ categoria per i poligoni delle sezioni del tiro a segno nazionale, approvate con delibera n. 34/11 del Consiglio Direttivo UITS del 6 maggio 2011, appaiono chiare nel determinare che la durata dell’agibilità è di 5 anni, che ogni intervento allo stand di tiro non autorizzato dall’UITS che modifica le caratteristiche impiantistico - strutturali relative alla sicurezza dell’esercizio al tiro comporta la sospensione della agibilità, che per la realizzazione dei lavori di trasformazione, adeguamento, ampliamento o anche lavori di piccola entità, che comportano modifiche alle caratteristiche impiantistico - strutturali relative alla sicurezza dell’esercizio al tiro nello stand, dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre alla UITS per il parere di competenza. Al termine dei lavori dovrà essere richiesto il sopralluogo della Commissione UITS incaricata della verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’agibilità. Successivamente l’UITS provvederà al rilascio del certificato di agibilità.
In termini fattuali è emerso, dalla sentenza emessa dal TAR Emilia Romagna, confermata in appello dal Consiglio di Stato, che parte degli interventi edilizi risalgono ad un periodo successivo all’ultimo certificato di agibilità ottenuto nel 2011 e precisamente agli anni 2012 – 2014. Detta circostanza, oltre ad essere stata accertata in giudizio, è stata confermata dalle dichiarazioni rese al Procuratore Federale in sede istruttoria dal responsabile Ufficio Poligoni della UITS, geom. Luca Granata, il quale ha dichiarato che la Federazione non è stata mai informata degli interventi eseguiti dopo il rilascio del certificato di agibilità e che nessun sopralluogo era stato richiesto alla apposita commissione UITS. Conseguentemente, in virtù delle summenzionate disposizioni regolamentari, deve concludersi che a partire dal 2012, per effetto degli interventi eseguiti senza la prescritta autorizzazione UITS, l’agibilità doveva ritenersi sospesa e che in presenza di interventi “anche di modesta entità” avrebbe dovuto essere richiesta una nuova certificazione di agibilità. Tale procedura non è stata seguita realizzandosi così un comportamento omissivo da parte degli organi responsabili della Sezione TSN di Santarcangelo, i quali hanno consentito l’utilizzo da parte dei soci di strutture prive della necessaria agibilità già a far data dal 2012 e sino al sequestro delle strutture, ad opera dell’Autorità Giudiziaria, intervenuto nel 2020. A tutto concedere, inoltre, anche a voler prescindere da qualsiasi intervento edilizio, deve evidenziarsi che l’ultima agibilità concessa nel 2011 era venuta meno, per la naturale scadenza quinquennale, alla fine del 2016 senza che ne fosse stato richiesto il rinnovo, con la conseguenza che quantomeno a far data dall’anno 2017 l’esercizio è continuato in assenza di agibilità.
Il comportamento omissivo contestato al Presidente di sezione sig. Bruno Rossi risulta, pertanto, accertato ed integra la violazione dell’art. 39 Statuto Sezionale che prevede al comma 4 che “Il Presidente della Sezione, è consegnatario pro-tempore del poligono”, al comma 5 che “Gli stand di
tiro e dei locali custodia armi/munizioni devono avere le agibilità previste dalle norme vigenti” ed infine al comma 6 che “La realizzazione di ogni genere di innovazione del poligono e delle relative infrastrutture è sottoposta al rispetto delle specifiche previsioni normative vigenti per la natura dell’area di sedime”. Ai fini dell’affermazione di responsabilità del Presidente medesimo deve considerarsi che, a mente dell’art.25 comma 1 dello Statuto Sezionale, “Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e delle sue eventuali delegazioni ed è responsabile del loro funzionamento. E’ altresì responsabile: a) dell'attività della Sezione e della conduzione del poligono di tiro...”. Quanto alle contestazioni mosse nei confronti dei sig.ri Riccardo Menegatti, Learco Tana nella loro qualità di componenti del consiglio direttivo per omessa vigilanza acchè i comportamenti contestati al Presidente non fossero commessi, occorre evidenziare che detto obbligo non è generico ma puntualmente e specificamente riferibile ai compiti riservati in subiecta materia al Consiglio Direttivo. Al riguardo è sufficiente richiamare l’art. 27 dello statuto sezionale, rubricato “Attribuzioni del Consiglio Direttivo” che al comma 1 recita: “Il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione. Gestisce l’intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario e dell’UITS” e che, al successivo comma 2, nell’elencare i compiti, prevede alle lett. “i) adottare le decisioni necessarie alla corretta gestione del poligono; j) predisporre gli interventi necessari per mantenere in sicurezza gli stand di tiro nonché la verifica della periodica agibilità.
I comportamenti di tutti gli incolpati, inoltre, confliggono con il contegno richiesto ai tesserati dall’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. laddove prevede che : “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
Alla luce delle motivazioni esposte, il collegio ritiene che le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale siano meritevoli di accoglimento in conformità all’art. 67, comma 1, lett. a), dello Statuto U.I.T.S.: “Costituiscono infrazioni disciplinari (...) a) la violazione, da parte degli affiliati o dei tesserati all’U.I.T.S., delle norme dell’ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto della Sezione T.S.N. di appartenenza e dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell’U.I.T.S., nonché del principio di correttezza e lealtà
Ad avviso del collegio, infine, la richiesta sanzionatoria della sospensione da ogni attività del
Presidente di Sezione Sig. Bruno Rossi per 6 mesi e dei Consiglieri Sig.ri Riccardo Menegatti e
Learco Tana per 4 mesi appare congrua in relazione a quanto previsto dal primo comma lett. c) e dal secondo comma dell’art. 68, tenuto conto della natura della infrazione, del grado di colpa non lieve delle condotte avute e soprattutto del danno arrecato alla sezione in termini patrimoniali, conseguente al contenzioso ed al sequestro subiti, ed in termini di immagine oltre che per la stessa sezione, per la UITS.

P.Q.M.
Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, 39, 25 e 27 Statuto Sezionale e 67 e 68 Statuto Federale irroga al tesserato Sig. Bruno Rossi la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione ed ai tesserati Sig.ri Riccardo Menegatti e Learco Tana la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo di mesi 4 (quattro) a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.
Il Collegio incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS e l’immediata esecuzione.

Roma, 21 luglio 2022

Il Presidente
Avv. Lina Musumarra

Offline Enyo

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Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
« Risposta #41 il: Luglio 23, 2022, 08:11:49 am »
Alcuni chierici per aver criticato l'operato del Papa sono stati sospesi a divinis. Evidentemente l'eresia è un più grave peccato, anche nello sport.

Offline Paolo Buscaglia

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Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
« Risposta #42 il: Luglio 25, 2022, 01:35:05 am »
Alcuni chierici per aver criticato l'operato del Papa sono stati sospesi a divinis. Evidentemente l'eresia è un più grave peccato, anche nello sport.

Adesso i Papi non hanno più questo potere di sospendere a divinis qualcuno senza pagarne un salatissimo conto!
Per altro dice il vangelo che onesta e verità sono non negoziabili neanche quando le chiami eresie, quindi....
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Offline gunny

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Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
« Risposta #43 il: Luglio 26, 2022, 08:35:06 am »
Alla fine i nodi vengono al pettine... solo 6 mesi per anni di abusi?

La sig.ra Visconti è stata radiata per aver osato mettere in piazza la malagestio federale, inclusi gli abusi di Santarcangelo...

Mario Marisei 4 anni per essersi opposto a un commissariamento ingiusto e forse illegale.

Attilio Fanini 1 anno (chiesti 4) per aver osato definire il bilancio federale un pasticcio di numeri.

Evidentente violare le norme di sicurezza e comportarsi in modo sleale, anche a danno di altre sezioni, è molto meno grave, quindi signori presidenti non abbiate paura a comportarvi male, tanto le pene sono leggere!!!

Ad ogni modo si continua a fare orecchie da mercante su chi doveva vigilare!!!
« Ultima modifica: Novembre 09, 2022, 18:12:45 pm da gunny »
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Offline diamante

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Offline gunny

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Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
« Risposta #46 il: Maggio 10, 2023, 12:26:47 pm »
Con la delibera n.5 del 31 marzo 2031, il consiglio di Presidenza della UITS, decreta il commissariamento della sezione TSN di Santarcangelo di Romagna.

Oltre ai problemi relativi alle opere abusive, che per sentenza definitiva risultano da demolire, a seguito visita ispettiva degli organi federali risulterebbero anche criticità nella gestione amministrativa.

Non si esclude che per la vicenda delle opere abusive ci siano procedimenti giudiziari ancora pendenti.

E fin qui, che dire, ottimo lavoro!!! anzi era ora che qualcuno invalidasse quel consiglio, e possibilmente impedisca a certe persone di far danno nuovamente in quel poligono o altrove.

Poi però come commissario è stato nominato il sig. Pizzasegola, già presidente del C.R. Emilia Romagna, il quale per svolgere i suoi compiti dovrà sportarsi da Piacenza fino a Santarcangelo, circa 520km A/R... possibile che non ci fosse nessuno più comodo in tutta la Romagna? Ci sono ben 6 sezioni in quella zona: Ravenna, Lugo, Forlì, Bagno di Romagna, Faenza e Rimini, se oculatamente si manda il presidente di Modena a far il commissario a Carpi, non si vede il perché non si debba applicare la medesima logica di contenimento dei costi anche per Santarcangelo, visto che oltre ad essere una piccola sezione le cui attività sono ferme da mesi, sembra che i conti non siano in ordine e le spese per le demolizioni e ripristino all'orizzonte sicuramente importanti.
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