ATTO DI ARCHIVIAZIONE - ex art 30, Comma V, Reg. Giust - R.G.P.F.n.10/2021.
Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione – 05
Sempre dall’archiviazione, si legge:
L'ing. Paolo Buscaglia afferma che l’elezione del Gen.Troia quale presidente Sezionale sarebbe invalida giacché in base alle norme federali il Commissario "si asterrà dal praticare attività politica in favore di alcuno limitandosi a predisporre tutti i supporti giuridici per una elezione democratica". L'indagato, in aggiunta, avrebbe violato il preciso obbligo "contrattuale" di non fare attività politica. Sulla base di tale denuncia la Procura Federale ha ipotizzato l'elusione delle norme statutarie in materia di esercizio dell’elettorato passivo oltre alla violazione della disposizione "contrattuale" citata.
Si è però concluso che l'elezione e la candidatura del Troia non ha avuto luogo in violazione delle norme applicabili. L'art 34 dello Statuto Sezione non presenta tra le cause di ineleggibilità l'essere commissario straordinario della Sezione. Le norme che pongono un limite all'esercizio del diritto d'elettorato passivo, come noto, devono essere interpretate in modo restrittivo.
Inoltre, lo Statuto Sezionale è fonte speciale rispetto ad ogni altra norma e idonea a prevalere, se non in contrasto con lo Statuto Federale, su ogni altra disposizione. Pertanto, poiché lo Statuto non vieta al Commissario Straordinario di proporre la propria candidatura se ne deduce che l'indagato non ha violato l'art. 34 Statuto Sezionale e che non ha violato nemmeno alcun divieto di non svolgere attività politica. Argomentando in senso contrario, non si spiegherebbe perché l'Ordinamento pur non sanzionando la condotta del Commissario Straordinario, in termini di ineleggibilità, lo sanzioni per aver compiuto una condotta cosi intimamente legata all'esercizio dell'elettorato passivo ossia svolgere un'attività politica al fine di sostenere la propria candidatura. E evidente che l'antinomia debba essere sciolta applicando il principio lex specialis derogat generalis privilegiando il diritto di elettorato passivo e le facoltà ad esso legate rispetto al "divieto" che la norma pone al commissario di svolgere attività politica.
Anche qui è necessario che la P.F. ci spieghi un poco come ha proceduto.
La P.F. pone un punto fermo, ovvero che lo “Statuto Sezionale è fonte speciale rispetto ad ogni altra norma ed idonea a prevalere”. Orbene, riferiamoci allora allo Statuto. In esso non è indicato nulla circa il commissariamento, a che condizioni può avvenire, quanto deve durare, a chi deve riferire, come si nominano i commissari, etc, etc. Ne è solo indicata l’esistenza, che diventa astratta non essendo supportata da alcuna norma statutaria.
Ne consegue che se accettiamo come unico riferimento lo Statuto, come chiede la PF, allora la delibera di nomina UITS (34/2019) diviene illegittima poiché arbitrariamente impone ad una Sezione un commissario, senza che vi sia un adeguato supporto statutario “giuridico e normativo”. In pratica viene commissaria la Sezione senza che esistano leggi, o norme nello Statuto che glielo consentano, e quindi d’arbitrio. Tant'è vera questa tesi, che il commissariamento è avvenuto d’imperio e non a seguito d’un ispezione che avrebbe potuto anche determinare una qualche ragione, o meno, di detto commissariamento sebbene non normato.
Rientrando nel caso di specie accettando come vuole la P.F. che lo statuto è “fonte speciale” allora non sarebbero dovute esistere le citate “norme federali” che qui la stessa P.F. indica in contrasto con lo Statuto e quindi soccombenti. Si riconosce lo Statuto ma non le norme federali che ne costituiscono il regolamento d’attuazione.
Molto più realisticamente va quindi ammesso, poiché si ritiene dimostrato, che le norme federali citate sono state redatte per colmare il vuoto normativo dello Statuto, e che proprio per la loro posizione, a necessario complemento di quest’ultimo, ne rappresentano appunto il “regolamento d’attuazione” od una sua parte. Come commissario una sezione se non v’è uno straccio di norma nello Statuto che è l’unico che riconosco? Devo crearmi allora delle “norme federali” che mi diano un minimo supporto normativo, salvo però poi riservarmi d'applicarle a discrezione!
Inoltre la ratio della norma federale: "si asterrà dal praticare attività politica in favore di alcuno limitandosi a predisporre tutti i supporti giuridici per una elezione democratica" è per altro chiara nell'intenzione del legislatore che si è preoccupato che venisse garantita la famosa “democraticità”.
La "democraticità", è evidente che non possa essere ne garantita ne mantenuta se l’eligendo è colui che gestisce le elezioni. E non si intendono le elezioni come mero atto formale e finale, ma tutta quella serie di operazioni, tipiche del commissariamento, che nel tempo conducono alle elezioni e che consolidano il consenso attorno al commissario medesimo. Come si fa pensare che possa essere democratica una competizione elettorale con un commissario che è in grado di elargire diplomi d’Istruttore Istituzionale UITS (anche se non è un Istruttore Formatore), discriminare chi possa partecipare o meno ai corsi, che diviene datore di lavoro di larga parte del consesso elettorale? Che stipula contratti ed accordi commerciali con Soci e fornitori, che decide chi può o non può parlare come accade a Palermo con il sottoscritto?
Ecco la ragione di quella norma federale, troppo potere in mano ad una sola persona per garantire elezioni corrette!
In conclusione l’UITS ha creato un “regolamento d’attuazione dello statuto” e lo ha messo in esecuzione, ma poi lo ignora nel momento che viene deliberatamente violato, e questo a manifesto ed esclusivo vantaggio d’una parte rispetto l'altra. E la P.F. non nota tutto questo?
Cari signori della P.F. che ne dite del mio ragionamento, sbaglio?
Scusatemi se nel caso dovessi errare ma sono solo un ingegnere.