Autore Topic: GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI  (Letto 7552 volte)

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Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
« Risposta #20 il: Marzo 29, 2020, 23:11:47 pm »
Statuto da art. 41 a 55

Art. 41
Armi della Sezione
1. Il Presidente della Sezione è la persona legittimata  all’acquisto,  cessione e  dismissione delle armi sezionali, previa delibera di autorizzazione del Consiglio direttivo sezionale.
2.   Le armi e le munizioni sono custodite in Sezione. La loro gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e delle direttive fornite dall’UITS, con particolare riguardo alle modalità di presa in carico, custodia e cessione delle stesse.
3.   Il trasporto delle armi fuori dalla sede della Sezione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e sotto la diretta responsabilità di colui che le trasporta.


TITOLO IV
ATTIVITÀ SPORTIVA
Art. 42
Affiliazione
1.   Per praticare attività di tiro la Sezione deve richiedere annualmente l’affiliazione all’UITS.
2.   La Sezione è tenuta a versare all’UITS la quota di affiliazione e a presentare domanda di rinnovo entro la data e secondo le modalità stabilite dall’UITS.


Art. 43
Quota di iscrizione volontaria e tesseramento all'UITS
1.   Tutti gli iscritti volontari devono essere tesserati all’UITS. Per svolgere attività amatoriale ed agonistica di tiro il tesserato deve dimostrare il possesso della specifica idoneità fisica a svolgere tale attività in conformità alla normativa ed ai regolamenti vigenti.
2.   L’iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. L’iscrizione viene interrotta se entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno non viene pagata la relativa quota.
3.   Il tesseramento è valido per l’anno solare in cui viene richiesto e non è previsto il tacito rinnovo.
4.   Ai fini dell’elettorato passivo e del mantenimento della carica elettiva e di tutte le funzioni istituzionali di tecnico, giudice ed istruttore istituzionale, la continuità di tesseramento si realizza con il pagamento della quota entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.
5.   La quota d’iscrizione volontaria, posta a carico dei soci della Sezione, è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’UITS ed è riscossa secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo sezionale.
6.   La quota d’iscrizione volontaria non può essere trasferita a terzi e nemmeno rivalutata.
7.   La Sezione può stabilire tariffe differenti sulla base dei servizi aggiuntivi erogati ai soci.

Art. 44
Attività di tiro della Sezione
1.   L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, allenamenti o gare, deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e nell'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti, di tutte le disposizioni in materia, emanate dal CONI, dall'UITS e dal Consiglio Direttivo della Sezione.
2.   I tecnici di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici UITS, e che dimostrino una particolare esperienza.
3.   Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
4.   Le gare militari e di polizia sono organizzate dalla Sezione, d'intesa con i comandi militari interessati e possono essere svolte direttamente dagli stessi comandi militari, previe intese con la Sezione.
5.   Quando il tiro d’addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.



TITOLO V
COSTITUZIONE E COMPITI DELLA DIREZIONE DI TIRO

Art. 45
Costituzione e compiti della Direzione di tiro
1.   L'attività di tiro è regolata dal Consiglio Direttivo in conformità ai Regolamenti per l’uso degli stand di tiro che fanno parte integrante dell’agibilità concessa e alle disposizioni di legge nonché attraverso l'osservanza delle norme regolamentari della Sezione.
2.   L'attività di tiro deve essere svolta sotto la direzione dei Direttori di tiro. L’istruzione al maneggio delle armi viene effettuata dagli Istruttori di tiro che possono essere coadiuvati nelle loro attività dai Commissari di tiro.
3.   Il Presidente della Sezione provvede alla nomina dei Direttori, Istruttori e Commissari di tiro, da scegliersi tra coloro che sono iscritti volontari presso la Sezione, in possesso dei requisiti e della necessaria capacità tecnica, e delle abilitazioni stabilite dall’UITS. La nomina è valida per l’anno solare in cui viene rilasciata e può essere revocata dallo stesso Presidente, con effetto immediato, nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario.
4.   Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
5.   Quando il tiro d’addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, anche mediante gli istruttori del Corpo, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.
6.   Ai fini dell’esercizio delle attività di Direttore e Istruttore di tiro è necessaria l’acquisizione della relativa licenza di legge (licenza triennale rilasciata dal comune).


TITOLO VI
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 46
Proventi della Sezione
2.   Alle spese di esercizio la Sezione provvede:
a) con le quote annuali dei propri iscritti, decurtate nel limite massimo del 25% spettante all'UITS;
b) con i proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) con i proventi derivanti dall'attività sportiva e ludica;
d) da contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici e privati nonché donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità deliberate ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto;
e) da contribuzioni o corrispettivi relativi a sponsorizzazioni o allo svolgimento di attività didattica, promozionale, pubblicitaria.

Art. 47
Bilancio Preventivo
1.   L'esercizio sociale, coincidente con quello finanziario, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo non potrà prevedere disavanzi di gestione.
2.   Il Bilancio Preventivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce.
3.   A seguito dell’approvazione del Bilancio Preventivo, la Sezione deve provvedere, entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati di previsione, richiesti dall’UITS su moduli dalla stessa predisposti.
4.   Nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell’Assemblea, la Sezione opererà in regime provvisorio applicando in dodicesimi il preventivo dell'esercizio precedente.
5.   Il Bilancio deve garantire l'equilibrio finanziario e la continuità dell'attività della Sezione.

Art. 48
Conto Consuntivo
1.   Il Conto Consuntivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dei seguenti documenti:
a) relazione tecnico morale;
b) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore;
c) i riepiloghi di cassa e banca al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce;
d) eventuale elenco dei residui attivi e passivi verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.
2.   A seguito dell’approvazione del Conto Consuntivo, la Sezione deve provvedere entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati consuntivi, richiesti dall’UITS, su moduli dalla stessa predisposti.
3.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Sezione deve trasmettere i dati di bilancio richiesti dall’UITS su schemi semplificati dalla stessa predisposti.

Art. 49
Servizio di cassa
4.   La Sezione ha una sola contabilità. Tutte le operazioni contabili, in entrata ed in uscita, devono essere eseguite per il tramite di un conto corrente bancario o conto corrente postale.
5.   I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo, pertinenti alla Sezione, come pure i proventi delle quote annuali d'iscrizione, devono essere versati sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
6.   Per le piccole spese la Sezione si può avvalere di un fondo cassa disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale.


Art. 50
Documenti amministrativi
1. I documenti necessari per la gestione amministrativa della Sezione che devono essere mantenuti secondo i termini previsti per essi dalla legge:
a) il libro giornale o il libro mastro, con conservazione degli estratti conto, bancari e/o postali;
b) blocchetto delle ricevute di pagamento dirette, con numerazione progressiva per anno solare con timbro della Sezione;
c) il registro dei verbali dei Probiviri;
d) il registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e dell’Assemblea dei soci;
e) il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei Conti;
f) l'inventario dei beni mobili;
g) il registro delle armi;
h) il registro delle munizioni;
i) il registro dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi e dei patentini di idoneità al tiro;
j) il registro degli iscritti obbligati;
k) il registro degli iscritti volontari;
l)  il registro delle frequenze di coloro che si esercitano al tiro.
2. Nel registro di cui alla lettera g) sono annotate le armi in dotazione, con la relativa descrizione, numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica, nazionalità con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza e l’eventuale successiva cessione.
3.   Nel registro di cui alla lettera h) devono essere indicati il carico e scarico delle munizioni con l’individuazione dei nominativi degli utilizzatori.
4.   Nel registro di cui alla lettera l) devono annotarsi giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate, nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni. Il trattamento di tali dati avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy attualmente vigente.
5.   I registri di cui alle lettere g), h), j), k) e l) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
6.   Per la compilazione dei predetti registri, salva l’obbligatorietà del supporto cartaceo, possono essere utilizzati sistemi automatizzati di compilazione


Art. 51
Versamento all'UITS dei proventi delle iscrizioni e dei tesseramenti
1.   La quota annuale degli iscritti, stabilita nella misura massima del 25% deve essere corrisposto dalla Sezione all'UITS.
2.   La quota di tesseramento all'UITS è riscossa dalla Sezione ed è versata all'UITS, unitamente alla percentuale di spettanza delle quote degli iscritti, entro il mese successivo l'avvenuto pagamento della quota medesima da parte del richiedente. Ai fini della continuità del tesseramento si terrà conto di quanto disposto dall’art. 43, comma 4, per cui le quote degli iscritti riscosse nel mese di marzo andranno riversate all’UITS entro la fine del mese stesso.
3.   La percentuale della quota riferita agli iscritti d’obbligo è versata all’UITS nelle modalità emanate annualmente dall’UITS stessa.

TITOLO VII
REGOLAMENTO

Art. 52
Regolamento interno
1.   Il regolamento interno della Sezione, approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi del precedente art. 9, deve essere conforme alle nome statutarie dettando esclusivamente le norme necessarie per l'attuazione del presente Statuto e, in particolare, quelle per la organizzazione delle gare, per la conservazione dei materiali, delle armi e delle munizioni e per la tenuta del carteggio, degli atti e dei registri di amministrazione.
2.    Il Regolamento  interno è strumento utile alla sezione per poter disciplinare e meglio definire tutte  le attività, i comportamenti da adottare e ogni altra regola da applicare alle attività sociali e di tiro.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 53
Norma transitoria
1.   Lo Statuto delle Sezioni è approvato dall’Assemblea ordinaria con i quorum previsti dal precedente art. 9 per l’Assemblea ordinaria. Il presente Statuto è adottato dall’Assemblea della Sezione entro 4 mesi dalla data di comunicazione da parte dell’UITS alle Sezioni TSN, il provvedimento di adozione dello Statuto della Sezione è immediatamente inviato al Consiglio Direttivo dell’UITS da parte del Presidente della Sezione. In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di comunicazione da parte dell’UITS del presente Statuto, lo stesso si intende tacitamente adottato da parte dell'Assemblea della Sezione.
2. Per l’adozione del presente Statuto sono sufficienti i quorum previsti per l’Assemblea ordinaria.
3.Gli Organi sezionali la cui composizione non corrisponde a quanto prescritto dal presente Statuto dovranno essere adeguati entro 9 mesi dall’adozione dello Statuto stesso

Art. 54
Disposizioni di rinvio
1.   Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto e Regolamenti UITS, alle direttive del Coni e alle norme di legge in materia.
2.   Con riferimento alla Giustizia Sportiva valgono le norme dell’UITS.


Art. 55
Norme finali
1.   Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo la comunicazione ufficiale di presa d’atto da parte dell’UITS.
2.   Da tale data è abrogato lo Statuto sezionale precedentemente in vigore e ogni altra norma regolamentare interna in contrasto con le nuove norme statutarie.
3.   Lo Statuto sarà esposto all’albo sezionale, anche on-line, per essere a disposizione dei soci e di quanti altri ne hanno interesse.
4.   l’UITS, sentito il parere del Consiglio Direttivo UITS, fornisce l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente Statuto in caso di dubbi sull’applicazione delle medesime (come da Statuto UITS, art. 2 comma 1 lett. d).

Offline gunny

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Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
« Risposta #21 il: Marzo 30, 2020, 08:22:39 am »
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte IV -.

Ritengo che in generale ci si concentri troppo sulla forma legale che deve assumere l'impianto di tiro a segno senza valutare le altre possibilità.
Leggo nello statuto vigente dal 23/04/2015 all'Art. 1 - Natura e scopi istituzionali - che le Sezioni sono … è l'organismo a base associativa,… .

Mi chiedo quindi; non sarebbe il caso di prevedere nel nuovo statuto anche altre possibili forme costitutive, come ad esempio le SRL od altro?
Per altro quale è il motivo, apparentemente insuperabile, che indica le sezioni costituite esclusivamente come ASD?

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo

Hai ragione, bisogna fermarsi e valutare tutto con molta attenzione, ma si badi bene che la forma, di fronte alla legge (e il fisco), è sostanza!

Nell'ordinamento sportivo L.289/2002 sono previste diverse forme giuridiche per le organizzazioni sportive territoriali, la semplice ed economica Associazione (ASD), la società sportive dilettantistica (società di capitale) forma utilizzata dalle società di sport professionistici e le società cooperative dilettantistiche spesso forma utilizzata dalle polisportive.

Quindi costituzioni giuridiche in forma di SAS, SNC, SRL, o SPA, non sono ammesse avendo esclusiva finalità di lucro soggettiva, fermo restando che le ASD, SSD o CSD possono comunque avere una componente commerciale, e che per le società sportive si applica anche il diritto societario così come per le forme private.

La legge, art. 61 DPR 90/2010, dice che le sezioni sono appunto "organismi a base associativa", quindi soggetti a quanto stabilito nella Costituzione e il Codice Civile agli artt. dal 14 al 32.

La forma di associazione oltretutto è quella che in quanto tale, garantisce più semplicità e autonomia in assoluto.

Poi ci sarebbe da discute sulla questione "PERSONALITA' GIURIDICA", che per le associazioni crea la distinzione in riconosciute o non riconosciute.
Ebbene, quanto scritto all'art. 1 è un "FALSO" o meglio uno scopo non raggiunto, perché nessuna sezione TSN alla data odierna, per quanto sia dato di sapere, risulta iscritta in alcun registro prefettizio delle associazioni riconosciute.

Pare che solo la Sezione di Parma abbia avviato tale iter nel 2017 ma che ancora non se ne sappia nulla in merito all'esito.

Ma se fosse vero, le sezioni sarebbero tutte in regime di autonomia patrimoniale perfetta, ovvero alle obbligazioni sociali (debiti) si risponderebbe con il patrimonio (che deve essere correttamente identificato) e non con i proventi dell'associazione e/o i beni degli associati se i proventi non bastano.

Ora, tra i requisiti richiesti per essere riconosciuti è indispensabile avere uno statuto o atto costitutivo redatto in presenza di un notaio (non di certo nelle forme previste dall'art. 53), di una contabilità nella quale si esprima sia il conto economico che lo stato patrimoniale, cosa che non fa quasi nessuno, inoltre occorre accantonare un fondo di garanzia patrimoniale (non inferiore a 10.000 euro, e comunque proporzionale al valore patrimoniale).
Quindi la "personalità giuridica" ha dei costi che probabilmente le sezioni più piccole farebbero fatica a sostenere.
Inoltre si badi bene, ognuno analizzi la propria realtà, ma di che patrimonio dispongono le singole sezioni? Di fatto le armi e qualche suppellettile, dato che sedime e strutture sono di proprietà dello stato... tutti i soldi spesi per la manutenzione delle strutture affidate di fatto non è possibile "patrimonializzarle", perché i beni non appartengono alle sezioni.

Ma se le sezioni fossero davvero "enti con personalità giuridica", UITS non avrebbe proprio alcun titolo per interferire con l'attività organizzativa, gestionale ed amministrativa, perché un ente riconosciuto per qualsivoglia variazione, organizzativa e/o patrimoniale, deve informare la Prefettura.

Dalle parole ai fatti, la strada è lunga
« Ultima modifica: Marzo 30, 2020, 08:39:04 am da gunny »
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Offline VENDETTA

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Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
« Risposta #22 il: Marzo 30, 2020, 08:29:59 am »
Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN  è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di  quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.



Non sono d'accordo, i mandati devono essere due non tre!

Il limite dev'essere applicato fin da subito perché se partisse dal primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto con gli ulteriori

due o tre mandati che siano alcuni presidenti festeggeranno le nozze d'oro (50 anni) e forse anche nozze di diamante (60 anni), nozze di

ferro (70 anni) e di platino (75 anni).
« Ultima modifica: Marzo 30, 2020, 09:10:40 am da VENDETTA »

Offline gunny

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Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
« Risposta #23 il: Marzo 31, 2020, 20:14:11 pm »
Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN  è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di  quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.



Non sono d'accordo, i mandati devono essere due non tre!

Il limite dev'essere applicato fin da subito perché se partisse dal primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto con gli ulteriori

due o tre mandati che siano alcuni presidenti festeggeranno le nozze d'oro (50 anni) e forse anche nozze di diamante (60 anni), nozze di

ferro (70 anni) e di platino (75 anni).


Pare che tra i componenti della commissione indetta per il perfezionamento dello statuto delle sezioni ci sia qualcuno in fermento e trepidazione...

Peccato che il fermento, anziché essere dovuto alla voglia di migliorare un documento che fa acqua da tutte le parti in quanto copia peggiorata di quello che l'ha preceduto, sia invece rivolto al voler preservare la poltrona e forse interessi di parte.

E sì, perché come abbiamo previsto l'ottusità, o forse "interesse", che caratterizza quella parte dell'attuale classe dirigente sezionale, soprattutto di coloro che da lustri occupano le stesse poltrone, non permette loro di guardare alla luna bensì al dito.

Tra questi "esperti"  qualcuno è pure titolato in legge e sostiene che di negativo nella bozza di statuto c'è il limite dei mandati! ma guarda un po'!

Li aspettavamo al varco, e non poteva essere diversamente perché appunto come già scritto in precedenza, nella commissione ci sono presidenti che l'edizione precedente l'hanno adottata senza proferire parola e senza battere ciglio, qualcuno pure senza assemblea, neanche fosse stato un dogma di fede.

"Esperti" che anziché cercare di analizzare con la dovuta obbiettività e spirito critico il documento loro sottoposto, valutando anche le motivazioni per cui UITS è tutt'ora commissariata e cosa abbia causato l'invalidazione delle elezioni 2016 e l'annullamento di quelle 2019, sono invece preoccupati di mantenere lo status-quo e di tornare a elezioni per ripristinare la "loro" normalità e ripartire come se nulla fosse accaduto.

Come volevasi dimostrare, invece di pensare a soluzioni che risolvano il problema della legalità statutaria di UITS e della sua assemblea generale, e la tutela dell'interesse delle Sezioni, nonostante l'evidenza del misero tracollo di tutte le loro "certezze e strategie", qualcuno continua a pontificare come se nulla fosse, diffondendo la tesi che il limite dei mandati è stato inserito solo per colpa dei soliti rompicoglioni, come quell'"Adorni" di Parma... d'altronde da certi soggetti non ci si poteva aspettare nulla di più.

Per riassumere il tutto in una massima, cito testualmente l'on. Giacchetti del PD: "Sulla legge elettorale mi sembra di giocare al gioco dell'oca... Roberto Speranza hai la faccia come il culo, avete la faccia come il culo".
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Offline sgtHartman

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Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
« Risposta #24 il: Aprile 01, 2020, 10:18:16 am »
Non le si mandano a dire!  :o

Effettivamente, se la bozza di statuto delle sezioni corrisponde a quanto qui pubblicato, ho come l"impressione che si tratti di una pre-bozza, perchè le modifiche effettuate rispetto alla precedente sono irrisorie.

Concordo con il limite dei mandati, ma non capisco che senso abbia prevederne 3, o meglio se ne potrebbero lasciare 3 per le cariche di consiglieri ma per presidenti e rappresentanti di tecnici e atleti il limite secondo me deve coincidere con quello delle cariche federali.

Il fatto che sia una pre-bozza o un primo tentativo incompleto, lo evinco da fatto che nessuna persona con un minimo di conoscenza di contratti, atti costitutivi e statuti, ometterebbe di definire l'oggetto, ovvero nome e sede dell'associazione... è questione talmente elementare che si insegnava (ora non so) anche a chi faceva ragioneria alle superiori.

Ma i componenenti della commissione è dato di sapere chi siano? Se un socio di Tsn volenteroso e con un minimo di competenza volesse avanzare qualche rettifica o proposta come può fare? Deve percaso affidarsi ai propri dirigenti sezionali che nella gran parte dei casi si guarderanno bene dal farsi da tramite?

Altrimenti non resta che scrivere una Pec al commissario  per chi ne dispone una.

Offline nessuno

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Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
« Risposta #25 il: Aprile 01, 2020, 12:07:16 pm »
Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN  è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di  quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.



Non sono d'accordo, i mandati devono essere due non tre!

Il limite dev'essere applicato fin da subito perché se partisse dal primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto con gli ulteriori

due o tre mandati che siano alcuni presidenti festeggeranno le nozze d'oro (50 anni) e forse anche nozze di diamante (60 anni), nozze di

ferro (70 anni) e di platino (75 anni).



Scusate l ignoranza...

Se ho capito bene max tre mandati per Presidente, rap atleti e tecnici ?

Ma da ora o da sempre?

Mi spiego meglio.... Se uno è gia presidente da 3 mandati può rifarlo? Oppure il limite dei 3 mandati parte dall entrata in vigore dello statuto?
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Offline Paolo Buscaglia

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Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
« Risposta #26 il: Aprile 01, 2020, 13:07:29 pm »
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte V -.

Guardate che disquisire intorno il numero di mandati è - al momento - fuorviante.
Ritengo che prima di tutto il nuovo Statuto debba prevedere i mezzi di "comando & controllo" da assegnare alle parti, ovvero a C.D. e Soci.
Bisogna evitare - assolutamente - che i C.D. ed i Presidenti, nel tempo ed avvalendosi della loro posizione, possano costruire e consolidare un "potere" poco trasparente e quasi inscalfibile.
Occorrono quindi condizioni espresse che se violate da parte dei Presidenti e C.D. li possano vedere subito avvicendati.
E' necessario che le parti siano bilanciate, e che le azioni irregolari compiute dai Presidenti li conducano fuori dal TSN, soprattutto quando commettono violazioni che sono in aperto e palese contrasto con lo Statuto, ovvero quando tali azioni non sono supportate da solide prove esattamente come nel processo civile al quale il regolamento di Giustizia dell'UITS si rifà espressamente.

Bisogna quindi rimanere fortemente orientati alle soluzione dei noti problemi e non lasciarsi guidare da fatti o notizie nuove.
Esse creano solo elementi di disturbo e di distrazione cari a chi, pur di non affrontare i fatti, ne sottopone sempre di nuovi a persone che facilmente dimenticano lo scopo iniziale, e si perdono appresso alle disquisizioni in modo quasi storico e filosofico.

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
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Socio TSN Palermo
« Ultima modifica: Aprile 01, 2020, 13:08:57 pm da Paolo Buscaglia »
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Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
« Risposta #27 il: Aprile 01, 2020, 14:06:41 pm »
Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN  è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di  quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.



Non sono d'accordo, i mandati devono essere due non tre!

Il limite dev'essere applicato fin da subito perché se partisse dal primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto con gli ulteriori

due o tre mandati che siano alcuni presidenti festeggeranno le nozze d'oro (50 anni) e forse anche nozze di diamante (60 anni), nozze di

ferro (70 anni) e di platino (75 anni).



Scusate l ignoranza...

Se ho capito bene max tre mandati per Presidente, rap atleti e tecnici ?

Ma da ora o da sempre?

Mi spiego meglio.... Se uno è gia presidente da 3 mandati può rifarlo? Oppure il limite dei 3 mandati parte dall entrata in vigore dello statuto?

Volendoci rifare all'essenza del giudizio del TAR Lazio sul ricorso di Obrist alla mancata ratifica, non è corretto pensare che l'innovazione statutaria in merito al limite dei mandati possa azzerarne il conteggio nel momento di entrata in vigore della nuova norma.
Ovvero, l'applicazione si verifica all'atto della candidatura per lo specifico incarico, in pratica bisogna tenere conto dei mandati già espletati, perché in caso contrario, si potrebbe verificare la possibilità che si debba attendere ulteriori 3 mandati prima di poter vedere applicata la norma, e ciò è contrario al principio della stessa, ovvero creare alternanza per ridurre la fossilizzazione degli organi direttivi.

Citazione da: sgthartman
Concordo con il limite dei mandati, ma non capisco che senso abbia prevederne 3, o meglio se ne potrebbero lasciare 3 per le cariche di consiglieri ma per presidenti e rappresentanti di tecnici e atleti il limite secondo me deve coincidere con quello delle cariche federali.

Questa potrebbe essere un'ipotesi plausibile e valida, che sopratutto nelle sezioni più piccole potrebbe quanto meno agevolare il processo formativo dei nuovi dirigenti mantenendo in consiglio per un tempo adeguato (12 anni), persone in grado di tramettere esperienza a chi entra per la prima volta.

Se il limite divenisse attuale imporrebbe un cambio di mentalità epocale, quindi dirigenti onesti e leali verso l'associazione dovranno prodigarsi per stimolare tra i soci lo spirito di partecipazione e il senso di appartenenza che dovrebbero essere la base per qualunque amministratore che operi per l'interesse comune.

Semmai si dovrebbe riflettere sulle situazioni particolari, ovvero quelle nelle quali allo stato attuale tutti i componenti di un CD sezionale risultassero aver raggiunto il predetto limite. Perché in questo caso il CD successivo si ritroverebbe ad essere composto solo da persone completamente nuove e magari non sufficientemente esperte, ciò non è necessariamente un danno se le persone sono responsabili, ma per evitare rischi di errori macroscopici per inesperienza, si potrebbe pensare una clausola transitoria che possa prevedere che per le elezioni successive all'entrata in vigore del nuovo statuto, possano comunque ricandidarsi tutti i precedenti consiglieri ma ne possano risultare eletti al massimo 2 su 5 oppure 3 su 7, garantendo quindi la possibilità di un mandato nel quale siano presenti anche dirigenti di provata esperienza per garantire un passaggio di consegne meno traumatico.

In ogni caso la carica di presidente, per poter rispettare quanto previsto per gli organi UITS, comunque dovrebbe essere ricoperta da un nuovo soggetto.
« Ultima modifica: Aprile 02, 2020, 10:09:01 am da gunny »
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Offline gunny

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Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
« Risposta #28 il: Aprile 01, 2020, 14:20:46 pm »
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte V -.

Guardate che disquisire intorno il numero di mandati è - al momento - fuorviante.
Ritengo che prima di tutto il nuovo Statuto debba prevedere i mezzi di "comando & controllo" da assegnare alle parti, ovvero a C.D. e Soci.
Bisogna evitare - assolutamente - che i C.D. ed i Presidenti, nel tempo ed avvalendosi della loro posizione, possano costruire e consolidare un "potere" poco trasparente e quasi inscalfibile.
Occorrono quindi condizioni espresse che se violate da parte dei Presidenti e C.D. li possano vedere subito avvicendati.
E' necessario che le parti siano bilanciate, e che le azioni irregolari compiute dai Presidenti li conducano fuori dal TSN, soprattutto quando commettono violazioni che sono in aperto e palese contrasto con lo Statuto, ovvero quando tali azioni non sono supportate da solide prove esattamente come nel processo civile al quale il regolamento di Giustizia dell'UITS si rifà espressamente.

Bisogna quindi rimanere fortemente orientati alle soluzione dei noti problemi e non lasciarsi guidare da fatti o notizie nuove.
Esse creano solo elementi di disturbo e di distrazione cari a chi, pur di non affrontare i fatti, ne sottopone sempre di nuovi a persone che facilmente dimenticano lo scopo iniziale, e si perdono appresso alle disquisizioni in modo quasi storico e filosofico.

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
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ciao Paolo,
si, il numero di per sé forse distoglie dall'essenza del limite stesso.
Hai ragione, l'attenzione va posta anche sull'effettivo potere dell'organo amministrativo, ma al riguardo ci viene in aiuto il codice civile, ovvero gli amministratori devono limitarsi a mettere in atto ciò che l'assemblea delibera, salvo situazioni di emergenza o straordinarie, le quali poi comunque vanno relazionate all'assemblea stessa alla prima occasione utile per la ratifica.

I soci non se ne rendono conto, ma in realtà il potere ce l'hanno loro, l'organo amministrativo deve gestire le risorse associative nell'interesse comune, non ci sono "padroni" e nessuno può "comandare" o agire autonomamente, ogni singolo euro speso deve essere rendicontato ed avere un giustificativo.

Sul piano disciplinare, ogni provvedimento di sospensione e/o rifiuto di iscrizione deve avere motivazioni molto serie e oggettivamente giustificate, pena la decadenza dall'incarico. Non ci sono molte opzioni: o vengono meno i requisiti oppure si è violato gravemente lo statuto o i regolamenti sportivi.

La TRASPARENZA dell'azione amministrativa deve essere un OBBLIGO (già lo sarebbe ma molti fanno finta di nulla), i verbali dei CD e i rendiconti economici dell'associazione vanno esposti puntualmente in bacheca a disposizione di tutti, perché attendere l'assemblea annuale per poter sapere cosa è successo è scorretto nei confronti dei soci.

I soci debbono essere tenuti costantemente aggiornati sulla gestione e andamento dell'associazione, e di tutti i provvedimenti presi dall'organo direttivo.

Un'associazione non è un'impresa privata, i dirigenti sono solo soci che si fanno carico di maggiori responsabilità verso tutti gli altri, trasparenza e lealtà sono imprescindibili. Essere dirigenti non deve comportare alcun vantaggio o favore, le regole devono rimanere uguali per tutti.

In pratica si tratta di scoprire l'acqua calda...
« Ultima modifica: Aprile 01, 2020, 14:27:49 pm da gunny »
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Offline Paolo Buscaglia

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Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
« Risposta #29 il: Aprile 01, 2020, 15:40:41 pm »
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte VI -.

Purtroppo il Codice Civile va applicato dai Giudici, dico "purtroppo" perché la lentezza della Giustizia è tale che troppo spesso equivale a non averla affatto.
Una semplice delibera di CD, anche la più folle, deve essere impugnata in tribunale e questo richiede anni - si ho detto anni - con l'ovvia conseguenza che eventualmente si ottenga piena ragione la si avrebbe solo per quella specifica delibera, costringendo poi ad altri simili atti per rincorrere gli effetti e cancellarli per nullità. Per altro il non applicare le determinazioni di un Giudice, per questi casi, non è reato, quindi CD e Presidenti non hanno neanche questo timore, ancorché remoto (se non applicano le determinazioni il Tribunale, su richiesta del ricorrente, deve inviare un amministratore, e li si attende per secoli!). Cosi è più un esercizio di retorica forense, ma non di gestione del diritto.

Questo è ben noto ai CD ed ai Presidenti, oltre che ai Soci che ne sono quindi scoraggiati.

Cosa intendo dire: sostengo solo che uno statuto, che è poi un accordo privato, ben scritto ed ovviamente non in opposizione alle leggi vigenti, è sicuramente meglio di qualunque percorso giudiziario. Fatto salvo che chiunque, statuto o non statuto, può ricorrere alla Giustizia.

In pratica si deve regolare l'attività delle Sezioni in modo preciso con i dovuti pesi, contrappesi e regole espresse in modo tale da limitare al massimo il ricorso alla Giustizia se non per i casi che realmente lo richiedono.

Un caso di scuola ancorché applicativo è quando i presidenti - ed è condotta diffusa - rifiutano il "rinnovo annuale" ai Soci scomodi.
In questi casi il Socio deve ricorrere alla UITS per vedere riconosciuto un diritto leso, mentre il Presidente che lo infrange non viene sanzionato in alcun modo. Questo è giuridicamente è un pesante caso di dissimmetria del diritto dove il Presidente può agire al riparo da ogni conseguenza mentre il Socio ne subisce il danno di dovere adire alla UITS con inclusi i costi per le trasferte per le riunioni a Roma.

Questa condotta dovrebbe - data la tipologia di infrazione - costare ai Presidenti l'espressa rimozione dalla carica ed eventualmente una sospensione di non meno di 2 anni! A mio parere...

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
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