CONCENTRICA - Forum di attualità e notizie sul Tiro a Segno (TSN - UITS)

Quattro amici al bar => U.I.T.S. & T.S.N. - Discussione, idee e proposte => Topic aperto da: VENDETTA - Gennaio 06, 2015, 11:34:55 am

Titolo: GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: VENDETTA - Gennaio 06, 2015, 11:34:55 am
Se ne parla da tempo ed il consiglio federale l'ha aprovato.

Ma la "bibbia" è stata inviata alle sezioni TSN?
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Luglio 14, 2015, 16:09:56 pm
la "bibbia" è stata inviata con lettera d'accompagnamento in data 4 giugno che ne "intima" l'adozione

anzi se entro 4 mesi dalla comunicazione lo statuto non viene approvato dall'assemblea, lo stesso si ritiene adottato comunque!!!

ma in che regime pardon... stato siamo?!?

eppure non s'è sentito nessuno lamentarsi... è mai possibile che tutti siano con le braghe calate piegati a 90°???

dobbiamo continuare per molto a questo indegno spettacolo offerto in cambio dell'autonomia delle sezioni da questa geronto-oligarchia?

mentre va tutto bene madama la marchesa... il marchese De Sade stà diventanto verde dall'invidia rigirandosi nella tomba per non aver saputo raccontatare di contanto masochismo ad opera degli stessi presidenti di sezione e della commissione federale gestione sezioni (composta appunto da presidenti)
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: caricato - Luglio 14, 2015, 16:48:05 pm
come da copione gunny, come da copione.
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Settembre 03, 2015, 11:28:30 am
qualcuno li fermi!!!

ci sono sezioni che con assemblea straordinaria già nel corso di questo mese vorrebbero far passare l'adozione del nuovo statuto delle sezioni "imposto" da UITS... ma facendo una sconcertante confusione...

ATTENZIONE!!!
l'art.9 comma 5 degli statuti vigenti (ed.2009) recita quanto segue:
Citazione
Per modificare lo statuto è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti volontari.
Solo all’Assemblea di approvazione del presente statuto potranno essere sufficienti i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.

ciò dimostra per l'ennesima volta che si stanno inducendo/imponendo modifiche che possono poi risultare impugnabili e/o nulle sul piano giuridico-legale

Qualche sezione, tra quelle che vorrebbero far passare in assemblea il nuovo statuto, scrivono addirittura quanto segue:
Citazione
Si avvisano i Signori Soci che il giorno 24 settembre 2015, presso i locali del Poligono, è convocata l’Assemblea Straordinaria degli Iscritti, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

ADEGUAMENTO POLIGONI “A” E “B” PER ATTENUAZIONE IMPATTO ACUSTICO
APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SEZIONE SU PROPOSTA DELL’UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
RATIFICA CONTO CONSUNTIVO
L’Assemblea Straordinaria è convocata per le ore 19.00 in prima convocazione.

Nel caso in cui sia stato raggiunto il numero della metà più uno del totale degli Iscritti.
L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione alle ore 20.00 con qualsiasi numero dei Soci presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Hanno diritto di voto tutti gli Iscritti alla Sezione maggiorenni obbligati e volontari.

Il PRESIDENTE DELLA SEZIONE

forse codesta sezione, una importante sezione del nord-est, ha uno statuto addirittura diverso da quello edizione 2009...  :o ma se è così chi li ha lasciati fare?!?

è comunque imbarazzante, per non dire inqualificabile, notare che un consiglio direttivo, con a capo il presidente di sezione, non conosca e di conseguenza non si attenga alle norme statutarie vigenti... 

ma il conto consuntivo non va portato in Assemblea ordinaria entro il 30 aprile?!?

il fatto che le alte sfere federali si permettano di fare e disfare a proprio piacimento in barba a statuti e leggi, per poi essere sonoramente "bacchettati" dai giudici, non autorizza a tale atteggiamento gli organi periferici, ne tanto meno le sezioni (con la loro presunta autonomia...)

leggi, statuti e regolamenti sono fatti per essere onorati e rispettati
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Settembre 03, 2015, 13:43:03 pm
una grande sezione del sud, addirittura modifica lo statuto con una Assemblea Ordinaria...  :o
e meno male che ci sono un presidente e consiglieri di lungo corso...


facendo un giro sui siti delle sezioni più importanti e blasonate, l'unico elemento comune è che ci sono poche idee e ben confuse, qualcun'altro ha già pubblicato il nuovo statuto lasciando la dicitura: "approvato dal CD UITS...", infatti si dimostra che il CD UITS conta più dell'Assemblea dei soci...

ma non è proprio UITS che dovrebbe vigilare affinché il modus operandi delle sezioni sia omogeneo? mah...
no ci siamo... proprio non ci siamo...  :-\  ???  >:(

Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Ottobre 08, 2015, 13:07:09 pm
CODICE CIVILE

Art 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni.
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Art 21 Deliberazioni dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Ricordiamoci sempre che lo statuto ed.2009, in ossequio alla legge (e non può essere diversamente) prevede le medesime condizioni.

Pertanto chi delibera l'adozione del nuovo statuto "imposto" da UITS, con modalità diverse va contro la legge!

Se qualche esperto giuridico in materia di associazioni sa indicare modi e strumenti diversi ben venga e ci illumini!
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Marzo 28, 2020, 13:57:40 pm
Torna d'attualità l'argomento STATUTO DELLE SEZIONI TSN
E la storia si ripete, le sezioni e i loro soci saranno sempre gli ultimi a conoscere quanto stiano per partorire gli "esperti" federali.

Pare che il commissario nei giorni scorsi abbia trasmesso la bozza dello statuto alle diramazioni periferiche di UITS e ai componenti della commissione per lo statuto, ma non alle sezioni.

Il perchè detta bozza debba non debba essere resa pubblica a tutti gli aventi diritto, sezioni e soci delle stesse, questo è un bel mistero... non c'è molto tempo per analizzare il testo ed eventualmente porvi qualche correzione, e la stessa commissione composta da presidenti di sezione che in occasione del precedente statuto non hanno sollevato alcuna eccezione, state pur tranquilli che salvo miracoli, non produrrà nulla di concreto per manifesta ignoranza della legge, da Codice Civile in poi...

D'altro canto non c'è bisogno di farlo avere alle sezioni e il perché è molto semplice:
lo statuto è pressoché identico al precedente, con alcuni peggiorativi che erodono ulteriormente autonomia alle sezione e addirittura ancora si insiste sull'adozione con assemblea ordinaria, oppure per tacito assenso, cosa del tutto ILLEGALE

Lo statuto di una sezione è il contratto che si instaura tra i soci e l'associazione, nessuno, nemmeno Gesù Cristo sceso dalla croce (con tutto il rispetto per chi crede), può imporre qualcosa che un assemblea sovrana non voglia accettare nei modi e tempi previsti dallo statuto attualmente vigente.

L'unica nota positiva, è l'introduzione del limite dei mandati per tutte le cariche elettive. Ma tale limite è stato posto a 3 mandati (assoluti), e ciò può stare, però non si è tenuto conto del fatto che per la carica di presidente di sezione, componente l'assemblea generale UITS, il limite di mandati deve essere limitato a 2, in quanto questo è il limite stabilito dalla legge (e confermato dal TAR in occasione del ricorso Obrist) per gli organi UITS.

La cosa che lascia però l'amaro in bocca è che più volte, e anche pubblicamente, il precedente commissario, dott. Francesco Soro, ebbe a dire che lo statuto in vigore e imposto alle sezioni era uno "schifo", così come non era legittima alcuna imposizione...
Quindi due anni e mezzo di commissariamento non sono riusciti a produrre un elaborato che possa definirsi meglio di quanto sia il vigente, ma non solo si ripetono i modi autoritari.

Ciò dimostra solo ed esclusivamente una cosa, chi ha prodotto la nuova bozza (si fa per dire), è lo stesso soggetto (o gruppo di persone), che ha elaborato la precedente... e guarda caso a questa persona (o questo gruppo) qualcuno voleva affidare le redini di UITS.

Questo è l'ultimo appello care Sezioni TSN, cari presidenti e dirigenti, casi soci... se mettete la testa sotto la sabbia anche questa volta e preferite farvi incaprettare, accomodatevi, c'è chi non aspetta altro!!!
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: Paolo Buscaglia - Marzo 28, 2020, 17:37:57 pm
Interessante argomento, come si può fare per averne copia di questo nuovo statuto?
Qualche sezione l'ha pubblicato?
C'è un link o qualcuno che me lo possa inviare per email?

Grazie

Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: VENDETTA - Marzo 28, 2020, 23:32:40 pm
Cari Presidenti dei Comitati Regionali e Delegati Provinciali.
Con riferimento a quanto  preannunciato nell' ultima riunione svoltasi a Roma  il 17 gennaio u.s., è stata predisposta la bozza del nuovo Statuto delle Sezioni, che  trasmetto in allegato per le opportune valutazioni dei rappresentanti regionali designati  e, compatibilmente con il momento particolare, vi pregherei di analizzare con attenzione il documento procedendo ad uno scambio di opinioni tra di voi utilizzando le email.In esito alle vostre valutazioni ho individuato la data del prossimo 30 aprile, quale termine per  far pervenire le vostre osservazioni e/o suggerimenti alla UITS.Vi riepilogo qui di seguito delle informazioni specifiche sulla bozza di Statuto che vi troverete ad esaminare.Con l'augurio di rivederci quanto prima vi auguro un buon lavoro
  Igino Rugiero
Lo Statuto delle Sezioni è stato rivisto tenendo conto delle osservazioni pervenute negli ultimi anni da parte dei Presidenti di Sezione procedendo così ad un aggiornamento delle norme ai principi generali democratici-sportivi della UITS e del CONI e ad una più agevole sistemazione delle norme a beneficio della  funzionalità.
La bozza di Statuto presenta il documento in due colonne con gli articoli affiancati, nella colonna di sinistra in nero il testo dello Statuto vigente (edizione 2015)  e nella colonna di destra in rosso il testo dello statuto da adottare. N.B. la numerazione delle pagine nell'indice generale riportato nelle prime 4 pagine non corrisponde a quella reale poiché disponendo il documento di lavoro su due colonne le pagine sono quasi raddoppiate dalle iniziali 29 a numero 44 pagine; sarà cura poi nella stesura finale verificare la numerazione.
Gli articoli dello Statuto sono rimasti 55 e le principali modifiche di rilievo hanno interessato i seguenti articoli:
-  art. 3 accorpamento  in un unico articolo  dei  precedenti articoli 3 e 4 relativi alle modalità di ammissione e diritti dovere degli iscritti con specifica tra socio e iscritto;
-  artt. 10-21  organizzazione delle elezioni , alcune modifiche e accorpamenti di natura organizzativa
-  art. 24  Presidente della Sezione (firma sui diplomi solo Presidente e V.Presidente e incompatibilità con funzione di Direttore/Istruttore di tiro)
-  art. 26  limite dei mandati   ( massimo 3 quadrienni)
- art. 30 Probiviri  ( decidono in unico grado in via definitiva i ricorsi avverso diniego di iscrizione)
- art. 33  incompatibilità  (indipendenza degli Organi sezionali da rapporti di familiarità, interessi economici, ecc.  nonché incompatibilità del Presidente e Vicepresidente alla funzione di Direttore/Istruttore di tiro se contemporaneamente procedono alla firma  dei diplomi/patentini dagli stessi valutati) -art. 41  Armi della Sezione ( introdotto il concetto che benchè legittimato ad ogni ogni movimentazione delle armi il Presidente necessita di autorizzazione di consiglio)
- art. 45 Costituzione e Direzione di Tiro  ( abilitazioni stabilite dalla UITS)
- art. 53 Regolamento interno  ( più ampio riconoscimento alla possibilità di inserire nei regolamenti sezionali ogni utile regola per la gestione della sezione).
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: kricien - Marzo 29, 2020, 09:29:33 am
E' semplicemente incredibile!
Invece che UITS potremmo chiamarla UICP (Unione Italiana Circoli Privati)..
Basti pensare che per essere "AMMESSI" al tsn dovrete passare per le forche
caudine e se non siete puri come un giglio dalla nascita non verrete mai accettati.
Se poi volete proprio fare i duri potete ricorrere ai Probiviri ma dovrete prima
individuarli e poi potrete scrivere il vostra richiesta di intervento per derimere la
controversia ma, batate bene di farlo entro 48 ore altrimenti...ciaoooo.
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: Paolo Buscaglia - Marzo 29, 2020, 16:05:15 pm
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte I -.

Dovrebbe esistere, ed essere riconosciuta, una gerarchia costitutiva.

Ovvero le ASD si costituiscono con regolare atto costitutivo e statuto, dopo di che se vogliono affiliarsi all'UITS, e la proposizione ne è sempre facoltà,  ne devono accettare le prescrizioni. Conseguentemente il socio dell'ASD avrebbe in capo ad esso la costituzione di un secondo rapporto che per sua natura è per egli di rango inferiore.
La gerarchia del rango si evince dalla incontestabile possibilità dell'ASD d'affiliarsi ad altre associazioni attuali o di futura costituzione nel quadro della libera concorrenza come da regolamenti EC.
Per altro i Soci in linea astratta, ed ancorché non opponibile, possono divenire, o permanere soci della sola ASD ma non della UITS ritenendosi bastevole a fine anno chiedere la separazione del singolo Socio dalla richiesta di prossima affiliazione.
Tuto questo, ma non solo, genererebbe, a mio parere, un rilevante vulnus con conseguenti ripercussioni giuridiche dove un contratto tra ASD ed UITS vede le parti abdicare, od arrogarsi, elementi esorbitanti i loro limiti.

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: Paolo Buscaglia - Marzo 29, 2020, 16:43:55 pm
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte II -.

Leggo dallo Statuto delle Sezioni vigente al 23/04/2015:

Art 19 Votazioni - Comma 8 - E' ammessa una sola delega per ogni votante che deve essere presentata con allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del delegante.

Orbene, spero che questo comma nella nuova versione dell'atteso Statuto delle Sezioni sia stato rimosso, o se non lo si è fatto ancora che si provveda senza indugio. Ricordo a tutti la linea gerarchica della nostro sistema legislativo che pone la Costituzione in cima, e non aggirabile da atto alcuno di rango inferiore, come le leggi ordinarie, i regolamenti e gli accordi di qualsivoglia tipo. Confrontando quindi lo Statuto delle Sezioni con la Costituzione all'Art. 48 si ha:

Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.


ne consegue che il citato Art 19 Votazioni - Comma 8 dello Statuto delle Sezioni vigente al 23/04/2015 semplicemente non dovrebbe esistere.

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Marzo 29, 2020, 17:01:49 pm
Soci di associazione, e tesserati di federazione sono ovviamente due posizioni giuridiche distinte

UITS, si è inventata neanche tanto tempo fa questa commistione illegittima dove i soci del Tsn DEVONO essere tesserati UITS

Come giustamente affermato da Paolo Buscaglia, se di associazione (ASD) si parla, nessuno, ma proprio nessuno, può impedire a tale associazione di affiliarsi anche a enti di promozione sportiva e/o federazioni affini.

Ma ciò che lascia ancor più stupiti, è che questa bozza, che una volta passata per il gruppo di lavoro costituito appositamente, sarà da adottarsi così come proposta, addirittura è stata formulata al plurale, facendo risultare le singole sezioni una cosa unica che non sono, e la cosa peggiore però, che pare dimostrare anche una certa ignoranza giuridica di chi questa bozza l'ha redatta, è che la modifica dell'articolo 1, rimuovendo nome e sede della sezione, facendo venir meno l'"oggetto" di fatto ne annulla l'esistenza e forse annulla anche la validità stessa dello statuto.

Una lettura attenta, da parte chi ha un minimo di preparazione giuridica farà emergere sicuramente tante altre magagne e abusi...
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Marzo 29, 2020, 18:00:07 pm
E' semplicemente incredibile!
Invece che UITS potremmo chiamarla UICP (Unione Italiana Circoli Privati)..
Basti pensare che per essere "AMMESSI" al tsn dovrete passare per le forche
caudine e se non siete puri come un giglio dalla nascita non verrete mai accettati.
Se poi volete proprio fare i duri potete ricorrere ai Probiviri ma dovrete prima
individuarli e poi potrete scrivere il vostra richiesta di intervento per derimere la
controversia ma, batate bene di farlo entro 48 ore altrimenti...ciaoooo.

In effetti stanno facendo di tutto per facilitare la negazione all'iscrizione e/o il rinnovo (tramite la sospensione di chi è già iscritto), ledendo anche i principi più basilari del diritto alla difesa.

Per rifiutare l'iscrizione e/o sospendere un socio occorrono motivi molto gravi oppure la violazione dello statuto o dei principi sportivi (es. doping), quante sezioni dispongono di dirigenti e/o probiviri in grado di valutare correttamente situazioni di questo tipo?
Tutto ciò porta al rischio di abuso di uno strumento assai pericoloso perché appunto ci si può vedere sospesi per semplice antipatia o sospetta tale, della serie fuori dai coglioni i rompi scatole, quelli che hanno sempre qualcosa da dire nelle assemblee e che osano criticare la dirigenza...

Il socio o potenziale iscritto deve avere il diritto di poter far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune, arrivando al CONI se necessario se non addirittura alla giustizia ordinaria.

Se chi ha scritto quelle castronerie ha studiato legge, forse è il caso che si vada a ripassare un poco la materia... in caso contrario si potrebbe pensare che questo è uno scherzo fatto ad arte per vedere se siamo attenti.
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: Paolo Buscaglia - Marzo 29, 2020, 18:45:37 pm
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte III -.

Sono sicuro che il prossimo statuto sarà migliore di quello attuale e che tutti i punti verranno risolti al meglio.
Credo che il nuovo Commissario UITS, Dott. Rugiero, quando potrà leggere commenti indipendenti ancorché di fonte qualificata interverrà con azioni pronte e decise.

Collaborare alla stesura del nuovo statuto, sebbene solo in fase consultiva, ritengo sia dovere d'ogni socio soprattutto a supporto dei Presidenti di Sezione e dei Comitati Regionali.

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: lucia - Marzo 29, 2020, 18:51:45 pm
Ma quella famosa frase (anche per tramite delle sezioni) è stata levata o no e nello statuto delle sezioni la possiamo sottolineare che non la vogliamo.
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Marzo 29, 2020, 20:11:20 pm
Ma quella famosa frase (anche per tramite delle sezioni) è stata levata o no e nello statuto delle sezioni la possiamo sottolineare che non la vogliamo.

Quella è ancora nello statuto UITS... quello che dovrebbe essere già all'approvazione del Min.Difesa, senza che nessuno abbia potuto vederlo...
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: Paolo Buscaglia - Marzo 29, 2020, 21:10:03 pm
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte IV -.

Ritengo che in generale ci si concentri troppo sulla forma legale che deve assumere l'impianto di tiro a segno senza valutare le altre possibilità.
Leggo nello statuto vigente dal 23/04/2015 all'Art. 1 - Natura e scopi istituzionali - che le Sezioni sono … è l'organismo a base associativa,… .

Mi chiedo quindi; non sarebbe il caso di prevedere nel nuovo statuto anche altre possibili forme costitutive, come ad esempio le SRL od altro?
Per altro quale è il motivo, apparentemente insuperabile, che indica le sezioni costituite esclusivamente come ASD?

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: diamante - Marzo 29, 2020, 23:08:07 pm
Statuto da art.1 a 20



TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art.   1 – Natura e scopi istituzionali   delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale pag.   4
Art.   2 – Vigilanza e coordinamento sulle Sezioni   pag.   5
Art.   3 – Modalità di ammissione alle Sezioni . Socio e Iscritto d’Obbligo   pag.   5
Art.   4 – Diritti e Doveri dei Soci e degli Iscritti d’Obbligo     pag.   6
Art.   5 – Scioglimento delle Sezioni   pag.   7
Art.   6 – Delegazioni delle Sezioni   pag.   7


TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

Art.   7 – Organi delle Sezioni   pag.   8
Art.   8 – Assemblea ordinaria   pag.   8
Art. 9 – Assemblea straordinaria   pag.   9
Art. 10 – Indizione elezioni   pag.   9
Art. 11 – Elettorato attivo   pag.   9
Art. 12 – Elettorato passivo   pag. 10
Art. 13 – Modalità per le elezioni   pag. 10
Art. 14 – Organizzazione delle elezioni   pag. 10
Art. 15 – Ricorsi   pag. 11
Art. 16 – Commissione elettorale   pag. 11
Art. 17 – Seggio elettorale   pag. 12
Art. 18 – Votazioni   pag. 12
Art. 19 – Orario delle votazioni   pag. 13
Art. 20 – Chiusura delle votazioni e spoglio   pag. 13
Art. 21 – Formazione della graduatoria e proclamazione dei risultati   pag. 14
Art. 22 – Adempimenti ai fini della formazione del Consiglio Direttivo   pag. 15
Art. 23 – Elezione del Presidente della Sezione e ratifica del Consiglio Direttivo   pag. 15
Art. 24 – Presidente della Sezione   pag. 16
Art. 25 – Consiglio Direttivo   pag. 17
Art. 26 – Limite dei mandati pag. 36
Art. 27– Attribuzioni del Consiglio Direttivo   pag. 17
Art. 28 – Consegne fra il Consiglio Direttivo Uscente e quello entrante   pag. 18
Art. 29 – Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico   pag. 18
Art. 30 – Collegio dei Probiviri o Proboviro unico   pag. 19
Art. 31 - Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici   pag. 20
Art. 32 – Durata delle cariche e decadenza   pag. 20
Art. 33 – Incompatibilità   pag. 21
Art. 34 – Ineleggibilità   pag. 22
Art. 35 – Segreteria   pag. 22


TITOLO III
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 36 – Iscrizione obbligatoria e quota annua di iscrizione   pag. 22
Art. 37 – Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno   pag. 22
Art. 38 – Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di idoneità al tiro   pag. 23
Art. 39 – Poligono, stand di tiro, campo di tiro, locale custodia armi/munizioni   pag. 23
Art. 40 - Esercizio del tiro   pag. 23
Art. 41 - Armi della Sezione   pag. 24


TITOLO IV
ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 42 – Affiliazione   pag. 24
Art. 43 – Quota di iscrizione volontaria e tesseramento all’UITS   pag. 24
Art. 44 – Attività di tiro della Sezione   pag. 25


TITOLO V
COSTITUZIONE E COMPITI DIREZIONE DI TIRO

Art. 45 – Costituzione e compiti della Direzione di tiro   pag. 25


TITOLO VI
GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46 – Proventi della Sezione   pag. 26
Art. 47 – Bilancio Preventivo   pag. 26
Art. 48 – Conto Consuntivo   pag. 26
Art. 49 – Servizio di cassa   pag. 27
Art. 50 – Documenti amministrativi   pag. 27
Art. 51 – Versamento all’UITS dei proventi delle iscrizioni e dei tesseramenti   pag. 27





TITOLO VII
REGOLAMENTO

Art. 52 – Regolamento interno   pag. 28


TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E RINVIO E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 53 – Norma transitoria   pag. 28
Art. 54 – Disposizioni di rinvio   pag. 28
Art. 55 – Norme Finali   pag. 29


A norma dell’art. 62, lettera l), del D.P.R. n. 90/2010 e degli artt. 19 e 45 dello Statuto della Unione Italiana Tiro a Segno, le seguenti previsioni costituiscono il contenuto minimo e inderogabile degli Statuti delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.


TITOLO I
Art. 1
Natura e scopi istituzionali delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale
1.   Le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale sono organismi a base associativa, senza finalità di lucro, dotate di personalità giuridica e istituite per il perseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dal codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; dalla legge 18 aprile 1975, n. 110; dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2.   Le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e sulla base della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1367 del 6 dicembre 2007, svolgono, altresì, quali associazioni sportive dilettantistiche, in regime di affiliazione con l’UITS e sulla base delle direttive della stessa, attività sportive agonistiche, amatoriali e promozionali relativamente alla disciplina del tiro a segno e debbono essere iscritte al registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche..
3.   Le Sezioni hanno durata illimitata e sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, contabili, gestionali e di funzionamento autonomi. I proventi delle attività ed il patrimonio delle Sezioni non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci delle Sezioni, neanche in forme indirette. Le quote di associazione alle Sezioni non possono essere oggetto di trasferimento né di rivalutazione al pari del contributo associativo.
4.   Le Sezioni svolgono, con il coordinamento e vigilanza dell’Unione Italiana Tiro a Segno e dei propri Organi periferici, nonché sotto il controllo dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, per i profili di rispettiva competenza, i seguenti compiti previsti dalle vigenti norme di legge:
c)   attività di addestramento dei soggetti  obbligati per legge a iscriversi a una Sezione, anche mediante la organizzazione e lo svolgimento di corsi e lezioni regolamentari di tiro a segno;
d)   rilascio dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi e dei patentini di idoneità al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
5.      La Sezioni, nell’ambito dell’espletamento e per il perseguimento delle proprie finalità sportive, curano:
f)   lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti;
g)   l’organizzazione di manifestazioni sportive;
h)   le attività sportive e i compiti derivanti dall’affiliazione alla Federazione Sportiva Unione Italiana Tiro a Segno;
i)   l’attività e la diffusione di ogni forma del tiro a segno, in conformità allo Statuto e ai regolamenti della Federazione Sportiva UITS;
j)   l’attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno anche mediante lo svolgimento di attività ludiche, propedeutiche all'uso delle armi, autorizzate dall'Unione Italiana Tiro a Segno con particolare riguardo alle categorie giovanili.
6.   L’attività delle Sezioni, fatto salvo l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica ad essa attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato. Le Sezioni sono soggette alle norme dell’ordinamento sportivo e alle direttive approvate dal CONI e dall’UITS. Le Sezioni adottano l’emblema del Tiro a Segno Nazionale e quello dell’Unione Italiana Tiro a Segno riportati nell’allegato 2 dello Statuto dell’UITS. La bandiera delle Sezioni è la bandiera nazionale con l’emblema del TSN. Nel bollo d’ufficio delle Sezioni è riprodotto l’emblema del TSN con la denominazione delle Sezioni.






Art. 2
Vigilanza e coordinamento sulle Sezioni
2.   Le Sezioni svolgono  i loro compiti sotto il coordinamento e la vigilanza dell’UITS e dei propri  Organi periferici , che ne mantengono l’unità di indirizzo sul territorio nazionale, nonché, per i profili di rispettiva competenza, sotto il controllo del Ministero della Difesa, anche per quanto concerne la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità secondo le previsioni normative e dello Statuto UITS, nonché  del Ministero dell’Interno, per quanto attiene alle competenze ad esso attribuite dalla legge.

Art. 3
Modalità di ammissione alle Sezioni. Socio e iscritto d’obbligo.
1.   Possono iscriversi alle Sezioni, assumendone così la qualità di Socio, le persone fisiche maggiorenni che siano cittadini italiani o degli altri Stati membri dell’Unione Europea, immuni da condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno, che, in possesso della prescritta certificazione sanitaria, partecipano alle attività delle stesse. Possono essere iscritti alle Sezioni, divenendone Soci, anche i minori che, in possesso dei requisiti fisici per l’esercizio dell’attività sportiva, abbiano compiuto almeno il 10° anno di età, previa autorizzazione scritta di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I minori dal 10° al 14° anno di età possono svolgere attività con armi ad aria o gas compresso di potenza non superiore a 7,5 joule, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.; I minori che abbiano compiuto il 14° anno di età possono svolgere attività con armi ad aria o gas compresso e/o con armi a fuoco. È altresì possibile, per l’esercizio delle attività sportive consentite, l’iscrizione alle Sezioni, con conseguente acquisizione della qualità di Socio, di persone diversamente abili in possesso di piena capacità psichica e di sufficienti capacità fisiche per l’attività di tiro, certificate da medici competenti.
2. E’ prevista l’iscrizione alle Sezioni da parte dei soggetti che svolgono servizio armato presso enti pubblici o privati e per i quali la legge prescriva l’iscrizione obbligatoria a una Sezione TSN affiliata alla UITS. L’iscrizione di tali soggetti, in quanto obbligatoriamente prevista dalla legge, salvo diversa volontà espressa da parte di questi ultimi, non comporta ex se, l’acquisizione della qualifica di Socio.
3.   I cittadini stranieri residenti in Italia non appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea possono iscriversi alla Sezioni purché, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 e, ove ricorra, quelli del comma 2, dimostrino, con idonea documentazione, che nel loro Stato i cittadini italiani possono iscriversi a corrispondenti organizzazioni o svolgere comunque l'esercizio del tiro a segno.
4.   Tutti i soggetti che intendono far parte delle Sezioni (tanto chi intenda divenirne socio tanto i c.d. iscritti d’obbligo) dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Le domande di iscrizione devono essere registrate dalle Sezioni in ordine cronologico e i singoli iscritti devono essere inseriti nei registri delle Sezioni, istituiti ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110, con l'indicazione delle loro generalità nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali. Le domande di ammissione a socio delle Sezioni d possono essere accettate fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
5.   L’ammissione a socio delle Sezioni potrà essere negato e la qualifica di Socio potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo delle Sezioni nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l’associazione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri fondati motivi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: comportamenti di grave indisciplina, pericolosità, slealtà, amoralità, diffamazione che integrino un inconciliabile comportamento difforme dallo spirito associativo sezionale. Il provvedimento di diniego e/o di sospensione deve essere sempre motivato e trasmesso nei termini indicati dalle Sezioni, ma comunque non oltre le 48 ore, al Collegio dei Probiviri o al Proboviro unico eletti all’interno delle Sezioni per la convalida o rigetto del provvedimento.
6. Ai fini dell’iscrizione alle Sezioni, sia come Socio che come iscritto d’obbligo, è necessario:
a)   sottoscrivere la domanda di iscrizione;
b)   allegare alla domanda di iscrizione apposita certificazione medica, secondo la normativa vigente, dal quale risulti che il richiedente, a seguito di visita medica, è idoneo a svolgere attività di tiro.
c)   attestare, con le modalità previste dalla legge, di essere cittadino di un Paese dell’Unione Europea, di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno, di non aver riportato condanne per porto abusivo di armi; non essere sottoposto a misure preventive previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche (L. 327/88 e D. Lgs 159/2011). Si può procedere all’iscrizione del soggetto che abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. Per i cittadini non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea dovrà anche essere dimostrata dal richiedente la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 3;
d)   adempiere, successivamente all’ammissione, gli obblighi amministrativi previsti (versamento quota iscrizione e tesseramento).
Per i minori è necessaria l’autorizzazione e la sottoscrizione della domanda di iscrizione da parte di chi esercita la potestà genitoriale. Per i minori di 14 anni di età non è richiesta alcuna certificazione ulteriore a quella medica.
Il Consiglio Direttivo delle Sezioni, allorquando all’atto dell’iscrizione, sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni e/o sulla documentazione prodotta  è tenuto a trasmetterle  ai competenti Organi statali (Prefettura, Questura, Tribunale) per il riscontro della loro veridicità. Nelle more del riscontro degli accertamenti richiesti sull’ eventuale falsità di atti, certificazioni o dichiarazioni comunque prodotti alle Sezioni comporterà automaticamente la sospensione del procedimento di ammissione alle Sezioni. .L’interessato potrà, entro il termine fissato dalla Sezioni, ma comunque non oltre 10 giorni dalla comunicazione formale del provvedimento, ricorrere al Collegio dei Probiviri o al Proboviro delle Sezioni.
Il Consiglio Direttivo non può rigettare la domanda di iscrizione di un soggetto richiedente al quale sia  stata comminata una sospensione disciplinare da parte degli Organi di Giustizia della UITS. Il richiedente, ottenuto il tesseramento, non potrà svolgere alcuna attività sociale e/o sportiva, secondo quanto previsto dalla sanzione comminata.
Art. 4
Diritti e Doveri dei Soci e degli iscritti d’obbligo
1.   I soci delle Sezioni e gli iscritti d’obbligo sono obbligati a:
a)   osservare le disposizioni dello Statuto dell’UITS e dei relativi Regolamenti, nonché quelle del Regolamento di tiro e di ogni altra disposizione deliberata dal Consiglio Direttivo dell’UITS o emanata dagli Organi dell’UITS o delle Sezioni nonché le direttive del Coni;
b)   osservare le norme dello Statuto delle Sezioni di appartenenza, nonché ogni altra disposizione deliberata dagli Organi direttivi delle Sezioni;
c)   versare annualmente alle Sezioni:
-   se iscritto d’obbligo, la quota d’iscrizione obbligatoria determinata annualmente con provvedimento delle competenti autorità ministeriali;
-   se Socio, la relativa quota di iscrizione alla Sezione di appartenenza e quella di tesseramento all’UITS.
-
2. I provvedimenti dell’UITS e degli organi di quest’ultima hanno piena ed immediata efficacia nell'ambito delle Sezioni e nei confronti dei relativi soci. ..
3. il Socio delle Sezioni che ritenga lesi i propri diritti di socio può adire il Collegio dei Probiviri o Proboviro unico, fermo restando quanto previsto del Regolamento di Giustizia della UITS per questioni di rilevanza disciplinare in ambito federale.
4.   I Soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee delle Sezioni nonché dell'elettorato attivo e passivo con i limiti previsti ai successivi articoli 11 e 12.
5.   La qualifica di Socio  attribuisce il diritto a votare nelle assemblee della Sezione, a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e a frequentare la Sezione, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento predisposto dalla Sezione medesima.
6.   I Soci in relazione al tipo di attività che intendono svolgere, hanno l’obbligo di tesserarsi nelle categorie previste dallo Statuto e dai Regolamenti della UITS.









Art. 5
Scioglimento delle Sezioni
1.   Lo scioglimento delle Sezioni è deliberato dall’assemblea dei soci  iscritti alla Sezione e proposto al Consiglio Direttivo della UITS per il tramite del relativo Organo periferico regionale  con le modalità previste dalla normativa vigente. L’eventuale patrimonio attivo dovrà essere devoluto ad altre Sezioni su deliberazione del Consiglio Direttivo UITS.
   





















Art. 6
Delegazioni delle Sezioni
1.   Secondo quanto previsto dallo Statuto dell’UITS, le Sezioni possono istituire Delegazioni.
2.   La costituzione delle Delegazioni viene autorizzata dal Consiglio Direttivo UITS per decentrare l'attività della Sezione ed agevolare l'attività di tiro degli iscritti residenti nello stesso comune e nei comuni limitrofi.
3.   Le Delegazioni, non avendo amministrazione propria, si avvalgono della struttura amministrativa e dei materiali forniti dalla Sezione e gli impianti di tiro devono rispettare i requisiti di agibilità.
4.   Lo scioglimento delle Delegazioni deve essere richiesto dal Presidente di Sezione, per il tramite del competente Organo periferico UITS,  previa delibera del Consiglio Direttivo sezionale, all’UITS.











TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 7
Organi della Sezioni
1.   Sono Organi delle Sezioni:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;
- il Collegio dei Probiviri o il Proboviro unico.


Art.  8
Assemblea ordinaria
1.   L'Assemblea ordinaria delle Sezioni deve essere convocata almeno una volta l’anno e deve aver luogo entro il 30 aprile per deliberare almeno sui seguenti argomenti:
a)   fissazione delle direttive generali ed organizzative dell'attività sociale;
b)  approvazione o  modifiche al Regolamento interno delle Sezioni proposte dal Consiglio Direttivo;
c) approvazione  del conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente con la relativa relazione tecnico-morale della gestione sociale predisposta dal Consiglio Direttivo;
d) approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso predisposto dal Consiglio Direttivo;
L’Assemblea ordinaria, inoltre, deve essere convocata in sede elettiva e deve tenersi entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, per procedere, allo scadere del quadriennio di mandato, all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, , del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici.
2.   L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, a mezzo avviso affisso agli albi della sede sociale almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci; le deliberazioni adottate obbligano tutti gli iscritti alla sezione, Soci e iscritti d’obbligo.
3.   L’avviso di convocazione dell’Assemblea, contestualmente alla sua affissione all’albo sezionale, è trasmesso all’UITS ed ai suoi Organi periferici competenti per territorio.
4.   L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata non prima di 24 ore dalla prima convocazione. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Sezione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione.
5.   Partecipano all'Assemblea, con diritto al voto, tutti i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in regola con il pagamento della quota sociale e con il tesseramento per l’anno in corso e che non siano stati esclusi dall’attività sociale per motivi disciplinari e/o sportivi.
6.   L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.
7.   Presiede l'Assemblea il Presidente della Sezione cui spetta ogni potere direttivo per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario della Sezione. Qualora la Sezione non avesse il Segretario le funzioni di Segretario verranno svolte da un socio nominato dalla stessa Assemblea.
8.   Le votazioni, salvo quanto stabilito dall’art. 13, hanno luogo per alzata di mano e le deliberazioni sono approvate se riportano la maggioranza semplice dei voti validi.
9.   La mancata approvazione da parte dell'Assemblea del conto consuntivo con la relativa relazione tecnico-morale comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In tal caso, rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo decaduto che dovrà indire, entro 40 giorni dalla sua decadenza, nuove elezioni che devono tenersi entro i successivi 40 giorni. In tale situazione, il Collegio dei Revisori o Revisore e il Collegio dei Probiviri o il Proboviro continuano a rimanere in carica.
10.   I partecipanti all’Assemblea, per esercitare il diritto di voto devono essere identificati. Le funzioni di verifica poteri e di scrutinio sono svolte da una apposita commissione, nominata dal Consiglio Direttivo.
11.   E’ ammessa la partecipazione in Assemblea con una sola delega corredata da copia del documento di identità in corso di validità del delegante.
12.   L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
13.   Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli iscritti volontari con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo. Il Presidente deve trasmettere copia del verbale all’UITS  e per conoscenza al competente Organo periferico UITS entro 7 giorni.




Art. 9
Assemblea straordinaria
1.   L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente della Sezione, previa delibera del Consiglio Direttivo, per gravi e straordinari motivi che riguardano la Sezione.
2.   L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci. La richiesta, motivata e firmata, è rimessa al Presidente della Sezione il quale, accertata l'autenticità delle firme dei richiedenti, la sottopone al Consiglio Direttivo per stabilire la data dell'Assemblea straordinaria e gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sulla base delle richieste. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale dei Soci. L’assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.
3.   L'Assemblea straordinaria dovrà comunque essere indetta secondo quanto stabilito dalle Sezioni, comunque non oltre il 40° giorno dalla richiesta e svolgersi, con le modalità indicate al precedente art. 8, comunque non oltre i 30 giorni successivi.
4.   Dell’esito dell’Assemblea deve essere data comunicazione all’UITS ed competente Organo periferico UITS entro il termine massimo di 7 giorni.



Art. 10
Indizione elezioni
1.   Ogni quattro anni le Sezioni devono procedere all’elezione del:
- Consiglio Direttivo;
- Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici;
- Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico;
- Collegio dei Probiviri o Proboviro unico..

Art. 11
Elettorato attivo
1.   Sono elettori tutti i Soci maggiorenni che risultino associati da almeno 12 mesi, che non siano esclusi dalle attività per motivi disciplinari e siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione alla Sezione e tesseramento alla UITS. Possono altresì partecipare con diritto di voto i tesserati UITS presso qualsiasi Sezione e associati alla Sezione da almeno 12 mesi.
2.   Ad ogni iscritto spetta un solo voto.
3.   In ogni regime commissariale, fermi restando gli altri requisiti, i termini di cui al comma 1 sono ridotti a 90 giorni


Art. 12
Elettorato passivo
1.   Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:
a)   alla data delle elezioni siano Soci maggiorenni e tesserati UITS presso la Sezione stessa, in modo continuativo, come specificato al successivo art. 43 comma 4, da almeno 24 mesi immediatamente antecedenti a quello di svolgimento dell’Assemblea.
b)   abbiano formalizzato la propria candidatura con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
2.   In regime commissariale sono eleggibili alle cariche sociali coloro che, formalizzata la propria candidatura così come indicato al precedente comma 1 lett. b), siano Soci maggiorenni e tesserati UITS presso la Sezione stessa da almeno 90 giorni.
3.   Nelle Sezioni di nuova costituzione o ricostituzione possono candidarsi i Soci che abbiano i requisiti richiesti e che, alla data delle elezioni, risultino tesserati all'UITS.
4.   La continuità del tesseramento, ai fini dell’elettorato passivo, si acquisisce attraverso il rinnovo dell’associazione e del tesseramento alla UITS entro il 31 marzo di ciascun anno.
5.   I requisiti dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico sono stabiliti al successivo art. 28. Per il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici si fa riferimento al successivo art. 30.

Art. 13
Modalità per le elezioni
Al fine di garantire alla UITS ed ai propri  Organi periferici  l’esercizio dei propri poteri di coordinamento e vigilanza delle Sezioni, mantenendo l’unità di indirizzo sul territorio nazionale, gli Statuti delle Sezioni devono disciplinare in maniera analoga tra loro le procedure di elezioni, per come indicate negli articoli 13 e ss. Del presente documento.
1.   Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto e si svolgono allo scadere dell’Organo sezionale, al termine del quadriennio, con riferimento alla data della ratifica per il Consiglio Direttivo e di convalida per gli altri Organi sezionali, da parte dell’UITS.
2. Qualora particolari esigenze lo richiedano, su richiesta delle Sezioni, l'UITS, anche per il tramite dei propri Organi periferici,   può concedere anticipazioni o proroghe rispetto alla data di scadenza naturale dell’Organo sezionale.

Art. 14
Organizzazione delle elezioni
1.   Le elezioni degli organi delle Sezioni sono disposte mediante delibera adottata dal Consiglio Direttivo almeno 40 giorni prima della scadenza naturale del quadriennio. Nella delibera si provvede a:
a) fissare il luogo, la data e l'orario delle votazioni;
b) nominare i componenti della Commissione elettorale, della quale non possono far parte i candidati.
2.   La Sezione dà comunicazione, mediante avvisi posti nella sede della Sezione almeno 40 giorni prima della data di svolgimento e a mezzo avviso trasmesso contestualmente via fax o posta elettronica certificata o intranet, all'UITS e agli Organi UITS competenti per territorio circa:
a) il luogo, la data e l'orario delle votazioni;
b) i membri della Commissione elettorale.
3.   Almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, gli elettori devono essere informati, dando ampia pubblicità, mediante avvisi, o altri mezzi ritenuti idonei, posti nella sede della Sezione:
a) dell'elenco dei candidati, suddivisi per cariche, risultati eleggibili, trascritto in ordine alfabetico e firmato dal Presidente della Commissione elettorale;
b) dell’elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, firmato dal Presidente della Sezione.
4.   La Sezione provvede e predispone quanto necessario per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali.


Art. 15
Ricorsi
1.  I Soci in regola con il tesseramento possono presentare formale ricorso, adeguatamente motivato, alla Commissione elettorale, avverso l’elenco ufficiale degli aventi diritto a voto.
2. Il ricorso, sia per omesso che per errato inserimento nell’elenco degli aventi diritto a voto, deve essere proposto alla Commissione elettorale della Sezione, a pena di inammissibilità, entro il termine massimo indicato negli Statuti delle Sezioni, ma comunque non oltre 3 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto a voto.
3. La Commissione elettorale, esaminati gli atti ed effettuati gli accertamenti del caso, decide in via definitiva ed inappellabile, entro 5 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
4. Della decisione è data immediata notizia agli interessati, per le vie brevi seguita da comunicazione scritta; in caso di accoglimento del ricorso, la Commissione elettorale provvederà a compilare una nota di emendamento dell’elenco ufficiale degli aventi diritto a voto.


Art. 16
Commissione elettorale
1.   La Commissione elettorale è composta da un Presidente, da due componenti e da un Segretario che non intendano presentare la loro candidatura a cariche elettive.
2.   La Commissione elettorale assume le funzioni subito dopo la nomina e riceve dalla Presidenza della Sezione l'assistenza e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Elegge domicilio presso la Sezione, ove dovranno essere inviati eventuali comunicazioni e/o ricorsi.
3.   La Commissione elettorale:
a)   verifica le candidature, ai sensi dell’art. 12, accertando l'esistenza e la regolarità della posizione elettorale dei candidati;
b)   provvede, ove occorra, a richiedere all’interessato eventuali documenti integrativi per verificare l’ammissibilità della candidatura.
c)   accerta il numero volontari dei Soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e alla data della nomina della Commissione stessa; se uno dei due numeri è superiore a 500 i Consiglieri da eleggere sono sette; se entrambi i numeri non superano 500 i Consiglieri da eleggere sono cinque; nel computo sono compresi anche i minorenni; accerta altresì il numero degli iscritti obbligati e volontari alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e alla data della nomina della Commissione stessa ai fini della elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro ai sensi dei successivi articoli 28 comma 1 e 29 comma 1;
d)   riceve e decide su eventuali ricorsi, di cui all’art. 15, prima di trasformarsi in Seggio elettorale;
e)    assicura il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
4.   Di dette operazioni redige regolari verbali.
5.   Il Segretario della Commissione elettorale svolge meri compiti di segreteria, non ha diritto di voto sulle decisioni assunte dalla Commissione elettorale su eventuali ricorsi e non può sostituire i membri della Commissione stessa.





Art. 17
Seggio elettorale
1.   Il giorno che precede quello fissato per le elezioni, la Commissione elettorale si trasforma in Seggio elettorale. Il Presidente della Commissione assume le funzioni di Presidente del Seggio e i due membri quelle di scrutatori.
2.   Il Presidente del Seggio provvede, prima dell’apertura del Seggio stesso, a preparare le schede per le votazioni che devono essere timbrate e firmate da lui stesso e da uno scrutatore nel numero identico agli aventi diritto la voto. Di tale operazione è data menzione nel verbale. Le schede, previa verbalizzazione del loro numero, sono custodite in pacco sigillato da aprire all’inizio delle votazioni.
3.   Sulle schede sono prestampati i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
4.   il Presidente del Seggio verifica che nella sala destinata alle votazioni, si trovino:
a) una o più cabine o divisori che consentano di votare in luogo non accessibile agli altri elettori e non esposto alla vista di estranei;
b) copia dello Statuto della Sezione;
c) l’elenco aventi diritto a voto;
d) le schede per la votazione;
e) una o più urne, con unica fessura per l'introduzione delle schede votate, chiuse e sigillate a cura del Seggio elettorale, per ogni carica da eleggere;
f) l'elenco dei candidati;
g) la lista degli elettori aventi diritto al voto, elencati in ordine alfabetico, dove si annoterà, da parte di uno degli scrutatori, l’identificazione del socio e l’avvenuta espressione di voto;
h) il materiale occorrente per l'esercizio del voto, per la formazione e sigillatura dei pacchi contenenti le schede e i documenti elettorali.
5.  La direzione e la disciplina delle elezioni spetta al Presidente del Seggio che decide, senza ritardo e senza interrompere le elezioni, su tutte le questioni o reclami relativi alle operazioni elettorali, dopo aver sentito anche i membri del Seggio. Le decisioni, motivate, sono verbalizzate.
6. Il Presidente, in caso di momentanea assenza, è sostituito da uno scrutatore.
 7.   Il Presidente del Seggio regola l'afflusso e la presenza in sala degli elettori. I Delegati dell’UITS hanno diritto a presenziare all’interno del seggio ed alle operazioni di voto.
 8.   Si potrà procedere contestualmente alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro e del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei Conti, nonché del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici. Questi ultimi due rappresentanti vengono eletti esclusivamente e rispettivamente dagli atleti e dai tecnici per come tesserati nelle rispettive categorie.



Art. 18
Votazioni
1.   L'elettore, per essere ammesso a votare, deve essere riconosciuto nella persona mediante esibizione di documento di identità.
2.   Il Presidente del Seggio consegna a ciascun elettore una scheda per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, una per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore, una per i componenti del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, una per il Rappresentante degli Atleti e una per il Rappresentante dei Tecnici. All'elettore viene, altresì, consegnata una penna a sfera di colore unico, con la quale dovrà esprimere il proprio voto.
3.   L'elettore esprime il voto nel luogo designato, a garanzia della segretezza.
4.   Il voto deve essere espresso per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere e si esprime barrando la casella corrispondente al candidato che si intende votare.
5.   Compilate le schede, l'elettore le chiude e le consegna al Presidente del Seggio che, in sua presenza, le introduce nell'urna.
6.   Ogni operazione di voto portata a termine viene registrata al fine di evitare la ripetizione di voti.
7.   Gli elettori sono ammessi a votare secondo l’ordine di presentazione al seggio.
8.   E’ ammessa una sola delega per ogni votante che deve essere presentata con allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del delegante.


Art. 19
Orario delle votazioni
1.   L'orario di apertura del seggio è stabilito in precedenza nella delibera del Consiglio Direttivo in relazione al prevedibile afflusso dei votanti.
2.   Se la Sezione non ha più di 500 elettori, il Consiglio Direttivo può stabilire che tutte le operazioni elettorali siano svolte in un solo giorno, possibilmente festivo.
3.   Scaduto l'orario stabilito per la votazione della prima mezza giornata, il Presidente del Seggio fa chiudere la sala; provvede quindi a sigillare l'urna, a contare le schede non utilizzate, a scriverne il numero a verbale e a chiudere in un pacco che viene sigillato.
4.   Tutto il predetto materiale, unitamente ai verbali, agli elenchi, ai registri e ai timbri relativi al Seggio, è custodito a cura del Presidente o da un componente del Seggio, precedentemente designato e indicato nel verbale.
5.   Alla ripresa delle operazioni, dopo la riapertura del Seggio, i pacchi e l'urna vengono verificati. Nel verbale viene registrato lo stato delle chiusure e dei sigilli che successivamente vengono aperti.
6.   Gli elettori sono ammessi nella sala all'ora stabilita e vengono riprese le operazioni di voto, che continuano fino all'ora fissata per la chiusura delle votazioni; dopo tale ora sono ammessi a votare gli elettori che si trovano in attesa.
7.   Le operazioni relative alla sospensione ed alla ripresa delle operazioni di voto sono osservate anche se viene praticata un'interruzione pomeridiana.






Art. 20
Chiusura delle votazioni e spoglio
2.   Dopo il voto dell'ultimo elettore ammesso a votare, il Presidente del Seggio:
a) dichiara chiuse le operazioni di voto;
b) accerta il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un pacco che viene sigillato;
c) accerta il numero delle schede utilizzate dagli elettori, quali risultano dall'elenco formato dal Seggio;
d) verbalizza le predette operazioni facendo risultare eventuali differenze tra il numero delle schede approntate, quello delle schede utilizzate risultante dall'elenco di coloro che hanno votato e quello delle schede non utilizzate.
2.   Il Presidente procede quindi all'apertura dell'urna contenente le schede votate e allo spoglio delle stesse.
3.   Dei voti attribuiti ad ogni candidato, nonché delle schede bianche e nulle, viene presa nota contemporaneamente in due elenchi (tabelle di scrutinio) tenuti da uno scrutatore e dal Segretario. Il secondo scrutatore esamina a sua volta la scheda e la deposita possibilmente in apposito raccoglitore.
4.   Su eventuali irregolarità rilevate decide immediatamente il Seggio stesso, a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5.   Sono dichiarate nulle le schede non fornite dal Seggio e quelle che recano segni atti a far riconoscere l'elettore.
6.   Sono nulli i voti dati a persone non candidate e quelli che non indicano con certezza il candidato votato.
7.   Le schede che riportano un numero di candidati superiore a quello da eleggere sono dichiarate nulle.
8.   Le schede ritenute nulle sono riposte a parte, insieme a quelle riscontrate bianche.
 
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: diamante - Marzo 29, 2020, 23:10:18 pm
Statuto da art.21 a 40


Art. 21
Formazione della graduatoria e proclamazione dei risultati
1.   Esaurite le operazioni di spoglio delle schede, ne viene accertato il numero che viene registrato nel verbale e confrontato con quello risultante dall'elenco dei votanti e dei voti, firmato dai componenti del Seggio; in caso di differenze si mette a verbale l'esito dell'indagine sulle presumibili cause di esse.
2.   Vengono, quindi, trascritti nel verbale il numero:
a) dei voti validi riportati dai singoli candidati;
b) delle schede bianche;
c) delle schede e voti dichiarati nulli;
d) delle schede non utilizzate;
3.   Viene formata così la graduatoria nella quale, in caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento all'UITS; in caso di parità di tale anzianità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione; in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.
4.   Sulla base della graduatoria sono considerati eletti, previo accertamento dei requisiti per l'eleggibilità, i primi cinque oppure i primi sette candidati, a seconda che gli iscritti siano non più di 500 o più di 500 sulla base di quanto stabilito dall’art. 17 comma 3 lettera. c).
5.   Il Presidente del Seggio proclama, quindi, i risultati delle elezioni e i nomi dei Consiglieri eletti. Analogamente si procede per lo spoglio dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, del Collegio dei Probiviri o Proboviro unico, del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici.
6.   Vengono poi chiuse in un plico sigillato le schede valide ed in un altro le schede bianche e quelle nulle. Su ogni plico viene descritto il contenuto e il tutto viene chiuso e sigillato in un plico con le firme dei componenti del Seggio.
7.   Tutte le operazioni devono risultare nel verbale che va poi chiuso e firmato, in due originali, dal Presidente del Seggio, dai due scrutatori e dal Segretario.
8.   Il materiale predetto, unitamente ai due verbali viene consegnato, entro il giorno successivo a quello di chiusura del seggio, al Presidente della Sezione, che ne rilascia ricevuta e lo conserva agli atti della Sezione. Ogni elettore attivo e/o passivo può chiederne copia da rilasciare senza ritardo nelle 48 ore successive alla richiesta.
9.   Tutte le operazioni di cui al presente articolo, nonché di cui agli artt. dal 16 al 21 devono essere effettuate alla presenza di almeno 2 membri della Commissione elettorale/Seggio elettorale, escluso il segretario che assolve mere funzioni di verbalizzazione.


Art. 22
Adempimenti ai fini della formazione del Consiglio Direttivo
1.   Il Presidente del seggio, entro le 24 ore successive allo scadere del termine di cui al comma 8 dell’articolo 21, provvede a comunicare l'esito delle elezioni agli iscritti e ai candidati risultati eletti mediante affissione delle proclamazioni effettuate all'albo della Sezione. Questo adempimento chiude le operazioni elettorali.
2.   Gli eletti devono comunicare al Presidente della Sezione l'eventuale rinuncia alla carica, entro tre giorni dall’affissione dei risultati. Scaduto tale termine le cariche si intendono accettate. In presenza di rinunciatari, il Presidente effettua subito la comunicazione a chi segue nell'ordine della graduatoria. In mancanza si procede, entro 70 giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, ad indire ed effettuare nuove elezioni per surrogare fino a due Consiglieri se il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri e fino a tre se il Consiglio Direttivo è formato da sette Consiglieri. Nel caso in cui il numero dei rinunciatari fosse maggiore, si dovrà procedere, entro lo stesso termine, alla rielezione di tutti i componenti dell'Organo oggetto di rinuncia da parte dei propri componenti. In caso di inosservanza dei termini fissati, l’UITS nomina un Commissario ad acta che provvederà ad indire e svolgere le elezioni, nel rispetto delle norme previste. Se l'Organo incompleto risulta essere il Consiglio Direttivo, rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione il precedente fino alle nuove elezioni. Se l’Organo incompleto risulta essere il Collegio dei Revisori o Revisore unico e il Collegio dei Probiviri o Proboviro unico, rimarranno in carica, in prorogatio, i precedenti Revisori e/o Probiviri fino a quando saranno eletti i nuovi Organi.
3.   Il Presidente uscente, scaduto il termine di cui al comma 2, invia, entro 7 giorni, comunicazione dei risultati delle elezioni all'UITS per la convalida degli eletti, informandone contestualmente i competenti Organi periferici, assicurando che gli eletti posseggano i requisiti richiesti per l'eleggibilità, allegando un originale del verbale e della tabella di scrutinio.
4.   In merito a qualsivoglia controversia insorta alla presentazione di candidature e all’esercizio di voto è ammesso reclamo secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’UITS. Il ricorso, pena la sua irricevibilità, deve essere preannunciato al Presidente del Seggio elettorale prima della chiusura dei lavori, in modo che risulti inserito nel verbale della stessa. Il reclamo, opportunamente motivato, va trasmesso all’UITS, a mezzo lettera raccomandata, anticipata via fax, entro 5 giorni dalla data in cui si è svolta l’Assemblea. Fa fede la data del timbro postale.




Art. 23
Elezione del Presidente della Sezione e ratifica del Consiglio Direttivo
1.   Entro 30 giorni dalla convalida delle elezioni da parte dell’UITS, previa convocazione da parte del Consigliere neo eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce per l'elezione del Presidente.
2.   Il Presidente è eletto fra i Consiglieri a maggioranza.
3.   Il Presidente, appena eletto, comunica all'UITS e ai competenti Organi periferici la composizione del nuovo Consiglio Direttivo e ne chiede all'UITS la ratifica. La ratifica viene trasmessa, dalla Sezione stessa, alla Questura e Prefettura, competenti per territorio, e agli uffici dell’Amministrazione Difesa e/o Enti Locali proprietari del poligono.
4.   Ottenuta la ratifica, il nuovo Consiglio Direttivo si insedia ed entra in funzione, procedendo al passaggio delle consegne col Consiglio Direttivo uscente.
5.   Se il Consiglio Direttivo, nel predetto termine di 30 giorni, non provvede all'elezione del Presidente, è considerato decaduto e si procede a nuove elezioni da effettuarsi entro i 70 giorni successivi, a cura del Consiglio Direttivo uscente, applicando le norme di cui ai precedenti articoli 14 e seguenti.


Art. 24
Presidente della Sezione
1.   Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Sezione e delle sue eventuali delegazioni ed è responsabile del loro funzionamento. 
b) è responsabile dell'attività della Sezione e della conduzione del poligono di tiro;
c)  ha la firma degli atti sociali;
d) convoca l'Assemblea degli iscritti volontari in seduta ordinaria e straordinaria;
e) convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni.
2.   Al fine di garantire la continuità delle attività della Sezione, il Consiglio Direttivo può eleggere, fra i Consiglieri, anche un Vice Presidente. L’elezione, del Presidente e Vice Presidente, è ratificata dall’UITS. La carica di Vice Presidente è comunicata agli Organi competenti ai sensi dell’art. 23 comma 3.
3.   In caso di impedimento permanente del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione e con il compito di provvedere a riportare il Consiglio Direttivo nella sua funzione ordinaria. In caso di ulteriore impedimento del Vice Presidente o di sua non effettuata nomina, le funzioni sono svolte dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti le funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
4.   Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune delle sue funzioni. Tale delega deve essere definita nella sua temporalità e funzione.
5.   Compete al Presidente:
e)   dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
f)   esercitare azione direttiva sull'attività sociale e sull'uso del poligono di tiro;
g)   conferire il massimo impulso all'attività sportiva della Sezione;
h)   rilasciare, ai sensi dell’art. 59, commi 1 e 2, del DPR 15 marzo 2010, n. 90, diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
6.   La firma sul certificato elettronico potrà essere apposta anche dal Vice Presidente, previa delega espressa deliberata dal Consiglio Direttivo. Il nominativo abilitato alla firma dovrà essere comunicato all’UITS ed ai propri  Organi periferici, alla Questura e/o Prefettura competente per territorio. Se il Presidente e/o il Vice Presidente abilitati alla firma rivestono anche la funzione di Direttori di Tiro dovranno far in modo che le due funzioni non si sovrappongano.
7.   Qualora il Presidente fosse consegnatario del poligono di tiro, ne assumerà la responsabilità ai sensi di quanto previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Se i poligoni appartengono al demanio di enti territoriali vale quanto previsto dal c.c. e dalle leggi vigenti in materia e da una convenzione, ove sussista.
8.   In caso di necessità ed urgenza il Presidente della Sezione, allorquando sussistano fondati motivi, può sospendere l'iscritto in via cautelare.
9.   Il provvedimento di sospensione, debitamente motivato, ha effetto immediato e la durata massima di 30 giorni. La sospensione inibisce ogni forma di attività sociale e sportiva nonché l’accesso al poligono. Il Presidente dovrà, entro 24 ore dall'adozione del provvedimento di sospensione, informarne l'iscritto e, il Presidente del Collegio dei Probiviri o il Proboviro, dandone tempestivamente comunicazione formale all'UITS.
10.   La sospensione sancita dal Presidente non si configura come provvedimento disciplinare.
11.   In caso di dimissioni o indisponibilità, il Presidente comunica per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, all'UITS e all'Organo periferico competente la propria decisione, precisando se intende dimettersi anche dalla carica di Consigliere.
12.   Se le dimissioni o l’impedimento riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente e ne dà notizia all'UITS per la successiva ratifica, informandone gli Organi periferici della stessa.
13.   Se le dimissioni si riferiscono anche alla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo invita il primo dei candidati che nella graduatoria delle ultime elezioni seguiva con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno dei voti riportati dall'ultimo eletto, a dichiarare la propria accettazione; in caso affermativo lo propone all'UITS per la convalida, informandone gli Organi periferici. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo deve indire ed effettuare le elezioni entro 70 giorni per surrogare il membro mancante. Il Consigliere eletto resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
14.   Il Consiglio Direttivo, ottenuta dall'UITS la convalida della sua nuova formazione, provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente e ne dà notizia all'UITS per la successiva ratifica, informandone gli Organi periferici.
15.   La ratifica della nuova formazione del Consiglio Direttivo deve essere richiesta, in entrambi i casi predetti, con le modalità prescritte dal precedente art. 24.



Art. 25
Consiglio Direttivo
1.   Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Sezione ogni qualvolta lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, attraverso raccomandata a/r, fax o e-mail, almeno 7 giorni prima della data di svolgimento. In casi di comprovati eventi di natura straordinaria e/o urgente i giorni possono essere ridotti a due. Deve essere convocato anche su richiesta motivata della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
2.   Il Consiglio Direttivo deve riunirsi non meno di quattro volte l'anno.
3.   Se è costituito il Collegio dei Revisori alle riunioni è invitato ad assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un membro da lui designato; altrimenti è invitato il Revisore unico.
4.   Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo componenti della direzione di tiro e altri iscritti alla Sezione, in qualità di consulenti. Gli invitati non assistono alle deliberazioni, che devono essere assunte soltanto dai membri del Consiglio Direttivo.
5.   Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti: tre se il Consiglio si compone di cinque, quattro se si compone di sette, incluso il Presidente.
6.   Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7.   I verbali delle riunioni con le deliberazioni prese sono trascritti, dopo la loro approvazione, su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN  è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di  quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.


Art. 27
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1.   Il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione. Gestisce l’intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario e dell’UITS.
2.   Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare a:
a) deliberare la richiesta di affiliazione all'UITS, secondo quanto previsto dallo Statuto federale e dalle norme regolamentari;
b) esercitare le competenze di cui all’art. 4, comma 3;
c) organizzare l'attività istituzionale della Sezione;
d) indire le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
e) convocare l'Assemblea elettorale alla fine del mandato quadriennale del Consiglio Direttivo;
f) predisporre la relazione tecnico-morale da presentare in Assemblea con il Conto Consuntivo e Bilancio di previsione;
g) predisporre ed attuare il programma sportivo dell'anno e, successivamente, le eventuali varianti anche secondo le direttive dell'Organo periferico dell’UITS;
h) nominare, qualora ritenuto opportuno, commissioni o delegati per la diffusione dello sport del tiro, per la stampa, la propaganda e per l'organizzazione e lo svolgimento di gare;
i) adottare le decisioni necessarie alla corretta gestione del poligono;
j) predisporre gli interventi necessari per mantenere in sicurezza gli stand di tiro nonché la verifica della periodica agibilità.
k) osservare ogni altro comportamento ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e che non sia riservato, dal presente Statuto, alla competenza di altri Organi; prestare la propria collaborazione nel caso di visite ispettive UITS, e/o commissariamenti;
l) segnalare al Collegio dei Probiviri o al Proboviro (ove istituito) o agli Organi di Giustizia Federali, gli iscritti passibili di sanzioni disciplinari;
m) nominare soci onorari autorità e persone che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito sezionale.
n) invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici qualora all’ordine del giorno vengano trattate materie di loro competenza;
o)   deliberare sulle donazioni, liberalità e lasciti a favore della Sezione.
3.   Le deliberazioni sui seguenti argomenti, debitamente motivate e documentate, sono trasmesse all'UITS e  ai propri Organi periferici e diventano efficaci solo dopo l'approvazione dell’UITS:
a)  l’elezione del Presidente della Sezione;
b) le modificazioni alla composizione del Consiglio Direttivo
Art. 28
Consegne tra il Consiglio Direttivo uscente e quello entrante
1.   Dal momento in cui hanno avuto luogo le elezioni, il Consiglio Direttivo scaduto rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
2.   Ottenuta dall'UITS la ratifica, il Consiglio Direttivo nuovo eletto, riunito o rappresentato dal suo Presidente, riceve, entro e non oltre 15 giorni, le consegne dal Consiglio uscente.
3.   Le consegne riguardano tutti i settori dell'attività istituzionale, sportiva e amministrativa della Sezione. Forma specifico oggetto delle consegne la situazione patrimoniale e finanziaria, ivi compresa quella di cassa rilasciata dall’incaricato del servizio, alla data delle consegne stesse.
4.   Alle consegne è invitato ad assistere un rappresentante del competente Organo periferico UITS.
5.   Delle consegne viene redatto in duplice originale apposito verbale e consegnato al Presidente uscente.
6. Qualora il Consiglio Direttivo uscente ritardi le consegne, senza giustificato motivo oltre il quindicesimo giorno dal formale invito, il Consiglio Direttivo subentrante procede, previo formale avviso al Presidente uscente, in presenza di un rappresentante dell'Organo periferico UITS, alla ricognizione della situazione patrimoniale e finanziaria, redigendo un verbale tenuto agli atti della Sezione. Copia dello stesso deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo uscente.

Art. 29
Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico
1.   Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, tra Soci e iscritti d’obbligo,  il controllo amministrativo contabile è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario il controllo amministrativo è affidato al Revisore unico.
2.   Il Collegio dei Revisori o Revisore unico sono eletti dall'Assemblea dei soci e possono non essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 12. Sono eleggibili coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima dalla data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Per le Sezioni che hanno fino a 999 tra Soci e iscritti d’obbligo,  il Revisore unico deve possedere, fra i requisiti per candidarsi, almeno il diploma di scuola media superiore; per le Sezioni aventi da 1000 a 1999, tra Soci e iscritti d’obbligo, il Revisore unico, per candidarsi, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili; per le Sezioni con oltre 2000 iscritti, tra Soci e iscritti d’obbligo, almeno un membro titolare, fra gli eletti al Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
3.   I Revisori, controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statutari, la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettuano verifiche amministrative e di cassa.
4.   I Revisori redigono trimestralmente verbale di verifica di cassa e degli obblighi di cui al comma precedente; presentano ogni anno all’Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo.


Art. 30
Collegio dei Probiviri o Proboviro unico
1.   Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, tra Soci e iscritti d’obbligo, viene istituito il Collegio dei Probiviri formato da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario viene istituito un solo Proboviro.
2.   I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e devono essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo stabiliti dall’art. 13.
3.   Fermo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia della UTS per fattispecie di illecito disciplinare rilevanti in ambito federale, i Probiviri esercitano l’azione disciplinare su istanza degli Organi sezionali o dei singoli iscritti volontari; hanno il compito di risolvere eventuali controversie fra gli iscritti volontari alla Sezione e devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza a fatti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza durante il loro mandato.
4.   I Probiviri possono emettere un provvedimento di sospensione degli iscritti, adeguatamente motivato, dalle attività sportive e sociali per un periodo non superiore a 90 giorni. I Probiviri possono emettere, altresì, provvedimenti di sospensione cautelare non superiori a 4 mesi con immediato invio degli atti alla Procura Federale.
5.   I Probiviri decidono, in via definitiva, sui ricorsi avverso il diniego di iscrizione da presentarsi entro il termine di 15 giorni dalla notifica del diniego.
6.   I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio fra le parti anche disponendone l’audizione personale.
7.   I Probiviri adottano i loro provvedimenti sinteticamente motivati in forma scritta e inviati con raccomandata a/r, raccomandata a mano, via fax o con posta elettronica certificata. Hanno i poteri sanzionatori loro riconosciuti dal presente Statuto. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso, per vizi di merito e/o legittimità, alla Commissione di disciplina dell’UITS entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
8.   I provvedimenti  di sospensione dei Probiviri devono essere trasmessi immediatamente all'UITS.
9.   Ciascuno dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi in ogni situazione nella quale lo stesso, o anche un parente e/o affine di esso, fino al quarto grado, possa avere un interesse di qualsiasi tipo, anche indiretto, in ordine alla relativa questione; in tali situazioni, laddove il singolo Proboviro non si astenga spontaneamente, il soggetto diretto interessato nella relativa questione può ricusare il Proboviro, con richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale decide in ordine a tale richiesta.


Art. 31
Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici
1.   La Sezione provvede, ogni quattro anni, all’elezione:
c)   di un Rappresentante degli Atleti fra i propri Soci maggiorenni che siano tesserati UITS presso la Sezione nella categoria di Tiratore;
d)   di un Rappresentante dei Tecnici fra i propri Soci maggiorenni che siano tesserati UITS presso la Sezione nella categoria Tecnici..
2.   Possono accedere alla carica di Rappresentante degli Atleti e di Rappresentante dei Tecnici coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente comma 1 e che siano Soci della Sezione  e tesserati UITS, nelle rispettive categorie, ai sensi dell’art. 12.
3.   I Rappresentanti partecipano alle assemblee degli Organi centrali e periferici dell’UITS sulla base delle norme previste dallo Statuto UITS.
4.   I Rappresentanti sono invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione qualora, all’ordine del giorno, vi siano materie di loro competenza.
5.   I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici sono eletti dai soci delle Sezioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 11 e tesserati alla UITS rispettivamente alla categoria di Tiratore e Tecnico sportivo

Art. 32
Durata delle cariche e decadenza
1.   Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore, il Collegio dei Probiviri, o il Proboviro, il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici durano in carica quattro anni.
2.   In caso di dimissioni o di decadenza e, comunque, di impedimento permanente di uno o più Consiglieri, subentrano coloro che nella graduatoria delle ultime elezioni seguivano con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno di quello riportato dall'ultimo Consigliere eletto. In mancanza si procede a indire ed effettuare nuove elezioni entro 70 giorni, per surrogare fino a un massimo di due Consiglieri se il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, fino a un massimo di tre se il Consiglio Direttivo è formato da sette Consiglieri. Essi cessano dalla carica alla scadenza naturale del quadriennio anche se subentrati nel corso del quadriennio stesso. Fino alle nuove elezioni per il reintegro dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo rimane in funzione con i restanti componenti.
3.   Quando i Consiglieri dimissionari, decaduti o impediti permanentemente sono più di due, se la Sezione ne ha cinque, o più di tre, se la Sezione ne ha sette, decade il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e per indire ed effettuare nuove elezioni entro 70 giorni dal momento in cui si verifica la decadenza dell'Organo. La decadenza dell’Organo si verifica solo a condizione che le dimissioni, la decadenza, o l’impedimento permanente della maggioranza dei Consiglieri siano contemporanei. Si considerano contemporanei se sopravvengono in un arco temporale di 7 giorni.
4.   Ogni modificazione alla composizione del Consiglio Direttivo conseguente a dimissioni o comunque alla cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri deve essere comunicata all'UITS per la ratifica, informandone gli Organi periferici.
5.   Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere proposto per la decadenza. La proposta di decadenza è formulata dal Consiglio Direttivo della Sezione ed è inoltrata all’UITS che provvede per i conseguenti adempimenti.
6.   In caso di dimissioni di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, lo stesso è sostituito dal membro supplente. In ogni caso si provvede alla integrazione del Collegio. In caso di dimissioni del Revisore unico o del Proboviro unico, o di integrazione del Collegio, si applica la procedura per l’integrazione o elettiva come descritta al comma 2 del presente articolo.
7.   E’ causa di decadenza dalla carica, il venir meno, durante il quadriennio, del requisito di continuità di tesseramento, ai sensi dell’ art. 43 comma 4. È, altresì, causa di decadenza dalla carica la comminazione di una sanzione disciplinare definitiva, superiore a un anno, ad opera degli Organi di giustizia UITS.
8.   La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di elettorato passivo, comporta la decadenza dalla carica. Il candidato che ha assunto una carica nella Sezione, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale informazione al Consiglio Direttivo sezionale dell’esistenza o della sopravvenienza, di una causa di decadenza dalla carica. Il Consiglio ne informerà immediatamente l’UITS al fine dell’adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.
9.   La decadenza del Consiglio Direttivo sezionale non comporta la decadenza degli altri Organi.
10.   I soggetti eletti e nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimessi, restano in carica per la durata residua dell’Organo.
11.   La decadenza dalle cariche sezionali è dichiarata dall’UITS.
12.   Le dimissioni che comportano la decadenza degli Organi della Sezione sono da considerarsi irrevocabili. Le dimissioni devono essere presentate presso la segreteria della Sezione e trasmesse tempestivamente all’UITS.
13.   Gli Organi decaduti restano in carica per un periodo massimo di 90 giorni, entro il quale la Sezione dovrà indire e celebrare l’Assemblea elettorale per sostituire o reintegrare dette cariche. Tale periodo può essere prorogato a discrezione dell’UITS fino ad un massimo di sei mesi, termine perentorio entro il quale dovrà celebrarsi l’Assemblea.



Art. 33
Incompatibilità
1.   E’ considerato incompatibile con la carica rivestita e deve essere dichiarato decaduto dall’UITS, chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche o vincoli parentali , con l’Organo nel quale è stato eletto o nominato.
2.   Il controllo di correttezza delle decisioni degli Organi sezionali deve essere garantito con l’indipendenza di coloro che ne fanno parte. A tal fine sono considerati indipendenti i membri degli Organi sezionali che non ricadano nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, o coloro i quali non hanno rapporti di familiarità o affinità con alcuno dei dipendenti della sezione o membri degli Organi sezionali,  o intrattengono o non hanno di recente intrattenuto neppure indirettamente o per interposte persone rapporti di affari, finanziari o professionali con i soggetti nei cui confronti gli Organi sezionali sono chiamati a deliberare.
3.   Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità è tenuto a scegliere, entro il termine di dieci giorni dal sorgere della situazione di incompatibilità, la carica che intende mantenere. In caso di mancata opzione decade dall’ultima carica conseguita.
4.   Le Cariche di Presidente e Consigliere sono incompatibili con la carica elettiva di Revisore dei Conti e Proboviro nell’ambito della Sezione. E’ altresì incompatibile la simultanea carica di Revisore dei Conti e Proboviro.
5. La Carica di Presidente e/o Vicepresidente sono incompatibili con la funzione di Direttore/Istruttore di tiro. Qualora il Presidente e/o Vicepresidente intendessero svolgere anche la funzione di Direttore / Istruttore di Tiro,  non potranno procedere alla firma di quei Diplomi e/o Patentini per i quali hanno somministrato loro stessi l’attività formativa.
Art. 34
Ineleggibilità
2.   Sono ineleggibili:
a)   coloro che traggono la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un’attività commerciale, industriale, artigianale collegata all’attività della Sezione;
b)   coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a 12 mesi ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
c)   coloro che abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive e/o sanzioni disciplinari, complessivamente superiori ad un anno, da parte dell’UITS, di Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI;
d)   coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva;
e)   coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato di qualsiasi genere con la Sezione.

Art. 35
Segreteria
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 del presente Statuto la Sezione si può avvalere di una Segreteria.


TITOLO III
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 36
Iscrizione obbligatoria e Quota annua di iscrizione
1.  Sono iscritti “obbligatori” coloro che per legge sono tenuti ad iscriversi ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale perché prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e tutti coloro che necessitano della certificazione di idoneità al maneggio delle armi.
2.   La quota annua per l'iscrizione alla Sezione dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi di quanto previsto dal precedente comma, è stabilita ogni anno con provvedimento adottato dai Ministeri competenti.
3.   Gli ulteriori importi dovuti dagli iscritti per l'attività svolta nella Sezione saranno determinati e riscossi secondo le modalità previste dall’UITS e dal Regolamento di Sezione di cui all’art. 52.




Art. 37
Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno
1.   Coloro che si iscrivono alla Sezione, ai fini dell’ottenimento del diploma di idoneità al maneggio delle armi devono frequentare un apposito corso e superare le prove previste.
2.   Coloro che, ai sensi del precedente art. 36, sono obbligati ad iscriversi ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, per l’ottenimento del patentino di idoneità al tiro devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno superando, con le armi in dotazione, le prove previste in ragione dell’attività esercitata.
3.   Le modalità e i relativi costi, per lo svolgimento dei predetti corsi, sono definite annualmente dall'UITS, tramite il “Manifesto” da affiggere nei locali della Sezione e del poligono.
4.   Per le lezioni pratiche sono impiegate le armi per le quali gli stand sono resi agibili.

Art. 38
Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di frequenza  al tiro
3.   All'iscritto che abbia completato il corso di lezioni regolamentari di tiro di cui al precedente articolo 37 è rilasciato un diploma di idoneità al maneggio delle armi. A coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati che devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno e superare le prove rispettivamente previste, viene rilasciato un patentino di frequenza al tiro.
4.   I Diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di frequenza al tiro sono rilasciati e forniti secondo le modalità e le indicazioni determinate dall’UITS, a firma del Presidente e/o Vicepresidente  della Sezione con le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 33 del presente statuto. Per la firma degli stessi il Consiglio Direttivo potrà dare delega al Vice Presidente. 


Art. 39
Poligono, stand di tiro, campo di tiro, locale custodia armi/munizioni
1.   I poligoni di tiro sono aree ove insistono idonee strutture che garantiscono l'esercizio del tiro in sicurezza.
2.   Le aree di sedime dei poligoni possono appartenere al Demanio dello Stato - ramo Difesa, agli Enti territoriali locali, a privati, e alla Sezione medesima.
3.   Le aree del Demanio dello Stato - ramo Difesa - sono date in uso alle Sezioni ai sensi delle normative vigenti, previo verbale di consegna sottoscritto dal rappresentante legale della Sezione e da colui che rappresenta l'Amministrazione dello Stato. Per le aree di proprietà degli Enti territoriali locali il verbale di consegna può essere costituito da apposita convenzione, mentre per le aree di proprietà privata da contratto di fitto.
4.   Il Presidente della Sezione, è consegnatario pro-tempore del poligono.
5.   Gli stand di tiro e dei locali custodia armi/munizioni devono avere le agibilità previste dalle norme vigenti rilasciate dalle amministrazioni competenti.
6. La realizzazione di ogni genere di innovazione del poligono e delle relative infrastrutture è sottoposta al rispetto delle specifiche previsioni normative vigenti per la natura dell’area di sedime.
7. L'uso degli stand è regolato dalle norme di tiro predisposte dalla Sezione, riferite ad ogni stand ed approvate da apposita Commissione per la concessione dell'agibilità. Copia delle norme di tiro deve essere affissa all'albo della Sezione e uno stralcio è esposto nelle stazioni di tiro per la parte interessante ogni stand del poligono.
8.   Per i campi di tiro valgono le relative norme.









Art. 40
Esercizio del tiro
1.   Nei poligoni possono essere impiegate esclusivamente le armi, gli attrezzi sportivi e le munizioni per il cui uso gli impianti sono agibili.
2.   Le Sezioni sprovviste di stand agibili possono organizzare e svolgere attività di tiro per le prove pratiche al maneggio delle armi nel poligono di una Sezione limitrofa, previa apposita convenzione, possono svolgere attività di tiro presso un poligono in uso alle Forze Armate o ai Corpi Armati dello Stato, previo accordo con l’Amministrazione ospitante.
3.   I reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato possono usufruire degli stand di tiro delle Sezioni TSN, sulla base di apposito programma, concordato in relazione alle esigenze della Sezione. Sono a carico dei predetti reparti tutte le spese per l'esercizio degli impianti, quelle per gli eventuali danni causati. L'importo di tali spese è concordato tra la Sezione e il singolo reparto.
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: diamante - Marzo 29, 2020, 23:11:47 pm
Statuto da art. 41 a 55

Art. 41
Armi della Sezione
1. Il Presidente della Sezione è la persona legittimata  all’acquisto,  cessione e  dismissione delle armi sezionali, previa delibera di autorizzazione del Consiglio direttivo sezionale.
2.   Le armi e le munizioni sono custodite in Sezione. La loro gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e delle direttive fornite dall’UITS, con particolare riguardo alle modalità di presa in carico, custodia e cessione delle stesse.
3.   Il trasporto delle armi fuori dalla sede della Sezione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e sotto la diretta responsabilità di colui che le trasporta.


TITOLO IV
ATTIVITÀ SPORTIVA
Art. 42
Affiliazione
1.   Per praticare attività di tiro la Sezione deve richiedere annualmente l’affiliazione all’UITS.
2.   La Sezione è tenuta a versare all’UITS la quota di affiliazione e a presentare domanda di rinnovo entro la data e secondo le modalità stabilite dall’UITS.


Art. 43
Quota di iscrizione volontaria e tesseramento all'UITS
1.   Tutti gli iscritti volontari devono essere tesserati all’UITS. Per svolgere attività amatoriale ed agonistica di tiro il tesserato deve dimostrare il possesso della specifica idoneità fisica a svolgere tale attività in conformità alla normativa ed ai regolamenti vigenti.
2.   L’iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. L’iscrizione viene interrotta se entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno non viene pagata la relativa quota.
3.   Il tesseramento è valido per l’anno solare in cui viene richiesto e non è previsto il tacito rinnovo.
4.   Ai fini dell’elettorato passivo e del mantenimento della carica elettiva e di tutte le funzioni istituzionali di tecnico, giudice ed istruttore istituzionale, la continuità di tesseramento si realizza con il pagamento della quota entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.
5.   La quota d’iscrizione volontaria, posta a carico dei soci della Sezione, è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’UITS ed è riscossa secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo sezionale.
6.   La quota d’iscrizione volontaria non può essere trasferita a terzi e nemmeno rivalutata.
7.   La Sezione può stabilire tariffe differenti sulla base dei servizi aggiuntivi erogati ai soci.

Art. 44
Attività di tiro della Sezione
1.   L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, allenamenti o gare, deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e nell'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti, di tutte le disposizioni in materia, emanate dal CONI, dall'UITS e dal Consiglio Direttivo della Sezione.
2.   I tecnici di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici UITS, e che dimostrino una particolare esperienza.
3.   Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
4.   Le gare militari e di polizia sono organizzate dalla Sezione, d'intesa con i comandi militari interessati e possono essere svolte direttamente dagli stessi comandi militari, previe intese con la Sezione.
5.   Quando il tiro d’addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.



TITOLO V
COSTITUZIONE E COMPITI DELLA DIREZIONE DI TIRO

Art. 45
Costituzione e compiti della Direzione di tiro
1.   L'attività di tiro è regolata dal Consiglio Direttivo in conformità ai Regolamenti per l’uso degli stand di tiro che fanno parte integrante dell’agibilità concessa e alle disposizioni di legge nonché attraverso l'osservanza delle norme regolamentari della Sezione.
2.   L'attività di tiro deve essere svolta sotto la direzione dei Direttori di tiro. L’istruzione al maneggio delle armi viene effettuata dagli Istruttori di tiro che possono essere coadiuvati nelle loro attività dai Commissari di tiro.
3.   Il Presidente della Sezione provvede alla nomina dei Direttori, Istruttori e Commissari di tiro, da scegliersi tra coloro che sono iscritti volontari presso la Sezione, in possesso dei requisiti e della necessaria capacità tecnica, e delle abilitazioni stabilite dall’UITS. La nomina è valida per l’anno solare in cui viene rilasciata e può essere revocata dallo stesso Presidente, con effetto immediato, nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario.
4.   Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
5.   Quando il tiro d’addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, anche mediante gli istruttori del Corpo, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.
6.   Ai fini dell’esercizio delle attività di Direttore e Istruttore di tiro è necessaria l’acquisizione della relativa licenza di legge (licenza triennale rilasciata dal comune).


TITOLO VI
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 46
Proventi della Sezione
2.   Alle spese di esercizio la Sezione provvede:
a) con le quote annuali dei propri iscritti, decurtate nel limite massimo del 25% spettante all'UITS;
b) con i proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) con i proventi derivanti dall'attività sportiva e ludica;
d) da contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici e privati nonché donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità deliberate ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto;
e) da contribuzioni o corrispettivi relativi a sponsorizzazioni o allo svolgimento di attività didattica, promozionale, pubblicitaria.

Art. 47
Bilancio Preventivo
1.   L'esercizio sociale, coincidente con quello finanziario, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo non potrà prevedere disavanzi di gestione.
2.   Il Bilancio Preventivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce.
3.   A seguito dell’approvazione del Bilancio Preventivo, la Sezione deve provvedere, entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati di previsione, richiesti dall’UITS su moduli dalla stessa predisposti.
4.   Nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell’Assemblea, la Sezione opererà in regime provvisorio applicando in dodicesimi il preventivo dell'esercizio precedente.
5.   Il Bilancio deve garantire l'equilibrio finanziario e la continuità dell'attività della Sezione.

Art. 48
Conto Consuntivo
1.   Il Conto Consuntivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dei seguenti documenti:
a) relazione tecnico morale;
b) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore;
c) i riepiloghi di cassa e banca al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce;
d) eventuale elenco dei residui attivi e passivi verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.
2.   A seguito dell’approvazione del Conto Consuntivo, la Sezione deve provvedere entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati consuntivi, richiesti dall’UITS, su moduli dalla stessa predisposti.
3.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Sezione deve trasmettere i dati di bilancio richiesti dall’UITS su schemi semplificati dalla stessa predisposti.

Art. 49
Servizio di cassa
4.   La Sezione ha una sola contabilità. Tutte le operazioni contabili, in entrata ed in uscita, devono essere eseguite per il tramite di un conto corrente bancario o conto corrente postale.
5.   I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo, pertinenti alla Sezione, come pure i proventi delle quote annuali d'iscrizione, devono essere versati sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
6.   Per le piccole spese la Sezione si può avvalere di un fondo cassa disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale.


Art. 50
Documenti amministrativi
1. I documenti necessari per la gestione amministrativa della Sezione che devono essere mantenuti secondo i termini previsti per essi dalla legge:
a) il libro giornale o il libro mastro, con conservazione degli estratti conto, bancari e/o postali;
b) blocchetto delle ricevute di pagamento dirette, con numerazione progressiva per anno solare con timbro della Sezione;
c) il registro dei verbali dei Probiviri;
d) il registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e dell’Assemblea dei soci;
e) il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei Conti;
f) l'inventario dei beni mobili;
g) il registro delle armi;
h) il registro delle munizioni;
i) il registro dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi e dei patentini di idoneità al tiro;
j) il registro degli iscritti obbligati;
k) il registro degli iscritti volontari;
l)  il registro delle frequenze di coloro che si esercitano al tiro.
2. Nel registro di cui alla lettera g) sono annotate le armi in dotazione, con la relativa descrizione, numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica, nazionalità con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza e l’eventuale successiva cessione.
3.   Nel registro di cui alla lettera h) devono essere indicati il carico e scarico delle munizioni con l’individuazione dei nominativi degli utilizzatori.
4.   Nel registro di cui alla lettera l) devono annotarsi giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate, nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni. Il trattamento di tali dati avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy attualmente vigente.
5.   I registri di cui alle lettere g), h), j), k) e l) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
6.   Per la compilazione dei predetti registri, salva l’obbligatorietà del supporto cartaceo, possono essere utilizzati sistemi automatizzati di compilazione


Art. 51
Versamento all'UITS dei proventi delle iscrizioni e dei tesseramenti
1.   La quota annuale degli iscritti, stabilita nella misura massima del 25% deve essere corrisposto dalla Sezione all'UITS.
2.   La quota di tesseramento all'UITS è riscossa dalla Sezione ed è versata all'UITS, unitamente alla percentuale di spettanza delle quote degli iscritti, entro il mese successivo l'avvenuto pagamento della quota medesima da parte del richiedente. Ai fini della continuità del tesseramento si terrà conto di quanto disposto dall’art. 43, comma 4, per cui le quote degli iscritti riscosse nel mese di marzo andranno riversate all’UITS entro la fine del mese stesso.
3.   La percentuale della quota riferita agli iscritti d’obbligo è versata all’UITS nelle modalità emanate annualmente dall’UITS stessa.

TITOLO VII
REGOLAMENTO

Art. 52
Regolamento interno
1.   Il regolamento interno della Sezione, approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi del precedente art. 9, deve essere conforme alle nome statutarie dettando esclusivamente le norme necessarie per l'attuazione del presente Statuto e, in particolare, quelle per la organizzazione delle gare, per la conservazione dei materiali, delle armi e delle munizioni e per la tenuta del carteggio, degli atti e dei registri di amministrazione.
2.    Il Regolamento  interno è strumento utile alla sezione per poter disciplinare e meglio definire tutte  le attività, i comportamenti da adottare e ogni altra regola da applicare alle attività sociali e di tiro.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 53
Norma transitoria
1.   Lo Statuto delle Sezioni è approvato dall’Assemblea ordinaria con i quorum previsti dal precedente art. 9 per l’Assemblea ordinaria. Il presente Statuto è adottato dall’Assemblea della Sezione entro 4 mesi dalla data di comunicazione da parte dell’UITS alle Sezioni TSN, il provvedimento di adozione dello Statuto della Sezione è immediatamente inviato al Consiglio Direttivo dell’UITS da parte del Presidente della Sezione. In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di comunicazione da parte dell’UITS del presente Statuto, lo stesso si intende tacitamente adottato da parte dell'Assemblea della Sezione.
2. Per l’adozione del presente Statuto sono sufficienti i quorum previsti per l’Assemblea ordinaria.
3.Gli Organi sezionali la cui composizione non corrisponde a quanto prescritto dal presente Statuto dovranno essere adeguati entro 9 mesi dall’adozione dello Statuto stesso

Art. 54
Disposizioni di rinvio
1.   Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto e Regolamenti UITS, alle direttive del Coni e alle norme di legge in materia.
2.   Con riferimento alla Giustizia Sportiva valgono le norme dell’UITS.


Art. 55
Norme finali
1.   Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo la comunicazione ufficiale di presa d’atto da parte dell’UITS.
2.   Da tale data è abrogato lo Statuto sezionale precedentemente in vigore e ogni altra norma regolamentare interna in contrasto con le nuove norme statutarie.
3.   Lo Statuto sarà esposto all’albo sezionale, anche on-line, per essere a disposizione dei soci e di quanti altri ne hanno interesse.
4.   l’UITS, sentito il parere del Consiglio Direttivo UITS, fornisce l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente Statuto in caso di dubbi sull’applicazione delle medesime (come da Statuto UITS, art. 2 comma 1 lett. d).
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Marzo 30, 2020, 08:22:39 am
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte IV -.

Ritengo che in generale ci si concentri troppo sulla forma legale che deve assumere l'impianto di tiro a segno senza valutare le altre possibilità.
Leggo nello statuto vigente dal 23/04/2015 all'Art. 1 - Natura e scopi istituzionali - che le Sezioni sono … è l'organismo a base associativa,… .

Mi chiedo quindi; non sarebbe il caso di prevedere nel nuovo statuto anche altre possibili forme costitutive, come ad esempio le SRL od altro?
Per altro quale è il motivo, apparentemente insuperabile, che indica le sezioni costituite esclusivamente come ASD?

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo

Hai ragione, bisogna fermarsi e valutare tutto con molta attenzione, ma si badi bene che la forma, di fronte alla legge (e il fisco), è sostanza!

Nell'ordinamento sportivo L.289/2002 sono previste diverse forme giuridiche per le organizzazioni sportive territoriali, la semplice ed economica Associazione (ASD), la società sportive dilettantistica (società di capitale) forma utilizzata dalle società di sport professionistici e le società cooperative dilettantistiche spesso forma utilizzata dalle polisportive.

Quindi costituzioni giuridiche in forma di SAS, SNC, SRL, o SPA, non sono ammesse avendo esclusiva finalità di lucro soggettiva, fermo restando che le ASD, SSD o CSD possono comunque avere una componente commerciale, e che per le società sportive si applica anche il diritto societario così come per le forme private.

La legge, art. 61 DPR 90/2010, dice che le sezioni sono appunto "organismi a base associativa", quindi soggetti a quanto stabilito nella Costituzione e il Codice Civile agli artt. dal 14 al 32.

La forma di associazione oltretutto è quella che in quanto tale, garantisce più semplicità e autonomia in assoluto.

Poi ci sarebbe da discute sulla questione "PERSONALITA' GIURIDICA", che per le associazioni crea la distinzione in riconosciute o non riconosciute.
Ebbene, quanto scritto all'art. 1 è un "FALSO" o meglio uno scopo non raggiunto, perché nessuna sezione TSN alla data odierna, per quanto sia dato di sapere, risulta iscritta in alcun registro prefettizio delle associazioni riconosciute.

Pare che solo la Sezione di Parma abbia avviato tale iter nel 2017 ma che ancora non se ne sappia nulla in merito all'esito.

Ma se fosse vero, le sezioni sarebbero tutte in regime di autonomia patrimoniale perfetta, ovvero alle obbligazioni sociali (debiti) si risponderebbe con il patrimonio (che deve essere correttamente identificato) e non con i proventi dell'associazione e/o i beni degli associati se i proventi non bastano.

Ora, tra i requisiti richiesti per essere riconosciuti è indispensabile avere uno statuto o atto costitutivo redatto in presenza di un notaio (non di certo nelle forme previste dall'art. 53), di una contabilità nella quale si esprima sia il conto economico che lo stato patrimoniale, cosa che non fa quasi nessuno, inoltre occorre accantonare un fondo di garanzia patrimoniale (non inferiore a 10.000 euro, e comunque proporzionale al valore patrimoniale).
Quindi la "personalità giuridica" ha dei costi che probabilmente le sezioni più piccole farebbero fatica a sostenere.
Inoltre si badi bene, ognuno analizzi la propria realtà, ma di che patrimonio dispongono le singole sezioni? Di fatto le armi e qualche suppellettile, dato che sedime e strutture sono di proprietà dello stato... tutti i soldi spesi per la manutenzione delle strutture affidate di fatto non è possibile "patrimonializzarle", perché i beni non appartengono alle sezioni.

Ma se le sezioni fossero davvero "enti con personalità giuridica", UITS non avrebbe proprio alcun titolo per interferire con l'attività organizzativa, gestionale ed amministrativa, perché un ente riconosciuto per qualsivoglia variazione, organizzativa e/o patrimoniale, deve informare la Prefettura.

Dalle parole ai fatti, la strada è lunga
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: VENDETTA - Marzo 30, 2020, 08:29:59 am
Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN  è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di  quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.



Non sono d'accordo, i mandati devono essere due non tre!

Il limite dev'essere applicato fin da subito perché se partisse dal primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto con gli ulteriori

due o tre mandati che siano alcuni presidenti festeggeranno le nozze d'oro (50 anni) e forse anche nozze di diamante (60 anni), nozze di

ferro (70 anni) e di platino (75 anni).
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Marzo 31, 2020, 20:14:11 pm
Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN  è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di  quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.



Non sono d'accordo, i mandati devono essere due non tre!

Il limite dev'essere applicato fin da subito perché se partisse dal primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto con gli ulteriori

due o tre mandati che siano alcuni presidenti festeggeranno le nozze d'oro (50 anni) e forse anche nozze di diamante (60 anni), nozze di

ferro (70 anni) e di platino (75 anni).


Pare che tra i componenti della commissione indetta per il perfezionamento dello statuto delle sezioni ci sia qualcuno in fermento e trepidazione...

Peccato che il fermento, anziché essere dovuto alla voglia di migliorare un documento che fa acqua da tutte le parti in quanto copia peggiorata di quello che l'ha preceduto, sia invece rivolto al voler preservare la poltrona e forse interessi di parte.

E sì, perché come abbiamo previsto l'ottusità, o forse "interesse", che caratterizza quella parte dell'attuale classe dirigente sezionale, soprattutto di coloro che da lustri occupano le stesse poltrone, non permette loro di guardare alla luna bensì al dito.

Tra questi "esperti"  qualcuno è pure titolato in legge e sostiene che di negativo nella bozza di statuto c'è il limite dei mandati! ma guarda un po'!

Li aspettavamo al varco, e non poteva essere diversamente perché appunto come già scritto in precedenza, nella commissione ci sono presidenti che l'edizione precedente l'hanno adottata senza proferire parola e senza battere ciglio, qualcuno pure senza assemblea, neanche fosse stato un dogma di fede.

"Esperti" che anziché cercare di analizzare con la dovuta obbiettività e spirito critico il documento loro sottoposto, valutando anche le motivazioni per cui UITS è tutt'ora commissariata e cosa abbia causato l'invalidazione delle elezioni 2016 e l'annullamento di quelle 2019, sono invece preoccupati di mantenere lo status-quo e di tornare a elezioni per ripristinare la "loro" normalità e ripartire come se nulla fosse accaduto.

Come volevasi dimostrare, invece di pensare a soluzioni che risolvano il problema della legalità statutaria di UITS e della sua assemblea generale, e la tutela dell'interesse delle Sezioni, nonostante l'evidenza del misero tracollo di tutte le loro "certezze e strategie", qualcuno continua a pontificare come se nulla fosse, diffondendo la tesi che il limite dei mandati è stato inserito solo per colpa dei soliti rompicoglioni, come quell'"Adorni" di Parma... d'altronde da certi soggetti non ci si poteva aspettare nulla di più.

Per riassumere il tutto in una massima, cito testualmente l'on. Giacchetti del PD: "Sulla legge elettorale mi sembra di giocare al gioco dell'oca... Roberto Speranza hai la faccia come il culo, avete la faccia come il culo".
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: sgtHartman - Aprile 01, 2020, 10:18:16 am
Non le si mandano a dire!  :o

Effettivamente, se la bozza di statuto delle sezioni corrisponde a quanto qui pubblicato, ho come l"impressione che si tratti di una pre-bozza, perchè le modifiche effettuate rispetto alla precedente sono irrisorie.

Concordo con il limite dei mandati, ma non capisco che senso abbia prevederne 3, o meglio se ne potrebbero lasciare 3 per le cariche di consiglieri ma per presidenti e rappresentanti di tecnici e atleti il limite secondo me deve coincidere con quello delle cariche federali.

Il fatto che sia una pre-bozza o un primo tentativo incompleto, lo evinco da fatto che nessuna persona con un minimo di conoscenza di contratti, atti costitutivi e statuti, ometterebbe di definire l'oggetto, ovvero nome e sede dell'associazione... è questione talmente elementare che si insegnava (ora non so) anche a chi faceva ragioneria alle superiori.

Ma i componenenti della commissione è dato di sapere chi siano? Se un socio di Tsn volenteroso e con un minimo di competenza volesse avanzare qualche rettifica o proposta come può fare? Deve percaso affidarsi ai propri dirigenti sezionali che nella gran parte dei casi si guarderanno bene dal farsi da tramite?

Altrimenti non resta che scrivere una Pec al commissario  per chi ne dispone una.
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: nessuno - Aprile 01, 2020, 12:07:16 pm
Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN  è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di  quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.



Non sono d'accordo, i mandati devono essere due non tre!

Il limite dev'essere applicato fin da subito perché se partisse dal primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto con gli ulteriori

due o tre mandati che siano alcuni presidenti festeggeranno le nozze d'oro (50 anni) e forse anche nozze di diamante (60 anni), nozze di

ferro (70 anni) e di platino (75 anni).



Scusate l ignoranza...

Se ho capito bene max tre mandati per Presidente, rap atleti e tecnici ?

Ma da ora o da sempre?

Mi spiego meglio.... Se uno è gia presidente da 3 mandati può rifarlo? Oppure il limite dei 3 mandati parte dall entrata in vigore dello statuto?
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: Paolo Buscaglia - Aprile 01, 2020, 13:07:29 pm
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte V -.

Guardate che disquisire intorno il numero di mandati è - al momento - fuorviante.
Ritengo che prima di tutto il nuovo Statuto debba prevedere i mezzi di "comando & controllo" da assegnare alle parti, ovvero a C.D. e Soci.
Bisogna evitare - assolutamente - che i C.D. ed i Presidenti, nel tempo ed avvalendosi della loro posizione, possano costruire e consolidare un "potere" poco trasparente e quasi inscalfibile.
Occorrono quindi condizioni espresse che se violate da parte dei Presidenti e C.D. li possano vedere subito avvicendati.
E' necessario che le parti siano bilanciate, e che le azioni irregolari compiute dai Presidenti li conducano fuori dal TSN, soprattutto quando commettono violazioni che sono in aperto e palese contrasto con lo Statuto, ovvero quando tali azioni non sono supportate da solide prove esattamente come nel processo civile al quale il regolamento di Giustizia dell'UITS si rifà espressamente.

Bisogna quindi rimanere fortemente orientati alle soluzione dei noti problemi e non lasciarsi guidare da fatti o notizie nuove.
Esse creano solo elementi di disturbo e di distrazione cari a chi, pur di non affrontare i fatti, ne sottopone sempre di nuovi a persone che facilmente dimenticano lo scopo iniziale, e si perdono appresso alle disquisizioni in modo quasi storico e filosofico.

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Aprile 01, 2020, 14:06:41 pm
Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN  è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di  quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.



Non sono d'accordo, i mandati devono essere due non tre!

Il limite dev'essere applicato fin da subito perché se partisse dal primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto con gli ulteriori

due o tre mandati che siano alcuni presidenti festeggeranno le nozze d'oro (50 anni) e forse anche nozze di diamante (60 anni), nozze di

ferro (70 anni) e di platino (75 anni).



Scusate l ignoranza...

Se ho capito bene max tre mandati per Presidente, rap atleti e tecnici ?

Ma da ora o da sempre?

Mi spiego meglio.... Se uno è gia presidente da 3 mandati può rifarlo? Oppure il limite dei 3 mandati parte dall entrata in vigore dello statuto?

Volendoci rifare all'essenza del giudizio del TAR Lazio sul ricorso di Obrist alla mancata ratifica, non è corretto pensare che l'innovazione statutaria in merito al limite dei mandati possa azzerarne il conteggio nel momento di entrata in vigore della nuova norma.
Ovvero, l'applicazione si verifica all'atto della candidatura per lo specifico incarico, in pratica bisogna tenere conto dei mandati già espletati, perché in caso contrario, si potrebbe verificare la possibilità che si debba attendere ulteriori 3 mandati prima di poter vedere applicata la norma, e ciò è contrario al principio della stessa, ovvero creare alternanza per ridurre la fossilizzazione degli organi direttivi.

Citazione da: sgthartman
Concordo con il limite dei mandati, ma non capisco che senso abbia prevederne 3, o meglio se ne potrebbero lasciare 3 per le cariche di consiglieri ma per presidenti e rappresentanti di tecnici e atleti il limite secondo me deve coincidere con quello delle cariche federali.

Questa potrebbe essere un'ipotesi plausibile e valida, che sopratutto nelle sezioni più piccole potrebbe quanto meno agevolare il processo formativo dei nuovi dirigenti mantenendo in consiglio per un tempo adeguato (12 anni), persone in grado di tramettere esperienza a chi entra per la prima volta.

Se il limite divenisse attuale imporrebbe un cambio di mentalità epocale, quindi dirigenti onesti e leali verso l'associazione dovranno prodigarsi per stimolare tra i soci lo spirito di partecipazione e il senso di appartenenza che dovrebbero essere la base per qualunque amministratore che operi per l'interesse comune.

Semmai si dovrebbe riflettere sulle situazioni particolari, ovvero quelle nelle quali allo stato attuale tutti i componenti di un CD sezionale risultassero aver raggiunto il predetto limite. Perché in questo caso il CD successivo si ritroverebbe ad essere composto solo da persone completamente nuove e magari non sufficientemente esperte, ciò non è necessariamente un danno se le persone sono responsabili, ma per evitare rischi di errori macroscopici per inesperienza, si potrebbe pensare una clausola transitoria che possa prevedere che per le elezioni successive all'entrata in vigore del nuovo statuto, possano comunque ricandidarsi tutti i precedenti consiglieri ma ne possano risultare eletti al massimo 2 su 5 oppure 3 su 7, garantendo quindi la possibilità di un mandato nel quale siano presenti anche dirigenti di provata esperienza per garantire un passaggio di consegne meno traumatico.

In ogni caso la carica di presidente, per poter rispettare quanto previsto per gli organi UITS, comunque dovrebbe essere ricoperta da un nuovo soggetto.
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Aprile 01, 2020, 14:20:46 pm
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte V -.

Guardate che disquisire intorno il numero di mandati è - al momento - fuorviante.
Ritengo che prima di tutto il nuovo Statuto debba prevedere i mezzi di "comando & controllo" da assegnare alle parti, ovvero a C.D. e Soci.
Bisogna evitare - assolutamente - che i C.D. ed i Presidenti, nel tempo ed avvalendosi della loro posizione, possano costruire e consolidare un "potere" poco trasparente e quasi inscalfibile.
Occorrono quindi condizioni espresse che se violate da parte dei Presidenti e C.D. li possano vedere subito avvicendati.
E' necessario che le parti siano bilanciate, e che le azioni irregolari compiute dai Presidenti li conducano fuori dal TSN, soprattutto quando commettono violazioni che sono in aperto e palese contrasto con lo Statuto, ovvero quando tali azioni non sono supportate da solide prove esattamente come nel processo civile al quale il regolamento di Giustizia dell'UITS si rifà espressamente.

Bisogna quindi rimanere fortemente orientati alle soluzione dei noti problemi e non lasciarsi guidare da fatti o notizie nuove.
Esse creano solo elementi di disturbo e di distrazione cari a chi, pur di non affrontare i fatti, ne sottopone sempre di nuovi a persone che facilmente dimenticano lo scopo iniziale, e si perdono appresso alle disquisizioni in modo quasi storico e filosofico.

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo

ciao Paolo,
si, il numero di per sé forse distoglie dall'essenza del limite stesso.
Hai ragione, l'attenzione va posta anche sull'effettivo potere dell'organo amministrativo, ma al riguardo ci viene in aiuto il codice civile, ovvero gli amministratori devono limitarsi a mettere in atto ciò che l'assemblea delibera, salvo situazioni di emergenza o straordinarie, le quali poi comunque vanno relazionate all'assemblea stessa alla prima occasione utile per la ratifica.

I soci non se ne rendono conto, ma in realtà il potere ce l'hanno loro, l'organo amministrativo deve gestire le risorse associative nell'interesse comune, non ci sono "padroni" e nessuno può "comandare" o agire autonomamente, ogni singolo euro speso deve essere rendicontato ed avere un giustificativo.

Sul piano disciplinare, ogni provvedimento di sospensione e/o rifiuto di iscrizione deve avere motivazioni molto serie e oggettivamente giustificate, pena la decadenza dall'incarico. Non ci sono molte opzioni: o vengono meno i requisiti oppure si è violato gravemente lo statuto o i regolamenti sportivi.

La TRASPARENZA dell'azione amministrativa deve essere un OBBLIGO (già lo sarebbe ma molti fanno finta di nulla), i verbali dei CD e i rendiconti economici dell'associazione vanno esposti puntualmente in bacheca a disposizione di tutti, perché attendere l'assemblea annuale per poter sapere cosa è successo è scorretto nei confronti dei soci.

I soci debbono essere tenuti costantemente aggiornati sulla gestione e andamento dell'associazione, e di tutti i provvedimenti presi dall'organo direttivo.

Un'associazione non è un'impresa privata, i dirigenti sono solo soci che si fanno carico di maggiori responsabilità verso tutti gli altri, trasparenza e lealtà sono imprescindibili. Essere dirigenti non deve comportare alcun vantaggio o favore, le regole devono rimanere uguali per tutti.

In pratica si tratta di scoprire l'acqua calda...
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: Paolo Buscaglia - Aprile 01, 2020, 15:40:41 pm
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte VI -.

Purtroppo il Codice Civile va applicato dai Giudici, dico "purtroppo" perché la lentezza della Giustizia è tale che troppo spesso equivale a non averla affatto.
Una semplice delibera di CD, anche la più folle, deve essere impugnata in tribunale e questo richiede anni - si ho detto anni - con l'ovvia conseguenza che eventualmente si ottenga piena ragione la si avrebbe solo per quella specifica delibera, costringendo poi ad altri simili atti per rincorrere gli effetti e cancellarli per nullità. Per altro il non applicare le determinazioni di un Giudice, per questi casi, non è reato, quindi CD e Presidenti non hanno neanche questo timore, ancorché remoto (se non applicano le determinazioni il Tribunale, su richiesta del ricorrente, deve inviare un amministratore, e li si attende per secoli!). Cosi è più un esercizio di retorica forense, ma non di gestione del diritto.

Questo è ben noto ai CD ed ai Presidenti, oltre che ai Soci che ne sono quindi scoraggiati.

Cosa intendo dire: sostengo solo che uno statuto, che è poi un accordo privato, ben scritto ed ovviamente non in opposizione alle leggi vigenti, è sicuramente meglio di qualunque percorso giudiziario. Fatto salvo che chiunque, statuto o non statuto, può ricorrere alla Giustizia.

In pratica si deve regolare l'attività delle Sezioni in modo preciso con i dovuti pesi, contrappesi e regole espresse in modo tale da limitare al massimo il ricorso alla Giustizia se non per i casi che realmente lo richiedono.

Un caso di scuola ancorché applicativo è quando i presidenti - ed è condotta diffusa - rifiutano il "rinnovo annuale" ai Soci scomodi.
In questi casi il Socio deve ricorrere alla UITS per vedere riconosciuto un diritto leso, mentre il Presidente che lo infrange non viene sanzionato in alcun modo. Questo è giuridicamente è un pesante caso di dissimmetria del diritto dove il Presidente può agire al riparo da ogni conseguenza mentre il Socio ne subisce il danno di dovere adire alla UITS con inclusi i costi per le trasferte per le riunioni a Roma.

Questa condotta dovrebbe - data la tipologia di infrazione - costare ai Presidenti l'espressa rimozione dalla carica ed eventualmente una sospensione di non meno di 2 anni! A mio parere...

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: sgtHartman - Aprile 02, 2020, 09:03:06 am
@ Paolo Buscaglia
Posso comprendere che in ragione della tua esperienza personale ci sia una certa voglia di giustizialismo, però non vorrei che a pensare troppo, invece di rendere le cose più semplici e fluide le si complicasse oltre modo.

E poi a chi verrebbe rimesso il giudizio a UITS?  :o

La cosa mi lascierebbe alquanto perplesso e preoccupato visto l'uso politico fatto della giustizia negli ultimi 16 anni.


@ Gunny
Propongo di aprire una discussione nella quale articolo per articolo, con il contributo di chiunque voglia partecipare si arrivi ad elaborare una bozza di senso compiuto, che nasca dalla base.
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Aprile 02, 2020, 11:18:21 am
Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN  è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di  quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.

Non sono d'accordo, i mandati devono essere due non tre!

Il limite dev'essere applicato fin da subito perché se partisse dal primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto con gli ulteriori

due o tre mandati che siano alcuni presidenti festeggeranno le nozze d'oro (50 anni) e forse anche nozze di diamante (60 anni), nozze di

ferro (70 anni) e di platino (75 anni).



Scusate l ignoranza...

Se ho capito bene max tre mandati per Presidente, rap atleti e tecnici ?

Ma da ora o da sempre?

Mi spiego meglio.... Se uno è gia presidente da 3 mandati può rifarlo? Oppure il limite dei 3 mandati parte dall entrata in vigore dello statuto?

...

Citazione da: sgthartman
Concordo con il limite dei mandati, ma non capisco che senso abbia prevederne 3, o meglio se ne potrebbero lasciare 3 per le cariche di consiglieri ma per presidenti e rappresentanti di tecnici e atleti il limite secondo me deve coincidere con quello delle cariche federali.

Questa potrebbe essere un'ipotesi plausibile e valida, che sopratutto nelle sezioni più piccole potrebbe quanto meno agevolare il processo formativo dei nuovi dirigenti mantenendo in consiglio per un tempo adeguato (12 anni), persone in grado di tramettere esperienza a chi entra per la prima volta.

Se il limite divenisse attuale imporrebbe un cambio di mentalità epocale, quindi dirigenti onesti e leali verso l'associazione dovranno prodigarsi per stimolare tra i soci lo spirito di partecipazione e il senso di appartenenza che dovrebbero essere la base per qualunque amministratore che operi per l'interesse comune.

Semmai si dovrebbe riflettere sulle situazioni particolari, ovvero quelle nelle quali allo stato attuale tutti i componenti di un CD sezionale risultassero aver raggiunto il predetto limite. Perché in questo caso il CD successivo si ritroverebbe ad essere composto solo da persone completamente nuove e magari non sufficientemente esperte, ciò non è necessariamente un danno se le persone sono responsabili, ma per evitare rischi di errori macroscopici per inesperienza, si potrebbe pensare una clausola transitoria che possa prevedere che per le elezioni successive all'entrata in vigore del nuovo statuto, possano comunque ricandidarsi tutti i precedenti consiglieri ma ne possano risultare eletti al massimo 2 su 5 oppure 3 su 7, garantendo quindi la possibilità di un mandato nel quale siano presenti anche dirigenti di provata esperienza per garantire un passaggio di consegne meno traumatico.

In ogni caso la carica di presidente, per poter rispettare quanto previsto per gli organi UITS, comunque dovrebbe essere ricoperta da un nuovo soggetto.

Cito me stesso perché ho ricevuto un'osservazione tramite un messaggio privato, nella quale si pone il quesito sul conteggio dei mandati espletati, ovvero fino a quanto sia possibile andare indietro nel tempo.

Ritengo il quesito molto interessante, in prima istanza mi verrebbe da pensare per logica, che si debba iniziare tale conteggio dal momento in cui le sezioni hanno acquisito la forma giuridica di ASD, se non erro nel 2007,  se in quell'anno non sono state fatte nuove elezioni, i dirigenti rimasti in carica di fatto devono conteggiare anche quel mandato.

Traggo questa conclusione sempre leggendo la sentenza del TAR Lazio del luglio 2019 sul ricorso di Obrist, e altre sentenze per casi analoghi.

Nel DPR 90/2010, all'art 59 Natura e finalità dell’Unione italiana tiro a segno, comma 2) c'è scritto quanto segue:
"L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all’articolo 61." (da notare che qui la parole "anche" non c'è, è stata abusivamente o impropriamente inserita nell'art. 2 dello statuto UITS)

Nell'art. 60 Organi centrali dell’Unione italiana tiro a segno, comma 2):
"L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonché da altri membri indicati nello statuto di cui all’ articolo 62, senza diritto di voto. "
 
Nell'art.61 Sezioni del tiro a segno nazionale,  comma 2) c'è scritto quanto segue:
"L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato"

Nell'art. 62 Statuto dell’Unione italiana tiro a segno, comma 1)
"L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché nella presente sezione. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. "

Quanto sopra evidenzia che per quanto riguarda l'ambito istituzionale, non è necessaria alcuna affiliazione (prerogativa puramente sportiva), e che i presidenti delle Sezioni TSN già costituite, a prescindere dall'affiliazione, sono componenti dell'organo principale di UITS: l'Assemblea!
L'assemblea deve approvare lo statuto UITS, e solo dopo ricevere la ratifica di Coni e Min.Difesa, fino ad ora s'è fatto il contrario e nessuno ha detto BAU salvo i soliti rompicoglioni!!!

Tornando sul problema dei mandati, così come è valso per Obrist, che ha cercato di far leva sulla duplice natura di UITS basando le sue argomentazioni sui limiti riconosciuti alle federazioni sportive, in sintesi il TAR ha sentenziato che la natura pubblica prevale su quella sportiva, quindi ciò in ragione della legge vale anche per le Sezioni per le quali vigono le norme degli enti pubblici nello svolgimento dell'attività istituzionale (per altro prevalente nelle entrate). E anche in ragione di questa natura pubblica le Sezioni (ASD) possono utilizzare beni demaniali a titolo gratuito per un tempo illimitato, in deroga a quanto accade per qualunque altra associazione o società sportiva.

Il fatto che fino ad ora si siano utilizzate modalità non conformi alla legge, non ne giustifica il perseverare nell'errore.
Occorre riportare tutto in un ambito di legalità, altrimenti ci sarà sempre il rischio che un esposto o un ricorso alla giustizia poi di forza e con eventuale refusione del danno possa abbattersi su chi la legge non l'ha rispettata, e davani al giudice giustificarsi con: "ho fatto così perché me l'ha detto UITS", non è esimente... anzi il giudice potrebbe pure rincarare la dose.

Da ciò deriva che anche per le Sezioni, si può prefigurare il danno erariale e il peculato, come del resto già accaduto innanzi alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna nel caso di un procedimento a carico di ex-dirigenti del TSN di Fidenza (su cui per altro l'allora revisore dei conti UITS, il rag. Iardella, non ebbe a sollevare alcuna eccezione a seguito di un'ispezione).

Volendo comunque cogliere anche il suggerimento alla riflessione di Paolo Buscaglia, ritengo in primo luogo che il rispetto della legge sia da anteporre a qualsiasi altro interesse, poi vediamo cosa può risultare possibile mettere in atto per impedire che i dirigenti sezionali si trasformino o possano credersi "padri padroni" delle Sezioni.
Se applichiamo la legge va da sé che l'organo amministrativo sezionale è tenuto alla massima trasparenza, e che la vigilanza è dovuta da parte degli enti preposti, ognuno per il proprio profilo di competenza, proprio perché le Sezioni sono istituzioni incaricate di pubblico servizio, e poi anche ASD per la pratica dello sport beneficiando di fiscalità agevolata.

 
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: Paolo Buscaglia - Aprile 02, 2020, 12:46:16 pm
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte VII -.

Sig.ri
qui con la storia del numero dei mandati si sta andando "fuori bersaglio"!
Faccio notare che le leggi, e conseguentemente tutto ciò che è di rango gerarchicamente inferiore, non possono essere retroattive.
Inoltre - forse colpa mia - non ritrovo alcuna nota nel famoso procedimento al TAR che possa inibire il numero di mandati quando NON consecutivi.
Imporre allora un limite anche non consecutivo, o contare nel novero anche i mandati terminati od in essere aprirebbe, se messo in pratica, una serie infinita di contenziosi che vedrebbero i ricorrenti vincitori.
Da ciò ne deriva che disqusire intorno il numero di mandati è fuorviante, almeno al momento, rispetto l'importanza di discutere invece d'uno statuto solido e ben organizzato, con pesi e contrappesi.

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Aprile 02, 2020, 13:19:05 pm
Secondo me va tutto rivisto da principio per renderlo più organico - Parte VII -.

Sig.ri
qui con la storia del numero dei mandati si sta andando "fuori bersaglio"!
Faccio notare che le leggi, e conseguentemente tutto ciò che è di rango gerarchicamente inferiore, non possono essere retroattive.
Inoltre - forse colpa mia - non ritrovo alcuna nota nel famoso procedimento al TAR che possa inibire il numero di mandati quando NON consecutivi.

Imporre allora un limite anche non consecutivo, o contare nel novero anche i mandati terminati od in essere aprirebbe, se messo in pratica, una serie infinita di contenziosi che vedrebbero i ricorrenti vincitori.
Da ciò ne deriva che disqusire intorno il numero di mandati è fuorviante, almeno al momento, rispetto l'importanza di discutere invece d'uno statuto solido e ben organizzato, con pesi e contrappesi.

Secondo me è il caso di fermarsi e valutare il tutto con molta attenzione ....

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia
Email: Paolo.Buscaglia@gmail.com
Socio TSN Palermo

Lo pensava anche Obrist (o per lui i legali di certo non di primo pelo) e l'hanno fatto credere per anni a quasi tutti, ma l'esito è quello che conosciamo.

Cominciamo dal rispettare la legge, analizzando le gerarchie normative del caso, ma lo si faccia una buona volta!
Occorre un fusto con solide radici, poi il resto diventano come le foglie e fiori per i rami: abbellimenti funzionali.
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: sgtHartman - Aprile 03, 2020, 08:25:53 am
@ Gunny
Bella la metafora dell'albero, aggiungerei che Uits dovrebbe rappresentare le radici su cui il fusto possa reggersi...

Quello del rispetto della legalità è un bel tema, ma siamo in Italia "fatta la regola, gabbato lo santo", quindi non mi illudo.

@ Paolo Buscaglia
Non concordo con la retroattività, perchè l'entrata in vigore di un nuovo sistema che definisce dei prerequisiti, non altera il passato e non condanna di fatto nessuno ad alcun risarcimento.
Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: gunny - Aprile 27, 2020, 21:27:24 pm
Qualche presidente illuminato c'è!

Ma guarda caso è un "giovane" al suo primo mandato... quindi tutti i "volponi" plurimandatari e le "menti grigie" stanno già cercando tutti i modi possibili per screditarlo...

Titolo: Re:GLI SCORNACCHIATI SONO GLI ULTIMI A SAPERLO - STATUTO DELLE SEZIONI
Inserito da: sgtHartman - Aprile 28, 2020, 08:52:40 am
Posso confermare che Fabio Sacchetti commissario del CR Lombardia, ha diramato alle sezioni un documento prodotto da Filippo Giancola, presidente di Como e componente della commissione per lo statuto, nel quale appunto viene presa una posizione ben diversa e propositiva, quanto meno aperta a una discussione su ciò che nella bozza di statuto non funziona.

Se tanto basta per essere definiti incompetenti, dagli "esperti" presidenti di lungo corso, e si tenga anche conto che Giancola è avvocato di mestiere e non solo di studi come tanti altri, allora bisogna andarne fieri!!!

Non resta che vedere quale sarà la reazione dei presidenti lombardi, nella sua relazione introduttiva Sacchetti ha usato parole che inducono a una riflessione seria al di là dell'emotività del momento e di alcuni punti dello statuto (come il limite di mandato) che senza dubbio necessitano di essere pesati e discussi in un contesto molto ampio.

Sono fiducioso