Riprendiamo un interessante argomento già trattato.
Qual'è la risposta che voi signori del forum dareste a questa astratta domanda:
SE IN ASSEMBLEA, A VOTAZIONE, APPROVO UN RENDICONTO INESISTENTE, O SAPENDO CHE E’ FALSO, O DEL QUALE NON HO RICEVUTO TUTTE LE FORMAZIONI CHE IL MIO RUOLO DI CONTROLLORE MI IMPONE, QUALI LEGGI VIOLO O REATI COMMETTO E CHI NE E' IL RESPONSABILE?
Si consideri che la domanda viene fatta per valutare l'ipotesi di applicabilità di due importanti articoli del Codice Civile, essi sono:
TITOLO XI – DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA’, DI CONSORZI E DI ALTRI ENTI PRIVATI (1)
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, a decorrere dal 14 aprile 2017.
In precedenza la rubrica era la seguente: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi».
Art. 2621. False comunicazioni sociali.
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Art. 2625. Impedito controllo.
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo
legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Quindi approvare un rendiconto di gestione che possa essere ricompreso nei due articoli sopracitati espone a violazione di legge?
Come si può incorrere nel novellato: "...consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti..."?
Ritengo che sia sufficiente non inserire le dovute informazioni o presentarle non corrette al fine, per esempio, di non fare apparire che si percepisce un compenso non pattuito o permesso, o che le famose spese sempre presenti in realtà nascondono delle prebende, o che i rimborsi sono non dovuti, o nei casi peggiori costituire fondi neri per chissà quale scopo.
Attenzione anche al fatto che il 2625 non ha un immediato collegamento con il 2621, infatti si possono verificare i due casi separatamente.
Uno è quando mi vengono occultati, o negati, i documenti necessari per attuare il controllo (2625) e l'altro è quando, sebbene i documenti presentati esistano e siano accessibili non sono rispondenti al vero (2621).
Resta ancora da discutere più in dettaglio l'esatta responsabilità di chi approva, poiché sia il 2625 che di riflesso il 2621 si possono attuare esclusivamente con l'approvazione della assemblea titolata al controllo e questa è una parte estremamente importante da dibattere!
Questo che vi espongo non è altro che una nota per il confronto d'idee, ma è anche parte del mio programma elettorale per la nomina a Presidente dell'UITS.
Lascio a voi lettori immaginare le conseguenze positive in termini di efficienza si potrebbero avere con l'applicazione di queste due semplici norme al mondo delle Sezioni.
Per il solito anonimo partecipante, presunto leguleio, che immancabilmente dirà la sua, sappia che non è una gara a chi raglia più forte.
Saluti