partiamo guardando le norme relative alla ultima produzione normativa, limitandoci a darne lettura e lasciando le proiezioni di quel che potrebbe essere, di quel che potrebbe essere stato e di quel che sarà, al bar dello sport.
"Art. 251 D.L.vo 66/2010: Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
Art. 59 DPR 90/2010: Natura e finalita' dell'Unione italiana tiro a segno
1. L'Unione italiana tiro a segno e' ente di diritto pubblico, avente finalita' di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonche' di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
Art. 61 DPR 90/2010: Sezioni del tiro a segno nazionale
1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo statuto, nonche', anche sulla base di direttive degli organi centrali, attivita' agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;
2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attivita' di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonche' sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e
tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilita', nonche' compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attivita' svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e'disciplinata dalle norme di diritto privato.
"
Ora: dalla lettura delle attuali norme riportate si legge:
- che chi presta servizio armato presso enti pubblici o privati è obbligato a addestrarsi al tiro presso il tiro a segno nazionale (art. 251, n° 1 D.L.vo 66/2010)
- che il privato che richieda porto d’armi da caccia e uso personale deve iscriversi e frequentare il T.S.N. (art. 251, n° 2 D.L.vo 66/2010)
- che l’UITS è preposta all’istruzione esercizio al tiro e certificazione per gli usi di legge (art. 59 n° 1 DPR 90/2010)
- che i TSN provvedono all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale (art. 61 n° 1 lett a) DPR 90/2010)
- che i TSN svolgono attivita' di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno (art. 61, n° 2 DPR 90/2010)
Quindi: non sono i TSN che, a mente degli articoli ora riportati, rilasciano i certificati ma lo fanno in nome e per conto dell’UITS: dalla semplice lettura delle norme qui sopra non è scritto da nessuna parte che sono i TSN che certificano: i TSN “istruiscono, addestrano, svolgono attività di tiro” ma non certificano.
Ovvio che ogni norma:
-precedente,
- di pari rango/inferiore,
- ovvero con contenuti più generici,
- ovvero con contenuti e previsioni parziali rispetto a quanto previsto dalle presenti norme qui richiamate,
sia destinata ad essere:
--abrogata (l’abrogazione di una norma può essere esplicita -abbiamo già visto l’abrogazione esplicita del r.d.L. 2430/35 a cura del D.L.vo 66/2010- o implicita: il R.D. 2051/32 ha avuto delle implicite abrogazioni p.es. agli artt. 8-12 all’indomani della caduta del fascismo),
-- derogata,
--implementata, ecc.
e questo vale per ogni materia di legge.
Da tecnico del diritto mi fermo qui: che l’attuale assetto normativo possa piacere o meno, possa essere fatto bene o meno, possa proiettare bene o meno bene le funzioni istituzionali nell’europa prossima futura, per mia indole lo lascio giudicare agli altri.
Intanto voglio vedere il testo definitivo di quello che sarà il D.M. I. ex art. 57 TULPS, quando lo leggerò in Gazzetta Ufficiale.