Autore Topic: REGIONE LAZIO - TSN ROMA  (Letto 8856 volte)

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REGIONE LAZIO - TSN ROMA
« il: Luglio 02, 2013, 17:45:59 pm »
http://www.romatoday.it/cronaca/suicidio-poligono-tor-di-quinto.html
  Poligono Tor di Quinto: pensionato si suicida con un colpo alla tempia
La tragedia alle 12 di questa mattina nell'area del Tiro a Segno Nazionale di viale Tor di Quinto. Morto un pensionato 69enne originario di Napoli ma residente a Roma da diversi anni
Redazione13 giugno 2013
Il poligono di viale di Tor di Quinto (foto www.tsnroma.it)
Il poligono di viale di Tor di Quinto (foto www.tsnroma.it)
Si è puntato la pistola alla testa ed ha premuto il grilletto. Tragedia al poligono di tiro a segno nazionale di viale di Tor di Quinto dove un uomo di 69 anni si è sucidato sparandosi un colpo alla tempia. L'episodio si è verificato intorno alle 12 di questa mattina quando altre persone che stavano sparando ai bersagli hanno visto il pensionato, originario di Napoli ma residente a Roma, da diversi anni accasciato al suolo riverso con il volto nella terra. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo.
Annuncio promozionale
INTERVENTO CARABINIERI - Allertati i carabinieri della compagnia Trionfale, diretti dal maggiore Pascale e coordinati dal tenente Di Stefano, i militari non hanno poturo far altro che constatare il decesso del pensionato, appurando la tesi del suicidio.


Offline pratesi

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Re:REGIONE LAZIO - TSN ROMA
« Risposta #1 il: Agosto 06, 2013, 11:46:55 am »
Senza mancare di rispetto al povero suicida.
Forse conosceva il poligono di 20 anni fà e vedendolo come è ora, si è sparato dalla disperazione.
Pratesi

Offline gunny

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Re:REGIONE LAZIO - TSN ROMA
« Risposta #2 il: Novembre 30, 2014, 21:20:44 pm »
http://www.tsnroma.it/

Citazione
SOSPENSIONE ATTIVITÀ 25M
Si avvisano i Soci che per ragioni di carattere tecnico amministrativo ci troviamo nella condizione di dover sospendere le attività di tiro svolte presso il poligono a 25m, sospendendo di fatto l'attività preposta al rilascio di certificati ed attestati al maneggio delle armi, ludica, e sportiva.
Ci scusiamo per i disagi che tale provvedimento genera, dando assicurazione che procederemo con la massima tempestività al fine di riprendere quanto prima il regolare svolgimento delle suddette attività.
Il Presidente,
Carlo Mantegazza

Pare ci sia qualche problema con i vicini  (... nei secoli fedeli) del prospicente maneggio di equitazione
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a brusa suta l' Susa

Offline VENDETTA

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Re:REGIONE LAZIO - TSN ROMA
« Risposta #3 il: Dicembre 01, 2014, 22:42:53 pm »
Ma cos'è successo?

Offline Franz

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Re:REGIONE LAZIO - TSN ROMA
« Risposta #4 il: Dicembre 02, 2014, 13:05:20 pm »
da indiscrezioni ricevute da amici del poligono di Roma pare siano "piovute" alcune palle sull'attigua caserma dei carabinieri, aspettiamo altre notizie.

Offline gianvi

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Re:REGIONE LAZIO - TSN ROMA
« Risposta #5 il: Dicembre 02, 2014, 19:33:48 pm »
La butto così senza nessuna riflessione particolare:
non è che si facessero esercitazioni non "convenzionali"(non rispettando le postazioni di tiro),non si capisce come da un poligono sottoposto a verifiche dal Genio Militare possano fuoriuscire ogive visto che una delle priorità è proprio far si,tramite intercettatori/diaframmi,che le pallottole non escano nemmeno a causa di rimbalzi.

Offline Franz

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Re:REGIONE LAZIO - TSN ROMA
« Risposta #6 il: Dicembre 02, 2014, 23:52:55 pm »
...tiro dinamico?  ;)

Offline gianvi

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Re:REGIONE LAZIO - TSN ROMA
« Risposta #7 il: Dicembre 03, 2014, 06:58:38 am »
TRS ? ?;D ;D
se così fosse ;D,e ripeto SE,sarebbe la dimostrazione,qualora ce ne fosse ancora bisogno,che la scelte della politica di ambiguità perseguita negli ultimi anni non paga e non tutela le sezioni nella identità e ruolo,voler cavalcare a seconda della bisogna l'ente pubblico o l'asd ha portato a non essere né carne né pesce e portare il confronto con le associazioni di tiro pratico/dinamico sul loro terreno per paura di perdere la certificazione si dimostrerà una Caporetto in quanto le strutture utilizzate fino ad oggi dalle sezioni sono ideate per un "tiro da trincea" mentre i cugini del tiro dinamico sono liberi dai tanti vincoli che obbligano le sezioni ad avere posti inadatti al tiro in movimento e dispendiose da gestire,raccogliendo spesso nei ranghi tiratori ibridi incapaci di eccellere nel tiro accademico come nel dinamico.
P.S.
la quadra era stata trovata alcuni anni fa quando riuscimmo a realizzare un campo di tiro con la stessa dirigenza della sezione proprio per evitare che nel poligono si verificassero determinate situazioni incresciose e nel contempo gli appassionati di discipline dinamiche potessero dare sfogo alla loro passione in un posto adatto,poi come spesso capita è stato mandato tutto a "signorine dai facili costumi" :'( :'( :'(.

Offline gunny

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Re:REGIONE LAZIO - TSN ROMA
« Risposta #8 il: Agosto 31, 2015, 17:47:47 pm »
pare ci siano importanti novità al riguardo... forse una sentenza del TAR del Lazio...

qualcuno ha notizie più dettagliate?!? (la domanda è ovviamente retorica  ;) )
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a brusa suta l' Susa

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Re:REGIONE LAZIO - TSN ROMA
« Risposta #9 il: Agosto 31, 2015, 23:10:50 pm »
N. 16400/2014 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16400 del 2014, proposto da:
Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Grazia Maria Mantelli, Giovanni Rovagna, con domicilio eletto presso Grazia Maria Mantelli in Roma, viale Bruno Buozzi, 5;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno - Questura di Roma;
per l'annullamento
dei provvedimenti del 27 novembre 2014 con i quali il Comandante dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - Comando Infrastrutture Centro ha dichiarato la non agibilità dello "stand da mt 25" relativamente al "1° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)", "2° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)" "3° Settore IA categoria (n. 8 linee di tiro)" "4° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)" e "5°Settore 7A categoria (n. 11 linee di tiro)";

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Roma impugna i provvedimenti del 27.11.2014 indicati in epigrafe con cui il Comandante dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - Comando Infrastrutture Centro ha dichiarato la non agibilità dello "stand da mt 25" relativamente al “1° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)", "2° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)" "3° Settore IA categoria (n. 8 linee di tiro)" "4° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)" e "5°Settore 7A categoria (n. 11 linee di tiro)" del Poligono “Umberto Primo” di Roma.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dopo un sopralluogo tecnico disposto a seguito di una denuncia di reato scaturita dal rinvenimento di un’ogiva di proiettile all’interno di un appartamento sito a Via Morlupo 44, a circa 400/500 mt. di distanza dal poligono in parola che aveva indotto la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma a disporre in data 25.11.2014 un’ispezione per individuare le posizioni di tiro che potessero “anche in ragione di eventuali triangolazioni” raggiungere il luogo in cui era stata rinvenuta l’ogiva e successivamente la Questura di Roma di segnalare, con nota del 27.11.2014, l’opportunità di disporre la cessazione immediata di ogni attività a fuoco negli stands di tiro in questione “non potendosi escludere che i proiettili possano provenire dalle aree di tiro considerate” e l’urgente intervento dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito per verificare l’agibilità e la sicurezza dell’impianto.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 DPR 90/2010 –Incompetenza dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito; 2) Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti e travisamento dei fatti. L’Ente ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati nonché il risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria scritta.
Con ordinanza n. 1406 del 26.1.2015 sono stati disposti incombenti istruttori.
Con ordinanza n. 1035 del 4.3.2015 è stata accolta l’istanza sospensiva.
In vista dell’udienza per la trattazione del merito la parte ricorrente ha quantificato la richiesta di risarcimento del danno nella misura di €. 65.492,57; la resistente ha depositato articolata memoria difensiva alla quale la ricorrente ha replicato con puntuale memoria conclusionale.
All’udienza pubblica del 7.7.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di ricorso l’Ente ricorrente lamenta l’incompetenza del Comandante dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - Comando Infrastrutture Centro ad adottare a verificare l’agibilità degli impianti di tiro a segno a cielo aperto di Prima categoria – qual è quello in esame – dato che tale competenza è attribuita in via esclusiva all'Unione italiana tiro a segno (UITS) – essendo il Ministero della difesa coinvolto nella verifica di agibilità degli impianti di categoria Superiore. Secondo la parte ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero affetti da nullità assoluta ex art- 21 septies legge n. 241/90 per difetto assoluto di attribuzione.
La censura è infondata.
L’art. 20 del D.lvo 15/03/2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, include, tra gli Enti sottoposti sotto la vigilanza del Ministero della difesa, in ragione dell’interesse dell’amministrazione agli scopi perseguiti dagli enti stessi il Tiro a Segno Nazionale,
Al capo V il codice in parola detta la disciplina dei Campi di Tiro a Segno – come risulta dall’operazione di riordino delle fonti delle norme previgenti, in parte abrogate (l. 17 aprile 1930, n. 479; r.d. 21 novembre 1932, n. 2051, regolamento di esecuzione di l. n. 479/1930; l. 4 giugno 1934, n. 950; gli artt. 24 e 25 del r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430; l. 24 luglio 1959, n. 701) ed in parte riprodotte con opportuni adeguamenti lessicali (r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430, conv. in l. 4 giugno 1936, n. 1163, esclusi gli artt. 24 e 25; d.lgs.lgt. 8 luglio 1944, n. 286, l. 28 maggio 1981, n. 286) – salvaguardando le competenze del Ministero della difesa in materia di sicurezza delle strutture e distinguendole dalle competenze spettanti all’Unione italiana tiro a segno per quanto riguarda l’utilizzo e la gestione delle strutture medesime. Sono solo queste ultime competenze che hanno costituito oggetto di delegificazione, ai sensi dell’art. 2, co. 634 s., delle legge n. 244/2007, e che pertanto sono riportate nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con DPR 90/2010. Resta invece ferma la tradizionale competenza dell’amministrazione militare in merito agli aspetti progettuali e costruttivi dell'impianto sottoposti all'approvazione del Ministero della difesa (art. 61 r.d. 21 novembre 1932, n. 2051 e r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430).
In tale prospettiva l’art. 250 del d.lvo n. 66/2010 al comma 2 dispone che “l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa” ed al successivo comma 3 che “I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato”.
La normativa di rango regolamentare, concernente i soli profili di utilizzo e di gestione delle strutture che ospitano i campi di tiro a segno, riportata nel DPR 90/2010, riproduce le disposizioni del DPR 12.11.2009, n. 209 - “Regolamento di riordino dell’Unione italiana tiro a segno” in attuazione degli artt. 2, co. 634 e s legge 244/2007 e 26, d.lvo n. 112/2008 – confermando i compiti in ambito sportivo dell’Unione italiana tiro a segno all’art. 59 che così recita: “1. L'Unione italiana tiro a segno è Ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. 2. L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all’ articolo 61 . Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e successive modificazioni”.
Al successivo Art. 61 specifica i compiti demandanti alle Sezioni del tiro a segno nazionale “1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 , dal codice, dalla presente sezione, dallo statuto, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare: a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale; b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive; c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi”.
Di particolare rilievo nella decisione della controversia in esame risulta il comma 2 dell’art. 61 del DPR 90/2010 che prevede che “Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato”. Anche tale disposizione regolamentare, pertanto, ribadisce e conferma ulteriormente, la competenza esclusiva del Ministero della Difesa per quanto concerne il controllo della realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e della relative agibilità già sancita a livello primario dall’art. 250 del d.lvo n. 66/2010.
Pertanto anche se le Sezioni tiro a segno nazionale, nell’autonomia di gestione degli impianti utilizzati possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli stessi, come riconosciuto dal comma 4 dell’articolo in parola, ciò non elimina il persistente potere di controllo delle caratteristiche costruttive delle strutture demandato al Ministero della Difesa al fine di assicurare che le attività si svolgano senza rischio.
Si tratta di competenze stabilite da norme di rango legislativo e regolamentare che non possono essere modificate dall’Unione italiana tiro a segno, che non rientrano nell’ampio ambito demandato alla sua autonomia statutaria dall’art. 62 del DPR 90/2010, che definisce puntualmente le materia oggetto di disciplina statutaria: “1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto (….) deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all’ articolo 60 ; b) le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale; c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni; d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a segno di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni tiro a segno nazionale, nonché di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica; e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'Unione italiana tiro a segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa; f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi dell' articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro a segno in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale; g) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonché dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica; h) le modalità di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dell'organizzazione periferica, nonché dei beni demaniali in uso; i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento delle strutture periferiche, nonché degli organi di giustizia sportiva; l) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni tiro a segno nazionale, di cui all’ articolo 61 , comma 2; m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari; n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni tiro a segno nazionale; o) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi.
È evidente che l’espressione “la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché dell'impiego degli impianti”… “l'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa” è riferito all’aspetto dinamico-gestionale dell’utilizzazione della struttura e non della all’aspetto fisico delle sue caratteristiche costruttive e quindi non può ricomprendere l’agibilità. Al riguardo va ricordato che nonostante la crescente autonomia riconosciuta all'Unione italiana tiro a segno – quale Federazione Sportiva Nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (come ribadito dall’art. 59 comma 2 del DPR 90/2010) - ed alle sue Sezioni – che costituiscono le associazioni di base federate nell'U.I.T.S. e concretamente svolgono i compiti, sia sportivi che istituzionali a questa demandate - che scaturisce dalla prevalente finalità sportiva delle attività di tiro svolte nei relativi impianti, questa è commisurata allo svolgimento di compiti e funzioni relativi all’attività sportiva in essa svolti - ma non incide sulle funzioni “extra-sportive” che in essa vengono ugualmente svolte – (addestramento obbligatorio di coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati, come ribadito dal comma 2 dell’art. 251 del d.lvo n. 66/2010) – che giustificano la persistente sottoposizione alla vigilanza del Ministero della difesa sia per quanto riguarda lo svolgimento dei fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale soprarichiamate (confermate dall’ art. 61 del DPR 90/2010) ed il concomitante interesse militare che giustifica il regime giuridico degli impianti in cui tali attività si svolgono, che sono tutt’ora espressamente qualificati dalla normativa in materia come beni del demanio militare (art. 250 co. 1 del d.lvo n. 66/2010) – anche se si tratta di beni del demanio militare “oggetto di uso pubblico” di tipo speciale (cioè riservato agli iscritti dalle Sezioni) – che vengono semplicemente “concessi in uso” (gratuito) dallo Stato alle predette Sezioni ai sensi dell’art. 250 co. 1 del d.lvo n. 66/2010. Ed il medesimo concomitante interesse pubblico, connesso alle funzioni “extra-sportive” sopramenzionate, giustifica ugualmente la persistente vigilanza del Ministero della Difesa anche per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza delle relative strutture, sottoposte ad un regime autorizzatorio che prevede un sistema di controlli prima, durante e dopo l’esercizio dell’attività, volti ad assicure la rispondenza dell’impianto alle predette prescrizioni. E ciò è riconosciuto dallo stesso art. 42 comma 5 dello Statuto dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) approvato con DM 15.11.2011 ribadisce che “ Le Sezioni TSN svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UITS, che ne mantiene l’unità di indirizzo sul territorio nazionale, nonché, per i profili di rispettiva competenza, sotto il controllo del Ministero della difesa, anche per quanto concerne la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità secondo le previsioni di cui all’ articolo 2 lettera f)”.
L’ordine delle competenze del Ministero della Difesa non è stato pertanto mutato: resta fermo il compito dell’Amministrazione militare di “fornire ai progettisti ed ai Direttori dei lavori precise indicazioni per la corretta progettazione e realizzazione dell’infrastruttura, nonché per l’eventuale approvazione preventiva dei progetti; di fissare i requisiti tecnici cui deve rispondere la struttura realizzata, in sede di esame per la concessione della agibilità al tiro”, a cui l’Amministrazione militare ha provveduto, da ultimo, con la “Direttiva Tecnica per i Poligoni di Tiro Chiusi a Cielo Aperto”- Edizione 2006 - che costituisce “un punto fermo per la progettazione e la concessione dell’agibilità” - che nella Premessa ribadisce che “La competenza in termini di rilascio dell’agibilità al tiro è di pertinenza dell’Ufficio Infrastrutture e Poligoni che, per talune attività più avanti specificate, si avvale dei Comandi Infrastrutture competenti per territorio”, precisando inoltre le attività del predetto Ufficio: “mantiene l’indirizzo tecnico amministrativo di concerto con l’Ispettorato per la Formazione per la parte addestrativa, e con l’Ispettorato per le Infrastrutture per la parte infrastrutturale; emana il parere di conformità alla DT/P2 sui progetti definitivi ed esecutivi; concede l’agibilità al tiro per i soli poligoni realizzati: su siti riservati, fuori area, in deroga alla presente direttiva; per i restanti casi sarà delegato al rilascio dell’agibilità il Comando Infrastrutture competente per territorio”.
Tale Direttiva Tecnica ribadisce che tutti i collaudi (di stabilità, tecnici, tecnico-amministrativi, amministrativi finali, ecc.) sono di pertinenza delle Amministrazioni competenti, secondo le modalità e le leggi per esse vigenti, e, quanto all’agibilità, che i poligoni di tiro devono ottenere l’autorizzazione al tiro, da parte del Comando Infrastrutture competente per territorio. Inoltre la stessa direttiva precisa che “l’agibilità è concessa per ogni singolo impianto di tiro da Comandanti Infrastrutture competenti per territorio che potranno avvalersi dell’opera di apposita Commissione da loro nominata. Detta Commissione, accertata preliminarmente la rispondenza strutturale del poligono alle norme della presente Direttiva, effettuerà prove di tiro impiegando le armi ed il munizionamento previsto, nonché prove di funzionamento di tutti gli impianti. I Comandi Infrastrutture devono effettuare controlli saltuari (annuali o biennali) al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza degli stand ai quali è stata concessa l’agibilità.
In caso di lavori di ampliamento e/o di trasformazione, anche di piccola entità, l’agibilità del poligono è da ritenersi sospesa e, al termine dei lavori, dovrà essere richiesto il sopralluogo per la convalida dell’agibilità.
Proprio per permettere all’Autorità vigilante di esercitare i controlli di competenza il Direttore del Poligono deve inviare un rapporto semestrale delle esercitazioni all’organo che ha rilasciato l’agibilità al tiro (Ispettorato delle Infrastrutture; Comandi Infrastrutture Nord – Centro – Sud Scuola del Genio SM Ufficio Infrastrutture e Poligoni)
La predetta Direttiva prevede anche un modello di verbale (Allegato “C” all’appendice n. 1) del sopralluogo per verificare la rispondenza del poligono ai requisiti ed alle condizioni di sicurezza previste allo scopo di rinnovare l'agibilità al tiro dell’impianto.
Si tratta di una normativa tecnica che non investe l’ordine delle competenze dell’Amministrazione militare, né potrebbe farlo, in assenza di autorizzazione normativa, sicchè non si vede come a tanto potrebbe legittimamente provvedere l'Unione italiana tiro a segno apportando, al di fuori di qualunque attribuzione di competenza, integrazioni alla “Direttiva Tecnica per i Poligoni di Tiro Chiusi a Cielo Aperto”- Edizione 2006 – arrogandosi il compito di verificare l’agibilità degli impianti di tiro a segno a cielo aperto di Prima categoria e sottraendolo all'Autorità Militare (Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito) al quali è stato attribuito da norme di legge e disposizioni regolamentari; sicchè è proprio un simile atto unilaterale dell'Unione italiana tiro a segno, adottato esorbitando dall’ambito delle competenze attribuitale, che risulta affetto da nullità assoluta ex art- 21 septies legge n. 241/90 per difetto assoluto di attribuzione (e per tali motivi, peraltro, gli atti di concessione di agibilità dell’impianto in questione rilasciate in data 10.4.2015 dall'Unione italiana tiro a segno non valgono a ritenere cessata la materia del contendere in quanto adottati da soggetto privo delle relative attribuzioni).
Le stesse considerazioni e conclusioni sul riparto di competenze in materia di sicurezza degli impianti ed autorizzazione al loro esercizio valgono anche con riferimento all’analoga previsione contenuta nell’atto del Segretariato Generale della Difesa approvato il 18.12.2014 (depositato dalla parte ricorrente il 27.2.2015), nonché nella nota del Gabinetto Difesa del 18.6.2013 che si pongono in stridente contrasto con le norme attributive della competenza all’autorità militare riprodotte dalle previsioni del d.lvo n. 66/2010 e del DPR 90/2010 soprarichiamate.
Si passa pertanto ad esaminare il secondo motivo di ricorso con cui l’Ente ricorrente contesta il provvedimento adottato dalla competente autorità militare sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ed illogicità dei provvedimenti impugnati in quanto nelle premesse prima, nel penultimo considerando, riporta che è stata accertata la non rispondenza del poligono alle caratteristiche costruttive ed alle condizioni di sicurezza previste dalla Direttiva Tecnica D.T./P2 ed.2006, mentre nel secondo, subito dopo, riferisce che i controlli degli elementi strutturali e degli impianti non sono stati valutati a causa della mancanza di documentazione richiesta.
Siccome la Commissione non avrebbe potuto, senza la predetta documentazione, esprimere il giudizio di non rispondenza alle normative tecniche, la dichiarazione di inagibilità sarebbe stata determinata da carenza di istruttoria con conseguente, errore sui presupposti e travisamento dei fatti, ed inficiata altresì da difetto di motivazione in quanto non specificherebbe le difformità riscontrate, giungendo a conclusioni diametralmente opposte, senza che nulla fosse mutato, rispetto al 2010, in cui la medesima Commissione di Verifica aveva rilasciato il certificato di agibilità per il medesimo impianto.
I provvedimenti impugnati sono immuni dal lamentato difetto di motivazione, dato che essi sono adeguatamente motivati, per relationem, mediante il rinvio ai verbali del sopralluogo tecnico effettuato il 27.11.2014, espressamente richiamati nelle premesse motivazionali degli atti gravati, depositati dalla resistente in data 29.5.2015. Si tratta di materiale documentario che può essere utilizzato nella decisione del caso in esame, nonostante la tardività del deposito – di cui si terrà comunque conto ai fini delle spese di giudizio – dato che non si tratta di documentazione depositata a fini difensivi, bensì degli stessi atti del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato e quindi che costituiscono l’oggetto del giudizio; atti che l’Amministrazione avrebbe dovuto depositare e che, in mancanza, il Collegio avrebbe dovuto acquisire d’ufficio, con apposita ordinanza istruttoria.
Contrariamente a quanto affermato dall’Ente ricorrente, il verbale del sopralluogo è stato redatto utilizzando il modello Allegato “C” all’appendice n. 1 della Direttiva Tecnica del 2006 di verbale per verificare la rispondenza del poligono ai requisiti ed alle condizioni di sicurezza previste allo scopo di rinnovare l'agibilità al tiro dell’impianto. Detti verbali riportano in maniera analitica le difformità riscontrate relativamente agli elementi costruttivi del poligono con specifico riferimento alla area osservatori; alla stazione di tiro; alla zona di tiro; all’area parapalle (mancanza di pavimento in gomma adatto a trattenere le pallottole che lo colpiscono accidentalmente, setti separatori dei box di tiro non conformi alle prescrizioni, mancanza pedane in legno o sabbia, elementi balistici della pensilina non certificati, diaframma non conforme, superficie esposta al tiro non rivestita da idonea gomma liscia, muro di chiusura di fondo del parapalle in muratura anziché in cemento armato, etc.).
Ne consegue pertanto che, sotto il profilo formale, i provvedimenti impugnati sembrerebbero stati adottati a seguito di un’attenta istruttoria e assistiti da adeguata motivazione in quanto vengono analiticamente riportati tutti gli aspetti costruttivi in contrasto con le prescrizioni tecniche sopra riportate.
Tuttavia, sotto il profilo sostanziale, va rilevato che effettivamente sussiste il contrasto, lamentato dall’Ente ricorrente, tra i provvedimenti impugnati ed i precedenti provvedimenti (allegati al ricorso) con cui in data 3.11.2010 lo stesso impianto è stato dichiarato agibile dal medesimo Comandante dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - Comando Infrastrutture Centro fino al 2014 sulla base delle positive verifiche effettuate nel corso del sopralluogo del 28.9.2010, il cui verbale è espressamente richiamato nell’atto autorizzatorio, che dà espressamente atto dell’esito positivo dei controlli sulla documentazione e delle prove effettuate sugli elementi strutturali e gli impianti.
Ne consegue che, se effettivamente l’impianto nel frattempo non ha subito alcun mutamento, come asserito dal ricorrente (e non smentito dalla resistente), e quindi si deve supporre che abbia mantenuto i requisiti prescritti dalla normativa in materia di poligoni di tiro, gli atti impugnati, con cui, in sede di verifica della persistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per rinnovare la dichiarazione di agibilità dell’impianto, il Poligono è stato ritenuto non conforme alle prescrizioni tecniche, si pongono in stridente contrasto con quelli precedentemente adottati.
La rilevata contraddittorietà estrinseca tra le precedenti dichiarazioni di agibilità e le successive dichiarazioni di non agibilità oggetto di impugnativa assume valenza sintomatica quanto meno di difetto di istruttoria, dato che, rimanendo (asseritamente) immutati i presupposti di fatto del provvedimento autorizzatorio necessario per l’accesso agli impianti ed il loro utilizzo, o la Commissione di verifica non ha attentamente considerato tutti gli elementi di valutazione in occasione del sopralluogo del 28.9.2010, finendo per giudicare erroneamente conforme alle prescrizioni tecniche un impianto che invece non lo era, oppure è incorsa nel medesimo errore di valutazione in sede di verifica del mantenimento dei medesimi requisiti quando ha effettuato il successivo sopralluogo del 27.11.2014; sicchè se ne deve concludere che nel corso dei primi oppure dei secondi accertamenti l’autorità competente è incorsa nel denunciato “errore sui presupposti e travisamento dei fatti”, rilasciando, nel primo caso, un’autorizzazione in assenza delle condizioni prescritte ovvero ritirandola, nel secondo caso, in mancanza di elementi di novità e senza indicare – come avrebbe dovuto trattandosi di atto di ritiro – quelle modifiche successivamente apportate agli elementi strutturali ed agli impianti che non consentivano di ritenere conclusi con esito positivo i controlli necessari per il rinnovo dell’autorizzazione. Sicchè, sotto tale profilo, i provvedimenti impugnati risultano altresì carenti di motivazione in quanto dalle premesse degli stessi non è possibile evincere le ragioni per cui la struttura è stata ritenuta inagibile nel 2014 nonostante non avesse (asseritamente) subito modificazioni rispetto al momento in cui l’autorizzazione è stata rinnovata (novembre 2010) e le prescrizioni tecniche non fossero nel frattempo mutate.
Ne consegue che il ricorso va accolto in quanto risulta fondato sotto gli assorbenti profili di censura sopraindicati; di conseguenza vanno annullati, per quanto di ragione, gli atti impugnati; fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente che, in esecuzione della presente sentenza, è tenuta - in quanto (unica) autorità competente in materia - alla riedizione dell’attività di accertamento dei presupposti per il rilascio dell’agibilità agli impianti in questione al fine di sanare il difetto di istruttoria e di motivazione sopraindicati, provvedendo a rilasciare l’atto autorizzatorio ove all’esito del sopralluogo l’impianto risulti pienamente conforme alle prescrizioni tecniche. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno non può allo stato essere esaminata non essendo ancora stata accertata la “fondatezza della pretesa” della parte ricorrente e cioè l’effettiva esistenza di tutti i requisiti previsti il rinnovo dell’agibilità degli impianti in questione (la parte ricorrente, infatti, si è limitata a denunciare la contraddittorietà intrinseca dei provvedimenti autorizzatori e di ritiro in questione senza fornire nemmeno un principio di prova della rispondenza degli impianti a tutte le prescrizioni contenute nella Direttiva Tecnica del 2006, sicchè non è ancora possibile stabilire se l’attività di tiro possa o meno essere esercitata nel rispetto delle condizioni di sicurezza da questa imposte).
Le spese di giudizio sono interamente poste a carico della parte soccombente e liquidate tenendo conto del ritardo nel deposito degli atti del procedimento, che ha influito sulla durata del processo comportando anche un effetto defatigatorio dell’Ente ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente; dichiara inammissibile, allo stato, l’istanza risarcitoria.
Condanna la resistente alla refusione delle spese di giudizio a favore dell’Ente ricorrente nella misura di complessive Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore       
L'ESTENSORE      IL PRESIDENT       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
« Ultima modifica: Agosto 31, 2015, 23:11:56 pm da VENDETTA »