http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/conRisultato.Asp?SearchType=0&Risoluzione=1536Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-03095
presentato da
COZZOLINO Emanuele
testo di
Giovedì 9 gennaio 2014, seduta n. 148
COZZOLINO, DADONE e D'AMBROSIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nella Gazzetta ufficiale serie generale, numero 296, del 18 dicembre 2013 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno del 21 ottobre 2013, che istituisce il Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, denominato gruppo sportivo vigili del fuoco fiamme rosse;
nei riferimenti normativi e regolamentari citati in premessa del decreto ministeriale 21 ottobre 2013 non si rinviene alcuna disposizione legislativa che dia mandato di procedere tramite decreto ministeriale di natura non regolamentare alla costituzione di un gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco;
nel panorama agonistico nazionale sono già numerosi i gruppi sportivi dei corpi del comparto sicurezza civile e di corpi militari, quali le Fiamme Gialle, fiamme oro, il corpo sportivo dell'arma carabinieri, il corpo sportivo dell'esercito, il corpo sportivo della guardia forestale. Gruppi sportivi di consolidata tradizione agonistica e che nel corso degli anni hanno ottenuto importanti successi in campo internazionale e nazionale in molte discipline sportive;
il decreto ministeriale 21 ottobre 2013, in premessa dichiara la necessità di istituire un Corpo nazionale sportivo dei vigili del fuoco, al fine di promuovere e svolgere l'attività sportiva di alto livello agonistico da parte dei vigili del fuoco, obiettivo, questo, che si presenta molto arduo da raggiungere a fronte della presenza di numerosi corpi sportivi di ben più consolidata tradizione e del quale, ad avviso degli interroganti, si fatica a ravvisare l'effettiva necessità della sua istituzione;
l'articolo 7 del decreto ministeriale stabilisce che le spese connesse alla istituzione ed al funzionamento del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della Missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, integrati dalle riassegnazioni delle somme versate in entrata a tal fine dal CONI, ma non procede ad alcuna quantificazione previsionale del costo di funzionamento del Gruppo sportivo nazionale;
ad avviso degli interroganti aggiungere una voce di spesa, senza peraltro quantificarla, quale quella del funzionamento del Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, a valere su un programma fondamentale quale quello di «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» costituisce una scelta non opportuna e non condivisibile perché rischia di distrarre risorse dall'attività principale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare a fronte delle carenze di risorse materiali e strumentali sovente lamentate dalle organizzazioni sindacali della categoria –:
sulla base di quale disposizione normativa il Ministro dell'interno sia stato autorizzato a costituire il Gruppo sportivo nazionale vigili del fuoco tramite un decreto ministeriale neppure da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari;
quali siano i costi di funzionamento previsti per il gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco e se siano stati previsti dei limiti massimi di spesa;
se non ritenga il Ministro di individuare un apposito fondo per la copertura dei costi di funzionamento del Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco. (4-03095)