Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.
Non sono d'accordo, i mandati devono essere due non tre!
Il limite dev'essere applicato fin da subito perché se partisse dal primo rinnovo successivo all'approvazione dello statuto con gli ulteriori
due o tre mandati che siano alcuni presidenti festeggeranno le nozze d'oro (50 anni) e forse anche nozze di diamante (60 anni), nozze di
ferro (70 anni) e di platino (75 anni).
Scusate l ignoranza...
Se ho capito bene max tre mandati per Presidente, rap atleti e tecnici ?
Ma da ora o da sempre?
Mi spiego meglio.... Se uno è gia presidente da 3 mandati può rifarlo? Oppure il limite dei 3 mandati parte dall entrata in vigore dello statuto?
...
Concordo con il limite dei mandati, ma non capisco che senso abbia prevederne 3, o meglio se ne potrebbero lasciare 3 per le cariche di consiglieri ma per presidenti e rappresentanti di tecnici e atleti il limite secondo me deve coincidere con quello delle cariche federali.
Questa potrebbe essere un'ipotesi plausibile e valida, che sopratutto nelle sezioni più piccole potrebbe quanto meno agevolare il processo formativo dei nuovi dirigenti mantenendo in consiglio per un tempo adeguato (12 anni), persone in grado di tramettere esperienza a chi entra per la prima volta.
Se il limite divenisse attuale imporrebbe un cambio di mentalità epocale, quindi dirigenti onesti e leali verso l'associazione dovranno prodigarsi per stimolare tra i soci lo spirito di partecipazione e il senso di appartenenza che dovrebbero essere la base per qualunque amministratore che operi per l'interesse comune.
Semmai si dovrebbe riflettere sulle situazioni particolari, ovvero quelle nelle quali allo stato attuale tutti i componenti di un CD sezionale risultassero aver raggiunto il predetto limite. Perché in questo caso il CD successivo si ritroverebbe ad essere composto solo da persone completamente nuove e magari non sufficientemente esperte, ciò non è necessariamente un danno se le persone sono responsabili, ma per evitare rischi di errori macroscopici per inesperienza, si potrebbe pensare una clausola transitoria che possa prevedere che per le elezioni successive all'entrata in vigore del nuovo statuto, possano comunque ricandidarsi tutti i precedenti consiglieri ma ne possano risultare eletti al massimo 2 su 5 oppure 3 su 7, garantendo quindi la possibilità di un mandato nel quale siano presenti anche dirigenti di provata esperienza per garantire un passaggio di consegne meno traumatico.
In ogni caso la carica di presidente, per poter rispettare quanto previsto per gli organi UITS, comunque dovrebbe essere ricoperta da un nuovo soggetto.
Cito me stesso perché ho ricevuto un'osservazione tramite un messaggio privato, nella quale si pone il quesito sul conteggio dei mandati espletati, ovvero fino a quanto sia possibile andare indietro nel tempo.
Ritengo il quesito molto interessante, in prima istanza mi verrebbe da pensare per logica, che si debba iniziare tale conteggio dal momento in cui le sezioni hanno acquisito la forma giuridica di ASD, se non erro nel 2007, se in quell'anno non sono state fatte nuove elezioni, i dirigenti rimasti in carica di fatto devono conteggiare anche quel mandato.
Traggo questa conclusione sempre leggendo la sentenza del TAR Lazio del luglio 2019 sul ricorso di Obrist, e altre sentenze per casi analoghi.
Nel DPR 90/2010, all'art 59 Natura e finalità dell’Unione italiana tiro a segno, comma 2) c'è scritto quanto segue:
"
L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all’articolo 61." (da notare che qui la parole "anche" non c'è, è stata abusivamente o impropriamente inserita nell'art. 2 dello statuto UITS)
Nell'art. 60 Organi centrali dell’Unione italiana tiro a segno, comma 2):
"
L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonché da altri membri indicati nello statuto di cui all’ articolo 62, senza diritto di voto. "
Nell'art.61 Sezioni del tiro a segno nazionale, comma 2) c'è scritto quanto segue:
"
L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato"
Nell'art. 62 Statuto dell’Unione italiana tiro a segno, comma 1)
"
L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché nella presente sezione. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. "
Quanto sopra evidenzia che per quanto riguarda l'ambito istituzionale, non è necessaria alcuna affiliazione (prerogativa puramente sportiva), e che i presidenti delle Sezioni TSN già costituite, a prescindere dall'affiliazione, sono componenti dell'organo principale di UITS: l'Assemblea!
L'assemblea deve approvare lo statuto UITS, e solo dopo ricevere la ratifica di Coni e Min.Difesa, fino ad ora s'è fatto il contrario e nessuno ha detto BAU salvo i soliti rompicoglioni!!!
Tornando sul problema dei mandati, così come è valso per Obrist, che ha cercato di far leva sulla duplice natura di UITS basando le sue argomentazioni sui limiti riconosciuti alle federazioni sportive, in sintesi il TAR ha sentenziato che
la natura pubblica prevale su quella sportiva, quindi ciò in ragione della legge vale anche per le Sezioni per le quali vigono le norme degli enti pubblici nello svolgimento dell'attività istituzionale (per altro prevalente nelle entrate). E anche in ragione di questa natura pubblica le Sezioni (ASD) possono utilizzare beni demaniali a titolo gratuito per un tempo illimitato, in deroga a quanto accade per qualunque altra associazione o società sportiva.
Il fatto che fino ad ora si siano utilizzate modalità non conformi alla legge, non ne giustifica il perseverare nell'errore.
Occorre riportare tutto in un ambito di legalità, altrimenti ci sarà sempre il rischio che un esposto o un ricorso alla giustizia poi di forza e con eventuale refusione del danno possa abbattersi su chi la legge non l'ha rispettata, e davani al giudice giustificarsi con: "ho fatto così perché me l'ha detto UITS", non è esimente... anzi il giudice potrebbe pure rincarare la dose.
Da ciò deriva che anche per le Sezioni, si può prefigurare il danno erariale e il peculato, come del resto già accaduto innanzi alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna nel caso di un procedimento a carico di ex-dirigenti del TSN di Fidenza (su cui per altro l'allora revisore dei conti UITS, il rag. Iardella, non ebbe a sollevare alcuna eccezione a seguito di un'ispezione).
Volendo comunque cogliere anche il suggerimento alla riflessione di Paolo Buscaglia, ritengo in primo luogo che il rispetto della legge sia da anteporre a qualsiasi altro interesse, poi vediamo cosa può risultare possibile mettere in atto per impedire che i dirigenti sezionali si trasformino o possano credersi "padri padroni" delle Sezioni.
Se applichiamo la legge va da sé che l'organo amministrativo sezionale è tenuto alla massima trasparenza, e che la vigilanza è dovuta da parte degli enti preposti, ognuno per il proprio profilo di competenza, proprio perché le Sezioni sono istituzioni incaricate di pubblico servizio, e poi anche ASD per la pratica dello sport beneficiando di fiscalità agevolata.