Statuto da art.21 a 40
Art. 21
Formazione della graduatoria e proclamazione dei risultati
1. Esaurite le operazioni di spoglio delle schede, ne viene accertato il numero che viene registrato nel verbale e confrontato con quello risultante dall'elenco dei votanti e dei voti, firmato dai componenti del Seggio; in caso di differenze si mette a verbale l'esito dell'indagine sulle presumibili cause di esse.
2. Vengono, quindi, trascritti nel verbale il numero:
a) dei voti validi riportati dai singoli candidati;
b) delle schede bianche;
c) delle schede e voti dichiarati nulli;
d) delle schede non utilizzate;
3. Viene formata così la graduatoria nella quale, in caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento all'UITS; in caso di parità di tale anzianità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione; in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.
4. Sulla base della graduatoria sono considerati eletti, previo accertamento dei requisiti per l'eleggibilità, i primi cinque oppure i primi sette candidati, a seconda che gli iscritti siano non più di 500 o più di 500 sulla base di quanto stabilito dall’art. 17 comma 3 lettera. c).
5. Il Presidente del Seggio proclama, quindi, i risultati delle elezioni e i nomi dei Consiglieri eletti. Analogamente si procede per lo spoglio dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico, del Collegio dei Probiviri o Proboviro unico, del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici.
6. Vengono poi chiuse in un plico sigillato le schede valide ed in un altro le schede bianche e quelle nulle. Su ogni plico viene descritto il contenuto e il tutto viene chiuso e sigillato in un plico con le firme dei componenti del Seggio.
7. Tutte le operazioni devono risultare nel verbale che va poi chiuso e firmato, in due originali, dal Presidente del Seggio, dai due scrutatori e dal Segretario.
8. Il materiale predetto, unitamente ai due verbali viene consegnato, entro il giorno successivo a quello di chiusura del seggio, al Presidente della Sezione, che ne rilascia ricevuta e lo conserva agli atti della Sezione. Ogni elettore attivo e/o passivo può chiederne copia da rilasciare senza ritardo nelle 48 ore successive alla richiesta.
9. Tutte le operazioni di cui al presente articolo, nonché di cui agli artt. dal 16 al 21 devono essere effettuate alla presenza di almeno 2 membri della Commissione elettorale/Seggio elettorale, escluso il segretario che assolve mere funzioni di verbalizzazione.
Art. 22
Adempimenti ai fini della formazione del Consiglio Direttivo
1. Il Presidente del seggio, entro le 24 ore successive allo scadere del termine di cui al comma 8 dell’articolo 21, provvede a comunicare l'esito delle elezioni agli iscritti e ai candidati risultati eletti mediante affissione delle proclamazioni effettuate all'albo della Sezione. Questo adempimento chiude le operazioni elettorali.
2. Gli eletti devono comunicare al Presidente della Sezione l'eventuale rinuncia alla carica, entro tre giorni dall’affissione dei risultati. Scaduto tale termine le cariche si intendono accettate. In presenza di rinunciatari, il Presidente effettua subito la comunicazione a chi segue nell'ordine della graduatoria. In mancanza si procede, entro 70 giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, ad indire ed effettuare nuove elezioni per surrogare fino a due Consiglieri se il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri e fino a tre se il Consiglio Direttivo è formato da sette Consiglieri. Nel caso in cui il numero dei rinunciatari fosse maggiore, si dovrà procedere, entro lo stesso termine, alla rielezione di tutti i componenti dell'Organo oggetto di rinuncia da parte dei propri componenti. In caso di inosservanza dei termini fissati, l’UITS nomina un Commissario ad acta che provvederà ad indire e svolgere le elezioni, nel rispetto delle norme previste. Se l'Organo incompleto risulta essere il Consiglio Direttivo, rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione il precedente fino alle nuove elezioni. Se l’Organo incompleto risulta essere il Collegio dei Revisori o Revisore unico e il Collegio dei Probiviri o Proboviro unico, rimarranno in carica, in prorogatio, i precedenti Revisori e/o Probiviri fino a quando saranno eletti i nuovi Organi.
3. Il Presidente uscente, scaduto il termine di cui al comma 2, invia, entro 7 giorni, comunicazione dei risultati delle elezioni all'UITS per la convalida degli eletti, informandone contestualmente i competenti Organi periferici, assicurando che gli eletti posseggano i requisiti richiesti per l'eleggibilità, allegando un originale del verbale e della tabella di scrutinio.
4. In merito a qualsivoglia controversia insorta alla presentazione di candidature e all’esercizio di voto è ammesso reclamo secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’UITS. Il ricorso, pena la sua irricevibilità, deve essere preannunciato al Presidente del Seggio elettorale prima della chiusura dei lavori, in modo che risulti inserito nel verbale della stessa. Il reclamo, opportunamente motivato, va trasmesso all’UITS, a mezzo lettera raccomandata, anticipata via fax, entro 5 giorni dalla data in cui si è svolta l’Assemblea. Fa fede la data del timbro postale.
Art. 23
Elezione del Presidente della Sezione e ratifica del Consiglio Direttivo
1. Entro 30 giorni dalla convalida delle elezioni da parte dell’UITS, previa convocazione da parte del Consigliere neo eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti, il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce per l'elezione del Presidente.
2. Il Presidente è eletto fra i Consiglieri a maggioranza.
3. Il Presidente, appena eletto, comunica all'UITS e ai competenti Organi periferici la composizione del nuovo Consiglio Direttivo e ne chiede all'UITS la ratifica. La ratifica viene trasmessa, dalla Sezione stessa, alla Questura e Prefettura, competenti per territorio, e agli uffici dell’Amministrazione Difesa e/o Enti Locali proprietari del poligono.
4. Ottenuta la ratifica, il nuovo Consiglio Direttivo si insedia ed entra in funzione, procedendo al passaggio delle consegne col Consiglio Direttivo uscente.
5. Se il Consiglio Direttivo, nel predetto termine di 30 giorni, non provvede all'elezione del Presidente, è considerato decaduto e si procede a nuove elezioni da effettuarsi entro i 70 giorni successivi, a cura del Consiglio Direttivo uscente, applicando le norme di cui ai precedenti articoli 14 e seguenti.
Art. 24
Presidente della Sezione
1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Sezione e delle sue eventuali delegazioni ed è responsabile del loro funzionamento.
b) è responsabile dell'attività della Sezione e della conduzione del poligono di tiro;
c) ha la firma degli atti sociali;
d) convoca l'Assemblea degli iscritti volontari in seduta ordinaria e straordinaria;
e) convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni.
2. Al fine di garantire la continuità delle attività della Sezione, il Consiglio Direttivo può eleggere, fra i Consiglieri, anche un Vice Presidente. L’elezione, del Presidente e Vice Presidente, è ratificata dall’UITS. La carica di Vice Presidente è comunicata agli Organi competenti ai sensi dell’art. 23 comma 3.
3. In caso di impedimento permanente del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione e con il compito di provvedere a riportare il Consiglio Direttivo nella sua funzione ordinaria. In caso di ulteriore impedimento del Vice Presidente o di sua non effettuata nomina, le funzioni sono svolte dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti le funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
4. Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune delle sue funzioni. Tale delega deve essere definita nella sua temporalità e funzione.
5. Compete al Presidente:
e) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
f) esercitare azione direttiva sull'attività sociale e sull'uso del poligono di tiro;
g) conferire il massimo impulso all'attività sportiva della Sezione;
h) rilasciare, ai sensi dell’art. 59, commi 1 e 2, del DPR 15 marzo 2010, n. 90, diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
6. La firma sul certificato elettronico potrà essere apposta anche dal Vice Presidente, previa delega espressa deliberata dal Consiglio Direttivo. Il nominativo abilitato alla firma dovrà essere comunicato all’UITS ed ai propri Organi periferici, alla Questura e/o Prefettura competente per territorio. Se il Presidente e/o il Vice Presidente abilitati alla firma rivestono anche la funzione di Direttori di Tiro dovranno far in modo che le due funzioni non si sovrappongano.
7. Qualora il Presidente fosse consegnatario del poligono di tiro, ne assumerà la responsabilità ai sensi di quanto previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Se i poligoni appartengono al demanio di enti territoriali vale quanto previsto dal c.c. e dalle leggi vigenti in materia e da una convenzione, ove sussista.
8. In caso di necessità ed urgenza il Presidente della Sezione, allorquando sussistano fondati motivi, può sospendere l'iscritto in via cautelare.
9. Il provvedimento di sospensione, debitamente motivato, ha effetto immediato e la durata massima di 30 giorni. La sospensione inibisce ogni forma di attività sociale e sportiva nonché l’accesso al poligono. Il Presidente dovrà, entro 24 ore dall'adozione del provvedimento di sospensione, informarne l'iscritto e, il Presidente del Collegio dei Probiviri o il Proboviro, dandone tempestivamente comunicazione formale all'UITS.
10. La sospensione sancita dal Presidente non si configura come provvedimento disciplinare.
11. In caso di dimissioni o indisponibilità, il Presidente comunica per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, all'UITS e all'Organo periferico competente la propria decisione, precisando se intende dimettersi anche dalla carica di Consigliere.
12. Se le dimissioni o l’impedimento riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente e ne dà notizia all'UITS per la successiva ratifica, informandone gli Organi periferici della stessa.
13. Se le dimissioni si riferiscono anche alla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo invita il primo dei candidati che nella graduatoria delle ultime elezioni seguiva con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno dei voti riportati dall'ultimo eletto, a dichiarare la propria accettazione; in caso affermativo lo propone all'UITS per la convalida, informandone gli Organi periferici. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo deve indire ed effettuare le elezioni entro 70 giorni per surrogare il membro mancante. Il Consigliere eletto resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito.
14. Il Consiglio Direttivo, ottenuta dall'UITS la convalida della sua nuova formazione, provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente e ne dà notizia all'UITS per la successiva ratifica, informandone gli Organi periferici.
15. La ratifica della nuova formazione del Consiglio Direttivo deve essere richiesta, in entrambi i casi predetti, con le modalità prescritte dal precedente art. 24.
Art. 25
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Sezione ogni qualvolta lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, attraverso raccomandata a/r, fax o e-mail, almeno 7 giorni prima della data di svolgimento. In casi di comprovati eventi di natura straordinaria e/o urgente i giorni possono essere ridotti a due. Deve essere convocato anche su richiesta motivata della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi non meno di quattro volte l'anno.
3. Se è costituito il Collegio dei Revisori alle riunioni è invitato ad assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un membro da lui designato; altrimenti è invitato il Revisore unico.
4. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo componenti della direzione di tiro e altri iscritti alla Sezione, in qualità di consulenti. Gli invitati non assistono alle deliberazioni, che devono essere assunte soltanto dai membri del Consiglio Direttivo.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti: tre se il Consiglio si compone di cinque, quattro se si compone di sette, incluso il Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I verbali delle riunioni con le deliberazioni prese sono trascritti, dopo la loro approvazione, su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 26
Limite dei mandati degli Organi elettivi
1. Il limite dei mandati per gli Organi elettivi della Sezione TSN è di 3 (tre) mandati della durata ciascuno di quattro anni;
2. Il limite dei mandati è da intendersi in senso assoluto, anche in presenza di mandati non consecutivi.
Art. 27
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione. Gestisce l’intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario e dell’UITS.
2. Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare a:
a) deliberare la richiesta di affiliazione all'UITS, secondo quanto previsto dallo Statuto federale e dalle norme regolamentari;
b) esercitare le competenze di cui all’art. 4, comma 3;
c) organizzare l'attività istituzionale della Sezione;
d) indire le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
e) convocare l'Assemblea elettorale alla fine del mandato quadriennale del Consiglio Direttivo;
f) predisporre la relazione tecnico-morale da presentare in Assemblea con il Conto Consuntivo e Bilancio di previsione;
g) predisporre ed attuare il programma sportivo dell'anno e, successivamente, le eventuali varianti anche secondo le direttive dell'Organo periferico dell’UITS;
h) nominare, qualora ritenuto opportuno, commissioni o delegati per la diffusione dello sport del tiro, per la stampa, la propaganda e per l'organizzazione e lo svolgimento di gare;
i) adottare le decisioni necessarie alla corretta gestione del poligono;
j) predisporre gli interventi necessari per mantenere in sicurezza gli stand di tiro nonché la verifica della periodica agibilità.
k) osservare ogni altro comportamento ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e che non sia riservato, dal presente Statuto, alla competenza di altri Organi; prestare la propria collaborazione nel caso di visite ispettive UITS, e/o commissariamenti;
l) segnalare al Collegio dei Probiviri o al Proboviro (ove istituito) o agli Organi di Giustizia Federali, gli iscritti passibili di sanzioni disciplinari;
m) nominare soci onorari autorità e persone che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito sezionale.
n) invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici qualora all’ordine del giorno vengano trattate materie di loro competenza;
o) deliberare sulle donazioni, liberalità e lasciti a favore della Sezione.
3. Le deliberazioni sui seguenti argomenti, debitamente motivate e documentate, sono trasmesse all'UITS e ai propri Organi periferici e diventano efficaci solo dopo l'approvazione dell’UITS:
a) l’elezione del Presidente della Sezione;
b) le modificazioni alla composizione del Consiglio Direttivo
Art. 28
Consegne tra il Consiglio Direttivo uscente e quello entrante
1. Dal momento in cui hanno avuto luogo le elezioni, il Consiglio Direttivo scaduto rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
2. Ottenuta dall'UITS la ratifica, il Consiglio Direttivo nuovo eletto, riunito o rappresentato dal suo Presidente, riceve, entro e non oltre 15 giorni, le consegne dal Consiglio uscente.
3. Le consegne riguardano tutti i settori dell'attività istituzionale, sportiva e amministrativa della Sezione. Forma specifico oggetto delle consegne la situazione patrimoniale e finanziaria, ivi compresa quella di cassa rilasciata dall’incaricato del servizio, alla data delle consegne stesse.
4. Alle consegne è invitato ad assistere un rappresentante del competente Organo periferico UITS.
5. Delle consegne viene redatto in duplice originale apposito verbale e consegnato al Presidente uscente.
6. Qualora il Consiglio Direttivo uscente ritardi le consegne, senza giustificato motivo oltre il quindicesimo giorno dal formale invito, il Consiglio Direttivo subentrante procede, previo formale avviso al Presidente uscente, in presenza di un rappresentante dell'Organo periferico UITS, alla ricognizione della situazione patrimoniale e finanziaria, redigendo un verbale tenuto agli atti della Sezione. Copia dello stesso deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo uscente.
Art. 29
Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico
1. Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, tra Soci e iscritti d’obbligo, il controllo amministrativo contabile è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario il controllo amministrativo è affidato al Revisore unico.
2. Il Collegio dei Revisori o Revisore unico sono eletti dall'Assemblea dei soci e possono non essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 12. Sono eleggibili coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima dalla data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Per le Sezioni che hanno fino a 999 tra Soci e iscritti d’obbligo, il Revisore unico deve possedere, fra i requisiti per candidarsi, almeno il diploma di scuola media superiore; per le Sezioni aventi da 1000 a 1999, tra Soci e iscritti d’obbligo, il Revisore unico, per candidarsi, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili; per le Sezioni con oltre 2000 iscritti, tra Soci e iscritti d’obbligo, almeno un membro titolare, fra gli eletti al Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
3. I Revisori, controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statutari, la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettuano verifiche amministrative e di cassa.
4. I Revisori redigono trimestralmente verbale di verifica di cassa e degli obblighi di cui al comma precedente; presentano ogni anno all’Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo.
Art. 30
Collegio dei Probiviri o Proboviro unico
1. Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, tra Soci e iscritti d’obbligo, viene istituito il Collegio dei Probiviri formato da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario viene istituito un solo Proboviro.
2. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e devono essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo stabiliti dall’art. 13.
3. Fermo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia della UTS per fattispecie di illecito disciplinare rilevanti in ambito federale, i Probiviri esercitano l’azione disciplinare su istanza degli Organi sezionali o dei singoli iscritti volontari; hanno il compito di risolvere eventuali controversie fra gli iscritti volontari alla Sezione e devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza a fatti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza durante il loro mandato.
4. I Probiviri possono emettere un provvedimento di sospensione degli iscritti, adeguatamente motivato, dalle attività sportive e sociali per un periodo non superiore a 90 giorni. I Probiviri possono emettere, altresì, provvedimenti di sospensione cautelare non superiori a 4 mesi con immediato invio degli atti alla Procura Federale.
5. I Probiviri decidono, in via definitiva, sui ricorsi avverso il diniego di iscrizione da presentarsi entro il termine di 15 giorni dalla notifica del diniego.
6. I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio fra le parti anche disponendone l’audizione personale.
7. I Probiviri adottano i loro provvedimenti sinteticamente motivati in forma scritta e inviati con raccomandata a/r, raccomandata a mano, via fax o con posta elettronica certificata. Hanno i poteri sanzionatori loro riconosciuti dal presente Statuto. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso, per vizi di merito e/o legittimità, alla Commissione di disciplina dell’UITS entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
8. I provvedimenti di sospensione dei Probiviri devono essere trasmessi immediatamente all'UITS.
9. Ciascuno dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi in ogni situazione nella quale lo stesso, o anche un parente e/o affine di esso, fino al quarto grado, possa avere un interesse di qualsiasi tipo, anche indiretto, in ordine alla relativa questione; in tali situazioni, laddove il singolo Proboviro non si astenga spontaneamente, il soggetto diretto interessato nella relativa questione può ricusare il Proboviro, con richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale decide in ordine a tale richiesta.
Art. 31
Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici
1. La Sezione provvede, ogni quattro anni, all’elezione:
c) di un Rappresentante degli Atleti fra i propri Soci maggiorenni che siano tesserati UITS presso la Sezione nella categoria di Tiratore;
d) di un Rappresentante dei Tecnici fra i propri Soci maggiorenni che siano tesserati UITS presso la Sezione nella categoria Tecnici..
2. Possono accedere alla carica di Rappresentante degli Atleti e di Rappresentante dei Tecnici coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente comma 1 e che siano Soci della Sezione e tesserati UITS, nelle rispettive categorie, ai sensi dell’art. 12.
3. I Rappresentanti partecipano alle assemblee degli Organi centrali e periferici dell’UITS sulla base delle norme previste dallo Statuto UITS.
4. I Rappresentanti sono invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione qualora, all’ordine del giorno, vi siano materie di loro competenza.
5. I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici sono eletti dai soci delle Sezioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 11 e tesserati alla UITS rispettivamente alla categoria di Tiratore e Tecnico sportivo
Art. 32
Durata delle cariche e decadenza
1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore, il Collegio dei Probiviri, o il Proboviro, il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici durano in carica quattro anni.
2. In caso di dimissioni o di decadenza e, comunque, di impedimento permanente di uno o più Consiglieri, subentrano coloro che nella graduatoria delle ultime elezioni seguivano con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno di quello riportato dall'ultimo Consigliere eletto. In mancanza si procede a indire ed effettuare nuove elezioni entro 70 giorni, per surrogare fino a un massimo di due Consiglieri se il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri, fino a un massimo di tre se il Consiglio Direttivo è formato da sette Consiglieri. Essi cessano dalla carica alla scadenza naturale del quadriennio anche se subentrati nel corso del quadriennio stesso. Fino alle nuove elezioni per il reintegro dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo rimane in funzione con i restanti componenti.
3. Quando i Consiglieri dimissionari, decaduti o impediti permanentemente sono più di due, se la Sezione ne ha cinque, o più di tre, se la Sezione ne ha sette, decade il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e per indire ed effettuare nuove elezioni entro 70 giorni dal momento in cui si verifica la decadenza dell'Organo. La decadenza dell’Organo si verifica solo a condizione che le dimissioni, la decadenza, o l’impedimento permanente della maggioranza dei Consiglieri siano contemporanei. Si considerano contemporanei se sopravvengono in un arco temporale di 7 giorni.
4. Ogni modificazione alla composizione del Consiglio Direttivo conseguente a dimissioni o comunque alla cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri deve essere comunicata all'UITS per la ratifica, informandone gli Organi periferici.
5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere proposto per la decadenza. La proposta di decadenza è formulata dal Consiglio Direttivo della Sezione ed è inoltrata all’UITS che provvede per i conseguenti adempimenti.
6. In caso di dimissioni di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, lo stesso è sostituito dal membro supplente. In ogni caso si provvede alla integrazione del Collegio. In caso di dimissioni del Revisore unico o del Proboviro unico, o di integrazione del Collegio, si applica la procedura per l’integrazione o elettiva come descritta al comma 2 del presente articolo.
7. E’ causa di decadenza dalla carica, il venir meno, durante il quadriennio, del requisito di continuità di tesseramento, ai sensi dell’ art. 43 comma 4. È, altresì, causa di decadenza dalla carica la comminazione di una sanzione disciplinare definitiva, superiore a un anno, ad opera degli Organi di giustizia UITS.
8. La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di elettorato passivo, comporta la decadenza dalla carica. Il candidato che ha assunto una carica nella Sezione, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale informazione al Consiglio Direttivo sezionale dell’esistenza o della sopravvenienza, di una causa di decadenza dalla carica. Il Consiglio ne informerà immediatamente l’UITS al fine dell’adozione di ogni conseguente determinazione e provvedimento.
9. La decadenza del Consiglio Direttivo sezionale non comporta la decadenza degli altri Organi.
10. I soggetti eletti e nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimessi, restano in carica per la durata residua dell’Organo.
11. La decadenza dalle cariche sezionali è dichiarata dall’UITS.
12. Le dimissioni che comportano la decadenza degli Organi della Sezione sono da considerarsi irrevocabili. Le dimissioni devono essere presentate presso la segreteria della Sezione e trasmesse tempestivamente all’UITS.
13. Gli Organi decaduti restano in carica per un periodo massimo di 90 giorni, entro il quale la Sezione dovrà indire e celebrare l’Assemblea elettorale per sostituire o reintegrare dette cariche. Tale periodo può essere prorogato a discrezione dell’UITS fino ad un massimo di sei mesi, termine perentorio entro il quale dovrà celebrarsi l’Assemblea.
Art. 33
Incompatibilità
1. E’ considerato incompatibile con la carica rivestita e deve essere dichiarato decaduto dall’UITS, chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche o vincoli parentali , con l’Organo nel quale è stato eletto o nominato.
2. Il controllo di correttezza delle decisioni degli Organi sezionali deve essere garantito con l’indipendenza di coloro che ne fanno parte. A tal fine sono considerati indipendenti i membri degli Organi sezionali che non ricadano nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, o coloro i quali non hanno rapporti di familiarità o affinità con alcuno dei dipendenti della sezione o membri degli Organi sezionali, o intrattengono o non hanno di recente intrattenuto neppure indirettamente o per interposte persone rapporti di affari, finanziari o professionali con i soggetti nei cui confronti gli Organi sezionali sono chiamati a deliberare.
3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità è tenuto a scegliere, entro il termine di dieci giorni dal sorgere della situazione di incompatibilità, la carica che intende mantenere. In caso di mancata opzione decade dall’ultima carica conseguita.
4. Le Cariche di Presidente e Consigliere sono incompatibili con la carica elettiva di Revisore dei Conti e Proboviro nell’ambito della Sezione. E’ altresì incompatibile la simultanea carica di Revisore dei Conti e Proboviro.
5. La Carica di Presidente e/o Vicepresidente sono incompatibili con la funzione di Direttore/Istruttore di tiro. Qualora il Presidente e/o Vicepresidente intendessero svolgere anche la funzione di Direttore / Istruttore di Tiro, non potranno procedere alla firma di quei Diplomi e/o Patentini per i quali hanno somministrato loro stessi l’attività formativa.
Art. 34
Ineleggibilità
2. Sono ineleggibili:
a) coloro che traggono la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un’attività commerciale, industriale, artigianale collegata all’attività della Sezione;
b) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a 12 mesi ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
c) coloro che abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive e/o sanzioni disciplinari, complessivamente superiori ad un anno, da parte dell’UITS, di Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI;
d) coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva;
e) coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato di qualsiasi genere con la Sezione.
Art. 35
Segreteria
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 del presente Statuto la Sezione si può avvalere di una Segreteria.
TITOLO III
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Art. 36
Iscrizione obbligatoria e Quota annua di iscrizione
1. Sono iscritti “obbligatori” coloro che per legge sono tenuti ad iscriversi ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale perché prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e tutti coloro che necessitano della certificazione di idoneità al maneggio delle armi.
2. La quota annua per l'iscrizione alla Sezione dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi di quanto previsto dal precedente comma, è stabilita ogni anno con provvedimento adottato dai Ministeri competenti.
3. Gli ulteriori importi dovuti dagli iscritti per l'attività svolta nella Sezione saranno determinati e riscossi secondo le modalità previste dall’UITS e dal Regolamento di Sezione di cui all’art. 52.
Art. 37
Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno
1. Coloro che si iscrivono alla Sezione, ai fini dell’ottenimento del diploma di idoneità al maneggio delle armi devono frequentare un apposito corso e superare le prove previste.
2. Coloro che, ai sensi del precedente art. 36, sono obbligati ad iscriversi ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, per l’ottenimento del patentino di idoneità al tiro devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno superando, con le armi in dotazione, le prove previste in ragione dell’attività esercitata.
3. Le modalità e i relativi costi, per lo svolgimento dei predetti corsi, sono definite annualmente dall'UITS, tramite il “Manifesto” da affiggere nei locali della Sezione e del poligono.
4. Per le lezioni pratiche sono impiegate le armi per le quali gli stand sono resi agibili.
Art. 38
Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di frequenza al tiro
3. All'iscritto che abbia completato il corso di lezioni regolamentari di tiro di cui al precedente articolo 37 è rilasciato un diploma di idoneità al maneggio delle armi. A coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati che devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno e superare le prove rispettivamente previste, viene rilasciato un patentino di frequenza al tiro.
4. I Diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di frequenza al tiro sono rilasciati e forniti secondo le modalità e le indicazioni determinate dall’UITS, a firma del Presidente e/o Vicepresidente della Sezione con le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 33 del presente statuto. Per la firma degli stessi il Consiglio Direttivo potrà dare delega al Vice Presidente.
Art. 39
Poligono, stand di tiro, campo di tiro, locale custodia armi/munizioni
1. I poligoni di tiro sono aree ove insistono idonee strutture che garantiscono l'esercizio del tiro in sicurezza.
2. Le aree di sedime dei poligoni possono appartenere al Demanio dello Stato - ramo Difesa, agli Enti territoriali locali, a privati, e alla Sezione medesima.
3. Le aree del Demanio dello Stato - ramo Difesa - sono date in uso alle Sezioni ai sensi delle normative vigenti, previo verbale di consegna sottoscritto dal rappresentante legale della Sezione e da colui che rappresenta l'Amministrazione dello Stato. Per le aree di proprietà degli Enti territoriali locali il verbale di consegna può essere costituito da apposita convenzione, mentre per le aree di proprietà privata da contratto di fitto.
4. Il Presidente della Sezione, è consegnatario pro-tempore del poligono.
5. Gli stand di tiro e dei locali custodia armi/munizioni devono avere le agibilità previste dalle norme vigenti rilasciate dalle amministrazioni competenti.
6. La realizzazione di ogni genere di innovazione del poligono e delle relative infrastrutture è sottoposta al rispetto delle specifiche previsioni normative vigenti per la natura dell’area di sedime.
7. L'uso degli stand è regolato dalle norme di tiro predisposte dalla Sezione, riferite ad ogni stand ed approvate da apposita Commissione per la concessione dell'agibilità. Copia delle norme di tiro deve essere affissa all'albo della Sezione e uno stralcio è esposto nelle stazioni di tiro per la parte interessante ogni stand del poligono.
8. Per i campi di tiro valgono le relative norme.
Art. 40
Esercizio del tiro
1. Nei poligoni possono essere impiegate esclusivamente le armi, gli attrezzi sportivi e le munizioni per il cui uso gli impianti sono agibili.
2. Le Sezioni sprovviste di stand agibili possono organizzare e svolgere attività di tiro per le prove pratiche al maneggio delle armi nel poligono di una Sezione limitrofa, previa apposita convenzione, possono svolgere attività di tiro presso un poligono in uso alle Forze Armate o ai Corpi Armati dello Stato, previo accordo con l’Amministrazione ospitante.
3. I reparti delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato possono usufruire degli stand di tiro delle Sezioni TSN, sulla base di apposito programma, concordato in relazione alle esigenze della Sezione. Sono a carico dei predetti reparti tutte le spese per l'esercizio degli impianti, quelle per gli eventuali danni causati. L'importo di tali spese è concordato tra la Sezione e il singolo reparto.