Autore Topic: REGIONE SICILIA - TSN PALERMO  (Letto 66965 volte)

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Offline Paolo Buscaglia

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #380 il: Dicembre 18, 2020, 16:28:27 pm »
Non si offenda nessuno, ma non si capisce più nulla!!! sembra quasi peggio di un litigio tra moglie e marito

sgtHartman buongiorno, approfitto di questo tuo, legittimo, commento per fare comprendere questo - apparente - “battibecco”, che come dici sembra di tipo coniugale.

Come avete notato vengo sempre contestato da Lando, Vincenzo, ed Akkura, i quali ben guardandosi dal dare le loro vere generalità attuano una strategia precisa.
I dialoghi avuti con i tre personaggi, con il loro fastidioso pungolare, apparivano da subito essere esclusivamente strumentali al loro tentativo di farmi dichiarare qualcosa di rilevante e censibile. Queste tre persone si divertono solo a stuzzicare, o sono al soldo d’un altro progetto e padrone? Non saprei rispondere.

Faccio notare che ogni mio post pubblicato su Concentrica, soprattutto i dialoghi con questi tre personaggi, è stato raccolto dal Commissario Troia Antonino e sottoposto all’UITS con tre diversi esposti nei quali chiedeva – sempre - la radiazione del sottoscritto. Gli esposti non hanno prodotto alcunché, se non l’archiviazione essendo stato riconosciuto l’incontestabile e superiore diritto al libero pensiero e critica.

Nota conclusiva e di carattere generale. Questi metodi di confronto sono alquanto sleali ma chi li subisce non deve cedere alla paura di ritorsioni. Il diritto di pensiero e di critica è garantito a tutti, e chi crede d’indurre gli altri a “più miti consigli” raffigurando pesanti azioni di qualsivoglia genere si sbaglia sempre, e di grosso!
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Ing. Paolo Buscaglia
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Offline gunny

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #381 il: Dicembre 18, 2020, 17:19:43 pm »
Ti viene proprio difficile ammettere che la Corte ha RESPINTO il reclamo.
La tastiera avrà un blocco.
Vengo in aiuto dell’utente del Forum che non sempre sa esprimersi .
Le sentenze si compongono di due parti fondamentali:
1) la parte motiva;
2) il dispositivo.

Il dispositivo, é la DECISIONE (bianco/nero; assolto /condannato ).
La parte motiva spiega le ragioni che inducono il Giudice ad emettere il dispositivo.
In alcuni processi dispositivo e parte motiva vengono depositati in unico atto (si dice sentenza depositata in forma contestuale).
In altri, come quello che ci interessa, la Corte emette il dispositivo (che nel caso di specie è di RIGETTO) e dopo qualche tempo deposita le motivazioni .
Il dispositivo è esecutivo ed ovviamente è riportato fedelmente (“paro paro “)nella sentenza “completa” allorché si deposita.
E non è neppure ipotizzabile che con il deposito della motivazione possa subire modifiche.
È quello già comunicato. Senza che si cambi una virgola.
In conclusione: non si può riferire nulla sulle motivazioni per il semplice fatto che non sono state rese note.
Ma sul dispositivo che é la parte che veramente interessa il CUORE della decisione , il verdetto finale, c’è da dire:eccome!
Ancora buon Natale.

Posso capire la smania di sbandierare la vittoria, ma senza le motivazioni e soprattutto senza l'ufficialità da parte di chi ha emesso la sentenza, direi che pretendere che qualcuno ne faccia anticipazioni non autorizzate mi pare alquanto azzardato.

In secondo luogo come tutti in ricorsi, penso che esista la possibilità di opporsi a un giudizio; abbiamo già avuto esempi pratici che non sempre la giustizia federale è risultata essere dalla parte della ragione quando portata su piani di valutazione superiori e soprattutto terzi.

Ma appunto prima di qualunque opposizione occorre valutare attentamente su cosa è basato il dispositivo... vorrei ricordare agli smemorati che Obrist risultava candidabile e la sua rielezione a prova di bomba, tant'è vero che infatti siamo commissariati da ormai 4 anni.

L'atteggiamento di un commissario straordinario di sezione il quale dovrebbe essere terzo e garante di regole e trasparenza nei confronti dei soci, che arriva a chiedere la radiazione di un tesserato è quanto meno discutibile, così come lo è quello di un presidente di sezione che sospende i soci che non la pensano come lui.

Il diritto di critica non può essere così facilmente trasformato in un reato, mentre sicuramente è un obbligo (anche morale) il dovere di trasparenza e terzietà da parte di un amministratore.

Come ho avuto modo già di scrivere mesi or sono, se la convocazione dell'assemblea elettiva di Palermo è avvenuta nei modi e nei termini che sono stati qui riportati, al di là di come poi le elezioni si siano svolte, a mio avviso ce n'era già abbastanza per invalidarle, leggendo le motivazioni prodotte dalla stessa giustizia federale che ne ha annullate altre, l'ultima in ordine di tempo quella del CR Lombardia.

Ma per un confronto, occorre appunto capire sulla base di cosa sia stato respinto il ricorso avanzato, quindi fino ad allora se ne feliciti chi vuole felicitarsene... io attenderei prima di far festa.
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a brusa suta l' Susa

Offline lando

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #382 il: Dicembre 18, 2020, 19:01:03 pm »
Bene. Allora, visto che gli auguri li ho già fatti, non ci resta che attendere, con animo fiducioso e trepidante, il prossimo reclamo.

Offline sgtHartman

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #383 il: Dicembre 21, 2020, 08:37:01 am »
Non ci vedo nulla di male nell'anticipare delle notizie, se queste sono di fonte certa.

Possiamo discutere fin che vogliamo riguardo le motivazioni di una sentenza, giusta o sbagliata che sia,  la quale se non impugnata o appellata poi rimane tale.

Ma viste le premesse e la storia recente l'impressione è che in puro stile italiaota pare si applichino le regole con i deboli e le si interpretino con i forti.

Offline gunny

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #384 il: Dicembre 21, 2020, 20:45:18 pm »
Non ci vedo nulla di male nell'anticipare delle notizie, se queste sono di fonte certa.

Possiamo discutere fin che vogliamo riguardo le motivazioni di una sentenza, giusta o sbagliata che sia,  la quale se non impugnata o appellata poi rimane tale.

Ma viste le premesse e la storia recente l'impressione è che in puro stile italiaota pare si applichino le regole con i deboli e le si interpretino con i forti.

Chi pubblica, commenta o critica un qualunque cosa ne è diretto responsabile, quindi se le notizie sono fondate e ci sono carte "sicure" chi lo ritiene si sbilanci, ma come ho scritto chi conosce una notizia non può certo pretendere che siano altri a pubblicarla.

Che all'interno di UITS ci siano da sempre visioni e valutazioni ponderate in funzione di chi è il soggetto a cui sono rivolte non è una novità, da quando non c'è più un organo politico diciamo che l'attività inquisitoria si è di parecchio ridimensionata, a dimostrazione del disinvolto utilizzo strumentale fatto negli anni passati della procura federale.

Ma certamente, almeno qui si può discutere di tutto, soprattutto delle sentenze assurde, senza temere di essere censurati (se la dialettica si conserva in un alveo di civiltà)

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a brusa suta l' Susa

Offline lando

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #385 il: Dicembre 23, 2020, 18:06:10 pm »
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE D’APPELLO
N.R.G. 6/2020
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 1 dicembre 2020, la Corte d’Appello Federale così
composta:
Avv. Bernardo De Stasio Presidente
Avv. Fabio Pennisi Componente
Avv. Lorenzo Aureli Componente Relatore
ha deliberato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento instaurato con reclamo proposto dall’Ing. Paola Buscaglia in data 30.10.2020 avverso la
presentazione delle candidature ed all'esercizio di voto per le elezioni sezionali del 24/25 Ottobre 2020 tenutesi presso la Sezione TSN Palermo
FATTO
1 - Con atto ritualmente trasmesso alla UITS in data 29.10.2020 l’Ing. Paolo Buscaglia ha proposto reclamo
avverso la presentazione delle candidature ed all'esercizio di voto per le elezioni sezionali tenutesi presso la
Sezione TSN Palermo in data 24/25 Ottobre 2020.
2 - In data 3.11.2020 il Commissario straordinario della Sezione TSN Palermo inoltrava alla UITS le proprie
osservazioni al reclamo dell’Ing. Paolo Buscaglia.
3 - Con provvedimento del 12 novembre 2020 il Presidente della Corte d’Appello Federale fissava l’udienza
di trattazione e discussione in Camera di Consiglio non partecipata per il giorno 1 dicembre2020 nel rispetto
delle procedure temporanee di svolgimento delle udienze approvate dall’UITS in data 26 maggio 2020 con
prot. n. 4566.
4 - All’esito della predetta udienza il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
1- Il Collegio ritiene il reclamo proposto dall’Ing. Paolo Buscaglia in parte inammissibile e comunque
infondato nel merito per le ragioni che di seguito si espongono.
2 - Il reclamo oggetto di disamina e, più in particolare, le doglianze concernenti la presenza di iscritti d’obbligo (sub 1) e di soci promozionali (sub 3) nelle liste elettorali appaiono innanzitutto improcedibili e/o inammissibili in quanto trattasi di doglianze che dovevano essere preventivamente esperite con ricorso innanzi alla
Commissione elettorale ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno
Nazionale.
La norma in questione - rubricata “Ricorsi” - invero, prevede espressamente che “...gli iscritti volontari, in
regola con il tesseramento, possono presentare formale ricorso, adeguatamente motivato, alla Commissione
elettorale, avverso l’elenco ufficiale degli aventi diritto a voto. Il ricorso, sia per omesso che per errato inserimento nell’elenco degli aventi diritto a voto, deve essere proposto alla Commissione elettorale, a pena
di inammissibilità, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto a voto. La
Commissione elettorale, esaminati gli atti ed effettuati gli accertamenti del caso, decide in via definitiva ed
inappellabile, entro 5 giorni dalla data di ricevimento del ricorso...”.
A sua volta, l’art. 34, comma 5. dello Statuto UITS 2018 stabilisce che “...la Corte di Appello Federale decide,
altresì, in unico grado, in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle
candidature, al riconoscimento e all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee nazionali e periferiche e
sezionali elettive ed è competente per i ricorsi avverso la validità delle Assemblee nazionali secondo le
modalità e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia...”.
Alla luce del combinato disposto qui riportato, dunque, sembra doversi ritenere che la preventiva proposizione del ricorso innanzi alla Commissione elettorale nel termine di 3 (tre) giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto a voto sia condizione di procedibilità per la successiva proposizione di censure innanzi alla Corte di Appello Federale aventi ad oggetto la composizione nell’elenco degli aventi diritto al voto.
Il su riportato art. 16 dello Statuto sezionale, del resto, sanziona espressamente con l’inammissibilità quelle
iniziative proposte successivamente alla scadenza del termine di 3 giorni previsto dalla stessa norma.
In tale prospettiva, quindi, ritenere che chi abbia interesse a contestare l’elenco ufficiale degli aventi diritto al
voto possa poi adire la Corte di Appello Federale senza aver previamente esperito il ricorso alla Commissione elettorale equivarrebbe a svuotare di ogni significato e portata il disposto del su riportato art. 16 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale.
Nella specie, dalla disamina della documentazione versata in atti non risulta che l’Ing. Buscaglia abbia
preventivamente adito la Commissione elettorale al fine di contestare la composizione delle liste elettorali; al
contrario, il reclamante fa riferimento ad un preventivo ricorso proposto nei termini dal socio sig. Guglielmo
Canino e respinto dalla Commissione elettorale.
Sotto tale profilo, dunque, il Collegio ritiene le doglianze concernenti la presenza di iscritti d’obbligo (sub 1)
e di soci promozionali (sub 3) nelle liste elettorali improcedibili e/o inammissibili.
3 - Ciò premesso, il Collegio ritiene comunque le censure proposte dall’Ing. Buscaglia in parte inammissibili
anche sotto altri profili e comunque infondate nel merito.
4 - Con il primo motivo di doglianza il reclamante assume che nell’ambito della lista degli elettori pubblicata
dalla Sezione TSN Palermo sarebbero stati inseriti n. 13 nominativi che oltre ad essere soci volontari avrebbero avuto anche la qualifica di iscritti d’obbligo.
Di talché - assume l’Ing. Buscaglia - non essendo consentito disporre di entrambe le qualifiche, tali soggetti
non avrebbero potuto essere inseriti nella lista degli elettori.
4.1 - La doglianza - al di là del profilo di inammissibilità già innanzi evidenziato - è in primo luogo
inammissibile anche sotto altro profilo.
Come ripetutamente chiarito dal Giudice amministrativo, invero, nel giudizio riguardante operazioni elettorali il principio della c.d. “prova della resistenza” non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, se l’illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali,
sicché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi (cfr., tra
le altre, ons. Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5670).
Orbene, ritiene il Collegio che con la doglianza in esame il reclamante non abbia superato tale prova di
resistenza.
Con tale censura, invero - come innanzi dedotto - l’Ing. Buscaglia si duole del fatto che nelle liste elettorali
sarebbero stati inseriti n. 13 nomintivi che oltre ad essere soci volontari avrebbero avuto anche la qualifica di
iscritti d’obbligo.
Il reclamante, tuttavia, nella consultazione elettorale in questione ha ottenuto complessivamente n. 15 voti; a
sua volta l’ultimo dei candidati eletti ha ottenuto n. 64 voti.
Di talché - anche eliminando dalle liste elettorali i n. 13 candidati asseritamente privi di legittimazione attiva
- in ogni caso l’Ing. Buscaglia non potrebbe ottenere alcun vantaggio da tale statuizione, non potendo
comunque aspirare ad ottenere l’elezione alla carica ambita.
Sotto tale profilo, dunque, occorre rilevare l’inammissibilità - per carenza di interesse - della doglianza in
esame.
4.2 - Al di là di quanto precede, peraltro, il Collegio ritiene la censura priva di fondamento nel merito.
L’art. 9, comma 5, dello statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale, infatti, stabilisce che “...partecipano
all'Assemblea, con diritto al voto, tutti gli iscritti volontari alla Sezione che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età, che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione più alta e con il tesseramento per
l’anno in corso e che non siano stati esclusi dall’attività sociale per motivi disciplinari e/o sportivi...”.
Il successivo art. 12, comma 1, del medesimo Statuto - rubricato “Elettorato attivo” - prevede poi che “...sono elettori tutti i maggiorenni iscritti volontari alla Sezione da almeno 12 mesi, che non siano esclusi dalle attività per motivi disciplinari e siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione e tesseramento.
Possono altresì partecipare con diritto di voto i tesserati UITS presso qualsiasi Sezione e associati alla Sezione da almeno 12 mesi...”.
Quindi, il comma 3 della medesima norma statutaria dispone che “...in ogni regime commissariale, fermi
restando gli altri requisiti, i termini di cui al comma 1 sono ridotti a 90 giorni...”.
Sulla scorta di quanto precede, dunque, non vi è dubbio che possono far parte dell’elettorato attivo tutti i soci
volontari iscritti alla Sezione da almeno 12 mesi (termine ridotto a 90 giorni - come nella specie - in regime
commissariale) che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in regola con il pagamento delle
quote dovute, senza che a ciò possa ostare il possesso di una doppia qualifica quale quelle di socio obbligatorio e socio volontario.
Già sotto tale profilo, dunque, ben si palesa l’infondatezza della censura.
4.3 - Ma vi è di più. L’art. 5, comma 1, lett. c) dello Statuto delle sezioni e il punto 3 del Manifesto UITS 2020, invero, stabiliscono espressamente che “...l’iscritto d’obbligo che intende iscriversi quale iscritto volontario in una delle categorie di tesseramento UITS è tenuto al pagamento della differenza tra la quota di iscrizione obbligatoria e quella volontaria e al versamento della quota di tesseramento UITS...”.
Non solo, dunque, il complesso delle norme applicabili alla fattispecie non prevede in alcun modo che l’iscritto d’obbligo non possa avere altresì la qualifica di iscritto volontario potendo così partecipare alla vita associativa senza limitazioni di sorta, ma sia lo Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale che il manifesto UITS 2020 prevedono espressamente la facoltà per i soci d’obbligo di acquisire in ogni momento la qualifica e lo status di iscritto volontario, con ogni conseguenza sulla possibilità di esercitare le relative prerogative sussistendone i termini.
4.4 - Nella specie il reclamante non ha sollevato alcuna questione sull’effettiva data di acquisizione della
qualifica di soci volontari dei n. 13 nominativi aventi anche la qualifica di socio d’obbligo, non essendo
pertanto possibile alcuna valutazione al riguardo.
Di qui la complessiva - oltre ché inammissibilità - infondatezza della censura.
5 - Il reclamante assume poi che la convocazione elettorale sarebbe affetta da “...elementi di pesante
irregolarità...”; a dire dell’Ing. buscaglia, invero, la circostanza che con l’avviso di convocazione l’apertura
del seggio elettorale, nel primo giorno di consultazioni, fosse subordinata alla presenza della metà più uno dei totale dei soci volontari avrebbe costituito un’illegittima limitazione inducendo gli elettori ad una notevole confusione sulla effettiva data ed orario delle votazioni.
Anche tale doglianza risulta infondata.
L’art. 9 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale dispone che l'Assemblea ordinaria deve essere
convocata per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti o del Revisore, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, ove istituito, del Rappresentante degli Atleti
e del Rappresentante dei Tecnici.
Il comma 4 di tale disposizione prevede poi che “...l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e
l'ora dell'Assemblea, in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. La seconda
convocazione deve essere fissata non prima di 24 ore dalla prima convocazione. L’Assemblea dovrà essere
convocata presso la sede della Sezione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione...”.
A sua volta, il comma 6 della medesima disposizione statutaria prevede che “...l'Assemblea è validamente
costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale degli iscritti volontari. L'Assemblea
è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice...”.
Orbene, alla luce del quadro normativo innanzi riportato non si rileva alcun profilo di fondatezza della
doglianza in esame; dalla documentazione versata in atti, del resto, risulta che l’Assemblea sia stata
correttamente convocata in prima convocazione per la data del 24 ottobre 2020 e in seconda convocazione per la data del 25 ottobre 2020.
Non essendo stata raggiunta la presenza minima della metà più uno degli aventi diritto alla prima
convocazione, la consultazione è stata rinviata alla seconda convocazione del 25 ottobre 2020 tenutasi a più di 24 ore dalla precedente.
Inoltre - sebbene quanto sopra appaia sufficiente ad evidenziare l’infondatezza delle doglianza - occorre
rilevare che, a quanto consta, i n. 21 soci presenti alla prima convocazione di sabato 24 ottobre 2020 abbiano
poi regolarmente esercitato il proprio diritto di voto nel corso della seduta elettorale del 25 ottobre 2020.
Anche tale censura risulta dunque infondata.
6 - L’Ing. Buscaglia assume poi che la lista elettorale approvata in data 3 ottobre 2020 e successivamente
integrata in data 7 ottobre 2020 sarebbe invalida in quanto contenente n. 51 elettori avernti la qualifica di
iscritti volontari promozionali.
Orbene - al di là della improcedibilità e/o inammissibiiltà della doglianza in ragione di quanto innanzi dedotto in ordine al mancato preventivo esperimento del ricorso di cui all’art. 16 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale - il Collegio ritiene anche tale censura destituita di fondamento.
6.1 - Come innanzi riportato, le norme statutarie prevedono che possano esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti volontari maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota annuale di
iscrizione e tesseramento.
A sua volta, l’art. 45, comma 2, lett. b) dello Statuto UITS prevede l’attribuzione del diritto di voto in assemblea a tutti gli iscritti maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla Sezione TSN di appartenenza nella misura più elevata tra quelle previste per le varie categorie di iscritti (sussitono n. 2 categorie suddivise in obbligati e volontari che, per l’anno 2020, hanno corrisposto, rispettivamente, una quota pari ad € 13,13 ed € 40,00).
Orbene, il socio iscritto volontario promozionale è un socio volontario della sezione che corrisponde una quota per il tesseramento in forma ridotta (promozionale appunto) ma che - a differenza del socio obbligato -
corrisponde regolarmente la quota sociale più alta (in termini economici) di iscrizione annuale alla Sezione
TSN di appartenenza.
In tale contesto, quindi, il Collegio non condivide l’assunto del reclamante ritenendo i soci iscritti volontari
promozionali in possesso del diritto di voto al pari degli iscritti volontari non promozionali.
7 - Da ultimo il reclamante si duole della circostanza che nell’elenco dei candidati vi sarebbe stata una doppia candidatura del socio Claudio Piazza a componente del Consiglio Direttivo e a Rappresentante degli Atleti, in contrasto con l’art. 16, commma 5, dello Statuto UITS.
La doglianza appare infondata.
7.1 - L’art. 33, comma 4, dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale - rubricato “incompatibilità” -
dispone che “...le Cariche di Presidente e Consigliere sono incompatibili con la carica elettiva di Revisore dei
Conti e Proboviro nell’ambito della Sezione. E’ altresì incompatibile la simultanea carica di Revisore dei
Conti e Proboviro...”.
La norma, dunque, non sembra prevedere alcuna incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella
Rappresentante degli Atleti.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando il disposto dell’art. 16, comma 5, dello Statuto UITS - richiamato dal reclamante - secondo cui non sarebbe ammessa la candidatura a più cariche.
Ed invero, non solo lo Statuto UITS pacificamente si applica solo laddove la fattispecie non sia disciplinata
dallo Statuto sezionale (circostanza che, come innanzi riportato, nella specie non ricorre) ma, in ogni caso, la
norma si riferisce evidentemente a cariche elettive della UITS ove i rappresentati degli Atleti (a differenza dei consigli direttivi sezionali) sono membri effettivi del Consiglio Direttivo UITS.
PQM
La Corte d’Appello Federale, come sopra composta, respinge il reclamo proposto dall’Ing. Buscaglia e, per
l’effetto,
conferma la validità delle elezioni tenutesi presso la Sezione TSN Palermo in data 24-25 ottobre 2020.
Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione Sezione T.S.N. di
Palermo e all’Ing. Paolo Buscaglia, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS e l’immediata esecuzione.
Roma, 21 dicembre 2020
F.to Il Presidente
Avv. Bernardo De Stasio
F.to Il Componente
Avv. Fabio Pennisi
F.to Il Componente Relatore  Avv. Lorenzo Aureli





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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #386 il: Dicembre 23, 2020, 18:59:18 pm »
Grazie Lando per il tuo contributo.

Nonostante mi possa sentire solidale con alcune iniziative di Paolo Buscaglia, debbo rilevare da una prima e veloce lettura del dispositivo, ci sia poco da discutere, rilevando però la presenza di elementi discriminanti e chiarificatori utili per comprendere altre dinamiche, sia a livello sezionale che federale.

Ciò non toglie che riguardo la regolarità delle liste elettorali, la riserva pare sciolta con carattere pilatesco rimandando a un vizio di forma nella formulazione delle contestazioni mosse da Buscaglia, ma mi riservo una lettura più attenta prima di ulteriori considerazioni.
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a brusa suta l' Susa

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #387 il: Dicembre 25, 2020, 07:47:54 am »
Vediamo come evolve la questione e soprattutto se l'esito di queste elezioni supera il vaglio di santa romana UITS
Ad ora si ha già conferma che alcuni Soci Obbligati risultano essere stati inseriti tra gli elettori attivi.
La presenza di elettori non aventi diritto è un manifesto, e non aggirabile, motivo per invalidare qualsiasi consultazione elettorale.
Non vedo altra soluzione per Roma. Dura lex, sed lex!

Risponderanno che pur espungendo dall'elettorato attivo quei nominativi il risultato non sarebbe cambiato.

In sintesi è quello che ha scritto la corte federale d'appello.

Il problema di fondo è un altro:

"E' giusto che un commissario si candidi"?



Offline Paolo Buscaglia

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #388 il: Dicembre 25, 2020, 17:37:15 pm »
Sig.Lando,
la sentenza non è stata ancora pubblicata.

Lei come fa ad averne una copia e come si permette d'anticiparne il contenuto in modo pubblico?
La sentenza era nota al sottoscritto ed alla sezione in via diretta poiché ricevuta per PEC.
E' quindi evidente che v'è - come sempre ho sostenuto - un vulnus nella privacy.
Lo sa che la pubblicazione spetta alla UITS e che quindi, solo dopo diviene pubblica?
Mi costringe ad agire contro la sezione a tutela della privacy, infatti se escono questi documenti cos'altro può (o non è già) uscito da quegli uffici?
Saluti.
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Ing. Paolo Buscaglia
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Offline Paolo Buscaglia

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #389 il: Dicembre 25, 2020, 17:50:20 pm »
In merito alla pubblicazione di Lando (la sentenza della CFA) riporta che bisognava prima adire alla Commissione elettorale.

2 - Il reclamo oggetto di disamina e, più in particolare, le doglianze concernenti la presenza di iscritti d’obbligo (sub 1) e di soci promozionali (sub 3) nelle liste elettorali appaiono innanzitutto improcedibili e/o inammissibili in quanto trattasi di doglianze che dovevano essere preventivamente esperite con ricorso innanzi alla Commissione elettorale ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale

si rileva differentemente che lo Statuto della Sezioni all'art 23 indica invece che va SOLO "preannunciato" il ricorso in sede elettorale.

Art. 23 comma 4. In merito a qualsivoglia controversia insorta alla presentazione di candidature e all'esercizio di voto è ammesso reclamo secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'UITS. Il ricorso, pena la sua irricevibilità, deve essere preannunciato al Presidente del Seggio elettorale prima della chiusura dei lavori, in modo che risulti inserito nel verbale della stessa. Il reclamo, opportunamente motivato, va trasmesso all'UITS, a mezzo lettera raccomandata, anticipata via fax, entro 5 giorni dalla data in cui si è svolta l'Assemblea. Fa fede la
data del timbro postale.


Non è prevista quindi alcuna condizione di procedibilità se non il "preannuncio".


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