Autore Topic: REGIONE SICILIA - TSN PALERMO  (Letto 66958 volte)

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Offline diamante

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #170 il: Marzo 13, 2020, 11:31:34 am »
Si smetta di raccontare frottole!
Periti ballistici......... istruttori istituzionali ........ma per circa un secolo i direttori / istruttori erano degli abusivi?
Ciao
si chiama jus superveniens


Dissento poichè la capacità tecnica dell'aspirante direttore / istruttore ben la poteva e può continuare ad essere certificata dal Presidente di sezione, tant'è che se andate sui siti dei comuni ancora quella chiedono.
Non vedo alcuna situazione d'incertezza normativa se non un ulteriore scippo perpetrato dall'Uits in danno all'autonomia delle sezioni del TSN.
Nei confronti del Presidente di Palermo è stata fatta una gran boiata se i presupposti per la sanzione inflitta vertevano su queste sciocchezze e non su questioni ben più scabrose per le quali da innumerevoli anni era coperto e garantito dal vecchio estabilishement.
Ciao

Offline pierpu

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #171 il: Marzo 13, 2020, 13:34:54 pm »
Dissento poichè la capacità tecnica dell'aspirante direttore / istruttore ben la poteva e può continuare ad essere certificata dal Presidente di sezione, tant'è che se andate sui siti dei comuni ancora quella chiedono.
Non vedo alcuna situazione d'incertezza normativa se non un ulteriore scippo perpetrato dall'Uits in danno all'autonomia delle sezioni del TSN.
la Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.3742.10089(3) del 24 giugno 1993 credo sia assai nota sul punto e in parte può ancora condividersi nel suo dire, posto che si richiama agli artt. 8 L. 110/75; art 49 TULPS tutt'ora vigenti; tuttavia, se attualmente lo statuto sezionale prevede una scelta "ristretta" solo fra chi abbia frequentato corsi di qualificazione UITS e non più anche a chi fosse comunque particolarmente esperto, secondo la vecchia dizione sostanzialmente ripresa anche dalla suddetta Circolare Min., ebbene questo è un dato che può non piacere, ma tale oggi è. 
dura lex sed lex.
ricordo poi che varie sono le sezioni che non hanno tutti gli stand di tiro ove si possano esplicare l'utilizzo di tutte le  armi e così dar modo all'istruttore di farsi esperienza didattica e quindi al suo presidente di certificarlo come esperto (si pensi alle sezioni del TAA che spesso hanno solo stand AC): può serenamente un presidente dire che tizio è esperto istruttore in quelle forme di tiro, se neanche in quella sezione si praticano?
Quanto alla richiamabilità dei siti comunali come fonti normative, stendiamo un velo pietoso…..
Istruttore 1° livello Istituzionale,  MASTER  e Formatore Istituzionale UITS.

Offline diamante

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #172 il: Marzo 13, 2020, 14:18:36 pm »
Dissento poichè la capacità tecnica dell'aspirante direttore / istruttore ben la poteva e può continuare ad essere certificata dal Presidente di sezione, tant'è che se andate sui siti dei comuni ancora quella chiedono.
Non vedo alcuna situazione d'incertezza normativa se non un ulteriore scippo perpetrato dall'Uits in danno all'autonomia delle sezioni del TSN.
la Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/C.3742.10089(3) del 24 giugno 1993 credo sia assai nota sul punto e in parte può ancora condividersi nel suo dire, posto che si richiama agli artt. 8 L. 110/75; art 49 TULPS tutt'ora vigenti; tuttavia, se attualmente lo statuto sezionale prevede una scelta "ristretta" solo fra chi abbia frequentato corsi di qualificazione UITS e non più anche a chi fosse comunque particolarmente esperto, secondo la vecchia dizione sostanzialmente ripresa anche dalla suddetta Circolare Min., ebbene questo è un dato che può non piacere, ma tale oggi è. 
dura lex sed lex.
ricordo poi che varie sono le sezioni che non hanno tutti gli stand di tiro ove si possano esplicare l'utilizzo di tutte le  armi e così dar modo all'istruttore di farsi esperienza didattica e quindi al suo presidente di certificarlo come esperto (si pensi alle sezioni del TAA che spesso hanno solo stand AC): può serenamente un presidente dire che tizio è esperto istruttore in quelle forme di tiro, se neanche in quella sezione si praticano?
Quanto alla richiamabilità dei siti comunali come fonti normative, stendiamo un velo pietoso…..


Ma se ieri e pure oggi un presidente di una sezione con stand non agibili poteva e può rilasciare certificati non vedo dove sta il problema!
Ciao

Offline pierpu

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #173 il: Marzo 13, 2020, 14:50:33 pm »
non vedo dove sta il problema!
questo è altro bel problema..
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Offline gunny

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #174 il: Marzo 13, 2020, 15:16:18 pm »
Si smetta di raccontare frottole!
Periti ballistici......... istruttori istituzionali ........ma per circa un secolo i direttori / istruttori erano degli abusivi?
Ciao
si chiama jus superveniens

dissento... a mio avviso nessuna legge è cambiata tanto da dare un interpretazione diversa dell'art.31 della 110/75
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a brusa suta l' Susa

Offline VENDETTA

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #175 il: Marzo 13, 2020, 15:59:56 pm »
non vedo dove sta il problema!
questo è altro bel problema..

E l'UITS cosa vigila?
Ciao

Offline pierpu

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #176 il: Marzo 13, 2020, 16:28:20 pm »
dissento... a mio avviso nessuna legge è cambiata tanto da dare un interpretazione diversa dell'art.31 della 110/75
qui occorre richiamarsi alla gerarchia delle fonti (concetto che viene insegnato nei corsi istituzionali UITS):
L’art. 31 L.110/75. Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno così si esprime:
Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto [ oggi dell’amministrazione comunale, ex art 163, co. 1 lett. g, D.Lvo 112/98], da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9”.
Sul come dovesse essere accertata la capacità tecnica di cui all’art 9 si è pronunciata la richiamata circ. min. int. del 24.06.93 (ad oggi non emendata) la quale ha demandato al presidente la dichiarazione di esperienza e competenza, come alternativa alla altrimenti sottomissione all’esame presso la CTPE.
Rimettendo quindi la palla al Presidente di Sezione come, in base a quali parametri oggettivi, il presidente certifica allora?
Il busillis sta qui e, del resto, per quanto è stato già in parte detto nei messaggi precedenti, non sempre il presidente è in grado di  valutare quanto ne sappia veramente il candidato sui vari aspetti delle varie forme di tiro -soprattutto quello istituzionale- (esempio al volo: quanti presidenti possono dichiarare che i loro istruttori sappiano maneggiare il fucile a pompa cal 12 per le esigenze addestrative di cui al D.M. 269/2010 delle GPG quando magari neanche si fa uso di cal. 12 nel loro poligono?) a tacer d’altro dei casi in cui si vada a simpatie…
Ma il presidente, come in qualche modo abbiamo già ricordato, nella scelta dei parametri normativi  (che diano oggettività al suo agire e lo salvino da accuse di parzialità) non ha autonomia assoluta, perché le sezioni sono soggette (da ultimo, in senso normativo gerarchico / temporale) a norme interne a lui sovraordinate quali quelle statutarie, federali e sezionali, che nella gerarchia delle fonti del diritto debbono comunque essere osservate quando non in contrasto con quelle nazionali.
Oggi l’art 44 dello statuto TSN tipo prevede che:
“1. L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, ……., deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e nell'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti, di tutte le disposizioni in materia, emanate dal CONI, dall'UITS e dal Consiglio Direttivo della Sezione.
2. I tecnici di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici UITS, e che dimostrino una particolare esperienza
”.

E l’art 45 dice che:
Il Presidente della Sezione provvede alla nomina dei Direttori, Istruttori e Commissari di tiro, da scegliersi tra coloro che sono iscritti volontari presso la Sezione, in possesso dei requisiti e della necessaria capacità tecnica, e/o, ove previste, le abilitazioni stabilite dall’UITS…
Quindi le prime regole che, partendo gerarchicamente dal basso e dalle temporalmente più recenti (lo jus superveniens), il presidente deve rispettare sono questi ultimi artt 44 e 45 del 2015, non in contrasto con la L. 110/75 evocata e che quindi fanno concludere che, per diventare istruttore /direttore di tiro con licenza comunale, occorra la previa frequentazione e superamento dei corsi UITS come elemento di accertamento della capacita' tecnica di cui all’art 31 L. 110/75, (del resto diversamente da ultimo verrebbe anche da chiedere: “se non servono a nulla che li fanno a fare?”).


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Offline gunny

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #177 il: Marzo 13, 2020, 17:53:33 pm »
Innanzi tutto ringrazio l'utente Vincenzo che si è fatto tramite per conto del gen.CC. Troia, attuale commissario della sez. di Palermo, e ringrazio lo stesso gen.Troia per l'interesse che mostra verso questo forum.

Ritengo a mio modesto parere talune cose condivisibli, altre meno e pertanto argomento commentando ogni punto.

Su richiesta del Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo, Gen. CC A. Troia (che, al momento, ha problemi di connessione e non può postare  in prima persona) copio queste sue riflessioni.

"Regione Sicilia TSN Palermo – post 27 febbraio 2020, ore 14:15:22 pm

...omissi...

1. IL BUON SENSO.
Non esiste in nessun settore sportivo, che un “allievo” venga affidato per lo svolgimento di attività formative (allenamento / addestramento) a personale non in possesso di una qualifica di Istruttore conseguita con la frequenza di uno specifico corso con una verifica delle competenze e capacità acquisite. Ciò vale anche per tutte le Federazioni Sportive aventi natura giuridica di Enti Pubblici o svolgenti Pubbliche Funzioni, oltre che per tutte le Federazioni /Associazioni puramente ed esclusivamente Sportive.  Appare pertanto, estremamente chiaro che se per apprendere una qualsiasi Disciplina Sportiva (dal tennis al nuoto, alla pallavolo, al calcio, alla arrampicata su roccia, al paracadutismo, al volo aereo, alla attività subacquea, ecc. alla attività di Tiro Sportivo in tutte le sue forme…) occorre rivolgersi ad un Istruttore qualificato, ciò sia oltremodo indispensabile per imparare ad utilizzare un’arma da fuoco per ATTIVITÀ ISTITUZIONALI fuori dai Poligoni di Tiro ed in assenza di Direttori e Istruttori di Tiro Sportivi e cioè per le ipotesi di impiego dell’arma per difendere la propria vita o proteggere quella di altri con inevitabili implicazioni di carattere morale, civile, disciplinare e penale.

Se per imparare qualunque sport occorresse prima passare per istruttori qualificati, allora lo sport non esisterebbe e ancor meno la promozione.
Io ho imparato a tenere in mano un arma vera prima grazie ai miei nonni entrambi cacciatori, poi proprio grazie ad un amico che faceva il carabiniere il quale in gioventù mi ha portato in un tsn per provare a tirare di pistola.
Poi c'è stato il servizio militare e li mi sono divertito parecchio con le armi. Ma il mio primo istruttore fu un caporale (di leva) di 19 anni, io ne avevo 22... il quale aveva solo 6 mesi di anzianità di servizio.

Ma ho anche giocato a calcio in passato e nelle squadre in cui ho militato di tecnici "abilitati" dalla FIGC non ne ho mai visti ne conosciuti... ma di tirare due calci al pallone ci sono riuscito comunque... così come ho imparato a sciare sempre grazie a una persona più capace di me ma non era "maestro di sci della FISI", non faccio gare ma a sciare ci vado senza far danni. In pratica, anche nell'ambito del tiro sportivo, ho sempre cercato di imparare qualcosa dai chi è più bravo di me.

Ora, secondo me, teoria e esempi ad-michiam a parte (mi riferisco ai miei sopra), occorre valutare ciò che si fa realmente nelle sezioni, e nella mia modesta esperienza i soci che si iscrivono per per diventare tiratori sportivi agonisti, si contano sulle dita di una mano nell'arco di un anno (e avanzano le dita...) anche in una medio grande sezione, e molto spesso le prime persone che aiutano questi nuovi soci "agonisti" sono proprio gli altri tiratori agonisti guarda caso solitamente definiti "esperti", proprio perché purtroppo e spesso nelle sezioni i tecnici (quelli dell'ordinamento sportivo) non pullulano affatto.

Abbiamo gli iscritti volontari, che per passione o semplicemente per interesse personale, frequentano per bucare la carta con le proprie armi da collezione o semplicemente per svago e divertimento. Costoro vengono, pagano e poi se ne vanno senza disturbare nessuno, qualcuno forse si ferma a fare due chiacchiere e/o per un caffè. Nulla è previsto per questa categoria di soci, se non l'imposizione di una gabella (il tesseramento UITS) del tutto fuori luogo, dal punto di vista formativo, salvo qualche corso talvolta organizzato dalle singole sezioni in tema di "mangeggio avanzato e/o difensivo", parlare di corsi di difesa per i volontari si ha spesso paura... perché il rischio di sconfinare è alto e magari qualche questura potrebbe non veder di buon occhio certe attività. Resta di fatto che per UITS i volontari sono del tutto "trasparenti" se non agonisti partecipanti alle gare federali (circa 7000 tesserati).

Passiamo alla parte istituzionale e quindi coloro che "obbligati" si iscrivono per ottenere il CIMA/DIMA per detenzione o rilascio PDA, una discreta percentuale (ultimamente andata in crescendo a seguito dell'entrata in vigore della 204/2010), ebbene il corso da erogarsi per questi soggetti, non prevede affatto che si insegni loro a sparare non è affatto un corso di tiro, bensì un corso sul maneggio in sicurezza dell'arma.
L'85-90% di chi si iscrive come obbligato, poi non rinnova negli anni successivi come volontario una volta ottenuto il PDA o assolti gli obblighi di legge (questa è altra faccenda che meriterebbe un disegno di legge).

Infine abbiamo gli iscritti d'obbligo "armati" coloro che appunto portano un'arma per necessità lavorative (di fatto solo le GPG, perchè teoricamente tutti corpi armati dello stato, inclusa la polizia municipale, dovrebbero avere i propri poligoni e i propri istruttori). Questa è di fatto l'utenza a cui l'istruttore istituzionale dovrebbe fornire il proprio supporto le le proprie competenze.

Quindi, per quella che è la realtà, ovvero il quotidiano di una sezione, i tecnici sportivi (I°, II° e III° livello albo UITS) dovrebbero dare supporto a chi intende intraprendere un percorso agonistico, mentre gli istruttori istituzionali (istruttori e master albo UITS) dovrebbero supportare gli obbligati, soprattutto gli armati.

Primo quesito: come mai gran parte degli allenatori tecnici sportivi non hanno una licenza da istruttore di tiro?

Secondo quesito: perché ci si agita tanto la questione istruttori ma non per i direttori di tiro? I DT hanno una responsabilità addirittura maggiore degli stessi istruttori, tant'è che sono sovraordinati a quest'ultimi, dato che per i regolamenti d'uso dei poligoni, l'istruttore non può svolgere contemporaneamente anche la mansione di direttore di tiro (a meno che si tratti si un'esercitazione di corpo militare, dove tra l'altro il DT dovrebbe essere il più altro in grado).
Come di diventa direttori di tiro? quali sarebbero i corsi da seguire?

La legge, art 31 110/75, non fa alcuna differenza sul tipo di istruzione (sportiva/istituzionale), tant'è che la licenza può essere per direttore, istruttore oppure direttore/istruttore. Forse perché il titolare di tale licenza agli occhi del legislatore (e non per tutte le circolari e/o regolamenti che si sono sovrapposti nel tempo), deve essere "semplicemente" qualcuno che abbia l'esperienza e la competenza minima necessaria per trasmettere a un terzo i principi basilari del maneggio delle armi (lunghe o corte che siano), e conosca adeguatamente il quadro normativo e le sue implicazioni, così come dovrebbe qualunque possessore di PDA.

Tant'è vero che la capacità tecnica è desumibile, per legge, per il solo possesso di un PDA oppure dall'essere in servizio in un corpo armato dello stato (anche si si svolgono mansioni amministrative) o di esserne congedati da non più di 10 anni.

Pertanto il presidente di sezione che dichiara che un soggetto ha l'idoneità e le competenze necessarie per saper insegnare a maneggiare un arma a terzi, a mio avviso non compie alcun reato, e non viola alcun regolamento, se il soggetto non risulta aver superato il corso da istruttore istituzionale (o tecnico sportivo) UITS.

Inoltre come già affermato da altri, se occorresse tale obbligo, dovrebbero essere per primi i comuni a richiedere il superamento di corsi e/o esami specifici ma non è così, non per ora.

Con questo, UITS  "ente vigilante", se fosse a conoscenza della realtà, dovrebbe commissariare tutte le sezioni d'Italia... per prima se stessa... a no scusate, dimenticavo che UITS è già commissariata!!!  ;)


Citazione
2. LA TECNICA.
Come può svolgere le funzioni di Istruttore di Tiro (che implicano conoscenze di Specifiche norme di Legge in materia di armi, di metodologie didattiche applicate, di fisiologia e psicologia dello scontro a fuoco sempre potenzialmente mortale, del ciclo funzionale meccanico e balistico approfonditi di un’arma da fuoco, delle regole di manipolazioni e di sicurezza per una gestione dell’arma anche e soprattutto in situazioni e contesti operativi, di tecniche di tiro di base ed avanzate sotto stress da sopravvivenza) un soggetto non appositamente qualificato Istruttore UITS mediante la frequenza di un corso selettivo tenuto da Docenti con professionalità ed esperienza nonché comprovate ed adeguate capacità di insegnamento?. Quanto affermato, seppur sicuramente ritengo in buona fede, costituisce una ingiusta mortificazione per la professionalità degli Istruttori qualificati dalla UITS ed è frutto di una riduttiva visione con cui viene considerata l’assegnazione per legge alla stessa UITS ed alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale dell’addestramento dei così detti “soci obbligati” (Agenti di Polizia Locale e Guardie Particolari Giurate, che sono oltre 100.000 unità) e dei soci d’obbligo. Invero, nel corso della Storia Umana ci sono state delle epoche in cui nelle società tribali le funzioni religiose, legali e di medicina, di educazione e di istruzione, ecc. venivano svolte da soggetti scelti dai Capi Tribù per i propri interessi ovvero per la loro capacità di imporsi sugli altri, se non addirittura per acclamazione popolare. Appare evidente che nella società attuale tutti i soggetti che in qualsiasi contesto svolgono funzioni di Pubblica Utilità specialmente siano in possesso di Titoli Riconosciuti ed iscritti in appositi Albi pubblici (es medici, avvocati, notai, ecc.).  Anche gli Istruttori di Tiro UITS devono pertanto essere qualificati attraverso un percorso formativo obiettivo e selettivo ed iscritti in un apposito Albo pubblico. A garanzia di tutti e per primi dei Presidenti di Sezione.

Mi perdoni gen.Troia, ma se un istruttore dovesse realmente avere la preparazione da lei indicata, allora non saremmo in grado di avere istruttori istituzionali provenienti dalla vita civile, e anche quando uno fosse un militare, a meno di aver operato in teatri operativi particolarmente "difficili", la vedo comunque dura...
E quanto dovrebbe durare un corso per istruttore per poter acquisire tutte quelle competenze?

A oggi se non erro il corso per istruttore istituzionale dura una dozzina di ore in due giornate compreso esame... suvvia... io non voglio sminuire nulla, ma siamo lontani anni luce!!! Conosco personalmente iscritti obbligati e volontari, che non sono istruttori ma con preparazione e competenze decisamente superiori a quelle che si acquisiscono nel tanto decantato corso UITS... che oggi come oggi rischia di essere più un proforma che altro, nonostante l'impegno di chi vi ha lavorato per pensarlo.

La funzione principale di un istruttore istituzionale di TSN all'interno di una sezione TSN, è assai limitata per quanto riguarda ipotetici scenari operativi perché di difficile applicazione se non in via teorica visto che i poligoni sono fatti, ed agibili, per tirare a un bersaglio fisso, da postazione fissa (a distanza variabile a seconda del tipo di impianto), non consentendo affatto di poter simulare situazioni di scontro.
Già sarebbe tanto che gli "obbligati armati" imparassero a conoscere bene la propria arma e portarla adeguatamente per evitare incidenti e gestire per quanto possibile al meglio la stessa in condizioni di pericolo. Anche perché nelle sezioni non è previsto che si faccia formazione di tipo militare o para/militare.

La mia esperienza operativa in ambito militare è misera in confronto alla sua, quella di istruttore istituzionale certamente modesta, ma nello svolgere la mia mansione di istruttore quando mi è capitato di farlo (per inciso sono nell'albo UITS, ma la licenza l'avevo da molto prima sia come DT che Istruttore), sia nei confronti di privati cittadini che di armati, la mia attenzione è andata sempre al maneggio in sicurezza perché lei meglio di me sa quanti morti e feriti fanno le armi scariche o inceppate (è notizia recente...)

Saper insegnare non si impara, purtroppo è una dote innata, con ciò sono pienamente d'accordo che percorsi formativi adeguati sono quanto meno dovuti per migliorare la realtà delle sezioni e soddisfare meglio dell'utenza, qualcosa è stato fatto dal 2012 in poi, quindi stiamo parlando di storia molto recente, ma credo che di strada se ne debba fare tanta, ma veramente tanta... e a vari livelli.

Citazione
3. LO STATUTO TSN ed UITS e i REGOLAMENTI UITS.
a. Statuto UITS, art. 53 “categorie di tesserati”
Gli Istruttori di Tiro istituzionali sono compresi lett. e art 53 fra i Tecnici e pertanto i Presidenti di Sezione come indicato all’art. 44 punto2 “devono sceglierli tra i soci che abbiano partecipato ai corsi Federali UITS e siano inseriti negli appositi albi UITS”. Non è consentita quindi ai Presidenti nessuna possibilità di sceglierli con criteri di soggettività. Invero, ai Presidenti di Sezione è consentito soltanto di proporre i soci ritenuti idonei per l’ammissione ai corsi Federali (art. 5 Ordinamento e Formazione degli Istruttori istituzionali UITS).
b. Statuto TSN: art. 5 “doveri degli iscritti”, art. 25 “Presidente della Sezione”, art. 27 “Attribuzioni del Consiglio Direttivo”.    
Il primo dovere di ogni iscritto è costituito dall’obbligo della piena osservanza delle disposizioni contenute negli Statuti UITS e TSN e nei Regolamenti UITS, mentre il Presidente di una Sezione, unitamente al Consiglio Direttivo, oltre al rispetto/osservanza è tenuto anche e soprattutto a far rispettare le sopra citate Norme Federali. Come si può giustificare un Presidente o più Presidenti, a prescindere dal numero, che disattendano sistematicamente l’obbligo di avvalersi di Istruttori qualificati mediante la frequenza degli appositi corsi stabiliti dalla UITS nell’Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITS ?. Che ciò sia accaduto in passato senza che siano state nel tempo rilevate tali gravi mancanze, ammesso che siano più o meno generalizzate, non costituisce una giustificazione delle omissioni, certamente costituenti pesanti violazioni disciplinari, né tantomeno una legittimazione di comportamenti posti in essere. Il numero più o meno consistente, come peraltro la eventuale assenza di controllo, non giustifica affatto i comportamenti irregolari tuttalpiù evidenzia eventuali connivenze e/o superficialità non della struttura organizzativa Federale ma dei singoli responsabili evidentemente interessati più a mantenere una gestione del potere che sostenuti da un serio e sincero spirito di servizio alla collettività dei soci che utilizzano le armi per lavoro o per sport.
c. Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali.
Tale importante documento stabilisce il “significato della parola Istruttore” idoneo allo svolgimento della “Attività Istituzionale”. Ne distingue le qualifiche, le competenze e, per ogni singola qualifica, i percorsi di formazione, i relativi esami e prove finali, i Docenti, le Commissioni d’esame, nonché le iscrizioni agli albi nazionali ed il mantenimento della qualifica. Anche il riferimento nell’ art.10 “norme transitorie e finali…” all’art. 31 della L.110/75 risulta essere chiaro ed inequivocabile: “…chi possiede la licenza di istruttore dovrà partecipare al corso di aggiornamento senza la necessità di effettuare l’esame finale…” e costituisce una sanatoria della situazione pregressa.
d. Manifesto, linee guida per lo svolgimento dei corsi Istituzionali (Diploma di uso e maneggio; Patentini Polizia Locale e GPG; Corsi di specializzazione).
In tale documento viene indicato con chiarezza che le lezioni devono essere svolte da un Istruttore e l’esito dei corsi viene trascritto e controfirmato da un Istruttore il quale, secondo la capacità dimostrata dall’allievo, illustrerà e farà eseguire esercizi di tiro sempre più avanzati.  Appare pertanto evidente che la figura dell’Istruttore nell’ambito delle Sezioni Tiro a Segno Nazionali sia soltanto ed esclusivamente quella indicata e stabilita dalla UITS nell’Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITS.

Da ex-dirigente sezionale (2008-2018), mi permetto di affermare che sarebbe ancor più opportuno che consiglieri e presidenti seguano corsi abilitativi prima di potersi candidare, ma ciò non è applicabile perché la legge non lo prevede, perché le sezioni TSN, che NON SONO sezioni UITS ne diramazioni periferiche della stessa, giuridicamente sono associazioni sportive dilettantistiche ASD (ricomprese nel registro CONI), quindi indipendenti e autonome da UITS, nelle quali innanzi tutto vanno rispettati i principi costituzionali in materia di associazioni e democraticità, e poi quelli previsti dall'ordinamento sportivo, dagli statuti sociali e infine quelli federali e regolamenti vari.

Citazione
4. NORME DI LEGGE.
Una attenta analisi dell’art. 31 della L. 110/1975 evidenzia senza alcun dubbio come il rilascio della Licenza di Istruttore di Tiro, oggi di competenza del Comune, sia subordinato e possa avvenire solamente “previo accertamento della capacità tecnica (requisiti oggettivi) e dei requisiti soggettivi di cui all’art. 9” della stessa legge.  In modo altrettanto chiaro al comma successivo la Legge 110/1975 afferma che tale capacità tecnica è “presunta” esclusivamente nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle Sezioni del Tiro a Segno all’entrata in vigore della stessa L.110/1975.   Appare estremamente chiaro, pertanto, che la Legge 110/75 non conferisca ai Presidenti di Sezione TSN alcuna valutazione discrezionale nel definire autonomamente il possesso di “capacità tecniche” senza un accertamento (che Egli da Statuto non può svolgere autonomamente) certamente costituito invece dal superamento (mediante verifiche selettive standardizzate, teorico/pratiche) di uno specifico corso di qualifica organizzato dalla UITS e condotto con i propri docenti. Appare quindi aberrante e costituisce interpretazione errata della Norma, quella per la quale il Presidente di Sezione (peraltro socio volontario eletto e quindi non necessariamente qualificato Istruttore, con la frequenza degli appositi corsi, né necessariamente in possesso persino del Porto d’Armi rilasciato dalla Prefettura e/o dalla Questura per le rispettive competenze, ovvero del semplice Diploma di Uso e Maneggio delle stesse…) possa arrogarsi il diritto di stabilire senza alcun accertamento/parametro obiettivo che un socio abbia le Capacità Tecniche per svolgere le mansioni di Istruttore.
Tale possibilità, tra l’altro, non è prevista anche relativamente agli altri Contesti Formativi.
Inoltre, al comma successivo dell’art.31 sono gli “Istruttori delle Sezioni dell’Unione di Tiro a Segno Nazionale” che devono munirsi della apposita Licenza, pertanto, come già detto la figura dell’Istruttore, già dal 2011, risponde a precisi standard di riferimento UITS e non a determinazioni autonome dei Presidenti di Sezione. 

Tutta l'evidenza e le certezze che che lei nota nell'art.31 L.110/75, non mi trovano d'accordo e forse mi sfuggono per la mia differente preparazione ed esperienza che evidentemente non mi permettono di leggere e interpretare le norme al suo stesso modo.

Poi però, la vita e la realtà ci insegnano che sono i giudici a dare l'interpretazione spesso definitiva alle leggi.
I cittadini dovrebbero rispettarle e le forze dell'ordine vigilare affinché i cittadini le rispettino, possibilmente prevenendo i reati, capita con una certa frequenza che quando qualcuno cerca di sostituirsi ai giudici o interpreta a proprio modo le leggi, poi si ritrova spiazzato quando le sentenze demoliscono i castelli sostenuti delle interpretazioni pro-veritate.

Le mie osservazioni sulle sentenze di giustizia interna, che riguardano la sezione di Palermo, non mettono affatto in discussione le responsabilità oggettive dei dirigenti che evidentemente non si sono comportati correttamente e lealmente soprattutto nei confronti dei soci della medesima sezione, prima ancora che UITS, e non volevano in nessun modo sminuire l'attività del commissariale, ma dal mio punto di vista continuo a ritenere certe argomentazioni dei giudici federali, ingerenti e inappropriate.

Citazione
5. Responsabilità della gestione dell’Attività istituzionale.
In conclusione, l’art. 1 e art 2 dello Statuto delle Sezioni Tiro a Segno Nazionali, stabiliscono che la “Sezione è istituita per il perseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dalle relative norme di legge (D.L. 15/3/2010 n. 66; DPR 15/3/2010 n90; L.18/4/1975 n 110; Regio Decreto 18/6/1931 n.773; Regio Decreto 6/5/1940 n 635) e svolge i propri compiti sotto il Coordinamento e la Vigilanza della UITS nonché sotto il Controllo del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno. Appare quindi evidente come siano grandi e gravose le responsabilità in capo al Consiglio Direttivo ed al Suo Presidente in particolare. 
Pertanto, gli stessi Presidenti dovrebbero essere i primi ben contenti di avere degli strumenti normativi, Statuti TSN e UITS e Regolamenti UITS che li supportino nella Attestazione / Certificazione (Sinonimi – secondo il Vocabolario Treccani) delle capacità tecniche, richieste dalla Legge, venendo in loro aiuto l’accertamento effettuato dalle commissioni d’esame individuate dalla UITS e quindi rispondenti a criteri assoluti di obiettività serietà e professionalità. Infatti, non deve essere sottovalutato che l’Addestramento Istituzionale non è uno sport ma una attività formativa di primaria importanza, rivolgendosi ad Enti Pubblici e/o Privati impegnati in servizi di Sicurezza in favore della collettività (Agenti Polizia Locale e GPG), nonché ai cittadini a rischio o possessori di Armi presso le proprie abitazioni (difesa personale e abitativa), per gli eventuali riflessi di responsabilità diretta degli addestratori non qualificati Istruttori UITS ma scelti con criteri sicuramente soggettivi e discutibili dai Presidenti di Sezione con autonome valutazioni."
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Ribadisco, con me sulla formazione si sfonda una porta aperta, è tutta la vita che per necessità professionali studio e frequento corsi di abilitazione o aggiornamento.
Ma un corso non sarà mai in grado di stabilire se una persona è affidabile o meno o adeguata a un certo incarico o se questa, al di la del bagaglio di nozioni apprese, abbia poi realmente le capacità comunicative adeguate per svolgere al meglio la funzione di istruttore.

Molto spesso è proprio l'esperienza vissuta in prima persona a fare la differenza tra un bravo istruttore e uno meno bravo. Avere un attestato non è sufficiente.

Ma come da lei citato, e da me spesso scritto in questo forum e dichiarato anche in sedi istituzionali, la responsabilità dei dirigenti sezionali oggi richiede una preparazione e conoscenza del quadro normativo approfondita, e a differenza di qualche decennio fa non ci si può più permettere di acquisire certe competenze sul campo, i tempi sono cambiati, ma le persone no, e spesso la ragione della politica vince su quella del BUON SENSO da lei citato.
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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #178 il: Marzo 13, 2020, 18:13:32 pm »
dissento... a mio avviso nessuna legge è cambiata tanto da dare un interpretazione diversa dell'art.31 della 110/75
qui occorre richiamarsi alla gerarchia delle fonti (concetto che viene insegnato nei corsi istituzionali UITS):
L’art. 31 L.110/75. Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno così si esprime:
Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto [ oggi dell’amministrazione comunale, ex art 163, co. 1 lett. g, D.Lvo 112/98], da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9”.
Sul come dovesse essere accertata la capacità tecnica di cui all’art 9 si è pronunciata la richiamata circ. min. int. del 24.06.93 (ad oggi non emendata) la quale ha demandato al presidente la dichiarazione di esperienza e competenza, come alternativa alla altrimenti sottomissione all’esame presso la CTPE.
Rimettendo quindi la palla al Presidente di Sezione come, in base a quali parametri oggettivi, il presidente certifica allora?
Il busillis sta qui e, del resto, per quanto è stato già in parte detto nei messaggi precedenti, non sempre il presidente è in grado di  valutare quanto ne sappia veramente il candidato sui vari aspetti delle varie forme di tiro -soprattutto quello istituzionale- (esempio al volo: quanti presidenti possono dichiarare che i loro istruttori sappiano maneggiare il fucile a pompa cal 12 per le esigenze addestrative di cui al D.M. 269/2010 delle GPG quando magari neanche si fa uso di cal. 12 nel loro poligono?) a tacer d’altro dei casi in cui si vada a simpatie…
Ma il presidente, come in qualche modo abbiamo già ricordato, nella scelta dei parametri normativi  (che diano oggettività al suo agire e lo salvino da accuse di parzialità) non ha autonomia assoluta, perché le sezioni sono soggette (da ultimo, in senso normativo gerarchico / temporale) a norme interne a lui sovraordinate quali quelle statutarie, federali e sezionali, che nella gerarchia delle fonti del diritto debbono comunque essere osservate quando non in contrasto con quelle nazionali.
Oggi l’art 44 dello statuto TSN tipo prevede che:
“1. L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, ……., deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e nell'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti, di tutte le disposizioni in materia, emanate dal CONI, dall'UITS e dal Consiglio Direttivo della Sezione.
2. I tecnici di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici UITS, e che dimostrino una particolare esperienza
”.

E l’art 45 dice che:
Il Presidente della Sezione provvede alla nomina dei Direttori, Istruttori e Commissari di tiro, da scegliersi tra coloro che sono iscritti volontari presso la Sezione, in possesso dei requisiti e della necessaria capacità tecnica, e/o, ove previste, le abilitazioni stabilite dall’UITS…
Quindi le prime regole che, partendo gerarchicamente dal basso e dalle temporalmente più recenti (lo jus superveniens), il presidente deve rispettare sono questi ultimi artt 44 e 45 del 2015, non in contrasto con la L. 110/75 evocata e che quindi fanno concludere che, per diventare istruttore /direttore di tiro con licenza comunale, occorra la previa frequentazione e superamento dei corsi UITS come elemento di accertamento della capacita' tecnica di cui all’art 31 L. 110/75, (del resto diversamente da ultimo verrebbe anche da chiedere: “se non servono a nulla che li fanno a fare?”).

Continuo a dubitare che una norma di carattere regolamentare possa alterare ciò che viene stabilito dalla legge (sovraordinata gerarchicamente)

Stando a quanto scritto sopra, il presidente che fa prendere la licenza da istruttore o direttore di tiro, a soci iscritti alla sezione da pochi anni, oppure mette in servizio un neo istruttore fresco di corso ma scevro di esperienza come lo qualifichiamo?

Basta il "pezzo di carta" federale per scaricare un po' di responsabilità? E' a questo che serve il corso e l'inserimento nell'albo?

Per esperienza personale ho visto negare la possibilità di fare il DT o l'istruttotre a soci con adeguata anzianità ed esperienza, così come conosco soci volontari decisamente "esperti" che hanno declinato cortesemente l'invito a diventare DT o istruttore, perché ampiamente coscienti delle responsabilità derivanti, per poi averne visti altri con 1/2 anni di frequentazione raccogliere con grande facilità e spensieratezza l'incarico.

Ecco che allora forse ci stiamo accapigliando per un non problema, perché in realtà il tutto alla fine rischia di essere solo un pro-forma... e allora a me vien da dire, almeno cerchiamo di rispettare l'art.31 per quello che è, e cerchiamo di stare nel semplice... ma a quanto pare l'ufficio complicazione affari semplici deve metterci lo zampino
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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #179 il: Marzo 13, 2020, 18:27:57 pm »
dissento... a mio avviso nessuna legge è cambiata tanto da dare un interpretazione diversa dell'art.31 della 110/75
qui occorre richiamarsi alla gerarchia delle fonti (concetto che viene insegnato nei corsi istituzionali UITS):
L’art. 31 L.110/75. Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno così si esprime:
Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto [ oggi dell’amministrazione comunale, ex art 163, co. 1 lett. g, D.Lvo 112/98], da rilasciarsi previo accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9”.
Sul come dovesse essere accertata la capacità tecnica di cui all’art 9 si è pronunciata la richiamata circ. min. int. del 24.06.93 (ad oggi non emendata) la quale ha demandato al presidente la dichiarazione di esperienza e competenza, come alternativa alla altrimenti sottomissione all’esame presso la CTPE.
Rimettendo quindi la palla al Presidente di Sezione come, in base a quali parametri oggettivi, il presidente certifica allora?
Il busillis sta qui e, del resto, per quanto è stato già in parte detto nei messaggi precedenti, non sempre il presidente è in grado di  valutare quanto ne sappia veramente il candidato sui vari aspetti delle varie forme di tiro -soprattutto quello istituzionale- (esempio al volo: quanti presidenti possono dichiarare che i loro istruttori sappiano maneggiare il fucile a pompa cal 12 per le esigenze addestrative di cui al D.M. 269/2010 delle GPG quando magari neanche si fa uso di cal. 12 nel loro poligono?) a tacer d’altro dei casi in cui si vada a simpatie…
Ma il presidente, come in qualche modo abbiamo già ricordato, nella scelta dei parametri normativi  (che diano oggettività al suo agire e lo salvino da accuse di parzialità) non ha autonomia assoluta, perché le sezioni sono soggette (da ultimo, in senso normativo gerarchico / temporale) a norme interne a lui sovraordinate quali quelle statutarie, federali e sezionali, che nella gerarchia delle fonti del diritto debbono comunque essere osservate quando non in contrasto con quelle nazionali.
Oggi l’art 44 dello statuto TSN tipo prevede che:
“1. L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, ……., deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e nell'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti, di tutte le disposizioni in materia, emanate dal CONI, dall'UITS e dal Consiglio Direttivo della Sezione.
2. I tecnici di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici UITS, e che dimostrino una particolare esperienza
”.

E l’art 45 dice che:
Il Presidente della Sezione provvede alla nomina dei Direttori, Istruttori e Commissari di tiro, da scegliersi tra coloro che sono iscritti volontari presso la Sezione, in possesso dei requisiti e della necessaria capacità tecnica, e/o, ove previste, le abilitazioni stabilite dall’UITS…
Quindi le prime regole che, partendo gerarchicamente dal basso e dalle temporalmente più recenti (lo jus superveniens), il presidente deve rispettare sono questi ultimi artt 44 e 45 del 2015, non in contrasto con la L. 110/75 evocata e che quindi fanno concludere che, per diventare istruttore /direttore di tiro con licenza comunale, occorra la previa frequentazione e superamento dei corsi UITS come elemento di accertamento della capacita' tecnica di cui all’art 31 L. 110/75, (del resto diversamente da ultimo verrebbe anche da chiedere: “se non servono a nulla che li fanno a fare?”).


Qui occorre essere seri e non prenderci per i fondelli.

Possiamo citare tutto ciò che riteniamo opportuno ma l'importante è saper leggere.

Le sezioni dell' Unione di tiro a segno nazionale (acronimo UTSN) non esistono perché non esiste il soggetto UTSN.

L'UITS non è l'UTSN di cui all'articolo della 110/75 sotto riportato.






Art. 31. Vigilanza sulle attività ditiro a segno

 

Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

La capacità tecnica e' presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiroa segno all'entrata in vigore della presente legge. 

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;

b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativadescrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbricae nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18giugno 1931, n. 773;

c) il registro di carico e scarico per le munizioni, conl'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;

d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmenteannotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro,con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonchédegli orari di inizio e di conclusione delle singoleesercitazioni.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti adogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblicasicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogniqualvolta procedono al loro esame.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabilidell'osservanza delle disposizioni del primo commadell'articolo 20 della presente legge.

La vidimazione della carta di riconoscimento previstadall'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e'attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezzache vi procede secondo le competenze stabilite dagliarticoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblicasicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettiviprescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, iltrasgressore degli obblighi di cui al presente articolo epunito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammendada lire duecentomila a lire un milione.
« Ultima modifica: Marzo 13, 2020, 18:30:29 pm da VENDETTA »