Ho fatto un pò di ricerche, in attesa di altri pareri illuminati ti posto questo.
MINISTERO DELL'INTERNO - Risposta a Quesito
Messaggio
557/13.20013-10171(1) Roma, 31 marzo 2004
Rif. Prot. n. 3297/31314/Area 1 del 5.11.2003
Oggetto: detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito.
Con la nota sopra distinta, codesto U.T.G. ha chiesto chiarimenti in ordine al rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo in numero superiore ai limiti stabiliti all'art. 97 reg. esec. Tulps, nei confronti dei soggetti che svolgono attività agonistica di tiro e, in particolare, se nella fattispecie sia possibile il rilascio della licenza di deposito esplosivi di cui al richiamato art. 97.
Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare, dalla lettura del primo comma dell'articolo 97 suddetto: "possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza...omissis...un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce per pistola o rivoltella e un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza", che il legislatore ha utilizzato il termine deposito anche in relazione alla "mera" detenzione delle cartucce.
Sembra, quindi, potersi ritenere che le disposizioni di cui all'art. 97, in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma: "Per tenere in deposito...omissis...cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge", si riferiscano a un deposito "sui generis" e non al deposito di esplosivi in appositi locali, adibiti a tale scopo e soggetti a determinate prescrizioni (allegato B reg. Tulps), tra cui i requisiti di sicurezza determinati dalla commissione tecnica (provinciale) di cui all'art. 49 del citato T.U..
Pertanto, laddove la richiesta sia adeguatamente motivata, (per esempio, nel caso in cui il richiedente svolga attività di istruttore di tiro o partecipi a livello agonistico a gare di Tiro a segno) potrà rilasciarsi la specifica licenza che autorizzi il deposito del maggior quantitativo di munizioni. Con riferimento a tale ultimo aspetto, atteso che le istanze di autorizzazione in argomento riguardano, perlopiù, cartucce per pistola (il limite di 1.500 posto dall'art. 97 per le munizioni da fucile da caccia, difatti, sembra soddisfare ampiamente le esigenze dell'utenza), appare adeguato, comunque, autorizzare il deposito di tali cartucce non oltre il limite massimo di 1.500. È evidente che per tale deposito, all'interno della privata abitazione, non risulta "tecnicamente" la necessità di un apposito locale. Le cartucce, infatti, potranno essere custodite in idoneo contenitore atto a garantirne l'integrità e la non accessibilità, ferma restando la facoltà dell'autorità di P.S. di porre particolari prescrizioni in relazione alla loro custodia. Sulla problematica in argomento, in occasione di due analoghi quesiti, si è espressa anche la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, nella seduta del 17.04.2002, di cui si allega il relativo parere. Si rappresenta, per completezza, che questo ufficio, con l'allegata circolare 559/C.16105.XV.H.MASS(39), datata 27.3.1999, ha già richiamato la possibilità di rilascio della licenza prefettizia surrichiamata (in relazione agli artt. 50 Tulps e 97/3° del relativo regolamento), per maggiori quantitativi (di cartucce) detenibili.
Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale Cazzella.
Trasporto di munizioni in deposito
Circolare 557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006 - Detenzione di munizioni per arma corta - Limiti art. 97 Reg. Tulps.
Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale - Area armi ed esplosivi - Settore I - Roma,
Con nota n. prot. 15328.25402.2006/area I del 4 c.m., codesta prefettura ha chiesto di conoscere se la licenza che autorizza il deposito di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 Tulps rilasciata ai soggetti che svolgono attività agonistica di tiro possa contestualmente autorizzare anche il trasporto delle cartucce stesse da parte dei predetti che, generalmente, si trovano nella necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce superiore a quello consentito.
Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, ad oggetto "detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito", si ritiene che, anche tenuto conto delle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 Tulps e 97 reg. esec. Tulps, possa altresì autorizzare il titolare al trasporto delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo massimo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente, che si ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600 cartucce.
Peraltro, la possibilità di racchiudere in un'unica licenza prefettizia l'autorizzazione alla detenzione e al trasporto di munizioni è stata già a suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171 (1) del 1° ottobre 1992.
Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda autorizzare anche il relativo trasporto, questo deve essere espressamente indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto trasporto, finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva, può essere effettuato solo da coloro che siano in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle forze di polizia, un'iscrizione in corso di validità a una sezione del Tiro a segno nazionale ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso delle armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 del Tulps.
Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici e a coloro i quali hanno interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006, l'estensione dell'autorizzazione al trasporto di cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l'attività sportiva.
Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale - Dr.Cazzella