Quale legge? La L. 14/78?
Intendi la sentenza TAR sul ricorso numero di registro generale 10730 del 2017 del 03.06.2019?
Quest’ultima ha statuito (con la classica valenza che ha ogni sentenza secondo il diritto italiano di civil law, ovvero impugnabile e comunque statuente per quel caso, ma non necessariamente avente forza di precedente assoluto) sulla base dei fatti e delle norme al 2016: L. 14/78 (che prevede il limite di due mandati dei vertici degli enti pubblici) e semmai lo statuto UITS 2018 approvato il 21.02.2018.
Il problema è che alla L. 14/78 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici in GU Serie Generale n.31 del 01-02-1978) è sopravvenuta la L. 8/2018 (Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica in (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2018), che quindi ha il doppio carattere di jus superveniens e lex specialis, ovvero 1) norma di diritto sopravvenuta e 2) con carattere di specialità rispetto alla precedente norma che regolasse una certa stessa materia.
In forza di questi due parametri se la L. 8/2018 dice che per gli organi del CONI e FSN sono previsti 3 mandati la L. 14/78, che è genericamente regolante gli enti pubblici e precedente alla 8/2018, è destinata a soccombere.
Alla stessa stregua l’art 60 del DPR 90/2010 pare destinato a soccombere (abrogazione/modifica implicita) alla luce della sopravvenienza della L. 8/2018 poiché jus superveniens e norma di rango superiore (la legge rispetto al DPR).
Quanto allo statuto vigente esso è oggetto di prossimo emendamento, non a caso proprio a mente delle ulteriori recenti modifiche del quadro normativo del diritto sportivo (CONI in primis) ma di fronte a cui peraltro le sezioni TSN, in forza del loro inquadramento giuridico (non sono organi territoriali del CONI né dell’UITS per espressa previsione dello statuto UITS vigente – vds. art 8 statuto UITS 2018 e del medesimo art. 8 della bozza all’esame attuale del MinDifesa; né tantomeno del DPR 90/2010, art. 61), non sono destinate a subirne per intero gli effetti.
Quindi, considerando che l’art 2 L. 8/2018 (citato poco sopra da Enyo) prevede il NUOVO limite di 3 mandati (per presidenti e membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché, prima ancora , degli organismi del CONI e delle FSN, così come degli Enti di Promozione Sportiva, tutte realtà giuridiche nelle quali NON rientrano i TSN), ebbene a quello occorre guardare.
A chiosa, pertanto, pare che la volontà di imporre il limite dei tre mandati anche agli organi sezionali TSN non poggi su norme di legge ma, evidentemente, su altre …volontà ed esigenze.
Per quanto concerne il quesito a chi spetti la funzione pubblica istituzionale nei TSN: può farsi riferimento agli artt. 357, 2° co. C.P. per i presidenti/V. Presidenti (in quanto firmatari dei DIMA e PIMA) e 359, 1° co. n. 2 C.P. per gli istruttori/direttori di tiro (in quanto attuanti i corsi DIMA e PIMA, poiché in possesso di necessaria e speciale licenza tecnica di P.S., abilitante a quelle speciali funzioni).
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 8
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica. (18G00026) (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018
Art. 2
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione
del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le
pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli
organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono
svolgere piu' di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la
rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu'
ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio
provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di
voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le
concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero
delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero
comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive
nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri
statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina
un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla
data della nomina.
Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di
mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli
effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di
cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione
sportiva, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi
delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate».
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 16 del citato decreto legislativo
n. 242 del 1999, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate). - 1. Le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate sono
rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del
principio di democrazia interna, del principio di
partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque
in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate prevedono le procedure
per l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu'
di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la
rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire
una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce,
con proprio provvedimento, i principi generali per
l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al
fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di
deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle
deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero
comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate non
adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il
CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi
provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.
Gli
statuti delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate possono prevedere un numero
di mandati inferiore al limite di cui al presente comma,
fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in
vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica
anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai
presidenti e ai membri degli organi direttivi delle
strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline associate.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere
garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta
per cento del totale dei loro componenti, di atleti e
tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita'
o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo
decennio alla federazione o disciplina sportiva
interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli
statuti delle singole federazioni e discipline associate. A
tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza
di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la
presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e
controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina
associata nei confronti delle articolazioni associative
interne alla propria organizzazione.».