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Nel cosiddetto “decreto del fare”, che dovrebbe fungere da rilancio per l’economia nazionale (decreto convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta ufficiale 194 del 20 agosto), c’è anche una misura che riguarda poligoni e campi di tiro. Come è noto, uno dei problemi più gravi che si siano trovati a fronteggiare negli ultimi anni poligoni e campi di tiro è l’inquinamento acustico. Per fornire una via d'uscita, nell’articolo 25 del “decreto del fare”, al punto 11-quater, è stata inserita una modifica alla legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 447/95), che consentirà di emanare appositi decreti di deroga per l’inquinamento acustico generato da “luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile”. È una cosa indubbiamente positiva, che probabilmente potrà salvare dalla chiusura o dal drastico ridimensionamento molti poligoni e campi di Tiro a volo. Va anche detto, però, che la formulazione adottata per questa clausola-salvagente sembra proprio concepita appositamente per escludere dalla scappatoia i campi di tiro dinamico. Ancora una volta, una occasione perduta per il mondo del tiro di “fare quadrato” senza distinzioni, senza se e senza ma. Ancora una volta, gli interessi particolari di bottega prevalgono sull’interesse generale. Amaro il commento di Mauro Vignola, presidente dell’Associazione nazionale poligoni privati: “una misura assolutamente assurda, quasi che possa considerarsi ammissibile l’esistenza di una fonte di rumore di serie A e una di serie B. Il rumore di uno sparo è uguale per tutti, che si tratti di attività olimpica, sportiva non olimpica oppure istituzionale”.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico
11. Regolamenti di esecuzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
Non capisco di che cosa si preoccupano