Leggete cosa e pensa il legiferatore in merito al riordino
ARTICOLO 134
Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali
La norma, in esame delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici nazionali. In particolar modo la disposizione prevede:
· l’emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione, entro di 180 giorni dall’entrata in vigore del testo, autorizzati a intervenire direttamente in materia di riordino, trasformazione o soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture amministrative pubbliche statali, nel quadro di una serie di principi e criteri direttivi individuati dalla stessa disposizione, trai quali quello del trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni degli enti soppressi (comma 1);
Si rileva che in tema di razionalizzazione degli enti pubblici, il comma in esame ha un immediato precedente nell’art. 1, comma 482 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, a sua volta ha apportato diverse modificazioni alla disciplina pre-vigente, di cui all’art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
Il comma in esame limita, peraltro, il proprio ambito di applicazione all’area statale, laddove la finanziaria per il 2007 si riferiva in modo più ampio ad “enti ed organismi pubblici”, nonché a “strutture amministrative pubbliche”.
Il successivo comma 483, a sua volta, ha disposto che dall'attuazione del comma 482 debba derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
· l’individuazione di una serie di enti, elencati nell’allegato A al provvedimento in esame, da considerare comunque soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al comma 1. Si prevede, inoltre, che le funzioni, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale di tali enti soppressi ex lege, siano attribuite – con regolamenti di delegificazione adottati con le medesime procedure di cui al comma 1 - all’amministrazione avente competenza primaria in materia (comma 3).
E’ disposto, inoltre, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri[211], sia disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi del comma 1 e che, sui medesimi schemi di decreto sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (commi 4 e 5);
· la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’attuazione delle disposizioni esaminate deve derivare un miglioramento dell’indebitamento netto non inferiore a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della L. n. 296/2006 e tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell’articolo 28 della L. n. 448/2001. Nel caso d’accertamento di minori economie, si devono ridurre le dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati applicando il comma 621, lett. a) dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 (comma
.
Si rileva che l’art. 1, comma 621, lett. a) della legge finanziaria 2007, prevede che al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 483, in caso di accertamento di minori economie, si provveda alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della L. n. 468/1978, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483.
Allegato A (Art. 134, comma 3)
1. Ente italiano per la montagna (EIM); istituito con L. n. 296/2006, art. 1, comma 1279.
2. Istituto agronomico per l’Oltremare (IAO); istituito con r.d.l. n. 2205/1938, convertito con modificazioni con L. n. 737/1939.
3
. Unione italiana di tiro a segno (UITS); istituita con r.d.l. n. 2430/1935, convertito con L. n. 1143/1936. 4. Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI); istituita con r.d.l. n. 2352/1926, convertito con L. n. 261/1928.
5. Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); istituito con D. Lgs. C.p.S. n. 281/1947.
6. Ente irriguo umbro toscano; istituito con L. n. 1048/1961
7. Unione Accademica Nazionale (UAN); istituita con r.d. n. 2895/1923
8. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»; istituita con r.d.l. n. 1447/1937, convertito con L. n. 2254/1937.
9. Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA); istituita con r.d. n. 1585/1937
10. Opere laiche palatine pugliesi; istituite con r.d.l. n. 359/1936, convertito con L. n. 1000/1936
11. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».
12. Pio istituto elemosiniere.
Si rileva che, nel corso della trattazione del ddl al Senato, sono stati espunti da tale elenco i seguenti enti: Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), istituito con L. n. 505/1995; la Lega navale italiana (LNI), istituita con r.d. n. 48/1907; la Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con r.d. n. 354/1938; l’Ente nazionale risi, istituito con r.d.l. n. 1237/1931, convertito con modificazioni con L. n. 1783/1931; l’Istituto Beata Lucia di Narni.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica, riferita all’originario testo dell’articolo in esame non considera la norma. Nel corso della trattazione del ddl al Senato, in relazione all’emendamento governativo n. 82.9 che ha espunto, dall’elenco di cui allegato A, la Lega navale italiana (LNI) e l’Ente nazionale risi, la relativa RT sostiene che ciò non esclude, in sede di emanazione dei regolamenti attuativi dell’art. 134, la possibilità di riordino di tali enti, e che il comma 8 dell’art. 134, prevede, comunque, che in caso di accertamento di minori economie, rispetto agli obiettivi previsti di miglioramento dell’indebitamento netto, si applichi la clausola di salvaguardia di cui al comma 621, lett. a) dell’art. 1 della citata L. 296/2006 (taglio lineare agli stanziamenti degli enti pubblici).
Al riguardo, considerato che la procedura per la soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici nazionali delineata al comma 1 della disposizione in esame, riproduce il contenuto normativo dell’analoga misura prevista all'articolo 1, comma 482, della L. 296/2006, (legge finanziaria 2007), scontando il medesimo effetto sui saldi relativi al 2008, al 2009 ed agli anni seguenti, appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi su quali siano stati, nell’anno in corso, i risparmi conseguiti, e sulle ragioni della riformulazione di tale dispositivo, che avrebbe dovuto produrre i suoi effetti già nel primo anno di attivazione (2007). Ciò anche alla luce del fatto che l'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge finanziaria 2007 - il cui contenuto normativo viene anche in tal caso rinnovato dal comma 8 della disposizione in esame - ha previsto, al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 483, che, in caso di accertamento di minori economie, si provveda alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483.
Stante, inoltre, la previsione, del trasferimento all’amministrazione che riveste preminente competenza in materia, delle funzioni degli enti, degli organismi e delle strutture soppressi, sia per effetto dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 1, sia ex lege (comma 3), appare opportuno che il Governo escluda che da tale trasferimento di funzioni possano derivare oneri per la finanza pubblica.
Non ho parole
Ciao