UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE D’APPELLO
N.R.G. 6/2020
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 1 dicembre 2020, la Corte d’Appello Federale così
composta:
Avv. Bernardo De Stasio Presidente
Avv. Fabio Pennisi Componente
Avv. Lorenzo Aureli Componente Relatore
ha deliberato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento instaurato con reclamo proposto dall’Ing. Paola Buscaglia in data 30.10.2020 avverso la
presentazione delle candidature ed all'esercizio di voto per le elezioni sezionali del 24/25 Ottobre 2020 tenutesi presso la Sezione TSN Palermo
FATTO
1 - Con atto ritualmente trasmesso alla UITS in data 29.10.2020 l’Ing. Paolo Buscaglia ha proposto reclamo
avverso la presentazione delle candidature ed all'esercizio di voto per le elezioni sezionali tenutesi presso la
Sezione TSN Palermo in data 24/25 Ottobre 2020.
2 - In data 3.11.2020 il Commissario straordinario della Sezione TSN Palermo inoltrava alla UITS le proprie
osservazioni al reclamo dell’Ing. Paolo Buscaglia.
3 - Con provvedimento del 12 novembre 2020 il Presidente della Corte d’Appello Federale fissava l’udienza
di trattazione e discussione in Camera di Consiglio non partecipata per il giorno 1 dicembre2020 nel rispetto
delle procedure temporanee di svolgimento delle udienze approvate dall’UITS in data 26 maggio 2020 con
prot. n. 4566.
4 - All’esito della predetta udienza il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
1- Il Collegio ritiene il reclamo proposto dall’Ing. Paolo Buscaglia in parte inammissibile e comunque
infondato nel merito per le ragioni che di seguito si espongono.
2 - Il reclamo oggetto di disamina e, più in particolare, le doglianze concernenti la presenza di iscritti d’obbligo (sub 1) e di soci promozionali (sub 3) nelle liste elettorali appaiono innanzitutto improcedibili e/o inammissibili in quanto trattasi di doglianze che dovevano essere preventivamente esperite con ricorso innanzi alla
Commissione elettorale ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno
Nazionale.
La norma in questione - rubricata “Ricorsi” - invero, prevede espressamente che “...gli iscritti volontari, in
regola con il tesseramento, possono presentare formale ricorso, adeguatamente motivato, alla Commissione
elettorale, avverso l’elenco ufficiale degli aventi diritto a voto. Il ricorso, sia per omesso che per errato inserimento nell’elenco degli aventi diritto a voto, deve essere proposto alla Commissione elettorale, a pena
di inammissibilità, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto a voto. La
Commissione elettorale, esaminati gli atti ed effettuati gli accertamenti del caso, decide in via definitiva ed
inappellabile, entro 5 giorni dalla data di ricevimento del ricorso...”.
A sua volta, l’art. 34, comma 5. dello Statuto UITS 2018 stabilisce che “...la Corte di Appello Federale decide,
altresì, in unico grado, in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle
candidature, al riconoscimento e all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee nazionali e periferiche e
sezionali elettive ed è competente per i ricorsi avverso la validità delle Assemblee nazionali secondo le
modalità e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia...”.
Alla luce del combinato disposto qui riportato, dunque, sembra doversi ritenere che la preventiva proposizione del ricorso innanzi alla Commissione elettorale nel termine di 3 (tre) giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto a voto sia condizione di procedibilità per la successiva proposizione di censure innanzi alla Corte di Appello Federale aventi ad oggetto la composizione nell’elenco degli aventi diritto al voto.
Il su riportato art. 16 dello Statuto sezionale, del resto, sanziona espressamente con l’inammissibilità quelle
iniziative proposte successivamente alla scadenza del termine di 3 giorni previsto dalla stessa norma.
In tale prospettiva, quindi, ritenere che chi abbia interesse a contestare l’elenco ufficiale degli aventi diritto al
voto possa poi adire la Corte di Appello Federale senza aver previamente esperito il ricorso alla Commissione elettorale equivarrebbe a svuotare di ogni significato e portata il disposto del su riportato art. 16 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale.
Nella specie, dalla disamina della documentazione versata in atti non risulta che l’Ing. Buscaglia abbia
preventivamente adito la Commissione elettorale al fine di contestare la composizione delle liste elettorali; al
contrario, il reclamante fa riferimento ad un preventivo ricorso proposto nei termini dal socio sig. Guglielmo
Canino e respinto dalla Commissione elettorale.
Sotto tale profilo, dunque, il Collegio ritiene le doglianze concernenti la presenza di iscritti d’obbligo (sub 1)
e di soci promozionali (sub 3) nelle liste elettorali improcedibili e/o inammissibili.
3 - Ciò premesso, il Collegio ritiene comunque le censure proposte dall’Ing. Buscaglia in parte inammissibili
anche sotto altri profili e comunque infondate nel merito.
4 - Con il primo motivo di doglianza il reclamante assume che nell’ambito della lista degli elettori pubblicata
dalla Sezione TSN Palermo sarebbero stati inseriti n. 13 nominativi che oltre ad essere soci volontari avrebbero avuto anche la qualifica di iscritti d’obbligo.
Di talché - assume l’Ing. Buscaglia - non essendo consentito disporre di entrambe le qualifiche, tali soggetti
non avrebbero potuto essere inseriti nella lista degli elettori.
4.1 - La doglianza - al di là del profilo di inammissibilità già innanzi evidenziato - è in primo luogo
inammissibile anche sotto altro profilo.
Come ripetutamente chiarito dal Giudice amministrativo, invero, nel giudizio riguardante operazioni elettorali il principio della c.d. “prova della resistenza” non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, se l’illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali,
sicché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi (cfr., tra
le altre, ons. Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5670).
Orbene, ritiene il Collegio che con la doglianza in esame il reclamante non abbia superato tale prova di
resistenza.
Con tale censura, invero - come innanzi dedotto - l’Ing. Buscaglia si duole del fatto che nelle liste elettorali
sarebbero stati inseriti n. 13 nomintivi che oltre ad essere soci volontari avrebbero avuto anche la qualifica di
iscritti d’obbligo.
Il reclamante, tuttavia, nella consultazione elettorale in questione ha ottenuto complessivamente n. 15 voti; a
sua volta l’ultimo dei candidati eletti ha ottenuto n. 64 voti.
Di talché - anche eliminando dalle liste elettorali i n. 13 candidati asseritamente privi di legittimazione attiva
- in ogni caso l’Ing. Buscaglia non potrebbe ottenere alcun vantaggio da tale statuizione, non potendo
comunque aspirare ad ottenere l’elezione alla carica ambita.
Sotto tale profilo, dunque, occorre rilevare l’inammissibilità - per carenza di interesse - della doglianza in
esame.
4.2 - Al di là di quanto precede, peraltro, il Collegio ritiene la censura priva di fondamento nel merito.
L’art. 9, comma 5, dello statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale, infatti, stabilisce che “...partecipano
all'Assemblea, con diritto al voto, tutti gli iscritti volontari alla Sezione che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età, che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione più alta e con il tesseramento per
l’anno in corso e che non siano stati esclusi dall’attività sociale per motivi disciplinari e/o sportivi...”.
Il successivo art. 12, comma 1, del medesimo Statuto - rubricato “Elettorato attivo” - prevede poi che “...sono elettori tutti i maggiorenni iscritti volontari alla Sezione da almeno 12 mesi, che non siano esclusi dalle attività per motivi disciplinari e siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione e tesseramento.
Possono altresì partecipare con diritto di voto i tesserati UITS presso qualsiasi Sezione e associati alla Sezione da almeno 12 mesi...”.
Quindi, il comma 3 della medesima norma statutaria dispone che “...in ogni regime commissariale, fermi
restando gli altri requisiti, i termini di cui al comma 1 sono ridotti a 90 giorni...”.
Sulla scorta di quanto precede, dunque, non vi è dubbio che possono far parte dell’elettorato attivo tutti i soci
volontari iscritti alla Sezione da almeno 12 mesi (termine ridotto a 90 giorni - come nella specie - in regime
commissariale) che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in regola con il pagamento delle
quote dovute, senza che a ciò possa ostare il possesso di una doppia qualifica quale quelle di socio obbligatorio e socio volontario.
Già sotto tale profilo, dunque, ben si palesa l’infondatezza della censura.
4.3 - Ma vi è di più. L’art. 5, comma 1, lett. c) dello Statuto delle sezioni e il punto 3 del Manifesto UITS 2020, invero, stabiliscono espressamente che “...l’iscritto d’obbligo che intende iscriversi quale iscritto volontario in una delle categorie di tesseramento UITS è tenuto al pagamento della differenza tra la quota di iscrizione obbligatoria e quella volontaria e al versamento della quota di tesseramento UITS...”.
Non solo, dunque, il complesso delle norme applicabili alla fattispecie non prevede in alcun modo che l’iscritto d’obbligo non possa avere altresì la qualifica di iscritto volontario potendo così partecipare alla vita associativa senza limitazioni di sorta, ma sia lo Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale che il manifesto UITS 2020 prevedono espressamente la facoltà per i soci d’obbligo di acquisire in ogni momento la qualifica e lo status di iscritto volontario, con ogni conseguenza sulla possibilità di esercitare le relative prerogative sussistendone i termini.
4.4 - Nella specie il reclamante non ha sollevato alcuna questione sull’effettiva data di acquisizione della
qualifica di soci volontari dei n. 13 nominativi aventi anche la qualifica di socio d’obbligo, non essendo
pertanto possibile alcuna valutazione al riguardo.
Di qui la complessiva - oltre ché inammissibilità - infondatezza della censura.
5 - Il reclamante assume poi che la convocazione elettorale sarebbe affetta da “...elementi di pesante
irregolarità...”; a dire dell’Ing. buscaglia, invero, la circostanza che con l’avviso di convocazione l’apertura
del seggio elettorale, nel primo giorno di consultazioni, fosse subordinata alla presenza della metà più uno dei totale dei soci volontari avrebbe costituito un’illegittima limitazione inducendo gli elettori ad una notevole confusione sulla effettiva data ed orario delle votazioni.
Anche tale doglianza risulta infondata.
L’art. 9 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale dispone che l'Assemblea ordinaria deve essere
convocata per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti o del Revisore, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, ove istituito, del Rappresentante degli Atleti
e del Rappresentante dei Tecnici.
Il comma 4 di tale disposizione prevede poi che “...l'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e
l'ora dell'Assemblea, in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. La seconda
convocazione deve essere fissata non prima di 24 ore dalla prima convocazione. L’Assemblea dovrà essere
convocata presso la sede della Sezione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione...”.
A sua volta, il comma 6 della medesima disposizione statutaria prevede che “...l'Assemblea è validamente
costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale degli iscritti volontari. L'Assemblea
è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice...”.
Orbene, alla luce del quadro normativo innanzi riportato non si rileva alcun profilo di fondatezza della
doglianza in esame; dalla documentazione versata in atti, del resto, risulta che l’Assemblea sia stata
correttamente convocata in prima convocazione per la data del 24 ottobre 2020 e in seconda convocazione per la data del 25 ottobre 2020.
Non essendo stata raggiunta la presenza minima della metà più uno degli aventi diritto alla prima
convocazione, la consultazione è stata rinviata alla seconda convocazione del 25 ottobre 2020 tenutasi a più di 24 ore dalla precedente.
Inoltre - sebbene quanto sopra appaia sufficiente ad evidenziare l’infondatezza delle doglianza - occorre
rilevare che, a quanto consta, i n. 21 soci presenti alla prima convocazione di sabato 24 ottobre 2020 abbiano
poi regolarmente esercitato il proprio diritto di voto nel corso della seduta elettorale del 25 ottobre 2020.
Anche tale censura risulta dunque infondata.
6 - L’Ing. Buscaglia assume poi che la lista elettorale approvata in data 3 ottobre 2020 e successivamente
integrata in data 7 ottobre 2020 sarebbe invalida in quanto contenente n. 51 elettori avernti la qualifica di
iscritti volontari promozionali.
Orbene - al di là della improcedibilità e/o inammissibiiltà della doglianza in ragione di quanto innanzi dedotto in ordine al mancato preventivo esperimento del ricorso di cui all’art. 16 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale - il Collegio ritiene anche tale censura destituita di fondamento.
6.1 - Come innanzi riportato, le norme statutarie prevedono che possano esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti volontari maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota annuale di
iscrizione e tesseramento.
A sua volta, l’art. 45, comma 2, lett. b) dello Statuto UITS prevede l’attribuzione del diritto di voto in assemblea a tutti gli iscritti maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla Sezione TSN di appartenenza nella misura più elevata tra quelle previste per le varie categorie di iscritti (sussitono n. 2 categorie suddivise in obbligati e volontari che, per l’anno 2020, hanno corrisposto, rispettivamente, una quota pari ad € 13,13 ed € 40,00).
Orbene, il socio iscritto volontario promozionale è un socio volontario della sezione che corrisponde una quota per il tesseramento in forma ridotta (promozionale appunto) ma che - a differenza del socio obbligato -
corrisponde regolarmente la quota sociale più alta (in termini economici) di iscrizione annuale alla Sezione
TSN di appartenenza.
In tale contesto, quindi, il Collegio non condivide l’assunto del reclamante ritenendo i soci iscritti volontari
promozionali in possesso del diritto di voto al pari degli iscritti volontari non promozionali.
7 - Da ultimo il reclamante si duole della circostanza che nell’elenco dei candidati vi sarebbe stata una doppia candidatura del socio Claudio Piazza a componente del Consiglio Direttivo e a Rappresentante degli Atleti, in contrasto con l’art. 16, commma 5, dello Statuto UITS.
La doglianza appare infondata.
7.1 - L’art. 33, comma 4, dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno Nazionale - rubricato “incompatibilità” -
dispone che “...le Cariche di Presidente e Consigliere sono incompatibili con la carica elettiva di Revisore dei
Conti e Proboviro nell’ambito della Sezione. E’ altresì incompatibile la simultanea carica di Revisore dei
Conti e Proboviro...”.
La norma, dunque, non sembra prevedere alcuna incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella
Rappresentante degli Atleti.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi valorizzando il disposto dell’art. 16, comma 5, dello Statuto UITS - richiamato dal reclamante - secondo cui non sarebbe ammessa la candidatura a più cariche.
Ed invero, non solo lo Statuto UITS pacificamente si applica solo laddove la fattispecie non sia disciplinata
dallo Statuto sezionale (circostanza che, come innanzi riportato, nella specie non ricorre) ma, in ogni caso, la
norma si riferisce evidentemente a cariche elettive della UITS ove i rappresentati degli Atleti (a differenza dei consigli direttivi sezionali) sono membri effettivi del Consiglio Direttivo UITS.
PQM
La Corte d’Appello Federale, come sopra composta, respinge il reclamo proposto dall’Ing. Buscaglia e, per
l’effetto,
conferma la validità delle elezioni tenutesi presso la Sezione TSN Palermo in data 24-25 ottobre 2020.
Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione Sezione T.S.N. di
Palermo e all’Ing. Paolo Buscaglia, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS e l’immediata esecuzione.
Roma, 21 dicembre 2020
F.to Il Presidente
Avv. Bernardo De Stasio
F.to Il Componente
Avv. Fabio Pennisi
F.to Il Componente Relatore Avv. Lorenzo Aureli