Autore Topic: REGIONE SICILIA - RAGUSA (TSN?)  (Letto 2874 volte)

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Offline VENDETTA

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REGIONE SICILIA - RAGUSA (TSN?)
« il: Dicembre 07, 2013, 07:31:35 am »
http://www.ragusanews.com/articolo/37297/un-arsenale-nel-tiro-a-segno-sportivo-di-ragusa

05/12/2013 18:06

Un arsenale nel tiro a segno sportivo di Ragusa
La struttura è stata sequestrata

Ragusa - La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito, il 28 novembre, un controllo amministrativo presso il poligono di tiro a segno sportivo di Ragusa di contrada Trifondè. E’ stato rinvenuto un notevole quantitativo di armi e munizioni, illecitamente detenuti all’interno di un casotto adiacente la struttura sportiva. Il controllo è scaturito da una attività pregressa eseguita con perquisizioni domiciliari nei confronti di due soggetti incensurati da cui è emersa la detenzione di un considerevole quantitativo di armi e munizioni in totale assenza di autorizzazioni.
Da un controllo successivo nell’ufficio armi della Questura è venuto fuori che gran parte delle armi da fuoco sottoposte a sequestro erano state cedute da un’armeria, il cui titolare è il rappresentante legale del Poligono di tiro, oggetto dell’attività ispettiva. L’uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di omessa custodia e detenzione abusiva di armi e munizioni. Sono ancora in corso ulteriori indagini e accertamenti, anche per verificare eventuali ipotesi di utilizzo delle armi e munizioni sequestrate in ambienti malavitosi. Inoltre è stato sottoposto a sequestro anche il poligono di tiro, poichè privo di documentazione per lo scarico delle munizioni. 

Offline diamante

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Re:REGIONE SICILIA - RAGUSA (TSN?)
« Risposta #1 il: Dicembre 07, 2013, 08:01:30 am »

http://www.ilgiornalediragusa.it/rss/55-in-prima/50707-armi-e-munizioni-trovate-in-poligono-di-tiro-scattato-il-sequestro-denunciato-un-armiere.html

La scoperta fatta da Guardia di Finanza e Polizia di Stato

Armi e munizioni trovate nel poligono di tiro
scattato il sequestro, denunciato un armiere

        
Scritto da Silvio Biazzo   
Giovedì 05 Dicembre 2013 - 11:15
Ragusa - Nei giorni scorsi a seguito di un controllo amministrativo effettuato da personale della Questura di Ragusa e quello della Compagnia Guardia di Finanza del capoluogo presso una armeria della città e presso il poligono di tiro a segno sportivo ubicato in contrada Trifonde’ sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un consistente quantitativo di armi e munizionamento nonche’ attrezzatura idonea ad effettuare la ricarica delle munizioni, illecitamente detenute all’interno di un casotto adiacente la struttura sportiva.
Le forze dell'ordine hanno sequestrato complessivamente, 6 pistole vario calibro, 2 carabine cal. 22, un fucile da caccia cal. 12, mezzo chilo circa di polvere da sparo, 17.897 cartucce a palla per pistola vario calibro, e 625 cartucce per fucili da caccia caricate a pallini
L’operazione posta in essere trae origine da una precedente operazione eseguita dalla Finanza con alcune perquisizioni domiciliari a carico di due soggetti entrambi residenti a Ragusa, incensurati, durante la quale emergeva la detenzione di un considerevole quantitativo di armi e munizionamento, in totale assenza delle autorizzazioni previste .
Le successive indagini esperite anche mediante disamina degli atti a schedario esistenti presso la Questura consentivano di appurare che parte delle armi da fuoco sottoposte a sequestro nei confronti dei due soggetti incensurati risultavano essere state cedute con modalita’ anomale proprio dall’armeria che veniva sottoposta ad attivita’ ispettiva , successivamente estesa anche al poligono di tiro a segno, luogo questo, tra l’altro, anche adibito illecitamente a deposito di armi e munizionamento senza alcuna autorizzazione. All’esito dell’attività di polizia amministrativa posta in essere, veniva deferito a piede libero alla locale 'autorità giudiziaria, il titolare dell’armeria nonche’ rappresentante legale del poligono di tiro a segno sportivo ritenuto responsabile dei reati di omessa custodia e detenzione abusiva di armi e munizioni.

Sono ancora in corso indagini ed accertamenti sul consistente quantitativo di munizionamento per armi comuni da sparo rinvenute e sottoposte a sequestro all’interno del poligono di tiro a segno sportivo e sull’eventuale utilizzo delle stesse in ambienti malavitosi atteso che nella struttura sportiva sottoposta a sequestro non vi era alcuna documentazione attestante lo scarico delle munizioni ivi utilizzate.
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Forse è proprio una sezione TSN.
Il cognome del Presidente TSN, potrebbe essere quello dell'intestatario dell'armeria.
Ma la domanda che nasce spontanea è:
"Può un Armiere fare il Presidente di Sezione TSN?"
I casi in Italia sono tanti, non dimentichiamoci Loiano oppure l'ex Presidente del Comitato Puglia.
Ma il nostro ente gli "amici" li tutela sempre.
Ciao

Online Vecchio Rapace

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Re:REGIONE SICILIA - RAGUSA (TSN?)
« Risposta #2 il: Dicembre 07, 2013, 13:05:55 pm »
Qualche anno fà un consigliere del T.S.N. di Avellino è stato nominato ( della serie " Il Grande Fratello" ) non eleggibile in quanto   di professione armiere  e quindi in " conflitto di interessi"; attualmente in Italia nemmeno al Cavaliere  ( SIC!!! ) è stata attribuita tale incompatibilità .Ma per tenersi buona una sezione con i relativi voti , si continuano ad applicare due pesi e due misure.

Offline gunny

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Re:REGIONE SICILIA - RAGUSA (TSN?)
« Risposta #3 il: Dicembre 07, 2013, 19:18:26 pm »
Non so se è una coincidenza ma il presidende del Tsn di Ragusa, il sig. Giuseppe Mazza, risuta omonimo del titolare della Armisport di Mazza Giuseppe...

Al di la del fatto oggetto dell'attenzione degli inquirenti, effettivamente se i due Mazza sopra indicati risutassero essere la stessa persona ci sarebbe un evidente incompatibilità, ma tanto ormai quel consiglio è prossimo al rinnovo, vista la ratifica avvenuta il 3 febbraio 2010
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Online Vecchio Rapace

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Re:REGIONE SICILIA - RAGUSA (TSN?)
« Risposta #4 il: Dicembre 07, 2013, 19:32:09 pm »
Leggete nelle cronache di Ragusa , non si tratta di omonomia!!!

Offline gunny

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Re:REGIONE SICILIA - RAGUSA (TSN?)
« Risposta #5 il: Dicembre 08, 2013, 08:36:55 am »
Qualche anno fà un consigliere del T.S.N. di Avellino è stato nominato ( della serie " Il Grande Fratello" ) non eleggibile in quanto   di professione armiere  e quindi in " conflitto di interessi"; attualmente in Italia nemmeno al Cavaliere  ( SIC!!! ) è stata attribuita tale incompatibilità .Ma per tenersi buona una sezione con i relativi voti , si continuano ad applicare due pesi e due misure.

Recentemente anche Fidenza e Reggio Emilia, si è dichiarati ineleggibili candidati che svolgono attività lavorative affarenti il mondo armiero....
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Offline VENDETTA

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Re:REGIONE SICILIA - RAGUSA (TSN?)
« Risposta #6 il: Novembre 30, 2014, 14:32:27 pm »
http://www.avvocatopenalista.org/sentenza.php?id=9228


Tiro a Segno Nazionale, sezione di Ragusa: 3.000 cartucce ricaricate e 40.000 proiettili? Sono troppe per la normativa vigente il manufatto utilizzato per il deposito e la ricarica di munizioni va sequestrato.


Sabato 25 Ottobre 2014, 16.04 Cassazione penale sez. I
Data:
17/06/2014 ( ud. 17/06/2014 , dep.08/07/2014 )
Numero:
29672



Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente -
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere -
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 4/2014 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA, del
06/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha
chiesto il rigetto del ricorso.



Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ragusa, costituito ai sensi dell'art. 324 c.p.p., con ordinanza del 6 febbraio 2014, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da M.G. - presidente dell'Associazione Tiro a Segno Nazionale, sezione di Ragusa, nonchè proprietario dell'area (sita in contrada (OMISSIS)) dove la predetta associazione ha svolto la propria attività istituzionale - avverso il decreto in data 19 dicembre 2013 del GIP della sede, che aveva disposto il sequestro preventivo del manufatto utilizzato per il "deposito e la ricarica di munizioni" a ragione dell'elevato quantitativo di munizioni rinvenute al suo interno (3000 cartucce ricaricate, 40.000 proiettili) superiore al limite previsto dall'art. 97, Regolamento TULPS (1500 cartucce per arma lunga e 200 cartucce per arma corta) in assenza della licenza del Prefetto R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 47 e 50, come novellato del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, ex art. 3, comma 1, lett. h), con conseguente configurabilità a carico del M. del reato di cui all'art. 678 c.p. e non già del reato di cui all'art. 697 c.p., come indicato dal Pubblico Ministero nella richiesta della misura cautelare reale.

1.1 Alle deduzioni poste dalla difesa del M. a fondamento della istanza di riesame, volte a sostenere l'inapplicabilità alle sezioni di Tiro a Segno Nazionale delle disposizioni previste dal TULPS in tema di detenzione di munizioni ed a confutare, in particolare, la necessità della licenza prefettizia in presenza di rilascio da parte dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito dei certificati di agibilità, il Tribunale opponeva le seguenti considerazioni in fatto ed in diritto:

- i certificati di agibilità riguardano soltanto le postazioni di tiro e non anche il manufatto sottoposto a sequestro (bene estraneo ai controlli dell'Ispettorato);

- le norme del TULPS in materia di detenzione di munizioni devono trovare applicazione anche nei confronti delle sezioni di Tiro a Segno Nazionale.

2. Ricorre per cassazione il M., per il tramite del suo difensore, il quale denunzia l'illegittimità del provvedimento impugnato: con un primo motivo d'impugnazione, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 678 c.p.), in quanto l'indagato, come emerge dal verbale di sequestro della Guardia di Finanza e della Questura di Ragusa del 26 novembre 2013 e dai suoi allegati, deteneva complessivamente Kg. 3.119,5 di polvere da lancio, e quindi un quantitativo inferiore a i 5 Kg, per cui non era necessaria la licenza prefettizia di cui all'art. 97, Regolamento TULPS; con un secondo motivo per violazione dell'art. 321 c.p.p., difettando i presupposti che giustificano l'adozione della misura cautelare, attesa l'insussistenza del reato ipotizzato, ovvero, in subordine, per violazione dell'art. 127 c.p.p., in quanto "i motivi non sono stati contestuali al rigetto".
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione proposta nell'interesse di M.G. è inammissibile.

1.1 Al riguardo è opportuno premettere che le decisioni assunte in sede di riesame di provvedimenti cautelari reali sono ricorribili per cassazione soltanto per violazione di legge e non possono, quindi, essere sindacate per eventuali difetti di motivazione, fatta eccezione per i casi di motivazione meramente apparente.

In tal senso si è espressa questa Corte, nella sua più autorevole composizione (sentenza n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692), affermando che "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendo comprendersi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice".

Nel caso di specie il provvedimento è congruamente motivato, e sul presupposto del fumus commissi delicti, fa legittimo rinvio per relationem all'informativa di reato del 28 novembre 2013 che segnalava l'elevato numero di munizioni detenute, superiore rispetto a quello che comporta il conseguimento della licenza prefettizia di cui all'art. 97, Regolamento TULPS nonchè le precarie condizioni di sicurezza del manufatto, avuto riguardo alla promiscua e disordinata presenza delle munizioni e polvere da sparo, detenute unitamente ad un'automobile ed a bidoni di materiale infiammabile, in una condizione di irregolarità dei presidi antincendio.

Le censure mosse dalla difesa all'ordinanza su tali punti, ed in particolare sulla non necessità del rilascio della licenza con riferimento al quantitativo di polvere da lancio complessivamente detenuto, oltre a risolversi in deduzioni in fatto indimostrate, in violazione del generale principio di autosufficienza del ricorso operante anche nel giudizio penale di legittimità (si veda ex multis Cass., Sez. 1^, sentenza n. 16706 del 18/3/2008 Rv. 240123, Falcone), non considerano neppure che ai fini dell'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato contestata -prevista e punita dall'art. 678 c.p. - rileva anche l'adozione di determinate cautele nella detenzione - e quindi anche l'insufficiente predisposizione di presidi antincendio - che nel provvedimento impugnato, in base alla informativa di reato, si assumono fossero irregolari.

1.2 Affermata dai giudici del riesame la sussistenza del fumus commissi delicti, in forza di plausibili argomentazioni, deve infine rilevarsi che, contrariamente a quanto genericamente dedotto dal ricorrente, nessun ulteriore profilo di illegittimità risulta fondatamente ravvisabile con riferimento alle modalità di deliberazione del provvedimento impugnato, posto che in tema di svolgimento del procedimento camerale l'art. 127 c.p.p., prevede unicamente che la comunicazione o notificazione dell'ordinanza debba avvenire "senza ritardo" e non già che la decisione debba essere immediata e che il giudice non possa quindi riservarsi di provvedere anche in un momento successivo allo svolgimento dell'udienza camerale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
PQM
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014


Offline gunny

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Re:REGIONE SICILIA - RAGUSA (TSN?)
« Risposta #7 il: Novembre 30, 2014, 22:00:28 pm »
questa sentenza di cassazione potrebbe essere un bel problema...

anche se personalmente credo che tutto ciò sia un coinvolgimento improprio del TSN in una questione personale, purtroppo il risultato è una conclusione della cassazione che rischia di creare parecchio fastidio ai TSN in un momento delicato come questo... un ulteriore tassello a favore del movimento che porterà all'eliminazione del monopolio degli stessi TSN

qualcuno invita a riflettere tra la differenza che c'è tra la cessione ai soci (volontari) e quella agli iscritti (obbligati)

mentre il nolo di armi e cessione di munizioni per attività sportive e ludiche nei confronti dei soci volontari di ASD godono anche del regime fiscale agevolato, nel caso degli iscritti OBBLIGATI potrebbe configurarsi l'attività commerciale vera e propria in quanto soggetti che nulla hanno a che fare con l'ASD... quindi di fatto l'equiparazione a un qualunque esercizio commerciale di minuta vendita... quindi la necessità di licenza... così come avverrebbe per un qualunque campo di tiro o poligono privato

vedremo cosa avranno da dire al rigurado gli "esperti" UITS
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