Autore Topic: NOTIZIE DAL VENETO - SEZIONE ESTE  (Letto 1941 volte)

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline mimmo

  • Azzurro
  • *****
  • Post: 2059
NOTIZIE DAL VENETO - SEZIONE ESTE
« il: Febbraio 07, 2010, 18:08:06 pm »
REPUBBLICA ITALIANA  N. 207/08
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per il Veneto
composta dai seguenti Magistrati :
dott. Sergio Zambardi                               Presidente
dott. Giuseppa Maneggio                    Consigliere
dott. Patrizia Ferrari                                   Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale di questa Sezione nei confronti di Ciraldo Biagio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Romeo, presso il cui studio in Venezia, Cannaregio 1402 risulta elettivamente domiciliato, De Vivo Rocco, Masut Luigino, rappresentato ed difeso dall'avv. Chiara Cacciavillani presso il cui studio in Stra (VE) -piazza Marconi n. 48 è elettivamente domiciliato, Monte Fabrizio, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Osetto presso il cui studio in Este (PD) via San Martino 23 risulta elettivamente domiciliato, Orati Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Gazzola e Alfredo Perulli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Lido, via Famagosta 12, Pasqualin Gianfranco residente  a Boara Pisani (PD) via Onari n. 17;
Visto l'atto introduttivo della causa, iscritto al n. 24640 del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 9 maggio 2007, il relatore, nella persona del Cons. Giuseppa Maneggio, il P.M., nella persona del Vice Procuratore Regionale, dr. Alberto Mingarelli, l'avv. Antonino Romeo per il convenuto Ciraldo Biagio, l'avv. Carlo Alberto Tesserin, su delega dell'avv. Chiara Cacciavillani per il convenuto Masut Luigino, l'avv. Alessandro Osetto per il convenuto Monte Fabrizio, l'avv. Bruno Gazzola per il convenuto Orati Antonio.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale conveniva in giudizio Pasqualin Gianfranco, Monte Fabrizio, De Vivo Rocco, Ciraldo Biagio, Masut Luigino, Orati Antonio quali responsabili di danni prodotti alla Sezione Nazionale Tiro a Segno ed alla Sezione locale di Este, in relazione a quattro ipotesi di danno, di cui l'ultima indiretta.
Esponeva, in proposito, che da una indagine effettuata dal Nucleo di Polizia Tributaria del Veneto, su delega della Procura regionale di questa Corte, erano emerse alcune ipotesi di danni patrimoniali per fatti accaduti nella Sezione Tiro a Segno di Este e precisamente:
- omessa vigilanza e conseguente furto di una consistente somma di denaro, per cui la Sezione Tiro a Segno di Este pativa un pregiudizio patrimoniale di € 6.455,00;
- mandati di pagamento con causale “rimborsi al Presidente” senza il rispetto della procedura di spesa prevista dalle norme sulla tenuta della contabilità pubblica e senza documenti a supporto dei presunti esborsi del Presidente, per cui la Sezione di Este pativa un pregiudizio patrimoniale di € 25.822,84;
- omessa presentazione dei bilanci tra il 1998 e 2002 e, quindi, impossibilità di conoscere l'esito delle entrate relative alle quote di iscrizione versate dai soci al Presidente, per essere destinate alla Federazione nazionale ed alla Sezione in argomento, per un pregiudizio patrimoniale di € 22.193,42.
 Per la prima voce di danno e cioè “furto di una somma di denaro” avvenuto in data 19 novembre 1999 nei locali della segreteria della Sezione Tiro a segno di Este, la responsabilità, secondo la Procura, doveva essere attribuita interamente all'allora Presidente, Gianfranco Pasqualin, il quale, avendo la materiale disponibilità del danaro oggetto del furto, in primo luogo, aveva omesso di versare lo stesso presso la Tesoreria della Sezione e, successivamente, non aveva esercitato la dovuta vigilanza sulla somma in questione, lasciandola incustodita su un tavolo della segreteria.
 Per la seconda voce di danno “emissione di due mandati di pagamento” (del valore di £. 20.000.000 e 30.000.000) pari a € 25.822,84 aventi come beneficiario il presidente Pasqualin, e recanti come causale “rimborsi al Presidente” ma erano stati redatti senza il rispetto della procedura di spesa prevista dalle norme di contabilità e senza la documentazione fiscale a sostegno degli esborsi, la responsabilità era da attribuire interamente ai due firmatari degli atti, e cioè al Presidente Pasqualin ed al Segretario Fabrizio Monte.
In ordine alla terza partita di danno e, cioè, omesso versamento delle quote sociali versate dai soci alla Sezione locale di Este e omesso versamento da parte della Sezione delle relative quote spettanti alla U.I.T.S. tra il 1998 e il 2002 pari a € 22.193,42, la responsabilità era da attribuirsi interamente al solo Presidente Gianfranco Pasqualin.
Ad avviso della Procura, in relazione all'ipotesi del danno connesso al furto di una somma di denaro, attribuibile con certezza al Pasqualin, ma prescritto per essere trascorsi oltre cinque anni dalla data del furto, emergeva, inoltre,  una responsabilità indiretta causata dai vertici della Federazione nazionale, da quelli della Sezione d'Este nonché da quelli del Comitato regionale - i quali avrebbero omesso l'atto di costituzione in mora richiesto dalla stessa Procura con nota del 19 marzo 2004.
Secondo la Procura tale responsabilità doveva essere distribuita, per 1/3 del totale, per ognuno dei livelli degli organi della UITS che erano intervenuti nella vicenda: la Sezione di Este, nella persona del Commissario Ciraldo Biagio, il Comitato Regionale, nella persona del Presidente Masut e la Federazione nazionale nelle persone del Segretario generale De Vivo Rocco e il Presidente Orati Antonio.
Dopo avere svolto la relativa attività istruttoria, la Procura notificava invito a dedurre al Pasqualin, nella sua qualità di Presidente della Sezione d'Este,  per la tre fattispecie di danno, e cioè omessa custodia del denaro oggetto del furto, i due mandati di pagamento senza documenti giustificativi, quote di affiliazione e diritti di tesseramento non trasferiti né alla UITS di Roma né alla sezione d'Este. Per la seconda partita di danno veniva notificato invito a dedurre anche a Monte Fabrizio, in qualità di segretario della medesima Sezione nonché firmatario dei due mandati di pagamento.
Ciraldo Biagio, De Vivo Rocco, Masut Luigino e Orati Antonio venivano invitati a dedurre in relazione al danno erariale indiretto per la mancata costituzione in mora del Pasqualin, responsabile dell'omessa custodia di una somma di danaro  (£. 12.500.000) risultata poi rubata.
A seguito delle controdeduzioni prodotte dagli intimati, la Procura riteneva di confermare l'impianto accusatorio e  notificava atto di  citazione agli odierni convenuti preceduto da richiesta di sequestro conservativo ante causam di beni di proprietà del Pasqualin.
Il sequestro veniva autorizzato dal Presidente di questa Sezione giurisdizionale con decreto del 16 ottobre 2006 e confermato dal giudice designato nella camera di consiglio del 28 novembre 2006.
L'addebito comprende quattro partite di danno.
1^ fattispecie di danno: furto di € 6.544,00.
La Procura ribadisce la responsabilità per omessa vigilanza e omessa custodia imputabile al Pasqualin, con prova evidente della condotta illecita, del nesso causale della stessa con il danno e della colpa gravissima dello stesso Presidente , sia dal punto di vista della normativa contabile sui doveri dell'agente detentore di merci o denaro di proprietà pubblica, sia rispetto agli obblighi del depositario previsti dal codice civile.
2^ fattispecie di danno: mandati di pagamento pari a € 25.822,84.
Come osservato dalla Guardia di Finanza, non sono stata fornite giustificazioni sulle modalità di utilizzo di tali somme da parte del Pasqualin. Innanzitutto non è mai stata rinvenuta una documentazione scritta: né gli atti di impegno, né le fatture fiscali di terzi che giustificassero tali presunte spese a favore dell'Ente.
In proposito, il regolamento della Sezione all'art. 44, punto 5, stabilisce: “gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento sono firmati dal Presidente della Sezione e dal Segretario e devono essere corredati dai relativi documenti giustificativi”.
Il comportamento complessivo tenuto dal Pasqualin denota, pertanto, l'utilizzo del tutto arbitrario delle somme di proprietà della UITS di Este e il corrispondente danno provocato allo stesso. Di tale danno sono chiamati a rispondere lo stesso Presidente Pasqualin per il 90% e il Segretario della locale Sezione Monte Fabrizio per il 10%.
3^ fattispecie di danno: quote non trasferite, mancata rendicontazione pari a € 22.193,42.
 Per tale tipo di danno si pone un evidente caso di  responsabilità restitutoria e soccorre l'art. 194 del r.d. 827/1994, norma fondamentale per la disciplina dell'attività dell'agente contabile.
In tale caso la responsabilità dell'agente viene definita “restitutoria” per mettere in rilievo il suo maggiore rigore rispetto alla comune responsabilità amministrativo-contabile; la colpa grave si ritiene presente, salvo che l'agente non dia la prova specifica dell'impossibilità oggettiva di effettuare il rendiconto o di non poterlo effettuare correttamente. Nella specie, si evidenzia la volontarietà dei comportamenti dannosi tenuti dal Pasqualin nei confronti della UITS di Este e nazionale, con indubbio ed evidente suo indebito vantaggio personale.
4^ fattispecie di danno: danno indiretto per omessa costituzione in mora del Pasqualin per le somme di danaro oggetto del furto.
Di tale danno, ad avviso della Procura, devono essere ritenuti responsabili tutti i soggetti che, pur avendo avuto conoscenza della nota del 24 marzo 2004 della stessa Procura, con la quale si chiedeva di attivarsi per mettere in mora il Pasqualin, non hanno ottemperato a tale obbligo.
In particolare la Procura ritiene che possa distribuirsi la responsabilità indiretta, per 1/3 del totale su ognuno dei livelli degli organi della UITS che sono intervenuti tutti nella vicenda: la Sezione locale di Este, nella persona del commissario Ciraldo Biagio, il Comitato regionale, nella persona del Presidente Masut e la Federazione Nazionale. Nell'ambito della quota ascritta a quest'ultima, ritiene la Procura che debba ritenersi prevalente (60%) la responsabilità del presidente Orati che con la sua inerzia e disinteresse, pur rappresentando il vertice dell'ente e avendo ampia conoscenza dei fatti, ha condizionato i comportamenti e le omissioni degli altri. Minore è la responsabilità del De Vivo (40%) che pur avendo scritto la lettera alla Procura regionale in cui si impegnava a procedere con la messa in mora, poi non vi ha dato corso.
Si costituiva, con memoria depositata in data 29 marzo 2007, Orati Antonio, Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno.
Sosteneva, al riguardo, che la pratica relativa alla “messa in mora” di cui alla richiesta della Procura era stata gestita direttamente ed unicamente dal Segretario generale della UITS De Vivo che aveva, comunque, omesso di portare a conoscenza del Presidente sia le richieste della Procura sia, in particolare, la specifica richiesta di messa in mora dei responsabili assumendo la stessa a proprio esclusivo carico, come risulta dalla lettera 25 marzo 2004 da lui personalmente sottoscritta. E ciò sarebbe risultato, peraltro, dall'assenza, su tutta la corrispondenza avente ad oggetto la costituzione in mora, della sigla che  abitualmente il Presidente apponeva su tutta la corrispondenza a lui sottoposta. Concludeva, pertanto, con la richiesta di rigetto delle richieste avanzate dalla Procura per la dimostrata estraneità dello stesso ai fatti di causa e per la palese, documentata responsabilità ricadente su altri soggetti.
 In data 17 aprile  2007 si costituiva in giudizio,  Ciraldo Biagio. Evidenziava di essersi adoperato prontamente inviando nota in data 24 marzo 2004 al Presidente nazionale della UITS ed al Presidente del Comitato regionale per ricevere istruzioni sul caso, nota che aveva reiterato nel giugno 2004. Riteneva, pertanto, che nulla gli potesse essere imputato essendosi attivato pursenza ricevere le informazioni richieste.
In data 18 aprile 2007 si costituiva Monte Fabrizio osservando che la responsabilità per omessa giustificazione e rendicontazione della spesa, nonché quella per carenza nella procedura di impegno, non potesse addebitarsi a sé medesimo non essendo egli un agente contabile di  fatto.
In data 19 aprile 2007 si costituiva Luigino Masut, Presidente del Comitato regionale Veneto.
Sosteneva, preliminarmente, che il danno erariale non fosse configurabile nei confronti di una Sezione locale di Tiro a segno. Pertanto, in mancanza di danno o della prova di esso, doveva essere esclusa la sussistenza di qualsiasi tipo di responsabilità.
In ogni caso l'addebito rivolto al Masut risultava infondato in quanto lo stesso, in qualità di Presidente del Comitato Regionale, non avrebbe avuto alcun obbligo giuridico di costituire in mora il  Pasqualin come risultava dalla lettura della circolare UITS del 18 gennaio 2001 che prevedeva le funzioni attribuite al Comitato regionale, funzioni in primo luogo di natura sportiva e, solo su espressa indicazione della UITS, funzioni istituzionali.
Inoltre, come risultava comprovato documentalmente dalla corrispondenza intercorsa tra i vari interessati, non sarebbe risultato alcun obbligo a carico del Masut in quanto lo stesso non era mai stato destinatario diretto di alcuna comunicazione. Inoltre lo stesso risultava esonerato da ogni responsabilità ad intervenire per il fatto che il Segretario generale della UITS De Vivo aveva formalmente assunto, con la comunicazione del 25 marzo 2004, l'obbligo di effettuare la costituzione in mora del Pasqualin garantendo che avrebbe provveduto in tal senso. Conclusivamente chiedeva il proscioglimento per assenza di ogni responsabilità.
Alla odierna pubblica udienza, il Procuratore, innanzitutto, richiamava l'attenzione del Collegio sull'avvenuto pagamento da parte del convenuto De Vivo, della quota danno a lui ascritta sia della quota capitale che della quota di interessi. Chiedeva, pertanto, che il Collegio valutasse l'opportunità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in capo al convenuto De Vivo. Nel merito ripercorreva la vicenda evidenziando le quattro fattispecie di danno.
L'avv. Osetto, per il convenuto Fabrizio Monte, osservava che istituzionalmente non esisteva, all'interno della Sezione locale di Este,  la figura del Segretario. Ribadiva che in base alle norme statutarie solo il Presidente aveva potere di firma e che la sottoscrizione dei mandati di pagamento da parte del segretario rappresentava un mero dato formale. La responsabilità per omessa giustificazione e rendicontazione della spesa non poteva ricondursi in alcuna maniera al Segretario Monte perché questi a nessun  titolo poteva considerarsi un agente contabile nemmeno di fatto, viste le sue limitate prerogative. Concludeva, pertanto, per l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al suo assistito per mancanza di colpa grave.
L'avv. Antonino Romeo, patrocinante di Ciraldo Biagio, sosteneva che non si fosse in presenza di danno indiretto per omessa costituzione in mora del Pasqualin, all'epoca Presidente della Sezione locale di Este, responsabile dell'omessa custodia nonché dell'omesso deposito in tesoreria della somma oggetto di furto. Richiamava l'art. 2938 c.c. e osservava che nessuna prescrizione era stata opposta. Nel merito chiedeva il  proscioglimento del suo assistito il quale, nella sua qualità di commissario straordinario, si era attivato prontamente non ricevendo, al contrario, dagli organi sopraordinati le informazioni richieste e necessarie per la dichiarazione di messa in mora del Pasqualin ed in ogni caso alla data dello scambio delle consegne, non  era scaduto il termine utile per interrompere la prescrizione con la conseguenza che il Ciraldo non aveva partecipato in alcun modo alla causazione del danno indiretto.
L'avv. Tesserin, per il convenuto Masut Luigino, si associava alle perplessità sollevate dall'avv. Romeo in ordine alla durata abnorme del procedimento. Precisava che il suo assistito non aveva alcun obbligo giuridico di costituire in mora il Pasqualin e che sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo mancavano i presupposti per considerare il Masut responsabile di un comportamento omissivo. Insisteva, pertanto, per l'archiviazione del procedimento non sussistendo colpa grave in capo allo stesso.
L'avv. Gazzola, per il convenuto Orati, illustrava l'attività delle Sezioni del Tiro a segno. Osservava che il Presidente UITS, quale organo di  indirizzo politico-gestionale dell'Unione,  non poteva ingerirsi nei fatti amministrativi di normale gestione e come tali spettanti esclusivamente al Capo degli uffici, vale a dire il Segretario generale. Richiamava, conclusivamente, quanto già esposto nella memoria di  costituzione ribadendo l'estraneità ai fatti di causa del proprio assistito.
Dopo una breve replica delle parti che ribadivano le tesi precedentemente formulate, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente va affrontata la questione sollevata dall'avv. Romeo riguardo all'esistenza di danno indiretto prospettata dalla Procura per intervenuta prescrizione dell'azione a causa dell'omessa costituzione in mora del Pasqualin sulla prima fattispecie di  danno.
Sostiene il difensore che nessuna prescrizione si è compiuta poiché la stessa non è stata eccepita dal Pasqualin né può essere rilevata dal giudice d'ufficio come espressamente dispone l'art. 2938 c.c.
In proposito, non risulta dagli atti di causa che  il Pasqualin, non costituitosi nel presente giudizio, abbia eccepito la prescrizione, neanche nel  corso dell'audizione presso la Procura in data 21 febbraio 2006.
Conclusivamente, contrariamente all'assunto della Procura, questo Collegio ritiene che poiché nessuna prescrizione è stata eccepita dal Pasqualin in ordine alla prima partita di danno i convenuti De Vivo Rocco, Ciraldo Biagio, Masut Luigino e Orati Antonio vanno assolti per il capo di domanda relativa alla omessa costituzione in mora del Pasqualin, da ritenersi unico responsabile dell'omessa custodia della somma di danaro oggetto del furto.
In ordine alla posizione del convenuto De Vivo va osservato quanto segue.
Come riferito nella parte in fatto, il convenuto De Vivo, segretario della UITS, dopo aver respinto gli addebiti che gli erano stati mossi con l'invito a dedurre, ha poi provveduto - dopo l'audizione presso la Procura contabile - a versare la quota a lui addebitata, che l'organo requirente ha ritenuto satisfattiva della pretesa erariale.
Tanto premesso in punto di fatto, va notato che la vicenda descritta non configura un'ipotesi di transazione - che sarebbe ipoteticamente intervenuta tra il De Vivo e la Procura regionale -, e ciò innanzitutto perché il P.M. contabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non ha la disponibilità dell'azione di responsabilità erariale e non può pertanto transigere (Sez. I, 31 maggio 2005, n. 184).
Inoltre, per quanto emerge dagli atti di causa, il De Vivo si è spontaneamente determinato a effettuare i pagamenti in questione, dei quali il P.M. ha preso atto risolvendosi quindi a chiedere per lo stesso la cessazione della materia del contendere in giudizio avendoli ritenuti satisfattivi.
Considerato, peraltro, che il De Vivo è stato prosciolto dall'addebito ne consegue che quanto versato spontaneamente risulta essere senza titolo.
Secondo la prospettazione attorea nella fattispecie in esame vengono in rilievo quattro distinte ipotesi di responsabilità amministrativa.
1. Furto di una somma di danaro pari a € 6.544,00 reso possibile dal mancato versamento presso la tesoreria prima e successivamente dalla omessa vigilanza sulla suddetta somma risultata poi rubata addebitabile al solo Pasqualin, nella sua qualità di Presidente della Sezione locale di tiro a segno di Este
La fattispecie in esame è una tipica ipotesi di responsabilità contabile in base alla quale la consegna di una somma o di una cosa da una pubblica amministrazione al contabile fa sorgere in capo a quest'ultimo l'obbligo della restituzione o della destinazione della stessa ai fini per i quali fu consegnata.
La consegna, pertanto, è il fatto costitutivo della obbligazione del contabile: i fatti che si svolgono nella fase successiva (destinazione della somma o restituzione della stessa) ineriscono all'attività del contabile e non vanno riferiti all'Amministrazione.
La specificità della responsabilità in questione sta nella circostanza che il danno erariale è “in re ipsa”, cioè nel fatto stesso della mancata restituzione o della omessa dimostrazione del legittimo esito dei valori o dei materiali in consegna, i quali necessariamente implicano una perdita per l'erario.
Da ciò deriva che, se, da un lato, l'onere della prova del fatto costitutivo incombe all'Amministrazione e, per essa al PR, dall'altro grava sul convenuto l'onere di provare la restituzione della somma ovvero la destinazione ad essa data.
Non sempre, tuttavia, l'omessa restituzione o destinazione comporta la responsabilità del contabile: questa, infatti, secondo un principio non esclusivo del rapporto contabile, ma comune a tutti i contratti che comportano l'obbligo della restituzione della cosa ricevuta, è esclusa dal verificarsi dei fatti elencati nell'art. 194 del Regolamento di contabilità generale dello Stato che abbiano impedito il conseguimento dei fini dell'Amministrazione, fatti il cui accadimento deve essere provato dal contabile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai sensi dell'art. 194 r.d. n. 827 del 1924, il Procuratore generale deve provare la sussistenza del rapporto d'impiego e l'effettivita' dell'ammanco  mentre al contabile incombe l'onere di provare che l'illegittima perdita di valore e' avvenuta senza sua responsabilità (cfr.,tra le tante, Corte Conti, sez. II, 15 febbraio 1980 n. 19 e Corte Conti, sez. riun., 7 febbraio 1990 n. 649).
Applicando tali principi alla fattispecie, ritiene il Collegio che il PM abbia adeguatamente provato l'esistenza del rapporto contabile tra l'Amministrazione e l'odierno convenuto.
Risulta provato, infatti, che il denaro oggetto di furto presso la Sezione Tiro a Segno di Este era nella disponibilità e conservato a cura del Presidente, Pasqualin Giancarlo, come confermato dallo stesso interessato. La gravità della condotta del Presidente che si allontanava dalla sede del poligono lasciando incustodita, su un tavolo della segreteria, una consistente somma di denaro (£. 12.500.000) appare in tutta la sua evidenza.
Tale circostanza, del resto, non è stata contestata neppure dal convenuto stesso.
Parimenti risulta provato, ad avviso del Collegio, il danno erariale nella misura di € 6.455,00 (£.12.500.000) pari al valore della somma risultata rubata.
Deve ritenersi sussistente, infine, nella fattispecie, anche l'elemento soggettivo necessario per la configurazione della responsabilità contabile (secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 378/98).
Sotto tale profilo il comportamento del convenuto è caratterizzato da colpa grave tenuto conto della violazione dell'obbligo di custodia dei beni dell'Amministrazione (che egli doveva ben conoscere considerata la qualifica professionale rivestita ed il grado di responsabilità connesso all'incarico di Presidente della Sezione) e del mancato versamento presso la tesoreria.
Ne deriva che va affermata la responsabilità del convenuto e quest'ultimo va condannato al pagamento della somma di € 6.455,00 in favore dell'erario.
2. Mandati di pagamento con causale “rimborsi al Presidente” senza il rispetto della procedura di spesa prevista dalle norme sulla tenuta della contabilità pubblica e senza documenti a supporto dei presunti esborsi del Presidente, per cui la Sezione di Este ha patito un pregiudizio patrimoniale di € 25.822,84.
In ordine ai mandati di pagamento nn. 2 e 5 del 20 e 21 novembre 2001, rispettivamente di £. 20.000.000 e 30.000.000 aventi entrambi come causale “rimborsi al presidente”, gli stessi, a detta dei firmatari, Segretario e Presidente, erano accompagnati da due liste riepilogative delle spese sostenute.
I documenti in parola e la documentazione fiscale a sostegno non sono stati rinvenuti presso la Sezione i cui beni tra l'altro, per effetto della gestione commissariale, sono stati inventariati in data 23 marzo 2003.
Anche in questo caso ad aggravare la posizione del Presidente e Segretario interviene il regolamento della Sezione che all'art. 44, punto 5, stabilisce: “gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento sono firmati dal Presidente della Sezione e dal Segretario e devono essere corredati dai relativi documenti giustificativi”.
Da quanto emerso dalle dichiarazioni rilasciate, nella fattispecie non risultano rispettate le procedure di spesa previste in capo agli enti pubblici soprattutto per quanto attiene alle fasi di impegno e liquidazione.
I due mandati, infatti, che per importo non possono definirsi piccole spese di cui al comma 7 dell'art. 44 del regolamento della Sezione, sono stati emessi senza alcuna formalizzazione dell'impegno, prima fase del procedimento di spesa. In tale contesto l'Ente è tenuto ad individuare la somma da pagare e il soggetto creditore; vanno deliberate, inoltre, le ragioni della spesa e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio in base alla disponibilità finanziaria accertata.
Essendo completamente mancato il primo stadio del procedimento, ne consegue una procedura viziata anche in tutti gli aspetti successivi a partire dalla liquidazione che “costituisce la fase attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto”.
Nel caso di specie, quindi, non soltanto mancano i documenti giustificativi e i riferimenti contabili,, ma anche tutti quegli atti amministrativi previsti dalle norme sulla tenuta della contabilità pubblica che vincolano la procedura di spesa.
Il comportamento complessivo tenuto dal Pasqualin denota, pertanto, l'utilizzo del tutto arbitrario delle somme di proprietà della UITS di Este e il danno corrispondente provocato allo stesso. Di tale danno pari a € 25.822,00 sono tenuti a rispondere per il 90% lo stesso Presidente Gianfranco Pasqualin - che è colui che ha incassato effettivamente i cinquanta milioni di lire in forza dei due mandati ingiustificati - e per il restante 10% il Segretario della locale Sezione Fabrizio Monte  la cui condotta negligente e di scarsa professionalità, è caratterizzata dalla colpa grave.
3. Quote di affiliazione e omessa rendicontazione di bilanci tra il 1998 e 2002 pari a € 22.193,42.
Il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza della prospettata ipotesi di danno erariale consistente nei mancati trasferimenti nella contabilità della Sezione del Tiro a Segno di Este e nella Tesoreria dell'ente della parte delle quote di affiliazione e diritti di tesseramento a questa spettanti, nel periodo di omesso bilancio.
Si rileva dalla documentazione prodotta in atti che il comportamento causativo di danno è consistito nell'omesso versamento degli importi riscossi a titolo di pagamento delle quote di iscrizione  versate dai soci al Pasqualin, nella sua qualità di  Presidente  della Sezione locale di Tiro a Segno di Este, per essere destinate alla Federazione Nazionale ed alla sede locale.
Per il mancato introito delle quote che sono state regolarmente versate dai singoli soci, l'agente contabile responsabile per avere incamerato tali quote senza riversarle nel conto di tesoreria per la Sezione di Este e in quello della Federazione Nazionale UITS, sia per la competenza regolamentare sia per le circostanze di fatto, risulta essere il solo Pasqualin, consegnatario delle somme e unico gestore delle stesse.
Si rileva, inoltre, che risulta ampiamente provata la differenza tra le somme introitate e quelle riversate nelle casse dell'Ente.
La contabilità in parola è stata ricostruita dal revisore Luciano Iardella,  su incarico dell'Unione Italiana Tiro a Segno, attraverso l'esame dei registri cronologici dei soci iscritti, considerato che per gli anni di riferimento la Sezione non aveva presentato alcun bilancio.
A fronte della dettagliata ricostruzione degli elementi di fatto offerta da parte attrice il Pasqualin non ha fornito a questo giudice alcun elemento per contrastare le puntuali affermazioni fatte nell'atto di citazione ritualmente notificatogli.
 Quanto all'aspetto psicologico della condotta del convenuto nella vicenda che lo riguarda, non vi è dubbio che si verte in ipotesi di comportamento doloso e reiterato.
Relativamente   alla quantificazione del danno in questione, si reputa che esso sia stato esattamente determinato dalla Procura attrice.
Osserva il Collegio che il Pubblico Ministero ha, nell'atto scritto, ampiamente provato quanto affermato mentre il Pasqualin, dal canto suo, non ha depositato deduzioni nella fase istruttoria, non si è costituito nel presente giudizio, né ha fornito a questo Organo Giudicante una diversa  rappresentazione di quanto accaduto.
E' evidente la responsabilità del Pasqualin che, pertanto, deve essere condannato a restituire quanto illecitamente sottratto alla disponibilità economica dell'Ente.
La responsabilità che gli viene contestata è la responsabilità contabile. Infatti, come sostenuto dal Pubblico Ministero nell'atto scritto, la circostanza di chi si trova, anche in via di mero fatto, a gestire fondi pubblici o a riscuotere somme di pertinenza pubblica  fa assumere all'interessato la qualità e le responsabilità, proprie dell'agente contabile, con particolare riferimento all'obbligo di restituire somme a lui affidate in conseguenza dell'incarico ricoperto (R.D. 23 maggio 1924 n. 827 art. 178 e seguenti; Legge 8 giugno 1990 n. 142 art. 58; Decreto Legislativo  25 febbraio 1995 n. 77 art. 75; Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 93).
Il danno si è  verificato  a causa del  comportamento doloso del Pasqualin  il quale ha approfittato della propria posizione all'interno della struttura pubblica, ha  violato norme di servizio e norme di legge  e si è appropriato di somme di denaro pubblico.
Ne consegue che lo stesso  deve essere ritenuto responsabile della grave lesione patrimoniale  che ha procurato alla Sezione di Este e alla UITS di Roma  quantificata, conformemente alla richiesta del Pubblico Ministero,  in €.  22.193,42  somma da attualizzare con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Ai sensi dell'art.10 bis comma 10 del D.L. 203/05 convertito in legge 248/05, stante la mancata allegazione di note spese, il Collegio liquida (con riferimento al D.M. 8 aprile 2004 n. 127 “Regolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio Nazionale Forense in data 20.9.02 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, penale, amministrativa, tributarie e stragiudiziali”), in favore della difesa di Ciraldo Biagio,  € 1237,00 (di cui € 600 per onorari) oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge,  in favore della difesa di Masut Luigino, € 1237,00 (di cui € 600 per onorari) oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge ed in favore di Orati Antonio, €  1190,00 (di cui € 600 per onorari) oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, per la prima partita di danno, pari a € 6.455,00, condanna Pasqualin Gianfranco al pagamento della somma complessiva suindicata; per la seconda partita di danno, pari a € 25.822,84, condanna Pasqualin Gianfranco al pagamento di € 23.240,56 pari al 90% della somma complessiva e Monte Fabrizio al pagamento di € 2.582,84 pari al 10% della somma complessiva; per la terza partita di danno, pari a € 22.193,42, condanna Pasqualin Gianfranco al pagamento della somma complessiva suindicata. Su tutte le somme indicate si applicano la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat dalla data dell'esborso a quella di deposito della presente sentenza ed interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data di deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Assolve i convenuti Ciraldo Biagi, Masut Luigino, Orati Antonio liquidando le spese come in parte motiva.
Assolve il convenuto De Vivo Rocco.
Condanna il convenuto Pasqualin Gianfranco e Monte Fabrizio al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 3420,91          (euro tremilaquattrocentoventi/ 91 centesimi) da ripartire in ragione del 98% a carico del Pasqualin e del 2% a carico di Monte Fabrizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2007.
            Il Relatore                                                       Il Presidente
F.to  Dott.ssa Giuseppa Maneggio                     F.to  dott. Sergio Zambardi
Depositata in Segreteria il 27/02/2008
Il Direttore della Segreteria
F.to Guarino
                 
     REPUBBLICA ITALIANA             N. 1/2008
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL PRESIDENTE
Vista la sentenza n. 207/08, depositata in data 27/2/2008 relativa al giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Ciraldo Biagio, De Vivo Rocco, Masut Luigino, Monte Fabrizio, Orati Antonio, Pasqualin Gianfranco;
Vista l'istanza depositata in data 21/3/2008 dall'Avv. Antonino Romeo, procuratore del convenuto Ciraldo Biagio, di correzione di errore materiale;
Vista l'analoga istanza del V.P.G. dott. Alberto Mingarelli, depositata in data 28/3/2008;
Visti gli artt. 26 R.D. 13/8/1933 , n. 1038 e 287 e seguenti del c.p.c.;
Rilevato che sussiste l'errore materiale indicato nelle predette istanze;
                                                 DECRETA
La sentenza n. 207/08, depositata in data 27/2/2008, della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto relativa al giudizio instaurato dal Procuratore regionale contro Ciraldo Biagio, De Vivo Rocco, Masut Luigino, Monte Fabrizio, Orati Antonio, Pasqualin Gianfranco è rettificata nel senso che a pag. 20 della stessa, riga 23, per quanto riguarda il convenuto Monte Fabrizio l'importo indicato deve intendersi di euro 2.582,28 anziché di euro 2.582,84;
Inoltre, nel dispositivo della medesima sentenza a pag. 21, riga 5, il nome del convenuto Ciraldo deve essere inteso quale Biagio e non Biagi come erroneamente indicato.
Venezia, 10 aprile 2008
                                                  Il Presidente
f.to(Dr.Sergio Zambardi)
Depositato in Segreteria il 14.04.2008
   Il Direttore della Segreteria
                                    (f.to Guarino)


Offline mimmo

  • Azzurro
  • *****
  • Post: 2059
Re: NOTIZIE DAL VENETO - SEZIONE ESTE
« Risposta #1 il: Febbraio 07, 2010, 19:47:04 pm »
C.1 Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.

Quali sono gli enti controllati dalla Corte dei conti?

Nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione finanziaria previsto dall’art. 100 della Costituzione e dalla legge 21 marzo 1958 n. 259, la Corte controlla:
° gli enti che godono di contribuzione periodica a carico dello Stato;
° gli enti che si finanziano con imposte, contributi, tasse che sono autorizzati ad imporre;
° gli enti che godono di un apporto al patrimonio in capitale, servizi, beni ovvero mediante concessione di garanzia;
° le società derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, fino a quando permanga la partecipazione maggioritaria dello Stato o degli altri pubblici poteri al capitale sociale (Corte costituzionale, sentenza 28 dicembre 1993 n. 466, resa in seguito a conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte dei conti).

Qual è lo scopo del controllo della Corte sugli enti sovvenzionati?

La Corte dei conti vigila affinché gli enti che gestiscono ingenti quote di risorse pubbliche, si attengano a parametri di legittimità ed improntino la loro gestione a criteri di efficacia ed economicità.

Come si svolge il controllo sugli enti?

La legge 21 marzo 1958 n. 259 ha previsto due modalità di controllo:
° quello svolto direttamente dall’apposito ufficio della Corte dei conti (Sezione controllo enti);
° quello svolto da una magistrato della Corte (art. 12) che partecipa alle sedute degli organi di amministrazione e revisione dell’ente.
In entrambi i casi il controllo, che è sia di legittimità che di merito, è concomitante, cioè si svolge nel corso della gestione dell’ente, e ha per oggetto l’intera gestione finanziaria e amministrativa dell’ente stesso.
La Corte, in caso di accertata irregolarità nella gestione di un ente, può in ogni momento formulare i propri rilievi al Ministro del tesoro e al Ministro competente (art. 8 legge 1958/259). 

Qual è l’esito del controllo?

Al termine di ogni esercizio finanziario la Corte dei conti adotta una pronuncia nella quale effettua le proprie valutazioni sulla gestione finanziaria dell’ente controllato. La relazione viene inviata al Parlamento per l’esercizio del suo controllo politico finanziario.
La relazione viene anche inviata all’ente controllato nonché ai Ministeri vigilanti per far loro adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le eventuali irregolarità contabili, amministrative e gestionali riscontrate, nonché per migliorare la gestione.

Qual è la natura del procedimento di controllo sugli enti?

Il controllo sugli enti sovvenzionati differisce sia dal controllo di legittimità (preventivo o successivo) su atti, sia dal controllo sulla gestione, essendo partecipe dei caratteri sia dell’uno che dell’altro.
La Corte costituzionale italiana, ha ritenuto che la Corte dei conti nell’esercizio della funzione di controllo sugli enti, rappresentata dal Presidente della Corte dei conti, è potere dello Stato legittimato a sollevare conflitto di attribuzione con gli altri poteri dello Stato (Corte costituzionale, sentenza n. 457 del 23 dicembre 1999).

C.2 Il giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato.

Cos’è il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato?

Il giudizio di parificazione del rendiconto è il giudizio volto ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di bilancio.
Ai sensi dell’art. 39 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 la Corte dei conti a Sezioni riunite verifica il rendiconto generale dello Stato (inteso come conto del bilancio e conto del patrimonio) e ne confronta i risultati, tanto per le entrate quanto per le spese, con le leggi di bilancio.

In cosa consistono le valutazioni della Corte dei conti in sede di parificazione?

Nella sua funzione costituzionale di organo di verifica dei complessivi equilibri di finanza pubblica (artt. 100, 119, 81, 97) la Corte dei conti ha, nel tempo, ampliato le sue valutazioni in sede di parificazione tenendo conto della evoluzione legislativa della decisione di bilancio (esposizione dal Tesoro al Parlamento del fabbisogno di cassa del settore statale e del settore pubblico) includendo, perciò, nella relazione che accompagna il giudizio sul rendiconto i risultati della gestione finanziaria con riferimento all’intero settore pubblico.
Le valutazioni della Corte dei conti sugli andamenti complessivi della gestione del settore pubblico sono anche volte a verificare il rispetto dei parametri comunitari (rispetto del patto di stabilità).

C.3 Il controllo sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa.

In cosa consiste il controllo della Corte dei conti sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa?

La legge 5 agosto 1978 n. 468 (art. 11 ter) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo di tipo generale sulla copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese oppure minori entrate (art. 81, quarto comma della Costituzione).
Si tratta di un controllo volto a garantire il rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di bilancio.

Come viene svolto il controllo?

La Corte dei conti trasmette ogni quattro mesi al Parlamento una relazione sulla copertura di spesa delle leggi adottate nel periodo, nonché osservazioni in ordine alle tecniche di quantificazione degli oneri.

Qual è la natura del procedimento di controllo sulle leggi di spesa?

Il procedimento di controllo sulle leggi di spesa attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare la razionalità e congruità delle stime e delle misurazioni che sorreggono le previsioni di spesa. E’ quindi escluso che la Corte dei conti possa entrare nel “merito” delle scelte economiche (sentenza della Corte costituzionale n. 384 del 1991).
Nell’esercizio di detta funzione la Corte dei conti può sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale delle leggi per violazione dell’art. 81 della Costituzione.

C.4 La certificazione finanziaria dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

In cosa consiste il controllo della Corte dei conti sui contratti collettivi di lavoro?

La legge (art. 51 del decreto legislativo 29 del 1993 e successive modificazioni) ha attribuito alla Corte dei conti la funzione di “certificare” la compatibilità dei costi derivanti dal contratto collettivo con gli strumenti della programmazione e del bilancio, acquisendo elementi conoscitivi.

Cosa succede se la Corte dei conti non certifica  il contratto collettivo?

Se la certificazione è positiva (la Corte ritiene, cioè, compatibili i costi derivanti dal contratto collettivo e la loro quantificazione con i vincoli di bilancio) l’ARAN sottoscrive il contratto.
In caso negativo, essa assume le iniziative per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali onde ottenere una certificazione positiva della Corte dei conti, ovvero, se lo ritenga possibile, convoca i sindacati ai fini della riapertura delle trattative.
In ogni caso, il controllo della Corte non impedisce la sottoscrizione del contratto.
La Corte riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla compatibilità con gli strumenti della programmazione e del bilancio.
 
C.5 I referti sulla finanza regionale e locale.

In cosa consiste il controllo della Corte dei conti sulla finanza regionale e locale?

La Corte dei conti quale garante dei complessivi equilibri di finanza pubblica riferisce almeno una volta l’anno sull’andamento generale della finanza regionale e locale, tenuto anche conto dei referti delle singole sezioni regionali e con riferimento al rispetto del quadro delle compatibilità generali di finanza pubblica poste dall’Unione europea e dal bilancio dello Stato, nonché sull’utilizzazione dei fondi di riequilibrio e solidarietà definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
Si tratta di un controllo che, essendo basato su analisi comparative, offre importanti valutazioni conoscitive onde garantire il rispetto dei principi posti a base della solidarietà fra le varie regioni. 
« Ultima modifica: Febbraio 07, 2010, 19:49:45 pm da mimmo »

Offline pratesi

  • Utente Certificato
  • Maestro
  • *
  • Post: 346
Re: NOTIZIE DAL VENETO - SEZIONE ESTE
« Risposta #2 il: Febbraio 08, 2010, 18:06:29 pm »
A parte la complessità dell'argomento trattato e come viene descritto in termini "legali", si evince una cosa base :
ma quanto dura un processo qui in italia, una vita basta ?
Pratesi

Offline Moebius

  • Avancarica
  • 1° Classe
  • ***
  • Post: 115
Re: NOTIZIE DAL VENETO - SEZIONE ESTE
« Risposta #3 il: Febbraio 08, 2010, 18:53:27 pm »
A parte la complessità dell'argomento trattato e come viene descritto in termini "legali", si evince una cosa base :
ma quanto dura un processo qui in italia, una vita basta ?
Pratesi

Considerato che si parla di fatti del '99 e la sentenza è stata del 2007, tuttosommato non ci hanno messo molto!  ;D