Autore Topic: Notizie dell'ultima ora  (Letto 7568 volte)

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Offline diamante

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Re:Notizie dell'ultima ora
« Risposta #10 il: Dicembre 13, 2010, 12:57:04 pm »
Caro amico Pierpu, alla luce della nuova legge, l'interessato deve comunicare al Comune, ove è presente un tsn, la dichiarzione di svolgere  l'attività di  direttore o l'istruttore di tiro.
 Ciao
certo! lo prevede il D.L.vo 112/98 (legge che ha 12 anni), ma non con una D.I.A. (che permetterebbe all'interessato di iniziare intanto ad esercitare l'attività), bensì con una domanda che dovrà prevedere un iter per il quale il Comune fa le sue indagini (informazioni dagli Uffici di P.S. e CC sulla presenza dei requisiti soggettivi) e poi autorizza.
solo dopo il richiedente può iniziare ad esercitare l'attività di istruttore: così funzionano le licenze di polizia, quale essa è rimasta.
Caro amico Pierpu, non si parla di D.I.A., ma di S.C.I.A.  L. n. 122 del 2010( segnalazione certificato di inizio attività) con la quale permette di esercitare o di eseguire i lavori ecc…, senza aspettare i fatidici 30 gg. come prevedeva la D.I.A. 
Ciao

Offline pierpu

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Re:Notizie dell'ultima ora
« Risposta #11 il: Dicembre 13, 2010, 13:57:52 pm »
molto bene: D.I.A. o SC.I.A. il risultato non cambia
questo il testo della L. 122/2010
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=1947

queste le
6.2 ESCLUSIONI
dalla disciplina: 
"Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria."

la licenza in parola è licenza di pubblica sicurezza e non è suscettibile di disciplina D.I.A./ S.C.I.A. : fai la domanda, fanno gli accertamenti e poi ti danno la licenza. dopo inizi ad esercitare (o continui, se trattasi di rinnovo)...
anch'io conosco alcune persone in possesso di licenza istruttore avuta per D.I.A. (oggi S.C.I.A.) ma basta che non succeda nulla.. sennò vedi che turbinio di procure, avvocati e assicurazioni...
ciao ciao
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Offline diamante

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Re:Notizie dell'ultima ora
« Risposta #12 il: Dicembre 13, 2010, 15:19:06 pm »
molto bene: D.I.A. o SC.I.A. il risultato non cambia
Cambia, cambia ....e di molto!
molto bene: D.I.A. o SC.I.A. il risultato non cambia
la licenza in parola è licenza di pubblica sicurezza e non è suscettibile di disciplina D.I.A./ S.C.I.A. : fai la domanda, fanno ........
se come dici che e la licenza non è suscettibile di D.I.A. o S.C.I.A.: perchè bisogna fare la domanda?
Ciao

Offline pierpu

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Re:Notizie dell'ultima ora
« Risposta #13 il: Dicembre 13, 2010, 19:01:42 pm »
Cambia, cambia ....e di molto!

se come dici che e la licenza non è suscettibile di D.I.A. o S.C.I.A.: perchè bisogna fare la domanda?
Ciao

1)in cosa cambia? Puoi fornirmi gli elementi normativi che, con riferimento alla licenza di istruttore di tiro, ne mutano “e di molto” la portata?
2) perché ogni licenza di pubblica sicurezza, per essere concessa, va richiesta; va fatta la domanda… le esclusioni cui al p.to 6.2 da me linkate già forniscono la risposta.
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Offline diamante

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Re:Notizie dell'ultima ora
« Risposta #14 il: Dicembre 13, 2010, 22:52:21 pm »
S.C.I.A.  L.122/2010

Attività soggette a disciplina di polizia amministrativa

Sono soggette a disciplina di polizia amministrativa le attività di: agenzie d’affari; esercizio di ascensori e montacarichi; effettuazione di giochi leciti anche con installazione di apparecchi automatici da gioco; mestiere di fochino, di istruttore di tiro e direttore di tiro a segno; piscine e stabilimenti balneari; sale da ballo; spettacoli viaggianti; spettacoli e trattenimenti pubblici; vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio.

Ciaoooooooooooooooooooo

Offline pierpu

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Re:Notizie dell'ultima ora
« Risposta #15 il: Dicembre 13, 2010, 23:34:38 pm »
S.C.I.A.  L.122/2010

Attività soggette a disciplina di polizia amministrativa

Sono soggette a disciplina di polizia amministrativa le attività di: agenzie d’affari; esercizio di ascensori e montacarichi; effettuazione di giochi leciti anche con installazione di apparecchi automatici da gioco; mestiere di fochino, di istruttore di tiro e direttore di tiro a segno; piscine e stabilimenti balneari; sale da ballo; spettacoli viaggianti; spettacoli e trattenimenti pubblici; vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio.

Ciaoooooooooooooooooooo
abbi pazienza: puoi fornirmi il dato normativo cui sopra? intendo: il testo che hai citato da dove si origina?
s.a.s.
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Offline diamante

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Re:Notizie dell'ultima ora
« Risposta #16 il: Dicembre 15, 2010, 09:56:33 am »
Al fine di ottenere l’autorizzazione, annuale, allo svolgimento dell’attività  di direttore o istruttore di tiro, la domanda deve essere presentata al Comune,  stabilito dal  Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

Oggi, con l'avvento della S.C.I.A. , basta comunicare al Comune ciò che si intende svolgere e senza aspettare il decorso dei 30gg  l'interessato  può immediatamente  iniziare l'attività.


Legge 30-7-2010 n. 122. Art. 49, comma 4-bis.
Art. 49, comma 4-bis. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività Scia) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può ri guardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".


Ciao

Offline pierpu

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Re:Notizie dell'ultima ora
« Risposta #17 il: Dicembre 15, 2010, 13:17:10 pm »
boh. io continuo a leggere l'esclusione delle materia di pubblica sicurezza, com'era con la DIA ..
Istruttore 1° livello Istituzionale,  MASTER  e Formatore Istituzionale UITS.

Offline diamante

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Re:Notizie dell'ultima ora
« Risposta #18 il: Dicembre 15, 2010, 21:56:06 pm »
Caro amico Pierpu, ma il datore di lavoro responsabile ai fini della sicurezza: chi è il presidente della sezione o il presidente dell'uits?

Ciao

Offline Ricky

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Re:Notizie dell'ultima ora
« Risposta #19 il: Dicembre 18, 2010, 23:42:54 pm »
Datore di lavoro è chi ha diretta capacità di spesa per ovviare a problemi di sicurezza