Autore Topic: ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS  (Letto 174481 volte)

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Offline lando

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #530 il: Agosto 09, 2019, 14:04:10 pm »
L'arbitro ha fischiato  rigore al 94° a favore del Ministero e di Soro.
Palla da un lato e portiere dell'altro.
Squadre negli spogliatoi.
Ritorno (se mai ci sarà) tra un paio di anni.
Se vogliamo dirlo in altro modo, Il TAR ha stabilito che non ci possono essere "presidenti eterni".
 

Offline gunny

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #531 il: Agosto 09, 2019, 14:43:38 pm »
pubblichiamo stralcio con i passaggi più significativi:

Citazione da: TAR LAZIO
Pubblicato il 09/08/2019
N. 10475/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10730/2017 REG.RIC.

 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10730 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ernfried Obrist, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;
Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente p.t.;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t.;
Commissario Straordinario ex D.M. della Difesa 02.10.17, in persona del Commissario p.t.;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del 2.10.2017 con il quale il Ministro della Difesa ha disposto la mancata nomina dell’eletto Ing. Ernfried Obrist a Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno e ha nominato l’avv. Francesco Soro quale Commissario Straordinario del predetto Ente;
- della nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa, con il quale è stato comunicato “che la rielezione del Presidente uscente da parte dell’Assemblea nazionale, avvenuta in data 22 ottobre 2016, non può trovare utile finalizzazione ai fini del rinnovo della carica presidenziale, avendo l’interessato già completato tre mandati consecutivi” e, ove occorrer possa, anche del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, allegato, prot. n. 17760 del 6.9.2017;
- nonché di ogni atto, anche se non conosciuto e/o implicito, presupposto, conseguente, connesso o, comunque, relativo alla mancata nomina dell’ing. Ernfried Obrist a Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OBRIST ERNFRIED il 27\12\2018:
del decreto del Ministro della difesa del 22.10.18, concernente la conferma dell'Avv. Francesco Soro nell’incarico di Commissario straordinario dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Commissario Straordinario ex D.M. della Difesa 02.10.17;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 giugno 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO


1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 6 novembre 2017 e depositato il successivo 7 novembre 2017, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 2 ottobre 2017, il Ministero della Difesa ha disposto la mancata nomina del predetto a Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno e, pertanto, ha nominato l’avv. Francesco Soro “quale Commissario Straordinario di” detto Ente nonché gli atti ad esso presupposti, chiedendone l’annullamento.
In particolare, il ricorrente espone quanto segue:
- con delibera n. 96 dell’8 settembre 2016 il Consiglio Direttivo dell’Unione Italiana Tiro a Segno – “essendo ormai conclusi i giochi olimpici estivi” - indiceva l’Assemblea Nazionale elettiva per procedere, secondo l’“ordine del giorno”, all’elezione, tra l’altro, del Presidente Nazionale;
- il successivo 22 ottobre 2016 l’Assemblea Nazionale Elettorale, regolarmente costituita, esprimeva n. 1.102,50 voti, pari all’85,53%, a favore del predetto, il quale veniva, conseguentemente, eletto “alla carica di Presidente”, con immediata comunicazione del risultato elettorale “ai gruppi sportivi e agli organi federali competenti” nonché relativa pubblicazione nell’albo federale;
- decorsi i termine decadenziali per la proposizione di eventuali impugnazioni, con nota n. 10572 del 2016 il verbale dell’Assemblea era oggetto di trasmissione al Ministero della Difesa e al CONI “per l’avvio del procedimento di nomina ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 90/2010”;
- in riscontro ad un’apposita richiesta del menzionato Ministero al CONI, in data 5 aprile 2017 quest’ultimo esprimeva un parere secondo il quale “non si riscontrano motivi ostativi alla nomina del Presidente dell’U.I.T.S. per il quadriennio 2017-2020”;
- acquisiti ancora formali pareri dal “proprio consigliere giuridico e dall’Ufficio Legislativo”, il Ministero della Difesa chiedeva al Presidente del Consiglio dei Ministri di “dar corso, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare…… alla procedura di conferma dell’Ing. Ernfried Obrist a Presidente nazionale dell’Ente”;
- dopo circa undici mesi dall’Assemblea Nazionale Elettiva, il Capo di Gabinetto comunicava all’U.I.T.S. una nota, atta a rappresentare che, “all’esito di approfondimenti condotti, supportati da un parere acquisito dall’Avvocatura Generale dello Stato …., è emersa l’applicabilità a codesto Ente dell’articolo 6, comma 2, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, di modo che la rielezione del Presidente uscente da parte dell’Assemblea nazionale, avvenuta in data 22 ottobre 2016, non può trovare utile finalizzazione ai fini del rinnovo della carica presidenziale, avendo l’interessato già completato tre mandati consecutivi. Stante quanto sopra, fermo restando che è in corso la nomina di un Commissario straordinario, si partecipa che sarà necessario ripetere le elezioni presidenziali tenendo conto dei limiti posti dalla citata disposizione di legge”;
- a seguito di tale nota, in data 2 ottobre 2017 il Ministero della Difesa adottava il provvedimento impugnato.
Avverso tale provvedimento e gli atti ad esso presupposti il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:
I.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. ---omissis---, in ragione – in sintesi – della mancata partecipazione dell’interessato al procedimento.
II. INCOMPETENZA – VIOLAZIONE DELL’ART. ---omissis---, atteso che l’adozione della decisione di non procedere alla nomina – al pari, del provvedimento di nomina - “non spettava né al Capo di Gabinetto, né al Ministro della Difesa, bensì al Presidente della Repubblica o, tutt’al più, al Consiglio dei Ministri”.
III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ---omissis---  DELLO STATUTO DELL’UITS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA’ – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, tenuto conto che il provvedimento impugnato si basa sull’applicabilità dell’art. 6, comma 2, di cui sopra alla nomina del presidente dell’UITS, il quale costituisce un falso presupposto in ragione del rilievo che, nel caso di specie, all’esecutivo “non è attribuita alcuna scelta discrezionale sul soggetto da individuare, poiché il Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa devono limitarsi a prendere atto della volontà espressa dalla base sociale dell’Ente di riferimento nel rispetto del principio democratico, limitandosi a verificare la correttezza dell’operato”. In sintesi, “la nomina di cui si discute non è una nomina governativa”, bensì è vincolata al risultato delle elezioni e, dunque, “il potere di proposta del Ministro competente e di nomina del Consiglio dei Ministri deve essere inquadrato nell’ambito del potere di vigilanza e, soprattutto, di formalizzazione della volontà democratica”, precisando, ancora, che “una diversa interpretazione, secondo la quale troverebbe applicazione la L. n. 14/1978, sarebbe del tutto irragionevole, in quanto comporterebbe un duplice controllo sulla decisione assembleare, sia del governo, sia del Parlamento” e, comunque, è da aggiungere che non sussiste un’unitaria figura di ente pubblico, come, tra l’altro, affermato dal Consiglio di Stato nel parere del 6 luglio 2011, n. 2984 (concernente – in particolare – l’ACI) nonché nel parere n. 4079 del 26 settembre 2012, di conferma dei principi in precedenza esposti “anche all’UITS stessa”, avendo cura di precisare, peraltro, che “l’estensione analogica” di una causa di ineleggibilità, generica, polivalente e non tipizzata, “sarebbe palesemente incostituzionale”. A tale lettura dell’art. 6 in argomento conduce – del resto – la Relazione della I Commissione permanente della Camera dei Deputati di “accompagnamento alla suddetta proposta di legge”.
IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE---omissis--- ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO D’ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA’ E PERPLESSITA’ DELLA MOTIVAZIONE, per l’operatività – secondo le richiamate previsioni - dei limiti alla durata in carica dei componenti di organi apicali esclusivamente nell’ipotesi in cui si tratti di nomine affidate “alla libera scelta dell’autorità competente” (ben diverse dalle nomine effettuate – come nel caso in trattazione - “in via elettiva”) .
V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 242/1999, sulla base della considerazione che – “anche a voler per mera ipotesi ritenere astrattamente applicabile al caso di specie l’art. 6 della L. n. 14/78” – “si dovrebbe prendere atto dell’intervenuta abrogazione in parte qua operata dal” citato D.Lgs., “laddove all’art. 16, comma 4 … prevede che, per l’elezione successiva a due o più mandati, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi”.
VI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, PERPLESSITA’ E ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE, tenuto conto dell’adozione dei provvedimenti impugnati senza procedere alla previa richiesta del parere delle commissioni parlamentari, ricordando – per completezza – che quest’ultime, già interpellate sulla nomina del predetto, hanno sempre espresso parere favorevole, ritenendo lo svolgimento di due mandati “non rilevante ai fini del computo del limite dei mandati previsto” sia dalla legge n. 14 del 1978 che dall’art. 39 dello Statuto dell’UITS approvato nel 2010.
Con atto depositato in data 15 novembre 2017 si sono costituiti il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Presidenza della Repubblica e il Commissario Straordinario ex DM della Difesa 02.10.17.
Con atto depositato il successivo 24 novembre 2017 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
In medesima data, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Repubblica e il Ministero della Difesa hanno prodotto una memoria, volta a chiedere - in via pregiudiziale - “la declaratoria di difetto di legittimazione passiva” della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, ancora, a confutare le censure formulate in virtù della constatazione che il ricorrente è “già stato eletto dall’Assemblea Nazionale in qualità di Presidente dell’ente nei due precedenti quadrienni 2004-2008 e 2008-2012” e, dunque, del richiamo del D.P.R. n. 90 del 2010 di riordino dell’UITS, dello Statuto di quest’ultimo (in particolare, degli artt. 39 e 78) e, ancora, dell’art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978.
In successivo 27 dicembre 2018 il ricorrente ha prodotto motivi aggiunti, volti a chiedere e ottenere l’annullamento del decreto del Ministro della Difesa del 22 ottobre 2018, concernente la conferma dell’Avv. Francesco Soro nell’incarico di Commissario Straordinario dell’UITS in ragione, tra l’altro, dell’asserita esigenza di provvedere alla modifica dello Statuto dell’UITS per adeguare il testo ai nuovi principi fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali.

A tali fini il ricorrente deduce il vizio di illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti già gravati, procedendo al richiamo integrale delle censure già formulate, nonché un nuovo motivo di diritto, incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione della legge n. 8 del 2018 e sull’eccesso di potere per insussistenza dei “presupposti per posticipare le elezioni”.

A seguito del deposito di documenti in data 17 gennaio 2019, il successivo 18 gennaio 2019 il ricorrente ha prodotto una memoria, precipuamente diretta a richiamare un recente precedente di questo Tribunale (la sentenza n. 72 del 2019), ritenuto dirimente al fine di definire la controversia de qua, attesa la riscontrata statuizione in esso del principio secondo cui – ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 6 in argomento – “non possono essere computati gli incarichi antecedenti all’approvazione dello Statuto contenente” i limiti all’eleggibilità.

Con memorie depositate il 21 gennaio 2019 e 30 gennaio 2019 la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa – “richiamate le difese in atti, fra cui l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva” – hanno contestato i motivi di diritto formulati dal ricorrente, ribadendo la piena compatibilità del principio generale fissato dall’art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978 “con la struttura dell’organizzazione interessata”, all’uopo richiamando, tra l’altro, quanto affermato dalla Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite “in tema di limiti all’eleggibilità”, premurandosi, peraltro, di chiedere - in ultimo – la verifica del rispetto dei termini a difesa, a fare data dalla “notifica dei motivi aggiunti”.
In data 30 gennaio 2019 anche il ricorrente ha prodotto una memoria di replica, essenzialmente volta a reiterare le censure formulate.
Proprio in ragione dell’esigenza del rispetto dei su indicati termini, all’udienza pubblica del 20 febbraio 2019 è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso.
A seguito della produzione di ulteriori scritti difensivi, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 3 giugno 2019.

DIRITTO

1.In via preliminare, è meritevole di disamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla Presidenza della Repubblica e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Orbene, tale eccezione è infondata, risultando evidente che la controversia prospettata investe inequivocabilmente anche la corretta individuazione e il legittimo esercizio dei poteri alle predette spettanti e, conseguentemente, non può essere considerata ad esse estranea (come, tra l’altro, ragionevolmente desumibile dalla formulazione della censura inerente all’illegittimità dei provvedimenti impugnati per il vizio di difetto di competenza)
.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2.1. Come si trae dalla narrativa che precede:
- la questione prospettata riguarda il provvedimento con cui, in data 2 ottobre 2017, il Ministero della Difesa – dopo avere dato conto che il ricorrente ha “svolto il mandato di Presidente per i quadrienni olimpici 2004-2007, 2008-2011 e 2012-2016 e che, pertanto, il conferimento di un ulteriore mandato si porrebbe in contrasto con i limiti imposti dall’articolo 6 della legge n. 14 del 1978” – ha disposto la nomina di un commissario straordinario “fino alla nomina del Presidente dell’Unione italiana tiro a segno e comunque non oltre la durata di un anno”;
- preso specificamente atto che la decisione in tal modo adottata risulta fondata essenzialmente sul disposto dell’art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978, come desumibile dalla nota del Gabinetto del Ministro del 29 settembre 2017, basata, tra l’altro, su un parere acquisito dall’Avvocatura Generale dello Stato, il ricorrente lamenta l’illegittimità della decisione de qua e degli atti ad essa presupposti sulla base della denuncia dei vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Tali censure sono immeritevoli di positivo riscontro.

2.2. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che:
- sulla base di quanto disposto dall’art. 60 del D.P.R. n. 60 del 2010, rubricato “Organi centrali dell’Unione italiana tiro a segno”, “il presidente nazionale, eletto dall’assemblea nazionale dell’Unione” in trattazione, “è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri” (comma 3), con la statuizione – in aggiunta - che “i componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se subentrati nel corso del quadriennio” (comma 7
);
- a seguito di tale previsione normativa, il Ministero della Difesa ha adottato il decreto 15 novembre 2011, avente ad oggetto “Approvazione dello Statuto dell’Unione italiana tiro a segno”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 264 della G.U., Serie Generale n. 293 del 17 dicembre 2011, prevedendo – per quanto di rilevanza in questa sede - che:
a)“i componenti degli organi dell’UITS restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta per un solo ulteriore mandato. Essi decadono alla scadenza del quadriennio olimpico anche se subentrati o eletti nel quadriennio stesso” (art. 39);
b) “1. Il limite alla rieleggibilità dei componenti degli organi dell’UITS di cui all’articolo 39 entra in vigore dal primo rinnovo degli organi dell’UITS successivo all’approvazione del presente Statuto. 2. Gli organi elettivi dell’UITS in carica all’atto dell’approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza……” (art. 78).
---omissis---
Stante quanto in precedenza riportato, sussistono valide ragioni per affermare che, secondo la normativa vigente:
- l’Unione Italiana di Tiro a Segno – UITS è un “ente pubblico nazionale”, soggetto alla vigilanza del Ministero della Difesa, il cui statuto risulta essere stato adottato già nel 1998 “ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14”, riportante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici” (tra cui l’ampiamente menzionato art. 6, di divieto della “conferma … per più di due volte”);
- la stessa Unione è, nel contempo, qualificata come “Federazione Sportiva Nazionale di tiro a segno, ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242”, riconosciuta ai fini sportivi dal CONI e, dunque, soggetta – in quanto tale – al controllo di quest’ultimo.


2.3. Ciò detto e soprassedendo, ancora, sul rilievo, sull’intervenuta approvazione di un nuovo statuto dell’Ente in virtù del D.M. 21 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. 30 maggio 2018, n. 124, prescrivente – del pari – che “i componenti degli organi dell’UITS restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta per un solo ulteriore mandato” (art. 39), si osserva che:
- rilevanza alcuna – ai fini del decidere la controversia in esame – può essere attribuita al già menzionato art. 16 del D.Lgs. n. 242 del 1999, concernente gli “Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate” (contemplante la possibilità - come accuratamente messo in evidenza dal ricorrente – di superare il limite in quest’ultimo previsto in virtù del conseguimento da parte del Presidente candidato di un quorum superiore al 55%), atteso che risulta doveroso tenere conto della poliedrica natura dell’UITS e, in particolare, della circostanza che quest’ultimo è un “ente pubblico”, sottoposto al controllo delle autorità di governo;
- non vi è, quindi, chi non veda come – a tali fini – assumano carattere dirimente le previsioni di cui agli artt. 39 e 78 dello statuto vigente all’epoca di adozione degli atti e dei provvedimenti impugnati, l’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 90 del 2010 e, ancora, l’art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978.
Tale constatazione trova conferma – del resto – nei seguenti rilievi:
- l’Unione di cui si discute è – comunque - un ente di diritto pubblico, oggetto di riordino in esito all’art. 26 del decreto legge n. 112 del 2008;
- come in precedenza indicato, già nel 1998 lo statuto di tale Unione è stato approvato “ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14”, riportante “Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici” (tra cui l’ampiamente menzionato art. 6, comma 2, di divieto della “conferma … per più di due volte” dei mandati espletati).
Ciò detto, il Collegio ritiene che – ai fini del decidere – debba essere coerentemente definito e individuato il contenuto effettivo delle previsioni in argomento, ossia risulti doveroso comprendere l’operatività di tali previsioni, nel rispetto, tra l’altro, dei principi posti a presidio delle nomine degli organi di vertice degli Enti.

La controversia in trattazione risulta, infatti, connotata dalle seguenti peculiarità:
- il ricorrente ha già svolto il mandato di Presidente dell’Unione italiana tiro a volo “per i quadrienni olimpici 2004-2007, 2008-2011 e 2012-2016”, ossia per ben tre quadrienni (di cui solo uno successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 90 del 2010 e dello statuto approvato nel 2011);
- essendo risultato il predetto nettamente vincente alle nuove elezioni svoltesi nel 2016 (riportando circa l’85% dei voti), la documentazione prodotta agli atti – e, in particolare, il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato - prova, dunque, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato perplessità in ordine alla nomina a presidente dello stesso, “tenuto conto che il sig. Obrist ha già rivestito la carica di Presidente dell’UITS nei precedenti quadrienni” di cui sopra (cfr. nota del 5 settembre 2017 - all. n. 1 alla memoria depositata dal Ministero della Difesa in data 24 novembre 2017);
- specificamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - investita della questione - ha formulato una richiesta di parere all’Avvocatura Generale dello Stato, ponendo in evidenza che, a seguito del D.P.R. n. 90 del 2010 e del nuovo statuto del 2011, la nomina del sig. Obrist è già stata effettuata con il D.P.R. 18 febbraio 2013, “secondo la nuova normativa, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 400 del 1988, che, a fortiori, al comma 2, restituisce rinnovato vigore alla piena vigenza delle disposizioni in merito al controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici di cui alla legge n. 14 del 1978”, constatando il rispetto “per le prime due nomine” della previsione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978, e, conseguentemente, pervenendo alla conclusione che – seppure, in base alle previsioni del D.P.R. n. 90 del 2010 e dello statuto, la proposta di nomina de qua possa apparire “come una prima conferma” – l’art. 6 di cui sopra, “ad una più attenta analisi”, contiene “principi generali” costituenti il “nucleo essenziale regolatorio dei procedimenti di nomina governativa presso enti pubblici”, ossia principi che non possono che prevalere o, comunque, essere considerati inderogabili;
- con il parere reso in riscontro a tale istanza, l’Avvocatura Generale dello Stato ha espressamente affermato che “è lo stesso D.P.R. n. 90/2010 (e conseguentemente lo Statuto) a prevedere un limite di possibilità di conferma, limitando altresì i poteri di autonoma determinazione dell’assemblea”, con riferimento alla “disciplina della legge 14 per gli enti pubblici”, e, dunque, ha “conclusivamente” ritenuto “che l’eventuale ulteriore conferma dell’ing. Obrist alla carica di presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno, stante il quadro normativo di riferimento, si ponga in conflitto con la previsione di cui all’art. 6 della L. n. 14/1978”;
---omissis---
- seppure debba convenirsi in ordine all’insussistenza di una figura di ente pubblico “unitaria”, come desumibile, tra l’altro, dal parere del Consiglio di Stato 6 luglio 2011, n. 2984, richiamato dal ricorrente, deve – nel contempo – affermarsi che, in tutti i casi in cui si tratti, come nell’ipotesi in trattazione, di un principio di carattere generale, eventuali deroghe allo stesso non si prestano - in via di principio - ad essere rilevate in via interpretativa, pena l’inaccettabile ammissione di una potenziale variabilità dei modelli organizzativi degli enti, e, comunque, non possono prescindere da valutazioni concrete, atte ad accertare una vera e propria incompatibilità con la natura dell’ente, la quale – nell’ipotesi in esame – si rivela insussistente;
- per quanto, ancora, l’“elezione” da parte dell’Assemblea, la disamina della disciplina in trattazione impone di configurare la stessa in termini di mera fase antecedente o, meglio, prodromica del procedimento di nomina, la quale – come ampiamente precisato – compete al Presidente della Repubblica secondo le modalità indicate. Non vi è – del resto – chi non veda come la nomina e l’elezione in precedenza effettuata da parte di un organo assembleare siano diverse, con l’ulteriore precisazione che è esclusivamente la “nomina” a determinare l’assunzione delle funzioni da parte del soggetto interessato. Risulta, poi, noto che le finalità perseguite dal legislatore attraverso l’attribuzione del potere di “nomina” sono ulteriori e distinte rispetto a quelle specifiche delle “elezioni”, sicchè la nomina ad opera del Presidente della Repubblica non può che soggiacere alle previsioni della legge n. 14 del 1978.
In sintesi, la censura in trattazione va respinta.

2.4. Il ricorrente denuncia, ancora, la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli art. 1 della legge n. 406 del 1977 e art. 32 della legge n. 70 del 1975.
Anche tale censura va respinta, posto che:
- si tratta di previsioni riguardanti specificamente i membri dei “consigli di amministrazione degli enti pubblici”;
- il vantaggio di tale previsione e, dunque, l’invocazione della stessa da parte del ricorrente è sicuramente rinvenibile nell’esonero dal limite di conferma di “una sola volta” previsto nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, “per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedono la designazione elettiva degli amministratori da parte degli iscritti”, ma - come già ampiamente esposto - il D.P.R. n. 90 del 2010 e lo Statuto dell’Unione Nazionale del Tiro a Segno contemplano una procedura per la nomina del Presidente completamente diversa, prescrivente espressamente l’adozione di un D.P.R.;
- in ogni caso, il su indicato art. 32 della legge n. 70 del 1975 trova applicazione per gli enti pubblici previsti dalla stessa legge e, come già rilevato dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa (cfr. all. n. 4, depositato in giudizio dal ricorrente in data 17 gennaio 2019), “l’Unione Italiana Tiro a Segno non è compresa tra gli enti elencati nelle Tabelle allegate alla stessa legge n. 70 del 1975”;
In sintesi, il motivo di diritto in trattazione è privo di giuridico pregio.

2.5. Per quanto riguarda l’asserita applicazione dell’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 242 del 1999, il Collegio ritiene di ribadire che l’Unione Nazionale del Tiro a Segno riveste una duplice natura e, precipuamente, la natura di ente pubblico e la natura di federazione sportiva, precisando – in aggiunta – che l’invocato decreto opera esclusivamente in relazione alle federazioni sportive e, dunque, non coinvolge in alcun modo la disciplina degli enti pubblici, il che conduce, peraltro, ragionevolmente ad escludere la sussistenza di validi motivi per affermare che il citato decreto abbia inciso sulla legge n. 14 del 1978, determinandone – in particolare – l’abrogazione in parte qua.

2.6. Proprio le peculiarità che connotano il procedimento di nomina del Presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno impongono, poi, di rilevare l’infondatezza dei motivi di diritto sub II) sulla base delle seguenti considerazioni:
- come si è avuto ampiamente modo di constatare, la nomina del Presidente dell’Unione in esame si pone come il “momento” finale di un procedimento complesso che coinvolge una pluralità di differenti “autorità”. Premesso che tale procedimento presuppone l’avvenuto espletamento delle elezione da parte dell’Assemblea Nazionale dell’Ente, il procedimento de quo richiede, infatti, la proposta di nomina del Ministro della Difesa e, ancora, l’adozione di un decreto del Presidente della Repubblica “previa deliberazione del Consiglio dei ministri” (cfr. art. 60 del D.P.R. n. 90 del 2010);
- ciò detto, le argomentazioni del ricorrente addotte a sostegno del vizio di incompetenza si rivelano privi di giuridica consistenza, atteso che ognuna di tali autorità ben può – nell’esercizio dei poteri ad essa demandati – formulare rilievi o, ancora, mostrare dissensi in ordine alla nomina;
- in relazione alla vicenda in esame, la documentazione prodotta agli atti prova l’insorgenza fin da subito di dubbi e perplessità sulla nomina del ricorrente a Presidente.
Segnatamente, da tale documentazione è dato trarre:
 - la formulazione di una richiesta di parere al CONI da parte del Ministero della Difesa;
- l’intervento dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa in relazione a tale questione, sfociato in un riscontro positivo (cfr. “Appunto al Ministro”, prodotto agli atti);
- la successiva rimessione da parte del menzionato Ufficio Legislativo alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri della “correttezza dell’Amministrazione procedente, in merito all’avvio della nomina dell’Ing. Ernfried Obrist quale Presidente” dell’Unione, effettuata con nota del 26 luglio 2017 (e, quindi, successivamente alla comunicazione già inviata dal Ministro alla menzionata Presidenza il precedente 5 aprile 2017, riportante la richiesta di avvio alla “procedura di conferma” del ricorrente a Presidente dell’ente);
- la richiesta di un parere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Avvocatura Generale dello Stato, poi reso con nota del 5 settembre 2017, in cui è dato “conclusivamente” leggere che “deve ritenersi che l’eventuale ulteriore conferma dell’Ing. Obrist alla carica di presidente dell’Unione Italiana Tiro a Segno, stante il quadro normativo di riferimento, si ponga in contrasto con la previsione di cui all’art. 6 della L. n. 14/1978”
.

Orbene, le vicende in precedenza descritte rivelano che il Ministero della Difesa ha sì effettuato una “proposta” ma, in esito a “percorsa corrispondenza” con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha mutato il proprio avviso, pervenendo a riconoscere che “entrambe le soluzioni – ovvero quella di procedere alla nomina dell’Ing. Obrist, come quella di ritenerla potenzialmente illegittima ai sensi del richiamato articolo 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978 – siano parimenti accessibili”, tanto da effettuare la scelta di rimettersi “alle valutazioni” della Presidenza, senza astenersi, tra l’altro, dal preannunciare che “qualora codesta Presidenza dovesse propendere per non dare seguito alla proposta di nomina dell’Ing. Obrist, questo Direttivo dovrà procedere, quale amministrazione vigilante, all’invalidazione delle elezioni ed al conseguente commissariamento dell’Ente. Tenuto conto delle peculiarità che hanno connotato la vicenda in esame, sussistono, dunque, tutti i presupposti per configurare un “arresto” del procedimento di nomina del Presidente dell’UITS, il quale impone di considerare gli assunti giuridici del ricorrente immeritevoli di condivisione sia perché idonei a svuotare di giuridica consistenza l’operato e/o l’intervento dei soggetti coinvolti nelle fasi preliminari del procedimento (i quali – secondo il ricorrente - sarebbero paradossalmente tenuti a rimettere anche valutazioni negative o, comunque, non favorevoli al Presidente della Repubblica) ma anche a determinare un inutile aggravio del procedimento.
Quanto in precedenza riportato impone, in ultimo e, comunque, per fornire riscontro ai rilievi del ricorrente, di osservare che – in ipotesi del tipo di quella in trattazione, caratterizzata dal mancato, definitivo e corretto esercizio del potere di proposta (e non di mancato esercizio del potere di nomina), atto ad determinare un arresto del procedimento – alcuna necessità di chiedere ed ottenere il parere delle Commissioni parlamentari risulta rinvenibile.

2.7. In relazione alla denuncia di eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa è da porre in evidenza che:
- come ripetutamente ribadito, l’art. 6, comma 2, della legge n. 14 del 1978 prevede – per la presidenza di enti pubblici – che “la conferma non può essere effettuata per più di due volte”;


- posto che l’insorgenza della problematica afferente l’assoggettamento alla limitazione di cui sopra risulta formalmente riconducibile alle modificazioni intervenute dal 2008 in poi, concernenti, tra l’altro, lo Statuto dell’UITS, incidenti sulla nomina del Presidente mediante la previsione dell’adozione di apposito D.P.R. (come, peraltro, rilevato anche dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Difesa), il che rende, peraltro, ininfluente qualsiasi considerazione in relazione ai “precedenti presidenti dell’UITS che hanno” – a detta del ricorrente ma, comunque, in carenza della produzione di elementi di prova – “sovente ricoperto la carica anche per più di tre mandati consecutivi”, diviene doveroso osservare che, nel 2013, il ricorrente non si trovava nella condizione ostativa prevista dalla menzionata disposizione (ossia nella condizione di essere stato già confermato per due volte “nella carica di Presidente”).

- preso così atto che tale condizione si è determinata successivamente e, in particolare, a seguito delle elezioni del 2016 e ricordato, ancora, quanto già affermato circa l’operatività del disposto dell’art. 6, comma 2, in esame anche in relazione al provvedimento di nomina del Presidente dell’Unione di cui si discute, risulta evidente che, in definitiva, finisce con l’assumere carattere dirimente una ulteriore e diversa questione, ossia la questione concernente la rilevanza o meno dei fatti pregressi all’entrata in vigore del regolamento di organizzazione dell’Ente o, meglio, all’approvazione del nuovo statuto dell’Ente ovvero la problematica concernente l’obbligo o meno per l’Amministrazione di prendere in considerazione la situazione in cui l’interessato versa, indipendentemente dall’epoca in cui la stessa ha avuto modo di maturare e concretizzarsi;

- al riguardo, appare opportuno ricordare che l’Ufficio Legislativo della Difesa – nell’“Appunto al Ministro” depositato in giudizio - ha avuto modo di affermare che “le nuove disposizioni che limitano un solo mandato la possibilità di conferma”, individuate nell’art. 60 del D.P.R. n. 90 del 2010 e negli artt. 17 e 39 del nuovo Statuto dell’Ente, “regolano situazioni e procedure valevoli per il futuro in quanto decorrenti solo dall’entrata in vigore del citato regolamento di organizzazione dell’ente e più esattamente dall’approvazione del nuovo statuto dell’ente. Alla luce di queste considerazioni l’ulteriore conferma dell’ing. OBRIST, oggetto del presente appunto, rappresenta di fatto la prima e ultima possibile conferma nell’incarico”, escludendo – in sintesi – la necessità di prendere in considerazione le nomine “pregresse”;

- tale considerazioni non si rivelano – comunque – di ausilio, atteso che le stesse ineriscono specificamente le previsioni dello Statuto, tra cui figura – in particolare – la norma transitoria dell’art. 78, statuente l’entrata in vigore del “limite alla rieleggibilità dei componenti degli organi dell’UITS di cui all’articolo 39 …. dal primo rinnovo degli organi dell’UITS successivo all’approvazione del presente Statuto”;

- a parte la constatazione che il disposto dell’art. 78 in esame appare – in verità - passibile di differenti letture, tenuto conto che – in esso - l’unica espressione effettivamente chiara ed inequivoca è il riferimento al “primo rinnovo degli organi” successivo allo Statuto del 2011 (utile a escludere la valenza di situazione pregresse esclusivamente in relazione alla nomina degli organi effettuata per la prima volta in osservanza di quest’ultimo), è necessario, sempre e comunque, valutare la rilevanza delle nomine del ricorrente a Presidente, relative ai periodi 2004-2008 e 2008-2012, effettuate con decreto del Ministro della Difesa (e, dunque, non “ai sensi dell’art. 3 della legge n. 400 del 1988”), ai fini dell’osservanza del limite posto dall’art. 6, comma 2, della legge n. 78 del 1978;


- in proposito, il Collegio ritiene di pervenire ad una soluzione positiva, in linea, tra l’altro, con la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, richiamata dalla difesa erariale nella memoria depositata in data 30 gennaio 2019, secondo la quale “la nuova norma sull’ineleggibilità non regola il passato, ma attribuisce per il futuro, una nuova rilevanza ed una nuova considerazione – ora ostativa – a fatti passati, eretti a requisiti negativi ed ostativi per l’accesso alle cariche elettive o per il mantenimento di quelle in ragione dell’acquisita considerazione di un loro disvalore, conferendo ad un evento del passato una diversa rilevanza ma non già regolandolo in modo nuovo”, precipuamente in ragione dell’esigenza di “assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti all’esercizio delle funzioni di governo… favorendone l’avvicendamento nell’accesso agli organi di vertice, in modo tale da garantire la par condicio tra i candidati … nonché di evitare fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini (cfr. Cass, Sez. I, 9/10/2007, n. 21100; Cass. 5/6/2007, n. 13181; Cass. 20/05/2006, n. 11895), potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degl’iscritti e di vigilanza …… sull’osservanza delle regole deontologiche”, statuendo – in sintesi – il principio della rilevanza, “ai fini dell’ineleggibilità, ai mandati pregressi e cioè anche a quelli espletati” prima dell’entrata in vigore di una norma, escludendo, peraltro, che - in tale modo – si attui un’applicazione retroattiva di norme di legge sulla base della considerazione che “l’identificazione dei requisiti di eleggibilità ha luogo necessariamente al momento dell’elezione dell’organo …. ma non può che avere riferimento a presupposti di fatto verificatisi in precedenza, qualificandoli ai fini della partecipazione alla competizione elettorale”, sicchè le modificazioni normative apportate alla disciplina regolante la nomina di un organo non regolano “il passato” ma attribuiscono rilevanza, per il futuro, a fatti passati, i quali ben si prestano ad ergersi “a requisiti negativi ed ostativi per l’accesso” a determinate cariche, con richiamo, ancora, di precedenti pronunce afferenti il “caso di elezioni espressive di rappresentanza politica, sia pure locale” (sent. 19 dicembre 2018, n. 32781).
Per completezza, preme osservare che la decisione del TAR del Lazio n. 72 del 2019, invocata dal ricorrente con la memoria depositata in data 18 gennaio 2019, riguarda il ben differente caso del cumulo dei ruoli svolti in qualità di “commissario straordinario” con quelli espletati “in qualità di presidente elettivo” di un ente e, dunque, si tratta di una pronuncia resa a definizione di una controversia del tutto differente da quella in trattazione.
In ogni caso, è da dire che, in tale pronuncia, non è affatto escluso “l’obbligo di tenere in conto pure gli eventuali mandati svolti prima della entrata in vigore del nuovo statuito” e, anzi, la motivazione di essa si pone in sintonia con la conclusione a cui si è pervenuti, atteso che offre chiara prova della presa in considerazione da parte del Collegio anche dei mandati de quibus.
In essa è dato, infatti, leggere che, “poiché, per le ragioni sopra indicate, le funzioni di presidente e quelle di commissario straordinario non sono equiparabili, non si può che concludere che tra il 2005 ed il 2017” il ricorrente “ha svolto solo due mandati quadriennali” (e, quindi, un numero di mandati inferiore a quello massimo previsto).
Tutto ciò detto, è da ritenere che l’Amministrazione - prendendo in considerazione anche i mandati di Presidente, afferenti i periodi 2004-2008 e 2008-2012, già espletati dal ricorrente, e pervenendo, sulla base di essi (cumulati – ovviamente - all’ulteriore mandato per il quadriennio olimpico 2012-2016), a riscontrare un contrasto tra il conferimento di un “ulteriore mandato” e i “limiti imposti dall’articolo 6 della legge n. 14 del 1978” - abbia legittimamente operato.

2.8. Quanto in precedenza esposto conduce, peraltro, ad affermare che il decreto del 2 ottobre 2017, oggetto di gravame, costituisce un “provvedimento vincolato”, in relazione al quale risulta, tra l’altro, palese che “il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
In relazione ad esso è, pertanto, meritevole di affermazione e riconoscimento la piena operatività del disposto dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, inibitorio – come noto - dell’annullamento ove si tratti di vizi afferenti, tra l’altro, il procedimento, qual è la violazione dell’art. 7 della medesima legge, denunciato dal ricorrente (cfr., tra le altre, TAR Lazio, n. 1656 del 2018).

2.9. Per le ragioni illustrate, l’impugnativa proposta con l’atto introduttivo del giudizio va respinta.

3. Come esposto nella parte in “fatto”, il ricorrente ha proposto “motivi aggiunti” per l’annullamento del decreto con cui, in data 22 ottobre 2018, il Ministro della Difesa ha confermato l’avv. Soro nell’incarico di Commissario Straordinario dell’Unione Tiro a Segno.
Tale impugnativa – al pari della precedente – non è meritevole di positivo riscontro, tenuto conto che:
- accertata l’infondatezza delle censure già avanzate nei confronti del provvedimento inizialmente gravato, alcuna illegittimità per illegittimità derivata risulta riscontrabile;
- per quanto attiene all’illegittimità denunciata “in via autonoma”, chiari si profilano, ancora, fondati dubbi sulla sussistenza dell’interesse ad agire, in ragione dell’espresso riferimento all’insussistenza di “presupposti per posticipare le elezioni”.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità e della complessità che connotano la vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 con l’intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
       
       
L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE
Antonella Mangia      Concetta Anastasi
          
       
IL SEGRETARIO

RESPINTO!                                 RESPINTO!!                                  RESPINTO!!!

è chiaro o no ora, che con le elezioni del 2016 siamo stati tutti presi in giro?

Per non parlare del danno economico arrecato alle casse federali, oltre ai singoli intervenuti a proprie spese, ora sarebbe opportuno che si facesse chiarezza e venissero individuati i responsabili.
« Ultima modifica: Agosto 09, 2019, 17:19:53 pm da gunny »
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Offline gunny

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #532 il: Agosto 09, 2019, 15:02:57 pm »
L'arbitro ha fischiato  rigore al 94° a favore del Ministero e di Soro.
Palla da un lato e portiere dell'altro.
Squadre negli spogliatoi.
Ritorno (se mai ci sarà) tra un paio di anni.
Se vogliamo dirlo in altro modo, Il TAR ha stabilito che non ci possono essere "presidenti eterni".

Il TAR ha stabilito, e confermato, che chi a marzo 2017 aveva posto dubbi agli organi competenti, riguardo la legittimità di un'eventuale ratifica aveva ragione, nonostante le lettere rassicuranti a firma del presidente in pectore (ora definitivamente defenestrato), nelle quali si metteva alla berlina e si dipingeva come diffusori di "post verità" o "fake news" per dirla con il gergo attuale, vari personaggi come la sig.ra Visconti di Eboli e il sig. Adorni di Parma, solo per citarne alcuni, ritenuti nemici del Tiro a Segno.

Come minimo ora, oltre al dover fare chiarezza sulle responsabilità, andrebbe immediatamente riabilitata la sig.ra Visconti, che ricordo essere stata radiata dalla federazione per la sola colpa di aver denunciato pubblicamente la discutibile condotta degli ultimi 3 mandati del consiglio nazionale con a capo il sig. Obrist.

Verrebbe da pensare che se nessuno si fosse attivato per insinuare il dubbio, forse, ripeto forse, l'Avvocatura dello Stato non sarebbe mai intervenuta, perché la chiave di volta sta proprio in quel parere, che grazie a questa sentenza finalmente è divenuto di pubblico dominio.
E se non fosse arrivato quel parere, per stessa ammissione del Min.Difesa, forse Obrist sarebbe presidente... ma per fortuna non lo è, e non sarà nemmeno candidabile alla prossima tornata elettorale.

Così come non saranno candidabili tutti i suo sodali che illegittimamente hanno seduto anche per 4 mandati consecutivi su quelle poltrone, ad esempio il Sig. Mariani, ora per quel che si dice in giro in pole-position per la carica di presidente.

La sentenza del TAR ci dice anche un'altra cosa importante, che tutti gli Organi della UITS non posso essere rinnovati per più di una volta, quidi ciò vale per il consiglieri, i rappresentati degli atleti, dei tecnici, ma anche dei componenti dei comitati regionali (presidenti e consiglieri)... e tra gli organi della UITS però c'è anche l'assemblea generale composta dai presidenti di sezione... quindi da ora in poi (ma addirittura con effetto retroattivo) potrebbero decadere tutti coloro che si trovano in una situazione di incompatibilità con il numero di mandati già espletati.
« Ultima modifica: Agosto 09, 2019, 18:01:28 pm da gunny »
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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #533 il: Agosto 09, 2019, 18:30:51 pm »
Ma quindi anche i Presidenti di Sezione non possono essere eletti più di due volte ?

Offline gunny

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #534 il: Agosto 09, 2019, 19:19:00 pm »
Ma quindi anche i Presidenti di Sezione non possono essere eletti più di due volte ?

Volendo applicare lo statuto UITS, e il TAR l'ha fatto di concerto con le leggi vigenti, sembrerebbe che per aver diritto ad essere contemplati come componenti dell'assemblea generale i presidenti di sezione non dovrebbero superare il 2° mandato in seno all'assemblea stessa.

Ciò significa che chi ha superato questo limite, può anche fare il presidente di sezione, ma gli sarebbe preclusa la partecipazione all'assemblea generale.
Ma sono personalmente convinto che per diversi personaggi è più interessante fare il presidente nella propria sezione che non partecipare alle attività federali, tranne che per quelli a cui piace pavoneggiarsi magari vantando anche un posto in commissione.

Attualmente le sezioni sono enti autonomi che per statuto non prevedono alcun limite al mandato di presidenti e consiglieri, a meno di scelte illuminate in occasione del capestro voluto da Obrist & c. con quell'obbrobrioso e forzoso cambio di statuto delle sezioni del 2015.

L'assenza di un limite però di fatto è in contrasto con il principio di democraticità basato sull'alternanza, voluto anche dal CONI, quindi alla luce della sentenza del TAR, visto che anche il commissario straordinario ha pubblicamente affermato che lo statuto delle sezioni ed. 2014 è qualcosa di incommentabile, non si può che auspicare che nel modello che seguirà, sempre secondo quando detto dal dott. Soro, venga contemplato di porre dei limiti ai mandati di presidenti e consiglieri.

ad ogni modo del tema statuti delle sezioni se n'è parlato in diversi topic di questo forum:
http://www.concentrica-online.it/smf2/index.php?topic=3343.msg29157#msg29157
http://www.concentrica-online.it/smf2/index.php?topic=3079.190
http://www.concentrica-online.it/smf2/index.php?topic=3286.0

la discussione al riguardo dei limiti dei mandati nelle sezioni sarebbe opportuno discuterla altrove per non non andare fuori argomento nel presente topic
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Offline VENDETTA

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #535 il: Agosto 13, 2019, 14:45:45 pm »
Oggi è stata inviata tramite internet una lettera dell'ing. Obrist ai presidenti di comitato ed ai presidenti TSN.

Di seguito il testo:


 Cari presidenti di Sezione Tsn e cari presidenti dei Comitati regionali del Tiro a segno
Vi scrivo per comunicarvi che, come avete probabilmente saputo, Venerdì 9 agosto 2019 ho avuto il documento ufficiale della decisione del Tar Lazio sul mio ricorso presentato a novembre 2017. Ebbene sono trascorsi ben 21 mesi e adesso il Tar Lazio ha respinto il mio ricorso con una motivazione di ben 30 pagine per spiegare che al presidente UITS si applica una norma mai applicata prima e quindi non ci sia possibilitá della mia elezione a presidente Uits.
Ricordo ancora quando si sono svolte le elezioni UITS a Roma il 22.10.2016. Eravate presenti con il 92 % degli aventi diritto al voto. C‘è stata una votazione democratica, come vogliono le regole del movimento sportivo, le diverse candidature sono state controllate dagli organi a ciò deputati, è tutto si è svolto regolarmente. Per me, essere stato eletto presidente della Uits con il 85% dei voti ha significato molto, sopratutto di aver ricevuto un mandato forte dalla base che ha riconosciuto tutti gli sforzi fatti in questi anni.
La cosa singolare di queste elezioni è stato che, sebbene non ci sia stato nessun reclamo contro la mia elezione da presidente, solamente durante l’attesa della ratifica da parte del Presidente della Repubblica sono iniziate le discussioni sul numero dei mandati del presidente Uits.
Non dobbiamo dimenticare che in questo lasso di tempo sia il CONI che il Ministero della Difesa hanno avallato la mia elezione da presidente UITS rilasciando i pareri favorevoli di loro competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dopo una lunga attesa e varie discussioni, il Ministero della Difesa ha deciso per il Commissariamento della Uits. Ad Inizio ottobre 2017 il nuovo Commissario avv Francesco Soro ha iniziato il suo lavoro, lavoro sicuramente non facile perché gestire un Ente Pubblico che ha anche il compito di rilasciare tramite le sezioni il maneggio armi ed è anche Federazione sportiva impegna molto ed è un mondo difficile da capire fin da subito.
Come sapete prima di presentare il ricorso è stato chiesto a due notissimi giuristi un parere pro veritate che ha spiegato di come la normativa invocata dal TAR Lazio contro la rielezione del Vostro Presidente non potesse trovare alcuna applicazione alla UITS.
È chiaramente scritto nella legge, che oggi il TAR Lazio vorrebbe fosse applicata alla mia elezione, che non si applica agli Enti pubblici i cui presidenti vengono eletti, ma bensì ai soli presidenti che invece sono nominati dai partiti di governo. Questo dice la legge e questo è anche quello che sostengono i vari giuristi interessati di verificare la correttezza dell'operato della UITS.
Insomma, nel concreto, è sempre stato tutto in regola tant'è che nessuna Amministrazione che è intervenuta nel procedimento di ratifica ha potuto annullare le elezioni. Hanno bloccato solo la mia ratifica.
Come però spesso ormai accade in Italia la strada per avere giustizia è impegnativa e richiede di dover esperire tutti i gradi di giudizio previsti dell'ordinamento. Al momento il Tar Lazio ha dato una interpretazione della normativa contraria alle ragioni della scelta democratica dichiarando superato il limite massimo di mandati del Vostro presidente eletto nell'ottobre 2016.
Mi dispiace ancora di più costatare che a gennaio 2019 il Tar Lazio su una situazione simile del Presidente Aeroclub ha dato parere positivo annullando il Commissriamento della Difesa.
Sono rammaricato della decisione del TAR Lazio che con una interpretazione che sembra decisamente cucita come un vestito addosso alla mia elezione arriva addirittura a sancire la nomina del presidente federale piuttosto che la sua elezione.
A questo punto Vi posso dire che comunque i miei legali stanno studiando le motivazioni rese nella sentenza del TAR Lazio e alla fine prenderò una decisione su quali saranno i passi legali necessari futuri.
Al momento Cari presidenti posso solo dirvi che mi dispiace MOLTO non poter adempiere al mandato che mi avevate dato e continuare a rappresentarVi come presidente Uits. Mi preme però che sappiate che:
- Negli ultimi quasi 2 anni ho seguito il nostro mondo del tiro a segno nazionale, sono stato tante volte alla Uits a Roma, ho sentito tante volte il Commissario Soro, e ho preso parte ad importanti commissioni a livello internazionale dove ancora mantengo invidiabili rapporti.
- In attesa della decisione giuridica, sarò vicino, ancora più di prima, alle Sezioni e al Commissario, con cui continuerò a confrontarmi per le scelte fondamentali per il Tiro a Segno italiano. Potere, in altre parole, contare su di me e sulla mia esperienza nazionale ed internazionale anche perché rimarró al servizio della UITS come membro del Presidium europeo ESC.
Vi farò sapere a fine agosto, inizio settembre, i prossimi passi. Saremo ancora protagonisti, insieme, e vedrete che la UITS sarà molto unita .
Un carissimo saluto e VIVA IL TIRO A SEGNO
Obrist ing. Ernfried
obrist.ing@rolmail.net
Caldaro 12 agosto 2019
« Ultima modifica: Agosto 13, 2019, 14:47:31 pm da VENDETTA »

Offline lucia

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #536 il: Agosto 13, 2019, 19:57:32 pm »
Ma ha perso o ha vinto, da questa lettera sembra che il Tribunale ha sbagliato tutto e hanno ragione i suoi legali,è stato tante volte all'UITS con quale motivazione, gli hanno steso il tappeto rosso e poi ringraziato per il contributo dato.
HA DATO DELL'INCAPACE A SORO che sembra  non abbia combinato niente (erano bravi solo loro).

Ora aspettiamo che cosa? il ritorno?

Forse restare fuori è dura ma bisogna accettare la realtà.

Offline VENDETTA

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #537 il: Agosto 14, 2019, 09:30:18 am »
Oggi è stata inviata tramite internet una lettera dell'ing. Obrist ai presidenti di comitato ed ai presidenti TSN.

Di seguito il testo:


 Cari presidenti di Sezione Tsn e cari presidenti dei Comitati regionali del Tiro a segno

A quale titolo scrive

Vi scrivo per comunicarvi che, come avete probabilmente saputo, Venerdì 9 agosto 2019 ho avuto il documento ufficiale della decisione del Tar Lazio sul mio ricorso presentato a novembre 2017. Ebbene sono trascorsi ben 21 mesi e adesso il Tar Lazio ha respinto il mio ricorso con una motivazione di ben 30 pagine per spiegare che al presidente UITS si applica una norma mai applicata prima e quindi non ci sia possibilitá della mia elezione a presidente Uits.

Grazie tante ma il popolo l'aveva saputo dal forum  concentrica 


Ricordo ancora quando si sono svolte le elezioni UITS a Roma il 22.10.2016. Eravate presenti con il 92 % degli aventi diritto al voto. C‘è stata una votazione democratica, come vogliono le regole del movimento sportivo, le diverse candidature sono state controllate dagli organi a ciò deputati, è tutto si è svolto regolarmente. Per me, essere stato eletto presidente della Uits con il 85% dei voti ha significato molto, sopratutto di aver ricevuto un mandato forte dalla base che ha riconosciuto tutti gli sforzi fatti in questi anni.


Evidentemente gli organi deputati non hanno controllato bene e di questo saranno ritenuti responsabili.


La cosa singolare di queste elezioni è stato che, sebbene non ci sia stato nessun reclamo contro la mia elezione da presidente, solamente durante l’attesa della ratifica da parte del Presidente della Repubblica sono iniziate le discussioni sul numero dei mandati del presidente Uits.

Embè cosa significa questo, che se ci si accorge in ritardo della violazione delle regole e delle leggi si perde il diritto di protestare.
Questa come al solito è l'Itaglia dei furbetti del quartierino.

 
Non dobbiamo dimenticare che in questo lasso di tempo sia il CONI che il Ministero della Difesa hanno avallato la mia elezione da presidente UITS rilasciando i pareri favorevoli di loro competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il TAR ha detto che avevano fatto male.


Dopo una lunga attesa e varie discussioni, il Ministero della Difesa ha deciso per il Commissariamento della Uits.

Con il commissariamento, di fatto, sono state invalidate le elezioni.

 Ad Inizio ottobre 2017 il nuovo Commissario avv Francesco Soro ha iniziato il suo lavoro, lavoro sicuramente non facile perché gestire un Ente Pubblico che ha anche il compito di rilasciare tramite le sezioni il maneggio armi ed è anche Federazione sportiva impegna molto ed è un mondo difficile da capire fin da subito.

Il compito è delle sezioni (altro furto del secolo) ed l'espletamento dell'incarico non è stato facile anzitutto perchè la nomina di Soro è a titolo gratuita quella di Obrist costava decine di migliaia di euro annuali (stipendio-residence-trasferte etc.)


Come sapete prima di presentare il ricorso è stato chiesto a due notissimi giuristi un parere pro veritate che ha spiegato di come la normativa invocata dal TAR Lazio contro la rielezione del Vostro Presidente non potesse trovare alcuna applicazione alla UITS.

Se agli avvocatoni li paghiamo per scrivere ciò che vogliamo quelli secondo voi cosa fanno?

È chiaramente scritto nella legge, che oggi il TAR Lazio vorrebbe fosse applicata alla mia elezione, che non si applica agli Enti pubblici i cui presidenti vengono eletti, ma bensì ai soli presidenti che invece sono nominati dai partiti di governo. Questo dice la legge e questo è anche quello che sostengono i vari giuristi interessati di verificare la correttezza dell'operato della UITS.

Il TAR non vorrebbe ma vuole e l'ha applicata.


Insomma, nel concreto, è sempre stato tutto in regola tant'è che nessuna Amministrazione che è intervenuta nel procedimento di ratifica ha potuto annullare le elezioni. Hanno bloccato solo la mia ratifica.

No Obrist non è così con il commissariamento sono state invalidate le elezioni anche quelle dei consiglieri non dimentichiamoci che tanti di loro avevano superato il quarto ed il quinto di mandati.

Come però spesso ormai accade in Italia la strada per avere giustizia è impegnativa e richiede di dover esperire tutti i gradi di giudizio previsti dell'ordinamento.


Al posto di ritirare la cautelare al TAR e per tua scelta i tepi si sono allungati fai ricorso d'urgenza al Consiglio di stato e se hai ragione quelli te la danno subito.


Al momento il Tar Lazio ha dato una interpretazione della normativa contraria alle ragioni della scelta democratica dichiarando superato il limite massimo di mandati del Vostro presidente eletto nell'ottobre 2016.


Democraticamente gli ignari presidenti pensando che era tutto regolare e che nulla sarebbe cambiato hanno votato per paura del voto elettronico etc.


Mi dispiace ancora di più costatare che a gennaio 2019 il Tar Lazio su una situazione simile del Presidente Aeroclub ha dato parere positivo annullando il Commissriamento della Difesa.

Il TAR l'ha spegato imboccando i concetti con il cucchiaino ma qui siamo proprio duretti di comprendonio.


Sono rammaricato della decisione del TAR Lazio che con una interpretazione che sembra decisamente cucita come un vestito addosso alla mia elezione arriva addirittura a sancire la nomina del presidente federale piuttosto che la sua elezione.

"Cucita come un vestito" - quante volte la giustizia federale attivata da obrist ha cucito cappottini sui nemici?
Chi la fa l'aspetti.


A questo punto Vi posso dire che comunque i miei legali stanno studiando le motivazioni rese nella sentenza del TAR Lazio e alla fine prenderò una decisione su quali saranno i passi legali necessari futuri.


Si gli avvocati stanno lavorando alacremente e depositeranno il ricorso al Consiglio di Stato il 15 d'agosto.


Al momento Cari presidenti posso solo dirvi che mi dispiace MOLTO non poter adempiere al mandato che mi avevate dato e continuare a rappresentarVi come presidente Uits.

Le elezioni erano viziate ab origine.

Mi preme però che sappiate che:
- Negli ultimi quasi 2 anni ho seguito il nostro mondo del tiro a segno nazionale, sono stato tante volte alla Uits a Roma, ho sentito tante volte il Commissario Soro, e ho preso parte ad importanti commissioni a livello internazionale dove ancora mantengo invidiabili rapporti.

Ma come mai ancora rappresenta l'UITS?
Quando ci sono state le elezioni alla ESC già era decaduto da Presidente.

 
- In attesa della decisione giuridica, sarò vicino, ancora più di prima, alle Sezioni e al Commissario, con cui continuerò a confrontarmi per le scelte fondamentali per il Tiro a Segno italiano. Potere, in altre parole, contare su di me e sulla mia esperienza nazionale ed internazionale anche perché rimarró al servizio della UITS come membro del Presidium europeo ESC.

Lapsus Freudiano è quello che logora a chi non ce l'ha più.

Vi farò sapere a fine agosto, inizio settembre, i prossimi passi. Saremo ancora protagonisti, insieme, e vedrete che la UITS sarà molto unita .

Insieme a chi?
Obrist il TAR t'ha buttato fuori lo vuoi capire che oramai appartieni al passato.



Un carissimo saluto e VIVA IL TIRO A SEGNO
Obrist ing. Ernfried
obrist.ing@rolmail.net
Caldaro 12 agosto 2019
« Ultima modifica: Agosto 14, 2019, 09:35:49 am da VENDETTA »

Offline tsnlivorno

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #538 il: Agosto 14, 2019, 09:56:28 am »
egregi presidenti con la p minuscola (noi) lui con la P maiuscola.

Offline diamante

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Re:ELEZIONI CONI e MANCATA RATIFICA UITS
« Risposta #539 il: Agosto 14, 2019, 10:24:38 am »
Pubblicato ieri sulla pagina FB di Attilio Fanini.


Sto pensando alla lettera del Presidente Obrist
Datata 12.08.2019
e credevo che questa farsa dell'85% o 92% fosse finita ma a quanto pare sembra proprio di no. Questo mio pensiero Presidente Obrist , espresso in formula pubblica, vorrebbe farle capire che la partita è  chiusa , male per Lei ma con il pieno rispetto delle leggi vigenti. 2 MANDATI E STOP.
Si metta il cuore in pace e lasci correre la UITS verso le dovute elezioni che oltre che personalmente e direttamente ripeto anche in questo mio pensiero al Commissario, elezioni che ridarebbero la giusta e dovuta governance ad un Ente bloccato dalle sue inutili operazioni di ricorso che si sapevano perdenti sin dal primo momento.
Lasci perdere , come si può intravvedere, il Consigloo di Stato , paralizzerebbe ancora  per no so quanti anni l'Ente e la Federazione sportiva con enormi rischi per essa stessa  e le Sezioni.
Questo è  il mio pensiero che forse è  anche di tanti altri che non hanno il coraggio di esprimerlo ma che invece le diranno , fai bene, hai ragione per poi deluderla alle spalle. Basta,
Malago' ,  Soro , Ministro Trenta , ridate a UITS  la sua dignità  se avete un briciolo di coscienza.
L'ex V.P.V. UITS.