Autore Topic: REGIONE SICILIA - TSN CENTURIPE  (Letto 999 volte)

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Offline Mario Marisei

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REGIONE SICILIA - TSN CENTURIPE
« il: Ottobre 08, 2020, 15:02:54 pm »
Pubblicato il 02/10/2020
N. 00694/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01296/2020 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2020, proposto da
Sezione Tiro A Segno Nazionale (T.S.N.) di Centuripe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Maria Orlando, Sebastiano Ghirlanda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.I.T.S. - Unione Italiana Tiro A Segno, Questura di Enna, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 6352 del 4.8.2020, comunicato a mezzo mail in pari data, con cui l'U.I.T.S. - richiamando una nota della Commissione Comando Infrastrutture Sud - ha dichiarato inagibili gli impianti con contestuale “divieto di non utilizzo”, disponendo il blocco sulla utenza della sezione TSN di Centuripe per l'accesso al sistema gestionale per il rilascio dei Diplomi di idoneità al Maneggio delle Armi e Patentini di Frequenza al Tiro;
nonché di ogni altro atto o provvedimento a questo connesso, presupposto e/o consequenziale con particolare - ma non esclusivo – riferimento alle note della Questura di Enna div. PASI prot. 009607 del 19.3.2020, prot. 0017341 dell'11.6.2020 e prot. 0020509 del 10.7.2020 (in atto non conosciute nel loro contenuto ma indicate nel documento di avvio del procedimento e nel provvedimento impugnato) ed al provvedimento del Questore di Enna dell'8 settembre 2020 , notificato in pari data, con il quale la ricorrente è stata diffidata a non svolgere alcuna attività di tiro a fuoco, sino al rilascio della agibilità per gli impianti, anche per gli Stand da 50 mt e da 100 mt.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione in rito e sul fumus di fondatezza del ricorso, rimessa all’Udienza camerale di rinvio in composizione collegiale, contemperati i contrastanti interessi pubblici e privati, al rappresentato particolare pregiudizio richiesto per l’adozione della misura cautelare monocratica, in considerazione degli asseriti adeguamenti strutturali dell’impianto, possa darsi seguito disponendo che l’Amministrazione si ripronunci previa l’acquisizione del parere dell’apposita Commissione per la concessione dell’agibilità istituita presso il Ministero della Difesa – Comando Infrastrutture Sud, asseritamente più volte sollecitato, nel termine di giorni dieci dalla notificazione a cura di parte della presente decisione.

P.Q.M.
accoglie nei sensi di cui alla parte motiva la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell’art. 56 c.p.a..
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22.10.2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania il giorno 2 ottobre 2020.



    Il Presidente
    Pancrazio Maria Savasta



IL SEGRETARIO





Divieto di non utilizzo?
Quindi la sezione fa bene ad utilizzare le strutture  anche in assenza di agibilità al tiro.
Ciao
 :) :) :) :) :) :) :)
« Ultima modifica: Ottobre 08, 2020, 15:05:50 pm da Mario Marisei »