Autore Topic: REATO DI DIFFAMAZIONE  (Letto 1403 volte)

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Offline Daniele Puccioni

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REATO DI DIFFAMAZIONE
« il: Giugno 14, 2009, 23:27:50 pm »
Ho ricevuto e pubblico.
Leggere con attenzione e riflettere.
E' vero che non pagherei la parcella all'avvocato, ma...
Lottiamo per la libertà di opinione e per mantenerla...



Il decreto intercettazioni, blindato dal governo qualche giorno fa con
la “questione di fiducia”, non è solo un attentato alla libertà di
informazione ed al potere d’indagine dei magistrati ma contiene anche
il primo vero attacco ad internet ed alla rete. Riporto di seguito il
nuovo testo dell’art. 8 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47 (in rosso le
modifiche apportate)
Art. 8 - (Risposte e rettifiche)
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire
gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa
le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state
pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri
o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a
verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto
suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma
precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è
avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa
pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le
rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico
della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono
pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse
caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la
stessa visibilità della notizia cui si riferiscono
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,
non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è
pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia
cui si riferisce. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento
allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate, senza
commento, nella loro interezza, purché contenute entro il limite di
trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la
parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti
di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta
della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non
più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle
dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state
pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari
a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto
di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere
effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione
e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo
scritto che l'ha determinata
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per
quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, la rettifica o
dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di
quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
informatici, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di
rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma
dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700
del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il
direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile
della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni
informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica
richiesta.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente
articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a
lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel
quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso,
ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.
Commento
Nessuno discute sul fatto che la Internet non possa essere uno
strumento per diffamare e calunniare le persone. Tuttavia fino ad oggi
chi si sentiva diffamato o calunniato aveva il rimedio della querela.
Per effetto di essa veniva accertata la diffamazione o la calunnia ed
il responsabile poteva essere sanzionato, anche penalmente. D’ora in
avanti come si comporterà chi si vedrà arrivare richieste di rettifica
anche non dovute, di fronte al rischio di ricevere multe di tale
entità? E chi potrà permettersi di sostenere le ingenti spese legali
connesse alle azioni conseguenti?. Ancora una volta i più deboli (e
nella rete ci sono studenti, impiegati, operai) saranno penalizzati e
per essi verrà meno il principio di pari opportunità, che è il fulcro
della vera democrazia. Se la rideranno invece gli avvocati di
Berlusconi e dei suoi amici che, grazie al nuovo testo di legge,
attueranno una continua intimidazione per portare al silenzio anche la
rete, unico luogo rimasto di informazione libera.


Offline Daniele Puccioni

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Re: REATO DI DIFFAMAZIONE
« Risposta #1 il: Giugno 15, 2009, 08:57:02 am »
L'articolo si riferisce a:
Disposizioni sulla stampa, diffamazione, reati attinenti alla professione e processo penale
Legge n. 47/1948

Legge attualmente in vigore, allego i link ripreso dall'ordine dei giornalisti:

http://www.odg.it/site/?q=category/categoria-leggi/disposizioni-sulla-stampa-diffamazione-reati-attinenti-alla-professione-e-p

Il testo della proposta di legge, in particolare l'art.15 che ci interessa:


Art. 15.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

e ancora:



Roma - I "siti informatici" non sfuggono alle disposizioni che investono la stampa e i media tradizionali, anche la rete dovrebbe adeguarsi agli obblighi che il disegno di legge volto a regolare le intercettazioni insinua nel quadro normativo che investe l'editoria.

La maggioranza ha raggiunto un'intesa, ferve il dibattito sulle disposizioni contenute nel disegno di legge recante "Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche". Fra quanto previsto in materia di reati intercettabili e quanto previsto in materia di trasparenza, spicca l'articolo 15, mirato a regolamentare le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti. E a incastonare nella legge sulla stampa dell'8 febbraio 1948 n.47 una disposizione che investe la rete: "Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono".

Coloro che animano un sito Internet appaiono investiti della stessa responsabilità e degli stessi doveri di coloro che operano in maniera professionale con l'informazione veicolata dai media tradizionali. L'avvocato Guido Scorza, raggiunto da Punto Informatico nelle scorse ore, ha espresso perplessità: "Credo, francamente, che se il disegno di legge venisse approvato nella sua attuale formulazione svuoterebbe di significato il dibattito degli ultimi mesi sulla qualificazione giuridica dei blog e di tutti gli altri siti Internet di informazione e non". Nel disegno di legge, formulato prima della proposta con cui l'onorevole Cassinelli si è ripromesso di salvare blog e netizen che si esprimono liberamente online, non si traccia alcun distinguo: tutto ciò che rimbalza in rete dovrebbe sottostare agli obblighi imposti a coloro che dell'informazione fanno una professione.
"La questione di fondo - avverte Scorza - è sempre la stessa, già affrontata in relazione ai ddl Levi prima e Cassinelli poi: i siti Internet non sono equiparabili agli organi di informazione professionale tradizionale o, almeno, non lo sono sempre". Configurando un futuro in cui il ddl proposto da Cassinelli e il ddl sulle intercettazioni, divenuti entrambi legge, dovessero coesistere, blogger e netizen che fanno affidamento sulla rete per raccontarsi e per esprimere la propria opinione potrebbero schivare burocrazie e registrazione, ma non potrebbero sfuggire all'obbligo di rettifica richiesto dalla persona offesa. "In caso di mancata ottemperanza nel termine di 48 ore dalla richiesta - ricorda Scorza a Punto Informatico - si prevedono multe salate (15-25 milioni di vecchie lire) per i gestori del sito che, evidentemente, si vedrebbero costretti a chiudere, con buona pace della libertà di manifestazione del pensiero anche nello spazio telematico".

"C'è un aspetto sul quale ritengo occorra essere molto chiari - avverte l'avvocato Scorza - il punto non è deresponsabilizzare i blogger e/o i gestori di siti informatici rispetto ai contenuti pubblicati ed agli eventuali pregiudizi arrecati a terzi ma, piuttosto, scongiurare il rischio che vengano loro richiesti adempimenti propri dei mezzi di informazione professionali e palesemente sproporzionati rispetto ad attività di tipo amatoriale o, comunque, non lucrativo". Il nodo è il ruolo ricoperto dai netizen, che informano senza essere inseriti in una struttura professionale che sappia innescare tempestivi meccanismi di reazione. Esemplifica Scorza: "pretendere che un blogger per diletto in vacanza, se disconnesso per più di 48 ore, corra il rischio di dover pagare 25 milioni di vecchie lire per non aver rettificato un post asseritamente diffamatorio, sembra eccessivo".
« Ultima modifica: Giugno 15, 2009, 09:01:06 am da Daniele Puccioni »

Offline Ant

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Re: REATO DI DIFFAMAZIONE
« Risposta #2 il: Giugno 15, 2009, 11:27:28 am »
Caro Daniele,
mi sembra che il problema più grosso che ora si pone, sia una tua eventuale assenza per più di 48 ore....
Se prima l'unica arma che aveva un soggetto che si riteneva offeso, era la querela e i lunghissimi tempi della giustizia, oggi si propone un istituto che obbliga alla rettifica chiunque sia resposabile della pubblicazione di un blog o sito internet di libero accesso, qualora vengano pubblicate, anche senza il suo consenso, ingiurie, calunnie e fatti non veri........
Ogni tanto provo anche io a mettermi nei panni dell'offeso, e credo che questa regola tuteli anche persone normali, e non solo Silvio Berlusconi......
Se l'ingiuria fosse nei confronti di Concentrica, o del suo Amministratore, anche tu avresti la possibilità di pretendere e ottenere una errata corrige in tempi brevissimi, e di pubblicarla a tutela della tua immagine ed integrità.

Sono daccordo che i siti internet non dovrebbero avere dei tempi di errata corrige così stretti, e credo che la discussione debba essere portata a correggere, almeno nel caso dei non professionisti, le tempistiche in maniera più opportuna....

Rimane comunque la responsabilità oggettiva di chiunque pubblichi post o commenti ingiuriosi, e credo che l'avere esclusivamente Utenti Certificati, possa essere la migliore garanzia per ricondurre le responsabilità a chi di dovere.....

Credo inoltre che per il bene di tutti, bisognerebbe evitare ingiurie, ed offese gratuite, nei confronti di chiunque..... (anche io ho esagerato talvolta... e me ne guarderò bene in futuro)

Mi spieghi però cosa sono i netizen? non ne ho proprio idea!

Ant

Offline Daniele Puccioni

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Re: REATO DI DIFFAMAZIONE
« Risposta #3 il: Giugno 15, 2009, 13:42:05 pm »
Caro Daniele,
mi sembra che il problema più grosso che ora si pone, sia una tua eventuale assenza per più di 48 ore....

Ehehehe...

Mi spieghi però cosa sono i netizen? non ne ho proprio idea!

Ant

Un Netizen (chiamato più raramente anche cybercitizen) è una persona che partecipa attivamente alla vita di Internet, contribuendo e credendo fermamente nella libertà di espressione tramite questo mezzo.

Offline Ant

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Re: REATO DI DIFFAMAZIONE
« Risposta #4 il: Giugno 15, 2009, 14:35:18 pm »
Allora siamo tutti dei Netizen........  ;D ;D ;D

Hai pensato ad una stazione internet mobile da ombrellone per questa estate?

Mi auguro che con i primi casi pratici qualcuno si renda conto che non si può far di tutta un'erba un fascio....... oppure dovrai delegare ad alcuni fedeli collaboratori, la supervisione del sito e creare una redazione vera e propria......

Ant