CONCENTRICA - Forum di attualità e notizie sul Tiro a Segno (TSN - UITS)

Quattro amici al bar => Discutiamo di... tutto => Topic aperto da: Valerio - Novembre 17, 2021, 17:55:21 pm

Titolo: TSN e cassazione
Inserito da: Valerio - Novembre 17, 2021, 17:55:21 pm
Qualcuno sa spiegarmi in parole povere che può succedere

https://www.armietiro.it/la-cassazione-fa-tremare-i-tsn
Titolo: Re:TSN e cassazione
Inserito da: sgtHartman - Novembre 18, 2021, 08:25:07 am
Semplice!
La cassazione ha stabilito in via definitiva che la Corte dei Conti, organo deputato al controllo degli enti pubblici, ha piena competenza nella valutazione di un caso di peculato (sottrazione indebita di fondi), avvenuto presso una sezione del TSN.

Tra le argomentazioni di questa affermazione, la più importante risulta essere quella che essendo le sezioni enti che svolgono una funzione pubblica e avendonle stesse un'unica contablità che non distingue tra istituzionale e sportivo, tutte le entrate di fatto sono da considerarsi pubbliche, quindi qualunque sottrazione di fondi ingiustificata o qualunque spesa effettuata senza rispettare le regole valide per gli enti pubblici non economici, è da considerarsi danno erariale.

A questo punto, pare che il regime fiscale semplificato delle ASD non possa essere adeguato/applicato per la natura reale delle sezioni TSN.

Di fatto le sezioni, sono equiparate alla stessa Uits, enti pubblici non economici, anzi vi sarebbe anche di più!!! Ovvero le sezioni sarebbero organi territoriali di Uits, e quello che ne consegue ve lo lascio immaginare.
Titolo: Re:TSN e cassazione
Inserito da: Enyo - Novembre 18, 2021, 09:23:06 am
Come il limite dei mandati dei presidenti e dei consiglieri?
Titolo: Re:TSN e cassazione
Inserito da: Paolo Buscaglia - Novembre 18, 2021, 13:10:45 pm
Semplice!
Di fatto le sezioni, sono equiparate alla stessa Uits, enti pubblici non economici, anzi vi sarebbe anche di più!!! Ovvero le sezioni sarebbero organi territoriali di Uits, e quello che ne consegue ve lo lascio immaginare.

Aspettando il testo completo, mi pare che abbiano preso una cantonata, e pure grossa.
Se le Sezioni sono (diventano) organi territoriali allora tutto (o parte a capirsi) va in capo a Roma, costi, contratti, personale, bilanci e rendiconti, etc etc...
Siamo sicuri?
Titolo: Re:TSN e cassazione
Inserito da: gunny - Novembre 18, 2021, 15:54:32 pm
Cari signori, sono anni che su questo Forum si evidenziano aspetti e problemi sulla natura delle sezioni, anche a seguito di alcuni accertamenti amministrativi avvenuti presso alcune sezioni TSN per peculato/appropriazione indebita.

Procedimenti nati dopo ispezioni UITS, ad esempio come quella avvenuta a Fidenza, nella quale il rag. Iardella, allora revisore UITS e ispettore incaricato dall'ing. Obrist, non ritenne che vi fossero profili di irregolarità nella conduzione della sezione. Tanto che al termine dell'ispezione invitò chi fece gli esposti a rivolgersi all'autorità giudiziaria, cosa che puntualmente avvenne e che dopo anni di indagini e procedimenti ha portato a condanne. 

Quanto segue ancora una volta riconosce alle sezioni la funzione pubblica (che per altro non è mai stata in dubbio), purtroppo nel contesto normativo attuale: ovvero tale funzione risulterebbe svolta in quanto diramazione periferica della stessa UITS successivamente al riordino avvenuto con il D.P.R. 90/2010, quindi la natura prevalente delle sezioni non potrebbe affatto essere quella di ASD, vedendosi inapplicabili gli sgravi fiscali previsti.
Non bastasse, nelle sezioni, in quanto enti pubblici non economici nonché diramazioni periferiche di UITS, si porrebbe anche un problema per i mandati delle cariche direttive.

Ma sicuramente i professori senza titoli, gli pseudo-avvocati "caaaalma... so tutto io" e soprattutto i presidenti di lungo corso ed "esperti", nonché i salvatori della patria (quelli ben remunerati come dirigenti di sezione) avranno senza dubbio da ridire.


Segue il testo dell'ORDINANZA della Cassazione Civile a sezioni unite n. 32418 del 08-11-2021, sul ricorso 13436-2020 avverso la sentenza n.185/2019 della CORTE CONTI I SEZ. GIURISD. CENTR. APP. ROMA di ROMA, depositata il 12/09/2019:

Citazione
Cassazione Civile
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 12-10-2021) 08-11-2021, n. 32418

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. MANNA Antonio - Presidente -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco M. - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: ORDINANZA

sul ricorso 13436-2020 proposto da:
V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO PALLADINI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso la propria sede;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 185/2019 della CORTE CONTI I SEZ. GIURISD. CENTR. APP. ROMA di ROMA, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

Svolgimento del processo

1. La prima sezione della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale centrale di appello - con la sentenza n.185 del 12 settembre 2019 ha rigettato l'appello proposto da V.S. averso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna n. 147/2017/R, con la condanna dell'appellante al pagamento in favore della sezione di Tiro a Segno Nazionale di (OMISSIS) e della Unione Italiana Tiro a
Segno della complessiva somma di Euro 183.893,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il giudizio scaturiva dal fatto che si era ritenuto che il V., quale presidente p.t. della sezione del Tiro a Segno Nazionale (TSN) di (OMISSIS), aveva posto in essere una serie di condotte appropriative e distrattive di somme di denaro di pertinenza dell'ente, con conseguente pregiudizio delle finalità pubbliche.
Per quanto rileva in questa sede, il giudice di appello ha disatteso il motivo con il quale si contestava il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, rilevando che, per effetto delle previsioni di cui al R.D. n. 2051 del 1932, le sezioni di TSN hanno poteri prevalentemente pubblicistici e personalità giuridica di diritto pubblico.
Infatti, non solo svolgono la loro attività in raccordo con i competenti organi della PS, assicurando una indispensabile funzione addestrativa e certificativa in materia di uso legittimo delle armi, ma gestiscono anche le loro funzioni, pur essendo enti di tipo associativo, sotto la vigilanza ed il controllo, oltre che del Ministero dell'Interno, anche degli organi centrali e periferici dell'Unione Italiana Tiro a Segno, da cui ricevono direttive di coordinamento ed a cui devono rendere conto, sia delle attività amministrative ad
esse intestate, sia della gestione delle entrate associative.
Poichè queste ultime sono destinate a finanziare la realizzazione degli scopi che muovono l'intero assetto operativo delle sezioni, la loro gestione inerisce all'esercizio di una funzione pubblica e può dar vita ad un danno pubblico azionabile dinanzi al giudice contabile, ove formino oggetto di esborsi non giustificati, senza che rilevi l'incerta riferibilità a tipiche funzioni pubbliche, delle spese disposte senza una formale giustificazione.
Il carattere pubblico di tali risorse discende dal solo fatto di essere finalizzate all'attuazione di fini preminentemente pubblici, con la conseguenza che in ogni caso in cui non sia dato rinvenire un utilizzo conforme a tali finalità, si configura un'ipotesi di danno ingiusto giustiziabile dinanzi al giudice contabile.
Quanto al merito, il giudice di appello riteneva prive di fondamento le varie deduzioni difensive del V., di cui confermava la condanna al ristoro del danno erariale.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V.S. sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso denuncia il difetto di giurisdizione del giudice contabile per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 103 Cost. e del D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 1 con violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 90 del 2010, art. 61.
Si deduce che l'art. 61 citato prevede che l'attività svolta dalle sezioni di TSN, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato, il che induce a ritenere che si tratti di associazioni sportive dilettantistiche di diritto privato.

La sentenza gravata ha erroneamente ritenuto che tutte le entrate delle sezioni di TSN abbiano connotazione pubblicistica, essendo invece necessario distinguere tra le attività attribuite dalla legge con espresse finalità di interesse pubblico ed attività afferenti a qualsiasi disciplina sportiva, connotate invece da tratti privatistici.
Non è quindi possibile correlare le singole appropriazioni e distrazioni necessariamente ad un danno erariale, in mancanza della prova che le sottrazioni di denaro abbiano effettivamente pregiudicato le funzioni di rilievo pubblico.

2. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha in passato affermato che le Sezioni comunali della Unione Italiana di tiro a segno, al pari di tale Unione, di cui costituiscono parte integrante, hanno la qualità di enti pubblici non economici, operando con strumenti autoritativi e per finalità di ordine generale, e sono rimaste in vita, con detta qualità, anche dopo il riordino degli enti pubblici previsto dalla L. 20 marzo 1975, n. 70 (alla luce delle disposizioni della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 31 sul controllo delle armi, nonchè della L. 28 maggio 1981, n. 286, art. 1 sull'iscrizione obbligatoria alle Sezioni medesime). Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di dette Sezioni e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4287 del 20/04/1991; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6319 del 22/06/1990).

Si potrebbe però obiettare che la soluzione sia influenzata dal quadro normativo all'epoca vigente, essendosi infatti sostenuto che nel regime anteriore al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 applicabile "ratione temporis" in forza del principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della normativa esistente al momento del fatto dedotto in giudizio - le federazioni sportive nazionali presentavano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio delle funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'altro di natura privatistica, attinente alle attività proprie delle federazioni medesime; spetta, pertanto, alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti di un dipendente di una federazione sportiva a cui venga contestata la sottrazione di denaro destinato, come contributo, alle società affiliate, attenendo la relativa responsabilità allo svolgimento di funzioni pubbliche. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14103 del 20/06/2006; Cass. S.U. n. 24646/2010).
E' pur vero che la successiva giurisprudenza ha poi evidenziato che (Cass. S.U. n. 13619/2012) le federazioni sportive nazionali, già dotate di duplice veste, pubblicistica per le attività svolte quali organi del CONI e privatistica per le attività loro proprie, hanno acquisito la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. n. 242 del 1999, art. 15 che ha lasciato al CONI poteri di indirizzo e controllo in ragione della "valenza pubblicistica di specifici aspetti" dell'attività sportiva. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno cagionato dagli amministratori al patrimonio di una federazione (nella specie, Federazione italiana hockey e pattinaggio) non è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il rapporto di servizio attinente alle residue funzioni pubblicistiche della federazione non si trasferisce da questa ai suoi amministratori. Tuttavia, e proprio con specifico riferimento
alla responsabilità erariale di appartenenti alle federazioni sportive, nella più recente giurisprudenza si è confermata la sussistenza della giurisdizione contabile, ritenendosi non risolutivo il dato rappresentato data natura privatistica della stesse federazioni quale scaturente dalla riforma del 1999.
Cass. S.U. n. 111/2020 ha infatti ravvisato la giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione proposta dal pubblico ministero contabile per far valere la responsabilità del segretario generale della Federazione italiana sport equestri (FISE), associata al Coni, per il danno cagionato da spese ingiustificate, osservandosi che ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie che sia riconducibile allo schema del rapporto di servizio dei pretesi autori delle condotte contestate, mentre afferisce al merito ogni questione attinente al relativo accertamento.
E' pur vero che la F.I.S.E. è soggetto privato, ma è altresì destinataria di contributi finanziari del C.O.N. I., in base all'art. 23, comma 2 dello Statuto di tale ente pubblico, per lo svolgimento di attività di pubblico interesse (segnatamente, promozione dello sport giovanile, preparazione olimpica e attività di alto livello), con la conseguenza che è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15).
Ne deriva che il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13). Inoltre, poichè la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, la
responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico "... ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati"; e ciò in quanto "nello schema sopra delineato, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano,
di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati" (Cass. S.U. n. 3310/14; n. 295/13; n.5019/2010; n. 23332/09; n.25513/06).
In termini analoghi Cass. S.U. n. 8676/2019 ha confermato la giurisdizione del giudice contabile per l'azione promossa nei confronti del presidente della Federazione Italiana Nuoto, per avere duplicato gli oneri posti a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando, da una parte, il finanziamento pubblico attribuito dal MEF alla Federazione e dall'altra, inducendo la Coni Servizi spa a sottoscrivere una transazione, che prevedeva l'accollo a detta società, ma pur sempre attraverso fondi pubblici provenienti
dal Ministero, degli stessi costi.

Anche in tale fattispecie si è ritenuta non dirimente la circostanza che la federazione fosse un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, richiamandosi la tesi secondo cui (Cass. S.U. 31/7/2017, n. 18991), in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. Sez. U. ord. 03/03/2010, n. 5019), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (conf. Cass. Sez. U. 24/11/2015, n. 23897; Cass. Sez. U. 25/01/2013, n. 1774).
Trattasi quest'ultimo di orientamento che ha ricevuto poi ulteriore conferma, essendosi anche di recente ribadito che in tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorchè non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poichè tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24858 del 04/10/2019).

Peraltro, e con specifico riferimento alla Unione italiana Tiro a segno, la portata innovativa di cui al D.Lgs. n. 242 del 1999, deve confrontarsi con la stessa scelta del legislatore che, all'art. 18, comma 6, nel riformare l'architettura della federazioni sportive, ha espressamente affermato che: "Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno".

La natura pubblicistica della Unione Italiana Tiro a segno, di cui la sezione della quale era presidente il ricorrente è una articolazione territoriale, trova conferma nella previsione di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, art. 59 che precisa che:

1. L'Unione italiana tiro a segno è ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonchè di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

2. L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'art. 61. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

Quanto alle sezioni TSN, l'art. 61 medesimo D.P.R. specifica che:

1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo statuto, nonchè, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonchè l'organizzazione di manifestazioni sportive;
c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonchè sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e
relative agibilità, nonchè compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. In ogni comune può essere costituita una sola sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o più delegazioni per sezione tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione tiro a segno nazionale di appartenenza.

4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino dell'ente ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 26 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, continuano a essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le sezioni tiro a segno nazionale possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento
degli impianti di tiro utilizzati.

5. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti;
b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) proventi dell'attività sportiva e ludica;
d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonchè donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto della sezione tiro a segno nazionale;
e) corrispettivi per l'attività didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.

La norma de qua conferma come l'attività delle sezioni sia finalizzata direttamente anche all'espletamento di compiti istituzionali ed evidentemente di rilevanza pubblicistica, e ciò nell'ambito di direttive e controlli assicurati da un ente che ha conservato natura pubblicistica, fruendo di entrate di natura diversa, ma anche di provenienza pubblica, e destinati appunto anche al perseguimento delle ricordate finalità pubblicistiche. L'assenza di previsione di una contabilità distinta a seconda della provenienza delle entrate e l'idoneità delle condotte distrattive ad incidere sull'attuazione dei fini pubblici, consente quindi di ritenere la controversia assoggettata alla giurisdizione contabile.

Tale soluzione risulta poi avere ricevuto conferma anche nella giurisprudenza amministrativa, essendosi affermata la legittimità della circolare del Ministero dell'economia 23 ottobre 2012 n. 31 nella parte in cui estende l'applicazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 che prevede obblighi di versamento di somme al Bilancio dello Stato da parte delle sole Amministrazioni dello Stato inserite dall'ISTAT nel c.d. "elenco-ISTAT" - a tutte le Amministrazioni dello Stato individuate dal D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, art. 1 comma 2, tramite un richiamo alla L. 31 dicembre 2009, n. 196, tra le quali rientra l'Unione italiana tiro a segno - U.i.t.s., con la conseguenza di assoggettare anch'essa al versamento annuo di contributi (Consiglio di Stato sez. IV, 01/09/2015, n. 4094).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

3. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese della presente impugnazione, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei Conti.

4. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

Titolo: Re:TSN e cassazione
Inserito da: gunny - Novembre 19, 2021, 10:25:27 am
Si noti inoltre, che ancora una volta i giudici per formulare le sentenze, non si basano sugli statuti, bensì sulle leggi.

Se nello statuto delle sezioni e in quello UITS sono formulate tesi difformi dalla legge, il DPR 90/2010 (oltre al corollario collegato), semplicemente la legge prevale e le "stronzate" statutarie non valgono nulla.

Ormai questa cosa dovrebbe essere chiara ai più, ma forse ancora non basta e occorre prendere qualche altra legnata nei denti.
Titolo: Re:TSN e cassazione
Inserito da: sgtHartman - Novembre 20, 2021, 07:50:36 am
Semplice!
Di fatto le sezioni, sono equiparate alla stessa Uits, enti pubblici non economici, anzi vi sarebbe anche di più!!! Ovvero le sezioni sarebbero organi territoriali di Uits, e quello che ne consegue ve lo lascio immaginare.

Aspettando il testo completo, mi pare che abbiano preso una cantonata, e pure grossa.
Se le Sezioni sono (diventano) organi territoriali allora tutto (o parte a capirsi) va in capo a Roma, costi, contratti, personale, bilanci e rendiconti, etc etc...
Siamo sicuri?

Penso, che indipendentemente dalla ratifica delle elezioni federali, chiunque si ritroverà a gestire l'ente fino alla prox scadenza elettorale, non avrà che una priorità, imposta dal ministero difesa: definire l'assetto delle seziini e Uits per non continuare perpetrare gli errori assurdi degli ultimi 16 anni.
Il DPR 90/2010 parla chiaro, e i giudici continuano a farvi riferimento in modo esemplare. Purttoppo la realtà dei fatti e gli statuti Uits e Sezioni complicano e alterano il senso della legge, nel tentativo di disapplicarla preservando interessi diversi, quando non personali.
Titolo: Re:TSN e cassazione
Inserito da: Paolo Buscaglia - Novembre 20, 2021, 13:15:25 pm
Semplice!
Di fatto le sezioni, sono equiparate alla stessa Uits, enti pubblici non economici, anzi vi sarebbe anche di più!!! Ovvero le sezioni sarebbero organi territoriali di Uits, e quello che ne consegue ve lo lascio immaginare.

Aspettando il testo completo, mi pare che abbiano preso una cantonata, e pure grossa.
Se le Sezioni sono (diventano) organi territoriali allora tutto (o parte a capirsi) va in capo a Roma, costi, contratti, personale, bilanci e rendiconti, etc etc...
Siamo sicuri?

Penso, che indipendentemente dalla ratifica delle elezioni federali, chiunque si ritroverà a gestire l'ente fino alla prox scadenza elettorale, non avrà che una priorità, imposta dal ministero difesa: definire l'assetto delle sezioni e Uits per non continuare perpetrare gli errori assurdi degli ultimi 16 anni.
Il DPR 90/2010 parla chiaro, e i giudici continuano a farvi riferimento in modo esemplare. Purtroppo la realtà dei fatti e gli statuti Uits e Sezioni complicano e alterano il senso della legge, nel tentativo di disapplicarla preservando interessi diversi, quando non personali.

Rivedere gli statuti era ed è, ma non posso farlo perché adesso spetta a Vespasiano, la mia priorità.
Già in campagna elettorale avevo detto che almeno, per iniziare, quello delle sezioni ed i vari regolamenti dovevano essere corretti ed aggiornati ed avevo anche programmato gli steps. Questo perché i vulnus che si riscontrano in quello delle sezioni sono replicati in quello dell'unione, fatte salve le parti diverse e specifiche.
Quindi correggere quello delle sezioni secondo le richieste della corte, che non erano necessarie perché tutti sapevano ma ignoravano, avrebbe significato fissare i paletti per le modifiche dello statuto dell'unione.

Adesso i romani hanno ricevuto un ulteriore sollecito, ma non credo che faranno nulla. Vedremo.

Rimettere a posto questi problemi per chi ha interessi ed amicizie di qualsiasi genere sarebbe come ballare la samba su un campo minato.
E nessuno ci vuole rimettere ne un piede, ne una gamba e tantomeno la pelliccia!

Occorrono persone ASSOLUTAMENTE slegate da ogni interesse e storia le quali sapendo dove mettere le mani inizino il lavoro, che in realtà non è difficile ma casomai è solo ostacolato. Vero è che di "ostacolatori" professionali ne è piena l'Italia, ma altrettanto vero è che di coriacei e teste dure ce ne sono almeno altrettanti.
Comunque le truppe romane non le ritengo adeguate per questo impegno che vedo quindi molto difficile da realizzarsi.

Qui lo dico tanto per ridere perché tanto so benissimo che non potrò mai avere un incarico da commissario nel caso il cui Vespasiano non venga confermato, o dovesse rinunciare. Ma l'unico (forse  ;D) tra i candidati che ha avuto zero voti a garanzia della sua assoluta distanza dal sistema sono io.
E sono anche l'unico che ben conosce le norme... per averne chiesto la loro applicazione malgrado le inerzie ed i fantasmagorici pareri di un certo ufficio.



Titolo: Re:TSN e cassazione
Inserito da: biagio - Febbraio 04, 2022, 17:41:17 pm
mi è stata inviata copia di una sentenza della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2022 che è importante perchè finalmente chiarisce il confine esistente tra ricordo alla giustizia ordinaria e quella sportiva nonchè il rispetto o meno del vincolo di giustizia troppo spesso usato per proteggere presidenti di sezione e di comitato regionale e consiglieri vari.
Per inciso questa sentenza dovrebbe interessare molto anche l'ing. Buscaglia sia per il tema che per i soci di TSN Palermo.
Di seguito copio detta sentenza.

SENTENZA
sul ricorso 31421-2020 proposto da:
C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo STUDIO LEGALE
CHIOMENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO
NAPOLITANO e GIORGIO VERCILLO;
Civile Sent. Sez. U Num. 3101 Anno 2022
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
Data pubblicazione: 02/02/2022Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- ricorrente -
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO, Ente Pubblico posto sotto la
vigilanza del Ministero della Difesa, in persona del Commissario
Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI,
che la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonchè contro
SINAGRA MARCO, CANINO GUGLIELMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2320/2020 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 07/04/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del
07/12/2021 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale CARMELO SGROI, il
quale conclude per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Marco Sinagra, che nel 2017 era stato eletto tra i
consiglieri dall'assemblea degli associati dell'Associazione
sportiva dilettantistica Tiro a segno nazionale - sezione di
Palermo (hinc solo Tsn) - riunita in sessione elettorale, e che
era stato successivamente escluso dalla carica per la
sussistenza di una causa di ineleggibilità dovuta al rapporto
di lavoro subordinato con la medesima sezione di Palermo,
impugnò dinanzi al Tar del Lazio la decisione del Collegio di
garanzia dello Sport, conclusiva dei reclami interni previsti
dall'ordinamento degli associati.
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021  -2-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
In cinque motivi lamentò, tra l'altro, che la competenza
a decidere sul reclamo avverso i risultati elettorali si sarebbe
dovuta attribuire alla commissione di disciplina d'appello, non
derogabile né modificabile da deleghe di sorta, e che il
procedimento di adozione della decisione sul reclamo si era
svolto senza rispettare le garanzie processuali e del
contraddittorio previste dal codice di giustizia sportiva del
Coni.
Nel merito sostenne che il rapporto esistente con la
sezione Tsn di Palermo non fosse qualificabile come lavoro
subordinato ma come collaborazione coordinata e
continuativa, e che quindi non potesse dar luogo a causa di
ineleggibilità.
Nella resistenza del Coni e dell'Unione italiana tiro a
segno (Uits) l'adito Tar dichiarò il ricorso inammissibile per
difetto di giurisdizione, in applicazione della regola di riparto
di cui agli artt. 1, 2, 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv. dalla I.
n. 280 del 2003, come interpretati dalla sentenza della Corte
costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49.
Su appello del Sinagra il Consiglio di stato, con la
sentenza n. 2320 pubblicata il 7 aprile 2020, ha ribaltato la
decisione, segnatamente ritenendo che la controversia
relativa alla ineleggibilità all'incandidabilità o
all'incompatibilità a componente di un organo (di
un'articolazione territoriale) di una federazione sportiva non
sia riservata al giudice sportivo, ma rientri nella giurisdizione
dello Stato, essendo devoluta in particolare, per l'art. 133,
comma 1, lett, z), cod. proc. amm., alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Ciò in quanto riservate alla giustizia sportiva sono
unicamente le controversie in cui si discute dell'osservanza e
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - lui 07-12-2021   -3-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dell'applicazione delle regole tecniche riguardanti il corretto
svolgimento della prestazione agonistica o la regolarità della
competizione (per tali dovendosi intendere le «norme
regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a
garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»), e le
controversie su provvedimenti disciplinari adottati dagli
organi sportivi disciplinari, riguardanti l'irrogazione di
provvedimenti punitivi nei confronti di atleti, tesserati e
compagini sportive.
Il Coni ha proposto contro la detta sentenza ricorso per
cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
L'Uits si è costituita con controricorso adesivo alle
difese del Coni.
Il Sinagra non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
I. - Col primo mezzo il Coni denunzia la violazione o
falsa applicazione degli artt. 24, 103 e 113 cost., 1, 2 e 3 del
d.l. n. 220 del 2003 come convertito e dell'art. 133 cod. proc.
amm., stante il difetto assoluto di giurisdizione per essere la
controversia instaurata dal Sinagra riservata alla cognizione
degli organi di giustizia sportiva.
Col secondo mezzo denunzia la violazione o falsa
applicazione delle medesime norme per eccesso di potere da
sconfinamento e per violazione del vincolo della cd.
pregiudiziale sportiva, avendo Sinagra adito il Tar
direttamente impugnando l'atto di delega in ragione del quale
la commissione di disciplina aveva esercitato le funzioni a
essa conferite dal commissario straordinario dell'Uits, senza
tuttavia prima censurarlo dinanzi agli organi della giustizia
sportiva.
II. - Il primo motivo è infondato.
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021   -4-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il Consiglio di stato, dopo aver sottolineato che
secondo la giurisprudenza anche costituzionale, sono
riservate alla giustizia sportiva le controversie in cui si
discute dell'osservanza e dell'applicazione delle regole
tecniche, riguardanti il corretto svolgimento della prestazione
agonistica o la regolarità della competizione, per tali
dovendosi intendere le «norme regolamentari, organizzative
e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento
delle attività sportive», e le controversie su
provvedimenti disciplinari adottati dagli organi
sportivi disciplinari, riguardanti l'irrogazione di provvedimenti
punitivi nei confronti di atleti, tesserati e compagini sportive,
ha ritenuto che, per i loro effetti, tali controversie restino, dal
punto di vista statale, irrilevanti (arg. da Corte cost. n. 49 del
2011).
In conseguenza di ciò ha affermato che, invece, la
controversia in cui si contesti l'elezione a una carica sociale di
una federazione sportiva, per ineleggibilità, incandidabilità o
incompatibilità, non è riservata agli organi di giustizia
sportiva, e dà accesso alla giurisdizione statale, in quanto in
questo caso non si discute del corretto risultato di una
competizione e, dunque, dell'applicazione di una
regola tecnica, ma della legittima investitura di organi interni
di quella speciale associazione. Donde non si tratta di
controversie irrilevanti dal punto di vista giuridico generale,
perché l'ordinamento ritiene invece rilevanti le vicende
strutturali interne delle formazioni sociali (cfr. artt. 14 e ss.
cod. civ.), e il fatto che tali formazioni siano espressione del
principio di libertà associativa non impedisce che singoli loro
atti possano restringere ultra vires sia l'effettiva capacità di
concorrere alla vita associativa dei singoli (specialmente
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021   -5-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
quando questa possa produrre effetti esterni sulla loro
capacità di relazione), sia la distribuzione di responsabilità
esterne, dirette o indirette, anche degli individui che vi si
associano o riferiscono.
III. - Il Coni censura l'argomentazione come erronea,
perché la vicenda dedotta in giudizio, da considerare come
vicenda strutturale interna, evocherebbe l'applicazione di
norme  regolamentari  organizzative  e  statutarie
dell'ordinamento sportivo e della sua articolazione, attinenti
alla vita interna delle strutture federali, sicché, limitate al
detto ambito, esse non potrebbero esser considerate rilevanti
nell'ordinamento giuridico generale, rimanendo confinate
nell'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo dalla
Corte costituzionale.
L'affermazione non può essere condivisa.
IV. - Questa Corte, nel solco di quanto ritenuto dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 2011, ha avuto
modo di considerare che l'ordinamento giuridico statuale
riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo
nazionale. Ciò, tuttavia, comporta che all'ordinamento
sportivo sia riservata sì un'autonomia, ma solo in tema di
osservanza e applicazione delle regole tecniche, oltre che
naturalmente  sul  piano  disciplinare,  ivi  ricompresi
l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
sportive (v. Cass. Sez. U n. 32358-18, Cass. Sez. U n.
29654-20, Cass. Sez. U n. 4850-21, Cass. Sez. U n. 12149-
21, Cass. Sez. U n. 30714-21).
V. - A sua volta la Corte costituzionale ha rimarcato che
nel quadro della struttura pluralista della Costituzione,
orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri
ordinamenti, l'ordinamento sportivo è da considerare uno dei
P.c. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021   -6-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
più significativi ordinamenti autonomi, con í quali quello
statale viene "a contatto".
Nell'individuare l'esatto confine tra i due ordinamenti la
Corte costituzionale ha stabilito che gli eventuali collegamenti
"devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di
quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa
trova radice" (v. Corte cost. n. 160 del 2019), ma anche del
limite necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo
ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali
che possono venire in rilievo, fra le quali è da annoverare
quella alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale
presidiata dagli artt. 24, 103 e 113 cost.
VI. - In tale quadro, queste Sezioni unite hanno offerto
l'interpretazione del d.l. n. 220 del 2003, conv. con
modificazioni nella I. n. 280 del 2003, sottolineando che
l'impianto normativo: (i) all'art. 1 assicura l'autonomia
dell'ordinamento sportivo e garantisce la tutela
giurisdizionale solo a quelle posizioni giuridiche soggettive
che, pur legate con l'ordinamento sportivo, sono rilevanti per
l'ordinamento statale; (H) all'art. 2 devolve all'ordinamento
sportivo l'osservanza delle disposizioni regolamentari
organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale
e delle sue articolazioni, le condotte di rilievo disciplinare e
l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni sportive,
trattandosi del c.d. "vincolo sportivo", in base al quale le
società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere
di adire, secondo statuti e regolamenti del Coni e delle
Federazioni, gli organismi di giustizia dell'ordinamento
settoriale; (iii) all'art. 3 stabilisce che, una volta esauriti i
ricorsi interni alla giustizia sportiva - e fatta salva la
giurisdizione ordinaria sui soli rapporti patrimoniali tra
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021   -7-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
società, associazioni e atleti - ogni altra controversia su atti
del Coni o delle Federazioni sportive è disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
VII. - Per quanto interessa il caso specifico, il principio
che se ne trae è che all'ordinamento sportivo è riservata la
disciplina delle questioni concernenti   l'osservanza e
l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e
statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle
attività sportive, e cioè di quelle che sono comunemente note
come "regole tecniche", oltre che "i comportamenti rilevanti
sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle
relative sanzioni disciplinari" ( v. Corte cost. n. 49 del 2011).
Mentre non lo è, come esattamente osservato dal Consiglio di
stato nell'impugnata sentenza, la controversia in cui si
discute della decisione relativa alla regolarità dell'elezione a
una carica sociale. E questo perché una simile controversia
non è relegabile nell'alveo di quelle nelle quali viene in rilievo
l'applicazione di norme semplicemente finalizzate a garantire
il corretto svolgimento delle attività sportive: essa attiene sì
all'organizzazione della federazione, ma, per quanto così
connotata, non è né può esser confinata in un'area di
irrilevanza per l'ordinamento dello Stato, giacché sono pur
sempre tutelati dall'ordinamento stauale i diritti in cui si
esplica la personalità dell'individuo, anche nell'ambito delle
formazioni sociali, siano esse di diritto privato o di diritto
pubblico (art. 2 cost., artt. 14 e seg. cod. civ.).
VIII. - Il d.l. n. 220 del 2003, nell'interpretazione
fattane dalla giurisprudenza anche costituzionale, si muove
dunque in tale ottica allorché stabilisce che i rapporti tra
l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base
al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021   -8-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni
giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo"
(art. 1 primo comma). Cosicché mentre la cd. "giustizia
sportiva" costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in
cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, di contro
sempre quella statale è chiamata a risolvere le controversie
che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale,
concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi
legittimi.
In conclusione, restano soggette alla giurisdizione
statale, e segnatamente alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.
z), cod. proc. amm., le controversie aventi a oggetto
l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano
o delle Federazioni sportive nazionali che si configurano,
come nella specie, alla stregua di decisioni relative alla
regolare assunzione di cariche associative, codeste essendo
munite di rilevanza per l'ordinamento dello Stato.
IX. - Il secondo motivo è inammissibile.
Essenzialmente si discute del sistema cd. di
pregiudiziale sportiva.
E' tuttavia risolutivo considerare che la questione
attinente alla violazione di un tale sistema di regole o principi
non è compendiabíle nel concetto di sconfinamento, e non
riguarda la giurisdizione: dunque non è suscettibile dì esser
devoluta alle Sezioni unite mediante impugnazione della
sentenza del Consiglio di stato ai sensi degli artt. 360, n. 1, e
374 cod. proc. civ,
X. - Il controricorso dell'Uits è esplicitamente qualificato
come adesivo alle difese del ricorrente, cosicché non devesi
provvedere sulle relative spese.
Ric. 2020 n. 31421 sez. SU - ud. 07-12-2021  -9-Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Sidente
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso,
se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni
unite civili, addì 7 dicembre 2021.
NCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Titolo: Re:TSN e cassazione
Inserito da: Paolo Buscaglia - Febbraio 04, 2022, 23:56:54 pm
mi è stata inviata copia di una sentenza della Corte di Cassazione del 2 febbraio 2022 che è importante perchè finalmente chiarisce il confine esistente tra ricordo alla giustizia ordinaria e quella sportiva nonchè il rispetto o meno del vincolo di giustizia troppo spesso usato per proteggere presidenti di sezione e di comitato regionale e consiglieri vari.
Per inciso questa sentenza dovrebbe interessare molto anche l'ing. Buscaglia sia per il tema che per i soci di TSN Palermo.
Di seguito copio detta sentenza.

biagio, grazie per la pubblicazione. E' molto interessante per tutti e soprattutto da (darebbe) un chiaro indirizzo.

Quindi se non piglio una cantonata, l'UITS si deve (dovrebbe) limitare solo ed unicamente alle controversie sportive, poiché materie diverse sono di competenza dello Stato.
Vedremo.
Titolo: Re:TSN e cassazione
Inserito da: biagio - Febbraio 05, 2022, 11:37:07 am
 
biagio, grazie per la pubblicazione. E' molto interessante per tutti e soprattutto da (darebbe) un chiaro indirizzo.

Quindi se non piglio una cantonata, l'UITS si deve (dovrebbe) limitare solo ed unicamente alle controversie sportive, poiché materie diverse sono di competenza dello Stato.
Vedremo.
[/quote]

sì, gli aspetti dirimenti sono : 1) la giustizia sportiva si applica solo per le prestazioni agonistiche e 2) il vincolo di giustizia non si applica per tutti gli altri casi che sono di competenza della giustizia ordinaria .
Riporto di seguito due passaggi in merito a quanto sopra :

 [[b1 )Ciò in quanto riservate alla giustizia sportiva sono
unicamente le controversie in cui si discute dell'osservanza e
dell'applicazione delle regole tecniche riguardanti il corretto
svolgimento della prestazione agonistica o la regolarità della
competizione (per tali dovendosi intendere le «norme
regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a
garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»), e le
controversie su provvedimenti disciplinari adottati dagli
organi sportivi disciplinari, riguardanti l'irrogazione di
provvedimenti punitivi nei confronti di atleti, tesserati e
compagini sportive.

[/b]
2)Cosicché mentre la cd. "giustizia
sportiva" costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in
cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, di contro
sempre quella statale è chiamata a risolvere le controversie
che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale,
concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi
legittimi.