Gent.mo Ing. Buscaglia, a lei piace proprio agitare l'esistenza di noi poveri lettori/scrittori di questo blog, costringendoci a ripassare le norme e le leggi.
Vorrei poter fare anche altro nella vita, ma poichè mi ci ha portato le rispondo:
NESSUNA
Anzi dalla circolare di tesseramento 2021, nell'articolo 12 "svincolo in corso d'anno" si legge chiaramente (comma 1) che il tesserato "può trasferire il proprio tesseramento presso altra sezione pagando solo la quota di iscrizione".
Poichè, potrei aver dato una errata interpretazione della norma, la invito a consultare un avvocato (si accerti che sia regolarmente iscritto ad un ordine forense, perché sono tanti che millantano un titolo che non possono esibire), oppure esponga i fatti agli organi federali e del Coni.
Qualora dovesse emergere che la mia interpretazione è corretta, visto che il documento citato è del 22 dicembre 2020 e porta la firma di una persona da lei consultata, intravedo due possibilità. La prima che si è trattato di una dimenticanza, ma una memoria così corta pregiudicherebbe la capacità fisica di mantenere i delicati incarichi assunti, prima di tutto quello di RPCT. La seconda, altrettanto grave, ma a mio avviso poco probabile, che ci troviamo davanti ad un atto persecutorio nei suoi confronti. In tal caso la questione passerebbe alla commissione disciplina del Coni (quella della federazione, purtroppo, avrebbe una incompatibilità nella composizione).
Nelle segnalazioni approfitti per chiedere al Coni lumi in merito al ruolo degli uffici "giuridico" istituzionali delle federazioni sportive e quali competenze formative (titoli giuridici per intenderci) si ritenga debbano avere coloro che firmano le risposte che spesso sono di carattere legale.
Colgo l’occasione per formularle il mio “in bocca al lupo” per le elezioni.