Sebbene la sentenza dia ragione al ricorrente, mi pare sia incompleta. Probabilmente ricordo male ma, in situazioni analoghe, c'è stata una contestuale sanzione nei confronti di chi ha "violato" lo statuto delle sezioni.
E' stata chiesta da parte del ricorrente (il sottoscritto) l'applicazione dell'art. 27 (Reg. Giust.), ovvero la condanna alle spese per lite temeraria (da 500 € a 1500 €) ma non è stata accolta dal Tribunale. E' stata anche chiesto che il giudice segnalasse il fatto al procuratore federale ma anche questo non è stato accolto.
Questo verrà affrontato in sede elettiva, infatti è troppo facile per un presidente di Sezione creare ad arte un danno finanziario al Socio senza dovere rispondere ne della lite ne del danno. Vi è quindi una non parità delle parti difronte alla legge, e ciò va corretto!
Nulla di nuovo sotto il sole... è sempre e solo l'ennesimo esempio di doppio pesismo di convenienza
In realtà non si tratta di "doppio pesismo" ma dell'ennesima indicazione che è necessario riformare regolamenti e procedure.
L'art. 27 nella parte in cui parla delle "spese di lite" è in pratica inapplicabile per il semplice motivo che la Decisone del Tribunale Federale (che non è un Tribunale della Stato!) non ha una "forza" tale da potere essere "ammesso" come atto giudiziario per procedere al recupero coatto delle somme eventualmente assegnate. Si tratta quindi d'una norma che deve essere rivista per potere essere inserita nell'alveo delle possibilità sanzionatorie concedibili all'interno del procedimento di giustizia sportiva.
Occorrerebbe quindi, come detto, una norma espressa che ponga a carico del soccombente, quando agisce con intenti temerari o palesemente non legittimi, o peggio con minacce, - per esempio - di essere sanzionato esattamente con la stessa misura che ha tentato di comminare al ricorrente.
Per la seconda parte dell'Art. 27, ovvero la facoltà che il Tribunale invii gli atti alla Procura Federale ritengo non sia stata riconosciuta sol perché il mero atto del "rifiuto del rinnovo" era già stato sottoposto alla Procura, la quale certamente attendeva le determinazioni del Tribunale Federale per procedere con le azioni di sua competenza.