Autore Topic: DECRETO LIBERALIZZAZIONI  (Letto 8975 volte)

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questo topic.

Offline VENDETTA

  • Staff Redazione
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2034
DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« il: Febbraio 24, 2012, 17:04:23 pm »
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=635283&idoggetto=658061


Proposta di modifica n. 97.0.7 al DDL n. 3110

97.0.7
CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA
Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:
«Art. 97-bis.
(Liberalizzazione della pratica del tiro a segno)
        1. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
        2. All'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, sono apposte le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
            b) al secondo comma, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».


Il nostro Presidente, malgrado gli allarmi lanciati, si diverte giocando a golf alle canarie.

Dagli oggi e dagli domani l'ente capitolerà.

Alle proposte emendative di Saia per la liberalizzazione del Tiro a Segno e Battaglia che vuol far pagare l'affitto

alle sezioni s'è aggiunto l'emendamento sopra riportato.

Vedete un pò chi l'ha sottoscritto ed il peso che hanno nelle commissioni.

Spero che intervenga la fiducia in caso contrario e d'accoglimento degli emendamenti è finita.

Il Presidente grazie allo stipendio d'oro si diverte e qui tutto va a rotoli.

Offline chelestin

  • 1° Classe
  • ***
  • Post: 221
Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #1 il: Febbraio 24, 2012, 17:29:08 pm »
Secondo me era previsto....non cade dal cielo.
Vi ricordate la famosa parolina "anche" inserita nello statuto?....
QuestA è LA SPIEGAZIONE!!!


Offline VENDETTA

  • Staff Redazione
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2034
Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #2 il: Febbraio 24, 2012, 18:10:34 pm »
Secondo me era previsto....non cade dal cielo.
Vi ricordate la famosa parolina "anche" inserita nello statuto?....
QuestA è LA SPIEGAZIONE!!!

Forse hai ragione.

Uno dei senatori che ha presentato l'emendamento è un certo "Vaccari" della Lega,sindaco di Feltre, che a suo

tempo presentò l'emendamento per non far sciogliere l'UITS.

A rifletterci bene, pare che le sezioni avranno la concorrenza dei campi privati che affiliandosi all'UITS potranno

"ANCHE"certificare.

Se è così tutto torna.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=635283&idoggetto=658061


Proposta di modifica n. 97.0.7 al DDL n. 3110

97.0.7
CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA
Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:
«Art. 97-bis.
(Liberalizzazione della pratica del tiro a segno)
        1. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
        2. All'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, sono apposte le seguenti modificazioni:
            a) al primo comma, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
            b) al secondo comma, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».


Articolo 8 sesto comma L. 110/75

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale «ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.


Legge 286/81

Art. 1.

  Coloro  che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati
sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale«ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;
e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
  L'iscrizione  e  la  frequenza  ad  una  sezione  di  tiro  a segno
nazionale  «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto  d'armi  per  la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello
Stato.
« Ultima modifica: Febbraio 24, 2012, 18:44:42 pm da VENDETTA »

Offline gunny

  • MegaBoss
  • Azzurro
  • *****
  • Post: 3002
    • Alpinisusa.IT
Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #3 il: Febbraio 24, 2012, 19:51:41 pm »
chi comincia il conto alla rovescia?
--------------------------
a brusa suta l' Susa

Offline pierpu

  • Utente Certificato
  • Maestro
  • *
  • Post: 287
Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #4 il: Febbraio 24, 2012, 22:03:20 pm »
cioe' questi signori vorrebbero apportare modifiche alla L. 286/81 ABROGATA dal D.Lvo 66/2010?
Ottimo. Davvero dei fenomeni
Istruttore 1° livello Istituzionale,  MASTER  e Formatore Istituzionale UITS.

Offline VENDETTA

  • Staff Redazione
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2034
Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #5 il: Febbraio 24, 2012, 22:05:51 pm »

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale «ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.


La "federazione del Tiro a Segno Nazionale" cos'è?

Secondo me è un soggetto giuridico diverso dall'Unione Italiana Tiro a Segno tale soggetto coniato in forza di

legge potrebbe essere la base di partenza per rifondare il TSN.

cioe' questi signori vorrebbero apportare modifiche alla L. 286/81 ABROGATA dal D.Lvo 66/2010?
Ottimo. Davvero dei fenomeni

Grazie ad un parere della Sezione Consultiva  del Consiglio di stato, l'Uits è stata riordinata ente pubblico senza

che alla base vi fosse alcun fondamento normativo e Pierpu si meraviglia che la 286/81 è stata abrogata.
« Ultima modifica: Febbraio 24, 2012, 22:11:52 pm da VENDETTA »

Offline pierpu

  • Utente Certificato
  • Maestro
  • *
  • Post: 287
Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #6 il: Febbraio 24, 2012, 22:26:33 pm »
io mi meraviglio dell'atto tecnico-giuridico proposto.
Istruttore 1° livello Istituzionale,  MASTER  e Formatore Istituzionale UITS.

Offline Ant

  • Avancarica
  • Maestro
  • ***
  • Post: 360
Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #7 il: Febbraio 24, 2012, 23:35:12 pm »
Se la liberalizzazione porterà ad una maggiore concorrenza per i TSN, vorrà dire che il mercato deciderà che i Presidenti incompetenti ed incapaci, che non hanno saputo o potuto aggiornare gli impianti e l'offerta per i Soci, soccomberanno a favore di imprenditori che saranno capaci di offrire quello che l'utenza oggi vuole.....
Un appassionato ex tiratore imprenditore grazie alla sua passione? Io non ci vedo nulla di male, anzi piacerebbe anche a me!  ;)

Offline VENDETTA

  • Staff Redazione
  • Azzurro
  • *
  • Post: 2034
Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #8 il: Febbraio 25, 2012, 06:30:41 am »
io mi meraviglio dell'atto tecnico-giuridico proposto.

Io non mi meraviglierei più di tanto.

Secondo me c'è l'UITS dietro questo emendamento, "ANCHE" dello statuto ora diventa chiaro.

Se così non fosse mi spiegate il perchè l'Ente tace?

I poligoni privati per certificare dovranno affiliarsi all'UITS.

Le sezioni TSN, invece, avranno la concorrenza e giocoforza caleranno gli introiti che servivano per la

manutenzione delle strutture e a lungo andare moriranno così come lo sport che sarà sacrificato con la mancanza

di soldi.

La federazione, infine, imporrà i tesseramenti obbligatori ai frequentatori dei poligoni privati ed ingrasserà i suoi

conti.

Per quel che riguarda la L.286/81 c'è chi sostiene che potrebbe essere ancora in vigore perchè la sua abrogazione

era legata al Codice Militare-

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2012
90ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone. 

 La seduta inizia alle ore 14.

SULLA REGISTRAZIONE DELLA PRESENZA DEI SENATORI AI LAVORI PARLAMENTARI 

Il PRESIDENTE ricorda che il Consiglio di Presidenza del Senato ha adottato una disciplina volta a regolare la rilevazione delle presenze dei senatori ai lavori delle Commissioni, soffermandosi sui profili relativi alla presenza ai lavori delle Commissioni bicamerali.

La Commissione prende atto.

  IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare (n. 404)

(Parere ai sensi dell'articolo 14, commi 18 e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 novembre 2011.     

 Il presidente PASTORE comunica che i relatori sull'atto del Governo n. 404, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, hanno presentato un'ulteriore nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, che tiene conto della recente ordinanza n. 341 del 2011 della Corte costituzionale, riguardante l'abrogazione del divieto delle associazioni di carattere militare.

Interviene il senatore PERDUCA (PD) ricordando preliminarmente come il codice dell'ordinamento militare sia stato a suo giudizio adottato illegittimamente oltre il termine di delega. Il meccanismo di proroga di tale termine, delineato dall'articolo 14, comma 22, della legge n. 246 del 2005, non rileverebbe, nel caso di specie, in quanto il Governo ha omesso di trasmettere lo schema di decreto legislativo in tempo utile affinché il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione scadesse effettivamente "nei trenta giorni che precedono la scadenza" del termine di delega.

Richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di delega legislativa e segnala un'analoga questione concernente la decorrenza di termini per l'esercizio della delega alla riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, in relazione alla quale il Ministro della salute, intervenendo ai lavori della XII Commissione della Camera dei deputati, ha manifestato la disponibilità del Governo a valutare l'opportunità di prorogare il termine per l'esercizio della delega, anche al fine di superare ogni possibile incertezza sull'effettiva scadenza di quel termine.

La Commissione per la semplificazione dovrebbe acquisire il parere del Consiglio di Stato sulla corretta interpretazione del richiamato comma 22; dichiara infine che l'eventuale prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, che egli non auspica, condurrebbe ad esprimersi su un intervento correttivo di un decreto legislativo a suo avviso illegittimo e connoterebbe in modo negativo l'attività della Commissione.

Conclude annunciando che pertanto egli non parteciperà al voto sulla proposta di parere formulata dai relatori sull'atto del Governo in titolo.

       

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto e previa verifica del numero legale, l'ulteriore nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori e pubblicata in allegato al resoconto è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,15.


ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 404


La Commissione,

 

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

 

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza plenaria del 26 luglio 2011;


viste le ordinanze della Corte costituzionale n. 296 e n. 341 del 2011;


considerati i rilievi e le osservazioni formulati dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica e dalla Commissione difesa della Camera dei deputati;


considerata, nell'ambito delle politiche di semplificazione e di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, l'opportunità di estendere, nell’ambito del Ministero della Difesa, la spending review alla valutazione della congruità delle spese per il personale in rapporto alle esigenze dello strumento militare, con particolare riferimento al numero degli ufficiali generali e superiori e dei sottufficiali del ruolo marescialli ed equiparati in servizio permanente effettivo nelle Forze Armate;

 

esprime, per quanto di competenza,


PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

 

l'articolo 1, comma 1, lettera c), integra l'articolo 22 del codice in merito alle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici: a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'esigenza di precisare, al numero 2), nella lettera c-bis), punto 5), che l'attività di brillamento va svolta solo quando ne ricorrano le condizioni;

 

considerato che la tabella 2 del Decreto Ministeriale 30 novembre 2010, concernente la soppressione o riorganizzazione di comandi ed enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, ha previsto la soppressione del Comando operativo delle forze aeree ed il contestuale trasferimento dei relativi compiti al Comando della Squadra aerea con conseguente riconfigurazione in termini di attribuzione e di personale, si segnala l'opportunità di coordinare l'articolo 143 del codice in tema di Comando operativo delle forze aeree, con quanto stabilito dalla citata tabella 2;

 

con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera f), si rileva che l’intervento sull’articolo 250, comma 3, concernente la concessione in uso, a titolo gratuito, dei campi e degli impianti alle sezioni di tiro a segno, dovrebbe consentire un riassetto normativo più aderente alla previsione di cui al sesto comma dell’articolo 11 del r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430;

 

in merito all'articolo 2, comma 1, lettera i), ove si interviene sulla disciplina concernente la determinazione dei canoni degli alloggi, introducendo nell'articolo 286 del codice dell'ordinamento militare il comma 3-bis, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che la rideterminazione del canone degli alloggi dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione - operata con l'introduzione del nuovo comma 3-bis dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 - avvenga con decreto del Ministro della Difesa, come previsto dall'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; in merito alla medesima disposizione, si segnala l'esigenza di armonizzarla con quanto statuito nel decreto di attuazione della disposizione, articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011, che prevede la decorrenza dei nuovi canoni solo a far data dalla loro notificazione agli interessati;

 

ancora in merito all'articolo 2, comma 1, lettera i), si invita il Governo a integrare la modifica all'articolo 286 del codice dell'ordinamento militare inserendo, nel comma 4, dopo le parole: "Agli utenti, che si trovano nelle condizioni eventualmente previste" la seguente: "annualmente", poiché la determinazione del livello di reddito cui consegue l'applicazione dell'equo canone è demandata a un decreto ministeriale adottato con cadenza annuale;

 

in merito alla rettifica dell’articolo 306, comma 2, recata dall’articolo 2, comma 1, lettera m), si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare i criteri per l'individuazione dei soggetti che possono mantenere la conduzione degli alloggi di servizio, considerando in particolare se si configurino in tal modo modifiche sostanziali che non siano rese necessarie da esigenze di coordinamento;

 

sempre in tema di alloggi, si segnala l'esigenza di coordinare l'articolo 306, comma 2, del codice con la sopravvenuta disciplina regolamentare, riconoscendo al conduttore dell'immobile oltre al diritto di prelazione anche la facoltà di opzione;

si rileva che la modifica recata dall'articolo 4, comma 1 lettera hh) - volta a novellare l'articolo 918, comma 1 e alinea del codice, al fine di specificare la natura precauzionale della sospensione ivi prevista, nell'intento di perfezionare il recepimento della fonte originaria (articolo 29 della legge n. 113 del 1954) - attribuisce erroneamente carattere precauzionale a tutte le fattispecie di revoca della sospensione ivi previste, mentre l'ipotesi di sospensione contemplata dalla lettera d) di tale norma non riveste carattere precauzionale; per queste ragioni, si segnala la necessità di eliminare il riferimento alla natura precauzionale della sospensione inserito nella rubrica e nell'alinea del comma 1dell'articolo 918 del codice;

 

all'articolo 4, comma 1, lettera iii), si rileva l'esigenza di coordinare la correzione dell'articolo 1359, che precisa il carattere esclusivamente verbale del richiamo, con le disposizioni (articoli 1360, comma 1 e 1369, comma 2) che, sul presupposto dell'annotazione del richiamo nei registri ad esclusivo uso interno, attualmente dispongono la rilevanza della recidiva del richiamo, precisando se ed a quali condizioni sia comunque consentita una possibile annotazione del richiamo medesimo;

 

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera qqq), che novella l'articolo 1389 del codice, appare necessario mantenere il termine di sessanta giorni entro il quale la Commissione di disciplina deve concludere il giudizio di riesame e mantenere l'attuale previsione in base alla quale il giudizio di rinvio deve essere svolto da una diversa commissione disciplinare rispetto a quella che già si è espressa in senso favorevole al mantenimento del grado;

 

con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera aaaa), che introduce nel Codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1475-bis, nel quale sono riprodotte le norme di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, relativo alle associazioni di carattere militare con scopi politici, preso atto delle decisioni che la Corte costituzionale ha assunto con l'ordinanza n. 296 del 2011 e con la successiva ordinanza n. 341 del 2011, si valuta positivamente tale opzione; si segnala in ogni caso l'esigenza di modificarne il contenuto evitando che dalla mera riproduzione delle norme del 1948 possa derivare la reintroduzione, con effetto novativo, di istituti penali - di dubbia legittimità costituzionale - ormai espunti da tempo considerevole dal diritto processuale penale, come l'arresto preventivo, richiamato al comma 5 del citato articolo 1475-bis;

 

con riferimento all'articolo 1483, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale  riproduce con alcune modificazioni le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma secondo, della legge n. 382 del 1978, si raccomanda al Governo di integrare l'articolo 4, comma 1, lettera bbbb), dello schema di decreto in titolo con una correzione al testo vigente del richiamato articolo 1483, comma 2, che prescriva il divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni "di partiti, associazioni e organizzazioni politiche", ripristinando il testo della previgente normativa oggetto di riassetto;

 

la modifica dell'articolo 1533 del Codice dell'ordinamento militare, recata dall'articolo 5, comma 1, lettera a), relativa alla denominazione del grado dell'Ordinario militare, ripristina il contenuto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 512 del 1961 oggetto di riassetto ad opera del decreto legislativo n. 66 del 2010; a tale riguardo, nel ricordare l'origine concordataria della disciplina e che la figura dell'Ordinario militare si configura del tutto distinta e peculiare rispetto ai vertici dei Corpi dell'Esercito, si osserva come tale correzione sia volta a riprodurre la norma nel testo originario non essendo intervenute nuove intese con la Santa Sede dalle quali sia conseguita l'esigenza di modificare la denominazione del grado a cui è assimilato l'Ordinario;

 

con riferimento alla potestà del Corpo della Guardia di finanza di stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati si segnala al Governo, per garantire uniformità di disciplina, l'esigenza di integrare lo schema in titolo con un'esplicita modifica dell'articolo 2133 del Codice in modo da prevedere l'estensione al Corpo delle norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, già vigenti al riguardo per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, con contestuale - ed esplicita - abrogazione dell'articolo 2, comma 47 della legge n. 191 del 2009;

 

quanto all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 5), con il quale si modifica la lettera q), del comma 1 dell'articolo 2136 del Codice, si osserva come tale previsione non appaia più necessaria alla luce di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, segnalando pertanto al Governo l'esigenza di espungere il richiamato numero 5);

 

in merito alla correzione all'articolo 2245 del codice dell'ordinamento militare, recata dall'articolo 9, comma 1, lettera i), dello schema in titolo, si invita il Governo a riconsiderare l'opportunità di modificare il richiamato articolo 2245, che nel testo vigente riproduce quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 298 del 2000, anche alla luce delle disposizioni riguardanti le altre Forze Armate e la Guardia di Finanza;

 

si invita inoltre il Governo a verificare la completezza dell'opera di immissione, nel codice dell'ordinamento militare, di norme medio tempore entrate in vigore come disposizioni autonome, evitando una possibile "fuga" dal codice;

 

in merito alla questione delle reviviscenze normative operate dal provvedimento in titolo, operate mediante la revisione dell'articolo 2268 nonché attraverso singoli interventi su specifiche disposizioni del codice dell'ordinamento militare, nel richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato, si rammenta l'esigenza di evitare duplicazioni di norme e si segnala l'esigenza di corredare i correttivi previsti, ove ritenuto necessario, con espresse clausole di reviviscenza retroattiva con effetto dal 9 ottobre 2010, evitando in ogni caso soluzioni di continuità nella vigenza delle norme ripristinate o confermate e prevedendo comunque la salvaguardia degli effetti giuridici prodottisi nonché dei provvedimenti adottati, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2186 del codice dell'ordinamento militare;

 

il combinato disposto dall'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), dall'articolo 9, comma 1, lettera p), numero 9) e dall'articolo 10, comma 4, provvede a espungere dal corpus del codice dell'ordinamento militare, nei cui articoli da 255 a 264 erano state riprodotte, le norme già dettate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, ripristinandone la vigenza come fonte di autonoma disciplina; si considera favorevolmente tale opzione poiché la legge del 2001 richiamata incide - come riconosciuto dalla stessa relazione illustrativa allo schema di decreto in titolo - in materia per lo più estranea al codice dell'ordinamento militare, risultando di prevalente competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, evitando ogni soluzione di continuità;

 

si invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di apportare al testo ulteriori modificazioni indicate nel parere del Consiglio di Stato;

 

si raccomanda, in conclusione, il coerente adeguamento delle norme regolamentari alle modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare con il provvedimento in titolo.
« Ultima modifica: Febbraio 25, 2012, 07:02:19 am da VENDETTA »

Offline chelestin

  • 1° Classe
  • ***
  • Post: 221
Re:DECRETO LIBERALIZZAZIONI
« Risposta #9 il: Febbraio 25, 2012, 09:16:48 am »
RAGAZZI a questo unto non ci sto a capì più niente: HO BISOGNO DI CHIAREZZA!
Non che me la dia Vendetta o Diamante o Gianvi, per citare qualcuno, io a questo punto ho bisogno che la uits sia CHIARA! avanti così, elezioni o non elezioni non si può andare!!!
Ma che possiamo fare?  ci sarà pure un sistema che obblighi in un qualche modo la uits a darci piegazioni! TROVIAMOLO ALLA SVELTA perchè a novembre potrebbe essere tardi!!!!