Autore Topic: Dal 1° gennaio 2008 l'Unuci perde i suoi scopi istituzionali  (Letto 1009 volte)

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Offline Daniele Puccioni

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Dal 1° gennaio 2008 l'Unuci perde i suoi scopi istituzionali
« il: Novembre 21, 2007, 13:02:33 pm »
Dal sito :
http://lacalottadiroma.leonardo.it/blog/dal_1_gennaio_2008_lunuci_perde_i_suoi_scopi.html



"Oggi l'atto si è compiuto il DDL 1817 (Finanziaria 2008) passa con la soppressione di 14 dei 17 enti previsti in partenza; anche la richiesta (proposta di modifica 82.7) dell'On.De Gregorio di toglierci dall'elenco degli enti inutili è stata respinta.

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82.7

DE GREGORIO, MARINI GIULIO

Respinto

Al comma 3, all'allegato A, eliminare gli enti contrassegnati dai numeri 4, 5, 13 e 15.


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Art. 82

Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l’attuazione del programma di governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) omissis
d) omissis
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.


Art. 97.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2008.



Allegato A

1. Ente italiano per la montagna (E.I.M.) – Istituito con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1279.
2. Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O) – Istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505.
3. Istituto agronomico per l’Oltremare (I.A.O.) – Istituito con regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazione, nella legge 19 maggio 1939, n. 737.
4. Unione italiana di tiro a segno (U.I.T.S.) – Istituita con regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.
5. Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) – Istituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261.
6. Lega navale italiana (L.N.I.) – Istituita con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48.
7. Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) – Istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.
8. Ente nazionale risi –Istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni nella legge 21 dicembre 1931, n. 1783.
9. Ente irriguo umbro toscano – Istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048.
10. Unione Accademica Nazionale (U.A.N.) – Istituita con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895.
11. Fondazione Guglielmo Marconi – Istituita con regio-decreto 11 aprile 1938, n. 354.
12. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» – Istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito con legge 27 dicembre 1937, n. 2254.
13. Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.) – Istituita con regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.
14. Opere laiche palatine pugliesi – Istituite con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito senza modificazioni dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.
15. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».
16. Pio istituto elemosiniere.
17. Istituto Beata Lucia di Narni."