Statuto da art. 41 a 55
Art. 41
Armi della Sezione
1. Il Presidente della Sezione è la persona legittimata all’acquisto, cessione e dismissione delle armi sezionali, previa delibera di autorizzazione del Consiglio direttivo sezionale.
2. Le armi e le munizioni sono custodite in Sezione. La loro gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e delle direttive fornite dall’UITS, con particolare riguardo alle modalità di presa in carico, custodia e cessione delle stesse.
3. Il trasporto delle armi fuori dalla sede della Sezione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e sotto la diretta responsabilità di colui che le trasporta.
TITOLO IV
ATTIVITÀ SPORTIVA
Art. 42
Affiliazione
1. Per praticare attività di tiro la Sezione deve richiedere annualmente l’affiliazione all’UITS.
2. La Sezione è tenuta a versare all’UITS la quota di affiliazione e a presentare domanda di rinnovo entro la data e secondo le modalità stabilite dall’UITS.
Art. 43
Quota di iscrizione volontaria e tesseramento all'UITS
1. Tutti gli iscritti volontari devono essere tesserati all’UITS. Per svolgere attività amatoriale ed agonistica di tiro il tesserato deve dimostrare il possesso della specifica idoneità fisica a svolgere tale attività in conformità alla normativa ed ai regolamenti vigenti.
2. L’iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. L’iscrizione viene interrotta se entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno non viene pagata la relativa quota.
3. Il tesseramento è valido per l’anno solare in cui viene richiesto e non è previsto il tacito rinnovo.
4. Ai fini dell’elettorato passivo e del mantenimento della carica elettiva e di tutte le funzioni istituzionali di tecnico, giudice ed istruttore istituzionale, la continuità di tesseramento si realizza con il pagamento della quota entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.
5. La quota d’iscrizione volontaria, posta a carico dei soci della Sezione, è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’UITS ed è riscossa secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo sezionale.
6. La quota d’iscrizione volontaria non può essere trasferita a terzi e nemmeno rivalutata.
7. La Sezione può stabilire tariffe differenti sulla base dei servizi aggiuntivi erogati ai soci.
Art. 44
Attività di tiro della Sezione
1. L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, allenamenti o gare, deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e nell'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti, di tutte le disposizioni in materia, emanate dal CONI, dall'UITS e dal Consiglio Direttivo della Sezione.
2. I tecnici di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici UITS, e che dimostrino una particolare esperienza.
3. Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
4. Le gare militari e di polizia sono organizzate dalla Sezione, d'intesa con i comandi militari interessati e possono essere svolte direttamente dagli stessi comandi militari, previe intese con la Sezione.
5. Quando il tiro d’addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.
TITOLO V
COSTITUZIONE E COMPITI DELLA DIREZIONE DI TIRO
Art. 45
Costituzione e compiti della Direzione di tiro
1. L'attività di tiro è regolata dal Consiglio Direttivo in conformità ai Regolamenti per l’uso degli stand di tiro che fanno parte integrante dell’agibilità concessa e alle disposizioni di legge nonché attraverso l'osservanza delle norme regolamentari della Sezione.
2. L'attività di tiro deve essere svolta sotto la direzione dei Direttori di tiro. L’istruzione al maneggio delle armi viene effettuata dagli Istruttori di tiro che possono essere coadiuvati nelle loro attività dai Commissari di tiro.
3. Il Presidente della Sezione provvede alla nomina dei Direttori, Istruttori e Commissari di tiro, da scegliersi tra coloro che sono iscritti volontari presso la Sezione, in possesso dei requisiti e della necessaria capacità tecnica, e delle abilitazioni stabilite dall’UITS. La nomina è valida per l’anno solare in cui viene rilasciata e può essere revocata dallo stesso Presidente, con effetto immediato, nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario.
4. Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
5. Quando il tiro d’addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, anche mediante gli istruttori del Corpo, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.
6. Ai fini dell’esercizio delle attività di Direttore e Istruttore di tiro è necessaria l’acquisizione della relativa licenza di legge (licenza triennale rilasciata dal comune).
TITOLO VI
GESTIONE AMMINISTRATIVA
Art. 46
Proventi della Sezione
2. Alle spese di esercizio la Sezione provvede:
a) con le quote annuali dei propri iscritti, decurtate nel limite massimo del 25% spettante all'UITS;
b) con i proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
c) con i proventi derivanti dall'attività sportiva e ludica;
d) da contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici e privati nonché donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità deliberate ai sensi dell’art. 27 del presente Statuto;
e) da contribuzioni o corrispettivi relativi a sponsorizzazioni o allo svolgimento di attività didattica, promozionale, pubblicitaria.
Art. 47
Bilancio Preventivo
1. L'esercizio sociale, coincidente con quello finanziario, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo non potrà prevedere disavanzi di gestione.
2. Il Bilancio Preventivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce.
3. A seguito dell’approvazione del Bilancio Preventivo, la Sezione deve provvedere, entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati di previsione, richiesti dall’UITS su moduli dalla stessa predisposti.
4. Nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell’Assemblea, la Sezione opererà in regime provvisorio applicando in dodicesimi il preventivo dell'esercizio precedente.
5. Il Bilancio deve garantire l'equilibrio finanziario e la continuità dell'attività della Sezione.
Art. 48
Conto Consuntivo
1. Il Conto Consuntivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dei seguenti documenti:
a) relazione tecnico morale;
b) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore;
c) i riepiloghi di cassa e banca al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce;
d) eventuale elenco dei residui attivi e passivi verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.
2. A seguito dell’approvazione del Conto Consuntivo, la Sezione deve provvedere entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati consuntivi, richiesti dall’UITS, su moduli dalla stessa predisposti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Sezione deve trasmettere i dati di bilancio richiesti dall’UITS su schemi semplificati dalla stessa predisposti.
Art. 49
Servizio di cassa
4. La Sezione ha una sola contabilità. Tutte le operazioni contabili, in entrata ed in uscita, devono essere eseguite per il tramite di un conto corrente bancario o conto corrente postale.
5. I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo, pertinenti alla Sezione, come pure i proventi delle quote annuali d'iscrizione, devono essere versati sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
6. Per le piccole spese la Sezione si può avvalere di un fondo cassa disciplinato da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale.
Art. 50
Documenti amministrativi
1. I documenti necessari per la gestione amministrativa della Sezione che devono essere mantenuti secondo i termini previsti per essi dalla legge:
a) il libro giornale o il libro mastro, con conservazione degli estratti conto, bancari e/o postali;
b) blocchetto delle ricevute di pagamento dirette, con numerazione progressiva per anno solare con timbro della Sezione;
c) il registro dei verbali dei Probiviri;
d) il registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e dell’Assemblea dei soci;
e) il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei Conti;
f) l'inventario dei beni mobili;
g) il registro delle armi;
h) il registro delle munizioni;
i) il registro dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi e dei patentini di idoneità al tiro;
j) il registro degli iscritti obbligati;
k) il registro degli iscritti volontari;
l) il registro delle frequenze di coloro che si esercitano al tiro.
2. Nel registro di cui alla lettera g) sono annotate le armi in dotazione, con la relativa descrizione, numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica, nazionalità con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza e l’eventuale successiva cessione.
3. Nel registro di cui alla lettera h) devono essere indicati il carico e scarico delle munizioni con l’individuazione dei nominativi degli utilizzatori.
4. Nel registro di cui alla lettera l) devono annotarsi giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate, nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni. Il trattamento di tali dati avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy attualmente vigente.
5. I registri di cui alle lettere g), h), j), k) e l) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
6. Per la compilazione dei predetti registri, salva l’obbligatorietà del supporto cartaceo, possono essere utilizzati sistemi automatizzati di compilazione
Art. 51
Versamento all'UITS dei proventi delle iscrizioni e dei tesseramenti
1. La quota annuale degli iscritti, stabilita nella misura massima del 25% deve essere corrisposto dalla Sezione all'UITS.
2. La quota di tesseramento all'UITS è riscossa dalla Sezione ed è versata all'UITS, unitamente alla percentuale di spettanza delle quote degli iscritti, entro il mese successivo l'avvenuto pagamento della quota medesima da parte del richiedente. Ai fini della continuità del tesseramento si terrà conto di quanto disposto dall’art. 43, comma 4, per cui le quote degli iscritti riscosse nel mese di marzo andranno riversate all’UITS entro la fine del mese stesso.
3. La percentuale della quota riferita agli iscritti d’obbligo è versata all’UITS nelle modalità emanate annualmente dall’UITS stessa.
TITOLO VII
REGOLAMENTO
Art. 52
Regolamento interno
1. Il regolamento interno della Sezione, approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi del precedente art. 9, deve essere conforme alle nome statutarie dettando esclusivamente le norme necessarie per l'attuazione del presente Statuto e, in particolare, quelle per la organizzazione delle gare, per la conservazione dei materiali, delle armi e delle munizioni e per la tenuta del carteggio, degli atti e dei registri di amministrazione.
2. Il Regolamento interno è strumento utile alla sezione per poter disciplinare e meglio definire tutte le attività, i comportamenti da adottare e ogni altra regola da applicare alle attività sociali e di tiro.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI DI RINVIO
Art. 53
Norma transitoria
1. Lo Statuto delle Sezioni è approvato dall’Assemblea ordinaria con i quorum previsti dal precedente art. 9 per l’Assemblea ordinaria. Il presente Statuto è adottato dall’Assemblea della Sezione entro 4 mesi dalla data di comunicazione da parte dell’UITS alle Sezioni TSN, il provvedimento di adozione dello Statuto della Sezione è immediatamente inviato al Consiglio Direttivo dell’UITS da parte del Presidente della Sezione. In ogni caso, decorso il termine di 4 mesi dalla data di comunicazione da parte dell’UITS del presente Statuto, lo stesso si intende tacitamente adottato da parte dell'Assemblea della Sezione.
2. Per l’adozione del presente Statuto sono sufficienti i quorum previsti per l’Assemblea ordinaria.
3.Gli Organi sezionali la cui composizione non corrisponde a quanto prescritto dal presente Statuto dovranno essere adeguati entro 9 mesi dall’adozione dello Statuto stesso
Art. 54
Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto e Regolamenti UITS, alle direttive del Coni e alle norme di legge in materia.
2. Con riferimento alla Giustizia Sportiva valgono le norme dell’UITS.
Art. 55
Norme finali
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo la comunicazione ufficiale di presa d’atto da parte dell’UITS.
2. Da tale data è abrogato lo Statuto sezionale precedentemente in vigore e ogni altra norma regolamentare interna in contrasto con le nuove norme statutarie.
3. Lo Statuto sarà esposto all’albo sezionale, anche on-line, per essere a disposizione dei soci e di quanti altri ne hanno interesse.
4. l’UITS, sentito il parere del Consiglio Direttivo UITS, fornisce l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente Statuto in caso di dubbi sull’applicazione delle medesime (come da Statuto UITS, art. 2 comma 1 lett. d).