caro Attilio,
infatti mi guardo bene dal supporre che sia la Sezione TSN di Caldaro che l'amministrazione comunale del medesimo comune stiano operando a torto oppure violando le leggi.
Però l'appunto fatto nelle lettere ricevute da alcuni TSN in data 23/12/2015 è scritto in modo talmente "perentorio" da indurre a credere che la previsione del delegato comunale (se non eletto, quindi iscritto alla sezione) sia "violazione di legge" pertanto un REATO!
Ora, visto che di leggi si vuol parlare, ritengo di fare un favore ai dirigenti e burocrati UITS, nel ricordagli che quel parere "favorevole" elargito dal Consiglio di Stato che di fatto ha "salvato" l'ente pubblico, nel quale sono state inserite affermazioni per nulla veritiere ma indispensabili allo scopo, come quella che UITS sarebbe deputata: "
all'istruzione ed esercizio al tiro e rilascio di relativa certificazione per gli usi di legge" ovvero la L.479/1930 regolamentata dal R.D. 2051/1932, poi superata poi dalla L.2430/1935 regolamentata a sua volta dal R.D. L.1143/1936, ha visto la soppressione tramite il DPR 90/2010 di quasi tutte quelle fonti tranne il R.D. 2051/1932, nel quale a conferma della legge regolata ovvero la L.479/1930 dice quanto segue:
Art. 4.
Oltre alle attribuzioni in materia sportiva e di gare, di cui all'art. 7 della legge, spetta all'unione italiana di tiro a segno stabilire tutte le modalita' di attuazione delle manifestazioni sportive di tiro indette dall'opera nazionale balilla, dall'opera nazionale dopolavoro, dall'unione nazionale ufficiali in congedo, e dalle varie associazioni combattentistiche e federazioni sportive.
Art. 5.
L'unione italiana di tiro a segno ha personalita' giuridica e autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso dal ministero della guerra, ne sara' approvato lo statuto.
Essa e' posta sotto la vigilanza del ministero della guerra, che ne approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.
Art. 6.
Il funzionario che, a termini dell'art. 7 della legge, fa parte di diritto della presidenza dell'unione, e' designato dal ministro per la guerra e ha la funzione di rappresentare in seno alla presidenza stessa il ministero.
Egli deve essere previamente informato di tutte le riunioni del consiglio.
Art. 7.
E' in facolta' del ministro per la guerra di sospendere entro cinque giorni l'esecuzione delle deliberazioni nelle quali rappresentante del ministero abbia espresso voto contrario.
fermo restando che come direbbe qualunque principe del foro, il combinato disposto delle leggi e dei regolamenti successivi hanno modificato alcuni aspetti, il più significativo per UITS è il riconoscimento da parte del CONI come federazione sportiva nel 1919 avvenuto però prima di queste leggi, certe cose sono però rimaste tali nella legge, ovvero la finalità, che il DPR 90/2010, che non è una legge, ha riscritto impropriamente quindi di fatto impugnabile sul piano del diritto.
ma sempre nel testo 2051/1932 troviamo altre perle, che fatte salve pure qui le modifiche come la trasformazione delle sezioni da enti sottoposti al controllo diretto di un ministero ad associazioni di diritto privato, volendo anche riconosciute, comunque di fatto per legge risultano essere le depositarie e uniche incaricate del "servizio di pubblica utilità ed interesse" ovvero l'addestramento, la certificazione del superamento dei corsi obbligatori previsti per le varie categorie di iscritti, nonché l'esercizio e l'addestramento degli iscritti volontari, così come, in regime di affiliazione, l'attività sportiva regolata da UITS:
Art. 8.
Le sezioni di tiro a segno, qualunque sia la loro origine, hanno personalita' giuridica, e sono soggette alla tutela e al controllo del ministero della guerra il quale esercita la sua azione per mezzo dei comandi delle divisioni militari territoriali.
Art. 9.
Alle sezioni provenienti dalla trasformazione delle cessate societa' di tiro a segno nazionale sono attribuite le attivita' e le passivita' delle societa' stesse.
Art. 10.
Nei comuni capiluoghi di provincia o di mandamento presso i quali non esista sezione di tiro a segno i comandi di legione della M.V.S.N., previe intese col podesta', promuovono con i mezzi che riterranno piu' opportuni la raccolta, di adesioni per l'iscrizione al tiro a segno nazionale.
Qualora siansi verificate le condizioni previste dall'art. 2 della legge, detti comandi ne informano il comando della divisione, il quale propone al ministero della guerra la costituzione della sezione, che ha luogo per decreto dello stesso ministero, sentito il prefetto della provincia.
Art. 11.
Entro tre mesi dalla costituzione il consiglio direttivo delibera lo statuto interno della sezione, contenente norme per le iscrizioni dei tiratori, l'esecuzione del tiro e delle gare, la conservazione dei locali, armi e materiali, le attribuzioni e la disciplina del personale, la tenuta del carteggio e degli atti e registri d'amministrazione, e tutto quanto altro si attiene all'ordine interno e all'organizzazione e funzionamento dei servizi.
Art. 12.
In conformita' dell'art. 3 della legge i consigli direttivi delle sezioni sono composti del presidente, di un delegato dell'unione italiana di tiro a segno e di un delegato del comune. Interviene a tutte le riunioni, con voto consultivo, il direttore di tiro della sezione.
Interviene con voto consultivo anche l'ufficiale della M.V.S.N. o il delegato dell'opera nazionale balilla cui sia affidata la direzione del tiro degli iscritti al reparto A di cui all'art. 41, quando il consiglio debba trattare questioni inerenti al reparto medesimo.
Intervengono con voto consultivo anche i delegati della unione nazionale ufficiali in congedo e dell'opera nazionale dopolavoro, qualora nella sezione siano regolarmente costituiti i rispettivi gruppi e sempre che il consiglio debba trattare di materie che interessino i gruppi stessi.
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Art. 14.
Il delegato dell'unione italiana di tiro a segno e' nominato dalla presidenza dell'unione su proposta dei suoi ordini provinciali.
La nomina e' comunicata dalla presidenza al comando della divisione militare, che provvede a notificarla all'interessato.
Art. 15.
Il delegato del comune e' nominato dal podesta', che comunica la nomina al comando della divisione militare.
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Art. 24.
Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N. o ufficiali del R. esercito in congedo,
durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati come in servizio senza assegni ai soli effetti disciplinari e vestono la divisa.
Il direttore del tiro e' responsabile dell'andamento e della esecuzione del tiro.
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Art. 39.
Per ottenere l'iscrizione alle sezioni occorre possedere la voluta idoneita' fisica e morale. Quest'ultima si prova col certificato di buona condotta rilasciato dall'autorita' comunale col visto del prefetto.
Per i minorenni occorre il consenso di chi esercita la patria potesta'.
A ciascun iscritto e' rilasciata, a cura della segreteria, una tessera con l'indicazione del reparto o gruppo al quale appartiene.
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Art. 41.
In ciascuna sezione di tiro a segno gli inscritti sono suddivisi nei seguenti reparti, per i quali vengono impiantati altrettanti ruoli nominativi:
Reparto A - Comprende i balilla e gli avanguardisti che non abbiano compiuto 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 3.
Reparto B - Comprende gli avanguardisti che abbiano compiuto i 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 6.
Reparto C - Comprende i tiratori non iscritti nei precedenti reparti, soggetti ad una tassa annua di L. 10.
Possono essere ammessi nel reparto C, sotto condizioni da determinarsi, anche gli avanguardisti che abbiano compiuto il 16° anno di eta', i quali peraltro, in tal caso, vengono assoggettati al pagamento della tassa annua di lire dieci stabilita per gli inscritti a tale ultimo reparto.
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Art. 42.
In seno al reparto possono costituirsi, per determinazione del consiglio direttivo, i seguenti gruppi:
Gruppo ufficiali in congedo: composto di tiratori iscritti alla unione nazionale ufficiali in congedo. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 15;
Gruppo dopolavoristi: composto di tiratori iscritti all'opera nazionale dopolavoro. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30.
Gruppo sportivo: composto dei tiratori che possiedano la tessera federale dell'unione italiana di tiro a segno. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero `di 30.
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Art. 44.
Previa autorizzazione del ministero della guerra e sempre che il campo di tiro offra le necessarie garanzie di sicurezza, possono essere autorizzate speciali esercitazioni con armi libere di cui al successivo art. 75.
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Art. 75.
Le armi libere occorrenti per le esercitazioni speciali di cui all'art. 44 debbono corrispondere ai tipi approvati dall'unione italiana di tiro a segno.
Sono acquistate esclusivamente con i mezzi ordinari del bilancio delle sezioni.
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Art. 79.
Le esercitazioni libere sono eseguite sotto la direzione del direttore del tiro della sezione con le norme e secondo il programma approvato dal consiglio direttivo, su proposta del delegato dell'unione italiana di tiro a segno.
Non sono ammessi alle esercitazioni libere coloro che non abbiano seguito un corso di lezioni regolamentari presso una qualsiasi sezione di tiro a segno.
Art. 80.
Le gare di tiro sono indette in conformita' del programma e delle norme stabilite dall'unione italiana di tiro a segno, alla quale compete di invigilarne l'organizzazione e l'esecuzione.
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Art. 85.
Il servizio dei segnalatori e dei marcatori e l'eventuale servizio di guardia occorrente durante le lezioni regolamentari, le esercitazioni libere e le gare, e' disimpegnato dai militari del presizio.
Nei comuni che non siano sede di presizio militare, e sempre che non possa provvedersi con l'opera dei militi della M.V.S.N., si provvedera' con personale appositamente incaricato dalla sezione.
Il compenso ai segnalatori, ai marcatori e alle guardie fa carico alla sezione.
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Art. 92.
Le sezioni di tiro a segno provenienti dalla trasformazione delle cessate societa' di tiro, mandamentali o comunali, si intendono costituite, senza che occorra decreto di costituzione.
Art. 93.
Le sezioni di tiro a segno provenienti dalle cessate societa' mandamentali che entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento non abbiano dato prova di effettivo funzionamento, e che non siano dotate di campo di tiro proprio, potranno essere definitivamente sciolte, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto Reale, che determinera', a quale sezione della provincia debbano esserne devolute le attivita'.
Ove in seguito dovessero venire ricostituite, saranno osservate le modalita' previste per la costituzione delle nuove sezioni.
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Art. 95.
Gli statuti interni di cui all'art. 11 del presente regolamento, per le sezioni provenienti dalle cessate societa' di tiro a segno, saranno compilati o riveduti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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Art. 98.
La condizione prescritta dall'art. 17 della legge, che fa obbligo agli aspiranti alla licenza di porto d'arme e agli agenti che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati di eseguire un corso regolamentare di tiro, non e' richiesta per coloro che all'atto della pubblicazione della legge erano gia' in possesso della licenza o gia' in servizio presso i menzionati enti.
Capisco che leggere sia fatica e cercare di comprendere è ancor più faticoso, ma fermo restando i vari "combinati disposti", leggi successive e conseguenti regolamenti, ciò che non è stato esplicitamente abrogato o su cui non si è nuovamente legiferato rimane in vigore.
Di quanto è riportato sopra vi è pure il conforto del parere di competenza indiscutibile del giudice di cassazione
Edoardo Mori (
http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/UITS-TSN.html -
http://www.earmi.it/varie/uits.htm) che a più riprese sul suo sito e su riviste di settore ha ribadito il concetto di netta separazione tra UITS e TSN e della voluta commistione dei ruoli che solo un giudice, applicando le leggi vigenti, come avvenuto per la sentenza del TAR in merito alle agibilità, può correttamente riposizionare nella legalità, perché un DPR non può modificare una legge.
Stante il quadro normativo complessivo, le sezioni hanno legge dalla propria parte, mentre UITS ha solo costruito un insieme "fumoso" articolato e complesso di regolamenti e interpretazioni forzate che tutto sommato potrebbe anche essere relativamente facile smontare... a indubbio vantaggio delle sezioni... ma occorre presa di coscienza e volontà per farlo
Occorrono solo persone oneste sul piano intellettuale, disinteressate sul piano economico ma interessate a far valere il diritto e le questioni di principio che dovrebbero essere i pilastri di qualunque associazione soprattutto se, come nel nostro caso, no di solo sport si parla ma anche di servizio pubblico verso la collettività in materia di armi e sicurezza.
fate voi!!!