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Quattro amici al bar => U.I.T.S. & T.S.N. - Discussione, idee e proposte => Topic aperto da: gunny - Ottobre 08, 2015, 14:27:28 pm

Titolo: INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Ottobre 08, 2015, 14:27:28 pm
visto quanto sta accadendo penso che sia sempre più d'obbligo per un dirigente sezionale porsi interrogativi e dubbi riguardo aspetti che possono essere fonte di guai... ma guai seri!!! della serie che ci si veda a dover rispondere di evasione fiscale e violazione  dei principi di democraticità.

è di oggi una nota intranet dell'ufficio ORGANI COLLEGIALI che in merito all'iscrizione delle SEZIONI ASD nell'registro delle società sportive dilettantistiche del Coni afferma che:
Citazione
...
Da un controllo risulta che un certo numero di Sezioni non hanno ancora provveduto.
...
e poi chiude ricordando che:
Citazione
...
L’iscrizione al Registro CONI è obbligatoria per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI perfezionando lo status di “associazione/società sportiva dilettantistica”. Tutti gli organismi sportivi che operano nel sistema governato dal CONI devono essere “riconosciuti ai fini sportivi” sebbene in diverse qualità. Uno degli effetti di tale status, per le associazioni/società sportive dilettantistiche, è quello di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste in materia.
...

Alché limitandomi a fare una verifica sul sito Coni (http://www.coni.it/it/cerca-nel-registro-pubblico.html) riguardo la mia regione (Emilia Romagna) ho scoperto che solo poco più della metà delle sezioni risulta iscritta, e che tra gli iscritti c'è qualcuno che se n'è ricordato solo nel 2010/2011.

Ricorrendo le ultime battute della comunicazione intranet è chiaro che non c'è spazio ad interpretazioni: sei una ASD? vuoi usufruire del regime agevolato? OK, devi inscriverti nel registro! (poi vediamo quali sono i requisiti...)

Non ti sei iscritto nel registro ma hai approfittato dei beneifici? sei passibile di contolli e sanzioni per evasione fiscale!

Ma chi doveva vigilare in tutto ciò? forse UITS? forse i comitati regionali Uits che rappresentano la federazione sportiva sul territorio?

ci si accorge di tutto ciò solo dopo 10 anni?, ma chi si è messo in regola (anche se tardivamente) è da considerarsi lo "scemo del villaggio"?... mentre gli altri i soliti "volponi"?!?

Procediamo...

Per iscriversi al registro di cui sopra, bisogna che lo statuto dell'ASD sia conforme a quanto stabilito nel art.90 L.289/2002 ovvero:

- obbligo di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”;
- assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci;
- rispetto del principio di democrazia interna;
- prevedere l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento;
- divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina sportiva;
- gratuità degli incarichi degli amministratori (nb: i soci istruttori possono comunque essere remunerati);
- devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
- obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonchè agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell’Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia

Bene... ma nel nuovo statuto UITS cosa troviamo scritto???:
Citazione
-l'art. 45 dello Statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS all.1) all'oggetto (Statuto delle Sezioni TSN) al comma 2 lett. B):
omissis
" l'attribuzione del diritto a voto in Assemblea è data a tutti gli iscritti maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla Sezione TSN di appartenenza nella misura più elevata tra quelle previste per le varie categorie di iscritti";

Un documento molto interessante, redatto a congiuntamente tra comitato Coni regionale Friuli Venezia Giulia e Agenzia delle Entrate (ufficio regionale Friuli V.G.) recita quanto segue:
Citazione
Spesso negli statuti di un a.s.d. i soci vengono classificati in quattro categorie:
soci fondatori (quelli che hanno costituito l’associazione presenti nell’atto costitutivo allegato allo statuto);
soci benemeriti/onorai (quelli che per la frequentazione dell’associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione; spesso tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale);
soci ordinari (quelli che previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’associazione);
soci sostenitori (quelli che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli eventi o manifestazioni; spesso tale categoria, dato il carattere puramente occasionale del rapporto, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo.Tuttavia, tale prassi non trova alcuna giustificazione nella normativa sia civilistica che fiscale.
...
Formalmente non vi è differenza tra le figure di socio fondatore o socio ordinario in quanto l'acquisto della qualità di associato può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione (così avviene per i fondatori) e può, altresì, essere successivo ad essa.
...
In ogni caso, è indispensabile che alla qualifica di socio corrispondano pari diritti, per cui tutti i soci devono avere la stessa rappresentatività sociale ed i medesimi obblighi verso l’organizzazione a prescindere dalla qualifica rivestita.
...
Un’associazione sportiva deve possedere infatti una struttura “democratica”. Il principio di “democraticità” che deve informare il rapporto associativo viene principalmente garantito attraverso l’esercizio effettivo del diritto di voto, di cui ogni socio è titolare, e la imprescindibile e conseguente partecipazione alle sedute assembleari. Democrazia significa infatti partecipazione e incidenza sulle decisioni attraverso la regola della maggioranza.
...
Da un punto di vista prettamente fiscale, si rammenta come l’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.
In particolare, si richiama la disposizione recata dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, secondo cui nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste, fra l’altro, “le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali”.

Nel caso delle sezioni TSN gli "iscritti d'obbligo" sarebbero da ritenersi soci a tutti gli effetti ed anzi per molte sezioni contribuisco economicamente anche per 2/3 delle entrate complessive... quindi perché privarli di diritti con la diretta conseguenza di violare il principio di democrazia e quindi violare la legge ben due volte?

Purtroppo anche gli statuti attuali contengono questa "stortura" quindi se proprio si deve cambiare statuto almeno ci si conformi alle leggi dello stato italiano!!! perché da nessuna parte è scritto che gli iscritti d'obbligo possa essere precluso il diritto di voto in assemblea. Ragionando sul voto passivo invece, potrebbe essere logico riservarlo ai soci volontari, solitamente tesserati alla federazione di  riferimento (sottolineando che nessuna federazione può imporre tale obbligo)... ma siccome nessuna legge può impedire che una ASD si affili a più di un soggetto riconosciuto dal CONI, anche il tesseramento potrebbe essere una richiesta "forzata" a meno che un dirigente o aspirante tale si tesseri per ogni ente a cui risulta affiliata l'ASD, oppure voglia intraprendere una "carriera" come dirigente e/o tecnico federale.

In sintesi, tornado a quanto scritto in apertura, un dirigente non può (a mio avviso) farsi carico con leggerezza della responsabilità attuale e futura con la configurazione statutaria che Uits vorrebbe imporre alle sezioni, visto che già l'attuale statuto non risponde ai termini di legge.

Non è vero che risponde solo il presidente perché ha la rappresentanza legale... almeno non lo è per i TSN perché il presidente non è eletto dall'assemblea, bensì nominato tra i consiglieri eletti... pertanto è il consiglio direttivo l'organo amministrativo indicato dall'assemblea, ed è il consiglio direttivo che delibera qualunque cosa, incluse le modifiche allo statuto che poi solo l'assemblea dei soci (con i numeri di legge) può a sua volta decidere di adottare.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Ottobre 09, 2015, 19:08:43 pm
così... giusto per dare i numeri senza fare nomi:

Trentino A.Adige       21 /  37
Valle d'Aosta               1 /    1
Piemonte                   15 /  20
Lombardia                 25 /  32
Veneto                      15 /  24
Friuli V.G.                   4 /    5
Liguria                        6 /    8
Emilia Romagna        17 /  26
Toscana                    19 /  23
Umbria                        6 /    6
Marche                      12 /  14
Lazio                         11 /  13
Abruzzo                      5 /    6
Molise                         1 /    1
Campania                    8 /    8
Basilicata                     0 /    1
Puglia                        16 /  16
Calabria                       6 /    7
Sardegna                     1 /    2
Sicilia                         14 /  15

Totale                  205 / 265

Quanto sopra rappresentato sono le ASD (TSN) affiliate a UITS divise per regione.
La prima colonna rappresenta ciò che risulta dal registro CONI, la seconda le sezioni elencate sul sito UITS

Sarebbe interessante sapere se una ASD non registrata può continuare ad essere affiliata, e quindi a godere del diritto di partecipazione in assemblea...

E degli aspetti fiscali e tributari vogliamo parlarne???  mah... e questo è l'ente che vigila...



Nota di colore, facendo questa ricerca è emerso che:

l'Associazione Sportiva "Tiro a Segno Nazionale" ha sede ad Agrigento  ::)
mentre
L'Associazione Sportiva Dilettantistica UITS ha sede a Biella!!!  :o

Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: Castles911 - Novembre 19, 2015, 21:10:19 pm
-l'art. 45 dello Statuto dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS all.1) all'oggetto (Statuto delle Sezioni TSN) al comma 2 lett. B):
omissis
" l'attribuzione del diritto a voto in Assemblea è data a tutti gli iscritti maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione alla Sezione TSN di appartenenza nella misura più elevata tra quelle previste per le varie categorie di iscritti";



Topic interessante e che forse risponde ad un mio dubbio.

Sono un neofita, iscritto d'obbligo alla sezione TSN per il rilascio di un porto d'armi, e quindi non ho potuto votare per il rinnovo degli organismi della sezione, ma se l'elezione è riferita alla sezione TSN, la tariffa di iscrizione pagata, che dipende solo dall'età dell'iscritto (se di età maggiore di 15 anni tutti i soci pagano la stessa cifra) non è quindi uguale per tutti i soci e pari a quella massima descritta nell'articolo dello statuto nuovo?

Quella che cambia, se non ho capito male, è la parte di versamenti per il tesseramento all'UITS, che non dovrebbe contare per le votazioni della sezione TSN o sbaglio, visto che si tratta di un'altra associazione cui non sono nemmeno iscritto?

In altre parole, sono quindi iscritto ad una associazione (sezione TSN) in cui per poter votare per gli organi dell'associazione devo essere iscritto ad un'altra associazione (UITS)?

Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: diamante - Novembre 20, 2015, 09:49:42 am
Devi guardare pagina 4 del Manifesto 2015 Norme e quote nel punto che prevede "Passaggio da iscritto d'obbligo ad iscritto volontario.
In questo si comprende che non esistono i requisiti di democraticità che sono alla base degli sgravi fiscali per le ASD.

http://www.uits.it/documenti/istituzionale/manifesto/manifesto-2015.html

Morale : "Il diritto al voto, se lo vuoi, te lo devi comprare".
Gli iscritti d'obbligo, malgrado i bilanci delle sezioni dipendono fortemente da essi, non possono esercitare funzioni di partecipazione all'approvazione o alle bocciature dei bilanci.
Loligarchia è la forma di governo altro che democrazia.
Ciao
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: ercole - Novembre 20, 2015, 15:00:15 pm
Personalmente ho sempre sostenuto che gli iscritti d'obbligo dovrebbero essere i primi fra le categorie degli iscritti, e quindi davanti ai frequentatori e ai tiratori, per il solo fatto che sono quelli che mantengono le sezioni. Se ai forchettoni di Roma gli arriva " solo" il 25% della quota di iscrizione e 8 € per il certificato, non bisogna dimenticare che il resto della quota che paga l'obbligato per ottenere il certificato (più o meno130/140 €) restano alla sezione.
Pertanto ritengo che tale categoria (obbligati) abbia più di un motivo per partecipare alle assemblee e alle elezioni sezionali.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Novembre 20, 2015, 16:16:45 pm
infatti il tesseramento UITS non c'entra nulla con l'iscrizione a una SEZIONE

il tesseramento UITS serve:
1) se si vuole fare attività sportiva
2) se si vuole essere elencati negli albi dei tecnici
2) se si vuole essere eletti a cariche direttive UITS (comitati regionali e consiglio nazionale)

per tutti il resto, a norma di legge, bisogno essere maggiorenni e in regola con la quota associativa della SEZIONE

poi però assistiamo alla "menata" che per essere eletti nel consiglio sezionale bisogna essere tesserati UITS... come se l'essere dirigente di una sezione fosse come essere dirigente di un organo periferico di UITS... ma tutti sanno (anche i muri) che non è così!

quindi gli iscritti d'obbligo di sicuro hanno diritto di voto attivo, e con l'anzianità prevista pure quello di voto passivo

se qualche iscritto d'obbligo facesse causa al cd di una sezione per non aver potuto esercitare il proprio diritto di voto, principio di democrazia di qualunque forma associativa, a maggior ragione se ASD iscritta nel registro del coni, nessun giudice gli darebbe torto

allo scopo se qualcuno facesse ricorso al TAR (possibilmente quello del Lazio) siamo sicuri che le "interpretazioni" di UITS  in merito all'obbligo di tesseramento sarebbero debitamente censurate...
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gianvi - Novembre 21, 2015, 15:16:48 pm
la cosa ridicola è,se ricordo male correggetemi, che precedentemente hanno voluto appianare una diseguaglianza antidemocratica tra i votanti(il voto di alcune categorie aveva valore diverso di altre)livellando il valore dei voti 1/1 solo che per evitare che gli obbligati prendessero il sopravvento nelle sezioni si sono inventati la storiaccia del non diritto al voto,cosa accettabile quando una sezione gestisce solo entrate date dall'attività sportiva  ;D ;D,ma senza alcuna logica quando i soldi sono versati dagli obbligati ,l'alternativa sarebbe non utilizzare le agevolazioni delle a s d e gestire le sezioni come tutte le imprese con i pro ed i contro del caso.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Novembre 22, 2015, 20:55:29 pm
non sono sufficientemente "anziano" (di iscrizione al TSN) per poterne parlare come esperienza personale, ma chi ha vissuto molte più primavere del sottoscritto in una sezione mi riferisce che gli obbligati, tempo addietro, godevano di pari diritti dei volontari

sarebbe interessante sapere come si è arrivati, in uno stato di diritto che si definisce democratico, alla privazione del voto a un "iscritto" di un'associazione (a prescindere che sia sportiva o meno...), ma che comunque ha un ruolo riconosciuto dalla legge...
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: ercole - Novembre 23, 2015, 10:28:05 am
Concordo. Sono stato iscritto al ts di Lucca per 40 anni. Alle elezioni partecipavano anche gli
obbligati, anche se il loro voto valeva meno del socio che praticava attività sportiva a livello ludico.
Poi (non ricordo in quale anno) gli obbligati non furono più ammessi, non solo alle elezioni ma perfino alle assemblee per l' approvazione dei bilanci. Praticamente sono stati privati (molto
democraticamente) di ogni diritto sulla vita della sezione, ma di soli obblighi: PAGARE !
Forse i dirigenti non volevano far sapere dove andavano a finire i loro soldi.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gianvi - Novembre 28, 2015, 17:20:00 pm
Concordo. Sono stato iscritto al ts di Lucca per 40 anni. Alle elezioni partecipavano anche gli
obbligati, anche se il loro voto valeva meno del socio che praticava attività sportiva a livello ludico.
Poi (non ricordo in quale anno) gli obbligati non furono più ammessi, non solo alle elezioni ma perfino alle assemblee per l' approvazione dei bilanci. Praticamente sono stati privati (molto
democraticamente) di ogni diritto sulla vita della sezione, ma di soli obblighi: PAGARE !
Forse i dirigenti non volevano far sapere dove andavano a finire i loro soldi.
No ,avevano paura che,visto il numero,potessero decidere di gestire le sezioni improntandole alle loro necessità e mettendo in un angolo l'attività sportiva.
Motivazione valida da un certo punto di vista(quando nelle sezioni giravano pochi soldi e le stesse restavano aperte grazie ai volontari)ma arma letale quando l'obbligo di esercitazione passò da una a tre prove/anno triplicando di fatto gli introiti e qualcuno ha ben pensato di non fare avvicinare nessuno alla mangiatoia  8)
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Gennaio 03, 2016, 19:27:06 pm
e intanto qualcuno comincia a guardarci dentro...

http://www.teamartist.com/blog/2016/01/02/controllare-tutte-le-associazioni-il-progetto-ercole-della-guardia-di-finanza/

anche se qualche "solone federale" insiste sul fatto che gli iscritti d'obbligo non abbiano diritti, sarà bene che chi invece ci mette le proprie "chiappe" ovvero i dirigenti sezionali, pensino bene al fatto che se dovessero subire un controllo, potrebbero risultare evasori per il semplice fatto di non aver diritto alla defiscalizzazione prevista dall'art.90 L.289/2002 proprio per l'assenza del principio di democrazia... per non parlare di quanto scritto sulla devoluzione del patrimonio in caso si scioglimento della sezione...

visto che ci "impongono" di modificare lo statuto, che almeno si metta a posto quello che realmente occorre per non essere "scoperti" in caso di verifiche, controlli e/o ricorsi di soci... in 10 pagine si scrive tutto quello che serve
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Gennaio 07, 2016, 11:24:40 am
pare che ci sia chi, portatore di interesse, abbia richiesto formalmente a mezzo PEC documenti e riferimenti di legge riguardo la "potestà" impositiva che UITS pare essersi attribuita (illegittimamente) riguardo la tacita adozione del nuovo statuto tramite abrogazione di quello vigente... in barba al diritto privato e al codice civile

tra l'altro sempre per quanto attiene il nuovo statuto, l'analisi attenta dell'art.6 pone altrettanti dubbi (illegittimità) riguardo al fatto che il CD UITS possa deliberare in merito allo scioglimento di una sezione e relativa devoluzione del patrimonio...

ciò sarebbe assai grave e ulteriore usurpazione del diritto privato e pure di quello sportivo

ma ancora, la domanda di fondo è perché si debba forzosamente imporre un cambio di statuto alle sezioni, quando queste avendo natura privata e/o giuridica (chi l'avesse fatto) ma con finalità pubbliche riconosciute per legge, in deroga all'art.90 L.289/2002 possono comunque richiedere l'iscrizione al registro delle associazioni sportive dilettantistiche del CONI (condizione necessaria per godere della defiscalizzazione) anche senza indicare nell'oggetto sociale la dicitura Associazione Sportiva Dilettantistica, come peraltro rilevato dal Ministero della Difesa (ente vigilante delle Sezioni e di UITS) e confermato appunto nella delibera n. 1327/2007 del consiglio nazionale del CONI che si chiede di citare nei nuovi statuti

che le sezioni abbiano una natura non prettamente o principalmente sportiva è proprio insito nella legge perché altrimenti non si comprenderebbe come possano godere gratuitamente di beni dello stato (demanio difesa e/o comunale/provinciale), mentre tutti gli altri soggetti sportivi sono tenuti al pagamento di canoni quando vogliono utilizzare impianti pubblici

a questo punto, fermo restando che l'unico soggetto che ha subito un riordino e conseguente riscrittura di statuto è stata UITS, non esiste alcuna ragione valida, non essendosi modificata la legge, perché si debba cambiare gli statuti delle sezioni, nemmeno la scusa dell'aggiornamento dei codici di giustizia del Coni  e delle federazioni visto che è già genericamente scritto che chi si affilia accetta e rispetta i regolamenti (sportivi e di giustizia) della federazione e del CONI

inoltre, ritrovandoci con un nuovo statuto, diverso e più complesso del precedente, si violerebbe quanto previsto dal DPR 90/2010 ovvero che gli statuti delle sezioni dovrebbero seguire criteri di semplificazione nel rispetto dell'AUTONOMIA gestionale, amministrativa e organizzativa riconosciuta per legge in quanto soggetti al diritto privato, quando si agisce fuori della funzioni pubbliche riconosciute per legge, per le quali si è appunto vigilati dal Ministero Difesa e Ministero degli Interni e dalla stessa UITS per i rispettivi profili di competenza

quindi, in estrema sintesi, l'affiliazione a UITS è per legge necessaria solo ed esclusivamente per chi volesse praticare attività sportiva federale... nulla può UITS, sempre per legge, riguardo l'attività istituzionale se non vigilare che le sezioni a loro volta operino secondo quanto previsto dalla legge stessa in materia di addestramento degli obbligati e di chi si iscriva per  richiedere porto d'armi e/o abilitazione al maneggio armi

UITS può nominare ispettori/commissari solo per questioni sportive, per tutto il resto, in quanto vigilante può informare le autorità di PS sul territorio (comune, prefettura e questura) riguardo atti compiuti dalle sezioni non conformi alla legge.
Saranno i soggetti preposti ad indagare il consiglio direttivo della sezione per eventuali o presunti reati, oppure a nominare un commissario per rendere possibile l'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Operare fuori dalle previsioni della legge può costare caro, le recenti sentenze del TAR lo confermano, così come confermano che i DPR non possono che regolare quanto la legge stabilisce, ma non possono modificare in alcun modo le leggi che regolano. Stessa cosa vale per gli statuti...
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: attiliofanini - Gennaio 07, 2016, 12:47:55 pm
Benissimo caro Gunny ,
che ci sia qualche soggetto che si comincia a svegliare è cosa buona.
Hai fatto una esposizione perfetta dello status quo delle cose , capiranno i lettori ?
Credo che si stia portando a TAR la questio imposizione , chissà che non ne esca un calvario come per le agibilità.
Tanto va la uits al lardo che ci lascia lo zampino !!!!!!!
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Gennaio 07, 2016, 13:51:10 pm
Giunge voce che in data 23/12/2015 siano state inviate ad alcune sezioni delle lettere di UITS nelle quali si censurano le modifiche nell'adozione del nuovo statuto, in particolare riguardo la presenza di un rappresentante delegato dal comune, o di altra amministrazione pubblica proprietaria degli impianti di tiro concessi in gestione gratuita alle Sezioni TSN, in seno ai consigli direttivi delle stesse.

Siccome tale figura ovvero il delegato del comune, non è mai stata abolita da alcuna legge e da alcun riordino, non si comprende come mai UITS ora ritenga tale previsione "come violazione della legge vigente" e dei principi di democrazia stabiliti nell'art.90 L.289/2002, visto che è lo stesso Coni a riconoscere con la delibera n.1327/2007 che le sezioni sono enti con natura non propriamente sportiva!!!

Al riguardo, giusto per sottolineare l'apparente "doppiopesismo", pare che in data 27/07/2015 il la giunta comunale di Caldaro (BZ), fresca di rielezione abbia deliberato in merito alla nomina di un componente di giunta come proprio delegato presso la Sezione TSN di Caldaro, come peraltro fatto per tutte le associazioni e consorzi sui cui il comune ha interesse a farlo, rinnovando e sostituendo quelli nominati dalla giunta precedente.

Orbene, visto che la cosa non è avvenuta proprio ieri, non ci risulta che la sezione di Caldaro sia stata commissariata o sciolta per tale motivo, ne che abbia ricevuto lettere del tenore come quelle citate in apertura di questo post... tanto meno che il suo CD o addirittura l'amministrazione comunale di Caldaro siano stati denunciati per qualche reato (in base a quale legge sarebbe interessante saperlo...), infatti la stessa risulta essere sempre stata regolarmente affiliata a UITS e aver partecipato all'attività sportiva federale senza alcun problema di sorta, e immaginiamo che così sarà sicuramente anche per il futuro.

Corre l'obbligo ricordare che Caldaro è quella bellissima località altoatesina alle porte di Bolzano, nella quale vive e risiede il presidente UITS, di cui è stato presidente di sezione prima di divenire consigliere nazionale e successivamente presidente federale nel 2004, quindi non può dirsi non informato dell'uso e consuetudine che pare ricorrente in quasi tutte le sezioni del Trentino Alto-Adige, e altre regioni del nord, che utilizzano impianti comunali/provinciali

Certo che da una persona che proviene da una regione dove dell'autonomia si fa cultura e bandiera, è molto strano subire "dictat" e "imposizioni" alla stregua di sistemi che sembrano ricordare il vassallaggio del medioevo ...
Chissà, forse il maglio di ferro, un po come sta cercando di fare Obama sulle armi negli USA, è giustificato dal fatto che tanto visto che non è più rieleggibile può permettersi di operare senza bisogno di dover raccogliere consensi... e ciò vale praticamente per quasi tutto il CD federale, a meno che non si candidino tutti a presidente...
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: attiliofanini - Gennaio 07, 2016, 16:32:02 pm
ti ricordi la casa discografica  " la casa del padrone " incideva quello che gli pareva , Caldaro , casa del padrone elegge chi gli pare. Fra l'altro caro Gunny , il delegato del comune ed il delegato della UITs non sono mai stati aboliti da alcuna norma , fu interpretata a comodo la legge Melandri che inseriva i rappresentanti atleti e tecnici in CD ma i delegati comune e uits mai nessuno parlò di sostituzione o estromissione. Per cui , Caldaro è in regola piena , le altre no e la UITS gioca scorretta a censurare tali faigure .
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Gennaio 09, 2016, 12:21:36 pm
caro Attilio,
infatti mi guardo bene dal supporre che sia la Sezione TSN di Caldaro che l'amministrazione comunale del medesimo comune stiano operando a torto oppure violando le leggi.

Però l'appunto fatto nelle lettere ricevute da alcuni TSN in data 23/12/2015 è scritto in modo talmente "perentorio" da indurre a credere che la previsione del delegato comunale (se non eletto, quindi iscritto alla sezione) sia "violazione di legge" pertanto un REATO!

Ora, visto che di leggi si vuol parlare, ritengo di fare un favore ai dirigenti e burocrati UITS, nel ricordagli che quel parere "favorevole" elargito dal Consiglio di Stato che di fatto ha "salvato" l'ente pubblico, nel quale sono state inserite affermazioni per nulla veritiere ma indispensabili allo scopo, come quella che UITS sarebbe deputata: "all'istruzione ed esercizio al tiro e rilascio di relativa certificazione per gli usi di legge" ovvero la L.479/1930 regolamentata dal R.D. 2051/1932, poi superata poi dalla L.2430/1935 regolamentata a sua volta dal R.D. L.1143/1936, ha visto la soppressione tramite il DPR 90/2010 di quasi tutte quelle fonti tranne il R.D. 2051/1932, nel quale a conferma della legge regolata ovvero la L.479/1930 dice quanto segue:
Citazione
Art. 4.
Oltre alle attribuzioni in materia  sportiva  e  di  gare,  di  cui all'art. 7 della legge, spetta all'unione italiana di  tiro  a  segno stabilire tutte  le  modalita'  di  attuazione  delle  manifestazioni sportive di tiro indette  dall'opera  nazionale  balilla,  dall'opera nazionale dopolavoro, dall'unione nazionale ufficiali in  congedo,  e dalle varie associazioni combattentistiche e federazioni sportive.

Art. 5.
L'unione italiana di tiro  a  segno  ha  personalita'  giuridica  e autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso  dal  ministero della guerra, ne sara' approvato lo statuto. 
Essa e' posta sotto la vigilanza del ministero della guerra, che ne approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Art. 6.
Il funzionario che, a termini dell'art. 7 della legge, fa parte  di diritto della presidenza dell'unione, e' designato dal  ministro  per la guerra e ha la funzione di rappresentare in seno  alla  presidenza stessa il ministero.
Egli deve essere previamente informato di  tutte  le  riunioni  del consiglio.

Art. 7.
E' in facolta' del ministro  per  la  guerra  di  sospendere  entro cinque  giorni   l'esecuzione   delle   deliberazioni   nelle   quali rappresentante del ministero abbia espresso voto contrario.

fermo restando che come direbbe qualunque principe del foro, il combinato disposto delle leggi e dei regolamenti successivi hanno modificato alcuni aspetti, il più significativo per UITS è il riconoscimento da parte del CONI come federazione sportiva nel 1919 avvenuto però prima di queste leggi, certe cose sono però rimaste tali nella legge, ovvero la finalità, che il DPR 90/2010, che non è una legge, ha riscritto impropriamente quindi di fatto impugnabile sul piano del diritto.

ma sempre nel testo 2051/1932 troviamo altre perle, che fatte salve pure qui le modifiche come la trasformazione delle sezioni da enti sottoposti al controllo diretto di un ministero ad associazioni di diritto privato, volendo anche riconosciute, comunque di fatto per legge risultano essere le depositarie e uniche incaricate del "servizio di pubblica utilità ed interesse" ovvero l'addestramento, la certificazione del superamento dei corsi obbligatori previsti per le varie categorie di iscritti, nonché l'esercizio e l'addestramento degli iscritti volontari, così come, in regime di affiliazione, l'attività sportiva regolata da UITS:
Citazione
Art. 8.
Le sezioni di tiro a segno, qualunque sia la  loro  origine,  hanno personalita' giuridica, e sono soggette alla tutela  e  al  controllo del ministero della guerra il quale esercita la sua azione per  mezzo dei comandi delle divisioni militari territoriali.

Art. 9.
Alle  sezioni  provenienti  dalla  trasformazione   delle   cessate societa' di tiro a segno nazionale sono attribuite le attivita' e  le passivita' delle societa' stesse.

Art. 10.
Nei comuni capiluoghi di provincia o di mandamento presso  i  quali non esista sezione di  tiro  a  segno  i  comandi  di  legione  della M.V.S.N., previe intese col podesta',  promuovono  con  i  mezzi  che riterranno piu' opportuni la raccolta, di adesioni  per  l'iscrizione al tiro a segno nazionale.
Qualora siansi verificate le condizioni previste dall'art. 2  della legge, detti comandi ne informano  il  comando  della  divisione,  il quale  propone  al  ministero  della  guerra  la  costituzione  della sezione, che ha luogo per decreto dello stesso ministero, sentito  il prefetto della provincia.

Art. 11.
Entro tre mesi dalla costituzione il consiglio  direttivo  delibera lo statuto interno della sezione, contenente norme per le  iscrizioni dei tiratori, l'esecuzione del tiro e delle  gare,  la  conservazione dei locali, armi e materiali, le attribuzioni  e  la  disciplina  del personale,  la  tenuta  del  carteggio  e  degli  atti   e   registri d'amministrazione, e tutto quanto altro si attiene all'ordine interno e all'organizzazione e funzionamento dei servizi.

Art. 12.
In conformita' dell'art. 3 della legge i consigli  direttivi  delle sezioni sono composti del  presidente,  di  un  delegato  dell'unione italiana di tiro a segno e di un delegato del  comune.  Interviene  a tutte le riunioni, con voto consultivo, il direttore  di  tiro  della sezione.
Interviene con voto consultivo anche l'ufficiale della  M.V.S.N.  o il  delegato  dell'opera  nazionale  balilla  cui  sia  affidata   la direzione del tiro degli iscritti al reparto A di  cui  all'art.  41, quando il consiglio debba  trattare  questioni  inerenti  al  reparto medesimo.
Intervengono con voto consultivo  anche  i  delegati  della  unione nazionale ufficiali in congedo  e  dell'opera  nazionale  dopolavoro, qualora nella sezione  siano  regolarmente  costituiti  i  rispettivi gruppi e sempre che  il  consiglio  debba  trattare  di  materie  che interessino i gruppi stessi.

...

Art. 14.
Il delegato dell'unione italiana di tiro a segno e' nominato  dalla presidenza dell'unione su proposta dei suoi ordini provinciali. 
La nomina e' comunicata dalla presidenza al comando della divisione militare, che provvede a notificarla all'interessato.

Art. 15.
Il delegato del comune e' nominato dal podesta',  che  comunica  la nomina al comando della divisione militare.

...

Art. 24.
Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N. o ufficiali  del  R.  esercito  in  congedo,
durante l'esercizio delle loro  funzioni  sono  considerati  come  in servizio senza assegni ai soli  effetti  disciplinari  e  vestono  la divisa.
Il direttore  del  tiro  e'  responsabile  dell'andamento  e  della esecuzione del tiro.

...

Art. 39.
Per ottenere l'iscrizione alle sezioni occorre possedere la  voluta idoneita' fisica e morale. Quest'ultima si prova col  certificato  di buona condotta  rilasciato  dall'autorita'  comunale  col  visto  del prefetto.
Per i minorenni occorre il  consenso  di  chi  esercita  la  patria potesta'.
A ciascun iscritto e' rilasciata,  a  cura  della  segreteria,  una tessera con l'indicazione del reparto o gruppo al quale appartiene.

...

Art. 41.
In ciascuna sezione di tiro a segno gli  inscritti  sono  suddivisi nei seguenti reparti, per  i  quali  vengono  impiantati  altrettanti ruoli nominativi:
Reparto A - Comprende i balilla e gli avanguardisti che non abbiano compiuto 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 3.
Reparto B - Comprende gli avanguardisti che abbiano compiuto  i  16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 6.
Reparto C -  Comprende  i  tiratori  non  iscritti  nei  precedenti reparti, soggetti ad una tassa annua di L. 10.
Possono  essere  ammessi  nel  reparto  C,  sotto   condizioni   da determinarsi, anche gli avanguardisti che  abbiano  compiuto  il  16° anno di eta', i quali peraltro, in tal caso, vengono assoggettati  al pagamento della tassa annua di lire dieci stabilita per gli inscritti a tale ultimo reparto.

...

Art. 42.
In seno al reparto  possono  costituirsi,  per  determinazione  del consiglio direttivo, i seguenti gruppi:
Gruppo ufficiali in congedo: composto  di  tiratori  iscritti  alla unione nazionale ufficiali in congedo. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 15;
Gruppo  dopolavoristi:  composto  di  tiratori  iscritti  all'opera nazionale  dopolavoro.  Si  costituisce  allorquando  gli   aspiranti raggiungano il numero di 30.
Gruppo sportivo: composto dei tiratori che  possiedano  la  tessera federale  dell'unione  italiana  di  tiro  a  segno.  Si  costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero `di 30.

...

Art. 44.
Previa autorizzazione del ministero della guerra e  sempre  che  il campo di tiro offra le  necessarie  garanzie  di  sicurezza,  possono essere autorizzate speciali esercitazioni con armi libere di  cui  al successivo art. 75.

...

Art. 75.
Le armi libere occorrenti per  le  esercitazioni  speciali  di  cui all'art. 44  debbono  corrispondere  ai  tipi  approvati  dall'unione italiana di tiro a segno.
Sono acquistate esclusivamente con i mezzi  ordinari  del  bilancio delle sezioni.

...

Art. 79.
Le esercitazioni  libere  sono  eseguite  sotto  la  direzione  del direttore del tiro della sezione con le norme e secondo il  programma approvato  dal  consiglio  direttivo,  su   proposta   del   delegato dell'unione italiana di tiro a segno.
Non sono ammessi alle esercitazioni libere coloro che  non  abbiano seguito un  corso  di  lezioni  regolamentari  presso  una  qualsiasi sezione di tiro a segno.

Art. 80.
Le gare di tiro sono indette in conformita' del programma  e  delle norme stabilite dall'unione italiana di  tiro  a  segno,  alla  quale compete di invigilarne l'organizzazione e l'esecuzione.

...

Art. 85.
Il servizio dei segnalatori e dei marcatori e l'eventuale  servizio di  guardia  occorrente  durante   le   lezioni   regolamentari,   le esercitazioni libere e le gare,  e'  disimpegnato  dai  militari  del presizio.
Nei comuni che non siano sede di presizio militare,  e  sempre  che non possa provvedersi con  l'opera  dei  militi  della  M.V.S.N.,  si provvedera' con personale appositamente incaricato dalla sezione.
Il compenso ai segnalatori, ai marcatori e alle guardie  fa  carico alla sezione.

...

Art. 92.
Le sezioni di tiro a segno provenienti dalla  trasformazione  delle cessate societa' di  tiro,  mandamentali  o  comunali,  si  intendono costituite, senza che occorra decreto di costituzione.

Art. 93.
Le sezioni di tiro  a  segno  provenienti  dalle  cessate  societa' mandamentali che entro tre mesi dalla entrata in vigore del  presente regolamento non abbiano dato prova di effettivo funzionamento, e  che non  siano  dotate  di  campo  di  tiro  proprio,   potranno   essere definitivamente sciolte, previo parere del Consiglio  di  Stato,  con decreto Reale, che determinera',  a  quale  sezione  della  provincia debbano esserne devolute le attivita'.
Ove in seguito dovessero venire ricostituite, saranno osservate  le modalita' previste per la costituzione delle nuove sezioni.

...

Art. 95.
Gli statuti interni di cui all'art. 11  del  presente  regolamento, per le sezioni provenienti dalle cessate societa' di  tiro  a  segno, saranno compilati o riveduti entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore del presente regolamento.

...

Art. 98.
La condizione prescritta dall'art. 17 della legge, che  fa  obbligo agli aspiranti alla  licenza  di  porto  d'arme  e  agli  agenti  che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati  di  eseguire un corso regolamentare di tiro,  non  e'  richiesta  per  coloro  che all'atto della pubblicazione della legge erano gia' in possesso della licenza o gia' in servizio presso i menzionati enti.

Capisco che leggere sia fatica e cercare di comprendere è ancor più faticoso, ma fermo restando i vari "combinati disposti", leggi successive e conseguenti regolamenti, ciò che non è stato esplicitamente abrogato o su cui non si è nuovamente legiferato rimane in vigore.

Di quanto è riportato sopra vi è pure il conforto del parere di competenza indiscutibile del giudice di cassazione Edoardo Mori (http://www.earmi.it/diritto/giurisprudenza/UITS-TSN.html - http://www.earmi.it/varie/uits.htm) che a più riprese sul suo sito e su riviste di settore ha ribadito il concetto di netta separazione tra UITS e TSN e della voluta commistione dei ruoli che solo un giudice, applicando le leggi vigenti, come avvenuto per la sentenza del TAR in merito alle agibilità, può correttamente riposizionare nella legalità, perché un DPR non può modificare una legge.

Stante il quadro normativo complessivo, le sezioni hanno legge dalla propria parte, mentre UITS ha solo costruito un insieme "fumoso" articolato e complesso di regolamenti e interpretazioni forzate che tutto sommato potrebbe anche essere relativamente facile smontare... a indubbio vantaggio delle sezioni... ma occorre presa di coscienza e volontà per farlo

Occorrono solo persone oneste sul piano intellettuale, disinteressate sul piano economico ma interessate a far valere il diritto e le questioni di principio che dovrebbero essere i pilastri di qualunque associazione soprattutto se, come nel nostro caso, no di solo sport si parla ma anche di servizio pubblico verso la collettività in materia di armi e sicurezza.

fate voi!!!
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: attiliofanini - Gennaio 09, 2016, 22:25:16 pm
Ben detto Caro Gunny ,
spero proprio che i lettori nebulosi della UITS girino questo tuo documento all'eccellentissomo Segretario Generale che , nel leggerlo , mi auguro si renda edotto e comprenda un momentino di più dove si è ficcato , perchè , con tutta la sua buona volontà , ho la sensazione che non abbia ancora capito nulla o comunque poco. Non se ne offenda Segretario ,
non può e non potrà mai capire con i docenti  che si sitrova attorno.
Comunque Gunny  complimenti , in università sarebbe 100lode con bacio accademico.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: biagio - Gennaio 10, 2016, 15:59:05 pm
Attilio facciamo 110 e lode con bacio accademico  ;). Bravo Gunny, ineccepibile.!
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: attiliofanini - Gennaio 10, 2016, 20:13:36 pm
Attilio facciamo 110 e lode con bacio accademico  ;). Bravo Gunny, ineccepibile.!

si Biagio , speravo passasse inosservato ma mi sono sbagliato nel premere e mi sono accorto dopo il piccolo lapsus ,
non riuscendo a correggerlo ...........consideralo una licenza poetica. Un abbraccio Biagio.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: giorgio - Gennaio 10, 2016, 22:36:24 pm
D'altra parte, soprattutto nel Tiro a Segno, un 10 è sempre un 10! ;) :)
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Gennaio 11, 2016, 12:22:50 pm
intanto, si sta allungando la lista dei presidenti che chiedono un parere al giudice Edoardo Mori...

forse a questo giro UITS l'ha fatta davvero "fuori dal vaso" e forse consiglieri, dirigenti e funzionari farebbero bene a rivalutare tutta la questione prima che sia troppo tari... ma sappiamo già fin d'ora che non avverrà, perché piuttosto che ammettere di aver sbagliato ci staranno loro stessi ad essere commissariati... mah?!?

visto che il giudice Mori risponde a tutti e riprende quanto egli sostiene e sosteneva già in tempi non sospetti, di seguito riporto il contenuto delle sue risposte... buona lettura (anche se ribadisco che so essere fatica per tanti):

Citazione da: Edoardo Mori - gudice di cassazione
E’ un problema che hanno complicato talmente che non si capisce più e non si sa come uscirne; bisognerebbe cha varie sezioni si unissero per fare un ricorso al Tar e cercare di avere un chiarimento.

Io nel mio codice (uscirà 15 giorni), ho scritto:
"Le Sezioni sono fornite di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 8, R.D. 2051 del 21 novembre 1932) e sono soggette alla vigilanza ed alla tutela del ministero della difesa e dell’U.I.T.S.; in ogni comune può essere costituita una sola sezione, con possibilità di costituire delegazioni nelle frazioni comunali lontane e nei comuni privi di poligono. I poligoni del T.S.N. sono beni appartenenti al demanio dello Stato, concessi in uso gratuito alle Sezioni, responsabili della custodia e manutenzione di fronte alla Direzione lavori del Genio militare competente per territorio. Possono iscriversi alle sezioni tutti i cittadini italiani (ma ora ovviamente anche quelli comunitari) che abbiano compiuto 14 anni di età, ma fino al 16° anno essi possono sparare solo con armi ad aria compressa (norma dell’U.I.T.S. che potrebbe anche essere modificata).
Compito delle Sezioni è di invogliare i giovani alla pratica del tiro, curandone il reclutamento e assicurando l’assistenza tecnica e morale, di allenare i tiratori che dimostrino maggiori attitudini, di tenere corsi per chi deve conseguire l’idoneità al maneggio di armi o presta servizio armato.
Rappresentante della Sezione è il presidente, eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è formato da tre o cinque membri (se i soci sono più di 500) e da due delegati, nominati uno dall’U.I.T.S. ed uno dal Comune. I mezzi economici derivano dalle tasse di iscrizione dei soci, da una quota sulla tessera U.I.T.S., dai diritti di segreteria sui certificati di idoneità al maneggio delle armi e da sovvenzioni di vari enti.
"

Come detto, le Sezioni del TSN sono anche entità costitutive dell’UITS. Questa entra ufficialmente nella storia del TSN con la L. 17 aprile 1930, n. 479, (Riforma della legge sul tiro a segno nazionale), la quale all’art. 2 stabilisce che “Presso ogni sezione funziona il reparto sportivo che fa capo all’unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta inscritti”. Dal fatto poi che un comma successivo reciti “L’unione ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri, ne sarà approvato lo statuto” qualcuno ne dedusse che essa acquisisse lo status di ente pubblico. In effetti la L. 31 dicembre 1934, n. 2150 (Istruzione paramilitare) espressamente la indicava (assieme all’UNUCI) fra gli “enti statati o parastatali” chiamati a collaborare.
L’UITS è inserita nel CONI come federazione sportiva (L. 16 dicembre 1942 n. 426) e come tale ha emanato le norme per il funzionamento dell’UITS.
Dal 1944 in poi la situazione giuridica dei due enti è stata caotica e si sono visti interventi illegittimi dell’UITS che con provvedimenti propri pensava di poter modificare le leggi dello Stato.
La L. 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha abolito, sic et simplicter, l’UITS e l’UNUCI quali enti inutili, dando tempo sei mesi di tempo per la loro liquidazione e stabilendo il divieto di loro finanziamento pubblico, diretto o indiretto.
Alla abolizioni si opponevano strenuamente gli organi e dipendenti dell’UITS, che avrebbero dovuto cercarsi altre occupazioni meno comode ed essi giungevano persino a sostenere che non potevano essere eliminati in quanto avevano funzioni pubbliche di certificazione; peccato che la legge riservasse queste certificazioni esclusivamente al T.S.N.
L’UITS comunque ritornava ad essere “utile” e veniva salvata con conferma della sua natura di ente pubblico mediante il D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209. Se si pensa che invece con la stessa norma veniva dichiarato inutile il Banco di Prova, vien da piangere!

Il regolamento conteneva queste disposizioni:
(Natura e finalità dell’ente)
1. L’Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata “UITS”, di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni,  è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. L’UITS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d’ora in poi “TSN”. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
NOTA: Si noti la falsificazione della realtà con cui si trasferisce alla UITS il rilascio dei certificati che però vengono predisposti dal TSN. Unico scopo era quello di fregare introiti al TSN e di attribuire alla UITS una funzione pubblica! In sostanza hanno pensato: l'UITS si frega i certificati e al TSN lasciamo i corsi di addestramento ai soci obbligatori ( per chi richiede il certificato maneggio armi, per un guardie giurate e locali, ecc,).

1.   Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonché, anche sulla base di  direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
a)   provvedono all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione TSN;
b)   curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l’organizzazione di manifestazioni sportive;
c)   svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all’uso delle armi.
2.   Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UITS, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell’interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all’uso delle armi. L’attività svolta, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3.   In ogni comune può essere costituita una sola sezione TSN. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell’UITS, una o più delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione TSN di appartenenza.
4.   Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni TSN all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le TSN possono provvedere, anche direttamente, all’ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.
NOTA: Si osservi come l'agibilità dei poligoni venga riservata al Ministero della Difesa e come il TSN continui a svolgere funzioni pubbliche come ente pubblico.

Il Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, intitolato Codice dell’Ordinamento Militare 
rimettevs le cose a posto, per quanto possibile, seguito dal regolamento contenuto nel d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90. Dice il Codice Militare:
Art. 250 - Campi di tiro a segno
 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 251 - Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
NOTA: Stando a questa norma di legge, la frequenza  non sarebbe obbligatoria per chi richiede il maneggio armi, ma non intende richiedere una licenza di porto d'armi.

È del tutto chiaro in base alla legge:
- che viene riaffermata la natura indipendente e tradizionale delle Sezioni del Tiro a Segno nazionale le quali nulla hanno a che spartire, nei loro poligoni, con l’UITS o con il Ministero degli Interni;
- che viene riaffermato che le certificazioni e i corsi obbligatori sono compito esclusivo del TSN
.

La materia è stata poi regolata definitivamente con il DPR 15 marzo 2010 n. 90   in cui si scrive che la  UITS  è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61.

La norma sul TSN viene poi un poco modificata rispetto la 2009:
Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'UITS, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

Da quel momento è iniziata una sistematica operazione di interpretazioni forzate delle norme di legge al fine di trasferire competenze e soldi dai TSN alla UITS.
L'UITS si è arrogata il compito di creare "periti balistici", come se bastasse fare lo sport del tirassegno per andare a pontificare nelle aule dei tribunali, l'UITS si è arrogata l'agibilità dei poligoni di tiro di prima classe mettendo da parte i militari, l'UITS ha preso in mano il rilascio dei certificati maneggio armi e l'addestramento delle guardie municipali e giurate, stabilendo delle regole sebbene siano cose che poco hanno a che vedere con l'abilità di forare un bersaglio, l'UITS ha iniziato a sostenere che le sezioni del TSN non sono più enti pubblici, anche se nessuna norma ha mai tolto loro tale qualifica storica e indiscussa. Scrive nel 2015 la pagina dell' UITS: La UITS esercita la vigilanza sulle sezioni del Tiro a Segno nazionale, soggetti di diritto privato, alle quali sono demandate le funzioni pubbliche di rilascio del patentino di idoneità al tiro e diploma di idoneità al maneggio delle armi. Ma se lo sono inventato loro nel DPR del 2010!
Il Codice Militare (legge prevalente) dice che la vigilanza compete al Ministero della difesa e, tra l'altro, non esiste neppure un "diploma" di idoneità!
 
TSN: pubblico privato?
Vediamo di esaminare a fondo il problema della personalità giuridica di diritto pubblico del TSN e quello della competenza a giudicare sulla sicurezza dei poligoni attenendoci strettamente alla normativa e non ad interpretazioni interessate. A questo punto se si tiene presente che i DPR sono sempre subordinati alle norme di legge che devono regolare nei particolari e che non possono modificare, si deve concludere che i vari DPR, ivi compreso il DPR del 2009, sono illegittimi in quanto in contrasto con leggi di rango superiore, e che le sezioni del TSN godono ancora della qualifica di ente pubblico.

Sono illegittime le norme che hanno passato la competenza per i certificati maneggio armi alla UITS. E le norme regolamentari illegittime possono essere disapplicate da giudici.

Come è possibile sostenere ed immaginarsi che, senza una parola in proposito, la legge possa abolire centinaia di enti pubblici storici senza dire una parola sul loro personale, sul loro patrimonio, sulla loro gestione futura?
Se la legge non ha detto chiaramente che il TSN era abolito e non ha regolato la sua successione, ciò significa in modo certo che abolizione non vi  è stata e ogni altra affermazione può essere solo interessata. Come dicono i toscani "se serve si può sostenere che Cristo è morto di freddo"!

È vero invece che il legislatore, sotto le pressioni per salvare le poltrone pubbliche dell'UITS, si voleva inventare un sistema ibrido di ente pubblico gestito da associazioni sportive private, o viceversa, di associazioni private con funzioni pubbliche. Questo schema non è nuovo ed  è stato utilizzato, ad esempio, per certi enti musicali pubblici, trasformati in fondazioni con partecipazione pubblica (L. 28 dicembre 1995 n. 549 e D. L.vo 29 giugno 1996, n.367. (Vedi sull'argomentoDaniele Mori, Dalle fondazioni alle fondazioni di partecipazione, 2004), ma la trasformazione è sempre avvenuta con precisi ed esaustivi provvedimento normativi ad hoc e non in base ad interpretazioni interessate di chi lottava non per la musica, ma per la poltrona! 

Come è possibile, ad esempio che un poligono del demanio militare, prima affidato ad un ente pubblico il cui statuto prevede la partecipazione di militari e di ripresentanti del Comune, venga affidato ad una associazione sportiva dilettantistica che nel suo statuto non tutela a adeguatamente gli interessi  di altri enti pubblici?

E come può funzionare un ente in cui coabitano due diverse istituzioni, il TSN con un proprio statuto pubblico e la società sportiva dilettantistica con il proprio statuto privato, senza che vi sia una chiara normativa di legge  (e non sono tali i diktat che l'UITS ha imposto!) c che regoli le rispettive competenze?

Sapete come l'UITS ha risolto il problema?
Scrivendo lei stessa il nuovo statuto per le Sezioni che centinaia di "pecoroni" hanno accettato!


Quanto la pretesa interpretazione dell'UITS sia assurda si verifica ora che in base all’art. 56 legge bis del D.L. 21 giugno 2013 (federalismo demaniale) alcuni poligoni sono divenuti di proprietà dei comuni. La conseguenza è che cessa la competenza del ministero della difesa al controllo su di essi, che l'UITS non ha più alcuna voce in capitolo su di essi, che essi vengono gestiti o dai comuni oppure da associazioni sportive a cui il Comune li concede e che tutta la baracca messa in piedi dall'UITS per controllarli cade: l'UITS ha rapporti con essi solo in quanto essi svolgono attività agonistica sportiva con la partecipazione di federazioni iscritte alla UITS e a decidere su importi da pagare o ricevere dall'UITS non è più il regolamento dell'UITS, ma l'ente locale divenuto proprietario del poligono. Ed è questo che dovrà regolare i rapporti con il TSN e con altre associazioni che si servono del poligono.
È evidente che si è creata una situazione caotica in cui bisogna regolare caso per caso, rapporti che lo Stato non ha regolato, ma la situazione sarebbe estremamente semplice se l'UITS non si fosse messa di mezzo come corpo estraneo, a voler fare l'ente pubblico senza averne il minimo requisito.
 
A chi spetta di collaudare i poligoni?
Analoga situazione di forzatura interessata delle norme di legge si è avuta della materia di controllo sulla agibilità dei poligoni. Essa era pacificamente di competenza del genio militare per quanto concerneva i poligoni demaniali e le norme di legge sul TSN non hanno cambiato nulla al riguardo. Il codice militare è chiarissimo nel dire che: "l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa."
E il principale compito del ministero è sempre stato quello di controllare la sicurezza del poligoni e quindi di rilasciare la certificazione che si erano costruiti e gestiti a regola d'arte (la cosiddetta agibilità).

E invece che cosa si inventa l'UITS?
Ecco che cosa si legge sulla sua rivista:
"Le recenti normative sul tema di agibilità degli stand di tiro (D.P.R. n. 90 del 15/03/2010: “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”) hanno modificato l’iter procedurale da seguire sulla progettazione e sull’agibilità degli stand di tiro a fuoco (sia in galleria, sia a cielo aperto), la cui gestione dovrà ricadere da ora in avanti unicamente sulla UITS, dando a questo Ente Pubblico la competenza totale sulla regolamentazione degli stand di tiro a fuoco di 1ª categoria. In questo modo, rimarranno di competenza dell’Autorità militare, previo il parere favorevole della UITS, gli stand di tiro a fuoco a cielo aperto di 2ª e 3ª categoria e gli stand in galleria (indoor) di 2ª e 3ª categoria. (Rivista novembre-dicembre 2011)."

E' il tipico trucco da gioco delle carte: si fa finta di non aver letto la legge e si cita solo il regolamento il quale dice, illegalmente perché non aveva alcuna autorità per scriverlo, che l'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'Unione italiana tiro a segno.

E qui si scopre come alla legge si faccia dire ciò che non ha mai inteso dire: i poligoni sottostanno a due ordini di regole tecniche: quelle sulla sicurezza interna ed esterna del poligono che, per i poligoni demaniali, sono di competenza del ministero della difesa in quanto è lui che in caso di incidente sarebbe tenuto responsabile per i danni; quelle sportive le quali stabiliscono come devono essere tutti i poligoni al fine di corrispondere alle norme internazionali sulle discipline sportive che si intendono praticare ufficialmente, con gare federali (illuminazione, distanze, misure delle postazioni di tiro, eccetera). Per chiunque non sia in malafede è chiaro che la legge e regolamento hanno voluto dire che l'UITS ha competenza non sull'agibilità, ma solamente sulle norme e regole relative all'uso sportivo del poligono.
Perciò è del tutto chiaro che la competenza dell'UITS a dichiarare l'agibilità dei poligoni prima categoria è usurpata (sia chiaro che questi poligoni non sono quelli per l'aria compressa, ma sono quelli in cui si spara con pistole di grosso calibro il cui proiettile arriva ad 1,5 km di distanza, e che pertanto la sicurezza non può essere certa lasciata ai periti dell'UITS che hanno ascoltato qualche ore di conferenze e sono stati battezzati periti balistici: è cosa da ingegneri, architetti, fisici e non da praticoni!). La conseguenza pratica è che sono nulle tutte le agibilità concessa fino ad oggi, che i responsabili dei poligoni sono esposti a rischi giuridici notevoli, che l'UITS ha incassato compensi non dovuti.
Si rileva inoltre che l'UITS non ha alcuna competenza tecnica a valutare la sicurezza di poligoni non demaniali; al massimo, se nel poligono si devono svolgere gare sportive federali, ha competenza a controllare che il poligono corrisponda ai requisiti federali per poter riconoscere la gara.
Fortunatamente su questi argomenti è intervenuto con decisione il Tar del Lazio con sentenza del 28-8-2015 che ha rimesso a posto le cose.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Gennaio 15, 2016, 12:24:38 pm
di seguito il likn a un prezioso e rencentissimo contributo del giudice Edoardo Mori, che ci aiuta a fare chiarezza tra i meandri legislativi che riguardano il TSN:

http://www.earmi.it/diritto/leggi/Normativa%20TSN%201930-1944.html

non ho una laurea in giurisprudenza, ma noto con dispiacere che ci sono personaggi molto più importanti di me nella gerarchia del sistema TSN-UITS che pur vantando il titolo, ignorano forse più del sottoscritto la materia in ambito TSN-UITS o forse fanno finta di nulla...

penso di conoscere la lingua italia, leggo e mi sforzo per capire ciò che leggo, se poi un giudice di provata esperienza, come Edoardo Mori, mi aiuta a comprendere ciò che si nasconde nelle pieghe a volte incomprensibili del "legalese" nel "labirinto legislativo" italiano,  mi rendo conto che l'ignoranza è veramente una brutta bestia ma soprattutto è nemica della libertà e dei principi democratici

purtroppo, più avanziamo su questi temi, più mi convinco che ci sia chi approfitta e sfrutta l'ignoranza di base di tanti dirigenti sezionali per proprio tornaconto. Dobbiamo smetterla con le scuse e le giustificazioni facili della serie: "sono andato in fiducia e ho agito secondo quanto imposto dall'alto, perché sanno quello che fanno e hanno bravi avvocati che li consigliano...", perché è pura illusione quella che così facendo ci si garantisca protezione... è come uccidere lo spirito critico accoltellandolo alle spalle!!!
Ma se dovesse capitare di essere chiamati a rispondere di fronte a un giudice di qualunque qualcosa, tale argomentazione non produrrebbe alcun elemento a nostro favore... anzi la legge, ricordiamocelo bene, non ammette ignoranza!

Qualcuno pensa che convenga restare ognuno nel proprio orticello, omertosamente, perché tanto non val la pena opporsi al "potere costituito" perché la giustizia potrebbe essere "pilotabile" e "comprabile" dal più forte sul piano della disponibilità di risorse finanziarie (i nostri soldi) con cui si possono anche foraggiare avvocati "di grido"!
La gravità di quanto appena descritto si sintetizza nella definizione che allora siamo "mafiosi" dentro fino al midollo!!! quindi se il sistema è quel che è solo per colpa nostra.
E' così che si deve agire?... diciamo per il quieto vivere??? se così fosse confermato a me questa "cosa loro" non piace...

Eppure la legge è chiara e chi non vuole accettare questa chiarezza probabilmente ha qualcosa da nascondere... ha paura di perdere qualcosa... di certo non agisce da buon amministratore e con il senno del buon padre di famiglia.

Se si continua su questa strada, è solo perché manca il coraggio di difendere principi e il rispetto della legge a tutti i livelli... bisogna andarne fieri e reclamare il "mal comune mezzo gaudio"?!? mah?!?
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Marzo 30, 2017, 09:39:41 am
per chi non lo sapesse, su CONINET nell'area riservata alle sezioni nella "linguetta" affiliazione sono indicati i crismi a cui lo statuto delle Sezioni TSN (ASD) devono aderire per rispondere alle previsioni di legge:

Citazione da: CONINET
Possesso requisiti statuto:

Completare la dichiarazione di possesso di requisiti dello statuto secondo quanto previsto da ex art. 90 legge 289/2002 ed ex delibera del Consiglio Nazionale CONI del 15/07/2004 N.1273

a far data dal GG/MM/AAAA nello statuto sono espressamente previsti, oltre alla sede legale:

a) La denominazione; (art. )
b) L’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica (art. );
c) L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione (art. );
d) L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette (art. );   
e) Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile (art. );
f) L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari (art. );   
g) Le modalità di scioglimento dell’associazione (art. );
h) L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (art. );

che – a far data dal GG/MM/AAAA nello statuto è espressamente previsto, in osservanza della Delibera del Consiglio Nazionale CONI, l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti di UITS.

Nel momento in cui uno statuto prevede quanto sopra scritto, tutto il resto è discutibile e competenza delle assemblee sovrane purché non violi le leggi dello stato italiano.

Così come l'aderenza ai regolamenti federali, come indicato nell'ultimo paragrafo, non può derogare da leggi e norme di rango superiore, ovvero la federazione non può imporre alcunché che possa in quale modo andare in contrasto con il codice civile, le leggi di pubblica sicurezza e le leggi che governano il diritto sportivo.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Maggio 31, 2017, 20:52:54 pm
giunge notizia che nell'intervista all'ing. Obrist, pubblicata sul numero di Armi & Tiro di giugno, sia tornato in voga l'argomento statuti TSN con interessanti novità e valutazioni...

attendiamo di leggerlo e commentarvelo quanto prima
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Giugno 01, 2017, 11:37:24 am
Citazione da: Intervista a Obrist di A&T - mese di giugno 2017
PRESIDENTE PIGLIATUTTO
Vuole aprire l'Uits a tutte le discipline con le armi. Però solo alle sue regole.
Intervista a tutto campo con Ernfried Obrist, l'ingegnere "tedesco", dal 1984 nel tiro italiano solo ad alti livelli
...
Tutti hanno recepito integralmente con piccole modifiche lo statuto approvato da UITS. Parma invece l'ha modificato sostanzialmente, stiamo valutando e poi decideremo
...

Titolo e sottotitolo sono già un programma e una sintesi del piglio autoritario e autoreferenziale, che Obrist ha impresso alla Uits nei suoi 3 mandati da presidente... poi a noi risulta che non sia tedesco, ma italiano visto che ha fatto pure il militare come ufficiale di complemento, quindi ha giurato sulla bandiera tricolore.

Ma lasciamo i pettegolezzi per venire al dunque. La realtà è un'altra... molte sezioni non hanno (e non intendono farlo), indetto l'assemblea straordinaria per l'adozione del nuovo statuto delle sezioni UITS... e lo fanno a ragion veduta, perché non è un semplice aggiornamento ma un capestro inutile ed illegittimo.

Chi ha provato a modificarlo è stato minacciato di commissariamento... poi c'è chi l'ha approvato e modificato subito dopo...

Ma la cosa grave è che c'è chi l'ha adottato e registrato senza nemmeno fare l'assemblea straordinaria, questo significa l'aver violato lo statuto precedente ma soprattutto la legge, il codice civile, usurpando le prerogative e la sovranità dell'assemblea dei soci.

Se poi andiamo a rileggere ciò che il segretario generale ha scritto nella circolare 5185/15, discussa ampiamente in questo forum, vengono i brividi:
Citazione da: circolare Uits 5185/15
...
decorso il termine succitato, lo statuto si intenderà tacitamente adottato da parte dell'Assemblea della Sezione
...

Sull'accenno a Parma, che dire... stando a quanto pubblicato sul loro sito www.tsnparma.it (sezione statuto e regolamenti), il 5 gennaio u.s. è stata convocata l'assemblea straordinaria, a norma dello statuto previgente nel rispetto della legge, all'assemblea ha partecipato un notaio (il presidente del collegio notarile di Parma), il quale ha verbalizzato tutto e registrato l'atto.

Dal verbale si evince che le modifiche apportate al modello UITS sono state volute dall'assemblea all'unanimità sia per adeguare lo statuto al modificato quadro normativo sia per avviare l'iter di richiesta della personalità giuridica, il tutto rispettando tutta la gerarchia delle fonti, dal codice civile fino all'art.90 L. 289/2002 (norme sule ASD).

Ci risulta inoltre che la stesura dello statuto approvato dalla sezione di Parma sia stata curata dall'Avv. Guido Martinelli di Bologna, già consulente della UITS in passato quando le sezioni vennero trasformate in ASD.

Se invece della "Uits-verità", ci si documenta e si valuta con l'informazione completa, si può comprendere perché a distanza di 5 mesi a Roma gli esperti di diritto non sappiano ancora come regolarsi con Parma... che sia perché non possono proprio farci nulla?!?

Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Giugno 07, 2017, 15:11:46 pm
Sempre riflettendo su quanto dichiarato dall'Ing. Obrist, nell'intervista rilasciata a Armi e Tiro, l'unica cosa che si può condividere è la vigilanza che Uits deve effettuare sulle sezioni riguardo il versamento delle quote dovute per legge, ovvero il 25% sulle iscrizioni a qualunque titolo presso le sezioni TSN.

Il danno erariale si configura a carico del presidente Uits solo ed esclusivamente per le quote stabilite per legge, nel caso egli ometta di esigerne il versamento da chi risulta obbligato, ovvero le sezioni.

A nostro avviso non c'è danno erariale per il mancato versamento della quota di affiliazione e dell'eventuale tesseramento Uits liberamente richiesto dai soci volontari delle sezioni TSN, in quanto entrate legate all'affiliazione sportiva il cui mancato versamento configura una violazione dell'contratto di affiliazione, peraltro necessaria esclusivamente per poter partecipare all'attività sportiva federale, quindi nulla ha a che fare con gli aspetti istituzionali, di fatto non è nemmeno obbligatoria nella relazione UITS-Sezioni TSN, nemmeno per l'iscrizione al registro delle ASD del Coni, il quale può avvenire semplicemente anche per il tramite di un ente di promozione sportiva.

A ben vedere, non ci risulta danno erariale nemmeno il mancato versamento delle quote CIMA, proprio perché tale fondo speciale non è legato né funzionale alla gestione caratteristica dell'ente.
Il fondo viene alimentato esclusivamente dalle sezioni è finalizzato a erogare esclusivamente contributi alle stesse.
Uits non può farne usi diversi, anzi riteniamo che abbia l'obbligo di redistribuire lo stesso il più velocemente possibile, sospendendo la contribuzione se lo stesso non riesce ad esaurirsi con le richieste avanzate dalle sezioni.

Ad ogni modo, in caso di manifesta irregolarità Uits ha l'obbligo di segnalare alla Guardia di Finanza o alla Questura di zona le sezioni inadempienti rispettivamente per fatti amministrativi e istituzionali (mancata regolarità in ordine al rilascio di certificati e attestati).
Non esiste affatto il potere di commissariare entità di diritto privato e autonome, nemmeno in situazioni come quella citata di Rho, dove semplicemente, il consiglio dimissionario avrebbe dovuto indire nuove elezioni per ripristinare l'organo amministrativo nel più breve tempo possibile.

Quando Obrist dice che non è mai stato fatto un uso politico del commissariamento, dimostra scarsa memoria, perché stando a quanto riportato nei comunicati relativi all'attività del consiglio federale, pubblicati sul sito federale, egli stesso ha ha nominato un commissario al Tsn di Udine e stessa cosa sarebbe stata deliberata per Parma, Rovereto e Castiglione delle Stiviere, proprio per problemi legati all'adozione/modifica dello statuto... questa cos'è se non politica?

Uits non può prevaricare per nessun motivo la sovranità dell'assemblea dei soci di una sezione TSN.

Le sezioni TSN non sono emanazioni o articolazioni periferiche di Uits, non lo sono mai state, tanto meno ora che risultano tutte essere ASD.
Se fosse vero il contrario, i dirigenti delle sezioni TSN forse avrebbero diritto al riconoscimento di una indennità di carica corrisposta direttamente da Uits, esattamente come avviene per il presidente federale.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Dicembre 11, 2017, 11:04:29 am
Orbene, dopo un bando indetto il 17 novembre u.s. (chi l'ha visto?!), UITS a seguito di selezione dei curriculum ricevuti, con determina n. 549 del 6/12/2017 del segretario generale, è stato conferito incarico alla giovane avvocatessa Flaminia IELO , iscritta all'ordine degli avvocati di Roma (https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/themes/oar/SchedaIscritto.php?id=12160&elenco=1), di occuparsi dello statuto e dei regolamenti della UITS, nell'ottica del riordino del sistema di governo dell'ente...

Quindi prendiamo atto che forse il Commissario s'è reso conto che c'è qualcosa che non va all'origine... auspichiamo che tale incarico possa portare a una normalizzazione e profonda revisione dello statuto UITS, in modo che l'ente possa essere collocato dove gli compete, e che tante storture inserite nel 2010 possano finalmente essere eliminate o rimpiazzate con logica e rispetto di tutte le leggi di ordinamento superiore.

qui il documento: http://www.uits.it/pubblicita-legale/bandi/85.html?field=filename0

Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: macsimovic - Dicembre 11, 2017, 12:44:33 pm
Bene bene
mi giunge notizia che sabato alla riunione della production con Contaratto era presente anche il decaduto Finoccki.
La domanda sorge spontanea:a che titolo?perche'?

Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Dicembre 11, 2017, 14:18:28 pm
Bene bene
mi giunge notizia che sabato alla riunione della production con Contaratto era presente anche il decaduto Finoccki.
La domanda sorge spontanea:a che titolo?perche'?

il "duo dinamico"  ;D ;D ;D il decaduto e il decandendo...

gli eletti (trombati) sono ancora convinti di essere in carica... hanno la sindrome del malato immaginario... tant'è vero che si sono riuniti a Bologna lo scorso fine settimana... stanno cercando di elaborare la strategia per riappropriarsi della poltrona! approfittando della finale del campionato d'inverno per incontrare qualche presidente di sezione per propinargli chissà quali favole e promesse...

ma cerchiamo di restare in tema... qui si parla di statuto... o meglio di ciò che il CD decaduto ha voluto propinare alle sezioni pur di poterle meglio controllare...
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: caricato - Dicembre 11, 2017, 14:27:42 pm
"segui i soldi e troverai il bandolo" questo scriveva una persona onesta fino in fondo.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Dicembre 11, 2017, 14:40:50 pm
Però pensandoci a modo... che esperienza può avere una giovane avvocatessa di 28 anni in materia di statuti e regolamenti federali??? visto che iscritta all'albo da meno di due anni e forse deve ancora digerire il praticantato...

oltretutto qui ci troviamo in presenza di un ente-pubblico/federazione... del quale forse anche i principi del foro romano dello studio Lubrano, strapagati, ancora debbono capirne capo e coda... su cui anche il prof. Ruffolo ha faticato inutilmente, nonostante il parere pro-veritate, a far credere alle più alte istituzioni dello stato la tesi Obrist... una giovane di belle speranze può forse essere la chiave di volta?

forse si, se si studiasse a modo le leggi e non si lasciasse condizionare dalle interpretazioni forzate di qualche tronfio burocrate (auto-titolatosi esperto di diritto pubblico) e soprattutto di amministratori decaduti che non hanno affatto interesse che si faccia chiarezza e si applichino le leggi, così come sono...

sei mesi di studio e pratica a 3000 euro (lordi) al mese, non sono pochi se risultasse essere veramente brava magari stupendoci... nel caso certamente non ci risparmieremo in complimenti. Se invece fosse in viale Tiziano a scaldare una seggiola non ci risparmieremo con le critiche verso il "sistema romano"!
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: caricato - Dicembre 11, 2017, 15:30:10 pm
forse gli serviva una "faccia" nuova. le altre non se le possono più permettere. stavolta di tasca propria.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Dicembre 12, 2017, 14:45:02 pm
Orbene, dopo un bando indetto il 17 novembre u.s. (chi l'ha visto?!), UITS a seguito di selezione dei curriculum ricevuti, con determina n. 549 del 6/12/2017 del segretario generale, è stato conferito incarico alla giovane avvocatessa Flaminia IELO , iscritta all'ordine degli avvocati di Roma (https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/themes/oar/SchedaIscritto.php?id=12160&elenco=1), di occuparsi dello statuto e dei regolamenti della UITS, nell'ottica del riordino del sistema di governo dell'ente...

Quindi prendiamo atto che forse il Commissario s'è reso conto che c'è qualcosa che non va all'origine... auspichiamo che tale incarico possa portare a una normalizzazione e profonda revisione dello statuto UITS, in modo che l'ente possa essere collocato dove gli compete, e che tante storture inserite nel 2010 possano finalmente essere eliminate o rimpiazzate con logica e rispetto di tutte le leggi di ordinamento superiore.

qui il documento: http://www.uits.it/pubblicita-legale/bandi/85.html?field=filename0

curriculum interessante... speriamo davvero non si lasci condizionare dai soloni federali... (fortunatamente decaduti/trombati)

http://irpa-c02.kxcdn.com/wp-content/uploads/2016/02/Cv_Fielo_ita_giugno2017.pdf
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: kricien - Dicembre 12, 2017, 16:25:15 pm
cara avvocatessa cominci con lo spazzare via questa alea di circolo privato conferita con l'ultima modifica dello statuto a tutti i TSN.
Ribadisco che non è possibile che un onesto cittadino possa iscriversi in una sezione TSN solo se il direttivo lo giudica "idoneo o gradito".
Chi sono costoro per avere il diritto di giudicare l'integrità di una persona?
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Dicembre 12, 2017, 17:05:36 pm
cara avvocatessa cominci con lo spazzare via questa alea di circolo privato conferita con l'ultima modifica dello statuto a tutti i TSN.
Ribadisco che non è possibile che un onesto cittadino possa iscriversi in una sezione TSN solo se il direttivo lo giudica "idoneo o gradito".
Chi sono costoro per avere il diritto di giudicare l'integrità di una persona?

non dovrebbe essere così... anche se in pratica più di una sezione ha rifiutato l'iscrizione (e il tesseramento) di "soci" non graditi... in modo da far loro perdere anzianità di iscrizione/tesseramento ai fini elettorali...
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: Enyo - Dicembre 12, 2017, 18:55:47 pm
Ammettiamo che possieda un porto d'armi per difesa personale e pistola personale.
Ammettiamo che per sicurezza abbia necessità di iscrivermi in una sezione per potermi esercitare al tiro.
Ammettiamo che trovi un consiglio direttivo che non voglia farmi iscrivere perchè un tempo ero distante da alcune loro posizioni gestionali.
Ammettiamo che informi l'UITS ma questa non risponda nè sanzioni chi ha impedito l'iscrizione.
Se tutto questo fosse vero, come dovrei comportarmi?

Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: tsnlivorno - Dicembre 12, 2017, 19:31:13 pm
Semplice dovevano accettare l'iscrizione che li piacesse o no, a meno che tu non avessi dei precedenti penali, ma se possiedi un porto d'armi in corso di validità e hai pur una pistola denunciata (qui si dice un c'è seghe che tengano) sono in torto.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Dicembre 13, 2017, 07:44:14 am
Ammettiamo che possieda un porto d'armi per difesa personale e pistola personale.
Ammettiamo che per sicurezza abbia necessità di iscrivermi in una sezione per potermi esercitare al tiro.
Ammettiamo che trovi un consiglio direttivo che non voglia farmi iscrivere perchè un tempo ero distante da alcune loro posizioni gestionali.
Ammettiamo che informi l'UITS ma questa non risponda nè sanzioni chi ha impedito l'iscrizione.
Se tutto questo fosse vero, come dovrei comportarmi?

qui vige sempre il doppio-pesismo UITS: con gli amici si interpreta, con i nemici si applica!
ci sono casi in cui la mancata iscrizione arbitraria di un socio ha comportato la comminazione di sanzioni disciplinari ai dirigenti sezionali, talvolta facendone decadere il consiglio, e tal'altre dove non si ha notizia di alcuna sanzione...

si sa come vanno certe cose... al procuratore federale, negli ultimi 12 anni sono arrivati quasi sempre casi "interessanti" per i dirigenti federali in carica...

L'unico modo di comportarsi è seguire la trafila prevista da statuto (sezionale) tenendo ben presente la clausola compromissoria, in primo luogo rivolgersi al probiviro sezionale, se poi non soddisfatti e tesserati UITS percorrere la strada della giustizia federale, e se non basta rivolgersi all'alta corte Coni...

Dal secondo livello (giustizia federale) in poi occorre farsi assistere da chi ne ha competenza (un avvocato che ne sappia di diritto sportivo), e quindi spendere soldi propri che nessuno, sottolineo nessuno, restituirà mai nemmeno in caso di vittoria.

Ecco spiegato perché chi subisce un torto simile spesso non si avventura in "cause" che poco o tanto hanno un costo... quando semplicemente può iscriversi da un'altra parte facendo felici i dirigenti della sezione di provenienza... uno schifo?!? si!!! proprio un bel sistema di m..... ed è proprio sulla desistenza passiva che hanno contato certi dirigenti sezionali e soprattutto quelli federali allorquando si è trattato di avere a che fare con i "rompi coglioni" ovvero quelli che solitamente vogliono vederci chiaro nei conti...

Esperiti di gradi di giudizio interno (sezionale, federale e Coni) poi si può adire le vie legali tradizionali... e auguri!!!
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: VENDETTA - Dicembre 13, 2017, 08:52:59 am
Ammettiamo che possieda un porto d'armi per difesa personale e pistola personale.
Ammettiamo che per sicurezza abbia necessità di iscrivermi in una sezione per potermi esercitare al tiro.
Ammettiamo che trovi un consiglio direttivo che non voglia farmi iscrivere perchè un tempo ero distante da alcune loro posizioni gestionali.
Ammettiamo che informi l'UITS ma questa non risponda nè sanzioni chi ha impedito l'iscrizione.
Se tutto questo fosse vero, come dovrei comportarmi?

Semplice!

Oggi ti rivolgi al Sig. Commissario UITS, al Coni ed al Ministero della Difesa.

E così i gradassi nelle sezioni la smetteranno.

Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Dicembre 13, 2017, 12:43:04 pm
Semplice dovevano accettare l'iscrizione che li piacesse o no, a meno che tu non avessi dei precedenti penali, ma se possiedi un porto d'armi in corso di validità e hai pur una pistola denunciata (qui si dice un c'è seghe che tengano) sono in torto.

sono pienamente d'accordo!!!
Le sezioni TSN sono nate ed esistono proprio con la funzione "istituzionale" di consentire ai CITTADINI legittimamente armati di potersi esercitare, che siano obbligati o meno è un dettaglio!!!

Ribadisco, il fatto che alle sezioni TSN sia concesso per legge di occupare "gratuitamente" aree demaniali, è proprio per la loro funzione istituzionale.

Se si negasse tale prerogativa molto probabilmente davanti a un giudice le sezioni avrebbero la peggio... se c'è qualche dirigente (sezionale o federale) che pensa di essere "padrone" di una sezione TSN o del "Tiro a Segno" ha sbagliato mestiere, si apra un campo di tiro o poligono privato se vuole fare il bello e il cattivo tempo, a proprie spese.

La funzione sportiva, comunque non di secondaria importanza nel quadro giuridico attuale, è una componente a complemento di quella istituzionale, ma non può essere imposta a CITTADINI a cui un tesseramento sportivo non interessa, perché diverrebbe una TASSA ingiustamente imposta da UITS senza alcuna previsione di legge.

Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: caricato - Dicembre 13, 2017, 13:01:17 pm
"...La funzione sportiva, comunque non di secondaria importanza nel quadro giuridico attuale, è una componente a complemento di quella istituzionale, ma non può essere imposta a CITTADINI a cui un tesseramento sportivo non interessa, perché diverrebbe una TASSA ingiustamente imposta da UITS senza alcuna previsione di legge..."

non è una tassa ripeto. è una appropriazione indebita di risorse che appartengono alle sezioni e sono destinate al mantenimento degli impianti e al bene dei soci!
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Maggio 02, 2019, 16:59:43 pm
https://www.armimagazine.it/tiro-a-segno-assemblea-ordinaria-uits/

citiamo quanto apparso a telegrafico commento sulla rivista Armi Magazine On-line:

Citazione da: https://www.armimagazine.it/tiro-a-segno-assemblea-ordinaria-uits/
Dall’assemblea ordinaria dell’Uits emergono i programmi per il futuro del tiro a segno in Italia.

Si sono dati tempo fino al 31 luglio per stendere definitivamente lo statuto delle sezioni di tiro a segno e chiudere il programma sportivo federale. È questa la prossima scadenza autoimposta dai dirigenti dell’Uits, a partire dal commissario Francesco Soro. Lo si legge nella nota ufficiale rilasciata dalla federazione dopo l’assemblea ordinaria.

Il programma per il futuro non si chiude comunque qui. L’Uits punta infatti anche a migliorare il funzionamento dei comitati regionali di tiro a segno, dar vita a un adeguato progetto di formazione sportiva e creare due gruppi di lavoro. Il primo si concentrerà sugli aspetti istituzionali e organizzativi, l’altro su quelli più propriamente sportivi. Nel corso dell’assemblea dell’Uits Soro ha anche affrontato un capitolo particolarmente sentito, la concorrenza con i poligoni privati. L’Uits vuole permettere alle sezioni di competere con tutti i mezzi possibili. Peraltro nel 2018 alle sezioni sono stati erogati 2.500.000 euro.

Nel corso dell’assemblea dell’Uits, si è appreso infine che le decisioni sul ricorso dell’ex presidente Ernfried Obrist sono attese prima della pausa estiva. Ecco perché la scadenza del 31 luglio citata in apertura.


quindi per l'ennesima volta in un consesso ufficiale, il commissario ribadisce che la "boiata" dello statuto del 2015 non è tollerabile e chi si è opposto l'ha fatto a ragion veduta...

Alla faccia di tutti quelli che in quell'atteggiamento ci leggevano (e ancora qualcuno ci legge) "ostilità gratuita" o battaglia contro i mulini a vento, anziché razionalità ponderata...

Buon lavoro commissario! speriamo solo che nel gruppo di lavoro per lo statuto non ci finiscano i soliti noti, visto che a tempo debito hanno chinato il capo senza battere ciglio e nulla proferire di fronte alla palese illegittimità dell'imposto federale, forse paghi e tranquilli delle (inutili) consulenze pagate decine di migliaia di euro a noti professionisti e principi del foro... d'altronde è risaputo che quando si gioca con il portafoglio altrui è sempre tutto più facile.

Che dire di non già detto sulla frase di chiusura??? Il sig. ex-presidente Obrist, può anche forse farla franca al TAR, ma la poltrona di presidente dell'ente pubblico non sarà mai più sua... potrà, forse e solo temporaneamente, ri-apoggiare una chiappa su quella di presidente della federazione sportiva, giusto per partecipare alle olimpiadi 2020... ma è un forse... vedremo se e quale sarà l'esito del TAR ma nella migliore delle ipotesi (per Obrist) verrà imposto alla difesa di argomentare sulla mancata ratifica... e dalla legge non si scappa, altrimenti l'avrebbero ratificato a suo tempo!

C'è chi insinua che qualcuno avrebbe aderenze con il Ministro Elisabetta Trenta... alla quale sarebbe già stato sottoposto un plico con copia degli esposti e quesiti fatti avere al ministero e alla presidenza della repubblica nei primi mesi del 2017... giusto un promemoria...
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: Paolo Buscaglia - Maggio 02, 2019, 21:07:17 pm
Scusate, esistono delle linee guida, o meglio una bozza del nuovo Statuto delle Sezioni?
Come si può fare a suggerire qualcosa a coloro i quali stanno redigendo questo importante documento?
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: VENDETTA - Maggio 02, 2019, 21:25:24 pm
Ho sentito che l'UITS, come il Coni per le federazioni,diramerà i principi statutari fondamentali inderogabili poi ogni Sezione si farà lo

statuto come meglio crede.

Una cosa è certa che dal 2007 di statuti l'Unione ne ha imposti tanti ed oggi altro giro di vite ed altro statuto.

Anche il Commissario, evidentemente, s'è accorto della gran Bojata dell'ennesimo statuto imposto dalla Obrist,Kaput & Co.
                             
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: lucia - Maggio 03, 2019, 19:29:56 pm
Comunque per rimanere nel tema € 2.500.000 (mica bruscolini) che l'Unione dice di aver dato alle sezioni , non è altro che il nostro (salvadanaio) che loro hanno rotto e dato a chi li (pare). Basta pensare a cosa chiedono di scartoffie per avere un piccolo contributo (che poi sono soldi tua).
Se ogni sezione si teneva i suoi di versamenti (invece di questa gabella) forse l'Unione si dava meno arie.
Speriamo veramente che cambi qualcosa continuiamo a essere fiduciosi e aspettiamo questo benedetto STATUTO.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: VENDETTA - Maggio 03, 2019, 21:41:33 pm
Comunque per rimanere nel tema € 2.500.000 (mica bruscolini) che l'Unione dice di aver dato alle sezioni , non è altro che il nostro (salvadanaio) che loro hanno rotto e dato a chi li (pare). Basta pensare a cosa chiedono di scartoffie per avere un piccolo contributo (che poi sono soldi tua).
Se ogni sezione si teneva i suoi di versamenti (invece di questa gabella) forse l'Unione si dava meno arie.
Speriamo veramente che cambi qualcosa continuiamo a essere fiduciosi e aspettiamo questo benedetto STATUTO.


Fonti ben informate sosterrebbero d'aver sentito in assemblea che se le sezioni non versano le quote al massimo non parteciperanno

all'estrazione ma non sono obbligate a partecipare al gioco a perdere.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: nessuno - Maggio 08, 2019, 14:31:11 pm
Quindi anche nelle sezioni max 2 mandati?
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: diamante - Maggio 08, 2019, 14:43:17 pm
Quindi anche nelle sezioni max 2 mandati?


Speriamo!
La rinascita del TSN deve partire dalle Sezioni.
Se venisse inserito il limite dei mandati agli statuti sezionali tanti presidenti che sono incollati alla poltrona e non portano crescita finalmente daranno "ope legis" spazio agli altri. 
Ciao
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: nessuno - Maggio 08, 2019, 14:50:59 pm
Se verrà presa la decisione dei 2 mandati, credo colpirá anche rap atleti e tecnici.

Indipendentemente da come si pensi giusto o sbagliato... In molti TSN ci sarà difficoltà anche a trovare i candidati.

A molti piace lamentarsi , ma non mettersi in gioco.
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: armageddon - Maggio 08, 2019, 19:41:12 pm
Se verrà presa la decisione dei 2 mandati, credo colpirá anche rap atleti e tecnici.

Indipendentemente da come si pensi giusto o sbagliato... In molti TSN ci sarà difficoltà anche a trovare i candidati.

A molti piace lamentarsi , ma non mettersi in gioco.

proprio così,nelle piccole sezioni come la mia ad ogni elezione le liste candidati sono così risicate che bisogna pregare in ginocchio la gente
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: Paolo Buscaglia - Maggio 08, 2019, 23:23:46 pm
Scusate ma secondo me, e con l'esperienza della Sezione di Palermo, il vero punto non è il limite dei mandati ma la possibilità di controllo e la rapidità d'intervento di fronte ai problemi.
Occorrerebbero regole che includano delle clausole espresse, chiare e troncanti, applicabili con facilità e rapidità ed anche da un solo socio.
Due mandati significa solo che i Presidenti diventerebbero una coppia ad alternarsi per anni ed anni, creando cosi un sistema ancora peggiore
dell'attuale divenendo quindi un doppio di qualcosa che non funziona.

 
Titolo: Re:INCOMPATIBLITA' NUOVO STATUTO TSN
Inserito da: gunny - Maggio 13, 2019, 08:15:07 am
Scusate ma secondo me, e con l'esperienza della Sezione di Palermo, il vero punto non è il limite dei mandati ma la possibilità di controllo e la rapidità d'intervento di fronte ai problemi.
Occorrerebbero regole che includano delle clausole espresse, chiare e troncanti, applicabili con facilità e rapidità ed anche da un solo socio.
Due mandati significa solo che i Presidenti diventerebbero una coppia ad alternarsi per anni ed anni, creando cosi un sistema ancora peggiore
dell'attuale divenendo quindi un doppio di qualcosa che non funziona.

Occorre un equilibrato mix di regole, sia in termini di limiti di mandato (derogabili in assenza di candidati, ma fino a un certo punto) e certamente e ancor di più TRASPARENZA e controlli sulla gestione di risorse che spesso presidenti e CD considerano "cosa loro"

Il nuovo statuto delle sezioni, per essere efficace deve contenere paletti che vadano in tal senso, altrimenti sarebbe l'ennesimo balletto illusorio come lo sono stati i precedenti, che hanno portato beneficio solo ai consulenti lautamente pagati