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Quindi: nessuna novità?
Lituano78 se ti rivolgi a me presentati in privato ed avrai info.
Rgs.
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Quindi: nessuna novità?
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Vado in vacanza... ci rivediamo a settembre...forse... :-* :-* :-*
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Notizie dalle altre regioni / Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
« Ultimo post da Sandro 64 il Giugno 22, 2022, 17:38:18 pm »
https://www.riminitoday.it/cronaca/il-consiglio-di-stato-condanna-il-tiro-a-segno-di-santarcangelo-a-demolire-le-opere-abusive.html

Ovviamente per portare questa infame storia a galla c è stato il contributo di persone che come noi, purtroppo denunciati dal mascalzone di turno, non hanno avuto paura di nessuno e si sono rimboccati le Maniche carte alla mano pur di vedere la verità emergere.
Purtroppo la permeabilità a ingerenze di questa federazione è paragonabile al rispetto dei diritti dell uomo dell Uganda di Amin Dada il cannibale…
Speriamo che migliori con le nuove generazioni…
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Notizie dalle altre regioni / Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
« Ultimo post da gunny il Giugno 21, 2022, 17:13:29 pm »
A questo punto è evidente che non erano Adorni e la Visconti a raccontare bugie.

Se fossimo in un paese serio con federazioni serie con organi di giustizia seri, qualcuno meriterebbe un bel calcione nel sedere a vita, ma purtroppo non accadrà, anzi... so potrebbe pure pensare a un premio e contributi per la demolizione.
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Notizie dalle altre regioni / Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
« Ultimo post da scomodo il Giugno 21, 2022, 08:58:23 am »
Pubblicato il 20/06/2022
N. 05033/2022REG.PROV.COLL.

N. 00524/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso NRG 524/2021, proposto dall’-OMISSIS- -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Carugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro

La Città di -OMISSIS- (RN), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Morri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
nei confronti

del Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma

della sentenza del TAR Emilia-Romagna (sez. II), n.-OMISSIS-/2020, resa tra le parti e concernente il provvedimento comunale di demolizione e rimessa in pristino prot. n. 37149 del 23 dicembre 2019, con riguardo ad abusi edilizi realizzati all'interno del -OMISSIS-in -OMISSIS-, via dell-OMISSIS- n. 2115;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 3 marzo 2022 il Cons. Silvestro Maria Russo, previa decisione di tutte le parti per il passaggio in decisione della causa;


Ritenuto in fatto che:

– l’-OMISSIS- -OMISSIS-è un ente di diritto pubblico con finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o strumento ad aria compressa (con rilascio della relativa certificazione), diffusione e pratica sportiva sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, nonché una Federazione sportiva nazionale affiliata e vigilata dal CONI;

– le sue Sezioni territoriali realizzano, conservano, custodiscono ed ammodernano gli impianti per il tiro a segno, per garantire in particolare che l’addestramento del personale delle FF.AA. avvenga in totale sicurezza;

– la Sezione territoriale di -OMISSIS- (RN), avente colà sede in via dell-OMISSIS- n. 2115, è dal 5 novembre 1964 concessionaria in uso gratuito dal Ministero della Difesa del locale poligono di tiro (in catasto fg. 28, partt. 15-Demanio Difesa e 191-Demanio acque/torrente Uso);

– pure detta Sezione ha svolto negli anni tali compiti di messa in sicurezza dell’area e del poligono concessi, in parte grazie alla licenza edilizia n. 91 del 5 agosto 1969 e con interventi d’adeguamento (tettoia, rinforzi in c.a., recinzioni per evitare indebiti ingressi esterni, ecc.) affinché le pallottole sparate durante l’attività d’esercizio o sportiva non finissero di rimbalzo all’esterno di tal struttura;

Rilevato altresì che:

– a seguito del sopralluogo in situ del 6 giugno 2017 e della relazione tecnica prot. n. 26951 del successivo 7 settembre (in atti 1° grado, depos. del 10 aprile 2020), il tecnico del SUE della Città di -OMISSIS- appurò l’esistenza, sulla part. 15, di opere edilizie in difformità della licenza n. 91/1969 (ampliamento del locale assentito; diversa distribuzione dei locali interni) o in totale assenza di titolo (portico con struttura e copertura in legno addossato al locale principale; manufatto con struttura in lamiera con superficie di ca. mq 18; soletta in cemento posta in parte sotto il portico ed in parte a tal manufatto, di ca. mq 200) e, sulla part. 191 in fregio al torrente Uso, opere in c.a. per l’ampliamento della linea di tiro, copertura in c.a. di porzioni di detta linea, tettoia in legno ed in PVC di ca. mq 30, soletta in cemento di ca. mq 285, recinzione in rete elettrosaldata ed opere in difformità alla l.e. n. 91/1969;

– pertanto, previa inibizione dell’uso di tali manufatti abusivi (per violazione di norme urbanistiche e di protezione ambientale, disposta dall’Ag. reg. STPC, sez. di Rimini in data 3 novembre 2017), la Città di -OMISSIS- ha comunicato (27 giugno 2018) a detta Sezione l’avvio del procedimento repressivo, cui quest’ultima ha replicato tempestivamente e che la P.A. ha condiviso solo per la parte afferente al Demanio Difesa;

– con ordinanza prot. n. 37189 del 23 dicembre 2019, il Comune ha ingiunto alla Sezione stessa la demolizione degli abusi edilizi insistenti sulla part. 191 come descritti nella citata relazione, nonché la rimessione in pristino dell’area;

– in particolare, le opere abusive son risultate: a) - ampliamento delle linee di tiro esistenti con strutture, anche trasversali, in c.a. e rivestite in parte in legno, nonché copertura in c.a. di porzioni delle linee stesse per mq 190 (nuova costruzione sine titulo); b) - tettoia con struttura in legno e onduline in PVC di ca. mq 30 (opera soggetta a SCIA); c) - soletta in cemento di ca. mq 285 (edilizia libera); d) - recinzione con rete elettrosaldata (soggetta a SCIA); e) - difformità del fabbricato rispetto alla licenza edilizia n. 91/1969 (creazione anti-bagno e bagno di mq 6, area “osservatori” di mq 60 e copertura in c.a. di mq 65: tutte nuove costruzioni sine titulo), nonché un vano tecnico di mq 2 (soggetto a SCIA) e diverso posizionamento delle strutture in cemento rivestite in parte in legno (attività lecita).

Rilevato quindi che:

– avverso tal ordinanza provvedimento e la relazione (allora non nota), la Sezione è insorta avanti al TAR Emilia-Romagna, col ricorso NRG 164/2020, lamentando l’omessa ostensione di tal relazione e deducendo: I) – l’inapplicabilità del DPR 6 giugno 2001 n. 380 alle opere demaniali della Difesa, onde il Comune è sprovvisto, in via assoluta, della competenza amministrativa a conoscere della liceità degli interventi descritti e men che meno ad avviarne il procedimento repressivo; II) – l’appartenenza dei poligoni di tiro e parte delle opere accertate alla categoria delle opere di difesa militare, cui non si applicano le ordinarie disposizioni in materia urbanistica ed edilizia valide per i privati, ferma in ogni caso la sovrapponibilità degli interventi attuati sul Demanio idrico a quelli insistenti sul Demanio militare, al di là della numerazione delle particelle;

– l’adito TAR, con sentenza n.-OMISSIS- del 29 dicembre 2020 e previo riscontro dell’avvenuto deposito della relazione tecnica preliminare e dell’assenza di motivi aggiunti sul punto, ha integralmente respinto la pretesa azionata, in quanto:

A) sebbene in base al COM ed all’art. 7 del DPR 380/2001 costituiscano opere della Difesa e fermo il n.o. idraulico preliminare condizionato dell’ARPA Emilia-Romagna in data 4 agosto 2017 (per la parte dell’intervento edilizio attoreo in area ad alta probabilità di esondazione P3/H del Piano stral. rischio idrogeologico: per due volte nel 2015 l’area e gli impianti sono stati oggetto d’esondazione del torrente Uso, documentata in atti), non sfuggono al regime edilizio speciale gli interventi in area posta entro m 10 dell’argine di corpi idrici ed in area soggetta a rischio sismico o idrogeologico (tant’è che l’ARPAE ha dato parere contrario al PDC in sanatoria per tali opere);

B) il Ministero della difesa non assentì mai le opere di ampliamento insistenti sul Demanio idrico, non rientrando esse tra le tipologie previste dalle normative tecniche della Difesa, onde inopponibile fu l’art. 66 COM per interventi non valutati dal Ministero;

C) è inopponibile pure la deduzione attorea, introdotta solo con memoria conclusiva del 30 ottobre 2020 ed in quella del successivo 11 novembre, sulla sopravvenienza del Piano stralcio rispetto al tempo di realizzazione di gran parte delle opere indicate nella relazione tecnica e, comunque, anche prima del Piano la normativa sovracomunale sulla difesa del suolo aveva già posto vincoli sull’area oggetto d’esondazione;

D) la mancanza del n.o. paesaggistico non è surrogabile dal mero fatto che non vigano vincoli d’inedificabilità assoluta;

E) l’Agenzia del Demanio ha ripristinato anche per il catasto terreni la suddivisione delle partt. 15 e 109 (poi divenuta 191) tra ramo Difesa e ramo Acque, come stabilito anche per il CF;

– appella quindi detta Sezione, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della gravata sentenza per: A) la prevalenza degli artt. 233 e 352 COM sul DPR 380/2001 circa la costruzione e la compatibilità urbanistica delle opere della Difesa (tra cui i poligoni di tiro), il cui Ministero vigila sull’esecuzione tecnica dei lavori inerenti ai poligoni stessi, fermo restando che quello di Santarcangelo tocca entrambe le partt. 15 e 191; B) l’illegittimità del rifiuto d’ostensione della citata relazione tecnica, non sanato dal deposito sì agli atti del 1° grado, ma dopo la richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e senza necessità d’autorizzazione (segno che era ostensibile pure da prima e che, pertanto, se ne tenga conto ai fini delle spese di lite); C) non aver colto che, al di là del differente trattamento operato dall’ordinanza impugnata a seconda che ricadessero nella part. 15 o nella part. 191, tutte le opere sanzionate furono realizzate nell’unitario ambito del poligono; D) l’inopponibilità delle discipline specializzate in tema d’ambiente, tutela del suolo e paesaggio alla normativa sulle opere della Difesa, pur quando non assentite espressamente dal Ministero; E) la piena proponibilità di interpretazioni normative del caso in esame (quale la data d’entrata in vigore del piano strutturale comunale-PSC rispetto agli abusi accertati e descritti in relazione) anche mediante mera memoria e non con MA, spettando alla P.A., una volta affermato in relazione che la più parte delle opere fu realizzata tra il 1966 ed il 2008, dimostrare la soggezione di ciascuna di esse al PSC stesso; F) la scorretta ricostruzione della disciplina vigente per le costruzioni in aree soggette a tutela, trattandosi di vincoli diversi dall’inedificabilità assoluta ed essendo applicabile nel caso in esame non l’art. 345 (refuso), ma l’art. 354 COM (opere di Amministrazioni statali, che soggiacciono all’art. 147 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, previa conferenza di servizi); G) l’omessa dimostrazione di rischio idraulico sull’area del poligono; H) l’indebito uso di atti di Amministrazioni locali, documentati solo in memoria conclusiva.

Resiste in giudizio il Comune intimato, che conclude per il rigetto dell’appello. Pure il Ministero della difesa s’è costituito in giudizio, concludendo allo stesso modo

Considerato in diritto che:

– anzitutto le sezioni locali del tiro a segno nazionale, pur se competenti ex lege a svolgere alcuni compiti istituzionali d’interesse pubblico (addestramento e certificazione all’uso delle armi), non sono amministrazioni statali, né enti pubblici, né organismi di diritto pubblico, come s’evince dagli artt. 1 e 42 del DM Difesa 15 novembre 2011 (recante l’approvazione dello Statuto dell’UITS) e dall’art. 59 e ss. COM, per la restante parte essendo, come ogni Federazione sportiva affiliata al CONI e le loro articolazioni territoriali, associazioni di diritto privato;

– si deve rammentare in proposito la nota del Ministero della difesa del 27 settembre 2018, inviata alle altre parti del presente contenzioso, con cui esso ha ribadito la riserva della propria competenza sulla conformità edilizia ed urbanistica delle opere del tiro a segno, purché realizzate solo nell’area

appartenente al Demanio Difesa;

– a tal riguardo, l’appellata Città di Santarcangelo, a fronte dell’attestazione di competenza (del Ministero) e di conformità (delle opere ricadenti nella part. 15), s’è astenuto dall’intervenire su tal porzione del locale impianto di tiro a segno, operando invece per le opere ricadenti nella part. 191, realizzate perlopiù sine titulo e verso cui il Ministero non aveva rilasciato autorizzazione alcuna, in quanto ricadenti su altri beni demaniali plurivincolati;

Considerato altresì che:

– così chiarita l’infondatezza della qualificazione attorea in parte qua di tali opere edilizie abusive come opere della Difesa (ripudiata dal Ministero), le disposizioni dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004, per gli alvei dei corpi idrici classificati e le norme dei PAI sul rischio idraulico e idrogeologico, pongono vincoli d’inedificabilità assoluta a tutela dell’incolumità pubblica e privata, nonché per la necessità di mantenere sgombri le sponde e gli alvei da ogni elemento improprio, presupposto non eludibile per la sicurezza idraulica ed il buon regime delle acque;

– pertanto, i relativi atti di vincolo conformativo, quindi, sono fonti secondarie attuative del divieto d’ogni (o d’una parte di) attività umana nelle zone a rischio, sicché anche l’uso di tali aree di opere della Difesa perlomeno non deve aumentare inutilmente il rischio idraulico e comporta per legge (art. 322, co. 1, COM), oltre alla giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque sul punto, pure la soggezione d’ogni intervento edilizio al parere dell’apposito Comitato paritetico;

– pur a voler seguire la tesi attorea (ma non è possibile, perché è errata), comunque in seno a tal Comitato può e deve avvenire, anche a fronte di proposte alternative della Regione e dell'Autorità militare, la composizione giuridica concertata dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della Regione e delle aree sub-regionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni;

– fuori dal tal contesto, non può qualunque terzo, foss’anche ente vigilato dalla Difesa, realizzare per suo conto, senza esser munito di delega o autorizzazione, opere edilizie illecite e incompatibili con le ragioni della tutela vincolistica o delle esigenze della Difesa;

– infatti, mentre le questioni prettamente edilizie e monumentali sono definite in base al combinato disposto degli artt. 230, co. 2, 231 (beni culturali della Difesa) e 354 (opere della Difesa incidenti su beni paesaggistici) del COM e dagli artt. 12, 41 e 147 del D.lgs. 42/2004, per quelle sulla difesa del suolo, che non sono strettamente contemplate dal DPR 380/2001, occorre attivare le procedure di compatibilità con le effettive esigenze della Difesa;

– la Sezione appellante, credendo di poterne fare a meno in quanto soggetto vigilato dal Ministero, s’è ben guardata dall’attivare dette procedure, a partire dall’elusione della vigilanza del Ministero stesso sui progetti (esistenti, tanto da esser stati depositati agli atti di causa) delle opere realizzate abusivamente e giustamente sanzionate dal Comune, per la parte non strettamente regolata dalla Difesa e per le esigenze di queste;

– paiono allora pretestuose o, comunque, manifestamente infondate le questioni sull’ostensione del verbale di sopralluogo (rilevante ma non dirimente rispetto all’impugnata diffida, che ha statuito partendo da quei dati, sia pur con un’autonoma valutazione della vicenda) e sulle spese di lite nel giudizio di primo grado (che non s’appalesano né indebite, né sproporzionate);

– per il resto: a) è sempre possibile comporre le questioni con l’art. 322 COM; b) in sua assenza le opere sanzionate dal Comune, competente in via esclusiva sulla vigilanza dell’assetto urbanistico del proprio territorio, soggiacciono al regime ex art. 35 del DPR 380/2001, applicabile appunto agli abusi realizzati, come nel caso in esame, su immobili pubblici; c) è manifestamente infondata la questione sulla soggezione di tali opere all’attuale regime sanzionatorio, avendo il Comune fissato nella citata relazione il tempo d’avvenuta loro costruzione, onde ogni diverso avviso dell’appellante sul punto, onerata in via esclusiva a dimostrare la data delle costruzioni, sarebbe dovuto esser dedotto con fin dal primo grado con un atto per motivi aggiunti, ma ciò non è accaduto;

– in definitiva, l’appello è infondato e va respinto, perché tutte le questioni fin qui viste esauriscono la vicenda sottoposta all’esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., mentre gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente son stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso;

– le spese del presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso NRG 524/2021 in epigrafe), lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, a favore delle Amministrazioni resistenti e costituite, delle spese del presente grado di giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 6.000,00 (Euro seimila / 00), di cui € 4.000,00 a favore del Comune e di € 2.000,00 a favore del Ministero della difesa, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 marzo 2022, con l'intervento dei Magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE
Silvestro Maria Russo      Hadrian Simonetti
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Notizie dalle altre regioni / Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
« Ultimo post da scomodo il Giugno 21, 2022, 08:57:28 am »
Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla telenovelas di Santarcangelo: demolire e pagare!

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/il-tiro-a-segno-dovra-demolire-le-opere-abusive-1.7804796
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U.I.T.S. & T.S.N. - Discussione, idee e proposte / Re:LA VOCE SCOMODA DEL CARROZZONE...
« Ultimo post da Enyo il Giugno 10, 2022, 20:16:48 pm »
e faccele aviri, cùosa aspetti! Semu tuttu orecchi.
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Ho capito bene che il rinnovo dell'agibilità dei poligoni andrà in autocertificazione da parte dei presidenti e verrà controllata solo dall'UITS utilizzando l'abo dei tecnici di cui dispongono?
ai consigli di chi ci si dovrebbe affidare? forse a quelli dei "fantomatici" periti balistici targati "UITS" ?!? suvvia...

Faccio notare che la recente infornata dei nuovi "Tecnici per progettazione e impianti di tiro" che hanno seguito i corsi a Napoli, Roma e Milano, e che si suppone dovranno essere coloro in carica per le verifiche delle agibilità della quali parla Vespasiano (parla infatti di albo...) sono stati convocati per i corsi "in camera caritatis".

Il 14/10/2020 la UITS ha richiesto alle Sezioni TSN e ai Comitati regionali di segnalare i nominativi (max.n2 per regione) di tecnici per la partecipazione ai corsi, fissando al 24/10/2020 la scadenza per l’invio delle candidature.

Solo il 11/02/2021 sul sito pubblico UITS si rilevava l'avviso dei corsi, quindi dopo 110 giorni dalla scadenza dei termini
Prima faccio scadere i termini e poi ti avviso pubblicamente che c'è un concorso al quale non puoi più partecipare.
Tutto questo con buona pace della generalità dei Soci che non sono mai stati informati ed ai quali quindi è stato impedito anche solo d'avanzare la candidatura.
Che Vespasiano adesso mi spieghi il concetto di democraticità applicato a questo evento.

PS: Abbiamo fatto notare all'UITS che questo modo d'operare vale anche per i corsi per Istruttori istituzionali.

Cucì... navemu novità!!! ::) ::)
Si
100
Ho capito bene che il rinnovo dell'agibilità dei poligoni andrà in autocertificazione da parte dei presidenti e verrà controllata solo dall'UITS utilizzando l'abo dei tecnici di cui dispongono?
ai consigli di chi ci si dovrebbe affidare? forse a quelli dei "fantomatici" periti balistici targati "UITS" ?!? suvvia...

Faccio notare che la recente infornata dei nuovi "Tecnici per progettazione e impianti di tiro" che hanno seguito i corsi a Napoli, Roma e Milano, e che si suppone dovranno essere coloro in carica per le verifiche delle agibilità della quali parla Vespasiano (parla infatti di albo...) sono stati convocati per i corsi "in camera caritatis".

Il 14/10/2020 la UITS ha richiesto alle Sezioni TSN e ai Comitati regionali di segnalare i nominativi (max.n2 per regione) di tecnici per la partecipazione ai corsi, fissando al 24/10/2020 la scadenza per l’invio delle candidature.

Solo il 11/02/2021 sul sito pubblico UITS si rilevava l'avviso dei corsi, quindi dopo 110 giorni dalla scadenza dei termini
Prima faccio scadere i termini e poi ti avviso pubblicamente che c'è un concorso al quale non puoi più partecipare.
Tutto questo con buona pace della generalità dei Soci che non sono mai stati informati ed ai quali quindi è stato impedito anche solo d'avanzare la candidatura.
Che Vespasiano adesso mi spieghi il concetto di democraticità applicato a questo evento.

PS: Abbiamo fatto notare all'UITS che questo modo d'operare vale anche per i corsi per Istruttori istituzionali.

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