Autore Topic: REGIONE SICILIA - TSN PALERMO  (Letto 67018 volte)

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #450 il: Febbraio 08, 2022, 15:04:39 pm »
ATTO DI ARCHIVIAZIONE - ex art 30, Comma V, Reg. Giust - R.G.P.F.n.10/2021.
Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione - 01

Ad una rapida lettura si rileva che la Procura Federale conclude che “il commissariamento, quanto ai suoi effetti, colpisce tutti gli organi ordinari di gestione da cui non sfugge nemmeno quello ordinario d'indirizzo quale è l'Assemblea Ordinaria. Le norme parlano chiaramente di organi direttivi così autorizzando ad estrapolare il seguente postulato: il commissariamento paralizza anche l'assemblea sociale.

Fondatamente si ritiene diversamente. Le delibere di commissariamento riportano: Delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione e di nominare il … chiaramente mostrando quale sia la specifica intenzione del legislatore. Diversamente egli si sarebbe espresso indicando gli “Organi della Sezione” [Statuto Sezioni Art. 8].

La necessità d’estrapolare, o d’impiegare similitudini, nasce allorquando le norme siano carenti o manchino,  in questo caso però la norma è chiara, univoca e riferita solo al Consiglio Direttivo della Sezione. Non si cita l'Assemblea dei Soci in nessun caso, che quindi non viene interessata.

Chi ha altri pareri se vuole farli conoscere è benvenuto.
« Ultima modifica: Febbraio 08, 2022, 16:40:47 pm da Paolo Buscaglia »
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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #451 il: Febbraio 08, 2022, 16:40:12 pm »
ATTO DI ARCHIVIAZIONE - ex art 30, Comma V, Reg. Giust - R.G.P.F.n.10/2021.
Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione - 02

Altro punto che ritengo da comprendere dell’archiviazione della P.F. è il seguente (dal testo dell'archiviazione):

L'ing. Paolo Buscaglia osserva che, nella delibera n.34/2019, l'Avv. Francesco Soro nominando l'indagato quale Commissario Straordinario del TSN Palermo aveva concesso a quest'ultimo di prelevare la somma di 4.000,00 euro per far fronte ad eventuali spese. Non figurano, però, nei successivi provvedimenti di proroga, ulteriori "impegni di spessa". Quindi, nella tesi dell'esponente, ogni ulteriore percezione di somme da parte del Troia, oltre ai 4000,00 euro iniziali, non può dirsi sorretta da valido titolo. Seguendo questo iter argomentativo, la somma totale indebitamente prelevata  ammonta a 22.686.21 euro per diarie e rimborsi spesa. La tesi suggerita, con convinzione, dall'esponente non persuade. E d'uopo pretermettere che anche a voler ammettere che i provvedimenti successivi all'iniziale nomina non prevedessero la facoltà di prelevare delle somme di danaro ciò non toglie che l'azione dell'indagato fosse, comunque, legittima.

Dai documenti in possesso della P.F. si rileva per il Commissario una spesa per “Rimborsi spese relativi ai trasferimenti da e per Livorno / Palermo” pari a 13,916,21 Eur e nello stesso documento si rilevano “Diarie percepite” per 12.770,00 Eur.

La voce “Rimborsi spese relativi ai trasferimenti da e per Livorno / Palermo” è innegabile che si riferisca integralmente a quanto concesso in delibera, ma la voce “Diarie percepite” a cosa si riferisce? La diaria non è altro che un quantum giornaliero che viene consegnato al lavoratore a copertura delle spese di trasferta e soggiorno, e questo è conoscenza comune. La domanda sorge quindi spontanea, quante volte vengono rimborsate le spese? Se invece si volesse intendere un compenso al Commissario non si configurerebbe la distribuzione indiretta degli utili?

Può la P.F. chiarire questo punto?
Non comprendo…

Chi ha altri pareri se vuole farli conoscere è benvenuto.
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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #452 il: Febbraio 09, 2022, 15:26:32 pm »
ATTO DI ARCHIVIAZIONE - ex art 30, Comma V, Reg. Giust - R.G.P.F.n.10/2021.
Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione - 03


Analizziamo ancora quanto contenuto nell’archiviazione, documenti alla mano come mia caratterizzante consuetudine.
La parte dell'archiviazione alla quale mi riferisco è la seguente:

Per altro, in ultimo, nessuna infrazione può essere contestata per la condotta tenuta dal Generale Troia circa l’invio dei rendiconti 2019 e 2020 alla UITS. Infatti il Gen. Troia si è attenuto pedissequamente a quanto richiesto dalla Dott.ssa Laura Forti, membro dell'organico UITS all'epoca dei fatti, la quale, in sede di audizione quale persona informata sui fatti, ha confermato quanto riferito dallo stesso Generale in sede di interrogatorio e precisamente: "ricordo di aver richiesto al Gen. Antonino Troia la rendicontazione dell'anticipazione erogata dalla UITS per la gestione del commissariamento.....".Tale modalità, oltre ad essere asseritamene una prassi consolidata della UITS trova un riscontro anche dal dato statutario, come confermato dalla stessa Dott.ssa Forti e, precisamente, dall'art. 45 comma 2 lettera I) dello Statuto UITS, mediante il quale la stessa Federazione ha predisposto un modulo di raccolta di alcuni dati di bilancio delle Sezioni (Rendiconto semplificato).

Leggiamo la parte della dichiarazione della Dott.ssa Laura Forti che dice: “…rendicontazione dell'anticipazione erogata…”, dove il soggetto è “l’anticipazione” e che è relativa ad euro 6000 prestati dalla UITS a Troia Antonino e che costui doveva / deve restituire (vedi link), e che la Procura Federale arditamente definisce invece come “invio dei rendiconto 2019 e 2020” secondo lei soddisfando gli obblighi.

La rendicontazione d’uno “specifico fatto” è cosa ben diversa dall'asserire che “tutti i rendiconti” siano stati presentati.
Cosi dalla dichiarazione della persona informata sui fatti, su domande della Procura Federale.

Può, per favore, la Procura Federale dare una spiegazione? Non riesco a comprendere...

Qui trovate il documento.
https://drive.google.com/file/d/1vdpMzHKfaDaqAF3P1TK6Bep0zeTJvyv3/view?usp=sharing
« Ultima modifica: Febbraio 09, 2022, 15:29:20 pm da Paolo Buscaglia »
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« Risposta #453 il: Febbraio 10, 2022, 15:50:27 pm »
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Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione – 04


Sempre dall’archiviazione, si legge:

Non può nemmeno essere sottaciuto che, negli stessi documenti trasmessi dall'esponente (Prot. n.456/20 doc.5 indirizzata al Sostituto Procuratore), emergono delle spese che il Troia ha supportato personalmente senza prelevare alcunché.

Adesso vediamo un estratto del documento citato (Prot. n.456/20 doc.5), dove leggiamo:

4. Per quanto attiene alle corresponsioni previste per lo scrivente, è stato applicato il prospetto in allegato H. In particolare:

- nello specchio di sintesi in allegato I sono indicati i rimborsi spese relativi ai trasferimenti da e per Livorno/Palermo;
- non sono stati indicati né percepiti i rimborsi spese per l'alloggio
- non sono stati indicati né percepiti i rimborsi spese per il vitto del pranzo e della cena
- non sono stati indicati né percepiti i rimborsi spese per il carburante necessario per il trasferimento da e per la Sezione T.S.N. Palermo
- non sono stati indicati né percepiti i compensi relativi alla docenza per i tre corsi da Istruttore Istituzionale che lo scrivente ha tenuto quale facente funzione di "Formatore".

E poi indica che:

- nello specchio di sintesi in allegato L sono indicate le diarie giornaliere percepite;

Quindi, cerchiamo di fare chiarezza, sicuro che la PF vorrà aiutare a comprendere.
Se il commissario ha preso i rimborsi per i viaggi da e per Livorno, e non ha preso altro, tanto che la PF lo indicherebbe addirittura a credito, allora la voce "Diarie Percepite" a che si riferisce? É forse la nota, et vietata, distribuzione degli utili?

Procura Federale ci aiuti a comprendere?
« Ultima modifica: Febbraio 10, 2022, 15:51:58 pm da Paolo Buscaglia »
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« Risposta #454 il: Febbraio 12, 2022, 01:02:24 am »
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Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione – 05


Sempre dall’archiviazione, si legge:

L'ing. Paolo Buscaglia afferma che l’elezione del Gen.Troia quale presidente Sezionale sarebbe invalida giacché in base alle norme federali il Commissario "si asterrà dal praticare attività politica in favore di alcuno limitandosi a predisporre tutti i supporti giuridici per una elezione democratica". L'indagato, in aggiunta, avrebbe violato il preciso obbligo "contrattuale" di non fare attività politica. Sulla base di tale denuncia la Procura Federale ha ipotizzato l'elusione delle norme statutarie in materia di esercizio dell’elettorato passivo oltre alla violazione della disposizione "contrattuale" citata.
Si è però concluso che l'elezione e la candidatura del Troia non ha avuto luogo in violazione delle norme applicabili. L'art 34 dello Statuto Sezione non presenta tra le cause di ineleggibilità l'essere commissario straordinario della Sezione. Le norme che pongono un limite all'esercizio del diritto d'elettorato passivo, come noto, devono essere interpretate in modo restrittivo.
Inoltre, lo Statuto Sezionale è fonte speciale rispetto ad ogni altra norma e idonea a prevalere, se non in contrasto con lo Statuto Federale, su ogni altra disposizione. Pertanto, poiché lo Statuto non vieta al Commissario Straordinario di proporre la propria candidatura se ne deduce che l'indagato non ha violato l'art. 34 Statuto Sezionale e che non ha violato nemmeno alcun divieto di non svolgere attività politica. Argomentando in senso contrario, non si spiegherebbe perché l'Ordinamento pur non sanzionando la condotta del Commissario Straordinario, in termini di ineleggibilità, lo sanzioni per aver compiuto una condotta cosi intimamente legata all'esercizio dell'elettorato passivo ossia svolgere un'attività politica al fine di sostenere la propria candidatura. E evidente che l'antinomia debba essere sciolta applicando il principio lex specialis derogat generalis privilegiando il diritto di elettorato passivo e le facoltà ad esso legate rispetto al "divieto" che la norma pone al commissario di svolgere attività politica.


Anche qui è necessario che la P.F. ci spieghi un poco come ha proceduto.

La P.F. pone un punto fermo, ovvero che lo “Statuto Sezionale è fonte speciale rispetto ad ogni altra norma ed idonea a prevalere”. Orbene, riferiamoci allora allo Statuto. In esso non è indicato nulla circa il commissariamento, a che condizioni può avvenire, quanto deve durare, a chi deve riferire, come si nominano i commissari, etc, etc. Ne è solo indicata l’esistenza, che diventa astratta non essendo supportata da alcuna norma statutaria.

Ne consegue che se accettiamo come unico riferimento lo Statuto, come chiede la PF, allora la delibera di nomina UITS (34/2019) diviene illegittima poiché arbitrariamente impone ad una Sezione un commissario, senza che vi sia un adeguato supporto statutario “giuridico e normativo”.  In pratica viene commissaria la Sezione senza che esistano leggi, o norme nello Statuto che glielo consentano, e quindi d’arbitrio. Tant'è vera questa tesi, che il commissariamento è avvenuto d’imperio e non a seguito d’un ispezione che avrebbe potuto anche determinare una qualche ragione, o meno, di detto commissariamento sebbene non normato.

Rientrando nel caso di specie accettando come vuole la P.F. che lo statuto è “fonte speciale” allora non sarebbero dovute esistere le citate “norme federali” che qui la stessa P.F. indica in contrasto con lo Statuto e quindi soccombenti. Si riconosce lo Statuto ma non le norme federali che ne costituiscono il regolamento d’attuazione.

Molto più realisticamente va quindi ammesso, poiché si ritiene dimostrato, che le norme federali citate sono state redatte per colmare il vuoto normativo dello Statuto, e che proprio per la loro posizione, a necessario complemento di quest’ultimo, ne rappresentano appunto il “regolamento d’attuazione” od una sua parte. Come commissario una sezione se non v’è uno straccio di norma nello Statuto che è l’unico che riconosco? Devo crearmi allora delle “norme federali” che mi diano un minimo supporto normativo, salvo però poi riservarmi d'applicarle a discrezione!

Inoltre la ratio della norma federale: "si asterrà dal praticare attività politica in favore di alcuno limitandosi a predisporre tutti i supporti giuridici per una elezione democratica" è per altro chiara nell'intenzione del legislatore che si è preoccupato che venisse garantita la famosa “democraticità”.

La "democraticità", è evidente che non possa essere ne garantita ne mantenuta se l’eligendo è colui che gestisce le elezioni. E non si intendono le elezioni come mero atto formale e finale, ma tutta quella serie di operazioni, tipiche del commissariamento, che nel tempo conducono alle elezioni e che consolidano il consenso attorno al commissario medesimo. Come si fa pensare che possa essere democratica una competizione elettorale con un commissario che è in grado di elargire diplomi d’Istruttore Istituzionale UITS (anche se non è un Istruttore Formatore), discriminare chi possa partecipare o meno ai corsi, che diviene datore di lavoro di larga parte del consesso elettorale? Che stipula contratti ed accordi commerciali con Soci e fornitori, che decide chi può o non può parlare come accade a Palermo con il sottoscritto?
Ecco la ragione di quella norma federale, troppo potere in mano ad una sola persona per garantire elezioni corrette!

In conclusione l’UITS ha creato un “regolamento d’attuazione dello statuto” e lo ha messo in esecuzione, ma poi lo ignora nel momento che viene deliberatamente violato, e questo a manifesto ed esclusivo vantaggio d’una parte rispetto l'altra. E la P.F. non nota tutto questo?

Cari signori della P.F. che ne dite del mio ragionamento, sbaglio?
Scusatemi se nel caso dovessi errare ma sono solo un ingegnere.
« Ultima modifica: Febbraio 12, 2022, 01:12:00 am da Paolo Buscaglia »
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« Risposta #455 il: Febbraio 12, 2022, 17:03:26 pm »
ATTO DI ARCHIVIAZIONE - ex art 30, Comma V, Reg. Giust - R.G.P.F.n.10/2021.
Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione – 06


A me da ingegnere aeronautico piace volare e non ho avuto difficoltà nel seguire la P.F. nel suo volo pindarico.

Tornando però con i piedi per terra, la P.F. sostiene, che il commissario sostituisce tutti gli Organi Sezionali, mentre il sottoscritto sostiene che l’Assemblea dei Soci resta insediata e sovrana. Inoltre la P.F. indica come riferimento non aggirabile lo Statuto delle Sezioni e la dove necessità quello dell’UITS.

Quindi, la P.F decreta “lo Statuto Sezionale (ed UITS) è fonte speciale rispetto ad ogni altra norma” e va applicato rigorosamente.
Quando si legge detto Statuto UITS si rileva (art. 19.1.hh) che essa ha solo la possibilità di “nomina di un Commissario Straordinario, che assume i poteri del Presidente e del Consiglio sezionale” e non dice alcunché circa l’Assemblea dei Soci, e meno che mai che è commissariabile!

Questa norma contenuta nello Statuto UITS, che per la P.F. è sacro ed inviolabile (cosi ha più volte sostenuto) viene cancellata a mio svantaggio nel momento in cui mi appello ad essa. Può la P.F. aiutare a comprendere su che basi cancella detta norma e soprattutto con quale autorità se è statutaria?


Art. 19 (Attribuzioni del Consiglio direttivo dell'UITS)
hh) delibera, nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e in caso di reiterata inosservanza delle direttive, delle deliberazioni e dei provvedimenti emanati dagli Organi centrali della UITS, lo scioglimento dei Consigli direttivi delle Sezioni TSN e nomina e revoca un Commissario Straordinario, che assume i poteri del Presidente e del Consiglio sezionale provvedendo alla programmazione e gestione delle attività della Sezione fino al rinnovo degli organi;
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« Risposta #456 il: Febbraio 12, 2022, 21:53:30 pm »
ATTO DI ARCHIVIAZIONE - ex art 30, Comma V, Reg. Giust - R.G.P.F.n.10/2021.
Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione – 07


Torniamo su un punto importante. Il “Regolamento Attuativo dello Statuto” od altrimenti dette “Norme Federali” come preferisce definirle la P.F., almeno per la parte relativa al Commissariamento.

Nella certezza che un regolamento ci doveva essere, od almeno ci sarebbe dovuto essere, il 30/07/2020 faccio un regolare accesso agli atti lex 241/90.
Il data 23/09/2020 il Segretario Generale Walter De Giusti mi risponde che: “la domanda stessa NON può essere accolta poiché la richiesta avanzata di accedere a "Norme attuative UITS vigenti e regolanti il commissariamento delle sezioni" risulta formulata in modo generico.”

Ho chiesto di conoscere le “norme federali” che governano il commissariamento ma non mi vengono consegnate. Successivamente scopro che tali “norme federali” esistono per averle trovate nella relazione di fine commissariamento della Sezione TSN Palermo (Prot. n.456/20) prodotta da Troia Antonino,

In conclusione; si può avere un compendio delle norme in modo da essere certi che si abbiano finalmente tutti i riferimenti?

Qui la risposta dell’Avv. De Giusti Segretario Generale dell’UITS.
https://drive.google.com/file/d/1TvUJt3AbP4F0n-NWtcH22fn5gOXab5Xz/view?usp=sharing

Qui uno stralcio delle “norme federali” altrimenti considerate come “Regolamento Attuativo dello Statuto" come rinvenute nel documento Prot. n.456/20.
https://drive.google.com/file/d/1KdZbkSm259yPs8iokQ94nY4xxRh7rr0y/view?usp=sharing

PS: Chiedo adesso al Segretario Generale; mi spiega come si formula una domanda per accedere ad un documento del quale non se ne conosce il nome, od i riferimenti, ma le sue caratteristiche ed impiego che vengono descritti propriamente?
« Ultima modifica: Febbraio 13, 2022, 00:53:47 am da Paolo Buscaglia »
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« Risposta #457 il: Febbraio 13, 2022, 17:50:01 pm »
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Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione – 08


Adesso, dopo avere analizzato i dettagli, ancorché non tutti, vediamo il punto più importante.
Questa è una “Archiviazione” od una “Sentenza”?

Attenzione perché adesso le cose diventano molto interessanti.

Ricordiamo quanto dice lo statuto UITS:

Art.31 (Procuratore federale)
2. All'esito delle indagini preliminari, il Procuratore federale provvede all'archiviazione quando la notizia della possibile violazione risulti manifestamente infondata, perché gli elementi raccolti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.


Come si legge lo Statuto UITS impone chiaramente al Procuratore Federale di valutare “le notizie di reato” per verificare se siano “fondate o meno”.
In questo caso sono state chiaramente indicate, in "fatto e diritto", le norme violate e gli articoli di legge che la P.F. riconosce validi, fondati e li argomentata dettagliatamente. In virtù però d’una norma non nota è la stessa P.F. che dopo averne verificato e riconosciuto la fondatezza procede col produrre giustificazione alle violazioni. E' il fatto che essa giustifichi le violazioni che mostra come le abbia accettate e riconosciute. Sulla base di ciò procede ad un successivo giudizio!

Se riconosce "fatto e diritto" violato (fondata notizia criminis) non può di certo decidere (giudicare) a favore d’una, o dell’altra parte. Questo è il compito assegnato al T.F., il quale ricevuto il fascicolo di causa, sentite le parti e letti gli atti decide chi abbia ragione. Inoltre le giustificazioni alle norme violate dal convenuto, chi le deve fornire, la P.F. od il convenuto? Ed a chi vanno presentate? (non violo la norma perché lo disapplico a favore d’un altra e questo lo decide la P.F.?).

Cara P.F. ti sei lasciata prendere la mano ed hai assunto anche il ruolo di T.F.
Sbaglio qualcosa? Se ho ragione, adesso come si procede?

Tanti cari saluti!
« Ultima modifica: Febbraio 13, 2022, 18:00:04 pm da Paolo Buscaglia »
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Egr. lettori,
adesso devo argomentare apertamente con la P.F.
Nell'esposto circa l’omessa rendicontazione, che legge e regolamenti indicano obbligatoria ma che loro archiviano, scrivo:

Non solo la sopra citata normativa è troncante nella sua applicazione [mi riferisco gli Statuti Sezione, UITS e Codice Civile], ma altra legge dello Stato, l'Art 148.8.d TUIR impone “obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Anche il TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) impone l'approvazione del rendiconto annuale, potete leggere voi stessi.

Quello che la P.F. risponde è questo:

L'art.67 TUIR consente di versare anche a chi si occupa dell'amministrazione e della gestione del sodalizio le somme oggetto dei versamenti sospetti. Di conseguenza, anche nel silenzio del provvedimento di nomina e in assenza di uno specifico divieto, il Commissario Straordinario Troia ben poteva percepire le somma di 22.686.21 euro.

Ecco come rispondo alla P.F.

a) non ho richiamato l'applicazione dell'art. 67 ma dell’art. 148, sul quale eravate obbligati a dare riscontro. La mancata risposta rende nulla l’archiviazione poiché un capo d’accusa è stato “non considerato”.

b) L’art. 67 non è assolutamente pertinente, esso infatti indica quali siano i “redditi diversi” da assoggettare a tassazione e di seguito con che modalità. Quindi detto articolo non dice se puoi pagare qualcuno per un determinato impegno, ne quanto lo devi o puoi pagare, ma solo che colui che riceve quella pecunia la dovrà classificare come “reddito diverso” e quindi comportarsi di conseguenza nei confronti della fiscalità.

Sbaglio qualcosa? Avete litigato con il TUIR e non vi trattate più?
« Ultima modifica: Febbraio 15, 2022, 18:07:26 pm da Paolo Buscaglia »
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Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione – 10


Non si può impiegare una decisione del Collegio di Garanzia in questo modo!

La P.F. per rafforzare le sue traballanti tesi, utilizza come fonte giurisprudenziale la decisione del Collegio di Garanzia CONI (n° 12/2018 - Prot. n. 00171/2018). Andiamo a leggerla. A pag. 10 si legge la parte importante sulla quale si fonda la loro “teoria”, ovvero:

“Contestualmente viene nominato il Commissario straordinario e decadono, insieme, tutti gli organi direttivi di livello regionale, provinciale e sezionale.”

Come si rileva ad una analisi non superficiale della decisione essa riguarda un contenzioso dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA / FIGC) dove quest’ultimi hanno, per loro ragioni e secondo loro prerogative deliberato il commissariamento e la decadenza anche degli organi direttivi sezionali.
Compariamo adesso quello che la P.F. pretende infondatamente d’impiegare con quanto ha fatto l’UITS e perché la decisione 2/2018 da loro impiegata non è assolutamente pertinente come fonte giurisprudenziale. E’ banale! Eccolo facilmente spiegato.

Sia l’AIA che l’UITS hanno nelle loro prerogative proceduto ad un commissariamento, solo che l’AIA ha ritenuto necessario commissariare “tutti gli organi sezionali”, mentre la UITS ha ritenuto et deliberato che “sia da commissariare solo il Consiglio Direttivo”. Nella delibera 34/2019 si legge infatti:

Delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione e di nominare il Generale Antonino TROIA, Generale dei Carabinieri in quiescenza, quale Commissario straordinario per la Sezione TSN di Palermo.

A tal guisa la P.F. prende una delibera prodotta per una ben specifica necessità e circostanza da una diversa federazione e pretende d’applicarla al caso in oggetto anche quando la stessa UITS non ha ritenuto di doverlo fare all’atto della delibera originaria. Se l’UITS voleva commissariare gli organi direttivi l’avrebbe deliberato, e se non l’ha fatto vuol dire che era sua intenzione non farlo! Ovviamente la tesi della P.F. diviene nulla.

In pratica se si cominciano ad usare le delibere che più convengono, anche prendendole da altre federazioni, per dimostrare le propri tesi, allora siamo fuori strada. Una delibera d’altra federazione deve avere attinenza e valenza generale per essere impiegata come orientamento e non particolare come quella dell’AIA, e comunque tutto va fatto sempre entro i confini degli Statuti e delle leggi.
Che se ne trae da quella dell’AIA? Che è possibile deliberare un commissariamento secondo le necessità? Questo si sapeva già! Cos’altro? Che l’UITS deve per forza comportarsi come l’AIA ed adottare le sue delibere anche quando non vuole, perché ha liberamente “deliberato” (deciso) di non farlo. Bella forzatura!

Inoltre cosi determinando la P.F. da una interpretazione della delibera sulle norme di commissariamento che non le compete, poiché le “vere interpretazioni” sono solo compito del CD UITS e seguono ben altra procedura.

In sintesi l’oggetto sul quale agisce il commissariamento è mostrato essere determinato nella delibera e non è conseguenza del mero atto; l’AIA ha ritenuto di commissariare tutti gli organi direttivi e noi solo il Consiglio Direttivo.

Se è cosi nel prossimo esposto pretenderò l'applicazione delle più convenienti norme del diritto cinese!


Qui la decisione del Collegio di Garanzia CONI (n° 12/2018 - Prot. n. 00171/2018)
https://drive.google.com/file/d/1KBRwHQWUkVHzWflPD9eHOHcQFMqH_W9P/view?usp=sharing

Qui la delibera UITS 34/2019
https://drive.google.com/file/d/1nrz9fpnjbYmrgoFTsS4H7j1YduM3S4Zv/view?usp=sharing
« Ultima modifica: Febbraio 16, 2022, 01:49:28 am da Paolo Buscaglia »
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