Autore Topic: REGIONE PUGLIA - SEZIONE TSN COMMISSARIATA  (Letto 271 volte)

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Offline diamante

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REGIONE PUGLIA - SEZIONE TSN COMMISSARIATA
« il: Maggio 21, 2023, 05:54:52 am »
Pubblicato il 18/05/2023

N. 02541/2023 REG.PROV.CAU.

N. 06074/2023 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6074 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Italiana Tiro A Segno, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Ruffolo, Valter Loccisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1.-Della delibera del Consiglio di Presidenza n.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “sezione -OMISSIS- – Commissariamento”;

2.- Della nota, a firma del segretario generale, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Commissariamento della sezione TIRO A SEGNO NAZIONALE di -OMISSIS-”;

3.- Della nota del segretario generale, prot. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “Commissariamento della sezione -OMISSIS-”;

4.- Di ogni altro atto ai predetti connesso, anche se non conosciuto e comunque lesivo.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione Italiana Tiro a Segno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, impregiudicata rimanendo ogni decisione in merito alla legittimazione ad agire ed alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito in relazione alle plurime domande e questioni di diritto oggetto del presente giudizio, il ricorso si appalesa – ad un esame sommario proprio della presente fase - sprovvisto dei presupposti necessari per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto, in particolare, che il ricorso appare sprovvisto del presupposto del fumus boni iuris, in quanto il provvedimento di commissariamento è stato adottato a seguito di apposito procedimento, in relazione a fatti idonei ad incidere sull’ordinato e normale funzionamento della Sezione -OMISSIS-, sia in relazione alla restituzione dei ratei del contratto di mutuo, che al mancato versamento delle quote spettanti alla UITS e delle percentuali sulle iscrizioni alla Sezione di TSN, fatti che rilevano oggettivamente e prescindono dalle eccezioni di prescrizione sollevate dalle parti ricorrenti;

Ritenuto, sotto altro profilo, che non sussiste il profilo del periculum in mora, dovendosi privilegiare, nel bilanciamento degli interessi in conflitto, quello alla corretta gestione amministrativa ed al versamento delle somme spettanti a UITS per disposizione di legge, rispetto a quello dei ricorrenti a permanere nella titolarità delle cariche ricoperte;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda di misure cautelari;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE
Raffaello Scarpato      Francesco Arzillo
       
       
       

IL SEGRETARIO




Stavolta dalla Disfida è uscita sconfitta la Sezione TSN il cui ex Presidente ed ex commissario è un Candelese.
Commissariamento confermato e Candelese defenestrato!
Chi la fa l'aspetti!
« Ultima modifica: Maggio 21, 2023, 06:02:55 am da diamante »

Offline VENDETTA

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Re:REGIONE PUGLIA - SEZIONE TSN COMMISSARIATA
« Risposta #1 il: Maggio 21, 2023, 22:55:57 pm »
Pubblicato il 18/05/2023

N. 02541/2023 REG.PROV.CAU.

N. 06074/2023 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6074 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Italiana Tiro A Segno, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Ruffolo, Valter Loccisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1.-Della delibera del Consiglio di Presidenza n.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “sezione -OMISSIS- – Commissariamento”;

2.- Della nota, a firma del segretario generale, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Commissariamento della sezione TIRO A SEGNO NAZIONALE di -OMISSIS-”;

3.- Della nota del segretario generale, prot. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “Commissariamento della sezione -OMISSIS-”;

4.- Di ogni altro atto ai predetti connesso, anche se non conosciuto e comunque lesivo.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione Italiana Tiro a Segno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, impregiudicata rimanendo ogni decisione in merito alla legittimazione ad agire ed alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito in relazione alle plurime domande e questioni di diritto oggetto del presente giudizio, il ricorso si appalesa – ad un esame sommario proprio della presente fase - sprovvisto dei presupposti necessari per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto, in particolare, che il ricorso appare sprovvisto del presupposto del fumus boni iuris, in quanto il provvedimento di commissariamento è stato adottato a seguito di apposito procedimento, in relazione a fatti idonei ad incidere sull’ordinato e normale funzionamento della Sezione -OMISSIS-, sia in relazione alla restituzione dei ratei del contratto di mutuo, che al mancato versamento delle quote spettanti alla UITS e delle percentuali sulle iscrizioni alla Sezione di TSN, fatti che rilevano oggettivamente e prescindono dalle eccezioni di prescrizione sollevate dalle parti ricorrenti;

Ritenuto, sotto altro profilo, che non sussiste il profilo del periculum in mora, dovendosi privilegiare, nel bilanciamento degli interessi in conflitto, quello alla corretta gestione amministrativa ed al versamento delle somme spettanti a UITS per disposizione di legge, rispetto a quello dei ricorrenti a permanere nella titolarità delle cariche ricoperte;

Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda di misure cautelari;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

       
       
L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE
Raffaello Scarpato      Francesco Arzillo
       
       
       

IL SEGRETARIO




Stavolta dalla Disfida è uscita sconfitta la Sezione TSN il cui ex Presidente ed ex commissario è un Candelese.
Commissariamento confermato e Candelese defenestrato!
Chi la fa l'aspetti!



Penso che il problema non si risolva se la sezione, pur commissariata non ha più risorse!

Mi ricordo che al tempo correva voce che questa sezione ora Commissariata era stata cannibalizzata da un altro TSN sito in paese in provincia di Foggia.

Una verifica sulla sezione di riferimento ad ex consigliere nazionale che ha ingurgitato risorse della sezione commissariata (iscritti d'obbligo trasferiti d'ufficio) si renderebbe

necessaria.

Non è escluso che a seguito di verifica amministrativa e contabile non solo sulla sezione commissariata ma anche su quella che, in ipotesi, ha attinto le sue risorse grazie al

commissario nominato che al tempo era pure consigliere della sezione Foggiana potrebbero appalesarsi varie violazioni al codice della giustizia sportiva oltre a quelle ai

codici civili e penali o d'interesse della magistratura contabile.

Evoco Ricky che oramai è come Marameo per questo forum con invito ad esprimersi visto che la questione potrebbe riguardargli molto da vicino anche se l'ex consigliere

nazionale a cui facevo riferimento non è il nostro Richy Nazionale.




https://www.youtube.com/watch?v=529JyJ7K6UQ

« Ultima modifica: Maggio 21, 2023, 23:03:03 pm da VENDETTA »