Autore Topic: REGIONE SICILIA - TSN PALERMO  (Letto 66647 volte)

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #460 il: Febbraio 16, 2022, 14:59:33 pm »
ATTO DI ARCHIVIAZIONE - ex art 30, Comma V, Reg. Giust - R.G.P.F.n.10/2021.
Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione – 11


Cara P.F. qui leggiamo e controlliamo tutto!

Per giustificare che l’Assembla della ASD viene “cancellata” e quindi non può operare il dovuto controllo la PF “pesca” una sentenza del TAR Napoli che crede essere significativa per nostro caso. Cosi scrive la PF nell’archiviazione:

Gettando lo sguardo oltre il limitato campo d'indagine relativo alle associazioni. si voglia valutare che, la giurisprudenza, sebbene in materia diversa da quella qui in revisione, pare confortare, gli assunti sino ad ora illustrati. Il TAR Napoli, con sentenza n. 3004/2020: ha statuito che "in tutte le ipotesi in cui il commissariamento ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.l. n 90/2014 per la durata straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri a disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. In caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

Le nota di risposta è:

Il d.l. n 90/2014 con l’art.32 citato riguarda le imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture nonché a imprese che esercitano attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale.

Inoltre lo stesso art. 32 prevede la rinnovazione degli organi sociali sostituendo solo “il soggetto coinvolto” e non tutto il “Consiglio di Amministrazione“ e ”Assemblea dei Soci”, esiste quindi una proporzionalità tra fatto accertato e “commissariamento” che deve avvenire con il minimo impatto sostituendo, appunto, solo “il soggetto coinvolto”.
Se il “soggetto coinvolto” è più d’uno allora il Prefetto potrà nelle sue facoltà sostituire con proprio atto tutti coloro che riterrà necessari.

In ogni caso è proprio il Prefetto che decide chi vada sostituito per portare a termine il contratto pubblico quindi se vogliamo applicare questo articolo (per analogia stiracchiata) allora l’UITS diviene il Prefetto che come nelle sue prerogative decide che il soggetto da sostituire sarà solo il Consiglio Direttivo. Cosi come un Prefetto, l’UITS delibera il commissariamento del solo Consiglio Direttivo. E quindi l'Assembela dei Soci rimarrà insediata e sovrana. Mi pare inoppugnabile!

La PF mi vuole quindi spiegare chiaramente come e dove una ASD è anche lontanamente simile ad una di queste imprese per applicare, od anche solo riferirsi all’art. 32?
E nel caso lo si volesse per forza applicare per similitudine, allora come un Prefetto "delibera" quale organo debba essere commissariato cosi l'UITS ha "deliberato in piena autonomia e conoscenza dei fatti" di commissariare solo il CD. Quindi ho ragione io!

Ripeto, se volete potete pescare anche nella giurisprudenza cinese.
« Ultima modifica: Febbraio 16, 2022, 16:41:13 pm da Paolo Buscaglia »
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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #461 il: Febbraio 17, 2022, 13:18:07 pm »
ATTO DI ARCHIVIAZIONE - ex art 30, Comma V, Reg. Giust - R.G.P.F.n.10/2021.
Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione – 12


Sempre dall'archiviazione (pag. 7) in merito alla norma UITS che prescrive che il commissario non si può candidare. Si legge:

È evidente che l'antinomia debba essere sciolta applicando il principio “lex specialis derogat generalis” privilegiando il diritto di elettorato passivo (art. 34 Statuto Sezioni) e le facoltà ad esso legate rispetto al "divieto" che la norma (dell’UITS) pone al commissario di svolgere attività politica.

Ricordiamo per tutti:
Lex Specialis Derogat Generalis - Una legge che deroga a una generale, sottraendo ad essa una parte di disciplina per sottoporla ad una diversa regolamentazione prevale su quella generale.

Quindi se la PF privilegia lo Statuto, allora esso è la legge “Specialis” rispetto le norme UITS che di converso diventano la legge “Generalis”.

Se per la PF ciò è vero, abbiamo scoperto che lo Statuto è una legge “specialis”, quindi questa domanda si può legittimatene porre: Ci fate per favore conoscere la legge “generalis” dalla quale si avoca ed integra la normativa per i casi da ricomprendere in quella “specialis”, e con la quale l’UITS dovrebbe essere governata?
Io non l’ho ancora vista.
« Ultima modifica: Febbraio 19, 2022, 16:46:06 pm da Paolo Buscaglia »
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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #462 il: Febbraio 22, 2022, 15:11:17 pm »
ATTO DI ARCHIVIAZIONE - ex art 30, Comma V, Reg. Giust - R.G.P.F.n.10/2021.
Analisi e commento delle ragioni dell'archiviazione – 13


Quasi tutti noi abbiamo la patente di guida, un vecchio adagio valido quando si deve parcheggiare recita: “Quando la manovra inizia male finisce solo peggio”, e non si parcheggia neanche una bicicletta, aggiungo io. Ciò non di meno, analizziamo ancora l'archiviazione.

La PF sostiene che il Commissario sostituisce l’assemblea dei Soci e non deve relazionare se non alla UITS. Supponiamo, per assurdo, d’accettare questa tesi per la quale spero che la PF abbia l’autorizzazione del Presidente, che ne è il legale rappresentante, e che questi abbia anche accettato.

Confermato dalla PF (sempre per assurdo, sia chiaro) che l’assembla non esiste più ed il commissario tuttofare la sostituisce e che inoltre i compiti di controllo propri dell’Assemblea passano al Presidente dell’UITS, allora il Dott. Vespasiano diviene responsabile di tutti gli atti del commissario il cui controllo è in capo all’Assemblea, che potrebbe attuare se non fosse stata cancella dalla PF.

Se in astratto in qualche sezione commissariata il commissario ha le mani troppo lunghe, compie atti o si appropria di qualcosa che sarebbe potuto essere nelle possibilità dell’Assemblea controllare ed impedire, se il fatto viene effettivamente perpetrato, ne consegue che la responsabilità è diretta e personale del Presidente UITS. Nel caso è applicabile l’art. 40 C.P (*).?

In pratica la PF delibera, in luogo del CD UITS, che il commissario sostituisce tutti ed il compito di controllo tipico dell'Assemblea dei Soci passa al Presidente UITS! Buono a sapersi!

Sig.ri della PF, cosi avete inguaiato il Presidente UITS!

(*) [ art. 40 CP - Del reato consumato e tentato; Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo].
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« Risposta #463 il: Febbraio 27, 2022, 20:56:00 pm »
NOTE SUL FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO GIURIDICO ISTITUZIONALE
Parte 01

Eccovi il testo d’una email PEC ricevuta dal Sig. Stefanini Luca dell’Ufficio Giuridico Istituzionale dell’UITS. L’argomento è sempre il rifiuto al rinnovo dell’iscrizione attuato da Troia Antonino.
In questo caso si rivela che il Sig. Stefanini Luca, suggerisce a Troia Antonino che il rinnovo annuale dei Soci possa essere “rigettato”. Orbene come tutti sanno questo non è assolutamente possibile. Lo Statuto prevede il “rigetto” solo per la prima iscrizione, mentre per i rinnovi successivi, se sorgono problemi, vi sono i provvedimenti disciplinari.
Il Tribunale Federale, ed ancor prima la Commissione di Disciplina, si sono sempre espressi chiaramente, ed il Sig. Stefanini Luca ne era a conoscenza poiché firmatario delle sentenze nella qualità di segretario.

Egli non poteva quindi non sapere che il rifiuto è illegittimo, e quindi non poteva suggerirlo a Troia Antonino, anzi venuto a conoscenza delle azioni di Troia Antonino doveva dissuaderlo e nel caso reiterasse il tentativo deferirlo alla Procura Federale e perlomeno informare il suo diretto superiore il Segretario Generale UITS Avv. Walter De Giusti affinché si potessero prendere le adeguate misure.

Tanto era errato il suggerimento del Sig. Stefanini Luca che il TF con sentenza RG 2/2021 lo ha ribaltato dandomi ragione. Certo che se l'Ufficio Giuridico Istituzionale emette "pareri" in opposizione alla consolidata giurisprudenza che egli stesso conosce come segretario firmatario degli Organi di Giustizia allora c'è molto da correggere, ad iniziare da un necessario ed immediato avvicendamento. Ovviamente vanno valutati anche i costi che i Soci a fronte di "pareri" errati sono costretti a sostenere per adire al TF.

Diviene inoltre assolutamente necessario indagare e chiarire perché tale ufficio operi in questo modo. Inoltre questi pareri vincolano l’UITS si o no? In questo caso il neo Presidente Vespasiano potrà fare chiarezza.

Se volete un giusto riscontro, qui trovate raccolte le sentenze del Tribunale Federale e della Commissione di Disciplina con la firma del Sig. Stefanini evidenziata.
https://drive.google.com/file/d/1XSFlRE0_hw6aTC8MbnPfqmvNI5vKyH_3/view?usp=sharing

Subject: Riscontro nota sig. Paolo Buscaglia su iscrizione anno 2021
From: "Giuridico Istituzionale PEC" <giuridico.istituzionale@pec.uits.it>
Date: 12/01/2021, 16:10
To: "'Ing. Paolo Buscaglia'" <paolo@pec.buscaglia.eu>
CC: <Email Antonino Troia>, <Email Walter de Giusti>

L’Organo direttivo sezionale, è l’Organo deputato all’accettazione o al rigetto della domanda di iscrizione, anche in funzione di “rinnovo” dacché il rinnovo dell’iscrizione non è un atto immune dal vaglio e/o verifica dell’Organo direttivo sezionale poiché ogni anno il socio che rinnova l’iscrizione deve certificare la sussistenza di tutti i requisiti psico-fisici nonché l’assenza di eventuali provvedimenti giudiziari e disciplinari che nel frattempo fossero intervenuti oltre ad eventuali “problemi” che fossero intervenuti nei rapporti che sovraintendono alla vita associativa fra socio e Associazione.
L’organo direttivo sezionale, infatti, per altri motivi oltre a quelli della sicurezza nell’attività di poligono (ex art. 3 comma 6 Statuto Sezioni) che possono essersi verificati nel corso dell’anno può, con motivato provvedimento, decidere di negare il rinnovo di iscrizione al socio che la richieda.

Distinti saluti
Ufficio Giuridico-Istituzionale
F.to Luca Stefanini
« Ultima modifica: Febbraio 27, 2022, 23:48:05 pm da Paolo Buscaglia »
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« Risposta #464 il: Febbraio 28, 2022, 08:05:20 am »
 :o Praticamente sto Luca ha bisogno di Memosine...

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Re:REGIONE SICILIA - TSN PALERMO
« Risposta #465 il: Marzo 01, 2022, 14:54:14 pm »
La verità vien sempre a galla

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« Risposta #466 il: Marzo 01, 2022, 17:52:10 pm »
Gli archivi sono oramai enormi e sono pieni di verità!
Che i saggi si adoperino per disinnescare gli scandali e risolvere i problemi una volta per tutte, e per tutti!
La cosa peggiore che si può fare è credere che le controparti siano stupide.
Cambiano i tempi, cambiano gli strumenti, il silenzio si rompe e le trombe suonano.
Chi vuol capir capisca. Del domani non v'è certezza!
Attendiamo...
« Ultima modifica: Marzo 01, 2022, 18:00:25 pm da Paolo Buscaglia »
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« Risposta #467 il: Marzo 03, 2022, 18:57:34 pm »
Al fine di terminare questo confronto con chi non vuol sentire, ma sarebbe obbligato a farlo, ho appena chiesto al Presidente UITS quanto segue:

"In subordine si chiede che codesta UITS di concerto con la PF, emetta proprio decreto con il quale vietare espressamente al sottoscritto di adire agli Organi di Giustizia qualunque sia la ragione a fondamento, pena la non considerazione degli esposti ovvero la loro archiviazione con strumentali motivazioni di comodo, e di astenersi inoltre da ogni forma di contatto perché non riceverà mai soddisfazione alcuna."

Siccome sono evidentemente inviso presso la UITS a Roma, gli offro la possibilità di chiudere ogni contenzioso con effetto immediato.
In fin dei conti qui il problema è che io uso le leggi e le norme scritte ed approvate, loro usano le altre tramandate con tradizione orale. Ciò non è un problema, ma almeno che mi informino che qui valgono le loro leggi e non quelle che leggo io. Nel caso dopo vedremo se sarà opportuno cercare una via diversa.
Semplice, no?

Vediamo se accettano, vi farò sapere...
« Ultima modifica: Marzo 03, 2022, 19:05:31 pm da Paolo Buscaglia »
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« Risposta #468 il: Marzo 12, 2022, 15:06:36 pm »
Sempre dalla Sezione TSN Palermo, ed a vantaggio di tutti i Soci che dovessero subire lo stesso trattamento.

Per vedere esaminato un esposto sono stato costretto a mandare una PEC al Presidente UITS con il seguente testo.
Per ora gli <omissis> coprono le ragioni delle contestazioni. Essi verranno rimossi quando riceverò la comunicazione di deferimento o l'archiviazione motivata che in ogni caso pubblicherò.
Vedi un po' a che punto si deve arrivare con una Pubblica Amministrazione! Comunque a quanto pare hanno finalmente iniziato la valutazione.

Egr. Sig.ri,
a fronte del silenzio della Procura Federale circa l’esposto già inviato in data **/**/20**, concernete <omissis> presso la Sezione TSN Palermo, si informa, per eventuale motivata opposizione, che trascorse 48 ore dalla presente si procederà a rendere pubblico <omissis>.
Ci si riserva la facoltà d’ogni e qualsivoglia altra azione si ritenga necessaria.

Saluti
Ing. Paolo Buscaglia

Si attende numero di protocollo.
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« Risposta #469 il: Marzo 26, 2022, 17:35:12 pm »
Chi si ricorda di SPORTIVO SARAI TU la nota trasmissione di Rai 3 “Report”, condotta da Milena Gabanelli ?

« Ultima modifica: Marzo 26, 2022, 23:20:46 pm da Paolo Buscaglia »
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