CONCENTRICA - Forum di attualità e notizie sul Tiro a Segno (TSN - UITS)

Forum Regionali => Notizie dalle altre regioni => Topic aperto da: gunny - Luglio 15, 2016, 15:54:13 pm

Titolo: REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Luglio 15, 2016, 15:54:13 pm
ricordo d'aver sentito dire o che sia stato riportato che il presidente della sezione di Santarcangelo di Romagna durante l'ultima assemblea romana avrebbe espresso dure parole contro i militari riferendosi ai comandi reparti infrastrutture, in sostanza per l'impossibilità, secondo Rossi, di avere a che fare con persone competenti...

Orbene, pare che a seguito dei sopralluoghi della commissione competente per l'Emilia Romagna e del comando Genio di Firenze, sia emerso che parte dell'impianto di tiro a 100mt della suddetta sezione non sia conforme e addirittura che sia costruito parzialmente su bacino fluviale senza alcun permesso.

A seguito di tali evidenze giunge notizia dell'ordine di abbattimento di quanto non autorizzato e ripristino della condizione iniziale.

Se la competenza e ragionevolezza richieste ai militari erano rivolte al chiudere un occhio su manufatti a quanto pare "abusivi" e mai autorizzati, beh... mi pare che forse si pretendesse  un po troppo!!!

Ma pare ci sia di più, perché recentemente quell'impianto di tiro è stato soggetto ad alluvione (rischio già possibile per chi è in regola, ma figuriamoci quanto maggiore sia tale rischio per chi invade l'alveo fluviale...), tanto che per consentire i lavori di ripristino pare siano stati usati fondi federali... o che siano state concesse deroghe speciali al versamento delle quote a UITS...

In sintesi i soci della sezione di Santarcangelo di Romagna, se tutto ciò verrà confermato, avranno buon diritto di chiedere  le dimissioni di tutto il consiglio direttivo con a capo il presidente Bruno Rossi oltre che le dovute spiegazioni sul come mai si sia costruito senza permessi di sorta in area estranea alle competenze della sezione, anche perché pare ci sia un mutuo attinto allo scopo ancora attivo e che l'impresa che ha svolto i lavori forse sia riconducibile allo stesso presidente Bruno Rossi.

Ma UITS in tutto ciò che ruolo ha???
non doveva forse vigilare come da mandato statutario?
come è stato possibile che in quell'impianto siano state assegnate gare federali senza le opportune verifiche?
se è vero, come è stato possibile concedere qualsivoglia forma di contributo/agevolazione per opere e lavori di ripristino forse "abusive"?

Se tutto ciò trovasse conferma, sarebbe logico aspettarsi anche le dimissioni di tutto il CD federale, se non addirittura il commissariamento della federazione da parte del Ministero della Difesa.
 
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: VENDETTA - Luglio 16, 2016, 16:12:47 pm
ricordo d'aver sentito dire o che sia stato riportato che il presidente della sezione di Santarcangelo di Romagna durante l'ultima assemblea romana avrebbe espresso dure parole contro i militari riferendosi ai comandi reparti infrastrutture, in sostanza per l'impossibilità, secondo Rossi, di avere a che fare con persone competenti...

Orbene, pare che a seguito dei sopralluoghi della commissione competente per l'Emilia Romagna e del comando Genio di Firenze, sia emerso che parte dell'impianto di tiro a 100mt della suddetta sezione non sia conforme e addirittura che sia costruito parzialmente su bacino fluviale senza alcun permesso.

A seguito di tali evidenze giunge notizia dell'ordine di abbattimento di quanto non autorizzato e ripristino della condizione iniziale.

Se la competenza e ragionevolezza richieste ai militari erano rivolte al chiudere un occhio su manufatti a quanto pare "abusivi" e mai autorizzati, beh... mi pare che forse si pretendesse  un po troppo!!!

Ma pare ci sia di più, perché recentemente quell'impianto di tiro è stato soggetto ad alluvione (rischio già possibile per chi è in regola, ma figuriamoci quanto maggiore sia tale rischio per chi invade l'alveo fluviale...), tanto che per consentire i lavori di ripristino pare siano stati usati fondi federali... o che siano state concesse deroghe speciali al versamento delle quote a UITS...

In sintesi i soci della sezione di Santarcangelo di Romagna, se tutto ciò verrà confermato, avranno buon diritto di chiedere  le dimissioni di tutto il consiglio direttivo con a capo il presidente Bruno Rossi oltre che le dovute spiegazioni sul come mai si sia costruito senza permessi di sorta in area estranea alle competenze della sezione, anche perché pare ci sia un mutuo attinto allo scopo ancora attivo e che l'impresa che ha svolto i lavori forse sia riconducibile allo stesso presidente Bruno Rossi.

Ma UITS in tutto ciò che ruolo ha???
non doveva forse vigilare come da mandato statutario?
come è stato possibile che in quell'impianto siano state assegnate gare federali senza le opportune verifiche?
se è vero, come è stato possibile concedere qualsivoglia forma di contributo/agevolazione per opere e lavori di ripristino forse "abusive"?

Se tutto ciò trovasse conferma, sarebbe logico aspettarsi anche le dimissioni di tutto il CD federale, se non addirittura il commissariamento della federazione da parte del Ministero della Difesa.
 

Cosa aggiungere di + se non il fatto che Rossi si prese "la colpa" delle foto con i figuranti perciò il

Presidente gli perdona tutto. 
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: VENDETTA - Agosto 03, 2016, 20:34:36 pm
Il presidente perde tempo a telefonare  mamma federazione al posto di attrezzarsi  a demolire le opere costruite vicino

al fiume.

Quando ariverà la procura saranno dolori di pancia.

Per tranquillizzae i suoi consiglieri che hanno firmato un mutuo, il responsaile gli fa ascoltare in viva voce le parole

suadenti e tranquillizzanti del grande capo che malgrado senta puzza di bruciato è in campagna elettorale e deve dire

si a tutti.

Stanno tentando di mettere le carte a posto ma c'è chi li aspetta al varco.

Di questo se ne occuperà la magistratura che valuterà le carte.


https://www.youtube.com/watch?v=EROgsbdNx9E

https://www.youtube.com/watch?v=yf9PO6Q7a30
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: VENDETTA - Agosto 11, 2016, 22:32:55 pm
Il Presidente Rossi non fa buon USO del cellulare vivavoce che forse ha pure una cimice, dovrebbe usare il

Raid.

Ma non ha fatto, probabilmente, nemmeno buon uso dei fondi sezionali perchè ha costruito vicino all'USO.

Sarà un settembre nero e con la prossima alluvione non ci saranno carte che tengano.

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Dicembre 06, 2016, 15:35:40 pm
Giungono notizie di nuovi esposti a carico della sezione TSN di Santarcangelo di Romagna.
A confermare tale notizia è stato proprio il presidente Bruno Rossi in un colloquio informale a Bologna durante una pausa dell'assemblea regionale dello scorso 26 novembre.

Che dire... in bocca al lupo!!!
Ovviamente ci auguriamo che l'esposto risulti infondato ma chi lo dovrà stabilire sono appunto gli organi competenti a cui l'esposto è stato formulato ed inviato pare a firma della "inarrestabile" sig.ra Anna Visconti da Eboli, a quanto pare molto prolifica a seguito della radiazione da UITS (per aver inoltrato esposti dubitativi e innescato interrogazioni parlamentari sulla conduzione e amministrazione dell'ente pubblico UITS), e anche a seguito della sentenza del TAR del Lazio dell'agosto 2015, che come tutti ricordiamo ha decretato l'illegittimità delle agibilità al tiro rilasciate da UITS, agibilità ora poste in regime transitorio in forza di un accordo sottoscritto a dicembre 2015 con i vertici della Difesa, in attesa che le varie commissioni di ispezione del Genio Militare verifichino e valutino la possibilità di confermarle e/o rinnovarle.

Nel frattempo, come già ricordato verbalmente in pubblico a diverse persone più o meno interessate, questo forum è aperto a tutti (UITS inclusa), per poter scrivere e pubblicare precisazioni, nel caso fosse necessario, che possano fugare qualunque dubbio e/o eventuali imprecisioni, tra quelli eventualmente  espressi e riportati in questa sede.

Poi, ognuno è libero di fare come crede, anche di far perdere tempo a persone che molto probabilmente avrebbero cose ben più importanti e utili da fare per la collettività... tra le quali, ad esempio, verificare se gli esposti sono fondati o meno...

Male non fare, paura non avere... la capacità di sintesi della saggezza popolare non è mai fuori luogo...
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Dicembre 10, 2016, 15:44:45 pm
Internet è una fonte inesauribile di informazioni.

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizzM3dt-nQAhWIChoKHaVjDC4QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.uits.it%2Fcomponent%2Fphocadownload%2Fcategory%2F575-incarichi-2014.html%3Fdownload%3D11911%3Acv-rossi-bruno&usg=AFQjCNH0gtSxr62sAtiXqD6IvIOfldIo6Q&sig2=zflCAfNaoxQ22py5_piJ-A&bvm=bv.141320020,d.d2s

Nel curriculum del sig. Rossi, disponibile appunto sul sito UITS (ente pubblico), probabilmente in forza delle consulenze a titolo oneroso che lo stesso rilascia in qualità di "perito balistico UITS",  si evince chiaramente che la sezione TSN di Santarcangelo di Romagna è stata già interessata da almeno un'altra alluvione nel 2006, la quale aveva reso necessari lavori di consolidamento.

Come tutti sappiamo dalle recenti cronache, la forza dell'acqua non risparmia nulla e nessuno. Infatti sempre sul sito UITS è presente la notizia riguardo il poligono del TSN di Acquiterme gravemente danneggiato dalla recente esondazione del torrente Bormida a cui va tutta la nostra solidarità (http://www.uits.it/news/news-sportive/10731-grave-inondazione-alla-sezione-tsn-di-acquiterme.html), figuriamoci quale possa essere la portata dei danni se, come nel caso di Santarcangelo, ci si trova incuneati nell'ansa di un fiume:
https://www.google.it/maps/place/Tiro+A+Segno+Nazionale/@44.0505501,12.4245194,567m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x9919cf670d096b80!8m2!3d44.0505028!4d12.424662

Non abbiamo motivo alcuno di dubitare del fatto che chi ha progettato l'allungamento delle linee da 50 a 100mt nel 2002 del poligono di Santarcangelo di Romagna, sicuramente ha tenuto conto del rischio idrogeologico di quell'area anche perché  sicuramente ha operato con il benestare dei militari e di tutti gli organi competenti.

Facendo però lo zoom sulla mappa, pare di scorgere quelli che sembrano essere degli stalli da tiro dinamico, con fermapalle in terra addossati ai muri di cinta, disposti a nord perpendicolarmente alla seconda metà delle linee a 100mt... se tali risultassero essere, sarebbe interessante sapere a quale tipo di progetto, agibilità e autorizzazione da parte del Genio Infrastrutture siano riconducibili.
Probabilmente si tratta degli stessi stalli dove si sono organizzate alcune gare:
https://www.youtube.com/watch?v=R8wr8eRiG5M
https://www.youtube.com/watch?v=YQDVZERGQhg
https://www.youtube.com/watch?v=R8wr8eRiG5M&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=0nyvAoF0VLA
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Marzo 21, 2017, 19:42:06 pm
Pare che qualcuno abbia fatto richiesta di acquisire una porzione di terreno appartenente al bacino fluviale del torrente USO, al comune di Santacangelo di Romagna, adiacente all'area del demanio militare su cui insiste la sezione TSN locale...

Peccato che nelle aree golenali non si possano stoccare rifiuti speciali... proprio per il rischio che possano verificarsi fenomeni di inquinamento a causa di esondazioni.

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Dicembre 29, 2018, 14:29:22 pm
E ora pare che qualcuno abbia risposto picche al tentativo, tardivo, del presidente pro-tempore della sezione di Santarcangelo di Romagna, Bruno Rossi, nonché "perito balistico" UITS, e componente della commissione gestione poligoni, oltre che persona inviata da UITS presso altri TSN per le verifiche sulle agibilità.

Secondo Arpae, dal 2001 sarebbero stati messi in atto diversi abusi edilizi. (vedasi allegato al piede del post)

Ora viene da chiedersi se i contributi e le eventuali agevolazioni concesse alla sezione, da parte di UITS, soprattutto in occasione delle due esondazioni del torrente USO, siano da ritenersi danno erariale.

Su cosa ha vigilato UITS nel passato?

Come mai tutt'ora ci sono ancora parecchie sezioni prive di agibilità che fanno tranquillamente e indisturbate attività sportiva e istituzionale?

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: diamante - Dicembre 29, 2018, 19:21:03 pm
E ora pare che qualcuno abbia risposto picche al tentativo, tardivo, del presidente pro-tempore della sezione di Santarcangelo di Romagna, Bruno Rossi, nonché "perito balistico" UITS, e componente della commissione gestione poligoni, oltre che persona inviata da UITS presso altri TSN per le verifiche sulle agibilità.

Secondo Arpae, dal 2001 sarebbero stati messi in atto diversi abusi edilizi. (vedasi allegato al piede del post)

Ora viene da chiedersi se i contributi e le eventuali agevolazioni concesse alla sezione, da parte di UITS, soprattutto in occasione delle due esondazioni del torrente USO, siano da ritenersi danno erariale.

Su cosa ha vigilato UITS nel passato?

Come mai tutt'ora ci sono ancora parecchie sezioni prive di agibilità che fanno tranquillamente e indisturbate attività sportiva e istituzionale?

Da quanto c'è scritto nella determina che diniega la concessione e da cose che si dicono nell'ambiente la sig.ra Visconti ha colpito ed affondato.
Pare che la questione sia nata perchè il sig. Rossi in occasione di un'assemblea prese la parola ed inveì contro la coppia Marisei-Visconti i quali, probabilmente, nemmeno sapevano dell'esistenza del sig. Rossi se non nei cortometraggi di Bozzetto.
La coppia aveva fatto degli esposti rispetto alle sezioni che organizzavano gare di ex ordinanza senza la prescritta agibilità, da questo il livore del sig. Rossi.
Qualcuno, non omertoso, probabilmente, ha fatto arrivare alle orecchie degli interesati le parole dell'intervento del poco avveduto sig. Rossi e la sezione è entrata nel mirino.

Oggi la sezione TSN paga lo scotto di esser stata costruita dal sig. Rossi anche con risorse pubbliche, ahimè, sul demanio fluviale, è intervenuto il Comune e la Procura della Repubblica, la sezione è pure diffidata dai Militari.
Chi più ne ha più ne metta!
La colpa è della strana coppia o del sig. Rossi?
Certe volte sembra che la sig.ra spari sulla Croce Rossa tanto sono grossolane le magagne ed è quanto meno singolare il fatto che il sig.Rossi è pure di professione un Geometra iscritto all'albo e pare che l'impresa di costruzioni a lui riferibile ha realizzato parte delle strutture della sezione direttamento nel Torrente USO e poi si lamentasse anche del fatto ( ci sono articoli di giornale) che ogni tanto subiva dei danni per le esondazioni e chiedeva contributi a dritta ed a manca.
Si consideri, inoltre, che il sig. Rossi è pure componente delle commissioni agibilità UITS......complimento al sistema UITS-SEZIONI!   
Caro dott. Soro qui ci sono tutti gli estremi per il commissariamento della sezione e per sbattere fuori dalla commissione il sig. Rossi.
 :o :o :o :o :o :o :o     

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: armageddon - Dicembre 29, 2018, 21:23:24 pm
il commissario Soro è attorniato dalla medesima feccia che attorniava il trombato,cosa volete che cambi?è vero che ha dato un poco di brio e qualche scossone all'inizio ma si sta tornando al solito lassismo,un esempio il manifesto,l'anno scorso a novembre l'avevamo,quest'anno per fare copia incolla s'è ritornati a spedirlo a fine dicembre con i preventivi degli enti ancora da fare,mi sa che cambia il pelo ma non il vizio,e la cosa più raccapricciante è che in quelle inutili commissioni ci sono presidenti di sezione che ben conoscono come funziona un tsn
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: VENDETTA - Dicembre 30, 2018, 17:38:24 pm
E ora pare che qualcuno abbia risposto picche al tentativo, tardivo, del presidente pro-tempore della sezione di Santarcangelo di Romagna, Bruno Rossi, nonché "perito balistico" UITS, e componente della commissione gestione poligoni, oltre che persona inviata da UITS presso altri TSN per le verifiche sulle agibilità.

Secondo Arpae, dal 2001 sarebbero stati messi in atto diversi abusi edilizi. (vedasi allegato al piede del post)

Ora viene da chiedersi se i contributi e le eventuali agevolazioni concesse alla sezione, da parte di UITS, soprattutto in occasione delle due esondazioni del torrente USO, siano da ritenersi danno erariale.

Su cosa ha vigilato UITS nel passato?

Come mai tutt'ora ci sono ancora parecchie sezioni prive di agibilità che fanno tranquillamente e indisturbate attività sportiva e istituzionale?

Da quanto c'è scritto nella determina che diniega la concessione e da cose che si dicono nell'ambiente la sig.ra Visconti ha colpito ed affondato.
Pare che la questione sia nata perchè il sig. Rossi in occasione di un'assemblea prese la parola ed inveì contro la coppia Marisei-Visconti i quali, probabilmente, nemmeno sapevano dell'esistenza del sig. Rossi se non nei cortometraggi di Bozzetto.
La coppia aveva fatto degli esposti rispetto alle sezioni che organizzavano gare di ex ordinanza senza la prescritta agibilità, da questo il livore del sig. Rossi.
Qualcuno, non omertoso, probabilmente, ha fatto arrivare alle orecchie degli interesati le parole dell'intervento del poco avveduto sig. Rossi e la sezione è entrata nel mirino.

Oggi la sezione TSN paga lo scotto di esser stata costruita dal sig. Rossi anche con risorse pubbliche, ahimè, sul demanio fluviale, è intervenuto il Comune e la Procura della Repubblica, la sezione è pure diffidata dai Militari.
Chi più ne ha più ne metta!
La colpa è della strana coppia o del sig. Rossi?
Certe volte sembra che la sig.ra spari sulla Croce Rossa tanto sono grossolane le magagne ed è quanto meno singolare il fatto che il sig.Rossi è pure di professione un Geometra iscritto all'albo e pare che l'impresa di costruzioni a lui riferibile ha realizzato parte delle strutture della sezione direttamento nel Torrente USO e poi si lamentasse anche del fatto ( ci sono articoli di giornale) che ogni tanto subiva dei danni per le esondazioni e chiedeva contributi a dritta ed a manca.
Si consideri, inoltre, che il sig. Rossi è pure componente delle commissioni agibilità UITS......complimento al sistema UITS-SEZIONI!   
Caro dott. Soro qui ci sono tutti gli estremi per il commissariamento della sezione e per sbattere fuori dalla commissione il sig. Rossi.
 :o :o :o :o :o :o :o   



Se non fosse sufficiente....ad abbundanziam ........il geom. Rossi è iscritto all'albo dei CTU del tribunale di Forlì / Cesena.



112   ROSSI BRUNO   23/09/1957   0541943903 - cell. 3356391252   Via A. De Gasperi 24   Savignano sul Rubicone   edilizia


La cosa però sembra abbastanza grave e sono riuscito a trovare gli allegati al diniego tra i quali c'è la

relazione tecnica del comune che avrebbe accertato gli abusi.

Ma che figuraccia!

"Un grave danno all'immagine della UITS" come scriveva il buon Obrist sui suoi bollettini di guerra quando voleva intimorire i soliti   

disfattisti mentre taceva e foraggiava con soldi pubblici le malefatte dei suoi compagni di merenda.



https://www.arpae.it/ricerca_attiamministrativi_epraxi2.asp?numeroatto=&oggetto=RN16t0017&proponente=0&idlivello=987&cerca=si
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: diamante - Gennaio 14, 2019, 23:49:03 pm
https://www.chiamamicitta.it/santarcangelo-la-regione-diniega-concessione-al-tiro-segno-sul-torrente-uso/

Eccoci ci mancava pure la stampa.
Ciao   
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: VENDETTA - Febbraio 05, 2019, 15:20:33 pm
https://www.chiamamicitta.it/santarcangelo-la-regione-diniega-concessione-al-tiro-segno-sul-torrente-uso/

Eccoci ci mancava pure la stampa.
Ciao 



Sarebbe da mandare tutto in valutazione alla procura, alla Corte dei Conti ed all'ordine professionale ad ognuno per le rispettive

competenze.

Di materiale, oramai, ce n'è a iosa.
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Febbraio 05, 2019, 21:53:36 pm
Non è difficile che le azioni "dissuasive" messe in atto da certi personaggi grandi e grossi (fisicamente parlando), ma piccoli piccoli intellettivamente e umanamente parlando, possano rivelarsi un insidioso boomerang...

Tempo al tempo...
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: attiliofanini - Febbraio 08, 2019, 17:27:22 pm
che peccato , volersi fare male da soli in questo modo da soli , la Regione ha agito secondo le norme vigenti , dove per vigenti si intende in vigore , dove in vigore si intende che chi sbaglia paga ed i cocci sono i suoi. Daltronde è una posizione  non difendibile e sarebbe grassa se gli effetti non si vanno a ritorcere pesantemente anche sulla posizione personale . Mi sembra di avere letto che aveva avuto contributi sia di costruzione sia per i danni da alluvione , è molto grave questo ed è su questo che ci potrebbero essere ritorsioni non indifferenti. Da quello che si legge la faccenda è molto molto molto seria ed io non vorrei essere nei panni del presidente.
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: VENDETTA - Febbraio 12, 2019, 22:10:25 pm
https://www.chiamamicitta.it/santarcangelo-la-regione-diniega-concessione-al-tiro-segno-sul-torrente-uso/

Eccoci ci mancava pure la stampa.
Ciao 



Sarebbe da mandare tutto in valutazione alla procura, alla Corte dei Conti ed all'ordine professionale ad ognuno per le rispettive

competenze.

Di materiale, oramai, ce n'è a iosa.



https://www.youtube.com/watch?v=ajfEW3Fuo7o

Da dove iniziamo....ordine professionale.....procura della repubblica o corte dei conti?

Lo stato unitamente alla sezione TSN, probabilmene, sono i soggetti danneggiati e le carte parlano chiaro.



https://www.youtube.com/watch?v=iceJN7MfDxo

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: VENDETTA - Febbraio 22, 2019, 06:18:52 am
https://www.chiamamicitta.it/santarcangelo-la-regione-diniega-concessione-al-tiro-segno-sul-torrente-uso/

Eccoci ci mancava pure la stampa.
Ciao 



Sarebbe da mandare tutto in valutazione alla procura, alla Corte dei Conti ed all'ordine professionale ad ognuno per le rispettive

competenze.

Di materiale, oramai, ce n'è a iosa.



http://www.uits.it/amministrazione-trasparente-docs/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione.html

Dal sito UITS:

Contributi 2012 fondo solidarietà € 18.000

Contributi 2015 danni da eventi metereologici € 20.000

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: diamante - Febbraio 27, 2019, 11:46:38 am
https://www.colgeofc.it/archivio-riviste/2018

Vedi rivista del geometra.
Ciao

https://www.colgeofc.it/geo-metra/gennaio-2018/44

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: diamante - Febbraio 25, 2020, 14:54:02 pm
http://www.tsnsantarcangelo.it/
Benvenuto nel sito del TSN di
Santarcangelo Di Romagna
La scrivente, in ottemperanza a quanto disposto per
l’emergenza coronavirus dalla Regione Emilia Romagna,
sospende la propria attività sino al 1 marzo c.a. compreso.
Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi.
Cordiali saluti
Il Presidente
Geom. Rossi Bruni



https://www.arpae.it/get_documento_sac.asp?id=24464306

Stante la diffida del Comune di Santarcangelo e probabilmente quella dei Militari all'utilizzo delle strutture del TSN sembra strano che il geom. Rossi sospenda l'attività che già dovrebbe essere sospesa.
Ciao
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Febbraio 26, 2020, 22:00:24 pm
negare l'evidenza... sempre e comunque!!!  :o :o :o

ma la realtà prima o poi viene a galla... certe parole, certe affermazioni e certe dichiarazioni sono al sicuro in registrazioni audio che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione, così come non c'è nulla da interpretare nelle determine di ARPAE e Comune di Santarcangelo di Romagna

imperterrito, c'è chi preferisce gettare discredito sulle persone che hanno citato e commentato fatti reali ben documentati

il boomerang prosegue il suo volo...  ;)
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Mario Marisei - Febbraio 28, 2020, 18:59:31 pm
negare l'evidenza... sempre e comunque!!!  :o :o :o

ma la realtà prima o poi viene a galla... certe parole, certe affermazioni e certe dichiarazioni sono al sicuro in registrazioni audio che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione, così come non c'è nulla da interpretare nelle determine di ARPAE e Comune di Santarcangelo di Romagna

imperterrito, c'è chi preferisce gettare discredito sulle persone che hanno citato e commentato fatti reali ben documentati

il boomerang prosegue il suo volo...  ;)

 :-X :-X :-X :-X :-X :-X

Ma non c'era la diffida del comune per le opere realizzate presumibilmente non a norma?
Appena avrò tempo approfondirò la questione.

https://www.youtube.com/watch?v=A2763nEF_qM
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Marzo 03, 2020, 09:50:12 am
negare l'evidenza... sempre e comunque!!!  :o :o :o

ma la realtà prima o poi viene a galla... certe parole, certe affermazioni e certe dichiarazioni sono al sicuro in registrazioni audio che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione, così come non c'è nulla da interpretare nelle determine di ARPAE e Comune di Santarcangelo di Romagna

imperterrito, c'è chi preferisce gettare discredito sulle persone che hanno citato e commentato fatti reali ben documentati

il boomerang prosegue il suo volo...  ;)

 :-X :-X :-X :-X :-X :-X

Ma non c'era la diffida del comune per le opere realizzate presumibilmente non a norma?
Appena avrò tempo approfondirò la questione.

https://www.youtube.com/watch?v=A2763nEF_qM

Ma se è vero che ci sono diffide da parte di diversi enti (comune, Arpae, comando infrastrutture, ecc...) come mai, se tutto ciò fosse confermato la sezione è rimasta attiva e al suo interno le attività di tiro, soprattutto quelle istituzionali non sarebbero mai cessate?

Come mai chi dovrebbe vigilare (UITS), invece di prendere opportuni provvedimenti (vedasi la recente sentenza sulla radiazione dell'ex presidente di Palermo, il sig. Galante), pare continuare con il fare come le tre scimmiette: "non vedo, non sento, non parlo"?!?

UITS, se svolgesse realmente il proprio compito di vigilante, proprio per tutelare l'immagine sua e quella di tutte le sezioni TSN che operano nel pieno del rispetto di tutti i regolamenti vigenti, dovrebbe agire tempestivamente per evitare che poi si arrivi a situazioni assurde... mentre al contrario ci obbliga a vedere che chi apparentemente razzola male, addirittura viene premiato con incarichi e/o consulenze federali.
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Mario Marisei - Aprile 24, 2020, 15:35:38 pm
negare l'evidenza... sempre e comunque!!!  :o :o :o

ma la realtà prima o poi viene a galla... certe parole, certe affermazioni e certe dichiarazioni sono al sicuro in registrazioni audio che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione, così come non c'è nulla da interpretare nelle determine di ARPAE e Comune di Santarcangelo di Romagna

imperterrito, c'è chi preferisce gettare discredito sulle persone che hanno citato e commentato fatti reali ben documentati

il boomerang prosegue il suo volo...  ;)

 :-X :-X :-X :-X :-X :-X

Ma non c'era la diffida del comune per le opere realizzate presumibilmente non a norma?
Appena avrò tempo approfondirò la questione.

https://www.youtube.com/watch?v=A2763nEF_qM

Ma se è vero che ci sono diffide da parte di diversi enti (comune, Arpae, comando infrastrutture, ecc...) come mai, se tutto ciò fosse confermato la sezione è rimasta attiva e al suo interno le attività di tiro, soprattutto quelle istituzionali non sarebbero mai cessate?

Come mai chi dovrebbe vigilare (UITS), invece di prendere opportuni provvedimenti (vedasi la recente sentenza sulla radiazione dell'ex presidente di Palermo, il sig. Galante), pare continuare con il fare come le tre scimmiette: "non vedo, non sento, non parlo"?!?

UITS, se svolgesse realmente il proprio compito di vigilante, proprio per tutelare l'immagine sua e quella di tutte le sezioni TSN che operano nel pieno del rispetto di tutti i regolamenti vigenti, dovrebbe agire tempestivamente per evitare che poi si arrivi a situazioni assurde... mentre al contrario ci obbliga a vedere che chi apparentemente razzola male, addirittura viene premiato con incarichi e/o consulenze federali.


Pubblicato il 24/04/2020
N. 00170/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00164/2020 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2020, proposto da

Tiro A Segno Nazionale-Sezione di Santarcangelo di Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Carugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;

contro
Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Morri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
nei confronti
Ministero della Difesa, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO IN DATA 23/12/2019, NOTIFICATO IL 30/12/2019, RECANTE LA DIFFIDA A DEMOLIRE E A RIMETTERE IN PRISTINO LE OPERE ABUSIVE RISCONTRATE IN VIA DELL’USO 2115 (PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO);
- DI TUTTI GLI ATTI E COMPORTAMENTI CONNESSI, CONSEQUENZIALI, PREORDINATI, COLLEGATI, PRECEDENTI O SUCCESSIVI, ANCHE NON CONOSCIUTI.
e per l’esercizio del diritto di accesso in corso di causa
ALLA RELAZIONE TECNICA DI ACCERTAMENTO EDILIZIO IN DATA 7/9/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santarcangelo di Romagna (RN);
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 il dott. Stefano Tenca, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 5 del D.L. n. 18/20;

Rilevato:
- che, con decreto monocratico 24/3/2020 n. 77, questo T.A.R. ha motivatamente accolto la domanda cautelare, disponendo al contempo attività istruttoria a carico dell’amministrazione comunale (che al tempo non si era ancora costituita in giudizio) e rinviando ogni determinazione sull’istanza di accesso;
- che il decreto è stato emesso ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D.L. 18/2020 – recante le misure urgenti contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – e del decreto del presidente di questo T.A.R. n. 13 del 19/3/2020, mentre la trattazione collegiale è stata fissata alla data odierna (la prima utile “immediatamente successiva al 15 aprile 2020”);
Atteso:
- che l’intimato Comune si è costituito in giudizio, producendo tra l’altro la relazione tecnica di accertamento edilizio del 7/9/2017;
- che la pretesa ostensiva è stata dunque soddisfatta, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in questa sede;
- che, nella memoria del 20/4/2020, l’Ente locale ha puntualizzato che l’impianto assentito con titolo abilitativo n. 91/1969 si estendeva per 68 metri di lunghezza in direzione dell’argine del corpo idrico, ed è stato nel seguito raddoppiato fino a raggiungere la lunghezza di circa 140 metri;
- che ha messo in luce l’avvenuta rinuncia ad esercitare i propri poteri repressivi su opere che l’amministrazione militare ha riconosciuto come proprie in quanto costruite sul demanio militare;
- che, negli scritti difensivi precedenti (cfr. atto di costituzione) il Comune ha dato conto del parere rilasciato da ARPAE in data 25/10/2018 nel procedimento avviato il 31/10/2016 con la domanda di concessione in sanatoria;
- che l’autorità citata si è espressa sfavorevolmente (cfr. doc. 13 Ente locale), in quanto l’ampliamento delle strutture – realizzato su area non appartenente al demanio militare – non è conforme alle norme in materia di sicurezza antisismica, idraulica (violazione della fascia di rispetto di 10 metri dall’argine del fiume Uso) e idrogeologica (contrasto con le disposizioni del PAI vigente);
- che, alla luce di quanto emerso nel contraddittorio delle parti, questo T.A.R. ritiene di rideterminarsi sulla vicenda;
Considerato:
- che, nel precedente decreto monocratico, si è evidenziato che “… non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” (art. 353 comma 1 del D. Lgs. 66/2010);
- che, altresì, si è sottolineato che “poligoni e strutture di addestramento” rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale ai fini urbanistici, edilizi e ambientali;
- che il meccanismo derogatorio invocato dalla parte ricorrente non pare potersi estendere agli ulteriori profili – correlati a interessi pubblici di primario spessore – di sicurezza sismica, idraulica e idrogeologica, valorizzati dall’impugnato provvedimento restrittivo;
- che non giova al Tiro a Segno della sez. di Santarcangelo il nulla osta all’occupazione dell’area demaniale del 4/8/2017 (doc. 8 ricorrente), in quanto emesso in data antecedente al parere sfavorevole del 25/10/2018, e in quanto reca la precisa condizione dell’arretramento a 10 metri dall’argine del terrapieno parapalle e del relativo muro di contenimento;
- che, nel provvedimento monocratico, si è osservato che dal coordinamento delle disposizioni vigenti “le opere effettuate dalla Sezione di Santarcangelo di Romagna del Tiro a Segno Nazionale sugli impianti del poligono appaiono esulare dalla competenza dell’autorità comunale, trasferendosi le attribuzioni di vigilanza e controllo urbanistico/edilizio in capo al Ministero della Difesa”;
- che, nell’ambito di quest’ultima attribuzione, il Ministero ha affermato la conformità “normativa e documentale” dei fabbricati eretti sulle particelle catastali intestate al Demanio ramo Difesa (cfr. nota 27/9/2018 – doc. 11 amm.ne), mentre non risulta rilasciata dagli Enti preposti alcuna concessione per l’area edificata appartenente al ramo Acque (cfr. nota 2/2/2017 – doc. 12);
Ritenuto:
- che, alla luce di quanto enunciato, è depotenziato il fumus boni juris del ricorso;
- che si ritiene opportuno compensare le spese della presente fase, alla luce delle differenti conclusioni raggiunte in sede monocratica;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.
Dà atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di accesso in corso di causa.
Spese compensate.
La presente ordinanza è depositata in forma telematica e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in audio-conferenza con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE
Stefano Tenca      Giancarlo Mozzarelli
       
       
       
IL SEGRETARIO

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: VENDETTA - Aprile 25, 2020, 21:28:45 pm
https://www.youtube.com/watch?v=-Okd3G6voVc

Sentenza pubblicata il 24.04.2020 peccato non l'abbiano pubblicata, ma per ovvi motivi, in data odierna.

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: VENDETTA - Maggio 02, 2020, 11:23:33 am
https://www.altarimini.it/

Citazione
Il Tiro a Segno di Santarcangelo dovrà demolire le strutture sull’ Uso, lo ha deciso il Tar
L’Arpae aveva negato la regolarizzazione per l’occupazione di un’area del demanio idrico
Santarcangelo di Romagna | 10:21 - 02 Maggio 2020

Il tiro a Segno di Santarcangelo di Romagna dovrà demolire alcune strutture che si trovano sulla sponda del fiume Uso, facenti parte del demanio idrico. La sentenza del TAR Emilia Romagna ha infatti respinto il ricorso della Sezione di Tiro a Segno Nazionale che aveva impugnato l'ordine di demolizione del Comune.
Nel gennaio 2019 l’ Arpae, gestione demanio idrico, aveva infatti predisposto una determina che negava il rilascio  di  concessione a regolarizzazione per l’occupazione di un’area del demanio idrico nel Comune di Santarcangelo sulla sponda sinistra del torrente Uso ad uso dell’impianto di tiro a segno.
Si tratta di TSN Santarcangelo, fondato nel 1964 e l’edificio sorge su un’area di proprietà del Demanio Militare, in origine qui sorgeva il Tiro a segno fondato nel 1882.  Il diniego non riguardava l’area che è di proprietà del Demanio Militare, ma l’area di proprietà del demanio idrico occupazione   avvenuta   successivamente   al   1964   con   vari   interventi  di ampliamento   dell’impianto,  la   maggior   parte   dei   quali   avvenuti  dopo   il   2001 “e non può ritenersi che ogni ulteriore ampliamento realizzato dopo la consegna dell’impianto comporti  una automatica acquisizione delle aree occupate al Demanio Militare”.
Nell’aerea del demanio idrico erano state rilevate alcune difformità edilizie.


In particolare si legge nell’atto di diniego:  non  risulta  dimostrato  il   rispetto  delle  Norme  Tecniche  per  le costruzioni  nelle zone sismiche,   con   criticità   sulla   sicurezza   dei   manufatti  e dilizi,   da   cui   discende   la  diffida all’utilizzo emessa dal Comune di Santarcangelo di R.; risulta violato il R.D. n. 523/1904, con criticità sulla sicurezza idraulica; alcuni interventi edilizi sono stati realizzati in contrasto con le Norme di Piano del P.A.I., con difformità dalle prescrizioni urbanistiche. Si ribadisce che la L.R. n. 7/2004 dispone, al comma 1 dell’art. 15 “ Criteri per   il   rilascio   dei  titoli   concessori ”, che le concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico vengano rilasciate “ in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino ”.
Il TSN Santarcangelo era ricorso al Tar per annullare il provvedimento di diniego, ricorso che è stato rigettato, pertanto le strutture realizzate in violazione di legge sul demanio idrico saranno da demolire.

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Vecchio Rapace - Dicembre 31, 2020, 17:09:12 pm
Pubblicato il 29/12/2020
N. 00882/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2020 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2020, proposto da
Tiro A Segno Nazionale-Sezione di Santarcangelo di Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Costantino Carugno, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
contro
Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Maurizio Morri, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D’Azeglio n. 54;
Ministero della Difesa, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO IN DATA 23/12/2019, NOTIFICATO IL 30/12/2019, RECANTE LA DIFFIDA A DEMOLIRE E A RIMETTERE IN PRISTINO LE OPERE ABUSIVE RISCONTRATE NELL’IMMOBILE DI VIA DELL’USO 2115 (PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A SEGNO);
- DI TUTTI GLI ATTI E COMPORTAMENTI CONNESSI, CONSEQUENZIALI, PREORDINATI, COLLEGATI, PRECEDENTI O SUCCESSIVI, ANCHE NON CONOSCIUTI.
e per l’esercizio del diritto di accesso in corso di causa
ALLA RELAZIONE TECNICA DI ACCERTAMENTO EDILIZIO IN DATA 7/9/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santarcangelo di Romagna (Rn);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020 il dott. Stefano Tenca e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
A. La ricorrente è un Ente di diritto pubblico con finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o strumento ad aria compressa (con rilascio della relativa certificazione), diffusione e pratica sportiva, sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. E’ altresì Federazione sportiva nazionale di tiro a segno, riconosciuta e sottoposta alla vigilanza del CONI.
A.1 Osserva che le Sezioni Territoriali realizzano, conservano, custodiscono e ammodernano gli impianti per il tiro a segno, per garantire che l’addestramento delle Forze Armate avvenga in totale sicurezza.
B. Rappresenta altresì che:
- il 5/11/1964 otteneva in uso gratuito dal Ministero della Difesa il poligono di tiro a segno di Santarcangelo;
- l’atto di concessione (doc. 1) non racchiude alcun riferimento catastale, dovendosi qualificare come bene demaniale l’intera area che ospita l’impianto;
- nel corso degli anni, sono stati assicurati gli interventi di adeguamento necessari alla sicurezza del Poligono, con installazione di tettoia, rinforzi, recinzioni, affinché le pallottole non finiscano di rimbalzo all’esterno della struttura.
C. Con relazione tecnica di accertamento 7/9/2017 (di contenuto ancora ignoto) venivano elencati una serie di lavori eseguiti in difetto del titolo edilizio, e consistenti in ampliamento del fabbricato esistente, tettoie, soletta in cemento, recinzione, ulteriori opere difformi dalle autorizzazioni rilasciate.
D. Il 27/6/2018 perveniva comunicazione di avvio del procedimento (doc. 2), che suddivideva l’area del Poligono in 2 distinte particelle catastali (la n. 15 appartenente al Demanio Militare e la n. 191 e il torrente Uso di proprietà del Demanio Idrico) ed elencava una serie di interventi eseguiti in difformità ovvero in assenza del titolo abilitativo e dell’autorizzazione paesaggistica. Con nota di riscontro il Tiro a Segno chiariva che le opere relative ai poligoni di tiro esulano dall’applicazione del DPR 380/2001 e dalla competenza del Comune (doc. 3), acquisendo in proposito la nota in data 26/9/2018 del Comando Forze Operative Nord dell’Esercito Italiano (doc. 4).
E. Con l’ordinanza impugnata il Comune stralciava le contestazioni per le opere realizzate sulla particella n. 15 intestata al Demanio Militare, e viceversa adottava l’ordine di demolizione per gli abusi insistenti sulla porzione di Demanio idrico, valorizzando ad avviso di parte ricorrente l’erronea suddivisione catastale del Poligono – che è un complesso unitario – originata da un errore di graffatura dell’area di sedime (che la ricorrente ritiene non imputabile a sé).
E.1 Le opere oggetto dell’atto repressivo risultano le seguenti:
- ampliamento delle linee di tiro esistenti con strutture – anche poste trasversalmente – in cemento armato rivestite in parte in legno; copertura in cemento armato di porzioni delle linee per 190 mq. di superficie (punto 1 a) e b), qualificabili come “nuova costruzione” in assenza di titolo abilitativo soggetta all’art. 13 della L.r. 23/2004);
- tettoia con struttura in legno e onduline in PVC di circa 30 mq. (punto 2, opera da assentire con SCIA regolata dall’art. 16 della L.r. 23/2004);
- soletta in cemento di 285 mq. (punto 3, catalogabile come “edilizia libera”);
- recinzione con rete elettrosaldata (punto 4, identificabile come opera soggetta a SCIA);
- difformità del fabbricato rispetto a quanto assentito con licenza edilizia 5/8/1969 n. 91, con creazione anti-bagno e bagno di 6 mq. (punto 5 lett. a), di area “osservatori” di 60 mq. (punto 5, lett. b), di copertura in cemento armato di 65 mq. (punto 5 lett. d); di vano tecnico di 2 mq. (punto 5 lett. c), di diverso posizionamento delle strutture in cemento rivestite in parte in legno (punto 5 lett. e): le prime 3 qualificabili come “nuova costruzione” in assenza di titolo, la quarta come opera soggetta a SCIA, mentre la quinta e ultima non è qualificabile come violazione edilizia.
E.2 Le opere (tranne la 5.e) sarebbero state realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, ricadendo in area di tutela ex art. 142 del D. Lgs. 42/2004 – rubricato “aree tutelate per legge” – comma 1 lett. c) comprendente “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. E’ applicabile l’art. 9 della L.r. 23/2004.
E.3 Le opere sarebbero inoltre in contrasto con la disciplina urbanistica vigente e in particolare con l’art. 8 commi 1 e 2 lett. a), b) e c) delle norme di PSC sulle aree esondabili (aree naturali di deflusso delle piene con funzione di contenimento e laminazione naturale delle stesse), nelle quali non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, non sono ammessi depositi di materiale ma solo interventi di conservazione, adeguamenti igienico-sanitari, interventi di riduzione della vulnerabilità dell’edificio, mutamenti d’uso da residenziale e produttivo in utilizzi compatibili con la pericolosità idraulica della zona. Ai sensi dell’art. 14.2 comma 1 non sono consentiti interventi di riduzione della permeabilità del suolo, salvo eccezioni tipizzate. Sono infine violate le norme di cui all’art. 25 comma 1 e 4b del PSC sul progetto di rete ecologica per le aree di valore naturale e ambientale, ove sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente previa valutazione dell’inserimento ambientale e dell’assenza di rischio idraulico (art. 29 comma 4 lett. a).
E.4 Il provvedimento impugnato richiama i pareri sfavorevoli dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Rimini del 3/11/2017 e dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) in data 25/10/2018.
F. L’istanza avanzata il 14/1/2020 per ottenere copia della relazione tecnica di accertamento edilizio del 7/9/2017 è stata riscontrata negativamente il 5/2/2020, in quanto per le violazioni sono stati accertati illeciti penali, e gli atti di indagine compiuti dal PM e dalla PG sono coperti da segreto non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
G. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:
I) Incompetenza assoluta, violazione dell’art. 250 del D. Lgs. 66/2010, degli artt. 7, 8, 28 e 35 del DPR 380/2001, dell’art. 59 del DPR 90/2010, dato che:
• i campi da tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari (sotto la vigilanza del Ministero della Difesa) e affidati in uso gratuito alle Sezioni;
• l’art. 7 comma 1 lett. b) del DPR 380 esclude la competenza comunale per opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali su aree demaniali e per opere di interesse statale da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti (sul punto, l’Unione Nazionale Tiro a Segno è Ente di diritto pubblico), previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
• le opere eseguite sfuggono alla competenza comunale, perché sottoposte all’unico controllo del Ministero della Difesa.
II) Violazione degli artt. 233, 250, 352, 353 del D. Lgs. 66/2010, degli artt. 7, 28 e 35 del DPR 380/2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, lesione dei principi di imparzialità e buon andamento, travisamento, dal momento che:
• i poligoni di tiro sono opere di difesa militare, alle quali non si applicano le ordinarie disposizioni in materia urbanistica ed edilizia che i privati devono osservare;
• l’art. 233 del D. Lgs. 66/2010 individua – tra le infrastrutture destinate alla difesa nazionale – “Poligoni e strutture di addestramento” (comma 1 lett. p);
• secondo gli artt. 352 e 353 del medesimo Decreto, è prevista una disciplina peculiare per l’esecuzione e la realizzazione delle opere del Ministero della Difesa, e in particolare l’art. 353 stabilisce in modo espresso che “non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della Difesa ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;
• la qualificazione giuridica del bene (appartenente al demanio militare) permane anche se lo stesso sia concesso in uso gratuito alle Sezioni di Tiro a segno;
• l’esenzione dal titolo abilitativo vale anche se le opere sono progettate dalle Sezioni, in quanto è sempre operativa la vigilanza del Ministero della Difesa;
• il provvedimento gravato duplica indebitamente gli interventi abusivi, descrivendoli sia sulle aree del Demanio Militare che su quelle del Demanio Idrico (le opere si sovrappongono perfettamente);
• è inverosimile che sia realizzato un Poligono su un’area del Demanio Idrico, mentre è più facile che vi sia un errore nella delimitazione catastale.
III) Violazione della normativa in materia di accesso (esercitato in corso di causa).
H. Con decreto monocratico 24/3/2020 n. 77 – emesso ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D.L. 18/2020 (recante le misure urgenti contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) e del decreto presidenziale n. 12 del 19/3/2020, questo T.A.R. ha motivatamente accolto la domanda cautelare, disponendo al contempo attività istruttoria a carico dell’amministrazione comunale e rinviando la decisione sull’istanza di accesso alla trattazione collegiale.
I. Si è costituita in giudizio l’amministrazione, formulando le proprie difese e chiedendo il rigetto del gravame.
I.1 In particolare, ha messo in luce in punto di fatto che l’area che ospita gli impianti è prossima al fiume Uso, è di valore naturale e ambientale e di ricarica della falda idrogeologicamente connessa all’alveo, nonché esondabile secondo la previsione del PSC, posta in zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua ai sensi del PTCP, e ricadente in zona di tutela paesaggistica (L. 431/85 e D. Lgs. 42/2004).
I.2 Posto l’unico titolo abilitativo del 1969, ha sottolineato che le opere sono state realizzate tra il 1969 e il 2014 (anche se la parte più significativa sarebbe stata realizzata negli anni successivi al 2002) e che il modesto impianto originario è stato ampliato sino a raggiungere la prossimità dell’argine del fiume, con conseguente pericolosità idraulica.
I.3 Ha rappresentato il parere dell’Agenzia regionale per la sicurezza e protezione civile del 3/11/2017, che ha ritenuto non dimostrata la conformità alle norme tecniche per le costruzioni in materia antisismica delle opere più significative (1a, 1b, 2, 5a, 5b, 5c, per la parte del demanio idraulico), nonché la mancanza del certificato di collaudo statico. Inoltre ARPAE (doc. 13) ha rigettato la domanda di concessione in sanatoria presentata il 31/10/2016 (per la particella 191), visto che non è dimostrato il rispetto delle norme antisismiche, che è violato il RD 523/1904 con criticità sulla sicurezza idraulica (terrapieno e muro di recinzione si collocano nella fascia dei 10 metri dal piede esterno dell’argine sinistro del torrente), e che alcuni interventi contrastano con le Norme di Piano del PAI adottato dall’Autorità di Bacino Interregionale (il sedime è compreso nell’ambito definito come “Fasce di pertinenza dei corsi d’acqua con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni”).
I.4 Il Comune ha esibito in giudizio la documentazione richiesta dalla parte ricorrente, ossia la relazione istruttoria 7/9/2017 completa degli allegati.
L. Con ordinanza n. 170, adottata nella Camera di consiglio del 23/4/2020, è stata rigettata la domanda cautelare. Il Consiglio di Stato, investito dell’appello, lo ha accolto con ordinanza della sez. VI – 2/7/2020 n. 3925, valorizzando la natura del bene oggetto dell’ordinanza di demolizione e la prevalenza dell’interesse al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione del merito.
M. Il 12/9/2020 è stato disposto il sequestro preventivo dell’area appartenente al Demanio Idrico (Fg. 28 mappale 191 e dell’area attigua sprovvista di numero) e il decreto del GIP è stato confermato dal Tribunale del riesame con pronuncia del 2/11/2020.
N. All’udienza del 3/12/2020 il gravame è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente censura il provvedimento assunto dal Comune di Santarcangelo, con il quale è stata adottata la diffida a demolire e a rimettere in pristino le opere abusive riscontrate presso il Poligono di tiro a segno in Via dell’Uso 2115.
Posto che l’istanza ostensiva è stata soddisfatta e non sono stati formulati motivi aggiunti, il gravame è infondato e deve essere rigettato.
In punto di fatto il Comune (cfr. memoria del 20/4/2020) ha dato conto di un impianto di 68 metri di lunghezza in direzione dell’argine del corpo idrico (progetto assentito) che è stato raddoppiato sino a circa 140 metri.
1. Come riepilogato nel decreto monocratico n. 77/2020:
- l’art. 250 del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) qualifica i campi di tiro a segno come immobili demaniali militari (comma 1) e affida al Ministero della Difesa “L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno …”;
- ai fini urbanistici, edilizi e ambientali, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture elencate all’art. 233 del Codice predetto, tra le quali sono espressamente enucleati “poligoni e strutture di addestramento”;
- “… non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” (art. 353 comma 1);
- la richiamata disposizione del T.U. dell’Edilizia esclude dall’ambito di applicazione del Titolo II (rubricato: Titoli abilitativi) tra le altre le “opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni”;
- ai sensi dell’art. 352 comma 1 del D. Lgs. 66/2010, “Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383”.
2. Dal coordinamento delle enunciate disposizioni, le opere effettuate dalla Sezione di Santarcangelo di Romagna del Tiro a Segno Nazionale sugli impianti del poligono esulerebbero dalla competenza dell’autorità comunale, trasferendosi le attribuzioni di vigilanza e controllo urbanistico/edilizio in capo al Ministero della Difesa: gli impianti di tiro a segno sono testualmente elencati tra le infrastrutture destinate alla difesa nazionale, per cui nella prospettazione di parte ricorrente le opere di sistemazione e adeguamento fuoriescono dall’ordinario procedimento di rilascio di un titolo abilitativo da parte dell’autorità comunale.
La prospettazione non merita condivisione.
3. Nella memoria del 18/4/2020 Tiro a Segno ha invocato un nulla osta idraulico preliminare condizionato di ARPAE del 4/8/2017 (doc. 8 ricorrente). Dalla sua lettura si evince che, secondo il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico, l’area demaniale occupata riguarda l’art. 21 comma 1 delle NTA del PAI “area ad alta probabilità di esondazione P3 – H (Alluvioni frequenti)”. Nel corso del 2015, in due distinte situazioni, l’area e gli impianti sono stati sommersi dalle acque di piena.
4. Il Comune ha dato conto del parere rilasciato da ARPAE in data 25/10/2018 nel procedimento avviato il 31/10/2016 con la domanda di concessione in sanatoria. L’autorità citata si è espressa sfavorevolmente (cfr. doc. 13 Ente locale), in quanto l’ampliamento delle strutture – realizzato su area non appartenente al demanio militare – non è conforme alle norme in materia di sicurezza antisismica, idraulica (violazione della fascia di rispetto di 10 metri dall’argine del fiume Uso) e idrogeologica (contrasto con le disposizioni del PAI vigente);
5. Anche ammettendo che le disposizioni sopra enunciate introducano una disciplina edilizia derogatoria per gli impianti di cui si discorre, il meccanismo non si estende agli ulteriori profili – correlati a interessi pubblici di primario spessore – di sicurezza sismica, idraulica e idrogeologica, valorizzati dall’impugnato provvedimento restrittivo.
5.1 Peraltro, la stessa autorità militare non ha prestato assenso alle opere di ampliamento che insistono sul Demanio Acque (nota 1/2/2017 – doc. 12 amministrazione). La nota precisa che detti impianti non rientrano “tra le tipologie previste dalle normative tecniche della Difesa”. Anche la nota 10/6/2016 (doc. 17) evidenzia che la Difesa non conosceva l’ampliamento, non avendo nulla agli atti salvo la porzione di terreno originario. E’ quindi evidente che, per la parte ricorrente, non è possibile giovarsi delle invocate disposizioni del D. Lgs. 66/2010, in quanto il Ministero della Difesa non ha potuto esprimere la propria adesione agli ampliamenti posti in essere.
6. Nella memoria conclusionale (pag. 6) e in quella di replica parte ricorrente osserva che il PSC è entrato in vigore il 21/4/2009 e dunque in data successiva alla realizzazione di gran parte delle opere secondo la ricostruzione racchiusa nella relazione tecnica del 7/9/2017. Osserva il Collegio che la censura è inammissibile in quanto introdotta per la prima volta con memoria non notificata, e che è in ogni caso onere dell’autore dell’abuso dimostrare la data precisa del suo compimento.
6.1 La difesa comunale, nella memoria di replica, ha invocato la deliberazione del Comitato istituzionale n. 22 del 28/5/2001 (pubblicata sul BURER n. 94 dell’11/7/2001), che ha individuato la fascia perifluviale esondabile in cui ricadono le strutture del Tiro a Segno. Il divieto è stato recepito nel PTCP adottato con DGR 12/11/2001 (art. 17), transitato nel PTCP del 2007 adottato con D.C.P. 31/7/2007 n. 64 (art. 2.3) e confermato nella variante 2012: la normativa sovracomunale di difesa del suolo ha dunque posto vincoli anche in epoca antecedente all’operatività del PSC del 2010. Peraltro, dall’attestazione del servizio urbanistica del Comune del 20/4/2020 (doc. 20) risulta che la variante al PRG del 1998 – definitivamente approvata con deliberazione consiliare 30/7/2002 n. 42 – ha inserito l’area in zona “alvei” e “aree esondabili”.
7. La mancanza della dovuta autorizzazione paesaggistica non può essere colmata con la deduzione sull’assenza di un’inedificabilità assoluta (par. IV memoria conclusionale, pag. 11) perché il titolo autorizzatorio è comunque indispensabile. Anche qualora le opere siano di competenza di amministrazioni statali, deve essere attivata una Conferenza di Servizi ex art. 147 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 (disposizione richiamata dall’art. 345 del D. Lgs. 66/2010).
8. Quanto al profilo catastale, il 27/6/2016 l’Unità Operativa Servizi Territoriali dell’Agenzia del Demanio (doc. 18 Comune), prendendo atto della fusione dei 2 mappali nel catasto terreni, ha chiesto la rettifica con ripristino della suddivisione tra i preesistenti n. 15 e n. 109 (poi divenuto 191) tra Ramo Difesa e Ramo Acque, così da conformare la classificazione a quanto statuito nel catasto Fabbricati. Il 27/7/2016 l’Agenzia ha dato conferma dell’avvenuta rettifica (doc. 19), e in aggiunta ha affermato che il terreno è in capo all’Emilia Romagna ma, con riferimento agli ampliamenti effettuati sul mappale 191, agli atti “nulla risulta in ordine alla consegna di tale area a codesta amministrazione nell’anno 1968, così come indicato sulla planimetria “allegato C” inviata”.
8.1 La questione catastale è stata definitivamente chiarita e non si registra alcuna “duplicazione” o sovrapposizione – all’interno del provvedimento impugnato – nella descrizione delle opere, ma la realizzazione degli abusi sul Demanio Idrico successivamente al compimento delle opere assentite secondo il titolo edilizio del 1969.
9. In punto di fatto, infine, l’esondazione del 2015 è testimoniata da fotografie (doc. 31 Comune), e risulta aver investito sia le strutture in ampliamento del fabbricato originario sul Demanio idrico in prossimità dell’alveo del torrente (doc. 29), sia l’estensione del fabbricato in direzione opposta più a monte (area “ramo Difesa”).
10. In conclusione, il gravame è infondato e deve essere rigettato.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso introduttivo in epigrafe.
Condanna parte ricorrente a corrispondere alla resistente amministrazione la somma di 3.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video-conferenza, con l’intervento dei magistrati:
 
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
        
        
L'ESTENSORE       IL PRESIDENTE
Stefano Tenca       Giancarlo Mozzarelli
        
        
        
        
        
IL SEGRETARIO
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: sgtHartman - Gennaio 06, 2021, 09:09:38 am
È abbastanza sconcertante che una vicenda  come questa, che va avanti da parecchi anni e nella quale Arpa, Comune e Tar, e ora pure Difesa, pare abbiano ampiamiamente confermato l'esistenza di irregolarità, Uits continui imperterrita a fare orecchie da mercante, se non addirittura aver forse assecondato una condotta quanto meno discutibile.
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Vecchio Rapace - Gennaio 06, 2021, 17:36:25 pm
non poteva essere diversamente......
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Sandro 64 - Ottobre 23, 2021, 14:37:19 pm
Abbiamo pensato di dare una smossa al fermo biologico di questa vicenda investa di la procura federale di riesaminare l attuale posizione del sig Rossi a responsabile del tiro lunga distanza presso la uits. Rocambolesca nomina avvenuta dopo aver fatto transumare gli iscritti alla Aitld associazione di Amici nella uits senza chiedere pareri o altro. Chiusa dall oggi al domani, forse per evitare le vicine elezioni per il CDA, consiglieri e presidente, dove il vecchio difficilmente sarebbe stato rieletto. Adesso sono tutti sbarcati in uits compresi i componenti del nominato CDA belli sistemati in postazioni che hanno suscitato qua che perlplessitq nel Tribunale Federale che sta esaminando il nostro caso… si perché oltre a quanto anticipato, ci hanno denunciato, me ed altre persone,  per diffamazione sia all uits che alla procura della repubblica. Come abbiamo chiesto bilanci e fatture e altre cose, è stato più forte di loro, fare fagotto e sparire in acque più calme. Ma non demordiamo perché abbiamo la coscienza pulita e una marea di carte da presentare anche ai tribunali ordinari oltre a Coni e Uits. 
Spero finisca la sudditanza a questi signori che inquinano lo Sport in generale e anche finisca il codazzo di Lustrascarpe che li segue in processione
Sandro Caroselli.
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Sandro 64 - Dicembre 21, 2021, 14:47:01 pm
Aggiornamento...  ;D ;D ;D
sembra che con la velocita di sempre il Sostituto Procuratore abbia iniziato a valutare l esposto da noi presentato quasi un anno fa sul Poligono di Santarcangelo.
Per adesso abbiamo avuto Archiviata la denuncia di diffamazione nei confronti di un Consigliere dell AITLD presentata al tribunale di Verona, anche l Appello e' risultato ininfluente in quanto e stato Dichiarato mendace e sibillino nelle risposte date ai Soci.
Il Tribunale Federale UITS con la Dott Musumarra ci ha scagionati per tutti i capi d accusa portati dalla Procura Di Vincenzo / Tosi in quanto nessuna dichiarazione seppur critica sfociava nella calunnia o offendeva l onorabilita' di tali Consiglieri, passati poi in blocco nella UITS.
Garante della Privacy ha prontamente agito contro il Consigliere (e L AITLD) che avendo rilasciato dichiarazioni alla Procura dichiarava di aver usato i dati personali dei Soci  raccolti dall Associazione per fini Elettivi (senza averne diritto alcuno) per non aver rispettato la normativa sulla Privacy e il Trattamento dei Dati avendone tratto un vantaggio personale durante il periodo  in questione...

Adesso procediamo a far valere le nostre Ragioni ...

http://www.uits.it/homepage/giustizia-sportiva/documenti-giustizia-sportiva/tribunale-federale/17934-decisione-rg-tf-7-2021-aitdl/file.html?fbclid=IwAR3ieBR3tbHZ5DQwS9SL3qE27N-qnoQdm6c78jH5tmLaEGq06ykjtWBJawI

Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: scomodo - Gennaio 31, 2022, 23:10:38 pm
Urbanistica. Realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali

Dettagli
    Categoria principale: Urbanistica   
    Categoria: Cassazione Penale   
    Pubblicato: 15 Giugno 2021

    Visite: 532

Cass. Sez. III n. 20199 del 21 maggio 2021 (CC 31 mar 2021)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Rossi
Urbanistica. Realizzazione  da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali

La natura di associazione privata di una Sezione di Tiro a Segno determina l’applicazione dell’art. 8 del d.P.R. 380/2001, il quale dispone che la realizzazione  da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali resta soggetta alle norme del testo unico dell’edilizia, senza contare che, in ogni caso, per ciò che concerne le opere pubbliche, la loro conformità alla disciplina edilizia è presupposto di legittimità del progetto così come la loro localizzazione deve essere effettuata in conformità con gli strumenti urbanistici.



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rimini, con ordinanza in data 11 novembre 2020 ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Bruno Rossi, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Sant'Arcangelo di Romagna, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Rimini in data 12 settembre 2020 ed avente ad oggetto un compendio edilizio in uso al predetto Tiro a Segno Nazionale per la porzione sorgente sulle superfici catastalmente distinte al foglio 28, mappale 191 ed area priva di numero di mappa di proprietà del Demanio pubblico dello Stato - Ramo acque, ipotizzandosi, nei confronti del Rossi, i reati di cui agli art. 53, 67, 75 d.P.R.  380/2001; 633, 639-bis cod. pen.; 81, 483 cod. pen.; 81, 650 cod. pen. e 110, 481 cod. pen.
In particolare, tali reati si sarebbero concretati a seguito della realizzazione di opere edilizie di ampliamento di un preesistente complesso di Tiro a Segno nazionale, in assenza dei necessari titoli abilitativi, in parte su suolo di proprietà demaniale, che veniva arbitrariamente invaso, realizzando muri in cemento armato che si sviluppano perimetralmente ad un fabbricato realizzato in difformità di concessione edilizia, con ulteriori divisori in cemento armato e parzialmente coperti da solaio. Tali opere sarebbero state inoltre utilizzate in assenza del necessario certificato di collaudo, mentre le contestate false dichiarazioni sarebbero consistite nell’avere affermato che l'associazione di tiro a segno è ente pubblico e che il campo di tiro era stato sempre lo stesso fin dall'origine. Si contesta, infine, all'indagato di non aver osservato una diffida proveniente dall'amministrazione comunale ed una direttiva dell'autorità militare, nonché di avere attestato falsamente, in concorso con altri, che l'ultimo intervento di ampliamento era avvenuto nel 2004, risultando invece che gli interventi si erano protratti sino al 2011.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo le censure di seguito enunciate.

2. Premessa una dettagliata ricostruzione della vicenda processuale, deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge, lamentando in primo luogo che i giudici del riesame si sarebbero appiattiti sulle conclusioni della Procura e del GIP, non tenendo in alcun conto le plurime questioni sollevate dalla difesa, rispetto alle quali avrebbero omesso ogni motivazione, per essere quella offerta dal provvedimento impugnato inesistente e, a tratti, apparente e/o contraddittoria.
I rilievi che sarebbero stati pretermessi dal Tribunale riguardano il fatto che l'area oggetto di sequestro non sarebbe con certezza attribuibile alla demanio idrico, come risulterebbe dimostrato dalla documentazione prodotta e che le opere realizzate non sarebbero state eseguite in difformità del P.A.I., perché entrato in vigore in epoca successiva rispetto alla data di esecuzione degli interventi.
Assume, inoltre, che contrariamente a quanto ritenuto dai giudici, il poligono di tiro sarebbe opera di interesse militare destinata alla difesa e, in quanto tale, subordinato al potere di controllo dell'autorità militare, sicché non potrebbe ritenersi in alcun modo vincolato alla disciplina urbanistica di cui al d.P.R. 380/2001 ed a quella di cui al d.P.R. 236/2012. Inoltre, per la realizzazione delle opere non sarebbe necessario alcun titolo abilitativo.
Aggiunge che risulterebbe violato anche l'art. 106 d.P.R. 380/2001, in quanto per le opere eseguite dal genio militare, secondo tale disposizione, l'osservanza delle disposizioni di cui alle Sezioni II e III del Capo IV, relativo alle costruzioni zona sismica, è assicurata dall'organo all’uopo individuato dal Ministero della Difesa.
Osserva, altresì, che la motivazione risulterebbe illogica laddove ha ritenuto non valido il certificato di collaudo prodotto dall'indagato ed anche priva di risposta alle censure prospettate in ordine alla contestata violazione dell'art. 650 cod. pen., avendo la difesa argomentato circa la portata delle diffide delle quali si contestava l'inosservanza e circa l'assenza dei requisiti previsti dalla norma penale per la configurabilità del reato.
Ulteriori censure vengono prospettate con riferimento alla sussistenza del periculum, osservando che al sequestro preventivo non potrebbe essere attribuita la funzione inibitoria di possibili comportamenti illeciti in luogo della funzione propria della misura, che sarebbe quella di costituire un argine alle conseguenze del reato già commesso ovvero al commetterne ulteriori e diversi rispetto a quelli contestati mediante la disponibilità del bene.
Aggiunge che sarebbe rimasta inascoltata anche la segnalata insussistenza di un interesse alla pubblica incolumità da tutelare e di rischio idrogeologico, dovuta al fatto che le opere in sequestro non sarebbero state destinate all'utilizzo diretto da parte dei frequentatori del tirassegno e che vi sarebbe stato, comunque, un nulla osta idraulico rilasciato dalla regione Emilia Romagna.
Rileva, infine, che la decisione adottata dal Tribunale del riesame presenterebbe, anche sotto tale profilo, caratteristiche di contraddittorietà ed avrebbe comunque ignorato le difese svolte dal ricorrente.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa ha fatto pervenire memorie di replica in data 22 marzo 2021 insistendo per l’accoglimento del ricorso e depositando l’Ordinanza n 1158/21 del Consiglio di Stato Sez. VI, emessa in data 04.03.2021, dalla quale si evincerebbe che i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune di Santarcangelo di Romagna circa la contestata costruzione del poligono di tiro in violazione della normativa urbanistica e posti alla base anche dell’impugnato provvedimento di sequestro di detto poligono sono stati  sospesi.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre preliminarmente richiamare alcuni principi giurisprudenziali che il ricorrente non ha evidentemente tenuto in considerazione nel formulare le proprie censure.
Deve, in primo luogo, considerarsi l’ambito di operatività della competenza del giudice del riesame, ricordando che lo stesso è stato delimitato, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/2/2000, Mariano, Rv. 215840 ed altre succ. conf.), pur permanendo l’obbligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693; Sez. 3, n. 27715 del 20/5/2010, Barbano, Rv. 248134; Sez. 3, n. 18532 del 11/3/2010, D'Orazio, Rv. 247103).
Va comunque ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale, esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero, ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato (ex pl., Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 (dep. 2018), Polifroni Rv. 272927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/9/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5, n. 28515 del 21/5/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921; Sez. 4, Sentenza n. 15448 del 14/3/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. III n. 27715\2010 cit.; Sez. 3, n. 26197 del 5/5/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. III n. 18532\ 2010 cit., con ampi richiami ai precedenti. V. anche Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione).
Si tratta di argomentazioni che il Collegio condivide e che chiariscono esattamente come il sindacato del Tribunale del riesame, lungi dall’estendersi ad ogni questione prospettata dall’indagato, resta comunque vincolato entro limiti ben precisi, rappresentati dalla effettiva influenza della questione dedotta sulla  fondatezza del fumus del reato.
Il principio di diritto è stato riaffermato più volte (Sez. 3, n. 13038 del 28/2/2013, Lapadula, Rv. 255114; Sez. 3 n. 19658 del 9/5/2012, Basile, non massimata; Sez. III n. 19331, 17 maggio 2011, non massimata; Sez. 3 n. 7242, 27/4/2011, Tocchini non massimata), con l’ulteriore precisazione che la valutazione richiesta al Tribunale del riesame non può ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell’apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determinante in relazione al "fumus commissi delicti".
Quanto alla valutazione sull'elemento soggettivo del reato, si è ripetutamente affermato che il controllo demandato al giudice del riesame sulla concreta fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo il ricordato parametro del fumus del reato può riguardare anche l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (Sez. 6, n. 16153 del 6/2/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 2808 del 2/10/2008, (dep. 2009), Bedino, Rv. 242650;  Sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008, Di Fulvio, Rv. 240521; Sez. 1, n. 21736 del 11/5/2007, Citarella, Rv. 236474. Si veda anche Corte Cost. ord. 157, 18 aprile 2007, menzionata in gran parte delle ricordate decisioni).

3. Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 3, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 2, n. 5656 del 28/1/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/2/2010 , P.M. in proc. Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 4/4/2006, Bonura, Rv. 234212 ed altre prec. Conf.).
Va altresì puntualizzato che i richiamati principi trovano esplicita conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789) laddove, nel pronunciarsi in ordine all’applicabilità, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, in forza del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., delle disposizioni previste dai commi 9 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen, nella formulazione originaria, ovvero se il rinvio sia da intendersi alle disposizioni contenute nei predetti commi dell'art. 309 nel testo modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, vengono poste in evidenza le differenze tra la disciplina del riesame delle misure cautelari personali e quella inerente la materia reale dando conto delle norme processuali che, mediante parziali rinvii, ne consentono il raccordo.

4. Occorre anche ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 . V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 (dep. 2017), Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893;  Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916;  Sez. 5, n. 8434 del 11/1/2007, Ladiana, Rv. 236255).
La mera apparenza della motivazione, peraltro, è stata individuata nell'assenza dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656, cit. ed altre prec. conf.).
Si è peraltro escluso che possa costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione l’illogicità manifesta della motivazione (Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119)  e l'affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 37451 del 11/4/2017, Gazza, Rv. 270543), mentre l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce invece in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011. V. anche  Sez. 1, n. 48253 del 12/9/2017, Serra; Sez. 3, n. 38026 del 19/4/2017, De Cicco; Sez. 3, n. 38025 del 19/4/2017, Monti, non massimate) sebbene, in tal caso, sia onere del ricorrente, allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale), sia del fatto che, ai fini del sequestro preventivo, sono sufficienti gli indizi del reato e non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017 (dep. 2018), Castiglia, Rv. 273812).

5. Ciò premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle condizioni sopra indicate per ritenere sussistente la dedotta violazione di legge ed, anzi, nonostante l’esplicito richiamo a tal fine, nei motivi di ricorso, all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., rileva il Collegio che la esposizione delle censure si palesa come una sostanziale critica alla motivazione del provvedimento impugnato, la quale, come si è detto, non può trovare ingresso in questa sede.
Il ricorso, inoltre, prospetta una differente lettura degli elementi fattuali considerati dal GIP prima e dal Tribunale poi, ipotizzando il vizio di motivazione, ovvero l’assenza o mera apparenza della stessa, laddove la valutazione delle risultanze investigative non coincide con quella prospettata dalla difesa, ma ciò stride palesemente con i principi dianzi richiamati.
Dall’esame del provvedimento impugnato, peraltro, non emerge alcuna violazione di legge.
Nel decreto di sequestro emesso dal GIP viene dato ampiamente conto dell’esito degli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria, che risultano prevalentemente fondati su base documentale, nonché sulla verifica dello stato dei luoghi.
In particolare, vengono evidenziati i contenuti degli atti acquisiti e quella che viene efficacemente definita “evoluzione planimetrica” del complesso destinato a Tiro a Segno, confrontando tali dati con le fotografie aeree evidentemente presenti in atti, dando anche conto delle varie vicende che avevano interessato i luoghi e delle iniziative delle diverse autorità intervenute, pervenendo alla conclusione che gli edifici costruiti sono abusivi e realizzati occupando arbitrariamente aree a rischio idrogeologico appartenenti al Demanio idrico in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo.
Viene anche affrontata la questione della natura della Sezione del Tiro a Segno nazionale, escludendone esplicitamente la natura di ente pubblico, trattandosi di mera associazione di diritto privato, così escludendo l’applicabilità dell’art. 7 d.P.R. 380\01 e, comunque, la legittimità di interventi rientranti nell’ambito di operatività di tale disposizione in considerazione della condizione di rischio idrogeologico in cui versa l’area in questione, mentre viene esclusa la violazione della disciplina edilizia in relazione agli interventi eseguiti sul demanio militare ritenendo insussistente, sulla base della disciplina di settore, l’arbitraria occupazione di suolo pubblico e ritenendo le opere assoggettabili alla specifica disciplina di cui al d.P.R. 236\2012.
Limitando dunque il provvedimento ai manufatti eseguiti su area appartenente al demanio idrico, il GIP ha preso in considerazione, nel dettaglio, anche la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati ipotizzati, dando conto delle ragioni per le quali l’indagato deve ritenersi pienamente consapevole della illiceità delle costruzioni realizzate, ancora una volta richiamando le specifiche risultanze documentali, puntualmente indicate ed utilizzate per evidenziare un adeguato corredo indiziario anche per ciò che concerne i reati di falso, pure oggetto di provvisoria incolpazione e per la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen.
Anche la sussistenza del periculum viene ritenuta ampiamente motivata dal GIP in ragione della mancanza di autorizzazione sismica e di collaudo, nonché per la presenza di rischio idrogeologico, confermata peraltro da un precedente allagamento conseguente all’esondazione di un fiume e dalla prosecuzione delle attività del poligono nonostante le plurime diffide da parte delle autorità comunali e militari, non mancando peraltro di motivare in punto di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata.

6. Di tali considerazioni ha compiutamente dato conto l’ordinanza impugnata la quale, a fronte delle censure mosse con la richiesta di riesame, ha preliminarmente dato atto del contenuto del fascicolo processuale, evidenziando come le opere realizzate occupino un'area molto più ampia rispetto a quella oggetto della originaria concessione rilasciata nel 1969, spingendosi sino a 35 metri dal bacino di un torrente, su terreno di proprietà del demanio idrico.
I giudici del riesame evidenziano anche la difformità delle opere rispetto al P.A.I. e pongono  altresì in luce la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 633 cod. pen.
Nell’ordinanza impugnata viene anche dato conto delle osservazioni sviluppate dalla difesa, alle quali si risponde illustrando adeguatamente le ragioni per le quali, pur prescindendosi dalla natura pubblicistica o meno della Sezione di Tiro a Segno, l'art. 7 d.P.R. 380/2001 non escluderebbe comunque l'applicabilità delle norme tecniche di cui alla Parte Seconda del medesimo d.P.R., in quanto tale disposizione richiama esclusivamente quelle contenute nel Titolo Primo, attinenti ai titoli edilizi necessari per la realizzazione delle opere, con la conseguenza che la deroga alle disposizioni che richiedono il permesso di costruire non svolge effetti riguardo agli edifici e le opere in cemento armato, che devono necessariamente essere collaudate, così come richiedono l'autorizzazione ai sensi della disciplina antisismica.
I giudici del riesame, con accertamento in fatto, mettono in evidenza l'assenza di collaudo e di autorizzazione sismica, nonché di qualsivoglia atto equipollente da parte di soggetti diversi ed anche l'inefficacia, rispetto al caso sottoposto al loro esame, delle norme derogatorie richiamate dall'art. 63 d.P.R. 380/2001.
Richiamando poi il provvedimento di sequestro, il Tribunale evidenzia come la necessità del collaudo dei manufatti sarebbe ricavabile anche dalla disciplina speciale prevista dal d.P.R.  236/2012, giungendo quindi alla conclusione che le opere realizzate dovevano in ogni caso essere collaudate e dotate le prescritte autorizzazioni, ponendo altresì in evidenza la invalidità del certificato di collaudo prodotto in udienza, in quanto privo di qualsiasi timbro di deposito e perché avente oggetto solo una minima parte delle opere descritte nel incolpazione.
L'ordinanza impugnata prende poi in considerazione anche la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., dando conto delle plurime diffide disattese dall'indagato
e ritiene condivisibilmente supportata da adeguata motivazione anche la sussistenza del periculum in mora considerata dal GIP nel provvedimento ablativo.
Viene a tale proposito fatto presente che il sequestro risponde anche a criteri di proporzionalità, trattandosi dell'unico strumento idoneo ad evitare che i reati siano portati a conseguenze ulteriori in considerazione, in particolare, dell'estrema intensità del dolo dimostrata dall'indagato, il quale nonostante provvedimenti espressi di diniego dell'amministrazione alle istanze di sanatoria presentate e reiterate diffide a demolire le costruzioni ed a cessare l'attività, aveva continuato ad utilizzare i manufatti fino all'esecuzione del sequestro.
Il Tribunale prende inoltre in considerazione l'ordinanza del giudice amministrativo acquisita in udienza, evidenziando come tale provvedimento non entri nel merito della vicenda.
Infine i giudici del riesame evidenziano la irrilevanza, ai fini della decisione, delle ulteriori deduzioni difensive riguardanti i delitti di falso, dando conto del fatto che emerge chiaramente dal tenore del provvedimento di sequestro che lo stesso è stato emesso esclusivamente con riferimento ai capi 1, 2 e 4 delle incolpazione provvisoria, attinenti alle violazioni edilizie, all'occupazione abusiva dell'area demaniale ed alla inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

7. A fronte di una così puntuale illustrazione dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare reale, fondati, lo si ripete, su una analisi prettamente documentale, le censure svolte in ricorso ripropongono in questa sede di legittimità questioni che i giudici del riesame hanno adeguatamente affrontato e risolto, dandone conto con adeguata motivazione la quale, come pacificamente emerge dalla sintesi sopra proposta, non può certo dirsi mancante o meramente apparente, essendo perfettamente comprensibile il percorso logico argomentativo seguito dal Tribunale.

8. Corretta risulta inoltre, la lettura delle disposizioni prese in esame dai giudici del riesame, essendo del tutto evidente la non applicabilità, nel caso di specie dell’art. 7 d.P.R. 380\01, considerata la tipologia delle opere eseguite, mentre la natura di associazione privata della Sezione di Tiro a Segno che pacificamente si desume dal provvedimento di sequestro (ritenuta tuttavia non determinante dal Tribunale per le ragioni in precedenza indicate), porta a considerare quanto stabilito dall’art. 8 del medesimo d.P.R., il quale dispone che la  realizzazione  da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali resta soggetta alle norme del testo unico dell’edilizia, senza contare che, in ogni caso, per ciò che concerne le opere pubbliche, la loro conformità alla disciplina edilizia è presupposto di legittimità del progetto così come la loro localizzazione deve essere effettuata in conformità con gli strumenti urbanistici.

9. Deve infine rilevarsi come risultino del tutto incongrui, perché non applicabili alla fattispecie in esame, i richiami effettuati in ricorso all’art. 106 d.P.R. 380\01 ed alle disposizioni del d.lgs. 66\2010.
La prima disposizione si applica, infatti, come espressamente indicato, alle “opere che si eseguono  a cura del genio militare”, mentre la misura cautelare reale riguarda, come si è detto, interventi abusivi realizzati da soggetto privato su area del demanio idrico (avendo il GIP escluso la violazione della disciplina urbanistica per quelli eseguiti sulla particella appartenente al demanio militare) e tale qualificazione rende evidente la estraneità dell’intervento medesimo alle opere considerate dal “Codice dell’ordinamento militare” di cui al d.lgs. 66\2010, il quale, come chiaramente indicato all’art. 1, comma 1, disciplina l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate, sicché i riferimenti, contenuti negli artt. 233, 250, 352 e 353, che nel ricorso si assumono violati, riguardano opere ed interventi del tutto diversi da quelli per cui è processo, ovvero non hanno effettiva incidenza sulle questioni affrontate in sede di riesame.
In particolare, l’art. 233 riguarda una serie di opere destinate alla difesa nazionale ed il richiamo, nel primo comma, lettera p) ai “poligoni ed alle strutture di addestramento” è chiaramente riferito ad infrastrutture militari, mentre l’art. 250, che riguarda le strutture, diverse per indicazione, costituite da “campi ed impianti di tiro a segno”, ricomprendendoli tra gli immobili demaniali militari, si limita a stabilire che l'esecuzione tecnica dei lavori relativi a tale tipologia all’impianto, alla sistemazione ed alla manutenzione di tali strutture è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa e che le stesse sono date  in  uso,  a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri  a  carico dello Stato. Parimenti, l’art. 352 riguarda la disciplina urbanistica delle opere destinate alla difesa nazionale, mentre l’art. 353 la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi  dell'art.  7,  comma 1, lett. b), d.P.R. 380\2001.
Si tratta, dunque, di disposizioni applicabili ad interventi diversi da quelli considerati nel  provvedimento di sequestro che, come si è detto, riguarda quelli eseguiti sull’area appartenente al demanio idrico ed il richiamo effettuato in ricorso prescinde del tutto da quanto specificato nell’ordinanza impugnata, laddove, con motivazione giuridicamente corretta e certamente non meramente apparente, viene efficacemente spiegato come il fumus delle violazioni contestate sia ravvisabile indipendentemente dalla natura privatistica o meno dell’ente in rappresentanza del quale ha agito il ricorrente.
10. Resta da aggiungere che nessun rilievo può assumere il provvedimento del giudice amministrativo allegato con la memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, osservando che detto provvedimento cautelare non contiene alcuna specifica motivazione in ordine al merito delle questioni prospettate e che, in ogni caso, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3, Sentenza n. 23151 del 24/1/2019, Zamparini, Rv. 275982 ed altre prec. conf.).

11. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31/3/2021
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: sgtHartman - Febbraio 02, 2022, 07:21:38 am
Una volta si diceva che chi semina vento raccoglie tempesta...

Per ora mi pare di vedere dal sito federale che certe persone continuano ad avere ruoli ed incarichi nonostante tutto.
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Sandro 64 - Febbraio 02, 2022, 10:17:06 am
... Dopo tutti questi anni tra commissariamenti, gestioni Far West, amici degli amici,  gia' i numerosi esposti alla Procura devano essere un segnale eloquente di un sistema che non andava bene, di malcontento, di mascalzonate e soprusi ricevuti.
Cerco di essere fiduciioso nonostante tutto quello che mi e capitato in questi 3 Anni di cui 2 di gare e 1 passato tra avvocati sentenze e procura che non e' stata proprio diligente nell accertare la verita'.  Dove il patteggiamento veniva quantificato in due mesi per il sottoscritto trattabili, mentre subito dopo il mio Rifiuto si richiedevano due anni di squalifica.
Per quanto riguarda il TSN di Santarcangelo di Romagna sia stato gia detto abbastanza per non considerare la responsabilita' di chi abbia dato ancora piu' incarichi ad un personaggio del genere ........
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Febbraio 02, 2022, 18:25:23 pm
Stiamo a vedere se la nuova governace federale avrà il coraggio di fare le pulizie di primavera...
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: scomodo - Febbraio 03, 2022, 06:31:28 am
Stiamo a vedere se la nuova governace federale avrà il coraggio di fare le pulizie di primavera...

Questa volta la Procura Federale ha una manata di esposti a suo carico per gli illeciti commessi in questi anni. Potranno temporeggiare, ma non possono archiviare e fare finta di nulla perchè sopra di loro vi è la Procura Generale del CONI che è informata e sta vigilando.
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Der Kommissar - Febbraio 03, 2022, 11:58:02 am
Stiamo a vedere se la nuova governace federale avrà il coraggio di fare le pulizie di primavera...

Questa volta la Procura Federale ha una manata di esposti a suo carico per gli illeciti commessi in questi anni. Potranno temporeggiare, ma non possono archiviare e fare finta di nulla perchè sopra di loro vi è la Procura Generale del CONI che è informata e sta vigilando.

parla con buscaglia lui è molto avanti su questa cosa
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: scomodo - Giugno 21, 2022, 08:57:28 am
Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla telenovelas di Santarcangelo: demolire e pagare!

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/il-tiro-a-segno-dovra-demolire-le-opere-abusive-1.7804796
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: scomodo - Giugno 21, 2022, 08:58:23 am
Pubblicato il 20/06/2022
N. 05033/2022REG.PROV.COLL.

N. 00524/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso NRG 524/2021, proposto dall’-OMISSIS- -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Carugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro

La Città di -OMISSIS- (RN), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Morri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
nei confronti

del Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma

della sentenza del TAR Emilia-Romagna (sez. II), n.-OMISSIS-/2020, resa tra le parti e concernente il provvedimento comunale di demolizione e rimessa in pristino prot. n. 37149 del 23 dicembre 2019, con riguardo ad abusi edilizi realizzati all'interno del -OMISSIS-in -OMISSIS-, via dell-OMISSIS- n. 2115;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 3 marzo 2022 il Cons. Silvestro Maria Russo, previa decisione di tutte le parti per il passaggio in decisione della causa;


Ritenuto in fatto che:

– l’-OMISSIS- -OMISSIS-è un ente di diritto pubblico con finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o strumento ad aria compressa (con rilascio della relativa certificazione), diffusione e pratica sportiva sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, nonché una Federazione sportiva nazionale affiliata e vigilata dal CONI;

– le sue Sezioni territoriali realizzano, conservano, custodiscono ed ammodernano gli impianti per il tiro a segno, per garantire in particolare che l’addestramento del personale delle FF.AA. avvenga in totale sicurezza;

– la Sezione territoriale di -OMISSIS- (RN), avente colà sede in via dell-OMISSIS- n. 2115, è dal 5 novembre 1964 concessionaria in uso gratuito dal Ministero della Difesa del locale poligono di tiro (in catasto fg. 28, partt. 15-Demanio Difesa e 191-Demanio acque/torrente Uso);

– pure detta Sezione ha svolto negli anni tali compiti di messa in sicurezza dell’area e del poligono concessi, in parte grazie alla licenza edilizia n. 91 del 5 agosto 1969 e con interventi d’adeguamento (tettoia, rinforzi in c.a., recinzioni per evitare indebiti ingressi esterni, ecc.) affinché le pallottole sparate durante l’attività d’esercizio o sportiva non finissero di rimbalzo all’esterno di tal struttura;

Rilevato altresì che:

– a seguito del sopralluogo in situ del 6 giugno 2017 e della relazione tecnica prot. n. 26951 del successivo 7 settembre (in atti 1° grado, depos. del 10 aprile 2020), il tecnico del SUE della Città di -OMISSIS- appurò l’esistenza, sulla part. 15, di opere edilizie in difformità della licenza n. 91/1969 (ampliamento del locale assentito; diversa distribuzione dei locali interni) o in totale assenza di titolo (portico con struttura e copertura in legno addossato al locale principale; manufatto con struttura in lamiera con superficie di ca. mq 18; soletta in cemento posta in parte sotto il portico ed in parte a tal manufatto, di ca. mq 200) e, sulla part. 191 in fregio al torrente Uso, opere in c.a. per l’ampliamento della linea di tiro, copertura in c.a. di porzioni di detta linea, tettoia in legno ed in PVC di ca. mq 30, soletta in cemento di ca. mq 285, recinzione in rete elettrosaldata ed opere in difformità alla l.e. n. 91/1969;

– pertanto, previa inibizione dell’uso di tali manufatti abusivi (per violazione di norme urbanistiche e di protezione ambientale, disposta dall’Ag. reg. STPC, sez. di Rimini in data 3 novembre 2017), la Città di -OMISSIS- ha comunicato (27 giugno 2018) a detta Sezione l’avvio del procedimento repressivo, cui quest’ultima ha replicato tempestivamente e che la P.A. ha condiviso solo per la parte afferente al Demanio Difesa;

– con ordinanza prot. n. 37189 del 23 dicembre 2019, il Comune ha ingiunto alla Sezione stessa la demolizione degli abusi edilizi insistenti sulla part. 191 come descritti nella citata relazione, nonché la rimessione in pristino dell’area;

– in particolare, le opere abusive son risultate: a) - ampliamento delle linee di tiro esistenti con strutture, anche trasversali, in c.a. e rivestite in parte in legno, nonché copertura in c.a. di porzioni delle linee stesse per mq 190 (nuova costruzione sine titulo); b) - tettoia con struttura in legno e onduline in PVC di ca. mq 30 (opera soggetta a SCIA); c) - soletta in cemento di ca. mq 285 (edilizia libera); d) - recinzione con rete elettrosaldata (soggetta a SCIA); e) - difformità del fabbricato rispetto alla licenza edilizia n. 91/1969 (creazione anti-bagno e bagno di mq 6, area “osservatori” di mq 60 e copertura in c.a. di mq 65: tutte nuove costruzioni sine titulo), nonché un vano tecnico di mq 2 (soggetto a SCIA) e diverso posizionamento delle strutture in cemento rivestite in parte in legno (attività lecita).

Rilevato quindi che:

– avverso tal ordinanza provvedimento e la relazione (allora non nota), la Sezione è insorta avanti al TAR Emilia-Romagna, col ricorso NRG 164/2020, lamentando l’omessa ostensione di tal relazione e deducendo: I) – l’inapplicabilità del DPR 6 giugno 2001 n. 380 alle opere demaniali della Difesa, onde il Comune è sprovvisto, in via assoluta, della competenza amministrativa a conoscere della liceità degli interventi descritti e men che meno ad avviarne il procedimento repressivo; II) – l’appartenenza dei poligoni di tiro e parte delle opere accertate alla categoria delle opere di difesa militare, cui non si applicano le ordinarie disposizioni in materia urbanistica ed edilizia valide per i privati, ferma in ogni caso la sovrapponibilità degli interventi attuati sul Demanio idrico a quelli insistenti sul Demanio militare, al di là della numerazione delle particelle;

– l’adito TAR, con sentenza n.-OMISSIS- del 29 dicembre 2020 e previo riscontro dell’avvenuto deposito della relazione tecnica preliminare e dell’assenza di motivi aggiunti sul punto, ha integralmente respinto la pretesa azionata, in quanto:

A) sebbene in base al COM ed all’art. 7 del DPR 380/2001 costituiscano opere della Difesa e fermo il n.o. idraulico preliminare condizionato dell’ARPA Emilia-Romagna in data 4 agosto 2017 (per la parte dell’intervento edilizio attoreo in area ad alta probabilità di esondazione P3/H del Piano stral. rischio idrogeologico: per due volte nel 2015 l’area e gli impianti sono stati oggetto d’esondazione del torrente Uso, documentata in atti), non sfuggono al regime edilizio speciale gli interventi in area posta entro m 10 dell’argine di corpi idrici ed in area soggetta a rischio sismico o idrogeologico (tant’è che l’ARPAE ha dato parere contrario al PDC in sanatoria per tali opere);

B) il Ministero della difesa non assentì mai le opere di ampliamento insistenti sul Demanio idrico, non rientrando esse tra le tipologie previste dalle normative tecniche della Difesa, onde inopponibile fu l’art. 66 COM per interventi non valutati dal Ministero;

C) è inopponibile pure la deduzione attorea, introdotta solo con memoria conclusiva del 30 ottobre 2020 ed in quella del successivo 11 novembre, sulla sopravvenienza del Piano stralcio rispetto al tempo di realizzazione di gran parte delle opere indicate nella relazione tecnica e, comunque, anche prima del Piano la normativa sovracomunale sulla difesa del suolo aveva già posto vincoli sull’area oggetto d’esondazione;

D) la mancanza del n.o. paesaggistico non è surrogabile dal mero fatto che non vigano vincoli d’inedificabilità assoluta;

E) l’Agenzia del Demanio ha ripristinato anche per il catasto terreni la suddivisione delle partt. 15 e 109 (poi divenuta 191) tra ramo Difesa e ramo Acque, come stabilito anche per il CF;

– appella quindi detta Sezione, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della gravata sentenza per: A) la prevalenza degli artt. 233 e 352 COM sul DPR 380/2001 circa la costruzione e la compatibilità urbanistica delle opere della Difesa (tra cui i poligoni di tiro), il cui Ministero vigila sull’esecuzione tecnica dei lavori inerenti ai poligoni stessi, fermo restando che quello di Santarcangelo tocca entrambe le partt. 15 e 191; B) l’illegittimità del rifiuto d’ostensione della citata relazione tecnica, non sanato dal deposito sì agli atti del 1° grado, ma dopo la richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e senza necessità d’autorizzazione (segno che era ostensibile pure da prima e che, pertanto, se ne tenga conto ai fini delle spese di lite); C) non aver colto che, al di là del differente trattamento operato dall’ordinanza impugnata a seconda che ricadessero nella part. 15 o nella part. 191, tutte le opere sanzionate furono realizzate nell’unitario ambito del poligono; D) l’inopponibilità delle discipline specializzate in tema d’ambiente, tutela del suolo e paesaggio alla normativa sulle opere della Difesa, pur quando non assentite espressamente dal Ministero; E) la piena proponibilità di interpretazioni normative del caso in esame (quale la data d’entrata in vigore del piano strutturale comunale-PSC rispetto agli abusi accertati e descritti in relazione) anche mediante mera memoria e non con MA, spettando alla P.A., una volta affermato in relazione che la più parte delle opere fu realizzata tra il 1966 ed il 2008, dimostrare la soggezione di ciascuna di esse al PSC stesso; F) la scorretta ricostruzione della disciplina vigente per le costruzioni in aree soggette a tutela, trattandosi di vincoli diversi dall’inedificabilità assoluta ed essendo applicabile nel caso in esame non l’art. 345 (refuso), ma l’art. 354 COM (opere di Amministrazioni statali, che soggiacciono all’art. 147 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, previa conferenza di servizi); G) l’omessa dimostrazione di rischio idraulico sull’area del poligono; H) l’indebito uso di atti di Amministrazioni locali, documentati solo in memoria conclusiva.

Resiste in giudizio il Comune intimato, che conclude per il rigetto dell’appello. Pure il Ministero della difesa s’è costituito in giudizio, concludendo allo stesso modo

Considerato in diritto che:

– anzitutto le sezioni locali del tiro a segno nazionale, pur se competenti ex lege a svolgere alcuni compiti istituzionali d’interesse pubblico (addestramento e certificazione all’uso delle armi), non sono amministrazioni statali, né enti pubblici, né organismi di diritto pubblico, come s’evince dagli artt. 1 e 42 del DM Difesa 15 novembre 2011 (recante l’approvazione dello Statuto dell’UITS) e dall’art. 59 e ss. COM, per la restante parte essendo, come ogni Federazione sportiva affiliata al CONI e le loro articolazioni territoriali, associazioni di diritto privato;

– si deve rammentare in proposito la nota del Ministero della difesa del 27 settembre 2018, inviata alle altre parti del presente contenzioso, con cui esso ha ribadito la riserva della propria competenza sulla conformità edilizia ed urbanistica delle opere del tiro a segno, purché realizzate solo nell’area

appartenente al Demanio Difesa;

– a tal riguardo, l’appellata Città di Santarcangelo, a fronte dell’attestazione di competenza (del Ministero) e di conformità (delle opere ricadenti nella part. 15), s’è astenuto dall’intervenire su tal porzione del locale impianto di tiro a segno, operando invece per le opere ricadenti nella part. 191, realizzate perlopiù sine titulo e verso cui il Ministero non aveva rilasciato autorizzazione alcuna, in quanto ricadenti su altri beni demaniali plurivincolati;

Considerato altresì che:

– così chiarita l’infondatezza della qualificazione attorea in parte qua di tali opere edilizie abusive come opere della Difesa (ripudiata dal Ministero), le disposizioni dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004, per gli alvei dei corpi idrici classificati e le norme dei PAI sul rischio idraulico e idrogeologico, pongono vincoli d’inedificabilità assoluta a tutela dell’incolumità pubblica e privata, nonché per la necessità di mantenere sgombri le sponde e gli alvei da ogni elemento improprio, presupposto non eludibile per la sicurezza idraulica ed il buon regime delle acque;

– pertanto, i relativi atti di vincolo conformativo, quindi, sono fonti secondarie attuative del divieto d’ogni (o d’una parte di) attività umana nelle zone a rischio, sicché anche l’uso di tali aree di opere della Difesa perlomeno non deve aumentare inutilmente il rischio idraulico e comporta per legge (art. 322, co. 1, COM), oltre alla giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque sul punto, pure la soggezione d’ogni intervento edilizio al parere dell’apposito Comitato paritetico;

– pur a voler seguire la tesi attorea (ma non è possibile, perché è errata), comunque in seno a tal Comitato può e deve avvenire, anche a fronte di proposte alternative della Regione e dell'Autorità militare, la composizione giuridica concertata dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della Regione e delle aree sub-regionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni;

– fuori dal tal contesto, non può qualunque terzo, foss’anche ente vigilato dalla Difesa, realizzare per suo conto, senza esser munito di delega o autorizzazione, opere edilizie illecite e incompatibili con le ragioni della tutela vincolistica o delle esigenze della Difesa;

– infatti, mentre le questioni prettamente edilizie e monumentali sono definite in base al combinato disposto degli artt. 230, co. 2, 231 (beni culturali della Difesa) e 354 (opere della Difesa incidenti su beni paesaggistici) del COM e dagli artt. 12, 41 e 147 del D.lgs. 42/2004, per quelle sulla difesa del suolo, che non sono strettamente contemplate dal DPR 380/2001, occorre attivare le procedure di compatibilità con le effettive esigenze della Difesa;

– la Sezione appellante, credendo di poterne fare a meno in quanto soggetto vigilato dal Ministero, s’è ben guardata dall’attivare dette procedure, a partire dall’elusione della vigilanza del Ministero stesso sui progetti (esistenti, tanto da esser stati depositati agli atti di causa) delle opere realizzate abusivamente e giustamente sanzionate dal Comune, per la parte non strettamente regolata dalla Difesa e per le esigenze di queste;

– paiono allora pretestuose o, comunque, manifestamente infondate le questioni sull’ostensione del verbale di sopralluogo (rilevante ma non dirimente rispetto all’impugnata diffida, che ha statuito partendo da quei dati, sia pur con un’autonoma valutazione della vicenda) e sulle spese di lite nel giudizio di primo grado (che non s’appalesano né indebite, né sproporzionate);

– per il resto: a) è sempre possibile comporre le questioni con l’art. 322 COM; b) in sua assenza le opere sanzionate dal Comune, competente in via esclusiva sulla vigilanza dell’assetto urbanistico del proprio territorio, soggiacciono al regime ex art. 35 del DPR 380/2001, applicabile appunto agli abusi realizzati, come nel caso in esame, su immobili pubblici; c) è manifestamente infondata la questione sulla soggezione di tali opere all’attuale regime sanzionatorio, avendo il Comune fissato nella citata relazione il tempo d’avvenuta loro costruzione, onde ogni diverso avviso dell’appellante sul punto, onerata in via esclusiva a dimostrare la data delle costruzioni, sarebbe dovuto esser dedotto con fin dal primo grado con un atto per motivi aggiunti, ma ciò non è accaduto;

– in definitiva, l’appello è infondato e va respinto, perché tutte le questioni fin qui viste esauriscono la vicenda sottoposta all’esame della Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., mentre gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente son stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso;

– le spese del presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso NRG 524/2021 in epigrafe), lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, a favore delle Amministrazioni resistenti e costituite, delle spese del presente grado di giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 6.000,00 (Euro seimila / 00), di cui € 4.000,00 a favore del Comune e di € 2.000,00 a favore del Ministero della difesa, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 marzo 2022, con l'intervento dei Magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE
Silvestro Maria Russo      Hadrian Simonetti
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Giugno 21, 2022, 17:13:29 pm
A questo punto è evidente che non erano Adorni e la Visconti a raccontare bugie.

Se fossimo in un paese serio con federazioni serie con organi di giustizia seri, qualcuno meriterebbe un bel calcione nel sedere a vita, ma purtroppo non accadrà, anzi... so potrebbe pure pensare a un premio e contributi per la demolizione.
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Sandro 64 - Giugno 22, 2022, 17:38:18 pm
https://www.riminitoday.it/cronaca/il-consiglio-di-stato-condanna-il-tiro-a-segno-di-santarcangelo-a-demolire-le-opere-abusive.html

Ovviamente per portare questa infame storia a galla c è stato il contributo di persone che come noi, purtroppo denunciati dal mascalzone di turno, non hanno avuto paura di nessuno e si sono rimboccati le Maniche carte alla mano pur di vedere la verità emergere.
Purtroppo la permeabilità a ingerenze di questa federazione è paragonabile al rispetto dei diritti dell uomo dell Uganda di Amin Dada il cannibale…
Speriamo che migliori con le nuove generazioni…
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: scomodo - Luglio 22, 2022, 17:19:46 pm
Finalmente il Tribunale Federale si è espresso, comminando 6 mesi di sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il Presidente del TSN di Santarcangelo, per aver permesso per anni la prosecuzione delle attività in assenza di regolare certificato di agibilità.
Per quanto concerne l'abusivismo delle opere costruite, seppure sia stata riconosciuta la responsabilità sia dalla Corte di Stato che dal Tribunale UITS, per il Tribunale Sportivo non è perseguibile perchè caduto in prescrizione.
Il Tribunale Federale non si esime dal riconoscere "il grado di colpa non lieve delle condotte avute e soprattutto del danno arrecato alla sezione in termini patrimoniali, conseguente al contenzioso ed al sequestro subiti, ed in termini di immagine oltre che per la stessa sezione, per la UITS."



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
TRIBUNALE FEDERALE
N.R.G. 1/2022
Il Tribunale Federale, riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente
del Tribunale Federale del 26 maggio 2020, come integrata dall’art. 221, L. n. 77/2020, composto
da:
Avv. Lina Musumarra Presidente
Avv. Silvana Panzera Componente
Avv. Luca Di Gregorio Componente relatore est.

ha deliberato la seguente
DECISIONE

a seguito di atto di deferimento in data 20 marzo 2022 dalla Procura Federale trasmesso al Tribunale Federale il 29 marzo 2022 in persona del Sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi, contro i Sigg.ri Bruno Rossi, Riccardo Menegatti, Learco Tana, all’epoca dei fatti loro ascritti rispettivamente Presidente del TSN Santarcangelo di Romagna il primo e membri del Consiglio Direttivo i secondi, deferimento con il quale si chiede al Tribunale Federale la condanna dei medesimi per aver violato gli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, 39 e 25 Statuto Sezionale e 67 Statuto Federale, avendo la Sezione TSN “utilizzato delle strutture di tiro prive di agibilità” e non avendo i predetti componenti consiglieri “vigilato acchè le infrazioni contestate, in via principale, al Presidente Sezionale non fossero perpetrate”, con conseguente richiesta di condanna del Presidente Bruno Rossi “alla pena della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi 6” e per i consiglieri Riccardo Menegatti e Learco Tana alla pena della sospensione da ogni attività sportiva e sociale “per mesi 4”;

FATTO
L’attività di indagine della Procura Federale ha preso avvio da un esposto presentato dai Sig.ri Caroselli, Bonfiglioli, Scaglia a seguito di Sentenza del T.A.R. Emilia Romagna – Sez. Bologna n. 882/2021 resa nel procedimento di impugnazione del provvedimento del Dirigente del Settore Territorio in data 31 dicembre 2019, con il quale era stata intimata Diffida a demolire e rimettere in
pristino le opere abusive riscontrate in via dell’Uso 2115, sede del poligono di tiro.
In particolare, la sentenza accertava l’esistenza di opere abusive consistenti nella realizzazione di una serie di interventi edilizi in parte su area appartenente al demanio idrico, in parte senza titoli edilizi e provvedimenti abilitativi da parte dei soggetti preposti alla tutela del territorio e dei relativi
vincoli ed in parte in difformità dagli stessi.
Il TAR. inoltre accertava che parte degli interventi edilizi erano stati realizzati tra il 2012 e il 2015. Nell’ambito dell’indagine penale avviata a seguito dell’abuso, le strutture abusive venivano sottoposte a sequestro preventivo da parte del GIP, sequestro confermato dal Tribunale del riesame. Nel corso dell’indagine la Procura Federale disponeva in data 31.01.2022 l’archiviazione parziale del procedimento, ritenendo di non doversi procedere nei confronti degli indagati per l’aver commesso l’abuso edilizio in contestazione per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare in relazione alla data della consumazione della eventuale condotta sanzionabile, nonché per la contestata mancata esecuzione dell’ordine di demolizione in quanto giustificata da provvedimenti d’urgenza sospensivi emessi dall’autorità giudiziaria amministrativa, dapprima con decreto monocratico n. 77/2020 e successivamente dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 170/2021 su impugnativa dell’ordinanza cautelare di rigetto del TAR e successivamente in sede di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza del TAR oggetto di appello.
L’indagine, tuttavia, proseguiva limitatamente alla responsabilità disciplinare degli indagati per aver consentito l’utilizzo delle strutture di tiro in assenza della prescritta agibilità da parte del competente organo dell’Amministrazione Militare e si concludeva con la notifica dell’avviso di conclusione indagini in data 12.02.2022 cui faceva seguito l’atto di deferimento di cui in epigrafe.
Il Presidente del Tribunale Federale, quindi, con proprio provvedimento in data 31 marzo 2022 fissava udienza in camera di consiglio partecipata per il giorno 27 aprile 2022 che si svolgeva da remoto secondo le modalità previste dall’Ordinanza Presidenziale del 26 maggio 2020 (prot. n.
4566) come integrata dall’art. 221 L. n. 77/2020.
In vista dell’udienza tutte le parti, compresi gli intervenienti, producevano memorie cui si riportavano in sede di udienza, chiedendo congiuntamente una sospensione del procedimento in attesa della prossima pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla vicenda dell’abuso in quanto il ricorso era già stato assunto in decisione.
Il Tribunale, quindi, all’esito delle eccezioni e richieste formulate dalle parti disponeva il deposito da parte della Procura Federale della documentazione attestante il rispetto dei termini indicati nell’art. 30, commi 4 e 5 del Regolamento di Giustizia UITS riservandosi all’esito ogni decisione in ordine alla richiesta sospensione. A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 27 aprile 2022, il Tribunale rilevava, ai fini istruttori, la necessità di acquisire l’emananda sentenza del Consiglio di Stato relativa al ricorso NRG 524/2021 disponeva, quindi, l’acquisizione della stessa, onerando il difensore dei deferiti al deposito mediante invio tramite pec alla Segreteria del Tribunale, con conseguente sospensione dei termini del procedimento ex art. 36, comma 5, lett. b) del Regolamento di Giustizia UITS.
A seguito del deposito della sentenza del Consiglio di Stato avvenuta in data 4/7/2022 veniva quindi fissata nuova udienza in camera di consiglio partecipata per il giorno 13 luglio 2022, udienza in cui sulle conclusioni delle parti e del Procuratore Federale, che insisteva per l’accoglimento delle richieste formulate nell’atto di deferimento, il Tribunale si riservava la decisione.

MOTIVI
Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di nullità del procedimento per il presunto mancato rispetto del termine di conclusione indagini previsto dall’art. 30, c. 5 del Regolamento di Giustizia, in quanto l’avviso di conclusione indagini è stato depositato entro il termine previsto dall’ordinamento in data 12.02.2022 e ciò tenuto conto dell’iscrizione del procedimento avvenuta in data 15/10/2021 e delle due proroghe richieste ed ottenute rispettivamente di 40 e 20 giorni. Così come risulta rispettato l’ulteriore termine per il deferimento previsto dal comma 4 del medesimo articolo, in quanto, considerato che l’avviso di conclusioni indagini risale al 12/2/22 e che il termine di 30 giorni per il deferimento riprende a decorrere dalla scadenza del termine di 15 giorni per la presentazione di memorie assegnato con la comunicazione di chiusura indagini, esso risulta essere stato trasmesso tempestivamente in data 29/3/2022.
comunque dopo la scadenza della precedente agibilità, vale a dire dopo il 2016.
Tanto premesso, nel merito, deve ritenersi fondata la contestazione di violazione degli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, 39 e 25 Statuto Sezionale e 67 Statuto Federale nei confronti di tutti gli incolpati per aver, a vario titolo, consentito l’utilizzo delle strutture di tiro in assenza di agibilità. Preme infatti considerare che l’azione esercitata dalla Procura Federale non attiene alla responsabilità per la realizzazione delle opere abusive o alla legittimità del provvedimento demolitorio, oggetto la prima di un procedimento penale e la seconda di un giudizio amministrativo conclusosi con la sentenza n. 5033/2022 del Consiglio di Stato che ha rigettato definitivamente il ricorso avverso detto provvedimento. Essa attiene, invece, al diverso e più limitato profilo della mancata richiesta alla competente autorità dell’Amministrazione Militare di nuova agibilità dell’impianto a seguito delle trasformazioni edilizie intervenute, siano esse legittime o meno, o comunque dopo la scadenza della precedente agibilità, vale a dire dopo il 2016.
In tal senso le disposizioni regolamentari dell’UITS contenute negli artt. 7a e 7b e 7c delle integrazioni UITS alla direttiva tecnica dt-p2 ed. 2006 dell’Ispettorato delle infrastrutture dell’esercito per stand di tiro a cielo aperto per armi a fuoco di 1^ categoria per i poligoni delle sezioni del tiro a segno nazionale, approvate con delibera n. 34/11 del Consiglio Direttivo UITS del 6 maggio 2011, appaiono chiare nel determinare che la durata dell’agibilità è di 5 anni, che ogni intervento allo stand di tiro non autorizzato dall’UITS che modifica le caratteristiche impiantistico - strutturali relative alla sicurezza dell’esercizio al tiro comporta la sospensione della agibilità, che per la realizzazione dei lavori di trasformazione, adeguamento, ampliamento o anche lavori di piccola entità, che comportano modifiche alle caratteristiche impiantistico - strutturali relative alla sicurezza dell’esercizio al tiro nello stand, dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre alla UITS per il parere di competenza. Al termine dei lavori dovrà essere richiesto il sopralluogo della Commissione UITS incaricata della verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’agibilità. Successivamente l’UITS provvederà al rilascio del certificato di agibilità.
In termini fattuali è emerso, dalla sentenza emessa dal TAR Emilia Romagna, confermata in appello dal Consiglio di Stato, che parte degli interventi edilizi risalgono ad un periodo successivo all’ultimo certificato di agibilità ottenuto nel 2011 e precisamente agli anni 2012 – 2014. Detta circostanza, oltre ad essere stata accertata in giudizio, è stata confermata dalle dichiarazioni rese al Procuratore Federale in sede istruttoria dal responsabile Ufficio Poligoni della UITS, geom. Luca Granata, il quale ha dichiarato che la Federazione non è stata mai informata degli interventi eseguiti dopo il rilascio del certificato di agibilità e che nessun sopralluogo era stato richiesto alla apposita commissione UITS. Conseguentemente, in virtù delle summenzionate disposizioni regolamentari, deve concludersi che a partire dal 2012, per effetto degli interventi eseguiti senza la prescritta autorizzazione UITS, l’agibilità doveva ritenersi sospesa e che in presenza di interventi “anche di modesta entità” avrebbe dovuto essere richiesta una nuova certificazione di agibilità. Tale procedura non è stata seguita realizzandosi così un comportamento omissivo da parte degli organi responsabili della Sezione TSN di Santarcangelo, i quali hanno consentito l’utilizzo da parte dei soci di strutture prive della necessaria agibilità già a far data dal 2012 e sino al sequestro delle strutture, ad opera dell’Autorità Giudiziaria, intervenuto nel 2020. A tutto concedere, inoltre, anche a voler prescindere da qualsiasi intervento edilizio, deve evidenziarsi che l’ultima agibilità concessa nel 2011 era venuta meno, per la naturale scadenza quinquennale, alla fine del 2016 senza che ne fosse stato richiesto il rinnovo, con la conseguenza che quantomeno a far data dall’anno 2017 l’esercizio è continuato in assenza di agibilità.
Il comportamento omissivo contestato al Presidente di sezione sig. Bruno Rossi risulta, pertanto, accertato ed integra la violazione dell’art. 39 Statuto Sezionale che prevede al comma 4 che “Il Presidente della Sezione, è consegnatario pro-tempore del poligono”, al comma 5 che “Gli stand di
tiro e dei locali custodia armi/munizioni devono avere le agibilità previste dalle norme vigenti” ed infine al comma 6 che “La realizzazione di ogni genere di innovazione del poligono e delle relative infrastrutture è sottoposta al rispetto delle specifiche previsioni normative vigenti per la natura dell’area di sedime”. Ai fini dell’affermazione di responsabilità del Presidente medesimo deve considerarsi che, a mente dell’art.25 comma 1 dello Statuto Sezionale, “Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e delle sue eventuali delegazioni ed è responsabile del loro funzionamento. E’ altresì responsabile: a) dell'attività della Sezione e della conduzione del poligono di tiro...”. Quanto alle contestazioni mosse nei confronti dei sig.ri Riccardo Menegatti, Learco Tana nella loro qualità di componenti del consiglio direttivo per omessa vigilanza acchè i comportamenti contestati al Presidente non fossero commessi, occorre evidenziare che detto obbligo non è generico ma puntualmente e specificamente riferibile ai compiti riservati in subiecta materia al Consiglio Direttivo. Al riguardo è sufficiente richiamare l’art. 27 dello statuto sezionale, rubricato “Attribuzioni del Consiglio Direttivo” che al comma 1 recita: “Il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione. Gestisce l’intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario e dell’UITS” e che, al successivo comma 2, nell’elencare i compiti, prevede alle lett. “i) adottare le decisioni necessarie alla corretta gestione del poligono; j) predisporre gli interventi necessari per mantenere in sicurezza gli stand di tiro nonché la verifica della periodica agibilità.
I comportamenti di tutti gli incolpati, inoltre, confliggono con il contegno richiesto ai tesserati dall’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. laddove prevede che : “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
Alla luce delle motivazioni esposte, il collegio ritiene che le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale siano meritevoli di accoglimento in conformità all’art. 67, comma 1, lett. a), dello Statuto U.I.T.S.: “Costituiscono infrazioni disciplinari (...) a) la violazione, da parte degli affiliati o dei tesserati all’U.I.T.S., delle norme dell’ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto della Sezione T.S.N. di appartenenza e dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell’U.I.T.S., nonché del principio di correttezza e lealtà
Ad avviso del collegio, infine, la richiesta sanzionatoria della sospensione da ogni attività del
Presidente di Sezione Sig. Bruno Rossi per 6 mesi e dei Consiglieri Sig.ri Riccardo Menegatti e
Learco Tana per 4 mesi appare congrua in relazione a quanto previsto dal primo comma lett. c) e dal secondo comma dell’art. 68, tenuto conto della natura della infrazione, del grado di colpa non lieve delle condotte avute e soprattutto del danno arrecato alla sezione in termini patrimoniali, conseguente al contenzioso ed al sequestro subiti, ed in termini di immagine oltre che per la stessa sezione, per la UITS.

P.Q.M.
Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, 39, 25 e 27 Statuto Sezionale e 67 e 68 Statuto Federale irroga al tesserato Sig. Bruno Rossi la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo di mesi 6 (sei) a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione ed ai tesserati Sig.ri Riccardo Menegatti e Learco Tana la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per il periodo di mesi 4 (quattro) a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.
Il Collegio incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS e l’immediata esecuzione.

Roma, 21 luglio 2022

Il Presidente
Avv. Lina Musumarra
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Enyo - Luglio 23, 2022, 08:11:49 am
Alcuni chierici per aver criticato l'operato del Papa sono stati sospesi a divinis. Evidentemente l'eresia è un più grave peccato, anche nello sport.
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: Paolo Buscaglia - Luglio 25, 2022, 01:35:05 am
Alcuni chierici per aver criticato l'operato del Papa sono stati sospesi a divinis. Evidentemente l'eresia è un più grave peccato, anche nello sport.

Adesso i Papi non hanno più questo potere di sospendere a divinis qualcuno senza pagarne un salatissimo conto!
Per altro dice il vangelo che onesta e verità sono non negoziabili neanche quando le chiami eresie, quindi....
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Luglio 26, 2022, 08:35:06 am
Alla fine i nodi vengono al pettine... solo 6 mesi per anni di abusi?

La sig.ra Visconti è stata radiata per aver osato mettere in piazza la malagestio federale, inclusi gli abusi di Santarcangelo...

Mario Marisei 4 anni per essersi opposto a un commissariamento ingiusto e forse illegale.

Attilio Fanini 1 anno (chiesti 4) per aver osato definire il bilancio federale un pasticcio di numeri.

Evidentente violare le norme di sicurezza e comportarsi in modo sleale, anche a danno di altre sezioni, è molto meno grave, quindi signori presidenti non abbiate paura a comportarvi male, tanto le pene sono leggere!!!

Ad ogni modo si continua a fare orecchie da mercante su chi doveva vigilare!!!
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: scomodo - Luglio 31, 2022, 12:13:54 pm
Sentenza pubblicata sul portale UITS

http://www.uits.it/homepage/giustizia-sportiva/documenti-giustizia-sportiva/tribunale-federale/2022-1/18135-decisione-rg-tf-1-2022-tsn-santarcangelo-di-r/file.html
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: diamante - Novembre 14, 2022, 06:46:12 am
https://www.youtube.com/watch?v=nCqDdsZY7RA
Titolo: Re:REGIONE EMILIA ROMAGNA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Inserito da: gunny - Maggio 10, 2023, 12:26:47 pm
Con la delibera n.5 del 31 marzo 2031, il consiglio di Presidenza della UITS, decreta il commissariamento della sezione TSN di Santarcangelo di Romagna.

Oltre ai problemi relativi alle opere abusive, che per sentenza definitiva risultano da demolire, a seguito visita ispettiva degli organi federali risulterebbero anche criticità nella gestione amministrativa.

Non si esclude che per la vicenda delle opere abusive ci siano procedimenti giudiziari ancora pendenti.

E fin qui, che dire, ottimo lavoro!!! anzi era ora che qualcuno invalidasse quel consiglio, e possibilmente impedisca a certe persone di far danno nuovamente in quel poligono o altrove.

Poi però come commissario è stato nominato il sig. Pizzasegola, già presidente del C.R. Emilia Romagna, il quale per svolgere i suoi compiti dovrà sportarsi da Piacenza fino a Santarcangelo, circa 520km A/R... possibile che non ci fosse nessuno più comodo in tutta la Romagna? Ci sono ben 6 sezioni in quella zona: Ravenna, Lugo, Forlì, Bagno di Romagna, Faenza e Rimini, se oculatamente si manda il presidente di Modena a far il commissario a Carpi, non si vede il perché non si debba applicare la medesima logica di contenimento dei costi anche per Santarcangelo, visto che oltre ad essere una piccola sezione le cui attività sono ferme da mesi, sembra che i conti non siano in ordine e le spese per le demolizioni e ripristino all'orizzonte sicuramente importanti.