Su richiesta del Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo, Gen. CC A. Troia (che, al momento, ha problemi di connessione e non può postare in prima persona) copio queste sue riflessioni.
"Regione Sicilia TSN Palermo – post 27 febbraio 2020, ore 14:15:22 pm
Dopo aver letto nel forum un intervento riguardante una recente Sentenza del Tribunale Federale sul Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo, desidero proporre qualche riflessione.
Premetto di essere da tanti anni socio UITS, iscritto presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale, che ha partecipato ai corsi Federali acquisendo la qualifica di Istruttore Istituzionale.
Ritengo che le argomentazioni proposte (sulla asserita non obbligatorietà dei corsi di Istruttore Istituzionale UITS per attestare il possesso della “capacità tecnica” finalizzata ad acquisire la Licenza di Istruttore di Tiro prevista dall’art.31 della L. 110/75) non siano condivisibili per i seguenti motivi:
1. IL BUON SENSO.
Non esiste in nessun settore sportivo, che un “allievo” venga affidato per lo svolgimento di attività formative (allenamento / addestramento) a personale non in possesso di una qualifica di Istruttore conseguita con la frequenza di uno specifico corso con una verifica delle competenze e capacità acquisite. Ciò vale anche per tutte le Federazioni Sportive aventi natura giuridica di Enti Pubblici o svolgenti Pubbliche Funzioni, oltre che per tutte le Federazioni /Associazioni puramente ed esclusivamente Sportive. Appare pertanto, estremamente chiaro che se per apprendere una qualsiasi Disciplina Sportiva (dal tennis al nuoto, alla pallavolo, al calcio, alla arrampicata su roccia, al paracadutismo, al volo aereo, alla attività subacquea, ecc. alla attività di Tiro Sportivo in tutte le sue forme…) occorre rivolgersi ad un Istruttore qualificato, ciò sia oltremodo indispensabile per imparare ad utilizzare un’arma da fuoco per ATTIVITÀ ISTITUZIONALI fuori dai Poligoni di Tiro ed in assenza di Direttori e Istruttori di Tiro Sportivi e cioè per le ipotesi di impiego dell’arma per difendere la propria vita o proteggere quella di altri con inevitabili implicazioni di carattere morale, civile, disciplinare e penale.
2. LA TECNICA.
Come può svolgere le funzioni di Istruttore di Tiro (che implicano conoscenze di Specifiche norme di Legge in materia di armi, di metodologie didattiche applicate, di fisiologia e psicologia dello scontro a fuoco sempre potenzialmente mortale, del ciclo funzionale meccanico e balistico approfonditi di un’arma da fuoco, delle regole di manipolazioni e di sicurezza per una gestione dell’arma anche e soprattutto in situazioni e contesti operativi, di tecniche di tiro di base ed avanzate sotto stress da sopravvivenza) un soggetto non appositamente qualificato Istruttore UITS mediante la frequenza di un corso selettivo tenuto da Docenti con professionalità ed esperienza nonché comprovate ed adeguate capacità di insegnamento?. Quanto affermato, seppur sicuramente ritengo in buona fede, costituisce una ingiusta mortificazione per la professionalità degli Istruttori qualificati dalla UITS ed è frutto di una riduttiva visione con cui viene considerata l’assegnazione per legge alla stessa UITS ed alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale dell’addestramento dei così detti “soci obbligati” (Agenti di Polizia Locale e Guardie Particolari Giurate, che sono oltre 100.000 unità) e dei soci d’obbligo. Invero, nel corso della Storia Umana ci sono state delle epoche in cui nelle società tribali le funzioni religiose, legali e di medicina, di educazione e di istruzione, ecc. venivano svolte da soggetti scelti dai Capi Tribù per i propri interessi ovvero per la loro capacità di imporsi sugli altri, se non addirittura per acclamazione popolare. Appare evidente che nella società attuale tutti i soggetti che in qualsiasi contesto svolgono funzioni di Pubblica Utilità specialmente siano in possesso di Titoli Riconosciuti ed iscritti in appositi Albi pubblici (es medici, avvocati, notai, ecc.). Anche gli Istruttori di Tiro UITS devono pertanto essere qualificati attraverso un percorso formativo obiettivo e selettivo ed iscritti in un apposito Albo pubblico. A garanzia di tutti e per primi dei Presidenti di Sezione.
3. LO STATUTO TSN ed UITS e i REGOLAMENTI UITS.
a. Statuto UITS, art. 53 “categorie di tesserati”
Gli Istruttori di Tiro istituzionali sono compresi lett. e art 53 fra i Tecnici e pertanto i Presidenti di Sezione come indicato all’art. 44 punto2 “devono sceglierli tra i soci che abbiano partecipato ai corsi Federali UITS e siano inseriti negli appositi albi UITS”. Non è consentita quindi ai Presidenti nessuna possibilità di sceglierli con criteri di soggettività. Invero, ai Presidenti di Sezione è consentito soltanto di proporre i soci ritenuti idonei per l’ammissione ai corsi Federali (art. 5 Ordinamento e Formazione degli Istruttori istituzionali UITS).
b. Statuto TSN: art. 5 “doveri degli iscritti”, art. 25 “Presidente della Sezione”, art. 27 “Attribuzioni del Consiglio Direttivo”.
Il primo dovere di ogni iscritto è costituito dall’obbligo della piena osservanza delle disposizioni contenute negli Statuti UITS e TSN e nei Regolamenti UITS, mentre il Presidente di una Sezione, unitamente al Consiglio Direttivo, oltre al rispetto/osservanza è tenuto anche e soprattutto a far rispettare le sopra citate Norme Federali. Come si può giustificare un Presidente o più Presidenti, a prescindere dal numero, che disattendano sistematicamente l’obbligo di avvalersi di Istruttori qualificati mediante la frequenza degli appositi corsi stabiliti dalla UITS nell’Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITS ?. Che ciò sia accaduto in passato senza che siano state nel tempo rilevate tali gravi mancanze, ammesso che siano più o meno generalizzate, non costituisce una giustificazione delle omissioni, certamente costituenti pesanti violazioni disciplinari, né tantomeno una legittimazione di comportamenti posti in essere. Il numero più o meno consistente, come peraltro la eventuale assenza di controllo, non giustifica affatto i comportamenti irregolari tuttalpiù evidenzia eventuali connivenze e/o superficialità non della struttura organizzativa Federale ma dei singoli responsabili evidentemente interessati più a mantenere una gestione del potere che sostenuti da un serio e sincero spirito di servizio alla collettività dei soci che utilizzano le armi per lavoro o per sport.
c. Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali.
Tale importante documento stabilisce il “significato della parola Istruttore” idoneo allo svolgimento della “Attività Istituzionale”. Ne distingue le qualifiche, le competenze e, per ogni singola qualifica, i percorsi di formazione, i relativi esami e prove finali, i Docenti, le Commissioni d’esame, nonché le iscrizioni agli albi nazionali ed il mantenimento della qualifica. Anche il riferimento nell’ art.10 “norme transitorie e finali…” all’art. 31 della L.110/75 risulta essere chiaro ed inequivocabile: “…chi possiede la licenza di istruttore dovrà partecipare al corso di aggiornamento senza la necessità di effettuare l’esame finale…” e costituisce una sanatoria della situazione pregressa.
d. Manifesto, linee guida per lo svolgimento dei corsi Istituzionali (Diploma di uso e maneggio; Patentini Polizia Locale e GPG; Corsi di specializzazione).
In tale documento viene indicato con chiarezza che le lezioni devono essere svolte da un Istruttore e l’esito dei corsi viene trascritto e controfirmato da un Istruttore il quale, secondo la capacità dimostrata dall’allievo, illustrerà e farà eseguire esercizi di tiro sempre più avanzati. Appare pertanto evidente che la figura dell’Istruttore nell’ambito delle Sezioni Tiro a Segno Nazionali sia soltanto ed esclusivamente quella indicata e stabilita dalla UITS nell’Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITS.
4. NORME DI LEGGE.
Una attenta analisi dell’art. 31 della L. 110/1975 evidenzia senza alcun dubbio come il rilascio della Licenza di Istruttore di Tiro, oggi di competenza del Comune, sia subordinato e possa avvenire solamente “previo accertamento della capacità tecnica (requisiti oggettivi) e dei requisiti soggettivi di cui all’art. 9” della stessa legge. In modo altrettanto chiaro al comma successivo la Legge 110/1975 afferma che tale capacità tecnica è “presunta” esclusivamente nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle Sezioni del Tiro a Segno all’entrata in vigore della stessa L.110/1975. Appare estremamente chiaro, pertanto, che la Legge 110/75 non conferisca ai Presidenti di Sezione TSN alcuna valutazione discrezionale nel definire autonomamente il possesso di “capacità tecniche” senza un accertamento (che Egli da Statuto non può svolgere autonomamente) certamente costituito invece dal superamento (mediante verifiche selettive standardizzate, teorico/pratiche) di uno specifico corso di qualifica organizzato dalla UITS e condotto con i propri docenti. Appare quindi aberrante e costituisce interpretazione errata della Norma, quella per la quale il Presidente di Sezione (peraltro socio volontario eletto e quindi non necessariamente qualificato Istruttore, con la frequenza degli appositi corsi, né necessariamente in possesso persino del Porto d’Armi rilasciato dalla Prefettura e/o dalla Questura per le rispettive competenze, ovvero del semplice Diploma di Uso e Maneggio delle stesse…) possa arrogarsi il diritto di stabilire senza alcun accertamento/parametro obiettivo che un socio abbia le Capacità Tecniche per svolgere le mansioni di Istruttore.
Tale possibilità, tra l’altro, non è prevista anche relativamente agli altri Contesti Formativi.
Inoltre, al comma successivo dell’art.31 sono gli “Istruttori delle Sezioni dell’Unione di Tiro a Segno Nazionale” che devono munirsi della apposita Licenza, pertanto, come già detto la figura dell’Istruttore, già dal 2011, risponde a precisi standard di riferimento UITS e non a determinazioni autonome dei Presidenti di Sezione.
5. Responsabilità della gestione dell’Attività istituzionale.
In conclusione, l’art. 1 e art 2 dello Statuto delle Sezioni Tiro a Segno Nazionali, stabiliscono che la “Sezione è istituita per il perseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dalle relative norme di legge (D.L. 15/3/2010 n. 66; DPR 15/3/2010 n90; L.18/4/1975 n 110; Regio Decreto 18/6/1931 n.773; Regio Decreto 6/5/1940 n 635) e svolge i propri compiti sotto il Coordinamento e la Vigilanza della UITS nonché sotto il Controllo del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno. Appare quindi evidente come siano grandi e gravose le responsabilità in capo al Consiglio Direttivo ed al Suo Presidente in particolare.
Pertanto, gli stessi Presidenti dovrebbero essere i primi ben contenti di avere degli strumenti normativi, Statuti TSN e UITS e Regolamenti UITS che li supportino nella Attestazione / Certificazione (Sinonimi – secondo il Vocabolario Treccani) delle capacità tecniche, richieste dalla Legge, venendo in loro aiuto l’accertamento effettuato dalle commissioni d’esame individuate dalla UITS e quindi rispondenti a criteri assoluti di obiettività serietà e professionalità. Infatti, non deve essere sottovalutato che l’Addestramento Istituzionale non è uno sport ma una attività formativa di primaria importanza, rivolgendosi ad Enti Pubblici e/o Privati impegnati in servizi di Sicurezza in favore della collettività (Agenti Polizia Locale e GPG), nonché ai cittadini a rischio o possessori di Armi presso le proprie abitazioni (difesa personale e abitativa), per gli eventuali riflessi di responsabilità diretta degli addestratori non qualificati Istruttori UITS ma scelti con criteri sicuramente soggettivi e discutibili dai Presidenti di Sezione con autonome valutazioni."
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